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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 05/11/2025, n. 1122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1122 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice Unico del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, a seguito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n.2950/ 2024 introdotta
D A
( ), rappresentato e difeso dall'avv. PETRUZZO Parte_1 C.F._1
MARIA LUISA;
-ricorrente-
CONTRO
C.F. .IVA ), in persona del dott. Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 CP_2
, in qualità di procuratore della Società, rappresentata e difesa dall'avv. prof. CORBO
[...]
NICOLA;
-resistente-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.9.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata diva l'intestato
Tribunale formulando le seguenti conclusioni: “1) Preliminarmente, in via cautelare ed urgente, emettere inaudita altera parte decreto di sospensione del provvedimento CA/RUO/MACRO Area
Risorse Umane Sud del 28.02.2024 a firma del responsabile , notificato al ricorrente in CP_3 data 29.02.2024, e recante oggetto: “variazione mansione e luogo di lavoro” con il quale si dispone il trasferimento presso il Centro di distribuzione di Avellino con mansioni di addetto alla produzione
e, per l'effetto, ordinare all'Amministrazione resistente di adottare gli opportuni provvedimenti volti
a permettere al ricorrente di “conservare” il proprio posto presso l'attuale sede lavorativa di
EL (AV) fino alla discussione di merito del presente ricorso;
2) Nel merito: revocare e/o 1 annullare il trasferimento presso la sede di Avellino, disponendo l'assegnazione del dipendente presso la sede di EL (AV) anche con mansioni equivalenti o inferiori purchè Parte_1 compatibili con il suo stato di salute;
3) In via subordinata, in riforma del provvedimento impugnato, assegnare il dipendente presso una sede ubicata nella provincia di Avellino con mansioni equivalenti
o anche inferiori, ovvero ancora ricercando soluzioni compatibili con lo stato di salute (smart working) e le esigenze produttive, con equo contemperamento degli interessi in ragione del principio di buona fede e correttezza. 4) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario.”.
A fondamento delle proprie domande, la parte ricorrente deduceva di essere dipendente di
[...]
a tempo indeterminato full time con mansione di addetto senior a far data dal 13.02.2009; CP_1 di essere affetto da un severo quadro patologico caratterizzato da pluripatologie, tra cui in via esemplificativa ma non esaustiva : “artopatia psoriasica, sindrome del tunnel carpale , sindrome di
DE VI , ipertrofia ventricolare sinistra, ipercolesterolemia.”; di soffrire prevalentemente di patologie di carattere psichiatrico, tanto da essere stato in cura presso il Centro di Salute Mentale di
Carpi a far data dal 2010 per “disturbo depressivo maggiore ricorrente e disturbo d'ansia generalizzato”, ed essere ancora seguito dalla responsabile del Dipartimento di Salute mentale di
RI PI (AV) , dottoressa , specializzata in psichiatria;
di essere stato riconosciuto, in Per_1
CP_ data 18.10.2022, invalido all'80% dalla Commissione medico legale dell' di Avellino per
“disturbo dell'adattamento con alterazione mista dell'emotività e della condotta, esiti di intervento chirurgico per lesione legamento scafo-lunato tipo 3 sec gessler, lesione parziale del legamento luno piramidale e disinserzione foveale TF CC polso sinistro , pregressa cervicalgia post- traumatica da incidente stradale , cefalo cronica quotidiana , sindrome fibromialgica”, nonché invalido ex art. 3 comma 1 della l. 104/1992; che a causa di tali patologie, in data 17.02.2022 veniva accolta la sua domanda di trasferimento presso l'area PCL/GO/MARU SUD, CD EL LA con effetto dal
1.03.2022; che in data 25.01.2024 veniva sottoposto a visita per giudizio di idoneità alla mansione specifica ex art. 41 c.2 lett. b del d.lgs. 81/08 venendo riconosciuto: “idoneo con prescrizioni/limitazioni” e specificamente: “a) Adibire a postazioni/compiti ultraleggeri. b) Limitare la stazione eretta prolungata alternando attività in piedi con pause di recupero (il tempo non dovrà superare il 50% dell'orario lavorativo giornaliero). c) Non adibire ad attività lavorative che comportano elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute di terzi”; che in data 29.02.2024, prendeva visione, ma non accettava, la missiva con la quale il datore di lavoro comunicava che “a decorrere dal 04.03.2024 verrà assegnato presso il centro di distribuzione di Avellino sito nel Comune di Avellino via Pianodardine snc Parte_2 con mansioni di addetto di produzione, osservando l'articolazione oraria ivi applicata”; che
