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Sentenza 25 maggio 2025
Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 25/05/2025, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
N. 161/2025 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Laura Cantore Presidente
Dott.ssa Sandra Moselli Giudice
Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa con ricorso depositato in data 16.01.2025
TRA
, rappresentata e difesa dall' Avv. De Feo Maria, giusta procura in Parte_1 atti, presso il cui studio, sito in Trani, alla via Fiume n. 20, è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Di Pace Francesco, giusta Controparte_1 procura in atti, presso il cui studio, sito in Trani, Corso Italia n. 08, è elettivamente domiciliato;
RESISTENTE
NONCHÉ
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.01.2025, ha chiesto pronunciarsi la Parte_1 separazione con addebito al resistente, disponendo l' affidamento esclusivo dei due figli, e Per_1
- maggiorenni e in condizione di disabilità- a sé, con conseguente regolamentazione degli Per_2 incontri padre – figli;
quindi, assegnare a sé la casa coniugale, onerando il del pagamento CP_1 della somma mensile di € 400,00 - 200,00 € per ciascun figlio- a titolo di contributo al mantenimento dei due figli, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con decreto del 22.01.2025 è stata fissata la data dell'udienza per la comparizione personale delle parti e disposta la comunicazione degli atti del procedimento al P.M., ex artt. 70 e 71 c.p.c., avvenuta in pari data.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione del 10.03.2025, si è costituito Controparte_1
[...]
Nelle more della prima udienza di comparizione, le parti hanno raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di separazione.
Quindi, all'udienza del 14.05.2025, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni di cui all'accordo raggiunto e depositato telematicamente il 12.03.2025, integrato, con riguardo al diritto di visita nei confronti dei figli maggiorenni in condizione di disabilità, secondo le condizioni di cui al verbale di udienza.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli e maggiorenni e in condizione di disabilità, non sono in contrasto con Per_1 Per_2 gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici tra le parti.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto del raggiungimento dell'accordo, va disposta l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
che hanno contratto matrimonio concordatario in Bisceglie il 15.05.2000 alle
[...] condizioni indicate nella convenzione depositata telematicamente il 12.03.2025, così come integrate all' udienza del 14.05.2025, da intendersi qui integralmente trascritte e richiamate;
2) Compensa integralmente le spese di lite;
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bisceglie perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (atto n. 35, parte II, serie A, anno 2000).
Così deciso in Trani, il 20.05.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Concetta Race Dott.ssa Laura Cantore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Laura Cantore Presidente
Dott.ssa Sandra Moselli Giudice
Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa con ricorso depositato in data 16.01.2025
TRA
, rappresentata e difesa dall' Avv. De Feo Maria, giusta procura in Parte_1 atti, presso il cui studio, sito in Trani, alla via Fiume n. 20, è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Di Pace Francesco, giusta Controparte_1 procura in atti, presso il cui studio, sito in Trani, Corso Italia n. 08, è elettivamente domiciliato;
RESISTENTE
NONCHÉ
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.01.2025, ha chiesto pronunciarsi la Parte_1 separazione con addebito al resistente, disponendo l' affidamento esclusivo dei due figli, e Per_1
- maggiorenni e in condizione di disabilità- a sé, con conseguente regolamentazione degli Per_2 incontri padre – figli;
quindi, assegnare a sé la casa coniugale, onerando il del pagamento CP_1 della somma mensile di € 400,00 - 200,00 € per ciascun figlio- a titolo di contributo al mantenimento dei due figli, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con decreto del 22.01.2025 è stata fissata la data dell'udienza per la comparizione personale delle parti e disposta la comunicazione degli atti del procedimento al P.M., ex artt. 70 e 71 c.p.c., avvenuta in pari data.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione del 10.03.2025, si è costituito Controparte_1
[...]
Nelle more della prima udienza di comparizione, le parti hanno raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di separazione.
Quindi, all'udienza del 14.05.2025, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni di cui all'accordo raggiunto e depositato telematicamente il 12.03.2025, integrato, con riguardo al diritto di visita nei confronti dei figli maggiorenni in condizione di disabilità, secondo le condizioni di cui al verbale di udienza.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli e maggiorenni e in condizione di disabilità, non sono in contrasto con Per_1 Per_2 gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici tra le parti.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto del raggiungimento dell'accordo, va disposta l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
che hanno contratto matrimonio concordatario in Bisceglie il 15.05.2000 alle
[...] condizioni indicate nella convenzione depositata telematicamente il 12.03.2025, così come integrate all' udienza del 14.05.2025, da intendersi qui integralmente trascritte e richiamate;
2) Compensa integralmente le spese di lite;
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bisceglie perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (atto n. 35, parte II, serie A, anno 2000).
Così deciso in Trani, il 20.05.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Concetta Race Dott.ssa Laura Cantore