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Sentenza 9 marzo 2025
Sentenza 9 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 09/03/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1347/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere dott.ssa Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1347/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BONAZZI AUGUSTO, elettivamente domiciliato in VIA SANTO STEFANO N. 23
40125 BOLOGNA presso il difensore avv. BONAZZI AUGUSTO.
OPPONENTE
contro
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.
[...] P.IVA_1
RISTUCCIA RENZO, elettivamente domiciliato in PIAZZA CAVOUR 17 00193
ROMA presso il difensore avv. RISTUCCIA RENZO.
RESISTENTE
pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note difensive, ex art. 127 ter c.p.c., depositate, in via telematica, il 23/1/2025.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, ex artt. 196 e 195 TUF, depositato in data 16/09/2024, ha Parte_1
proposto opposizione avverso la delibera n. 2542, con cui, in data 6/8/2024, il
[...]
(di Controparte_2
seguito, OCF), previo accertamento della violazione da parte del ricorrente dell'art. 31, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, gli aveva irrogato la sanzione della sospensione dal suddetto Albo per la durata di mesi due, per non avere svolto l'attività esclusivamente nell'interesse di un solo soggetto (Credem), e dell'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari, adottato dalla con delibera n. 20307 CP_3
del 15 febbraio 2018, per aver promosso ai clienti o ai potenziali clienti strumenti finanziari (certificates) commercializzati da un intermediario (la società di diritto albanese con succursale operativa in AL, ) cui non era consentita tale CP_4 attività in AL”.
In particolare, l'opponente, premesso di essere iscritto all'Albo Unico dei Consulenti
Finanziari abilitati all'offerta fuori sede con delibera n. 15638 del 28 novembre CP_3
2006, e di esercitare, dal 18 settembre 2020, attività lavorativa a favore di
[...]
- in forza di contratto di lavoro subordinato a Parte_2
tempo indeterminato, ha dedotto, quali motivi di gravame, : 1) in via preliminare, la prescrizione/decadenza del potere sanzionatorio in capo al suddetto Comitato, per tardività della contestazione degli addebiti avvenuta in data 26/1/2024, oltre il termine perentorio di cui agli artt. 196 e 31 c. IV TUF e art. 54 del Regolamento Interno generale di organizzazione e attività dell'OCF, di centottanta giorni (trecentossessanta gg. se l'interessato risiede o ha la sede all'estero), decorrente dal loro accertamento risalente, nel caso di specie, alla data di acquisizione della relazione avvenuta il 20 CP_3
pagina 2 di 10 maggio 2022; 2) la violazione del principio dell'onere della prova, non avendo l'OCF fornito adeguata dimostrazione della responsabilità dell'incolpato e, segnatamente, dello svolgimento da parte di quest'ultimo, per conto della menzionata società di CP_4
attività di promozione di strumenti finanziari (certificates) per la cui commercializzazione in AL la suddetta intermediaria società non era autorizzata;
3) assenza e/o contraddittorietà della motivazione circa gli elementi costitutivi, oggettivi e soggettivi, degli addebiti contestatigli.
Il ricorrente ha, pertanto, concluso, chiedendo, testualmente, “l'annullamento/revoca della delibera del Comitato di Vigilanza dell'OCF n. 2542 del 6 agosto 2024 resa all'esito del procedimento sanzionatorio n. 466718 (PS578).
Con memoria difensiva ritualmente depositata, l'Organismo di Vigilanza e Tenuta dell in persona del suo Presidente pro-tempore, si Controparte_1
è costituito in giudizio, e, contestando l'ammissibilità e la fondatezza delle deduzioni svolte dal ricorrente, ha concluso chiedendo che la Corte d'Appello ex adverso adìta
“voglia respingere il ricorso per l'assoluta inammissibilità e/o infondatezza dei motivi e delle doglianze avversarie, e comunque confermare la delibera sanzionatoria opposta.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Nel corso del giudizio, la Corte, all'esito dell'udienza tenuta, a norma dell'art. 127 ter c.p.c., in modalità cartolare, in data 24/01/2025, esaminate le note difensive ritualmente depositate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che, alla luce delle acquisite risultanze processuali, l'opposizione proposta da sia meritevole di accoglimento. Parte_1
Ed invero, con il primo motivo di gravame, il ricorrente ha dedotto, in via preliminare, la decadenza/prescrizione della potestà sanzionatoria dell'Organismo resistente per inosservanza del termine di giorni 180 (360 gg. nel caso di consulenti residenti pagina 3 di 10 all'estero) prescritto dalla normativa richiamata in premessa per la formale contestazione degli addebiti all'incolpato, decorrente, ope legis, dall'accertamento della contestata violazione.