2 trovandosi in condizione di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, presentava domanda di inabilità ex art. 2 , comma 12 legge 335/1995; che in data
19.06.2024 veniva sottoposto a visita medico collegiale presso la sede di Napoli, all'esito della quale veniva giudicato: “non idoneo temporaneamente al servizio in modo assoluto fino al 01.02.2025”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva tempestivamente la parte convenuta, la quale eccepiva la legittimità della scelta di trasferire il lavoratore, alla luce della nuova e diversa organizzazione aziendale;
l'impossibilità di collocarlo in altra sede più vicina, mancando da un lato la disponibilità di posti scoperti e dall'altro avendo il ricorrente stesso, implicitamente, rinunciato ad altre possibilità di reimpiego nell'ambito del “Progetto Insourcing”. Concludeva pertanto per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Questo GDL, letti gli atti e ritenuta la causa matura per la decisione senza dover procedere all'acquisizione della prova orale, siccome richiesta, così provvede.
Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato per i motivi di seguito indicati.
Come noto, l'art. 2103 comma 8 del c.c. prevede espressamente il diritto del lavoratore a non essere trasferito da un'unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Il legislatore, dunque, pur riconoscendo ampia discrezionalità in capo al datore di lavoro, limita tale potere sicché lo stesso venga esercitato nel rispetto dei principi generali di buona fede e correttezza, nonché delle situazioni personali e famigliari del lavoratore.
Come chiarito dalla S.C., in caso di trasferimento del dipendente, nel valutare la legittimità della scelta datoriale è necessario un bilanciamento tra le esigenze aziendali e le condizioni personali del lavoratore, tenendo altresì conto della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (cfr.
Cass. n. 25379/2016). L'onere della prova incombe sul datore di lavoro che effettua detta scelta, il quale tuttavia non deve dimostrare la inevitabilità del trasferimento stesso, essendo sufficiente che la scelta datoriale trovi giustificazione in un criterio di gestione aziendale seria e tecnicamente corretta:
“il controllo giudiziale sulla legittimità del trasferimento del lavoratore si limita all'accertamento della sussistenza delle comprovate ragioni tecniche e organizzative che devono giustificarlo a norma dell'art. 13 legge 20 maggio 1970 n. 300 e che devono essere dimostrate dal datore di lavoro, essendo, invece, insindacabile l'opportunità del trasferimento e, segnatamente, quella del lavoratore da trasferire, salvo che risulti diversamente disposto dalla contrattazione collettiva e salva altresì
l'applicazione dei principi generali di correttezza e buona fede. Inoltre nell'esercizio del suo potere di scelta fra più soluzioni organizzative, il datore di lavoro non è tenuto a dimostrare la inevitabilità del trasferimento stesso sotto il profilo dell'inutilizzabilità del lavoratore presso la sede di provenienza.” (vd. Cass. n. 11624/2002).
3 Proprio con riferimento alle condizioni di disabilità del lavatore, la S.C. ha precisato che “In materia di assistenza ai portatori di handicap, la norma di cui all'art. 33, sesto comma, della legge n. 104 del
1992, circa il diritto del disabile in situazione di gravità di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, va interpretata nel senso che esso può essere esercitato, al ricorrere delle condizioni di legge, oltre che al momento dell'assunzione, anche successivamente a quest'ultima e, in tal caso, sia quando la situazione di handicap intervenga in corso di rapporto, sia quando essa preesista ma l'interessato, per ragioni apprezzabili, intenda mutare la propria residenza, deponendo in tal senso, oltre che la lettera della norma, l'esigenza di consentire l'effettività del diritto al lavoro in capo alla persona svantaggiata a causa della situazione di handicap. Tale diritto, tuttavia, non si configura come incondizionato, giacché esso - come dimostrato anche dalla presenza dell'inciso "ove possibile" - può essere fatto valere allorquando, alla stregua di un equo bilanciamento tra tutti gli interessi implicati, il suo esercizio non finisca per ledere in maniera consistente le esigenze economiche, produttive od organizzative dell'impresa, gravando sulla parte datoriale l'onere della prova di siffatte circostanze ostative all'esercizio stesso dell'anzidetto diritto.(vd. Cass. n. 3896/2009).
