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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/04/2025, n. 1588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1588 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 2574/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del Dott. Giannicola Paladino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 7.4.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2574/2024 R.G.
TRA
, rapp. e dif. come in atti dall'avv. Ciro Palumbo e dall'avv. Parte_1
Stefano Palumbo
RICORRENTE
E
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t.
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: differenze retributive
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze della resistente CP_2
per il periodo dal 14.2.2005 al 10.5.2023 data in cui si è dimesso per giusta causa.
Pertanto, egli ha allegato di essere creditore delle seguenti spettanze non corrisposte dalla società convenuta alla cessazione del rapporto:
“- €. 2.098,05= a titolo di stipendio per il mese di Marzo 2023;
- €. 2.098,05= quale retribuzione per il mese di Aprile 2023;
- €. 645,55= a titolo di retribuzione per il mese di Maggio 2023;
- €. 1.136,18= per n. 93,68666 ore di Ex Festività residue così calcolati in base alla retribuzione oraria del ricorrente ( €. 12,12746 ) ed al “saldo” ore indicato nell'ultima busta paga da egli ricevuta ( all. 10);
- €. 2.421,64= per n. 199,68249 ore di R.O.L. residui così calcolati in base alla retribuzione oraria del ricorrente ( €. 12,12746 ) ed al “saldo” ore indicato nell'ultima busta paga da egli ricevuta ( all. 10 );
- €. 1.748,40= per n. 10 ratei di 14^ mensilità del valore unitario di €. 174,84= ( pari ad
1/12 della sua retribuzione mensile come previsto dall'art. 54 del CCNL ) maturati per il periodo Luglio 2022 -Aprile 2023;
- €. 699,36= per n. 4 ratei di 13^ mensilità del valore unitario di €. 174,84= ( pari ad 1/12 della sua retribuzione mensile come previsto dal dall'art. 54 del CCNL ) maturati per il periodo Gennaio - Aprile 2023 ;
- €. 968,33= a titolo di indennità sostitutiva del preavviso per n. 12 gg, così determinata in base alla retribuzione giornaliera dell'instante ( €. 80,6942= ) ed ai parametri indicati
2 all'art. 72 del richiamato CCNL in caso di dimissioni ed in relazione al suo inquadramento ed all'anzianità di servizio ( superiore ai quattro anni )”.
Per tali ragioni egli ha adito codesto Tribunale e ha concluso chiedendo la condanna della convenuta al pagamento della somma di euro 11.815,56, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
spese e compensi di lite con attribuzione.
La società convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la regolarità della notifica del ricorso, e se ne dichiara la contumacia.
Non veniva svolta attività istruttoria, in considerazione della natura cartolare del giudizio, e il procedimento veniva rinviato per la discussione.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è fondato e va accolto per i motivi di seguito esposti.
Giova rammentare che secondo i principi generali in tema di distribuzione degli oneri probatori, spetta al lavoratore, il quale agisce in giudizio chiedendo l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato, provare i fatti costitutivi della pretesa azionata (art. 2697
c.c.).
Grava, quindi, sul lavoratore, odierno ricorrente, l'onere di fornire la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, svolto secondo le modalità dedotte nel ricorso.
Per quanto concerne l'onere della prova delle singole voci retributive, la giurisprudenza ha delineato i seguenti principi: “Il creditore che agisce per l'adempimento o per la risoluzione
o per il risarcimento del danno da inadempimento ha solo l'onere di dimostrare l'esistenza del titolo – cioè l'esistenza del contratto stipulato con il debitore – e di dedurre lo specifico fatto costitutivo della propria domanda, gravando poi sul debitore l'onere di dimostrare di
3 aver già adempiuto o che il proprio inadempimento è di scarsa importanza (art. 1455 c.c.) o che il termine di adempimento già inutilmente decorso non aveva natura essenziale per il creditore (art. 1457 c.c.) o che l'inadempimento o il ritardo sono stati determinati da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore (art. 1218
c.c.). Sono assoggettate a tale (vantaggioso) criterio di riparto dell'onere di deduzione e di prova le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla 13°, alla 14°, al TFR, a tutto ciò che il CCNL di settore riconosce al lavoratore senza prevedere ulteriori specifiche condizioni, l'indennità di mancato preavviso (laddove le dimissioni del lavoratore siano state cagionate proprio dall'inadempimento del datore di lavoro alla obbligazione retributiva). Pertanto, laddove la parte convenuta non abbia fornito in giudizio la prova dell'esistenza di fatti estintivi od impeditivi delle pretese vantate dalla parte ricorrente per tali titoli, spetta alla parte ricorrente il relativo pagamento. Sono invece assoggettate al criterio generale in materia di onere della prova ex art. 2697 c.c. (affirmanti incumbit probatio) le seguenti voci: lavoro straordinario e/o supplementare, maggiorazione lavoro festivo e domenicale, ferie non godute e non retribuite, permessi non goduti e non retribuiti” (Tribunale Velletri sez. lav., 15/10/2020, n.1057 ).
