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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 26/03/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione Civile – Controversie del Lavoro
VERBALE DI UDIENZA della causa iscritta al N.9/2024
Oggi 26/03/2025, innanzi al dott. Paolo Ancora, sono comparsi: per la parte ricorrente avv. Castelletti in sostituzione con il ricorrente di persona;
per avv. Lonciari;
CP_1
per avv. Bonetti. CP_2
L'avv. Castelletti si richiama agli atti, evidenziando nuovamente l'errore materiale di cui al punto nr. 8 delle note conclusive.
L'avv. Lonciari si richiama a quanto già dedotto in atti e chiede il rigetto del ricorso.
L'avv. Bonetti si riporta agli atti.
Il Giudice entra in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio il Giudice pronunzia la seguente sentenza dandone lettura. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione civile – controversie del lavoro
N.R.G. 9/2024
Il Giudice dott. Paolo Ancora, all'udienza del 26.3.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
Parte_1
( ) rappresentato e difeso dall'Avv.to Paola C.F._1
Reiter;
ricorrente contro
), Controparte_3 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Franco Tofacchi ed Antonella
Lonciari;
resistente e contro
Controparte_4
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti
[...] P.IVA_2
Paolo Bonetti e Luca Iero;
chiamata in causa
2 OGGETTO: retribuzione
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “accertare il diritto di Parte_1
a percepire a titolo di incentivi ex D.L. 112/2008
[...]
convertito in Legge 6 agosto 2008 n. 133 e ss. modifiche e/o integrazioni Euro 61.621,03, ovvero la maggiore o minore somma che dovesse risultare dovuta in esito alla espletanda istruttoria, e per
l'effetto condannare la convenuta al pagamento, a titolo di incentivi ex
D.L. 112/2008 convertito in Legge 6 agosto 2008 n. 133, di Euro
61.621,03, oltre a quanto indebitamente trattenuto a titolo di IRPEF, ovvero della maggiore o minore somma che dovesse risultare dovuta in esito alla espletanda istruttoria con adeguamento della posizione contributiva e previdenziale, oltre agli interessi e la rivalutazione dal dì del dovuto al saldo”.
Per “Nel merito: respingere, per tutte le ragioni esposte CP_1
nel presente atto, le domande svolte dall'Ing. Parte_1
nei confronti di in
[...] Controparte_3
quanto infondate in fatto e diritto e/o comunque non provate;
in ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali”.
Per : “pronunciarsi secondo giustizia in ordine alle domande del CP_2
ricorrente nei confronti della società convenuta, accertando, in caso di accoglimento della domanda e di efficacia del relativo accertamento a fini contributivi, il periodo contributivo dovuto, quantificando l'importo dei contributi dovuti all' e le relative CP_2
sanzioni. Con vittoria di spese e competenze di causa”.
3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 11.1.2024, il ricorrente indicato in epigrafe adiva il Giudice del Lavoro di Trieste esponendo di essere stato assunto con contratto a tempo indeterminato, con il ruolo di responsabile tecnico, da Evidenziava che CP_5
dall'1.01.2008, aveva prestato la propria attività lavorativa in favore di
(d'ora innanzi, per brevità, “ Controparte_3 [...]
”) con mansioni di Direttore dei lavori, inquadrato come CP_1
Quadro, livello A, del CCNL applicato al rapporto di lavoro. Rilevava di avere svolto, in favore di l'incarico di direttore dei CP_1
lavori negli appalti meglio specificati in ricorso, in relazione ai quali aveva maturato il diritto agli incentivi ex D. L. 112/2008 convertito in
Legge 6 agosto 2008 n. 133, erroneamente quantificati dalla resistente, la quale aveva ritenuto inefficace il Regolamento approvato dal CdA in data 22.03.2013 e stabilito che, per gli interventi anteriori al
18.08.2014, gli “incentivi alla progettazione” dovevano essere erogati sulla base del Regolamento adottato dall (ai sensi dell'art. 93 CP_5
del CCNL) vigente al momento della costituzione della società e degli adeguamenti successivi, e non, come preteso dal ricorrente, ai sensi del regolamento dell'1.1.2008. Prospettazione, quest'ultima, CP_5
che parte ricorrente definiva del tutto errata, ritenendo che per quantificare tali incentivi ci si dovesse riferire ai Regolamenti sugli incentivi recepiti dal CCNL ANAS a far data dall'entrata in vigore dell'art. 68 L.R. 23/2007, ossia ai Regolamenti eseguiti da CP_5
senza mai essere stati recepiti in sede sindacale da CP_1
2. Ricostruito il quadro normativo in materia, evidenziava come la legge riconoscesse al dipendente un diritto soggettivo alla percezione, anche retroattiva, dell'incentivo premiante per le attività di progettazione
4 eseguite, la cui ripartizione doveva avvenire secondo i criteri determinati in sede di contrattazione decentrata ed assunti in un apposito regolamento dall'amministrazione. In ogni caso la discrezionalità dell'amministrazione doveva ritenersi condizionata ai due criteri costituiti dall'importo dei lavori posto a base d'asta e dall'entità e complessità dell'intervento da realizzare.