Ciò precisato in punto di diritto, nel caso in esame la parte ricorrente lamenta l'illegittimità del trasferimento sul presupposto che il provvedimento adottato dalla parte datoriale fosse privo di motivazione e del tutto incompatibile con la situazione personale del lavoratore, pacificamente affetto da plurime patologie.
Tuttavia, alla luce degli elementi raccolti e della giurisprudenza sopraindicata, deve ritenersi che il trasferimento de quo sia legittimo.
Invero, come evincibile dai principi giurisprudenziali richiamati, la legittimità del trasferimento si fonda sulla sussistenza o meno di “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive”; pertanto, il controllo giudiziale deve essere limitato ad accertare proprio la sussistenza di dette ragioni, senza poter sindacare l'opportunità del trasferimento. Ciò anche nell'ipotesi- come nel caso in esame- che il lavoratore trasferito sia affetto da riconosciuta invalidità.
Peraltro, nel caso de quo, anche la contrattazione collettiva applicabile alla fattispecie, conferma tali principi. In particolare, gli artt. 38 e 39 del CCNL nel disciplinare i trasferimenti di dipendenti di ne subordinano la validità del provvedimento a comprovate ragioni tecniche CP_1 organizzative e produttive nonché ai processi di trasformazione e ristrutturazione aziendale per i trasferimenti collettivi.
Ebbene, in tal caso, la parte datoriale ha specificamente dedotto in giudizio le ragioni poste a fondamento della scelta e ha dimostrato che le stesse non hanno coinvolto il solo ricorrente ma una pluralità di dipendenti, anche in altre sedi italiane, in quanto tali scelte sono state determinate da una
4 decisione su scala nazionale finalizzata a una nuova e diversa organizzazione aziendale;
peraltro specificamente concertata con le organizzazioni sindacali.
E' stato infatti prodotto in atti l'accordo del 2.8.2022 (cfr. allegato 4 della comparsa) e quello del
21.11.2022 (cfr. allegato 5 della comparsa), dai quali è evincibile la volontà aziendale di superare le cd. attività di lavorazione interne, fino a quel momento svolte presso i Centri di distribuzione, per ricondurle all'interno delle attività di smistamento, concentrando tali attività “nei nodi presso i quali il prodotto verrà lavorato e smistato in ottica di bacino alimentando più Centri di Distribuzione con prodotto già ripartito per sub-zona di recapito attraverso l'ausilio della tecnologia DSM
(Ripartizione Statica Assistita)”.
Tale riorganizzazione ha richiesto che le attività di preparazione della posta per la distribuzione (cd.
“lavorazioni interne”) fossero trasferite dai centri di distribuzione presso i quali venivano svolte in precedenza, ai centri di smistamento, denominati all'interno dell'accordo collettivo “Centri
Accentranti”, con il conseguente venir meno della figura dell' “addetto alle lavorazioni interne” e l'evolversi della stessa in “addetto di produzione”.
L'accordo del 2.8.2022 ha altresì previsto gli strumenti gestionali per assicurare un'efficiente distribuzione del personale in base alle esigenze organizzative, produttive e tecniche predette, tenendo conto delle esigenze dei lavoratori, rinviando ad un successivo accordo l'individuazione de “gli strumenti gestionali tra quelli elencati, le puntuali modalità e i criteri applicativi degli stessi (ivi incluse le azioni che saranno adottate in caso di impossibilità di reimpiego entro i 30 km dal Centro di assegnazione nonché quelle relative al personale per il quale ricorrano particolari condizioni di tutela)”. Il successivo accordo del 21.11.2022 ha previsto che “che tutte le risorse interessate dalla presente riorganizzazione assegnate in Centri di Distribuzione allocati entro 30 Km dal Centro
Accentrante verranno assegnate presso tale Centro per lo svolgimento di attività di smistamento” ovvero la possibilità di essere ricollocati come sportellista o nell'ambito del progetto “insourcing”.