Tanto premesso, nel caso di specie è documentalmente provato che il rapporto di lavoro è cessato in data 10.5.2023 per dimissioni per giusta causa. Allo stesso tempo, parte resistente, non costituitasi in giudizio, non ha fornito la prova su di essa gravante del pagamento: dello stipendio per il mese di Marzo 2023; della retribuzione per il mese di
Aprile 2023; della retribuzione per il mese di Maggio 2023; dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità; delle spettanze a titolo di Ex Festività residue e di R.O.L. residui sulla base del “saldo” ore indicato nell'ultima busta paga ricevuta dal ricorrente, ovvero quella di Febbraio 2023.
Con riferimento all'indennità di mancato preavviso afferente alle dimissioni per giusta causa, poi, secondo la giurisprudenza: “Ai sensi dell'art. 2119 c.c, il lavoratore ha diritto di recedere, immediatamente dal rapporto di lavoro senza obbligo di dare il preavviso, qualora il datore di lavoro ponga in essere un grave inadempimento che renda impossibile la prosecuzione anche provvisoria del rapporto in essere.
4 L'omesso pagamento delle retribuzioni integra uno dei casi tipici di 'dimissioni per giusta causa' del lavoratore con conseguente diritto del medesimo a ricevere il pagamento dell'indennità sostitutiva di mancato preavviso…va ribadito che la configurabilità delle dimissioni per giusta causa può sussistere anche quando il recesso non segua immediatamente i fatti che lo giustificano (Cassazione, sez. lav., sentenza n. 24477 del
21/11/2011).
La circostanza che la lavoratrice abbia continuato a lavorare nella speranza di essere pagata per un certo periodo non può escludere la giusta causa delle dimissioni.
Come ben evidenziato dalla Suprema Corte con pronunzie più recenti (ad es., Cass, ord n.
31999 del 11/12/2018):"va qui ribadito che "il principio dell'immediatezza, che condiziona la validità e tempestività delle dimissioni del lavoratore per giusta causa, deve essere inteso in senso relativo e può essere, nei casi concreti, compatibile con un intervallo ragionevole di tempo (cfr. Cass. 20/05/2008 n. 12375 e già, tra le poche pronunce esistenti Cass.
15/05/1980 n. 3222). La valutazione in concreto della tardività o meno della reazione è demandata al giudice di merito ed è censurabile in Cassazione nei limiti di cui all'articolo
360 c.p.c., comma 1, n. 5. "” (Tribunale Roma sez. lav., 26/11/2021, n.9961).
Ebbene, nel caso di specie, sussiste la prova di un grave inadempimento del datore, consistente nel mancato pagamento delle predette spettanze, che ha legittimato le dimissioni per giusta causa del ricorrente e che comporta il diritto al pagamento dell'indennità di mancato preavviso.
Venendo al quantum, prendendo a parametro i conteggi depositati dal ricorrente, immuni da vizi logici e ontologici, coerenti con il dato normativo nonché non specificatamente contestati dalla società resistente contumace, quest'ultima deve essere condannata al pagamento in favore dell'attore della somma complessiva di euro 11.815,56.
Su tale somma, ai sensi del combinato disposto dell'art. 429 c.p.c. e dell'art. 150 disp. att.
c.p.c., va calcolata la rivalutazione monetaria, tenuto conto dell'indice ISTAT, nonché gli interessi che seguono al tasso di legge, sul capitale via via rivalutato (vedi Cass. Sez. Un. n.°
38/2001), dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo.
5
P.Q.M.
Il Giudice di Napoli Nord, Dott. Giannicola Paladino, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza od eccezione:
a) Accoglie il ricorso;
b) Per l'effetto condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente della somma complessiva di euro 11.815,56, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, sul capitale via via rivalutato dalle singole scadenze al saldo, per le causali di cui in motivazione;
c) Condanna parte resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che si liquidano in euro 4.216,00, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in solido ai procuratori costituiti.
