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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/10/2025, n. 14669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14669 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
1
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
- sezione 2^ Civile -
Il tribunale di Roma, in persona d giudice dott.ssa LE IM, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2704 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto “risarcimento danni da occupazione illegittima”, e vertente tra elettivamente domiciliato in Roma via Golametto n. 2, Parte_1 presso e nello studio dell'Avv. Massimo Filieri, che lo rappresenta e difende per procura su foglio separato allegato alla busta eml con cui depositato lo scritto introduttivo attore e in persona del pro Controparte_1 CP_2 tempore, nonché in persona del Ministro pro tempore, Controparte_3 rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, nonché domiciliati ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura in Roma via dei Portoghesi n. 12 convenuti nonché in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli CP_4
Avv. Manuela Scerpa e Giorgio Pasquali, in forza di procure generali alle liti a rogito notar. , depositate in atti, e con costoro elettivamente domiciliato in Roma CP_5 via del Tempio di Giove n. 21, presso gli Uffici dell'Avvocatura dell'Ente
chiamato in causa nonché
, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso CP_6 dall'Avv. Alessandro Steri, per procura generale alle liti a rogito notar.
[...]
, depositata in atti, e con costui elettivamente domiciliato in Roma via Controparte_7
Marcantonio Colonna n. 27, presso gli Uffici dell'Avvocatura dell'Ente chiamato in causa
Motivi della Decisione
1. i fatti controversi.
1.1 Con l'atto introduttivo della lite la parte attrice in epigrafe, evocando in giudizio la e il , ha chiesto al tribunale di: Controparte_1 Controparte_3
“1) in via principale, condannare lo Stato italiano e il , in solido fra loro, Controparte_3
a pagare senza dilazione in favore dell'attore, a titolo di risarcimento del Parte_1
1 2
danno, la somma di € 97.665,30 all'anno, a far data dal dicembre 2007 al 20 settembre 2019, oltre interessi legali;
e la somma di € 205.774,80 all'anno a far data dal 21 settembre 2019 sino allo sgombero dell'immobile de quo, oltre interessi, ovvero ai diversi importi e tempi accertati in corso di causa e ritenuti di giustizia;
[..]
3) in via subordinata e pregiudiziale, nella denegata ipotesi che il tribunale adito ritenga di non aderire alla prospettazione giuridica offerta circa l'interpretazione delle disposizioni contenute nell'art. 11 del d.l. n. 14/2017, convertito dalla legge n. 48/2017, come riscritto dall'art. 31-ter comma 1 d.l. n. 113/2018, convertito in legge n. 132/2018, sul profilo risarcitorio da fatto illecito e conseguente risarcibilità demandata esclusivamente all'autorità giudiziaria, propone specifica istanza di rimessione della questione alla Corte costituzionale, per l'accertamento della legittimità costituzionale di predette disposizioni, che si deducono emesse in aperta violazione degli art. 2043
c.c., e 3, 24, 28, 109 e 113 della Costituzione, nella parte in cui: 1) concedono con ampia discrezionalità al potere prefettizio di ingerirsi nelle modalità esecutive di un provvedimento giudiziario già di per sé esecutivo, senza previsione di un termine massimo di differimento;
2) sottraggono all'autorità giudiziaria ordinaria l'accertamento della violazione dei diritti del proprietario e del titolare di altro diritto di godimento sull'immobile occupato, la conseguente risarcibilità del danno e la misura, demandata alla stessa dalla legge;
3) attribuiscono al Prefetto la valutazione di tali diritti e l'eventuale ristoro per il mancato godimento del bene di una indennità onnicomprensiva, secondo criteri equitativi ed escludono in tal guisa la responsabilità risarcitoria della P.A.”.
Il tutto con vittoria delle spese della lite.
A motivo della domanda, ha esposto:
(i) di avere acquisito, con decreto di trasferimento emesso il 20 settembre 2019 dal G.E. del Tribunale di Roma, nell'ambito della procedura esecutiva R.G.E. n. 1302/2014, il diritto di superficie del compendio immobiliare in Roma via Corrado Mantoni n. 52, angolo via Gian RI Volonté, composto da area edificabile e sovrastante fabbricato di quattro piani, ove realizzati ventidue appartamenti di civile abitazione, dislocati su tre piani, ventidue autorimesse e ventidue cantine, tutte poste al piano interrato, nonché due locali tecnici al quarto piano;
(ii) che tale complesso immobiliare veniva arbitrariamente occupato dal 3 novembre
2007 e già in data 22 dicembre 2007 veniva emesso, su denuncia dell'allora proprietario, il provvedimento di sequestro preventivo, rimasto ineseguito;
(iii) che parimenti, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 1302/2014
r.g.e. imm., il giudice dell'esecuzione emetteva in data 23 novembre 2016 l'ordine di liberazione dell'immobile, ex art. 560 c.p.c., ma anch'esso restava ineseguito;
(iv) di avere richiesto, dopo l'acquisto in sede esecutiva, l'ausilio della Forza Pubblica per l'esecuzione del decreto di trasferimento, ma senza risultato, e di avere investito più volte della questione l'Assessorato alle Politiche Abitative della Regione Lazio,
l'Assessorato al Patrimonio e alle Politiche Abitative di il Presidente del CP_4
Municipio di zona e il Prefetto della Provincia di Roma, sempre senza ottenere alcun utile esito.
Tanto esposto in fatto, l'attore ha imputato allo Stato italiano - ed in particolare al
2 3
- di non avere fatto quanto necessario a dare esecuzione ai Controparte_3 provvedimenti di sgombero e agli ordini di rilascio emessi dall'Autorità giudiziaria, e di non aver così impedito che l'occupazione arbitraria del complesso immobiliare acquisito in proprietà si procrastinasse nel tempo, fino all'attualità; ha lamentato la mancata adozione di altri strumenti giuridici pure a disposizione del , a tutela Controparte_3 dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, quali le ordinanze contingibili e urgenti previste dall'art. 2 del t.u.l.p.s., ovvero il sequestro d'urgenza consentito alle “forze dell'ordine” ex art. 321 c.p.p.
Ha soggiunto che la situazione segnalata non fosse stata risolta dall'Amministrazione né adottando alcuna delle misure previste dal d.l. n. 14/2017, né dando attuazione alle disposizioni dell'art. 31-ter d.l. n. 113/2018, conv. con modificazioni dalla legge n.
132/2018, non essendosi convocato il Comitato Provinciale preposto alla predisposizione del Piano degli Interventi di Sgombero, né dato avvio ad alcun intervento.
L'attore ha evidenziato che, in ogni caso, le disposizioni dell'art. 31-ter d.l. n. 113/2018 fossero in odore di illegittimità costituzionale, laddove interpretate nel senso di escludere in radice il diritto al risarcimento del danno spettante, al proprietario dell'immobile arbitrariamente occupato, per effetto della lesione del suo diritto dominicale, e laddove intese nel senso di attribuire all'Autorità Amministrativa una discrezionalità contraria alle tutele dovute, secondo l'ordinamento nazionale e sovranazionale, alla proprietà privata.
Pertanto ha chiesto di vedersi risarcire il danno cagionato per effetto dell'occupazione arbitraria del complesso immobiliare, e parametrato al canone locativo producibile dall'immobile, fin dal dicembre 2007 alla data dello sgombero.
1.2 La e il si sono costituiti Controparte_1 Controparte_3
a , ed hanno chiesto il rigetto della domanda di Controparte_8 controparte.
In particolare, l'Avvocatura ha riportato:
(i) che il compendio immobiliare acquistato dal sig. era stato occupato da Pt_1 aderenti al movimento “Blocchi precari metropolitani” sin dal 3 novembre 2007, ed era tuttora occupato da circa 80 persone, tra cui minori di diverse nazionalità;
(ii) che l'intervento di sgombero e liberazione di tale compendio era stato collocato al
17mo posto del Piano degli Sgomberi adottato dal Prefetto in data 18 luglio 2019;
(iii) di non avere potuto ancora porre in esecuzione i provvedimenti di rilascio emessi dall'Autorità Giudiziaria, a motivo della situazione di emergenza abitativa della Capitale, che aveva fatto sì che la e l'Ente locale non avessero ancora trovato delle CP_6
“soluzioni alloggiative alternative” per gli occupanti in situazione di fragilità.
In breve, l'Avvocatura dello Stato ha sostenuto che la mancata liberazione del compendio non fosse dipesa dall'indisponibilità delle Forze di Polizia occorrenti allo scopo, bensì dalla mancata individuazione e conseguente messa a disposizione, da parte della e dell'Ente Locale, di alloggi da utilizzare all'esito dello sgombero e da CP_6 destinare ai soggetti in situazione di fragilità e/o vulnerabilità abitativa.
Ancora, l'Avvocatura, ripercorrendo la normativa veicolata dall'art. 31-ter d.l. n.
113/2018, ha sostenuto che, laddove dovuto al mancato reperimento di soluzioni
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alloggiative alternative, il provvedimento amministrativo di differimento del rilascio fosse perfettamente giustificato, quindi legittimo;
ha soggiunto che, per quanto previsto dalla norma, al proprietario danneggiato non spettasse più il diritto di ottenere l'integrale risarcimento del danno, bensì una indennità onnicomprensiva, liquidata forfettariamente.
Ha riferito che, all'esito delle riunioni del Tavolo Tecnico preposto all'istruttoria degli interventi di sgombero degli immobili occupati nel territorio della provincia di Roma, era stato adottato dal Prefetto, in data 18 luglio 2019, il Piano degli Interventi di sgombero, ove il cespite di proprietà dell'attore compariva in elenco, al diciassettesimo posto;
il tutto, in ossequio ai criteri di priorità indicati dalla norma e articolati dall'Amministrazione in propri provvedimenti di indirizzo (condizioni di sicurezza dell'immobile, presenza di soggetti vulnerabili, finalità dell'occupazione).
Sennonché l'esecuzione di tale Piano degli interventi, che avrebbe dovuto prendere avvio al 31 marzo 2020, era stata sospesa fino al 31 dicembre 2020, per effetto della normativa adottata per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID-19.
L'Avvocatura ha inoltre enumerato le diverse iniziative, anche di natura finanziaria, assunte dal per sostenere le attività di competenza della e Controparte_3 CP_6 dell'Ente locale, ed ha rappresentato che, nuovamente in data 23 febbraio 2021 e in data 7 aprile 2021, si era riunita la “Cabina di Regia” prevista dall'art. 31-ter d.l. n. 113/2018, per la liquidazione dell'indennizzo dovuto ai proprietari danneggiati dall'occupazione.
In breve, l'Avvocatura ha sostenuto che il avesse impiegato “ogni sforzo CP_3 possibile in base alle proprie competenze .. per porre fine all'arbitraria occupazione degli immobili pubblici e privati, tra cui quello di specie, adottando ogni strumento in suo potere per sollecitare la risoluzione, preordinata all'attività di sgombero, dell'emergenza abitativa da parte degli Enti locali competenti”.
In diritto, l'Avvocatura dello Stato ha eccepito:
(i) che la fosse priva di legittimazione passiva, Controparte_1 essendo sprovvista di poteri di amministrazione nella materia considerata, e non avendo pertanto alcuna responsabilità in ordine a quanto lamentato in citazione;
(ii) il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, a mente di quanto previsto dall'art. 11, d.l. n. 14/2017, che attribuiva al Prefetto il potere discrezionale di dilazionare nel tempo gli interventi di sgombero, considerando da un lato il pericolo di possibili turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica negli ambiti territoriali interessati, la presenza di nuclei familiari in situazioni di disagio economico e sociale, gli eventuali rischi per l'incolumità e la salute pubblica, i livelli assistenziali da garantire in ogni caso agli aventi diritto, e dall'altro i diritti dei proprietari degli immobili occupati;
(iii) in via gradata, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, per l'occupazione perpetrata fino al quinquennio antecedente alla data di notifica della citazione (23 novembre 2020);
(iv) che il provvedimento di sequestro preventivo adottato dal GIP, in sede penale, non veicolasse alcun ordine di rilascio, né fosse stato corredato dall'ordine di esecuzione di competenza dell'Ufficio del Pubblico Ministero, sì da non sussistere l'obbligo dell'Amministrazione di attivarsi per darvi attuazione;
(v) che il danno non avrebbe potuto liquidarsi considerando la data di emissione del
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provvedimento di sequestro preventivo, perché quest'ultimo non era idoneo a restituire il bene in sequestro alla disponibilità della parte danneggiata;
(vi) che al Ministero dell'Interno non fosse ascrivibile alcuna condotta colpevole (art. 2043 c.c.) avendo posposto la liberazione del cespite sia per contemperare il diritto del proprietario con il diritto all'assistenza abitativa, da assicurare obbligatoriamente ai soggetti fragili, sia per scongiurare reazioni violente, gravi ripercussioni sull'ordine e la sicurezza pubblica, nonché rischi per l'incolumità degli stessi occupanti, sia infine per tutelare il c.d. diritto all'abitazione, riconosciuto diritto sociale attinente alla vita e alla dignità della persona in numerose sentenze della Corte costituzionale, nonché in precedenti pronunce della Corte EDU - ove era stata imputata allo Stato membro la responsabilità di avere consentito lo sgombero di immobili senza prima predisporre una soluzione alloggiativa alternativa;
(v) che l'attore non avesse dato prova del danno sofferto per effetto dell'occupazione arbitraria del compendio di sua proprietà, non trattandosi di danno in re ipsa;
(vi) che inoltre sussistesse il concorso di colpa del danneggiato, non essendosi questi mai attivato per sollecitare l'esecuzione del provvedimento di sequestro emesso dal giudice penale.