3. Lamentava inoltre di aver subito illegittimamente un'indebita trattenuta del 20% sull'incentivo dovuto per le opere relative alla variante di Mariano pari ad € 5.997,00, che la resistente aveva giustificato come conseguenza della comminazione di una sanzione disciplinare ma che non trovava riscontro in alcuna previsione di tipo regolamentare o legislativo.
4. Deduceva inoltre l'illegittimità della decurtazione degli incentivi sia degli oneri riflessi sia dell'IRAP, in quanto l'onere fiscale non poteva gravare sul lavoratore dipendente in relazione ai compensi di natura retributiva ma solo sul datore di lavoro, nonché un errore di calcolo nella determinazione degli incentivi che gli dava diritto a percepire un importo di € 2.972,95. Rilevava che con comunicazione prot.
[...]
633 del 21/07/2011 era stato formalmente nominato CP_1
Responsabile dei Lavori ma nulla poi aveva percepito a tale titolo, derivando da un tanto il diritto a percepire l'importo di € 5.124,13.
Evidenziava di aver subito, sempre sugli incentivi una decurtazione illegittima a titolo di non meglio specificati “oneri aziendali, e richiedeva a tale titolo la restituzione dell'importo di € 15.612,03 indebitamente trattenuto. Chiedeva dunque in totale la corresponsione di € 61.621,03.
5. Con memoria difensiva ritualmente e tempestivamente depositata si costituiva in giudizio la società convenuta, la quale in merito alla
5 riduzione dell'incentivo da corrispondere all'Ing. per i Parte_1
lavori della “Variante di Mariano” nella misura del 20%, ricostruita la vicenda, evidenziava che la sanzione disciplinare non era stata impugnata e che la riduzione era stata effettuata equitativamente dal datore di lavoro.
6. In ordine all'asserita illegittima determinazione degli incentivi riconosciutigli, rilevava che il rapporto di lavoro del era Parte_1
pacificamente disciplinato dal CCNL il quale stabiliva CP_5
espressamente che “il rapporto di lavoro del personale è disciplinato dal codice civile – libro V – dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro nell'impresa, dai Regolamenti dell del presente CP_5
contratto e dal contratto individuale con conseguente correttezza della scelta societaria di applicare i regolamenti ANAS ratione temporis vigenti, a nulla rilevando il fatto che gli aggiornamenti del
Regolamento ANAS successivi alla data di costituzione della società non erano mai stati recepiti né in sede sindacale né dalla CP_1
nuova società. Rilevava ancora, che in ogni caso, in mancanza del recepimento sindacale dei regolamenti ANAS, al dipendente non sarebbe spettata l'indennità, bensì un risarcimento del danno, mai allegato né tantomeno provato con l'atto introduttivo del giudizio.
7. Quanto all'asserita mancata corresponsione di incentivo per la nomina di «Responsabile dei lavori» nell'ambito dei lavori della c.d.
“Variante di Mariano” ricevuta nel luglio 2011, evidenziava che l'art. 92, comma 5, D.lgs. 163/2006 ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame, così come del resto i regolamenti ANAS adottati nel tempo in materia, non prevedevano tale figura tra quelle potenzialmente destinatarie dell'incentivo, individuabili invece nel responsabile del procedimento e negli incaricati della redazione del
6 progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo.
8. Rilevava, in ordine alla decurtazione degli incentivi per oneri riflessi che la condotta societaria era legittima ai sensi di quanto disposto dall'art. 92, comma quinto, del D.Lgs. n. 163/2006 ratione temporis applicabile, mentre in ordine alla decurtazione per imposta IRAP citava plurimi arresti della giurisprudenza della Corte dei Conti.