Tali circostanze nel caso in esame risultano non solo provate documentalmente ma altresì incontestate dalla parte ricorrente che nulla ha dedotto sul punto.
La resistente ha inoltre chiarito che lo stesso ricorrente ha implicitamente rifiutato di partecipare al processo di ricollocazione, non presentandosi agli appuntamenti a tal fine fissati (cfr. documenti in atti); anche su tale circostanza nulla è stato dedotto e/o eccepito dal ricorrente.
Il invero, si è limitato a una generica deduzione circa la disponibilità di posti nella sede di Pt_1
EL LA (AV), senza nulla dedurre sulle opzioni prospettategli da . CP_1
Al pari generica è la contestazione circa l'incompatibilità tra le nuove mansioni assegnate e la propria condizione psico-fisica. Invero, sebbene dalla documentazione medica in atti si evinca che a causa dell'uso di farmaci e del compromesso status psico-fisico del si sconsiglia lo svolgimento Pt_1
5 dell'attività lavorativa in una fascia oraria diurna nonché di porsi alla guida per un periodo superiore a 5 minuti, deve osservarsi che non vi è alcuna prova in atti che la nuova assegnazione richieda lo svolgimento della prestazione in una fascia oraria incompatibile, non essendo stati indicati gli orari assegnati al né essendo mai andato a prendere servizio presso tale sede. Quanto alla distanza, Pt_1 invece, deve rilevarsi che la nuova sede risulta a soli 29 km di distanza dalla residenza del ricorrente e nulla è dedotto il ricorrente circa il necessario utilizzo del mezzo proprio, ben potendo egli utilizzare i mezzi pubblici che regolarmente servono la zona, stante le prescritte limitazioni alla guida.
Ne consegue da ciò il rigetto del ricorso, restando assorbita ogni altra domanda e/o eccezione.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente che liquida in € 1500,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Avellino, il 5.11.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Monica d'Agostino
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice Unico del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, a seguito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n.2950/ 2024 introdotta
D A
( ), rappresentato e difeso dall'avv. PETRUZZO Parte_1 C.F._1
MARIA LUISA;
-ricorrente-
CONTRO
C.F. .IVA ), in persona del dott. Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 CP_2
, in qualità di procuratore della Società, rappresentata e difesa dall'avv. prof. CORBO
[...]
NICOLA;
-resistente-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.9.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata diva l'intestato
Tribunale formulando le seguenti conclusioni: “1) Preliminarmente, in via cautelare ed urgente, emettere inaudita altera parte decreto di sospensione del provvedimento CA/RUO/MACRO Area
Risorse Umane Sud del 28.02.2024 a firma del responsabile , notificato al ricorrente in CP_3 data 29.02.2024, e recante oggetto: “variazione mansione e luogo di lavoro” con il quale si dispone il trasferimento presso il Centro di distribuzione di Avellino con mansioni di addetto alla produzione
e, per l'effetto, ordinare all'Amministrazione resistente di adottare gli opportuni provvedimenti volti
a permettere al ricorrente di “conservare” il proprio posto presso l'attuale sede lavorativa di
EL (AV) fino alla discussione di merito del presente ricorso;
2) Nel merito: revocare e/o 1 annullare il trasferimento presso la sede di Avellino, disponendo l'assegnazione del dipendente presso la sede di EL (AV) anche con mansioni equivalenti o inferiori purchè Parte_1 compatibili con il suo stato di salute;
3) In via subordinata, in riforma del provvedimento impugnato, assegnare il dipendente presso una sede ubicata nella provincia di Avellino con mansioni equivalenti
o anche inferiori, ovvero ancora ricercando soluzioni compatibili con lo stato di salute (smart working) e le esigenze produttive, con equo contemperamento degli interessi in ragione del principio di buona fede e correttezza. 4) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario.”.