Il Ministero dell'Interno ha infine chiesto di poter estendere il contraddittorio alla ed a evidenziando che la mancata liberazione degli CP_6 CP_4 immobili di proprietà dell'attore fosse esclusivamente imputabile alle “difficoltà incontrate nel reperimento delle soluzioni alloggiative di emergenza da parte di e della CP_4
”. CP_6
Per tali ragioni ha chiesto, nel merito, di essere mandato indenne dalla condanna, avendo posto in essere tutte le azioni (sollecitatorie e incentivanti) a sua disposizione;
in subordine, ha chiesto di veder ridurre il risarcimento in considerazione del concorso colposo dello stesso danneggiato e della concorrente responsabilità di e della CP_4
. CP_6
Autorizzata l'estensione del contraddittorio, entrambe le parti chiamate si sono costituite in giudizio.
1.3 ha eccepito: CP_4
(i) la nullità della domanda svolta (a suo giudizio) dall'Amministrazione nell'atto di chiamata in causa, “per evidenti patologie dell'editio actionis”, in tesi consistenti nella omessa
(ovvero assolutamente incerta) esposizione dei fatti e delle ragioni poste a suo fondamento;
(ii) il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, concernendo la controversia il corretto esercizio del potere amministrativo spettante, al ed al Prefetto, in ordine Controparte_3 agli interventi di sgombero di immobili occupati arbitrariamente;
(iii) di essere carente di legittimazione passiva, non avendo in potere di concedere la
Forza Pubblica necessaria all'esecuzione dell'ordine di rilascio;
(iv) che nel merito la prospettazione giuridica dell'Avvocatura dello Stato fosse infondata, essendo la materia rimessa all'esclusiva competenza del
[...]
, munito, nello specifico, di un potere amministrativo discrezionale in senso CP_3 stretto, sì da non residuare alcun margine di responsabilità dell'Ente locale, oltretutto
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tenuto a rispettare le procedure della legge regionale n. 12/1999 per reperire ed assegnare le abitazioni destinate ad assistenza alloggiativa;
(v) infine, che in ogni caso la richiesta di risarcimento non fosse corredata da sufficiente supporto probatorio, che gran parte del credito fosse estinto per sopravvenuta prescrizione, e che il danno dovesse essere imputato al concorso colposo del danneggiato.
Per tali ragioni ha chiesto il rigetto delle istanze avversarie, con favore delle spese di giudizio.
1.4 Anche la ha negato di essere passivamente legittimata ad causam; a CP_6 tal fine ha sottolineato che l'attore avesse ascritto il danno sofferto all'omessa esecuzione di provvedimenti giudiziari, da parte del , e che tale compito non Controparte_3 spettasse alla bensì allo Stato, involgendosi la tutela dell'ordine pubblico, ai sensi CP_6
e per gli effetti dell'art. 117 Cost.
Ha sottolineato che, d'altronde, anche lo stesso d.l. n. 14/2017 attribuisse competenza esclusiva al Prefetto, non già agli Enti locali, dovendo essere questi ultimi interpellati esclusivamente in sede istruttoria e consultiva (in quanto componenti del Comitato
Tecnico istituito presso le Prefetture).
Sempre in diritto, l'Avvocatura regionale ha evidenziato che, nella materia del diritto all'abitazione e dell'assistenza alloggiativa, la Regione avesse solo poteri programmatici e di indirizzo generale, sì come previsto dall'art. 3 l.r. n. 12/1999, spettando invece ai Comuni le funzioni di amministrazione attiva, ossia il compito di reperire o realizzare alloggi destinati ad assistenza abitativa, indire bandi ed avvisi per l'assegnazione, scrutinare le domande collocate in graduatoria, verificare la presenza dei requisiti richiesti dalla legge ed infine pervenire al provvedimento di assegnazione, come anche previsto dagli art. 1 e
13 l.r. n. 2/2000.
Ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice amministrativo, vertendo (a suo dire) la controversia del corretto esercizio del potere discrezionale assegnato dalla legge al Prefetto, nella materia dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili occupati abusivamente.
Ha negato potersi configurare, nel caso di specie, qualsiasi sua corresponsabilità, non avendo l'Avvocatura dello Stato (né la parte attrice) indicato le condotte omissive imputabili, a titolo di dolo o colpa;
ha negato la possibilità di risarcire il danno procurato, dall'occupazione del cespite in via Corrado Mantoni, fino alla data del suo acquisto da parte dell'attore, in sede esecutiva immobiliare.
Ha evidenziato che all'attore dovesse imputarsi il danno auto-procuratosi con l'acquisto di un bene immobile che già sapeva essere occupato, o che comunque il risarcimento avrebbe dovuto essere ridotto, in misura proporzionale al concorso di colpa del danneggiato.
Per tali ragioni ha chiesto di dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario,
e comunque di dichiarare inammissibile, ovvero infondata, la domanda di risarcimento;
in subordine ha chiesto di ridurre il quantum debeatur, proporzionalmente al concorso di colpa del danneggiato.
1.5 Attivato il contraddittorio cartolare ex art. 183 comma 6 c.p.c., l'attore non ha inteso precisare né modificare la domanda in citazione;
i termini della controversia sono
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rimasti per il resto invariati, e la causa è pervenuta all'udienza del 25 giugno 2025, all'esito della quale è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di legge per memorie conclusionali e di replica.
2. le questioni pregiudiziali e preliminari.
2.1 sulla giurisdizione.
Il sig. quale acquirente – in sede di esecuzione forzata Parte_1 immobiliare – del compendio immobiliare in Roma via Corrado Mantoni n. 52, angolo via
Gian RI Volonté, consistente in edificio da cielo a terra composto da 22 appartamenti,
22 garage, 22 cantine e 2 locali tecnici, ha agito in giudizio nei confronti dello Stato italiano
e del , per vedersi risarcire, ex art. 2043 c.c., il danno imputato alla Controparte_3 mancata esecuzione dei provvedimenti giudiziali di sequestro e di rilascio, emessi rispettivamente dal giudice penale (GIP – Tribunale di Roma) e dal giudice civile (GE, nella procedura esecutiva n. 1302/2014 r.g.e.).
In particolare, ha evidenziato che tale complesso immobiliare, realizzato in regime di assistenza alloggiativa dalla cooperativa Urania 2000, poi attinta dal pignoramento immobiliare, fosse interamente ed arbitrariamente occupato sin dal novembre 2007; ha soggiunto che, nonostante i provvedimenti emessi, per la sua liberazione, dall'Autorità giudiziaria, quali in particolare il provvedimento di sequestro preventivo emesso dal GIP nel dicembre 2007, quindi l'ordine di liberazione emesso dal G.E. nel novembre 2016, ai sensi dell'art. 560 c.p.c., e nonostante l'esplicita richiesta di mettere a disposizione la
Forza Pubblica per l'esecuzione del decreto di trasferimento (costituente titolo per il rilascio), il compendio fosse tuttora nelle mani degli occupanti, non avendo il
[...]
mai messo a disposizione il personale necessario allo sgombero, né adottato CP_3 altri provvedimenti idonei allo scopo.
Tale la domanda in citazione, è evidente sussista la giurisdizione del giudice ordinario
(in disparte di quanto si dirà quanto alla titolarità passiva dell'obbligazione dedotta in giudizio) essendo prospettata la lesione del diritto di proprietà, ossia di un diritto soggettivo assoluto, così come ascritta alla condotta omissiva dell'Amministrazione convenuta, che avrebbe mancato di dare seguito ad una attività vincolata, perché imposta dall'ordine del giudice.
Né le conclusioni possono variare, considerando l'art. 31-ter d.l. 4 ottobre 2018 n. 113
(convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132: c.d. decreto sicurezza) recante “Disposizioni in materia di occupazione arbitraria di immobili”, con cui è stato integralmente riscritto e sostituito l'articolo 11 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14
(convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48)
Tale articolo, nella formulazione già vigente alla data d'introduzione della lite, quindi da considerare ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 c.p.c., testualmente dispone:
«
1. Il prefetto, acquisito il parere del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica in seduta allargata ai rappresentanti della regione, emana, ai sensi dell'articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121, direttive per la prevenzione delle occupazioni arbitrarie di immobili.
2. Quando è richiesto l'intervento della Forza pubblica per l'esecuzione di un provvedimento di rilascio di immobili occupati arbitrariamente da cui può derivare pericolo di turbative per l'ordine
e la sicurezza pubblica, l'autorità o l'organo che vi provvede ne dà comunicazione al prefetto.
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3. Il prefetto, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, convoca il Comitato provinciale per
l'ordine e la sicurezza pubblica ai fini dell'emanazione delle direttive concernenti il concorso delle diverse componenti della Forza pubblica nell'esecuzione del provvedimento, estendendo la partecipazione ai rappresentanti della regione. Il prefetto comunica tempestivamente all'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento di rilascio l'intervenuta esecuzione dello stesso.
3.1. Il prefetto, qualora ravvisi la necessità di definire un piano delle misure emergenziali necessarie per la tutela dei soggetti in situazione di fragilità che non sono in grado di reperire autonomamente una sistemazione alloggiativa alternativa, sentito il Comitato provinciale per
l'ordine e la sicurezza pubblica, istituisce una cabina di regia incaricata di provvedere nel termine di novanta giorni. Della cabina di regia fanno parte, oltre a rappresentanti della prefettura, anche rappresentanti della regione e degli enti locali interessati, nonchè degli enti competenti in materia di edilizia residenziale pubblica. Ai rappresentanti della cabina di regia non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.
3.2. Alla scadenza del termine di novanta giorni di cui al comma 3.1, il prefetto riferisce all'autorità giudiziaria gli esiti dell'attività svolta dalla cabina di regia, indicando i tempi di esecuzione del provvedimento di rilascio ovvero le ragioni che ne rendono necessario il differimento. L'autorità giudiziaria competente per l'esecuzione, tenuto conto delle informazioni ricevute, adotta i provvedimenti necessari, ivi compreso quello di differimento dell'esecuzione. Ferma restando la responsabilità anche sotto il profilo risarcitorio degli autori del reato di occupazione abusiva, al proprietario o al titolare di altro diritto reale di godimento sull'immobile è liquidata dal prefetto un'indennità onnicomprensiva per il mancato godimento del bene, secondo criteri equitativi che tengono conto dello stato dell'immobile, della sua destinazione, della durata dell'occupazione, dell'eventuale fatto colposo del proprietario nel non avere impedito l'occupazione. L'indennità è riconosciuta a decorrere dalla scadenza del termine di novanta giorni di cui al comma 3.1 e non è dovuta se l'avente diritto ha dato causa o ha concorso a dare causa con dolo o colpa grave all'occupazione arbitraria. Avverso il provvedimento che ha disposto la liquidazione dell'indennità il proprietario dell'immobile può proporre ricorso dinanzi al tribunale del luogo ove l'immobile si trova. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di liquidazione dell'indennità. Si applicano gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile e il tribunale decide in composizione monocratica. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.
3.3. Il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio non può superare un anno decorrente dalla data di adozione del relativo provvedimento.
3.4. Ai fini della corresponsione dell'indennità di cui al comma 3.2, nello stato di previsione del
Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario. Il fondo potrà essere alimentato anche con le risorse provenienti dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la quota spettante al Ministero dell'interno.
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3.5. Qualora al prefetto sia richiesto l'ausilio della Forza pubblica per l'esecuzione di una pluralità di ordinanze di rilascio da cui può derivare pericolo di turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica, convoca il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, allargato ai rappresentanti della regione, per la predisposizione del programma degli interventi. La determinazione del programma degli interventi avviene secondo criteri di priorità che tengono conto della situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica negli ambiti territoriali interessati, dei possibili rischi per l'incolumità e la salute pubblica, dei diritti dei soggetti proprietari degli immobili, nonché dei livelli assistenziali che devono essere garantiti agli aventi diritto dalle regioni
e dagli enti locali. Il programma degli interventi è comunicato all'autorità giudiziaria che ha adottato le ordinanze di rilascio nonché ai soggetti proprietari. Il termine di novanta giorni di cui al comma 3.1 inizia a decorrere, per ciascun intervento, dalla data individuata in base al programma degli interventi.
3.6. Avverso il programma di cui al comma 3.5 è ammesso ricorso innanzi al giudice amministrativo, che decide con il rito di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.
104. L'eventuale annullamento del predetto provvedimento può dar luogo, salvi i casi di dolo o colpa grave, esclusivamente al risarcimento in forma specifica, consistente nell'obbligo per
l'amministrazione di disporre gli interventi necessari ad assicurare la cessazione della situazione di occupazione arbitraria dell'immobile".
2. Il rispetto della procedura di cui ai commi da 3 a 3.6 dell'articolo 11 del citato decreto-legge
n. 14 del 2017, come modificato dal comma 1 del presente articolo, esonera il Ministero dell'interno ed i suoi organi periferici dalla responsabilità civile e amministrativa per la mancata esecuzione di provvedimenti di rilascio di immobili abusivamente occupati, qualora la stessa sia dipesa dall'impossibilità di individuare le misure emergenziali di cui al comma 3.1 del citato articolo 11, ovvero dalla necessità di assicurare la salvaguardia della pubblica e privata incolumità.
Nei predetti casi è dovuta esclusivamente l'indennità di cui al comma 3.2 del citato articolo 11.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 11 del citato decreto-legge n. 14 del 2017, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche alle controversie per le quali non sia intervenuta sentenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
Ebbene, seppure tale norma assegna al Prefetto, coadiuvato da un organo consultivo collegiale (la c.d. Cabina di Regia), il potere di predisporre un programma di interventi di sgombero degli immobili occupati per i quali sia necessario l'intervento della Forza
Pubblica, nell'odierno giudizio non si censura il provvedimento di programmazione adottato dal Prefetto, effettivamente impugnabile innanzi al giudice amministrativo, bensì – semplicemente – che l'Amministrazione, benché tenuta, non abbia fatto quanto necessario acché il compendio occupato rientrasse in possesso del proprietario usurpato, così ponendo fine alla condotta antigiuridica già sanzionata dal giudice della cognizione. Non essendo prospettati (né venendo in rilievo) vizi del procedimento o del provvedimento di competenza del Prefetto, che comunque deve esitare in un provvedimento dell'Autorità giudiziaria che, ove il caso, disponga la dilazione delle tempistiche del rilascio (non oltre un anno), è escluso che si controverta di potere amministrativo in senso stretto, ed è parimenti escluso che la posizione giuridica soggettiva sostanziale dedotta in lite abbia consistenza di interesse legittimo;
donde la giurisdizione del giudice ordinario.