Al riguardo, giova anzitutto rilevare come la perentorietà del suddetto termine decadenziale, oltre che affermata da autorevole consolidato orientamento giurisprudenziale (v. ad es. Corte Cost., sent. 14 luglio 2021 n. 151), sia, nel caso di specie, incontroversa e, quindi, pacifica tra le parti.
Quanto al “merito” della questione preliminare posta dall'odierno reclamante, occorre, sul punto, osservare che, come noto, in materia di vigilanza sugli intermediari finanziari, il momento dell'accertamento dell'infrazione, ai fini della decorrenza del termine di centottanta giorni per la contestazione ex art. 195, comma 1, TUF, non coincide con quello della mera acquisizione del fatto nella sua materialità da parte dell'autorità di vigilanza, bensì con la conclusione dell'attività istruttoria finalizzata a verificare la sussistenza o meno dell'infrazione.
Infatti, la "constatazione del fatto" e l'"accertamento del fatto" sono concetti distinti (v., da ultimo, Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 04/11/2024, n. 28256).
In particolare, ai fini della verifica della tempestività della contestazione, occorre attenersi ai seguenti principi di diritto in tema di vigilanza : 1) il momento dell'accertamento - ai fini della decorrenza del termine di centottanta giorni per la contestazione ex art. 195, comma 1, TUF - che presuppone un'attività istruttoria, non coincide con quello dell'acquisizione del fatto nella sua materialità da parte dell'autorità di vigilanza, ma è quello in cui l'autorità ha completato l'attività istruttoria finalizzata a verificare la sussistenza o meno dell'infrazione. In altre parole: "constatazione del fatto"
e "accertamento del fatto" sono due concetti diversi;
la pura "constatazione" dei fatti nella loro materialità non coincide necessariamente con l'"accertamento", il quale presuppone valutazioni complesse e non immediatamente effettuabili;
2) l'accertamento dell'illecito amministrativo in materia di intermediazione finanziaria non s'identifica nella fine dell'attività ispettiva o commissariale, ma si colloca in un momento successivo, da valutare a seconda delle particolarità della fattispecie;
3) spetta all'autorità amministrativa, e non al giudice, decidere se avviare o meno un'attività di indagine;
al pagina 4 di 10 giudice compete esclusivamente controllare se il provvedimento sanzionatorio sia stato adottato in un tempo ragionevole e, a tal fine, deve valutare la superfluità ex ante, e non la congruità ex post, dell'indagine amministrativa prodromica all'adozione del provvedimento sanzionatorio.
Orbene, nella fattispecie in esame, la contestazione degli addebiti di cui viene denunciata l'intempestività scaturisce dall'attività di vigilanza finalizzata alla verifica della trasparenza e correttezza dei comportamenti, ed i cui obiettivi sono la salvaguardia della fiducia del sistema finanziario, la tutela degli investitori, la stabilità e il buon funzionamento del sistema finanziario, nonché la competitività del sistema finanziario,
e, più specificamente, concerne la violazione da parte del consulente finanziario degli obblighi derivanti da un rapporto di c.d. “monomandato”.
Come esposto in premessa, la formale contestazione al degli addebiti emersi a Parte_1 suo carico all'esito della suddetta attività di vigilanza è avvenuta con comunicazione del
26/1/2024, la quale, rispetto all'ultima attività ispettiva, consistita nell'acquisizione, nell'agosto 2023, presso CREDEM dell'elenco dei clienti seguiti dal che Parte_1
avevano acquistato gli strumenti finanziari in contestazione, risulta apparentemente tempestiva.
Tuttavia, operando un semplice raffronto tra il contenuto della richiamata contestazione e quello della precedente relazione ispettiva dell'aprile 2022, è agevole CP_3
riscontrare come tra tali atti sussista una sostanziale, oggettiva, sovrapponibilità, avendo l'Organismo di vigilanza integralmente recepito e, quindi, fatto esplicito rinvio unicamente ai risultati in precedenza acquisiti in fase ispettiva, senza aggiungervi alcun ulteriore decisivo elemento di valutazione eventualmente frutto di ulteriore attività di indagine.
Infatti, nell'ampio periodo di tempo che è intercorso tra la redazione della sopra richiamata relazione ispettiva e la successiva formale contestazione degli CP_3
addebiti, non si registrano novità investigative di rilievo, ex ante idonee a meglio supportare le risultanze in precedenza acquisite, e in relazione alle quali potesse pagina 5 di 10 avvertirsi, ex ante, la necessità di compiere quelle “valutazioni complesse e non immediatamente effettuabili” che, in base ai principi generali sopra enunciati, consentono di procrastinare la decorrenza del termine decadenziale in precedenza indicato dal momento della mera constatazione del fatto a quello, successivo, di un suo più specifico accertamento.