A fondamento delle proprie domande, la parte ricorrente deduceva di essere dipendente di
[...]
a tempo indeterminato full time con mansione di addetto senior a far data dal 13.02.2009; CP_1 di essere affetto da un severo quadro patologico caratterizzato da pluripatologie, tra cui in via esemplificativa ma non esaustiva : “artopatia psoriasica, sindrome del tunnel carpale , sindrome di
DE VI , ipertrofia ventricolare sinistra, ipercolesterolemia.”; di soffrire prevalentemente di patologie di carattere psichiatrico, tanto da essere stato in cura presso il Centro di Salute Mentale di
Carpi a far data dal 2010 per “disturbo depressivo maggiore ricorrente e disturbo d'ansia generalizzato”, ed essere ancora seguito dalla responsabile del Dipartimento di Salute mentale di
RI PI (AV) , dottoressa , specializzata in psichiatria;
di essere stato riconosciuto, in Per_1
CP_ data 18.10.2022, invalido all'80% dalla Commissione medico legale dell' di Avellino per
“disturbo dell'adattamento con alterazione mista dell'emotività e della condotta, esiti di intervento chirurgico per lesione legamento scafo-lunato tipo 3 sec gessler, lesione parziale del legamento luno piramidale e disinserzione foveale TF CC polso sinistro , pregressa cervicalgia post- traumatica da incidente stradale , cefalo cronica quotidiana , sindrome fibromialgica”, nonché invalido ex art. 3 comma 1 della l. 104/1992; che a causa di tali patologie, in data 17.02.2022 veniva accolta la sua domanda di trasferimento presso l'area PCL/GO/MARU SUD, CD EL LA con effetto dal
1.03.2022; che in data 25.01.2024 veniva sottoposto a visita per giudizio di idoneità alla mansione specifica ex art. 41 c.2 lett. b del d.lgs. 81/08 venendo riconosciuto: “idoneo con prescrizioni/limitazioni” e specificamente: “a) Adibire a postazioni/compiti ultraleggeri. b) Limitare la stazione eretta prolungata alternando attività in piedi con pause di recupero (il tempo non dovrà superare il 50% dell'orario lavorativo giornaliero). c) Non adibire ad attività lavorative che comportano elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute di terzi”; che in data 29.02.2024, prendeva visione, ma non accettava, la missiva con la quale il datore di lavoro comunicava che “a decorrere dal 04.03.2024 verrà assegnato presso il centro di distribuzione di Avellino sito nel Comune di Avellino via Pianodardine snc Parte_2 con mansioni di addetto di produzione, osservando l'articolazione oraria ivi applicata”; che
2 trovandosi in condizione di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, presentava domanda di inabilità ex art. 2 , comma 12 legge 335/1995; che in data
19.06.2024 veniva sottoposto a visita medico collegiale presso la sede di Napoli, all'esito della quale veniva giudicato: “non idoneo temporaneamente al servizio in modo assoluto fino al 01.02.2025”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva tempestivamente la parte convenuta, la quale eccepiva la legittimità della scelta di trasferire il lavoratore, alla luce della nuova e diversa organizzazione aziendale;
l'impossibilità di collocarlo in altra sede più vicina, mancando da un lato la disponibilità di posti scoperti e dall'altro avendo il ricorrente stesso, implicitamente, rinunciato ad altre possibilità di reimpiego nell'ambito del “Progetto Insourcing”. Concludeva pertanto per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Questo GDL, letti gli atti e ritenuta la causa matura per la decisione senza dover procedere all'acquisizione della prova orale, siccome richiesta, così provvede.
Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato per i motivi di seguito indicati.
Come noto, l'art. 2103 comma 8 del c.c. prevede espressamente il diritto del lavoratore a non essere trasferito da un'unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Il legislatore, dunque, pur riconoscendo ampia discrezionalità in capo al datore di lavoro, limita tale potere sicché lo stesso venga esercitato nel rispetto dei principi generali di buona fede e correttezza, nonché delle situazioni personali e famigliari del lavoratore.
Come chiarito dalla S.C., in caso di trasferimento del dipendente, nel valutare la legittimità della scelta datoriale è necessario un bilanciamento tra le esigenze aziendali e le condizioni personali del lavoratore, tenendo altresì conto della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (cfr.