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In tal senso può richiamarsi, oltre alla costante giurisprudenza di merito (anche del tribunale), il recente precedente di Cass. Sez. U., 16/03/2023, n. 7737, la cui massima è la seguente: «spetta al giudice ordinario la giurisdizione in ordine alla domanda con cui un privato chiede la condanna della P.A. al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'omesso sgombero di un immobile abusivamente occupato, atteso che viene in rilievo un diritto soggettivo nei cui confronti la pubblica amministrazione deve esercitare un'attività vincolata, quale la predisposizione di misure di intervento finalizzate a tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica e a metter fine a una situazione illecita, dovendosi in tal caso verificare soltanto se sussistano i presupposti determinati dalla legge per l'adozione di misure o di condotte rimediali o repressive, senza che nelle condizioni date sia consentito discorrere di potere autoritativo correlato all'esercizio di scelte di natura discrezionale».
Laddove in motivazione, la Corte regolatrice, pronunciandosi in ordine a una controversia sostanzialmente identica a quella ora in decisione, spiega, meglio di chi scrive:
«La delibazione che in questa sede si richiede, a fronte di motivi di ricorso incentrati sulla questione di giurisdizione, è orientata dal criterio del petitum sostanziale, ossia dall'esame della intrinseca natura della situazione giuridica dedotta in giudizio come emergente dalla causa petendi..
Essa va individuata in base ai fatti allegati e al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (tra le tante, Cass. Sez. U. n. 20350-18, Cass. Sez. U. n. 13702-22).
IV. - Già dalla narrativa riportata nella sentenza d'appello, di riflesso a quanto premesso in vero dallo stesso tribunale, è dato evincere che tutte le domande, risarcitorie come indennitarie, non erano state proposte dalla società *** in un'ottica di non corretto esercizio di un potere amministrativo discrezionale.
Erano state invece prospettate nell'ottica della inerzia totale da parte dei soggetti pubblici tenuti a intervenire, secondo le rispettive competenze, in una chiara situazione di protratta illiceità, determinativa di un pregiudizio economicamente rilevante per il permanere di un'occupazione abusiva di un immobile in proprietà privata.
La società aveva lamentato la lesione a opera delle parti convenute dei propri diritti fondamentali e costituzionalmente garantiti della proprietà e della iniziativa economica, incomprimibili nonostante la situazione emergenziale abitativa e le connesse problematiche di ordine pubblico. E aveva dedotto la responsabilità degli enti convenuti siccome consistente nel mancato assolvimento dei propri compiti in materia di ordine pubblico e di sicurezza: il Ministero dell'interno, per quelli in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica mediante le prefetture e le questure;
il prefetto, per quelli di coordinamento delle forze di polizia e del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, organo consultivo del quale fa parte anche il sindaco;
per il coinvolgimento, in base all'art. CP_4
118 Cost., degli enti locali nell'attuazione delle politiche statali di ordine pubblico e nella responsabilità attribuita al sindaco, quale ufficiale di governo, in materia di ordine e sicurezza pubblica.
Il petitum sostanziale era teso a rivendicare un danno da fatto illecito imputabile agli enti preposti ai sensi dell'art. 2043 c.c., in ragione dell'omessa predisposizione ed esecuzione di qualsiasi intervento, da considerare, nella specifica serie di circostanze,
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doveroso.
V. - La predisposizione di misure di intervento finalizzate a tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica e a metter fine a una condizione illecita a danni di un privato costituisce attività vincolata degli organi statuali e locali competenti. E appartiene alla cognizione del giudice ordinario la controversia in cui venga in rilievo un diritto soggettivo - oltre tutto di rilievo costituzionale - nei cui confronti la pubblica amministrazione debba esercitare un'attività vincolata, dovendosi in tal caso verificare soltanto se sussistano i presupposti determinati dalla legge per l'adozione di una misure o di condotte rimediali o repressive, senza che nelle condizioni date sia consentito discorrere di potere autoritativo correlato all'esercizio di scelte di natura discrezionale (cfr. tra le varie Cass. Sez. U.
n. 22254-17, Cass. Sez. U. n. 11576-18, Cass. Sez. U. n. 10089-20, Cass. Sez. U. n. 8188-22,
Cass. Sez. U. n. 28429-22).
[…]
Non può non cogliersi la sostanziale differenza che corre tra le situazioni di diritto soggettivo e interesse legittimo con riguardo al caso di specie, dal momento che solo ove si verta sul dato distintivo incentrato dalla presenza di un potere discrezionale la situazione giuridica di cui è titolare il privato può esser definita di mero interesse (v.
Cass. Sez. U. n. 23436-22), non mai dinanzi alla postulata lesione, rilevante ai fini dell'art. 2043 c.c., di un diritto assoluto.
Una tale situazione inerisce al diritto soggettivo per antonomasia, poiché resta radicata dalla lesione del diritto di proprietà che si assume protratta per totale inerzia delle autorità tenute a (e quindi vincolate a) porre fine a situazioni illecite integrate dai fenomeni delle occupazioni abusive immobiliari».
Tanto detto, i rilievi di giurisdizione posti dalla difesa dell'Amministrazione convenuta, nonché dalle difese delle parti chiamate in causa, oltretutto invocando una norma non più vigente alla data d'introduzione della lite (quale quella veicolata dall'art. 11, d.l. n. 14/2017, ne testo antecedente alla novella apportata con d.l. n. 113/2018) non hanno ragion d'essere, dovendosi ritenere che la controversia sia stata correttamente rimessa al giudice ordinario.
2.2 sulla legittimazione passivadella del Consiglio dei ministri. CP_1
Come detto, l'attore ha imputato indiscriminatamente allo “Stato italiano” e al la responsabilità della protratta occupazione del compendio di sua Controparte_3 proprietà, stigmatizzandone la condotta inerte, e sostanzialmente lamentando la mancata messa a disposizione delle Forze dell'Ordine necessarie a dare esecuzione all'ordine giudiziale di rilascio.
Sennonché i compiti amministrativi nella materia dell'ordine e della sicurezza pubblica, ivi incluso il compito di apprestare e coordinare la Forza Pubblica necessaria all'esecuzione dell'ordine del giudice quando ne possano derivare rischi per l'ordine pubblico e per la sicurezza della collettività, non spettano alla Presidenza del Consiglio bensì al : quest'ultimo è preposto, fra l'altro, alla tutela dell'ordine e Controparte_3 della sicurezza pubblica e al coordinamento delle forze di polizia [art.14, comma 2, lett. b)
d. lgs. n. 300/1999], funzione che svolge attraverso il Dipartimento della pubblica sicurezza (art. 4 d.P.R. n. 398/2001, regolamento di organizzazione del Ministero degli
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interni); il Prefetto è l'autorità provinciale di pubblica sicurezza e ha la responsabilità generale dell'ordine e della sicurezza pubblica nella provincia (art. 13 legge n. 121/1981); infine presso ogni prefettura è istituito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, quale organo ausiliario di consulenza del Prefetto per l'esercizio delle sue attribuzioni di autorità provinciale di pubblica sicurezza (art. 20 legge n. 121/1981).
Diversamente, la responsabilità dello Stato italiano può essere fatta valere, ai sensi dell'art. 34 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, di fronte alla Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) qualora, dopo l'esaurimento dei rimedi apprestati dall'ordinamento nazionale (art. 35 della
Convenzione), i diritti dell'interessato non siano stati soddisfatti.
Esclusa la possibilità di ricorrere al giudice nazionale per far valere la responsabilità dello Stato membro per lesione dei diritti dell'uomo, poiché l'attore non ha prefigurato – neppure in astratto – delle condotte omissive riferibili alla Controparte_1
bensì esclusivamente al , la questione inerente alla
[...] Controparte_3 legittimazione passiva dello Stato italiano è fondata e dirimente, sì da doversi pervenire alla declaratoria d'inammissibilità della domanda, in parte qua.
2.3 sulla domanda svolta nei confronti della e di CP_6 CP_4 nonché sulla rinuncia all'azione esperita nei confronti della . CP_6
Come illustrato nel paragrafo dedicato all'esposizione dei fatti controversi,
l'Avvocatura dello Stato ha chiesto di estendere il contraddittorio alla e a CP_6
assumendo (in sostanza) di avere fatto quanto in suo potere per CP_4 ottemperare all'ordine del giudice, ma di essersi trovato nell'impossibilità di darvi esecuzioneper fatto e colpa di tali Enti territoriali, ed in particolare perché questi ultimi, violando i compiti di assistenza alloggiativa loro spettanti per legge, non avrebbero individuato delle soluzioni abitative di emergenza da utilizzare all'esito dello sgombero, per dare alloggio ai nuclei familiari o comunque ai soggetti in condizioni di fragilità e/o vulnerabilità economico-sociale (v. pagine 18 e ss. della comparsa di costituzione, ed in particolare pag. 21, ove si legge: “la mancata esecuzione dello sgombero per cui è causa è da ascriversi alle difficoltà incontrate nel reperimento delle soluzioni alloggiative di emergenza da parte di e della ”). CP_4 CP_6
Tale la causa petendi della chiamata in causa, così come sufficientemente intellegibile dalla lettura dello scritto dell'Avvocatura, ed esclusa pertanto la nullità paventata dalla difesa di (ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c.), è però escluso che la CP_4 domanda di risarcimento danni svolta dalla parte attrice nei riguardi del
[...]
si sia automaticamente estesa agli Enti territoriali evocati in giudizio CP_3 dall'Amministrazione.
Difatti, l'estensione automatica della domanda può prefigurarsi solo quando, immutato il rapporto giuridico dedotto in giudizio, e quindi rimasti sostanzialmente immutati i fatti costitutivi della domanda principale, il convenuto contesti esclusivamente di essere l'effettivo titolare, dal lato passivo, dell'obbligazione dedotta in lite dall'attore, indicando in soggetto terzo il reale debitore (nel caso di specie, l'autore del fatto illecito imputato ex art. 2043 c.c.).
Nel caso di specie, invece, l'Amministrazione non ha contestato di essere il soggetto
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tenuto a mettere a disposizione la Forza Pubblica necessaria allo sgombero, né ha sostenuto che a tanto avrebbero dovuto provvedervi la o l'Ente locale;
ha CP_6 piuttosto ricondotto all'assenza di cooperazione da parte degli Enti territoriali, e quindi al mancato reperimento di alternative alloggiative per i soggetti fragili e/o vulnerabili, la ragione (a suo giudizio scriminante) della mancata ottemperanza all'ordine del giudice (v. anche pagine 18 e 19 della comparsa di costituzione in giudizio).
Poiché, pertanto, l'Amministrazione dell'Interno ha dedotto, a sostegno della propria domanda, fatti e ragioni diverse da quelle enunciate dall'attore a motivo della richiesta di risarcimento danni, e poiché – in sostanza – l'Amministrazione ha fatto riferimento ad un rapporto giuridico distinto da quello descritto in citazione, la domanda principale non può dirsi estesa alle parti chiamate in causa, né in via automatica né esplicitamente, non avendo comunque l'attore rassegnato conclusioni nei riguardi delle terze chiamate («il principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore nei confronti del terzo chiamato in causa dal convenuto opera solo quando tale chiamata sia effettuata dal convenuto per ottenere la sua liberazione dalla pretesa attorea, individuandosi il terzo come l'unico obbligato nei confronti dell'attore, in posizione alternativa con il convenuto ed in relazione ad un unico rapporto, mentre non opera in caso di chiamata in garanzia impropria, attesa l'autonomia dei rapporti»: così Cass. Sez. 2, 27/04/2016, n.
8411; v. ancora Cass. Sez. 3, 28/11/2019, n. 31066: «in tema di responsabilità civile, nell'ipotesi in cui la parte convenuta chiami in causa un terzo in qualità di corresponsabile dell'evento dannoso, la richiesta risarcitoria deve intendersi estesa al medesimo terzo anche in mancanza di un'espressa dichiarazione in tal senso dell'attore, poiché la diversità e pluralità delle condotte produttive dell'evento dannoso non dà luogo a distinte obbligazioni risarcitorie, non mutando
l'oggetto del giudizio;
un'esplicita domanda dell'attore è, invece, necessaria quando la chiamata del terzo si fondi sulla deduzione di un rapporto sostanziale differente da quello invocato dall'attore nei confronti del convenuto»; conf. Cass. Sez. 3, 06/09/2022,
n. 26208; Cass. Sez. 3, 27/11/2018, n. 30601).
D'altronde, che l'Amministrazione non abbia effettivamente negato la propria legittimazione passiva quanto alla domanda principale, bensì abbia proposto una propria domanda nei riguardi degli Enti territoriali, per tutt'altre ragioni che quelle indicate dalla parte attrice in citazione, onde rivalersi (in tutto o in parte) su tali soggetti delle conseguenze pregiudizievoli della lite, è (ove mai necessario) confermato dalla nota depositata, in data 5 settembre 2025, dall'Avvocatura dello Stato, con cui questa ha esplicitato di voler rinunciare all'azione esperita nei riguardi della tale rinuncia CP_6 non avrebbe alcun senso giuridico, né effetti processuali, se non supponendola riferita alla domanda esperita dalla parte rinunciante, evidentemente diversa dalla domanda principale, formulata dall'attore.
Ciò posto, preso atto della rinuncia “all'azione”, sì come accettata (in realtà superfluamente) dall'Avvocatura regionale, e preso atto della concordata compensazione integrale delle spese della lite in questione (quale intentata dall'Amministrazione
nei riguardi della ), il tribunale non può che dichiarare CP_3 CP_6
l'estinzione del giudizio in parte qua, con compensazione integrale delle spese («la rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme
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particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione»: Cass. Sez. 3,
19/12/2019, n. 33761).
2.4 sulla prescrizione.