In particolare, non si registrano interventi delle autorità di supervisione (CA d'AL e
, né la sottoposizione a particolari procedure risolutive e/o concorsuali delle CP_3
società (i.e. Credem, direttamente e/o indirettamente interessate CP_4 CP_5 dall'attività promozionale asseritamente svolta dal consulente in modo Parte_1
illegittimo, sicchè, nella fattispecie in commento, è più che ragionevole affermare, in difetto, peraltro, di elementi di valutazione di segno contrario, che, ai fini dell'accertamento dell'addebito, non fosse necessario attendere ulteriori valutazioni/determinazioni o svolgere ancor più approfondite attività ispettive per apprezzare e, quindi, formalmente contestare le irregolarità, di fatto, già riscontrate.
Infatti, come enunciato anche da questa Corte, l'attività ispettiva e/o di vigilanza incontra, comunque, il limite della superfluità e della mera dilatorietà dei successivi atti di indagine, dovendosi tener conto, ai fini della valutazione del requisito della tempestività della potestà sanzionatoria dell'OCF, del tempo strettamente necessario affinché, al termine delle verifiche preliminari, la constatazione dei fatti avrebbe potuto essere tradotta in accertamento, senza ingiustificati ritardi derivanti da disfunzioni burocratiche o artificiose protrazioni nello svolgimento dei compiti assegnati ai diversi organi”(Sez. 2 -, Sentenza n. 9022 del 30/03/2023)”.
E, nel caso de quo, a distanza di diversi mesi dall'acquisizione dell'ampia ed esaustiva relazione ispettiva l'Organismo di Vigilanza si è limitato ad assumere CP_3
informazioni dalla società nel cui interesse il avrebbe espletato CP_4 CP_6
l'infedele attività promozionale oggetto di contestazione e da quella (Credem) a cui l'incolpato era legato da rapporto di monomandato così asseritamente violato, ricevendo,
pagina 6 di 10 oltretutto, risposte, sotto il profilo del riscontro probatorio, integralmente negative e, quindi, del tutto disfunzionali ed ininfluenti ai fini dell'accertamento dell'illecito.
Altrettanto può dirsi dell'ultimo atto di indagine, risalente, come detto, al mese di agosto del 2023, attraverso il quale l'OCF ha soltanto acquisito dalla suddetta monomandante l'elenco dei clienti verso i quali il avrebbe svolto, a titolo oneroso e per conto Parte_1 di l'incriminata attività promozionale. CP_4
Si tratta, quest'ultima, di attività ispettiva svolta dopo più di un anno dall'acquisizione della relazione ispettiva che, a priori, già evidenziava, a chiare lettere, come gli CP_3
strumenti finanziari illegittimamente commercializzati da sul territorio italiano CP_4
fossero stati acquistati (anche) da clienti di Credem, con la conseguenza che tale ultima indagine avrebbe ben potuto essere svolta entro un lasso temporale ragionevolmente più contenuto, rivelandosi, per tale ragione, assolutamente dilatoria e finalizzata precipuamente a procrastinare la decorrenza del termine decadenziale in questione, avuto anche riguardo alla mancata allegazione da parte del resistente di qualsivoglia plausibile giustificazione circa le tempistiche, oggettivamente non sollecite, del suo espletamento.
Del resto, a conferma dell'assoluta superfluità/dilatorietà ex ante del suddetto supplemento ispettivo, deve rilevarsi come lo stesso OCF, in memoria di costituzione in giudizio, abbia affermato, testualmente, “la Relazione Ispettiva (qui prodotta nella versione, 'omissata' per comprensibili ragioni di riservatezza, consegnata al consulente in sede di accesso agli atti del procedimento, ns. doc. 3) - che il 20.05.2022 la CP_3
Parte_ trasmetteva a in conformità al Protocollo d'Intesa tra e OCF ai sensi CP_3 dell'art. 1, comma 41 della L. 208/2015- evidenziava tutta una serie di elementi fattuali, che nel ricorso avversario vengono solo in minima parte richiamati e quando richiamati vengono banalizzati, idonei a dimostrare che tra questi 'segnalatori' vi fosse anche l'odierno ricorrente”.