Aversa, 7.4.2025
Il Giudice
Dott. Giannicola Paladino
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del Dott. Giannicola Paladino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 7.4.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2574/2024 R.G.
TRA
, rapp. e dif. come in atti dall'avv. Ciro Palumbo e dall'avv. Parte_1
Stefano Palumbo
RICORRENTE
E
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t.
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: differenze retributive
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze della resistente CP_2
per il periodo dal 14.2.2005 al 10.5.2023 data in cui si è dimesso per giusta causa.
Pertanto, egli ha allegato di essere creditore delle seguenti spettanze non corrisposte dalla società convenuta alla cessazione del rapporto:
“- €. 2.098,05= a titolo di stipendio per il mese di Marzo 2023;
- €. 2.098,05= quale retribuzione per il mese di Aprile 2023;
- €. 645,55= a titolo di retribuzione per il mese di Maggio 2023;
- €. 1.136,18= per n. 93,68666 ore di Ex Festività residue così calcolati in base alla retribuzione oraria del ricorrente ( €. 12,12746 ) ed al “saldo” ore indicato nell'ultima busta paga da egli ricevuta ( all. 10);
- €. 2.421,64= per n. 199,68249 ore di R.O.L. residui così calcolati in base alla retribuzione oraria del ricorrente ( €. 12,12746 ) ed al “saldo” ore indicato nell'ultima busta paga da egli ricevuta ( all. 10 );
- €. 1.748,40= per n. 10 ratei di 14^ mensilità del valore unitario di €. 174,84= ( pari ad
1/12 della sua retribuzione mensile come previsto dall'art. 54 del CCNL ) maturati per il periodo Luglio 2022 -Aprile 2023;
- €. 699,36= per n. 4 ratei di 13^ mensilità del valore unitario di €. 174,84= ( pari ad 1/12 della sua retribuzione mensile come previsto dal dall'art. 54 del CCNL ) maturati per il periodo Gennaio - Aprile 2023 ;
- €. 968,33= a titolo di indennità sostitutiva del preavviso per n. 12 gg, così determinata in base alla retribuzione giornaliera dell'instante ( €. 80,6942= ) ed ai parametri indicati
2 all'art. 72 del richiamato CCNL in caso di dimissioni ed in relazione al suo inquadramento ed all'anzianità di servizio ( superiore ai quattro anni )”.
Per tali ragioni egli ha adito codesto Tribunale e ha concluso chiedendo la condanna della convenuta al pagamento della somma di euro 11.815,56, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
spese e compensi di lite con attribuzione.
La società convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la regolarità della notifica del ricorso, e se ne dichiara la contumacia.
Non veniva svolta attività istruttoria, in considerazione della natura cartolare del giudizio, e il procedimento veniva rinviato per la discussione.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è fondato e va accolto per i motivi di seguito esposti.
Giova rammentare che secondo i principi generali in tema di distribuzione degli oneri probatori, spetta al lavoratore, il quale agisce in giudizio chiedendo l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato, provare i fatti costitutivi della pretesa azionata (art. 2697
c.c.).
Grava, quindi, sul lavoratore, odierno ricorrente, l'onere di fornire la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, svolto secondo le modalità dedotte nel ricorso.
Per quanto concerne l'onere della prova delle singole voci retributive, la giurisprudenza ha delineato i seguenti principi: “Il creditore che agisce per l'adempimento o per la risoluzione
o per il risarcimento del danno da inadempimento ha solo l'onere di dimostrare l'esistenza del titolo – cioè l'esistenza del contratto stipulato con il debitore – e di dedurre lo specifico fatto costitutivo della propria domanda, gravando poi sul debitore l'onere di dimostrare di
3 aver già adempiuto o che il proprio inadempimento è di scarsa importanza (art. 1455 c.c.) o che il termine di adempimento già inutilmente decorso non aveva natura essenziale per il creditore (art. 1457 c.c.) o che l'inadempimento o il ritardo sono stati determinati da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore (art. 1218
c.c.). Sono assoggettate a tale (vantaggioso) criterio di riparto dell'onere di deduzione e di prova le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla 13°, alla 14°, al TFR, a tutto ciò che il CCNL di settore riconosce al lavoratore senza prevedere ulteriori specifiche condizioni, l'indennità di mancato preavviso (laddove le dimissioni del lavoratore siano state cagionate proprio dall'inadempimento del datore di lavoro alla obbligazione retributiva). Pertanto, laddove la parte convenuta non abbia fornito in giudizio la prova dell'esistenza di fatti estintivi od impeditivi delle pretese vantate dalla parte ricorrente per tali titoli, spetta alla parte ricorrente il relativo pagamento. Sono invece assoggettate al criterio generale in materia di onere della prova ex art. 2697 c.c. (affirmanti incumbit probatio) le seguenti voci: lavoro straordinario e/o supplementare, maggiorazione lavoro festivo e domenicale, ferie non godute e non retribuite, permessi non goduti e non retribuiti” (Tribunale Velletri sez. lav., 15/10/2020, n.1057 ).