Sempre in linea preliminare, va esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'Avvocatura dello Stato, assumendo l'intervenuta estinzione del credito risarcitorio maturato, per effetto dell'arbitraria occupazione del compendio immobiliare di proprietà del sig. fino al quinquennio antecedente la data di notificazione della citazione Pt_1 in giudizio.
L'eccezione è processualmente irrilevante, più che infondata, poiché l'attore, che ha acquisito il compendio immobiliare de quo agitur in forza del decreto di trasferimento emesso dal G.E., ai sensi dell'art. 586 c.p.c., in data 8 ottobre 2019 (all. 1 alla citazione), ossia circa un anno prima dell'introduzione della lite, non può vantare credito risarcitorio per l'occupazione del cespite consumata e protratta fino al giorno del suo acquisto.
Altrimenti detto, fermo che l'usurpazione di un immobile altrui configura un fatto illecito (art. 2043 c.c.) di natura permanente, che permanentemente produce danno fin quando si protrae, tale danno non può che prodursi a carico del patrimonio del soggetto che sia proprietario dell'immobile usurpato, e finché perduri la sua occupazione;
è escluso pertanto che tale occupazione abbia potuto, anche in astratto, ledere il patrimonio
(giuridico) dell'attore, fin quando quest'ultimo non acquisiva il cespite (già occupato) alla sua proprietà superficiaria.
Né giova alla difesa attrice sostenere che il sig. per effetto dell'acquisto, Pt_1 sarebbe subentrato “nei diritti afferenti all'immobile in questione” come spettanti al precedente proprietario (la società Urania 2000 soc. Cooperativa Edilizia a r.l.; v. pagina 6 della citazione).
Difatti, da un lato il decreto di trasferimento dell'immobile pignorato, pronunciato dal g.e. in favore dell'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 586 c.p.c., realizza una fattispecie di acquisto a titolo particolare, non già a titolo universale, sicché la vicenda successoria sostanzialmente prefigurata in citazione non può configurarsi neppure in astratto (né può configurarsi una cessione dal precedente proprietario/debitore esecutato, in favore dell'aggiudicatario-avente causa, per l'effetto di spossessamento materiale e giuridico derivante dal pignoramento).
Dall'altro, se è vero che, ai sensi dell'art. 2919 c.c., la vendita forzata «trasferisce all'acquirente i diritti che sulla cosa spettavano a colui che ha subito l'espropriazione», nel presente giudizio non si controverte dei diritti (reali immobiliari) spettanti al proprietario, bensì del credito risarcitorio imputato alla perdurante occupazione dell'immobile, così come di fatto consentita e non ovviata dall'Amministrazione convenuta nel corso degli anni;
orbene, come già detto, tale diritto di credito, di natura personale, non può che esser maturato in capo al soggetto che, in quanto proprietario, sia stato deprivato della disponibilità del cespite usurpato, fin quando perdurante l'occupazione: pertanto, l'attore non può (neppure in astratto) dirsi danneggiato per tutto quanto occorso prima del suo acquisto (v. nello stesso senso, in fattispecie analoga, Cass.
Sez. 1, 20/10/1994, n. 8554), non essendo titolare – fino ad allora – del diritto di proprietà
(superficiaria) della cui lesione si discute in giudizio.
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Tanto detto quanto ai termini e limiti di (astratta) accoglibilità della domanda in citazione, è evidente che nessuna questione di prescrizione possa porsi, avendo introdotto la lite a circa un anno di distanza dall'acquisto del complesso immobiliare della cui occupazione si tratta.
3. il merito della lite.
3.1 la domanda di risarcimento danni formulata dall'attore.
La domanda in citazione, laddove indirizzata al , è fondata e va Controparte_3 quindi accolta, nei termini di cui al dispositivo, per quanto di seguito considerato.
3.1.1 In diritto giova premettere, in accordo ai principî enunciati nei precedenti del
Tribunale e, soprattutto, della Corte nomofilattica, che:
(a) in uno Stato di diritto il privato non può farsi giustizia da sé, ma può tutelare il suo diritto unicamente attraverso l'intervento della pubblica autorità, amministrativa o giurisdizionale;
di contro quell'autorità è tenuta a concedere al privato la più adeguata tutela ove ne ricorrano i presupposti;
(b) in caso di occupazioni arbitrarie di massa di edifici privati la tutela civile può rivelarsi di scarsa - se non nulla – efficacia, atteso il numero degli autori dell'occupazione e la conseguente difficoltà di individuare tutti i contraddittori processuali, per cui può essere più utile il ricorso alla denuncia-querela per i reati che gli occupanti commettono;
(c) ove l'autorità giudiziaria, anche su sollecitazione della parte offesa, adotti un provvedimento di sequestro preventivo per impedire che il reato sia portato a conseguenze ulteriori, le forze di polizia delegate all'esecuzione del sequestro rimangono vincolate nel loro agire a tutela dell'ordine pubblico, della pubblica sicurezza e del generale rispetto delle leggi e, quindi, a intervenire anche nell'interesse del singolo;
(d) le forze di polizia incaricate dell'esecuzione del sequestro, pur se funzionalmente dipendenti dall'autorità giudiziaria ex art. 109 Cost., sul piano amministrativo sono riconducibili al il quale dunque risponde dell'omessa esecuzione Controparte_9 del sequestro in virtù del principio di immedesimazione organica dei suoi funzionari (in specie Prefetto e Questore).
In una controversia di analogo contenuto Cass. Sez. 3, 04/10/2018, n. 24198 ha enunciato il seguente principio di diritto: «la discrezionalità della p.a. non può mai spingersi, se non stravolgendo ogni fondamento dello Stato di diritto, a stabilire se dare
o non dare esecuzione ad un provvedimento dell'autorità giudiziaria, a maggior ragione quando questo abbia ad oggetto la tutela di un diritto riconosciuto dalla Costituzione o dalla CEDU, come nel caso del diritto di proprietà, tutelato dall'art. 41 Cost. e dagli artt.
6 CEDU ed 1 del Primo Protocollo addizionale CEDU - È pertanto colposa la condotta dell'amministrazione dell'interno che, a fronte dell'ordine di sgombero di un immobile abusivamente occupato vi aut clam, trascuri per sei anni di dare attuazione al provvedimento di sequestro con contestuale ordine di sgombero impartito dalla Procura della Repubblica» (nella specie, la S.C. ha ritenuto colposa la condotta dell'amministrazione dell'interno che, a fronte dell'ordine di sgombero di un immobile abusivamente occupato "vi aut clam", ha trascurato per sei anni di dare attuazione al provvedimento di sequestro con contestuale ordine di sgombero impartito dalla Procura della Repubblica).
Il tutto, sulla scorta dei seguenti passaggi motivazionali:
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(i) la pubblica amministrazione ha l'obbligo ineludibile di dare attuazione ai provvedimenti giurisdizionali, senza poterne sindacare l'opportunità: altrimenti incorre essa stessa in illecito civile e in un reato;
(ii) non occorre che l'autorità giudiziaria impartisca istruzioni, tanto meno dettagliate, per l'esecuzione di un sequestro preventivo, dovendovi provvedere la pubblica amministrazione con il massimo grado di diligenza da essa esigibile;
(iii) la pubblica amministrazione ha l'obbligo di ripristinare la legalità violata dando esecuzione al sequestro preventivo dell'immobile arbitrariamente occupato e non v'è alcuna legalità nel soprassedere all'esecuzione del sequestro per ipotetiche e non dimostrate ragioni di sicurezza e di ordine pubblico, perché ciò si risolvere nel tollerare l'altrui sopruso, avallando così l'illegalità commessa;
(iv) la carenza di mezzi non scusa, ma aggrava la posizione della pubblica amministrazione che non garantisce l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari.
Ancora, merita richiamare, per gli ampi riferimenti motivazionali, il precedente fornito da Cass. sez. 3, 28/08/2025, n.24053 ove si legge:
«.. nel caso delle occupazioni abusive, va cercato lo strumento per ricondurre in ogni singolo caso la riaffermazione della legalità violata in un ambito di ragionevolezza, che tenga conto di tutti gli aspetti sottesi al fenomeno (prerogative del soggetto proprietario, pubblico o privato che sia;
protezione dei soggetti deboli coinvolti nell'occupazione; concreto pericolo per l'incolumità pubblica e per la sicurezza urbana derivante dall'illecito protrarsi dell'occupazione abusiva), il tutto senza perdere di vista che, a fronte della intervenuta emissione di un provvedimento giurisdizionale di sgombero, la p.a. è tenuta ad eseguirlo, con le modalità più appropriate al caso di specie ma comunque idonee a garantirne l'attuazione in tempi ragionevoli».
Nella sentenza testé citata, la Corte nomofilattica richiama i precedenti della Corte costituzionale e della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per riaffermare la doverosità dell'intervento richiesto alla Pubblica Amministrazione ai fini dell'esecuzione dei provvedimenti giudiziari di sgombero e di rilascio, e dunque l'impossibilità di configurare, nella materia in discussione, qualsivoglia discrezionalità amministrativa in senso stretto. In particolare si legge:
«l'obbligo della P.A. di dare incondizionata attuazione ai provvedimenti giudiziari è stato affermato anche dalla nostra Corte costituzionale e dalla Corte EDU.
Precisamente, la Corte costituzionale:
- con sentenza n. 321/1998, in relazione agli artt. 24,42 e 102 Cost., ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art.
1-bis del decreto-legge 19 giugno 1997, n. 172 (Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitativa), aggiunto dalla legge di conversione 25 luglio 1997, n. 240, nella parte in cui prevedeva, interpretando autenticamente le norme (artt. 3 e 5 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito nella legge 21 febbraio
1989, n. 61) sui poteri del prefetto in sede di disciplina dell'assistenza della Forza pubblica per
l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili urbani adibiti ad uso abitazione, che quest'ultimo potesse determinare il differimento della singola esecuzione forzata. Difatti, precisa la
Corte, il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti comprende la fase dell'esecuzione forzata, la quale, essendo diretta a rendere effettiva l'attuazione dei provvedimenti giurisdizionali,
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non può essere elusa né condizionata da valutazioni amministrative di opportunità, e, quindi, da un intervento del prefetto che, superando i confini "della ausiliarietà e della strumentalità rispetto al provvedimento giurisdizionale" da attuare, incida sulla singola esecuzione;
- con sentenza n.28/2024, pur ribadendo che il diritto all'abitazione si colloca "fra i requisiti essenziali caratterizzanti la socialità cui si conforma lo Stato democratico voluto dalla
Costituzione" e che a detto diritto va riconosciuto "il rango di diritto fondamentale riferibile alla sfera dei beni primari collegati alla persona" - ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 633 del codice penale, sollevate da un Tribunale ordinario, precisando che:
a) "la configurazione come illecito penale della condotta di cui all'art. 633 c.p. assume rilievo in una duplice prospettiva: da un lato, il proprietario dell'immobile o del terreno oggetto di occupazione o il soggetto comunque tutelato dalla medesima disposizione ben possono reagire legittimamente alla condotta di invasione arbitrariamente posta in essere da un terzo;
dall'altro, risulta legittimato l'intervento delle forze dell'ordine al fine di far cessare la condotta di occupazione attraverso lo sgombero degli occupanti"; b) "l'esercizio del diritto di abitazione non comporta come mezzo indispensabile l'occupazione dell'edificio altrui "; c) "è compito dell'interprete esaminare e valutare se sussistano gli estremi dello stato di necessità dettato dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, nonché di verificare l'offensività "in concreto" della condotta, alla luce della ratio della disposizione incriminatrice".
D'altra parte, la Corte EDU, anche in relazione all'art. 6 della Convenzione (che sancisce il diritto di accesso ad un Tribunale) ed all'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla Convenzione
(rubricato "Protezione della proprietà"):
a) con sentenza 3 dicembre 2020; in causa n. 12919/18, ha Controparte_10 ritenuto violato il diritto di proprietà dei ricorrenti (tutelato dall'art. 1 del Protocollo addizionale
CEDU) in conseguenza del mancato contrasto, da parte delle autorità pubbliche, della protratta occupazione abusiva di un immobile da parte di una comunità di immigrati, senza che venisse eseguita la sentenza passata in giudicato che aveva imposto il rilascio dell'immobile, e con la conseguenza che i ricorrenti avevano dovuto sostenere le ingenti spese relative all'immobile senza poterne usufruire;
b) con sentenza 13 dicembre 2018, , in causa n. 67944/13, Controparte_11 in relazione ad un contenzioso originato dal mancato sgombero di uno stabile di proprietà della società ricorrente sito a Roma, ha condannato lo Stato italiano al ristoro del danno morale subito dalla proprietaria dell'immobile, rinviando quest'ultima dinanzi ai giudici nazionali per il risarcimento del danno materiale. Nella pronuncia la Corte rilevava, all'unanimità, la violazione dell'art. 6, par. 1 CEDU (diritto a un equo processo), atteso che le autorità italiane, "astenendosi, per più di cinque anni, dall'adottare tutte le misure necessarie per conformarsi ad una decisione giudiziaria definitiva ed esecutiva, hanno privato detta disposizione di qualsiasi effetto utile e hanno pregiudicato lo Stato di diritto", e dell'art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU (diritto alla protezione della proprietà). Con riferimento a quest'ultimo profilo, la Corte, pur riconoscendo i motivi di ordine sociale e di ordine pubblico che avrebbero potuto giustificare un ritardo nell'esecuzione dello sgombero, ha precisato che "non può considerare accettabile la durata della mancata esecuzione nel caso di specie, che persiste a tutt'oggi, unita all'assenza totale di informazioni sugli atti compiuti o previsti dalle autorità per porre fine alla situazione denunciata", considerato peraltro che la parte ricorrente "continua ad essere tenuta a pagare le
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spese relative al consumo energetico degli occupanti dell'immobile";
c) con sentenza 19 novembre 2013, KU c. Croazia, in causa n. 43569/13, ha concluso che "gli
Stati possono essere considerati responsabili per quanto riguarda l'esecuzione di una sentenza da parte di una persona di diritto privato se le autorità pubbliche implicate nelle procedure di esecuzione non danno prova della diligenza richiesta o se impediscono
l'esecuzione";
d) con sentenza 5 giugno 2007, DE AV c. Italia, in causa 14626/03, ribadendo principi già affermati (cfr. Corte EDU, Homsby c. Grecia, 19 marzo 1997; MM FF c. Italia, 28 luglio
1999) - dopo aver ribadito che l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali costituisce un corollario ineludibile del diritto di accesso ad un Tribunale, sancito dall'art. 6 CEDU - ha precisato che tale diritto diverrebbe "illusorio se gli stati membri permettessero che una decisione giudiziaria definitiva e vincolante restasse lettera morta. L'esecuzione d'una sentenza, di qualunque giurisdizione, deve essere considerata come facente parte integrante del "processo" ai sensi dell'art. 6 CEDU";
e) con sentenza 7 giugno 2005, c. Ucraina, in causa 71186/01, ha osservato che da tali Per_1 principi "deriva l'obbligo per gli Stati contraenti di assicurare che ciascun diritto rivendicato trovi la sua effettiva realizzazione" e che "gli Stati hanno l'obbligo positivo di mettere in atto un sistema che sia effettivo tanto in pratica quanto in diritto, e che permetta di assicurare l'esecuzione delle decisioni giudiziarie definitive tra persone private";
In definitiva, nell'attuale sistema multilivello, qualsiasi interpretazione dell'ordinamento interno che lasciasse alla P.A. la scelta se dare o non dare esecuzione ai provvedimenti giurisdizionali sarebbe, per ciò solo, contrastante con l'art. 6 CEDU e, di rimbalzo, con l'art. 6 Trattato UE, che i precetti della CEDU ha elevato a princìpi fondamentali dell'ordinamento comunitario».