Negava, argomentando specificamente sul punto, che fosse ricorrente alcun errore di calcolo come prospettato da parte ricorrente.
9. La causa, dopo la chiamata in causa sdell' , veniva istruita con CP_2
l'acquisizione della documentazione allegata agli atti introduttivi e decisa all'udienza del 26.3.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
10. Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere in parte accolto per i motivi che di seguito vengono illustrati.
11. Giova ricordare che gli incentivi per cui è causa sono finalizzati a valorizzare le professionalità interne esistenti anche con lo scopo di originare risparmi sulla spesa corrente delle pubbliche amministrazioni che, in tal modo, potrebbero evitare di ricorrere, per l'acquisizione di tali prestazioni, alla esternalizzazione con una probabile levitazione degli oneri. Si tratta di uno di quei casi nei quali il legislatore deroga al principio per cui il trattamento economico è fissato dai contratti collettivi, attribuendo un compenso ulteriore e speciale e riservando ai regolamenti dell'amministrazione aggiudicatrice, previa contrattazione decentrata, i criteri e le modalità di ripartizione.
12. Il quadro normativo di riferimento si è evoluto nel tempo, essendo primariamente intervenuto l'art. 18 della L. nr. 109/1994 L. 11, il
7 quale nel suo testo iniziale così disponeva: “(Incentivi per la progettazione).
1. In sede di contrattazione collettiva decentrata, ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, e in un quadro di trattamento complessivamente omogeneo delle diverse categorie interessate, può essere individuata una quota non superiore per cento del costo preventivato di un'opera o di un lavoro, da destinare alla costituzione di un fondo interno e da ripartire tra il personale dell'ufficio tecnico dell'amministrazione aggiudicatrice, qualora esso abbia redatto direttamente il progetto esecutivo della medesima opera o lavoro.
2. Le somme occorrenti ai fini di cui al comma 1 sono prelevate sulle quote degli stanziamenti annuali riservate a spese di progettazione ai sensi dell'art. 16, comma 8, ed assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa o ad apposita voce del bilancio delle amministrazioni aggiudicatrici”.
Successivamente il D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 2 giugno 1995, n. 216, ha modificato il richiamato della L. n. 109 del 1994, art. 18, nei termini che seguono:
“
1. In sede di contrattazione collettiva decentrata, ai sensi del D.Lgs.
3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, è ripartita la quota dell'1 per cento del costo preventivato di un'opera o di un lavoro, da destinare alla costituzione di un fondo interno e da ripartire tra il personale dell'ufficio tecnico dell'amministrazione aggiudicatrice, qualora esso abbia redatto direttamente il progetto per l'appalto della medesima opera o lavoro, e il coordinatore unico di cui all'art. 7 il responsabile del procedimento e i loro collaboratori”. Il decreto legge innanzi richiamato ha anche fatto espresso riferimento a progetti di cui era riscontrato il “perdurare dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera”. A seguito dell'entrata in vigore della L.
8 15 maggio 1997, n. 127 (art. 16, comma 3), l'art. 18 è stato così riformulato: “
1. L'1 per cento del costo preventivato di un'opera o di un lavoro ovvero il 50 per cento della tariffa professionale relativa a un atto di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva sono destinati alla costituzione di un fondo interno da ripartire tra il personale degli uffici tecnici dell'amministrazione aggiudicatrice o titolare dell'atto di pianificazione, qualora essi abbiano redatto direttamente i progetti o i piani, il coordinatore unico di cui all'art. 7, il responsabile del procedimento e i loro collaboratori.
1-bis. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito per ogni singola opera o atto di pianificazione, sulla base di un regolamento dell'amministrazione aggiudicatrice o titolare dell'atto di pianificazione”.
Successivamente è intervenuto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n.