Pertanto, il motivo di gravame in esame risulta fondato e, per l'effetto, va disposto l'annullamento dell'impugnata delibera. pagina 7 di 10 Ad ogni modo, anche a voler prescindere dalle suddette, sia pur assorbenti, argomentazioni in ordine alla questione posta, in via preliminare, dal ricorrente,
l'impugnazione appare, in ogni caso, fondata anche nel merito.
Come noto, il procedimento sanzionatorio all'esito del quale è stata adottata la delibera in questa sede impugnata, è retto, tra gli altri, dal principio del contraddittorio.
Nella fattispecie in esame, la delibera sanzionatoria emessa dall'OCF nei confronti del si fonda su una pluralità di elementi che, anche a volerli definire indiziari, non Parte_1
forniscono, in quanto tali, la prova diretta, certa o, almeno altamente verosimile, della responsabilità dell'incolpato, in particolare, della effettiva riferibilità al Parte_1 dell'indirizzo mail e, quindi, della soggettiva provenienza da quest'ultimo dei messaggi indicati dal resistente come prova dello svolgimento da parte dello stesso dell'illegittima attività promozionale per cui è causa, in nome e per conto della società e, CP_4
quindi, in violazione dei doveri di fedeltà, correttezza e trasparenza verso la propria monomandante, risultando, di per sé, inidonei ad acquisire una sufficiente valenza probatoria ancorchè apprezzati nel loro complesso.
Infatti, gli elementi posti a fondamento delle determinazioni assunte dal resistente, oltre che specificamente contestati dal ricorrente, sono stati unilateralmente acquisiti ante causam e, in difetto di un effettivo contraddittorio tra le parti, non sono stati neppure sottoposti al successivo vaglio in sede processuale, indispensabile, invece, a fini della verifica e conferma del loro contenuto intrinsecamente incerto, ambiguo e generico, nonché per poter loro attribuire i requisiti della certezza sotto il profilo temporale e della provenienza/paternità dall'apparente autore, necessari, invece, ai fini della loro piena opponibilità all'incolpato.
Inoltre, il sopra evidenziato deficit probatorio è ulteriormente acuito dalla mancata acquisizione di specifici elementi, contabili e/o bancari, attestanti movimentazioni di somme di danaro, in entrata ed in uscita, tra il e la non autorizzata Parte_1
intermediaria nel periodo di concreta commercializzazione dei prodotti CP_4
finanziari in questione, in base ai quali poter fondatamente affermare, anche solo in base al principio del “più probabile che non”, che il loro acquisto da parte dei clienti del era avvenuto non soltanto a seguito della segnalazione incontestatamente Parte_1
pagina 8 di 10 operata in loro favore dal ricorrente, ma, soprattutto, che detta segnalazione era stata effettuata in spregio del rapporto di monomandato intercorrente con Credem, e, quindi, per conto di un'altra intermediaria ( e dietro corrispettivo a carico di CP_4 quest'ultima.
D'altra parte, il superiore assunto trova conferma, quantomeno indiretta, nella circostanza che gli strumenti finanziari de quibus, per incontestata ed inconfutata allegazione del ricorrente, erano da chiunque liberamente reperibili e negoziabili sul mercato di riferimento (Sedex), senza necessità, quindi, di specifica intermediazione di terzi.
Né, in tal senso, va sottaciuta la circostanza che la società a cui il era (e, Parte_1
tuttora, risulta essere) legato dal suddetto rapporto lavorativo non abbia assunto nei confronti del proprio consulente asseritamente infedele alcuna iniziativa sanzionatoria e/o di rivalsa in adesione alle determinazioni sanzionatorie dell'OCF.
Pertanto, alla luce delle superiori argomentazioni, il ricorso di cui in premessa va accolto, con conseguente annullamento dell'impugnata delibera sanzionatoria.
Infine, per quel che concerne le spese di lite, ritiene la Corte che, in ragione dell'opacità della vicenda oggetto di causa e della equivocità e controvertibilità delle relative questioni ed emergenze processuali, quantomeno in astratto giustificative delle iniziative assunte dall'Organismo di Vigilanza, ricorrano, nel caso di specie, le condizioni per disporre la loro integrale compensazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
ANNULLA
la delibera n. 2542 resa dall'Organismo di Vigilanza e Tenuta dell'Albo Unico dei
Consulenti Finanziari in data 6/8/2024.
pagina 9 di 10 DISPONE
tra le parti l'integrale compensazione delle spese di lite.
DISPONE
altresì la trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia della presente sentenza all'Autorità che ha emanato il provvedimento oggetto di opposizione.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 14 febbraio 2025.