3.1.2 Tanto esposto in diritto, in fatto, quanto all'an debeatur, si osserva che:
- è pacifico e non controverso che l'attore sia munito di un titolo esecutivo per il rilascio dell'immobile: anche volendo al momento prescindere dal provvedimento di sequestro preventivo (art. 321 c.p.p.) emesso nel dicembre 2007 dal GIP – Tribunale di Roma nell'ambito del procedimento penale attivato contro “ignoti”, per i reati previsti e puniti dagli artt. 633 e 635, comma 2 c.p. (all. 2 alla citazione), ed anche volendo prescindere dall'ordine di rilascio emesso dal G.E. ai sensi e per gli effetti dell'art. 560 c.p.c., nel novembre 2016, in pendenza della procedura esecutiva immobiliare n. 1302/2014 r.g.e.
(all. 3 alla citazione), resta il fatto che il decreto di trasferimento ottenuto dall'odierno attore ex art. 586 c.p.c., all'esito dell'aggiudicazione del cespite in seno alla procedura esecutiva, costituisce (per espressa previsione normativa) “titolo esecutivo per il rilascio”;
- l'attore ha documentato di avere fatto quanto in suo potere per entrare in possesso dell'immobile e per porre autonomamente in esecuzione tale titolo, notificando il precetto per rilascio (all. 5 alla citazione), investendo l'Ufficiale giudiziario per la notifica del preavviso di rilascio (v. all. 6 alla citazione), aprendo interlocuzioni con l'Amministrazione e l'Ente Locale (all. 7-8-9) e chiedendo esplicitamente al Prefetto la concessione della Forza Pubblica, ai fini della liberazione del compendio (v. missiva inoltrata a mezzo pec del 13 gennaio 2020, all. 11 alla citazione).
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In ogni caso, alla data in cui l'attore acquisiva la proprietà del compendio immobiliare di via Corrado Mantoni, angolo via Gian RI Volonté (ottobre 2019), era già perfettamente noto alla il fatto che questo fosse interamente occupato e che CP_12 occorresse, ai fini della sua liberazione, l'ausilio della Forza Pubblica; tanto si desume dal piano degli interventi di sgombero degli immobili arbitrariamente occupati, approvato dal
Prefetto con provvedimento prot. 280617/Gab. del 18 luglio 2019 (all. 1 alla 2^ memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., di , ove è l'elenco degli immobili dal cui CP_4 sgombero sarebbero potuti “derivare pericoli di turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica”
(così a pagina 3).
In tale elenco compare – al n. 17 – l'immobile in Roma via Gian RI Volonté, risultante “occupato il 3 novembre 2007”, nonché oggetto di “decreto di sequestro preventivo
22/1272007”; in merito, risulta previsto che lo sgombero sarebbe stato “effettuato previe intese con l'A.G. procedente”, dunque a data da destinarsi.
Dalla scheda tecnica allegata al provvedimento prefettizio, ed inerente all'immobile de quo agitur (v. pagina 17 di 23) si evince inoltre che non risultassero, alla Prefettura, verbali della “Commissione per la verifica delle condizioni statiche degli edifici privati né del Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco che” avessero attestato “condizioni di criticità strutturale dello stabile”; ancora che la Questura avesse segnalato: “in via generale .. che il protrarsi dell'occupazione ha ripercussioni nelle aree circostanti”, infine che all'interno del compendio immobiliare dimorassero “alcuni leader del movimento Blocchi Precari
Metropolitani”.
Con ciò, si rivelano palesemente inconsistenti le questioni agitate, dall'Avvocatura dello Stato, in merito:
(a) all'impossibilità di dare esecuzione al provvedimento del giudice penale, per mancata “apposizione della clausola di esecutività” da parte del Pubblico Ministero, e per mancata indicazione delle concrete modalità di esecuzione del provvedimento giudiziale: in disparte di quanto osservato nell'analogo contenzioso dalla stessa Corte nomofilattica, ossia che non spettasse certamente all'A.G. di dare minuziose indicazioni quanto alle risorse (umane e strumentali) da mettere in campo per lo sgombero e alle modalità tecniche dell'intervento, certo è che, alla data di acquisto del compendio immobiliare da parte dell'attore, la Pubblica Amministrazione era già stata investita da un titolo esecutivo (sequestro penale) in forza del quale avrebbe dovuto concedere la Forza
Pubblica per lo sgombero dell'immobile, tanto da segnalarne la presenza nella documentazione accompagnatoria del piano degli interventi di sgombero;
(b) al presunto concorso colposo del danneggiato, manifestamente insussistente perché, a stesso dire dell'Amministrazione, dallo sgombero dell'immobile sarebbero potuti derivare pericoli di turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica, tanto da inserirlo nel piano degli interventi a carico dell'Amministrazione medesima, sicché non si capisce cos'altro avrebbe potuto (e quindi dovuto) fare il danneggiato per elidere o attenuare le conseguenze della protratta occupazione, salvo il (documentato) tentativo di porre autonomamente in esecuzione il titolo, chiaramente rimasto senza esito.
D'altronde, sono inconcludenti, ai fini intesi dall'Avvocatura dello Stato, le argomentazioni con cui si è sostenuta una (presunta) impossibilità di eseguire l'ordine
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del giudice, in assenza di quelle soluzioni alloggiative alternative che avrebbero dovuto essere messe in campo da a tamponare – in via d'emergenza – le necessità CP_4 abitative dei nuclei familiari o dei soggetti sfollati ed in condizioni di fragilità economico- sociale.
Ciò per tre ordini di ragioni:
(i) in primis perché, come statuito anche dalla Corte nomofilattica, oltreché dalla Corte costituzionale e dalla Corte EDU, sopra richiamate, l'esigenza di tutelare il diritto all'abitazione dell'autore del fatto illecito (art. 2043 c.c.) non restituisce legittimità al fatto antigiuridico, consistente nella lesione del diritto di proprietà, che resta antigiuridico; né la considerazione delle esigenze abitative dell'autore del fatto illecito rende non vincolata
l'attività di competenza della Pubblica Amministrazione, talché persiste l'obbligo di dare esecuzione al provvedimento giudiziale in tempi ragionevoli;
(ii) in secondo luogo perché, non spettando all'Ente locale ( di CP_4 prestare la Forza Pubblica necessaria all'intervento di sgombero, e potendosi tutt'al più prefigurare, in astratto, un suo concorso causale nella indebita protrazione dell'occupazione dell'immobile, per non avere tempestivamente reperito gli alloggi ove sistemare in emergenza i soggetti e nuclei familiari in condizioni di vulnerabilità economico-sociale, comunque resterebbe ferma la responsabilità dell'Amministrazione dell'Interno e la conseguente obbligazione di risarcire l'intero danno procurato a terzi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2055 c.c.;
(iii) infine perché, in ogni caso, dallo stesso piano degli interventi di sgombero esibito da non risulta affatto la presenza di soggetti o di nuclei familiari in CP_4 condizioni di fragilità o vulnerabilità economico sociale.
Più in generale, l'Avvocatura non ha offerto alcuna prova del fatto che, nel caso di specie, il procrastinarsi sine die della sua condotta omissiva e della mancata concessione della Forza Pubblica, sia dipeso (a) dalla presenza di soggetti in condizioni di vulnerabilità economico-sociale all'interno del compendio immobiliare e quindi (b) dall'assenza di quelle soluzioni abitative alternative che avrebbero dovuto essere offerte da CP_4
Piuttosto, come già visto, dalla scheda tecnica inerente all'immobile, in allegato al piano degli interventi di sgombero, emerge l'urgenza di eseguire l'ordine di giudiziale, non solo per ripristinare il diritto del proprietario, ma anche a tutela dell'ordine e della sicurezza delle zone circostanti, evidentemente esposte a ripercussioni dell'occupazione.
È parimenti fuori discussione che l'usurpazione di un immobile altrui configuri un fatto illecito, di natura permanente, che produce un danno altrettanto permanente a carico del proprietario del bene usurpato;
in tal senso è la concorde giurisprudenza nomofilattica e di merito, da cui non v'è ragione di discostarsi (v. per tutte Cass. Sez. 1,
30/09/2021, n. 26592: «il danno derivante dall'occupazione sine titulo di un alloggio … ha natura di illecito permanente, dando luogo al ripetersi di fatti illeciti, connessi alla perdita dei frutti naturali dell'immobile per il periodo di illegittima occupazione, con riferimento a ciascun periodo in relazione al quale si determina la perdita di detti frutti, con la conseguenza che in ogni momento sorge per il proprietario il diritto al relativo risarcimento e nello stesso tempo decorre il relativo termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2947 cod. civ.»).
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Orbene tale danno, per quanto sin qui argomentato, ben può essere imputato, per tutto il periodo successivo all'acquisto dell'immobile da parte dell'odierno attore (non potendosi considerare il danno prodotto in precedenza a carico di soggetti terzi), alla colpevole condotta omissiva tenuta dal , astenutosi, fino ad oggi, Controparte_3 dal concedere la Forza Pubblica necessaria all'esecuzione dell'ordine di rilascio, pur essendo perfettamente consapevole (a) della presenza dell'ordine di rilascio emesso, sin dall'anno 2007, dall'Autorità Giudiziaria;
(b) della vincolatività di tale provvedimento e della necessità di darvi esecuzione;
(c) della specifica richiesta pervenuta dal diretto interessato (l'odierno attore); (d) della conseguente protrazione sine die della situazione antigiuridica e lesiva del diritto di proprietà, consistente nell'occupazione del compendio immobiliare da parte di soggetti non aventi titolo.
Laddove è il caso di ribadire che anche l'esigenza di tutelare le situazioni di vulnerabilità sociale, conseguenti o correlate allo sgombero dell'immobile, non avrebbe potuto consentire di attendere oltre tempi ragionevoli che, nella fattispecie, risultano ampiamente superati, perdurando l'occupazione all'attualità.
Ciò posto, configurandosi il rilevante (se non esclusivo) contributo del
[...]
nella protrazione della situazione antigiuridica consistente nell'occupazione CP_3
(di massa) del compendio di proprietà dell'attore, e dunque la responsabilità giuridica dell'Amministrazione agli effetti degli artt. 2043, 2055 c.c., questa va condannata alla rifusione dell'intero danno sofferto dalla parte attrice dalla data di acquisto dell'immobile (in forza del decreto di trasferimento del 8 ottobre 2019) all'attualità.
Per completezza, va escluso che il possa andare immune dalla Controparte_3 responsabilità per i fatti lamentati in citazione, in virtù di quanto previsto dalla normativa veicolata dall'art. 31-ter d.l. n. 113/2018, già sopra citata.
Ciò perché: (a) la norma comunque prevede, come già detto, che il programma di interventi predisposto dalla “Cabina di Regia” istituita presso la Prefettura si traduca in una proposta indirizzata (dal Prefetto) all'Autorità Giudiziaria, cui spetta in via esclusiva ed inderogabile di (eventualmente) differire, con proprio provvedimento, l'esecuzione dell'ordine di liberazione o rilascio1: orbene di cosiffatta proposta prefettizia, così come di qualsivoglia provvedimento dell'A.G., non v'è alcuna prova in atti (né per vero idonea allegazione); (b) perché è pacifico e non controverso che l'attore non abbia percepito
l'indennità prevista dalla medesima norma;
(c) perché non è puntualmente dedotto, né quindi tantomeno dimostrato, che l'Amministrazione dell'Interno abbia rispettato fedelmente la procedura e soprattutto le tempistiche descritte ai commi 3-3.6 dell'art. 31- ter d.l. n. 113/2018, che avrebbero imposto alla Cabina di Regia di pronunciarsi entro novanta giorni dalla data in cui investita, dal Prefetto, dell'istruttoria sul rilascio (v. il par.
3.1): donde l'impossibilità (anche in astratto) di appellarsi al comma 2, art. 31-ter, laddove prevede «2. Il rispetto della procedura di cui ai commi da 3 a 3.6 dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 14 del 2017, come modificato dal comma 1 del presente articolo, esonera il 22
dell'interno ed i suoi organi periferici dalla responsabilità civile e amministrativa per la CP_3 mancata esecuzione di provvedimenti di rilascio di immobili abusivamente occupati, qualora la stessa sia dipesa dall'impossibilità di individuare le misure emergenziali di cui al comma 3.1 del citato articolo 11, ovvero dalla necessità di assicurare la salvaguardia della pubblica e privata incolumità. Nei predetti casi è dovuta esclusivamente l'indennità di cui al comma 3.2 del citato articolo 11».