163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) che ha abrogato la L. 11 febbraio 1994, n. 109 e introdotto l'art. 92, comma
5, il quale così recita: “Una somma non superiore al 2 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'art. 93, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonchè tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo del 2 per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La
9 ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti;
limitatamente alle attività di progettazione, l'incentivo corrisposto al singolo dipendente non può superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo;
le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie. I soggetti di cui all'art. 32, comma 1, lett. b) e c), possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri”. La disciplina è stata, da ultimo, affidata al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) che all'art. 113, rubricato “Incentivi per funzioni tecniche”, ha riprodotto sostanzialmente le disposizioni previgenti consentendo, previa adozione di un regolamento interno e della stipula di un accordo di contrattazione decentrata, di erogare emolumenti economici accessori a favore del personale interno alle Pubbliche amministrazioni per attività, tecniche e amministrative, nelle procedure di programmazione, aggiudicazione, esecuzione e collaudo
(o verifica di conformità) degli appalti di lavori, servizi o forniture. In particolare, dell'art. 113, comma 2, consente alle amministrazioni aggiudicatrici di destinare, a valere sugli stanziamenti di cui al precedente comma 1, “ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara”. Tale fondo può essere finalizzato a premiare esclusivamente le funzioni, amministrative e
10 tecniche, svolte dai dipendenti interni: “attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di R.U.P., di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico”. Il successivo comma 3 della medesima disposizione estende la possibilità di erogare gli incentivi anche ai rispettivi “collaboratori”. Inoltre lo stesso comma 3 prevede che l'80% delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 possa essere ripartito, per ciascun lavoro, servizio, fornitura, “con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti”, ai destinatari indicati al comma 2. Il restante
20%, invece, va destinato secondo quanto prescritto dal successivo comma 4 (acquisto di strumentazioni e tecnologie funzionali all'uso di metodi elettronici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture;
attivazione di tirocini formativi;
svolgimento di dottorati di ricerca;
etc.).
13. Riguardo alla mancata adozione del regolamento richiamato dalla norma, la Corte di Cassazione ha affermato che: “Come sostenuto dalla recente Corte di Cassazione “l'incentivo di progettazione o per funzioni tecniche … emolumento di carattere retributivo, è dettato da una logica premiale finalizzata a valorizzare le professionalità esistenti all'interno delle pubbliche amministrazioni, con un compenso ulteriore, da attribuire al personale impegnato nelle attività di progettazione interna agli enti, oltre che in quelle di esecuzioni dei lavori pubblici. La nascita del diritto è condizionata, non dalla sola
11 prestazione dell'attività incentivata, bensì anche dall'adozione del regolamento, in assenza del quale il dipendente può fare valere solo un'azione risarcitoria per inottemperanza agli obblighi che il legislatore ha posto a carico delle amministrazioni appaltanti …”
(Cass., Sez. Lav., 28/05/2020 n. 10222). Non vi è diritto, dunque, secondo la Corte di Cassazione, se il regolamento non è stato adottato,
e tuttavia nel caso di specie, la questione è differente, ed è relativa a quale regolamento debba essere applicato. Rileva, parte ricorrente, che gli “incentivi alla progettazione” percepiti per lo svolgimento dell'incarico di Direttore dei Lavori negli appalti meglio specificati in ricorso, avrebbero dovuto essere quantificati da parte resistente esclusivamente facendo riferimento al regolamento per la CP_5
ripartizione dell'incentivo (doc. 8 ricorso) aggiornato con l'ordine di servizio nr. 29 del 30/10/2007 (doc. 9 ricorso), applicabile a
[...]
per effetto dell'accordo sindacale del 28/12/2007 (doc. 10 CP_1
ricorso) e non come poi effettivamente posto in essere da parte resistente, sulla base dei regolamenti ANAS successivi al 01/01/2008, data di costituzione della società in quanto mai recepiti CP_1
dalla stessa.
14. Tale prospettazione tuttavia, non appare condivisibile. Come correttamente dedotto da parte resistente, per effetto dell'accordo siglato il 28 dicembre 2007 (doc. 10 ricorso), la resistente, d'intesa con le Organizzazioni Sindacali, si è impegnata a riconoscere: “dal 1 gennaio 2008 il mantenimento dei trattamenti acquisiti, della sede di lavoro nonché del CCNL ANAS vigente e degli adeguamenti futuri nelle more dell'istituzione del contratto unico della viabilità”.