Cass. n. 25379/2016). L'onere della prova incombe sul datore di lavoro che effettua detta scelta, il quale tuttavia non deve dimostrare la inevitabilità del trasferimento stesso, essendo sufficiente che la scelta datoriale trovi giustificazione in un criterio di gestione aziendale seria e tecnicamente corretta:
“il controllo giudiziale sulla legittimità del trasferimento del lavoratore si limita all'accertamento della sussistenza delle comprovate ragioni tecniche e organizzative che devono giustificarlo a norma dell'art. 13 legge 20 maggio 1970 n. 300 e che devono essere dimostrate dal datore di lavoro, essendo, invece, insindacabile l'opportunità del trasferimento e, segnatamente, quella del lavoratore da trasferire, salvo che risulti diversamente disposto dalla contrattazione collettiva e salva altresì
l'applicazione dei principi generali di correttezza e buona fede. Inoltre nell'esercizio del suo potere di scelta fra più soluzioni organizzative, il datore di lavoro non è tenuto a dimostrare la inevitabilità del trasferimento stesso sotto il profilo dell'inutilizzabilità del lavoratore presso la sede di provenienza.” (vd. Cass. n. 11624/2002).
3 Proprio con riferimento alle condizioni di disabilità del lavatore, la S.C. ha precisato che “In materia di assistenza ai portatori di handicap, la norma di cui all'art. 33, sesto comma, della legge n. 104 del
1992, circa il diritto del disabile in situazione di gravità di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, va interpretata nel senso che esso può essere esercitato, al ricorrere delle condizioni di legge, oltre che al momento dell'assunzione, anche successivamente a quest'ultima e, in tal caso, sia quando la situazione di handicap intervenga in corso di rapporto, sia quando essa preesista ma l'interessato, per ragioni apprezzabili, intenda mutare la propria residenza, deponendo in tal senso, oltre che la lettera della norma, l'esigenza di consentire l'effettività del diritto al lavoro in capo alla persona svantaggiata a causa della situazione di handicap. Tale diritto, tuttavia, non si configura come incondizionato, giacché esso - come dimostrato anche dalla presenza dell'inciso "ove possibile" - può essere fatto valere allorquando, alla stregua di un equo bilanciamento tra tutti gli interessi implicati, il suo esercizio non finisca per ledere in maniera consistente le esigenze economiche, produttive od organizzative dell'impresa, gravando sulla parte datoriale l'onere della prova di siffatte circostanze ostative all'esercizio stesso dell'anzidetto diritto.(vd. Cass. n. 3896/2009).
Ciò precisato in punto di diritto, nel caso in esame la parte ricorrente lamenta l'illegittimità del trasferimento sul presupposto che il provvedimento adottato dalla parte datoriale fosse privo di motivazione e del tutto incompatibile con la situazione personale del lavoratore, pacificamente affetto da plurime patologie.
Tuttavia, alla luce degli elementi raccolti e della giurisprudenza sopraindicata, deve ritenersi che il trasferimento de quo sia legittimo.
Invero, come evincibile dai principi giurisprudenziali richiamati, la legittimità del trasferimento si fonda sulla sussistenza o meno di “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive”; pertanto, il controllo giudiziale deve essere limitato ad accertare proprio la sussistenza di dette ragioni, senza poter sindacare l'opportunità del trasferimento. Ciò anche nell'ipotesi- come nel caso in esame- che il lavoratore trasferito sia affetto da riconosciuta invalidità.
Peraltro, nel caso de quo, anche la contrattazione collettiva applicabile alla fattispecie, conferma tali principi. In particolare, gli artt. 38 e 39 del CCNL nel disciplinare i trasferimenti di dipendenti di ne subordinano la validità del provvedimento a comprovate ragioni tecniche CP_1 organizzative e produttive nonché ai processi di trasformazione e ristrutturazione aziendale per i trasferimenti collettivi.
Ebbene, in tal caso, la parte datoriale ha specificamente dedotto in giudizio le ragioni poste a fondamento della scelta e ha dimostrato che le stesse non hanno coinvolto il solo ricorrente ma una pluralità di dipendenti, anche in altre sedi italiane, in quanto tali scelte sono state determinate da una
4 decisione su scala nazionale finalizzata a una nuova e diversa organizzazione aziendale;
peraltro specificamente concertata con le organizzazioni sindacali.