Il Presidente Relatore
dott. Giovanni Salina
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere dott.ssa Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1347/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BONAZZI AUGUSTO, elettivamente domiciliato in VIA SANTO STEFANO N. 23
40125 BOLOGNA presso il difensore avv. BONAZZI AUGUSTO.
OPPONENTE
contro
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.
[...] P.IVA_1
RISTUCCIA RENZO, elettivamente domiciliato in PIAZZA CAVOUR 17 00193
ROMA presso il difensore avv. RISTUCCIA RENZO.
RESISTENTE
pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note difensive, ex art. 127 ter c.p.c., depositate, in via telematica, il 23/1/2025.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, ex artt. 196 e 195 TUF, depositato in data 16/09/2024, ha Parte_1
proposto opposizione avverso la delibera n. 2542, con cui, in data 6/8/2024, il
[...]
(di Controparte_2
seguito, OCF), previo accertamento della violazione da parte del ricorrente dell'art. 31, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, gli aveva irrogato la sanzione della sospensione dal suddetto Albo per la durata di mesi due, per non avere svolto l'attività esclusivamente nell'interesse di un solo soggetto (Credem), e dell'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari, adottato dalla con delibera n. 20307 CP_3
del 15 febbraio 2018, per aver promosso ai clienti o ai potenziali clienti strumenti finanziari (certificates) commercializzati da un intermediario (la società di diritto albanese con succursale operativa in AL, ) cui non era consentita tale CP_4 attività in AL”.
In particolare, l'opponente, premesso di essere iscritto all'Albo Unico dei Consulenti
Finanziari abilitati all'offerta fuori sede con delibera n. 15638 del 28 novembre CP_3
2006, e di esercitare, dal 18 settembre 2020, attività lavorativa a favore di
[...]
- in forza di contratto di lavoro subordinato a Parte_2
tempo indeterminato, ha dedotto, quali motivi di gravame, : 1) in via preliminare, la prescrizione/decadenza del potere sanzionatorio in capo al suddetto Comitato, per tardività della contestazione degli addebiti avvenuta in data 26/1/2024, oltre il termine perentorio di cui agli artt. 196 e 31 c. IV TUF e art. 54 del Regolamento Interno generale di organizzazione e attività dell'OCF, di centottanta giorni (trecentossessanta gg. se l'interessato risiede o ha la sede all'estero), decorrente dal loro accertamento risalente, nel caso di specie, alla data di acquisizione della relazione avvenuta il 20 CP_3
pagina 2 di 10 maggio 2022; 2) la violazione del principio dell'onere della prova, non avendo l'OCF fornito adeguata dimostrazione della responsabilità dell'incolpato e, segnatamente, dello svolgimento da parte di quest'ultimo, per conto della menzionata società di CP_4
attività di promozione di strumenti finanziari (certificates) per la cui commercializzazione in AL la suddetta intermediaria società non era autorizzata;
3) assenza e/o contraddittorietà della motivazione circa gli elementi costitutivi, oggettivi e soggettivi, degli addebiti contestatigli.
Il ricorrente ha, pertanto, concluso, chiedendo, testualmente, “l'annullamento/revoca della delibera del Comitato di Vigilanza dell'OCF n. 2542 del 6 agosto 2024 resa all'esito del procedimento sanzionatorio n. 466718 (PS578).
Con memoria difensiva ritualmente depositata, l'Organismo di Vigilanza e Tenuta dell in persona del suo Presidente pro-tempore, si Controparte_1
è costituito in giudizio, e, contestando l'ammissibilità e la fondatezza delle deduzioni svolte dal ricorrente, ha concluso chiedendo che la Corte d'Appello ex adverso adìta
“voglia respingere il ricorso per l'assoluta inammissibilità e/o infondatezza dei motivi e delle doglianze avversarie, e comunque confermare la delibera sanzionatoria opposta.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Nel corso del giudizio, la Corte, all'esito dell'udienza tenuta, a norma dell'art. 127 ter c.p.c., in modalità cartolare, in data 24/01/2025, esaminate le note difensive ritualmente depositate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che, alla luce delle acquisite risultanze processuali, l'opposizione proposta da sia meritevole di accoglimento. Parte_1
Ed invero, con il primo motivo di gravame, il ricorrente ha dedotto, in via preliminare, la decadenza/prescrizione della potestà sanzionatoria dell'Organismo resistente per inosservanza del termine di giorni 180 (360 gg. nel caso di consulenti residenti pagina 3 di 10 all'estero) prescritto dalla normativa richiamata in premessa per la formale contestazione degli addebiti all'incolpato, decorrente, ope legis, dall'accertamento della contestata violazione.