Tanto premesso, nel caso di specie è documentalmente provato che il rapporto di lavoro è cessato in data 10.5.2023 per dimissioni per giusta causa. Allo stesso tempo, parte resistente, non costituitasi in giudizio, non ha fornito la prova su di essa gravante del pagamento: dello stipendio per il mese di Marzo 2023; della retribuzione per il mese di
Aprile 2023; della retribuzione per il mese di Maggio 2023; dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità; delle spettanze a titolo di Ex Festività residue e di R.O.L. residui sulla base del “saldo” ore indicato nell'ultima busta paga ricevuta dal ricorrente, ovvero quella di Febbraio 2023.
Con riferimento all'indennità di mancato preavviso afferente alle dimissioni per giusta causa, poi, secondo la giurisprudenza: “Ai sensi dell'art. 2119 c.c, il lavoratore ha diritto di recedere, immediatamente dal rapporto di lavoro senza obbligo di dare il preavviso, qualora il datore di lavoro ponga in essere un grave inadempimento che renda impossibile la prosecuzione anche provvisoria del rapporto in essere.
4 L'omesso pagamento delle retribuzioni integra uno dei casi tipici di 'dimissioni per giusta causa' del lavoratore con conseguente diritto del medesimo a ricevere il pagamento dell'indennità sostitutiva di mancato preavviso…va ribadito che la configurabilità delle dimissioni per giusta causa può sussistere anche quando il recesso non segua immediatamente i fatti che lo giustificano (Cassazione, sez. lav., sentenza n. 24477 del
21/11/2011).
La circostanza che la lavoratrice abbia continuato a lavorare nella speranza di essere pagata per un certo periodo non può escludere la giusta causa delle dimissioni.
Come ben evidenziato dalla Suprema Corte con pronunzie più recenti (ad es., Cass, ord n.
31999 del 11/12/2018):"va qui ribadito che "il principio dell'immediatezza, che condiziona la validità e tempestività delle dimissioni del lavoratore per giusta causa, deve essere inteso in senso relativo e può essere, nei casi concreti, compatibile con un intervallo ragionevole di tempo (cfr. Cass. 20/05/2008 n. 12375 e già, tra le poche pronunce esistenti Cass.
15/05/1980 n. 3222). La valutazione in concreto della tardività o meno della reazione è demandata al giudice di merito ed è censurabile in Cassazione nei limiti di cui all'articolo
360 c.p.c., comma 1, n. 5. "” (Tribunale Roma sez. lav., 26/11/2021, n.9961).
Ebbene, nel caso di specie, sussiste la prova di un grave inadempimento del datore, consistente nel mancato pagamento delle predette spettanze, che ha legittimato le dimissioni per giusta causa del ricorrente e che comporta il diritto al pagamento dell'indennità di mancato preavviso.
Venendo al quantum, prendendo a parametro i conteggi depositati dal ricorrente, immuni da vizi logici e ontologici, coerenti con il dato normativo nonché non specificatamente contestati dalla società resistente contumace, quest'ultima deve essere condannata al pagamento in favore dell'attore della somma complessiva di euro 11.815,56.
Su tale somma, ai sensi del combinato disposto dell'art. 429 c.p.c. e dell'art. 150 disp. att.
c.p.c., va calcolata la rivalutazione monetaria, tenuto conto dell'indice ISTAT, nonché gli interessi che seguono al tasso di legge, sul capitale via via rivalutato (vedi Cass. Sez. Un. n.°
38/2001), dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo.
5
P.Q.M.
Il Giudice di Napoli Nord, Dott. Giannicola Paladino, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza od eccezione:
a) Accoglie il ricorso;
b) Per l'effetto condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente della somma complessiva di euro 11.815,56, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, sul capitale via via rivalutato dalle singole scadenze al saldo, per le causali di cui in motivazione;
c) Condanna parte resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che si liquidano in euro 4.216,00, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in solido ai procuratori costituiti.
Aversa, 7.4.2025
Il Giudice
Dott. Giannicola Paladino
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