L'applicazione al personale della convenuta del CCNL ANAS, e quindi al ricorrente, ha conseguenze incompatibili con la
12 prospettazione contenuta nel ricorso. L'art. 93 del CCNL ANAS del
18 dicembre 2002 rubricato “progettazione” e ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame, dispone difatti: “L CP_5
costituisce un fondo alimentato dalla quota di cui all'art. 18 della legge 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni. Tale fondo
è ripartito come previsto dal citato articolo 18 tra il personale degli uffici tecnici che concorrono alla redazione dei progetti, della direzione lavori e collaudi. Le quote di competenza dei componenti degli uffici tecnici e del coordinatore unico sono stabilite dal protocollo del 10 giugno 2002 sottoscritto tra l e le OO.SS. CP_5
L'aggiornamento del regolamento esistente è soggetto al confronto con le OO.SS. 2) Collaudi - Il personale dell in possesso CP_5
requisiti professionali può effettuare collaudi retribuiti di lavori dati in appalto dall o per conto terzi. L'aggiornamento del CP_5
regolamento esistente è soggetto al confronto con le OO.SS”.
L'applicazione, per effetto dell'accordo del 28.12.2007 del CCNL
ANAS al personale di e dunque anche al ricorrente, la CP_1
conseguente necessità di applicare il disposto dell'art. 93 CCNL al rapporto di lavoro del , rende ineludibile a sua volta Parte_1
l'applicazione dei regolamenti ratione temporis approvati da CP_5
Del resto nemmeno il regolamento ANAS anteriore al 2008 veniva specificamente recepito da nell'Accordo sindacale del CP_1
28/12/2007, ma è lo stesso ricorrente a sostenere che lo stesso si debba applicare come conseguenza del recepimento della contrattazione collettiva ANAS. Sul punto, pertanto, il ricorso andrà rigettato.
15. Condivisibile è invece la prospettazione di parte ricorrente con riferimento alla questione dell'IRAP. Sostiene parte ricorrente che il corrispettivo relativo a tale imposta non deve essere trattenuto dal
13 compenso corrisposto al beneficiario posto che gli accantonamenti per la copertura e il pagamento degli incentivi sono già determinati al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi comprese le somme che gravano sull'ente a titolo di IRAP. Tale prospettazione è corretta. Ha a tal proposito affermato la Corte di Cassazione che
“L'incentivo, di cui all'art. 8 della l. n. 109 del 1994 (ora art. 92, comma 5, del d.lgs. n. 163 del 2006), previsto per i dipendenti che hanno partecipato alle opere di progettazione, direzione o collaudo di opere pubbliche, va calcolato al netto dell'IRAP, quale onere posto ad esclusivo carico dell'amministrazione, tenuta al versamento del tributo;
tuttavia, per il principio di necessaria copertura della spesa pubblica, le amministrazioni dovranno quantificare le somme che gravano sull'ente a titolo di IRAP, rendendole indisponibili, e successivamente procedere alla ripartizione dell'incentivo, corrispondendo lo stesso ai dipendenti interessati al netto degli oneri assicurativi e previdenziali”. (Cass. n. 21398 del 13/08/2019). Ebbene nel costituirsi in giudizio, la convenuta non ha contestato di aver proceduto così come descritto da parte ricorrente. Tuttavia, non è né corretto né legittimo decurtare gli incentivi dovuti ai dipendenti dell'importo IRAP, in quanto secondo quanto affermato dalla Corte di
Cassazione e ancor prima dalla magistratura contabile, le somme da destinare a detti fondi devono essere calcolate accantonando, a fini di copertura, la quota parte occorrente all'amministrazione per fronteggiare gli oneri che sulla stessa gravano a titolo di Irap, per poi corrispondere i compensi al netto degli “oneri assicurativi e previdenziali”.
16. Tanto detto in ordine all'an della pretesa si deve però evidenziare come nel quantum la pretesa risulti del tutto indeterminata e la relativa
14 domanda di condanna debba essere dichiarata nulla in mancanza di qualsiasi elemento utile alla quantificazione del pregiudizio asseritamente subito dal ricorrente.
17. Parte ricorrente ha poi dedotto che con comunicazione prot.
[...]
633 dd 21/07/2011 (doc. 4 ricorso) il veniva CP_1 Parte_1
formalmente nominato Responsabile dei Lavori (sebbene la funzione, ai sensi dell'art. 89.1.c del d.lgs 81/2008, avrebbe dovuto essere svolta dal RUP firmatario della suddetta proposta di nomina). Ha rilevato che nonostante il ruolo di Responsabile dei Lavori avesse lo specifico incarico di garantire lo svolgimento in sicurezza dei lavori (ex art. 90 del d.lgs 81/2008) e che, pertanto, rientrava de facto nella previsione degli incentivi, al ricorrente non è stato liquidato alcun incentivo per lo svolgimento di detto incarico. Ha dunque richiesto a titolo di incentivo per l'attività svolta a titolo di Responsabile dei Lavori Contro l'importo di € 5.124,13, pari al 50% dell'importo percepito dal che ha percepito l'incentivo pur non svolgendo l'incarico di
Responsabile dei Lavori.