Il tutto, senza considerare che, come già detto, essendo rimaste anche indefinite le specifiche condizioni e caratteristiche dell'occupazione e soprattutto degli occupanti, oltreché del territorio coinvolto, deve ritenersi del tutto indimostrato che la mancata esecuzione dello sgombero sia dipesa “dall'impossibilità di individuare le misure emergenziali” in favore di soggetti socialmente vulnerabili, ovvero da ragioni di
“salvaguardia della pubblica e privata incolumità”.
Infine, non giova all'Amministrazione dell'Interno appellarsi alla normativa emergenziale che, nel primo periodo della pandemia, avrebbe impedito l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio, a scopo di contenimento della diffusione del COVID-19: le conseguenze di tale factum principis, occorso quando già consumata la mora ex re dell'Amministrazione (art. 1219, n. 1 c.c.), restano infatti per legge a carico del debitore che, in quanto in mora, si accolla anche il rischio della sopravvenuta (ed oltretutto temporanea) impossibilità di adempiere (art. 1221 c.c.).
3.1.3 Tanto detto quanto alla responsabilità del , il quantum debeatur ben CP_3 può essere liquidato facendo riferimento al reddito locativo teorico (di mercato) prodotto dal compendio immobiliare a partire dal mese di ottobre 2019 sino all'attualità, sì come stimato dall'Agenzia delle RA (in base ai valori OMI di riferimento), cui la stessa difesa attrice ha chiesto di parametrare il danno ed ha fatto riferimento nei suoi scritti conclusionali.
A tale proposito va premesso che, secondo le più recenti indicazioni della Corte nomofilattica, «in tema di occupazione illegittima di un immobile, il danno subito dal proprietario, essendo collegato alla indisponibilità di un bene normalmente fruttifero, è oggetto di una presunzione relativa, che onera l'occupante della prova contraria dell'anomala infruttuosità dell'immobile, dovendo lo stesso, in caso di mancato superamento di tale presunzione, essere riconosciuto in favore del legittimo proprietario» (in tali termini è Cass.
Sez. 2, 18/07/2024, n. 19849; conf. Cass. Sez. 6, 07/01/2021, n. 39).
Trattasi, a parere del Tribunale, dello sviluppo degli argomenti già illustrati nella sentenza Cass. Sez. U., 15/11/2022, n. 33645, nella cui motivazione si legge:
«la mancata stipulazione di locazione è suscettibile di costituire un mancato guadagno se il proprietario dimostra che il contratto sarebbe stato concluso con la previsione di un canone superiore a quello di mercato. La mancata stipulazione di una locazione, quale forma di godimento indiretto del bene mediante i frutti civili che da esso possono ritrarsi (art. 820
c.c., comma 3), è ascrivibile all'area del danno emergente perché pur sempre inerente al diritto di godere. La rilevanza del corrispettivo della locazione, ai fini della liquidazione equitativa del danno derivante dall'impedito godimento del bene, discende proprio dal costituire
l'equivalente economico del godimento ceduto nell'ambito del rapporto obbligatorio. Il canone di locazione è parametro privilegiato per la liquidazione del danno ai sensi dell'art. 1226 c.c., proprio
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perché costituente il corrispettivo in un contratto che ha per oggetto il godimento dell'immobile.
Dunque il godimento ha un valore economico e esso, nell'ambito di una valutazione equitativa del danno, può essere il medesimo sia se il godimento è diretto, sia se è indiretto mediante la percezione dei frutti civili per il godimento che altri abbia della cosa. Ecco perché la mancata locazione, quale spoliazione della facoltà di godimento indiretto, rientra nell'area della perdita subita [..]
La questione posta dal contrasto è, al fondo, se la violazione del contenuto del diritto, in quanto integrante essa stessa un danno risarcibile, sia suscettibile di tutela non solo reale ma anche risarcitoria. Ritengono le Sezioni Unite che al quesito debba darsi risposta positiva, nei termini emersi nella richiamata linea evolutiva della giurisprudenza della Seconda
Sezione Civile, secondo cui la locuzione "danno in re ipsa" va sostituita con quella di
"danno presunto" o "danno normale", privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato (Cass. 7 gennaio 2021, n. 39; 20 gennaio 2022, n. 4936; 22 aprile 2022, n. 12865). Tale esito interpretativo, per quanto riguarda la lesione della facoltà di godimento, resta coerente al significato di danno risarcibile quale perdita patrimoniale subita in conseguenza di un fatto illecito. La linea da perseguire è infatti, secondo le
Sezioni Unite, quella del punto di mediazione fra la teoria normativa del danno, emersa nella giurisprudenza della Seconda Sezione Civile, e quella della teoria causale, sostenuta dalla Terza
Sezione Civile. Al fine di salvaguardare tale punto di mediazione, l'estensione della tutela dal piano reale a quello risarcitorio, per l'ipotesi della violazione del contenuto del diritto, deve lasciare intatta la distinzione fra le due forme di tutela.
[..]
.. la perdita subita attiene al godimento, diretto o indiretto mediante il corrispettivo del godimento concesso ad altri, che è poi l'oggetto vero del contrasto giurisprudenziale da risolvere, e non alla vendita, per la quale, corrispondendo il relativo danno alla differenza fra il prezzo di mercato e quello maggiore che si sarebbe potuto ricavare dall'atto dispositivo mancato, non può che parlarsi di mancato guadagno. L'allegazione che l'attore faccia della concreta possibilità di godimento perduta può essere specificatamente contestata dal convenuto costituito.
Al cospetto di tale allegazione il convenuto ha l'onere di opporre che giammai il proprietario avrebbe esercitato il diritto di godimento. La contestazione al riguardo non può essere generica, ma deve essere specifica, nel rigoroso rispetto del requisito di specificità previsto dall'art. 115 c.p.c., comma 1. In presenza di una specifica contestazione sorge per l'attore
l'onere della prova dello specifico godimento perso, onere che può naturalmente essere assolto anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115, comma 2, c.p.c.) o mediante presunzioni semplici. Nel caso della presunzione l'attore ha
l'onere di allegare, e provare se specificatamente contestato, il fatto secondario da cui inferire il fatto costitutivo rappresentato dalla possibilità di godimento persa. Sia nel caso di godimento diretto, che in quello di godimento indiretto, il danno può essere valutato equitativamente ai sensi dell'art. 1226 c.c., attingendo al parametro del canone locativo di mercato quale valore economico del godimento nell'ambito di un contratto tipizzato dalla legge, come la locazione, che fa proprio del canone il valore del godimento della cosa.
Se la domanda risarcitoria ha ad oggetto il mancato guadagno causato dall'occupazione abusiva, l'onere di allegazione riguarda gli specifici pregiudizi, fra i quali si possono identificare
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non solo le occasioni perse di vendita a un prezzo più conveniente rispetto a quello di mercato, ma anche le mancate locazioni a un canone superiore a quello di mercato (una volta che si quantifichi equitativamente il godimento perduto con il canone locativo di mercato, il corrispettivo di una locazione ai correnti valori di mercato rientra, come si è visto, nelle perdite subite). Ove insorga controversia in relazione al fatto costitutivo del lucro cessante allegato, l'onus probandi anche in questo caso può naturalmente essere assolto mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza o le presunzioni semplici. In generale, in relazione al mancato guadagno può rinviarsi alla costante giurisprudenza in materia di maggior danno ai sensi dell'art. 1591 c.c. (fra le tante Cass. 3 febbraio 2011, n. 2552; 26 novembre 2007, n. 24614; 27 marzo 2007, n. 7499; 13 luglio 2005, n. 14753; 23 maggio 2002, n. 7546)».
Alla luce dei principî sopra enunciati, deve concludersi che - seppure vero che il danno-conseguenza, imputabile all'occupazione immobiliare illegittima, non può dirsi in re ipsa - è altrettanto vero che, controvertendosi della integrale deprivazione dei diritti di uso e delle facoltà di godimento spettanti al proprietario di un bene per sua natura fruttifero, tale danno, laddove consistente nella perdita delle ordinarie facoltà di godimento (diretto o indiretto) spettanti al proprietario, debba essere qualificato in termini di danno emergente (non già al lucro cessante), e si debba dire presunto fino a prova contraria, o comunque dimostrabile tramite presunzioni semplici (laddove specificamente contestato) alla stregua delle particolari caratteristiche dell'immobile usurpato e di tutte le circostanze del caso.
Nel caso di specie, in cui l'attore non ha chiesto di essere risarcito della perdita di particolari occasioni di guadagno (lucro cessante), quali ad esempio la vendita dell'immobile ovvero la locazione a prezzi superiori a quelli di mercato, bensì ha chiesto di vedersi rifondere il danno emergente, consistente (giova ripetere) nella deprivazione delle facoltà di godimento indiretto mediante locazione a terzi al prezzo di mercato, tale danno ben può dirsi presunto (in difetto di qualsiasi prova contraria e d'altronde, anche in difetto di specifica contestazione, tale non potendosi considerare la contestazione dell'assenza di prova), anche considerando le caratteristiche del compendio immobiliare acquisito contestualmente, consistente in edificio da cielo a terra composto da 22 appartamenti e 22 locali pertinenziali (cantine e garage), evidentemente destinato ad essere utilizzato mediante locazione a terzi.
D'altronde, è noto che il danno da perdita subita (danno emergente) sofferto dal proprietario usurpato, sia liquidabile, in via equitativa ed in assenza di più specifici parametri, facendo riferimento al canone locativo di mercato o reddito locativo teorico (v. in tal senso Cass. Sez. 2, 18/07/2024, n. 19849, già sopra citata: «in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita, di cui il proprietario chiede il risarcimento, non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato»; nonché la motivazione di Cass. Sez. U., 15/11/2022, n. 33645, sopra trascritta).
A tal fine, le stime espresse dall'Agenzia delle RA sulla scorta dei valori OMI (v. allegate alla memoria depositata il 13 giugno 2023), che non risultano (ovviamente) contestate dall'Amministrazione convenuta, possono costituire un valido riferimento per la liquidazione equitativa del danno emergente sofferto dalla parte attrice, sì come
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quantificato in € 180.863,00 annui (€ 15.071,92 mensili), senza considerare le somme indicate, in detrazione, dalla stessa Agenzia delle RA, che francamente non si comprende a qual titolo addossare al patrimonio della parte danneggiata;
trattasi infatti di voci di costo che esprimono vuoi altrettante voci di danno (es. sfitto ed inesigibilità), vuoi spese che, ove locato l'immobile, sarebbero rimaste a carico del locatario, anche per la natura commutativa del contratto di locazione (es. amministrazione, servizi, manutenzione, ammortamento), vuoi infine dei costi presunti ma nient'affatto dimostrati, che non è affatto detto l'attore avrebbe dovuto sopportare, laddove fosse rientrato tempestivamente in possesso dell'immobile.
Il credito dell'attore può quindi complessivamente liquidarsi nella complessiva somma di € 1.100.250,16, ottenuta moltiplicando la somma di € 15.071,92 mensili per le settantatré mensilità trascorse dall'ottobre 2019 (compreso) al corrente mese di ottobre
2025 (compreso).
Sulla somma sopra indicata, come liquidata già all'attualità, utilizzando i valori OMI applicabili agli immobili aventi caratteristiche (di destinazione d'uso, di consistenza, di ubicazione, di manutenzione e conservazione) analoghe a quelli de quibus agitur, sono dovuti gli interessi legali, al saggio di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. (calcolati ex d.lgs. n.
231/2002) dalla data della presente sentenza al saldo, trattandosi di credito reso di valuta per effetto della liquidazione giudiziale e perché «il saggio d'interessi previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle» (Cass. Sez. 3, 22/03/2025, n.
7677).
Non è invece consentita la condanna in futuro richiesta dall'attore “fino al rilascio” del compendio immobiliare, non essendo la controversia inerente ad un rapporto locativo e non potendosi applicare la norma eccezionale di cui all'art. 664 comma 1 c.p.c., oltre i casi in essa espressamente indicati (v. in tema Cass. Sez. 3, 10/04/2014, n. 8405; Cass. Sez. 3,
31/05/2005, n. 11603: «in tema di locazione di immobili urbani, la condanna del conduttore al pagamento dei canoni da scadere sino alla riconsegna dell'immobile locato, dal medesimo comunque dovuti a seguito della risoluzione della locazione a titolo di danni per la protratta occupazione dell'immobile (art. ai sensi dell'art. 1591 cod. civ.), costituisce ampliamento della domanda di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore, che trova fondamento nella particolare disposizione dell'art. 664, primo comma, cod. proc. civ. secondo cui, in caso di convalida definitiva dello sfratto intimato per la morosità del conduttore, è ammissibile
l'emissione dell'ingiunzione al pagamento non solo dei canoni scaduti alla data di notificazione dell'intimazione ma, ove l'intimante ne abbia fatto contestuale richiesta, anche di quelli "da scadere fino all'esecuzione dello sfratto", quale ipotesi specifica di condanna c.d. in futuro, di carattere tipico e di natura eccezionale, con la quale l'ordinamento tutela l'interesse del creditore all'ottenimento di un provvedimento nei confronti del debitore prima ancora che si verifichi l'inadempimento»).
Conclusivamente, va provveduto come in dispositivo;
le spese della lite principale seguono la soccombenza dell'Amministrazione condannata al risarcimento del danno.
3.2 la domanda formulata dal nei confronti di Controparte_3 [...]