E' stato infatti prodotto in atti l'accordo del 2.8.2022 (cfr. allegato 4 della comparsa) e quello del
21.11.2022 (cfr. allegato 5 della comparsa), dai quali è evincibile la volontà aziendale di superare le cd. attività di lavorazione interne, fino a quel momento svolte presso i Centri di distribuzione, per ricondurle all'interno delle attività di smistamento, concentrando tali attività “nei nodi presso i quali il prodotto verrà lavorato e smistato in ottica di bacino alimentando più Centri di Distribuzione con prodotto già ripartito per sub-zona di recapito attraverso l'ausilio della tecnologia DSM
(Ripartizione Statica Assistita)”.
Tale riorganizzazione ha richiesto che le attività di preparazione della posta per la distribuzione (cd.
“lavorazioni interne”) fossero trasferite dai centri di distribuzione presso i quali venivano svolte in precedenza, ai centri di smistamento, denominati all'interno dell'accordo collettivo “Centri
Accentranti”, con il conseguente venir meno della figura dell' “addetto alle lavorazioni interne” e l'evolversi della stessa in “addetto di produzione”.
L'accordo del 2.8.2022 ha altresì previsto gli strumenti gestionali per assicurare un'efficiente distribuzione del personale in base alle esigenze organizzative, produttive e tecniche predette, tenendo conto delle esigenze dei lavoratori, rinviando ad un successivo accordo l'individuazione de “gli strumenti gestionali tra quelli elencati, le puntuali modalità e i criteri applicativi degli stessi (ivi incluse le azioni che saranno adottate in caso di impossibilità di reimpiego entro i 30 km dal Centro di assegnazione nonché quelle relative al personale per il quale ricorrano particolari condizioni di tutela)”. Il successivo accordo del 21.11.2022 ha previsto che “che tutte le risorse interessate dalla presente riorganizzazione assegnate in Centri di Distribuzione allocati entro 30 Km dal Centro
Accentrante verranno assegnate presso tale Centro per lo svolgimento di attività di smistamento” ovvero la possibilità di essere ricollocati come sportellista o nell'ambito del progetto “insourcing”.
Tali circostanze nel caso in esame risultano non solo provate documentalmente ma altresì incontestate dalla parte ricorrente che nulla ha dedotto sul punto.
La resistente ha inoltre chiarito che lo stesso ricorrente ha implicitamente rifiutato di partecipare al processo di ricollocazione, non presentandosi agli appuntamenti a tal fine fissati (cfr. documenti in atti); anche su tale circostanza nulla è stato dedotto e/o eccepito dal ricorrente.
Il invero, si è limitato a una generica deduzione circa la disponibilità di posti nella sede di Pt_1
EL LA (AV), senza nulla dedurre sulle opzioni prospettategli da . CP_1
Al pari generica è la contestazione circa l'incompatibilità tra le nuove mansioni assegnate e la propria condizione psico-fisica. Invero, sebbene dalla documentazione medica in atti si evinca che a causa dell'uso di farmaci e del compromesso status psico-fisico del si sconsiglia lo svolgimento Pt_1
5 dell'attività lavorativa in una fascia oraria diurna nonché di porsi alla guida per un periodo superiore a 5 minuti, deve osservarsi che non vi è alcuna prova in atti che la nuova assegnazione richieda lo svolgimento della prestazione in una fascia oraria incompatibile, non essendo stati indicati gli orari assegnati al né essendo mai andato a prendere servizio presso tale sede. Quanto alla distanza, Pt_1 invece, deve rilevarsi che la nuova sede risulta a soli 29 km di distanza dalla residenza del ricorrente e nulla è dedotto il ricorrente circa il necessario utilizzo del mezzo proprio, ben potendo egli utilizzare i mezzi pubblici che regolarmente servono la zona, stante le prescritte limitazioni alla guida.
Ne consegue da ciò il rigetto del ricorso, restando assorbita ogni altra domanda e/o eccezione.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente che liquida in € 1500,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Avellino, il 5.11.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Monica d'Agostino
6