18. Dispone l'art. 92 c. 5 del D. Lgs. 163/2006 che: “Una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali
e assistenziali a carico dell'amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 93, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori”. La norma non richiama la figura del “responsabile dei
15 lavori”, il quale come da previsione degli artt. 89 e 90 e segg. del D.
Lgs. 81/08 fa le veci del committente, svolgendo i lavori che questi gli delega. Si tratta di definizioni ovviamente generiche, in quanto cosa faccia un responsabile dei lavori nell'ambito di un determinato appalto dipende dalla situazione concreta. Nel caso di specie è stato dedotto che il ricorrente aveva lo specifico incarico di garantire lo svolgimento in sicurezza dei lavori, senza che vi sia stata sul punto contestazione specifica. E' certo vero che il responsabile dei lavori non è riconosciuto come figura alla quale esplicitamente viene riconosciuto l'incentivo di cui alla norma richiamata, ma quel che più importa è che l'unico titolo che legittimerebbe il ricorrente a percepire un compenso sarebbe quello di aver svolto attività di “collaboratore” delle figure sopra menzionate. Circostanza, questa, che non è stata dedotta in alcun modo nell'ambito del ricorso, con conseguente necessità di rigetto sul punto.
19. Quanto invece alla comunicazione n. 6400 dd CP_1
16/02/2021 con la quale la società convenuta motivava una trattenuta di € 5.997,00 ai danni del ricorrente su quanto dovuto a titolo di incentivi per il ruolo di Direttore dei Lavori della Variante di Mariano con una “riduzione equitativa del 20%” conseguente ad una sanzione disciplinare (5 giorni di sospensione) già comminata al ricorrente, la prospettazione attorea è corretta. Non solo il ricorrente era già stato sanzionato per la condotta in questione, e sul punto non vi è contestazione, ma la condotta datoriale sul punto si palesa come del tutto arbitraria. Se si vuole considerare tale decurtazione alla stregua di un provvedimento disciplinare si è già detto sopra che il relativo potere era già stato consumato. Se invece si vuole, come parte resistente sembra fare nei propri atti, ricondurre la sanzione al
16 disposto dell'art. 92 del c. 1 del Codice degli Appalti allora vigente:
“La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti”, allora si deve affermare che la norma prevede esclusivamente un potere di non corrispondere l'incentivo qualora l'accertamento sia negativo, ma non quello di decurtare discrezionalmente l'importo in danaro, risultando chiaro come l'esercizio di tale potere, svincolato da qualsiasi previsione normativa, risulti arbitrario e dunque illegittimo. L'importo trattenuto deve essere dunque restituito al ricorrente.
20. Il ricorso deve essere dunque accolto nei limiti di quanto affermato in motivazione e per il resto rigettato.
21. Le spese di lite vengono compensate al 50% quanto ai rapporti fra ed essendovi reciproca soccombenza e per Parte_1 CP_1
il resto, con liquidazione come da dispositivo, poste a carico di parte resistente. Le spese vengono invece compensate fra l' e le parti CP_2
del giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così dispone in parziale accoglimento del giudizio:
1) accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente alla rideterminazione degli incentivi oggetto di causa solo previa indisponibilità delle somme dovute a titolo di IRAP e calcolo degli stessi in una fase successiva, al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali;
condanna la resistente a procedere al ricalcolo degli incentivi così come indicato;
dichiara la nullità della domanda relativa alla quantificazione di quanto eventualmente dovuto al ricorrente a tale titolo;
17 2) accerta e dichiara il diritto del ricorrente a vedersi restituito l'importo di € 5.997,00 oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto fino al soddisfo e condanna parte resistente alla corresponsione di quanto indicato;
3) rigetta per il resto il ricorso;
4) condanna a corrispondere a parte ricorrente il 50% delle CP_1
spese di lite che si quantificano in € 2.694,00; per il resto si compensano le spese di lite anche nei rapporti fra e le altri parti CP_2
del giudizio.
Trieste, 26.3.2025
Il Giudice
Dott. Paolo Ancora
18