. CP_4
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L'Avvocatura dello Stato ha enunciato, nella sua memoria conclusionale, di non voler formulare alcuna deduzione difensiva in ordine alla chiamata in causa dell'Amministrazione comunale. Tale condotta processuale manifestamente ed inequivocamente esplicita la volontà di abbandono della domanda in origine rivolta ai danni di CP_4
Da ciò consegue la declaratoria di estinzione della lite di regresso introdotta dal anche ai danni dell'Ente locale, anche in assenza di qualsivoglia accettazione CP_3
(non indispensabile) dell'Ente convenuto, e la necessità di regolarne le spese, in difetto di accordo tra le parti.
Sul punto, sia considerando la virtuale soccombenza dell'Amministrazione, per quanto già detto in ordine all'assoluta carenza di prova in merito alla corresponsabilità di
[...]
nelle omissioni addebitabili al , sia alla luce del principio di causalità, CP_4 CP_3 che è sottinteso all'art. 306 comma 4 c.p.c., le spese della lite di regresso restano a carico dell' , e vengono liquidate come in dispositivo. Controparte_13
Per Questi Motivi
Il tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie per quanto di ragione la domanda formulata da Parte_1 nell'atto introduttivo della lite e per l'effetto condanna il al Controparte_3 pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 1.100.250,16, oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284 comma 4 c.p.c., dal dì della presente sentenza al saldo;
- dichiara l'inammissibilità della domanda formulata dall'attore nei confronti della
Controparte_1
- condanna il alla rifusione, in favore della parte attrice, delle Controparte_3 spese del grado, che liquida in € 1.713,00 per esborsi e in € 40.000,00 per compensi tariffari, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
- dichiara estinte le liti introdotte dal nei confronti della Controparte_3
e di rispettivamente per esplicita rinuncia all'azione e per CP_6 CP_4 abbandono della domanda;
- dispone la compensazione integrale, tra le parti, delle spese della lite introdotta dal ai danni della;
Controparte_3 CP_6
- pone a carico del le spese della lite introdotta nei confronti di Controparte_3
e le liquida in € 20.000,00 per compensi tariffari, oltre spese generali al CP_4
15%, iva e cpa, come per legge.
Roma, 22 ottobre 2025 IL GIUDICE
LE IM
26 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 così il comma 3.2 dell'art. 31-ter: «Alla scadenza del termine di novanta giorni di cui al comma 3.1, il prefetto riferisce all'autorità giudiziaria gli esiti dell'attività svolta dalla cabina di regia, indicando i tempi di esecuzione del provvedimento di rilascio ovvero le ragioni che ne rendono necessario il differimento. L'autorità giudiziaria competente per l'esecuzione, tenuto conto delle informazioni ricevute, adotta i provvedimenti necessari, ivi compreso quello di differimento dell'esecuzione».
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Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
- sezione 2^ Civile -
Il tribunale di Roma, in persona d giudice dott.ssa LE IM, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2704 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto “risarcimento danni da occupazione illegittima”, e vertente tra elettivamente domiciliato in Roma via Golametto n. 2, Parte_1 presso e nello studio dell'Avv. Massimo Filieri, che lo rappresenta e difende per procura su foglio separato allegato alla busta eml con cui depositato lo scritto introduttivo attore e in persona del pro Controparte_1 CP_2 tempore, nonché in persona del Ministro pro tempore, Controparte_3 rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, nonché domiciliati ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura in Roma via dei Portoghesi n. 12 convenuti nonché in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli CP_4
Avv. Manuela Scerpa e Giorgio Pasquali, in forza di procure generali alle liti a rogito notar. , depositate in atti, e con costoro elettivamente domiciliato in Roma CP_5 via del Tempio di Giove n. 21, presso gli Uffici dell'Avvocatura dell'Ente
chiamato in causa nonché
, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso CP_6 dall'Avv. Alessandro Steri, per procura generale alle liti a rogito notar.
[...]
, depositata in atti, e con costui elettivamente domiciliato in Roma via Controparte_7
Marcantonio Colonna n. 27, presso gli Uffici dell'Avvocatura dell'Ente chiamato in causa
Motivi della Decisione
1. i fatti controversi.
1.1 Con l'atto introduttivo della lite la parte attrice in epigrafe, evocando in giudizio la e il , ha chiesto al tribunale di: Controparte_1 Controparte_3
“1) in via principale, condannare lo Stato italiano e il , in solido fra loro, Controparte_3
a pagare senza dilazione in favore dell'attore, a titolo di risarcimento del Parte_1
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danno, la somma di € 97.665,30 all'anno, a far data dal dicembre 2007 al 20 settembre 2019, oltre interessi legali;
e la somma di € 205.774,80 all'anno a far data dal 21 settembre 2019 sino allo sgombero dell'immobile de quo, oltre interessi, ovvero ai diversi importi e tempi accertati in corso di causa e ritenuti di giustizia;
[..]
3) in via subordinata e pregiudiziale, nella denegata ipotesi che il tribunale adito ritenga di non aderire alla prospettazione giuridica offerta circa l'interpretazione delle disposizioni contenute nell'art. 11 del d.l. n. 14/2017, convertito dalla legge n. 48/2017, come riscritto dall'art. 31-ter comma 1 d.l. n. 113/2018, convertito in legge n. 132/2018, sul profilo risarcitorio da fatto illecito e conseguente risarcibilità demandata esclusivamente all'autorità giudiziaria, propone specifica istanza di rimessione della questione alla Corte costituzionale, per l'accertamento della legittimità costituzionale di predette disposizioni, che si deducono emesse in aperta violazione degli art. 2043
c.c., e 3, 24, 28, 109 e 113 della Costituzione, nella parte in cui: 1) concedono con ampia discrezionalità al potere prefettizio di ingerirsi nelle modalità esecutive di un provvedimento giudiziario già di per sé esecutivo, senza previsione di un termine massimo di differimento;
2) sottraggono all'autorità giudiziaria ordinaria l'accertamento della violazione dei diritti del proprietario e del titolare di altro diritto di godimento sull'immobile occupato, la conseguente risarcibilità del danno e la misura, demandata alla stessa dalla legge;
3) attribuiscono al Prefetto la valutazione di tali diritti e l'eventuale ristoro per il mancato godimento del bene di una indennità onnicomprensiva, secondo criteri equitativi ed escludono in tal guisa la responsabilità risarcitoria della P.A.”.
Il tutto con vittoria delle spese della lite.
A motivo della domanda, ha esposto:
(i) di avere acquisito, con decreto di trasferimento emesso il 20 settembre 2019 dal G.E. del Tribunale di Roma, nell'ambito della procedura esecutiva R.G.E. n. 1302/2014, il diritto di superficie del compendio immobiliare in Roma via Corrado Mantoni n. 52, angolo via Gian RI Volonté, composto da area edificabile e sovrastante fabbricato di quattro piani, ove realizzati ventidue appartamenti di civile abitazione, dislocati su tre piani, ventidue autorimesse e ventidue cantine, tutte poste al piano interrato, nonché due locali tecnici al quarto piano;
(ii) che tale complesso immobiliare veniva arbitrariamente occupato dal 3 novembre
2007 e già in data 22 dicembre 2007 veniva emesso, su denuncia dell'allora proprietario, il provvedimento di sequestro preventivo, rimasto ineseguito;
(iii) che parimenti, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 1302/2014
r.g.e. imm., il giudice dell'esecuzione emetteva in data 23 novembre 2016 l'ordine di liberazione dell'immobile, ex art. 560 c.p.c., ma anch'esso restava ineseguito;
(iv) di avere richiesto, dopo l'acquisto in sede esecutiva, l'ausilio della Forza Pubblica per l'esecuzione del decreto di trasferimento, ma senza risultato, e di avere investito più volte della questione l'Assessorato alle Politiche Abitative della Regione Lazio,
l'Assessorato al Patrimonio e alle Politiche Abitative di il Presidente del CP_4
Municipio di zona e il Prefetto della Provincia di Roma, sempre senza ottenere alcun utile esito.
Tanto esposto in fatto, l'attore ha imputato allo Stato italiano - ed in particolare al
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- di non avere fatto quanto necessario a dare esecuzione ai Controparte_3 provvedimenti di sgombero e agli ordini di rilascio emessi dall'Autorità giudiziaria, e di non aver così impedito che l'occupazione arbitraria del complesso immobiliare acquisito in proprietà si procrastinasse nel tempo, fino all'attualità; ha lamentato la mancata adozione di altri strumenti giuridici pure a disposizione del , a tutela Controparte_3 dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, quali le ordinanze contingibili e urgenti previste dall'art. 2 del t.u.l.p.s., ovvero il sequestro d'urgenza consentito alle “forze dell'ordine” ex art. 321 c.p.p.
Ha soggiunto che la situazione segnalata non fosse stata risolta dall'Amministrazione né adottando alcuna delle misure previste dal d.l. n. 14/2017, né dando attuazione alle disposizioni dell'art. 31-ter d.l. n. 113/2018, conv. con modificazioni dalla legge n.
132/2018, non essendosi convocato il Comitato Provinciale preposto alla predisposizione del Piano degli Interventi di Sgombero, né dato avvio ad alcun intervento.
L'attore ha evidenziato che, in ogni caso, le disposizioni dell'art. 31-ter d.l. n. 113/2018 fossero in odore di illegittimità costituzionale, laddove interpretate nel senso di escludere in radice il diritto al risarcimento del danno spettante, al proprietario dell'immobile arbitrariamente occupato, per effetto della lesione del suo diritto dominicale, e laddove intese nel senso di attribuire all'Autorità Amministrativa una discrezionalità contraria alle tutele dovute, secondo l'ordinamento nazionale e sovranazionale, alla proprietà privata.
Pertanto ha chiesto di vedersi risarcire il danno cagionato per effetto dell'occupazione arbitraria del complesso immobiliare, e parametrato al canone locativo producibile dall'immobile, fin dal dicembre 2007 alla data dello sgombero.
1.2 La e il si sono costituiti Controparte_1 Controparte_3
a , ed hanno chiesto il rigetto della domanda di Controparte_8 controparte.
In particolare, l'Avvocatura ha riportato:
(i) che il compendio immobiliare acquistato dal sig. era stato occupato da Pt_1 aderenti al movimento “Blocchi precari metropolitani” sin dal 3 novembre 2007, ed era tuttora occupato da circa 80 persone, tra cui minori di diverse nazionalità;
(ii) che l'intervento di sgombero e liberazione di tale compendio era stato collocato al
17mo posto del Piano degli Sgomberi adottato dal Prefetto in data 18 luglio 2019;
(iii) di non avere potuto ancora porre in esecuzione i provvedimenti di rilascio emessi dall'Autorità Giudiziaria, a motivo della situazione di emergenza abitativa della Capitale, che aveva fatto sì che la e l'Ente locale non avessero ancora trovato delle CP_6
“soluzioni alloggiative alternative” per gli occupanti in situazione di fragilità.
In breve, l'Avvocatura dello Stato ha sostenuto che la mancata liberazione del compendio non fosse dipesa dall'indisponibilità delle Forze di Polizia occorrenti allo scopo, bensì dalla mancata individuazione e conseguente messa a disposizione, da parte della e dell'Ente Locale, di alloggi da utilizzare all'esito dello sgombero e da CP_6 destinare ai soggetti in situazione di fragilità e/o vulnerabilità abitativa.
Ancora, l'Avvocatura, ripercorrendo la normativa veicolata dall'art. 31-ter d.l. n.
113/2018, ha sostenuto che, laddove dovuto al mancato reperimento di soluzioni
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alloggiative alternative, il provvedimento amministrativo di differimento del rilascio fosse perfettamente giustificato, quindi legittimo;
ha soggiunto che, per quanto previsto dalla norma, al proprietario danneggiato non spettasse più il diritto di ottenere l'integrale risarcimento del danno, bensì una indennità onnicomprensiva, liquidata forfettariamente.
Ha riferito che, all'esito delle riunioni del Tavolo Tecnico preposto all'istruttoria degli interventi di sgombero degli immobili occupati nel territorio della provincia di Roma, era stato adottato dal Prefetto, in data 18 luglio 2019, il Piano degli Interventi di sgombero, ove il cespite di proprietà dell'attore compariva in elenco, al diciassettesimo posto;
il tutto, in ossequio ai criteri di priorità indicati dalla norma e articolati dall'Amministrazione in propri provvedimenti di indirizzo (condizioni di sicurezza dell'immobile, presenza di soggetti vulnerabili, finalità dell'occupazione).
Sennonché l'esecuzione di tale Piano degli interventi, che avrebbe dovuto prendere avvio al 31 marzo 2020, era stata sospesa fino al 31 dicembre 2020, per effetto della normativa adottata per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID-19.
L'Avvocatura ha inoltre enumerato le diverse iniziative, anche di natura finanziaria, assunte dal per sostenere le attività di competenza della e Controparte_3 CP_6 dell'Ente locale, ed ha rappresentato che, nuovamente in data 23 febbraio 2021 e in data 7 aprile 2021, si era riunita la “Cabina di Regia” prevista dall'art. 31-ter d.l. n. 113/2018, per la liquidazione dell'indennizzo dovuto ai proprietari danneggiati dall'occupazione.
In breve, l'Avvocatura ha sostenuto che il avesse impiegato “ogni sforzo CP_3 possibile in base alle proprie competenze .. per porre fine all'arbitraria occupazione degli immobili pubblici e privati, tra cui quello di specie, adottando ogni strumento in suo potere per sollecitare la risoluzione, preordinata all'attività di sgombero, dell'emergenza abitativa da parte degli Enti locali competenti”.