Al riguardo, giova anzitutto rilevare come la perentorietà del suddetto termine decadenziale, oltre che affermata da autorevole consolidato orientamento giurisprudenziale (v. ad es. Corte Cost., sent. 14 luglio 2021 n. 151), sia, nel caso di specie, incontroversa e, quindi, pacifica tra le parti.
Quanto al “merito” della questione preliminare posta dall'odierno reclamante, occorre, sul punto, osservare che, come noto, in materia di vigilanza sugli intermediari finanziari, il momento dell'accertamento dell'infrazione, ai fini della decorrenza del termine di centottanta giorni per la contestazione ex art. 195, comma 1, TUF, non coincide con quello della mera acquisizione del fatto nella sua materialità da parte dell'autorità di vigilanza, bensì con la conclusione dell'attività istruttoria finalizzata a verificare la sussistenza o meno dell'infrazione.
Infatti, la "constatazione del fatto" e l'"accertamento del fatto" sono concetti distinti (v., da ultimo, Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 04/11/2024, n. 28256).
In particolare, ai fini della verifica della tempestività della contestazione, occorre attenersi ai seguenti principi di diritto in tema di vigilanza : 1) il momento dell'accertamento - ai fini della decorrenza del termine di centottanta giorni per la contestazione ex art. 195, comma 1, TUF - che presuppone un'attività istruttoria, non coincide con quello dell'acquisizione del fatto nella sua materialità da parte dell'autorità di vigilanza, ma è quello in cui l'autorità ha completato l'attività istruttoria finalizzata a verificare la sussistenza o meno dell'infrazione. In altre parole: "constatazione del fatto"
e "accertamento del fatto" sono due concetti diversi;
la pura "constatazione" dei fatti nella loro materialità non coincide necessariamente con l'"accertamento", il quale presuppone valutazioni complesse e non immediatamente effettuabili;
2) l'accertamento dell'illecito amministrativo in materia di intermediazione finanziaria non s'identifica nella fine dell'attività ispettiva o commissariale, ma si colloca in un momento successivo, da valutare a seconda delle particolarità della fattispecie;
3) spetta all'autorità amministrativa, e non al giudice, decidere se avviare o meno un'attività di indagine;
al pagina 4 di 10 giudice compete esclusivamente controllare se il provvedimento sanzionatorio sia stato adottato in un tempo ragionevole e, a tal fine, deve valutare la superfluità ex ante, e non la congruità ex post, dell'indagine amministrativa prodromica all'adozione del provvedimento sanzionatorio.
Orbene, nella fattispecie in esame, la contestazione degli addebiti di cui viene denunciata l'intempestività scaturisce dall'attività di vigilanza finalizzata alla verifica della trasparenza e correttezza dei comportamenti, ed i cui obiettivi sono la salvaguardia della fiducia del sistema finanziario, la tutela degli investitori, la stabilità e il buon funzionamento del sistema finanziario, nonché la competitività del sistema finanziario,
e, più specificamente, concerne la violazione da parte del consulente finanziario degli obblighi derivanti da un rapporto di c.d. “monomandato”.
Come esposto in premessa, la formale contestazione al degli addebiti emersi a Parte_1 suo carico all'esito della suddetta attività di vigilanza è avvenuta con comunicazione del
26/1/2024, la quale, rispetto all'ultima attività ispettiva, consistita nell'acquisizione, nell'agosto 2023, presso CREDEM dell'elenco dei clienti seguiti dal che Parte_1
avevano acquistato gli strumenti finanziari in contestazione, risulta apparentemente tempestiva.
Tuttavia, operando un semplice raffronto tra il contenuto della richiamata contestazione e quello della precedente relazione ispettiva dell'aprile 2022, è agevole CP_3
riscontrare come tra tali atti sussista una sostanziale, oggettiva, sovrapponibilità, avendo l'Organismo di vigilanza integralmente recepito e, quindi, fatto esplicito rinvio unicamente ai risultati in precedenza acquisiti in fase ispettiva, senza aggiungervi alcun ulteriore decisivo elemento di valutazione eventualmente frutto di ulteriore attività di indagine.
Infatti, nell'ampio periodo di tempo che è intercorso tra la redazione della sopra richiamata relazione ispettiva e la successiva formale contestazione degli CP_3
addebiti, non si registrano novità investigative di rilievo, ex ante idonee a meglio supportare le risultanze in precedenza acquisite, e in relazione alle quali potesse pagina 5 di 10 avvertirsi, ex ante, la necessità di compiere quelle “valutazioni complesse e non immediatamente effettuabili” che, in base ai principi generali sopra enunciati, consentono di procrastinare la decorrenza del termine decadenziale in precedenza indicato dal momento della mera constatazione del fatto a quello, successivo, di un suo più specifico accertamento.
In particolare, non si registrano interventi delle autorità di supervisione (CA d'AL e
, né la sottoposizione a particolari procedure risolutive e/o concorsuali delle CP_3
società (i.e. Credem, direttamente e/o indirettamente interessate CP_4 CP_5 dall'attività promozionale asseritamente svolta dal consulente in modo Parte_1
illegittimo, sicchè, nella fattispecie in commento, è più che ragionevole affermare, in difetto, peraltro, di elementi di valutazione di segno contrario, che, ai fini dell'accertamento dell'addebito, non fosse necessario attendere ulteriori valutazioni/determinazioni o svolgere ancor più approfondite attività ispettive per apprezzare e, quindi, formalmente contestare le irregolarità, di fatto, già riscontrate.
Infatti, come enunciato anche da questa Corte, l'attività ispettiva e/o di vigilanza incontra, comunque, il limite della superfluità e della mera dilatorietà dei successivi atti di indagine, dovendosi tener conto, ai fini della valutazione del requisito della tempestività della potestà sanzionatoria dell'OCF, del tempo strettamente necessario affinché, al termine delle verifiche preliminari, la constatazione dei fatti avrebbe potuto essere tradotta in accertamento, senza ingiustificati ritardi derivanti da disfunzioni burocratiche o artificiose protrazioni nello svolgimento dei compiti assegnati ai diversi organi”(Sez. 2 -, Sentenza n. 9022 del 30/03/2023)”.
E, nel caso de quo, a distanza di diversi mesi dall'acquisizione dell'ampia ed esaustiva relazione ispettiva l'Organismo di Vigilanza si è limitato ad assumere CP_3
informazioni dalla società nel cui interesse il avrebbe espletato CP_4 CP_6
l'infedele attività promozionale oggetto di contestazione e da quella (Credem) a cui l'incolpato era legato da rapporto di monomandato così asseritamente violato, ricevendo,
pagina 6 di 10 oltretutto, risposte, sotto il profilo del riscontro probatorio, integralmente negative e, quindi, del tutto disfunzionali ed ininfluenti ai fini dell'accertamento dell'illecito.
Altrettanto può dirsi dell'ultimo atto di indagine, risalente, come detto, al mese di agosto del 2023, attraverso il quale l'OCF ha soltanto acquisito dalla suddetta monomandante l'elenco dei clienti verso i quali il avrebbe svolto, a titolo oneroso e per conto Parte_1 di l'incriminata attività promozionale. CP_4
Si tratta, quest'ultima, di attività ispettiva svolta dopo più di un anno dall'acquisizione della relazione ispettiva che, a priori, già evidenziava, a chiare lettere, come gli CP_3
strumenti finanziari illegittimamente commercializzati da sul territorio italiano CP_4
fossero stati acquistati (anche) da clienti di Credem, con la conseguenza che tale ultima indagine avrebbe ben potuto essere svolta entro un lasso temporale ragionevolmente più contenuto, rivelandosi, per tale ragione, assolutamente dilatoria e finalizzata precipuamente a procrastinare la decorrenza del termine decadenziale in questione, avuto anche riguardo alla mancata allegazione da parte del resistente di qualsivoglia plausibile giustificazione circa le tempistiche, oggettivamente non sollecite, del suo espletamento.
Del resto, a conferma dell'assoluta superfluità/dilatorietà ex ante del suddetto supplemento ispettivo, deve rilevarsi come lo stesso OCF, in memoria di costituzione in giudizio, abbia affermato, testualmente, “la Relazione Ispettiva (qui prodotta nella versione, 'omissata' per comprensibili ragioni di riservatezza, consegnata al consulente in sede di accesso agli atti del procedimento, ns. doc. 3) - che il 20.05.2022 la CP_3
Parte_ trasmetteva a in conformità al Protocollo d'Intesa tra e OCF ai sensi CP_3 dell'art. 1, comma 41 della L. 208/2015- evidenziava tutta una serie di elementi fattuali, che nel ricorso avversario vengono solo in minima parte richiamati e quando richiamati vengono banalizzati, idonei a dimostrare che tra questi 'segnalatori' vi fosse anche l'odierno ricorrente”.
Pertanto, il motivo di gravame in esame risulta fondato e, per l'effetto, va disposto l'annullamento dell'impugnata delibera. pagina 7 di 10 Ad ogni modo, anche a voler prescindere dalle suddette, sia pur assorbenti, argomentazioni in ordine alla questione posta, in via preliminare, dal ricorrente,
l'impugnazione appare, in ogni caso, fondata anche nel merito.
Come noto, il procedimento sanzionatorio all'esito del quale è stata adottata la delibera in questa sede impugnata, è retto, tra gli altri, dal principio del contraddittorio.
Nella fattispecie in esame, la delibera sanzionatoria emessa dall'OCF nei confronti del si fonda su una pluralità di elementi che, anche a volerli definire indiziari, non Parte_1
forniscono, in quanto tali, la prova diretta, certa o, almeno altamente verosimile, della responsabilità dell'incolpato, in particolare, della effettiva riferibilità al Parte_1 dell'indirizzo mail e, quindi, della soggettiva provenienza da quest'ultimo dei messaggi indicati dal resistente come prova dello svolgimento da parte dello stesso dell'illegittima attività promozionale per cui è causa, in nome e per conto della società e, CP_4
quindi, in violazione dei doveri di fedeltà, correttezza e trasparenza verso la propria monomandante, risultando, di per sé, inidonei ad acquisire una sufficiente valenza probatoria ancorchè apprezzati nel loro complesso.
Infatti, gli elementi posti a fondamento delle determinazioni assunte dal resistente, oltre che specificamente contestati dal ricorrente, sono stati unilateralmente acquisiti ante causam e, in difetto di un effettivo contraddittorio tra le parti, non sono stati neppure sottoposti al successivo vaglio in sede processuale, indispensabile, invece, a fini della verifica e conferma del loro contenuto intrinsecamente incerto, ambiguo e generico, nonché per poter loro attribuire i requisiti della certezza sotto il profilo temporale e della provenienza/paternità dall'apparente autore, necessari, invece, ai fini della loro piena opponibilità all'incolpato.
Inoltre, il sopra evidenziato deficit probatorio è ulteriormente acuito dalla mancata acquisizione di specifici elementi, contabili e/o bancari, attestanti movimentazioni di somme di danaro, in entrata ed in uscita, tra il e la non autorizzata Parte_1
intermediaria nel periodo di concreta commercializzazione dei prodotti CP_4
finanziari in questione, in base ai quali poter fondatamente affermare, anche solo in base al principio del “più probabile che non”, che il loro acquisto da parte dei clienti del era avvenuto non soltanto a seguito della segnalazione incontestatamente Parte_1
pagina 8 di 10 operata in loro favore dal ricorrente, ma, soprattutto, che detta segnalazione era stata effettuata in spregio del rapporto di monomandato intercorrente con Credem, e, quindi, per conto di un'altra intermediaria ( e dietro corrispettivo a carico di CP_4 quest'ultima.
D'altra parte, il superiore assunto trova conferma, quantomeno indiretta, nella circostanza che gli strumenti finanziari de quibus, per incontestata ed inconfutata allegazione del ricorrente, erano da chiunque liberamente reperibili e negoziabili sul mercato di riferimento (Sedex), senza necessità, quindi, di specifica intermediazione di terzi.
Né, in tal senso, va sottaciuta la circostanza che la società a cui il era (e, Parte_1
tuttora, risulta essere) legato dal suddetto rapporto lavorativo non abbia assunto nei confronti del proprio consulente asseritamente infedele alcuna iniziativa sanzionatoria e/o di rivalsa in adesione alle determinazioni sanzionatorie dell'OCF.
Pertanto, alla luce delle superiori argomentazioni, il ricorso di cui in premessa va accolto, con conseguente annullamento dell'impugnata delibera sanzionatoria.
Infine, per quel che concerne le spese di lite, ritiene la Corte che, in ragione dell'opacità della vicenda oggetto di causa e della equivocità e controvertibilità delle relative questioni ed emergenze processuali, quantomeno in astratto giustificative delle iniziative assunte dall'Organismo di Vigilanza, ricorrano, nel caso di specie, le condizioni per disporre la loro integrale compensazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
ANNULLA
la delibera n. 2542 resa dall'Organismo di Vigilanza e Tenuta dell'Albo Unico dei
Consulenti Finanziari in data 6/8/2024.
pagina 9 di 10 DISPONE
tra le parti l'integrale compensazione delle spese di lite.
DISPONE
altresì la trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia della presente sentenza all'Autorità che ha emanato il provvedimento oggetto di opposizione.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 14 febbraio 2025.
Il Presidente Relatore
dott. Giovanni Salina
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