In diritto, l'Avvocatura dello Stato ha eccepito:
(i) che la fosse priva di legittimazione passiva, Controparte_1 essendo sprovvista di poteri di amministrazione nella materia considerata, e non avendo pertanto alcuna responsabilità in ordine a quanto lamentato in citazione;
(ii) il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, a mente di quanto previsto dall'art. 11, d.l. n. 14/2017, che attribuiva al Prefetto il potere discrezionale di dilazionare nel tempo gli interventi di sgombero, considerando da un lato il pericolo di possibili turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica negli ambiti territoriali interessati, la presenza di nuclei familiari in situazioni di disagio economico e sociale, gli eventuali rischi per l'incolumità e la salute pubblica, i livelli assistenziali da garantire in ogni caso agli aventi diritto, e dall'altro i diritti dei proprietari degli immobili occupati;
(iii) in via gradata, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, per l'occupazione perpetrata fino al quinquennio antecedente alla data di notifica della citazione (23 novembre 2020);
(iv) che il provvedimento di sequestro preventivo adottato dal GIP, in sede penale, non veicolasse alcun ordine di rilascio, né fosse stato corredato dall'ordine di esecuzione di competenza dell'Ufficio del Pubblico Ministero, sì da non sussistere l'obbligo dell'Amministrazione di attivarsi per darvi attuazione;
(v) che il danno non avrebbe potuto liquidarsi considerando la data di emissione del
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provvedimento di sequestro preventivo, perché quest'ultimo non era idoneo a restituire il bene in sequestro alla disponibilità della parte danneggiata;
(vi) che al Ministero dell'Interno non fosse ascrivibile alcuna condotta colpevole (art. 2043 c.c.) avendo posposto la liberazione del cespite sia per contemperare il diritto del proprietario con il diritto all'assistenza abitativa, da assicurare obbligatoriamente ai soggetti fragili, sia per scongiurare reazioni violente, gravi ripercussioni sull'ordine e la sicurezza pubblica, nonché rischi per l'incolumità degli stessi occupanti, sia infine per tutelare il c.d. diritto all'abitazione, riconosciuto diritto sociale attinente alla vita e alla dignità della persona in numerose sentenze della Corte costituzionale, nonché in precedenti pronunce della Corte EDU - ove era stata imputata allo Stato membro la responsabilità di avere consentito lo sgombero di immobili senza prima predisporre una soluzione alloggiativa alternativa;
(v) che l'attore non avesse dato prova del danno sofferto per effetto dell'occupazione arbitraria del compendio di sua proprietà, non trattandosi di danno in re ipsa;
(vi) che inoltre sussistesse il concorso di colpa del danneggiato, non essendosi questi mai attivato per sollecitare l'esecuzione del provvedimento di sequestro emesso dal giudice penale.
Il Ministero dell'Interno ha infine chiesto di poter estendere il contraddittorio alla ed a evidenziando che la mancata liberazione degli CP_6 CP_4 immobili di proprietà dell'attore fosse esclusivamente imputabile alle “difficoltà incontrate nel reperimento delle soluzioni alloggiative di emergenza da parte di e della CP_4
”. CP_6
Per tali ragioni ha chiesto, nel merito, di essere mandato indenne dalla condanna, avendo posto in essere tutte le azioni (sollecitatorie e incentivanti) a sua disposizione;
in subordine, ha chiesto di veder ridurre il risarcimento in considerazione del concorso colposo dello stesso danneggiato e della concorrente responsabilità di e della CP_4
. CP_6
Autorizzata l'estensione del contraddittorio, entrambe le parti chiamate si sono costituite in giudizio.
1.3 ha eccepito: CP_4
(i) la nullità della domanda svolta (a suo giudizio) dall'Amministrazione nell'atto di chiamata in causa, “per evidenti patologie dell'editio actionis”, in tesi consistenti nella omessa
(ovvero assolutamente incerta) esposizione dei fatti e delle ragioni poste a suo fondamento;
(ii) il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, concernendo la controversia il corretto esercizio del potere amministrativo spettante, al ed al Prefetto, in ordine Controparte_3 agli interventi di sgombero di immobili occupati arbitrariamente;
(iii) di essere carente di legittimazione passiva, non avendo in potere di concedere la
Forza Pubblica necessaria all'esecuzione dell'ordine di rilascio;
(iv) che nel merito la prospettazione giuridica dell'Avvocatura dello Stato fosse infondata, essendo la materia rimessa all'esclusiva competenza del
[...]
, munito, nello specifico, di un potere amministrativo discrezionale in senso CP_3 stretto, sì da non residuare alcun margine di responsabilità dell'Ente locale, oltretutto
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tenuto a rispettare le procedure della legge regionale n. 12/1999 per reperire ed assegnare le abitazioni destinate ad assistenza alloggiativa;
(v) infine, che in ogni caso la richiesta di risarcimento non fosse corredata da sufficiente supporto probatorio, che gran parte del credito fosse estinto per sopravvenuta prescrizione, e che il danno dovesse essere imputato al concorso colposo del danneggiato.
Per tali ragioni ha chiesto il rigetto delle istanze avversarie, con favore delle spese di giudizio.
1.4 Anche la ha negato di essere passivamente legittimata ad causam; a CP_6 tal fine ha sottolineato che l'attore avesse ascritto il danno sofferto all'omessa esecuzione di provvedimenti giudiziari, da parte del , e che tale compito non Controparte_3 spettasse alla bensì allo Stato, involgendosi la tutela dell'ordine pubblico, ai sensi CP_6
e per gli effetti dell'art. 117 Cost.
Ha sottolineato che, d'altronde, anche lo stesso d.l. n. 14/2017 attribuisse competenza esclusiva al Prefetto, non già agli Enti locali, dovendo essere questi ultimi interpellati esclusivamente in sede istruttoria e consultiva (in quanto componenti del Comitato
Tecnico istituito presso le Prefetture).
Sempre in diritto, l'Avvocatura regionale ha evidenziato che, nella materia del diritto all'abitazione e dell'assistenza alloggiativa, la Regione avesse solo poteri programmatici e di indirizzo generale, sì come previsto dall'art. 3 l.r. n. 12/1999, spettando invece ai Comuni le funzioni di amministrazione attiva, ossia il compito di reperire o realizzare alloggi destinati ad assistenza abitativa, indire bandi ed avvisi per l'assegnazione, scrutinare le domande collocate in graduatoria, verificare la presenza dei requisiti richiesti dalla legge ed infine pervenire al provvedimento di assegnazione, come anche previsto dagli art. 1 e
13 l.r. n. 2/2000.
Ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice amministrativo, vertendo (a suo dire) la controversia del corretto esercizio del potere discrezionale assegnato dalla legge al Prefetto, nella materia dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili occupati abusivamente.
Ha negato potersi configurare, nel caso di specie, qualsiasi sua corresponsabilità, non avendo l'Avvocatura dello Stato (né la parte attrice) indicato le condotte omissive imputabili, a titolo di dolo o colpa;
ha negato la possibilità di risarcire il danno procurato, dall'occupazione del cespite in via Corrado Mantoni, fino alla data del suo acquisto da parte dell'attore, in sede esecutiva immobiliare.
Ha evidenziato che all'attore dovesse imputarsi il danno auto-procuratosi con l'acquisto di un bene immobile che già sapeva essere occupato, o che comunque il risarcimento avrebbe dovuto essere ridotto, in misura proporzionale al concorso di colpa del danneggiato.
Per tali ragioni ha chiesto di dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario,
e comunque di dichiarare inammissibile, ovvero infondata, la domanda di risarcimento;
in subordine ha chiesto di ridurre il quantum debeatur, proporzionalmente al concorso di colpa del danneggiato.
1.5 Attivato il contraddittorio cartolare ex art. 183 comma 6 c.p.c., l'attore non ha inteso precisare né modificare la domanda in citazione;
i termini della controversia sono
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rimasti per il resto invariati, e la causa è pervenuta all'udienza del 25 giugno 2025, all'esito della quale è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di legge per memorie conclusionali e di replica.
2. le questioni pregiudiziali e preliminari.
2.1 sulla giurisdizione.
Il sig. quale acquirente – in sede di esecuzione forzata Parte_1 immobiliare – del compendio immobiliare in Roma via Corrado Mantoni n. 52, angolo via
Gian RI Volonté, consistente in edificio da cielo a terra composto da 22 appartamenti,
22 garage, 22 cantine e 2 locali tecnici, ha agito in giudizio nei confronti dello Stato italiano
e del , per vedersi risarcire, ex art. 2043 c.c., il danno imputato alla Controparte_3 mancata esecuzione dei provvedimenti giudiziali di sequestro e di rilascio, emessi rispettivamente dal giudice penale (GIP – Tribunale di Roma) e dal giudice civile (GE, nella procedura esecutiva n. 1302/2014 r.g.e.).
In particolare, ha evidenziato che tale complesso immobiliare, realizzato in regime di assistenza alloggiativa dalla cooperativa Urania 2000, poi attinta dal pignoramento immobiliare, fosse interamente ed arbitrariamente occupato sin dal novembre 2007; ha soggiunto che, nonostante i provvedimenti emessi, per la sua liberazione, dall'Autorità giudiziaria, quali in particolare il provvedimento di sequestro preventivo emesso dal GIP nel dicembre 2007, quindi l'ordine di liberazione emesso dal G.E. nel novembre 2016, ai sensi dell'art. 560 c.p.c., e nonostante l'esplicita richiesta di mettere a disposizione la
Forza Pubblica per l'esecuzione del decreto di trasferimento (costituente titolo per il rilascio), il compendio fosse tuttora nelle mani degli occupanti, non avendo il
[...]
mai messo a disposizione il personale necessario allo sgombero, né adottato CP_3 altri provvedimenti idonei allo scopo.
Tale la domanda in citazione, è evidente sussista la giurisdizione del giudice ordinario
(in disparte di quanto si dirà quanto alla titolarità passiva dell'obbligazione dedotta in giudizio) essendo prospettata la lesione del diritto di proprietà, ossia di un diritto soggettivo assoluto, così come ascritta alla condotta omissiva dell'Amministrazione convenuta, che avrebbe mancato di dare seguito ad una attività vincolata, perché imposta dall'ordine del giudice.
Né le conclusioni possono variare, considerando l'art. 31-ter d.l. 4 ottobre 2018 n. 113
(convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132: c.d. decreto sicurezza) recante “Disposizioni in materia di occupazione arbitraria di immobili”, con cui è stato integralmente riscritto e sostituito l'articolo 11 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14
(convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48)
Tale articolo, nella formulazione già vigente alla data d'introduzione della lite, quindi da considerare ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 c.p.c., testualmente dispone:
«
1. Il prefetto, acquisito il parere del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica in seduta allargata ai rappresentanti della regione, emana, ai sensi dell'articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121, direttive per la prevenzione delle occupazioni arbitrarie di immobili.
2. Quando è richiesto l'intervento della Forza pubblica per l'esecuzione di un provvedimento di rilascio di immobili occupati arbitrariamente da cui può derivare pericolo di turbative per l'ordine
e la sicurezza pubblica, l'autorità o l'organo che vi provvede ne dà comunicazione al prefetto.
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3. Il prefetto, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, convoca il Comitato provinciale per
l'ordine e la sicurezza pubblica ai fini dell'emanazione delle direttive concernenti il concorso delle diverse componenti della Forza pubblica nell'esecuzione del provvedimento, estendendo la partecipazione ai rappresentanti della regione. Il prefetto comunica tempestivamente all'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento di rilascio l'intervenuta esecuzione dello stesso.
3.1. Il prefetto, qualora ravvisi la necessità di definire un piano delle misure emergenziali necessarie per la tutela dei soggetti in situazione di fragilità che non sono in grado di reperire autonomamente una sistemazione alloggiativa alternativa, sentito il Comitato provinciale per
l'ordine e la sicurezza pubblica, istituisce una cabina di regia incaricata di provvedere nel termine di novanta giorni. Della cabina di regia fanno parte, oltre a rappresentanti della prefettura, anche rappresentanti della regione e degli enti locali interessati, nonchè degli enti competenti in materia di edilizia residenziale pubblica. Ai rappresentanti della cabina di regia non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.
3.2. Alla scadenza del termine di novanta giorni di cui al comma 3.1, il prefetto riferisce all'autorità giudiziaria gli esiti dell'attività svolta dalla cabina di regia, indicando i tempi di esecuzione del provvedimento di rilascio ovvero le ragioni che ne rendono necessario il differimento. L'autorità giudiziaria competente per l'esecuzione, tenuto conto delle informazioni ricevute, adotta i provvedimenti necessari, ivi compreso quello di differimento dell'esecuzione. Ferma restando la responsabilità anche sotto il profilo risarcitorio degli autori del reato di occupazione abusiva, al proprietario o al titolare di altro diritto reale di godimento sull'immobile è liquidata dal prefetto un'indennità onnicomprensiva per il mancato godimento del bene, secondo criteri equitativi che tengono conto dello stato dell'immobile, della sua destinazione, della durata dell'occupazione, dell'eventuale fatto colposo del proprietario nel non avere impedito l'occupazione. L'indennità è riconosciuta a decorrere dalla scadenza del termine di novanta giorni di cui al comma 3.1 e non è dovuta se l'avente diritto ha dato causa o ha concorso a dare causa con dolo o colpa grave all'occupazione arbitraria. Avverso il provvedimento che ha disposto la liquidazione dell'indennità il proprietario dell'immobile può proporre ricorso dinanzi al tribunale del luogo ove l'immobile si trova. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di liquidazione dell'indennità. Si applicano gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile e il tribunale decide in composizione monocratica. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.
3.3. Il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio non può superare un anno decorrente dalla data di adozione del relativo provvedimento.
3.4. Ai fini della corresponsione dell'indennità di cui al comma 3.2, nello stato di previsione del
Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario. Il fondo potrà essere alimentato anche con le risorse provenienti dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la quota spettante al Ministero dell'interno.
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3.5. Qualora al prefetto sia richiesto l'ausilio della Forza pubblica per l'esecuzione di una pluralità di ordinanze di rilascio da cui può derivare pericolo di turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica, convoca il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, allargato ai rappresentanti della regione, per la predisposizione del programma degli interventi. La determinazione del programma degli interventi avviene secondo criteri di priorità che tengono conto della situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica negli ambiti territoriali interessati, dei possibili rischi per l'incolumità e la salute pubblica, dei diritti dei soggetti proprietari degli immobili, nonché dei livelli assistenziali che devono essere garantiti agli aventi diritto dalle regioni
e dagli enti locali. Il programma degli interventi è comunicato all'autorità giudiziaria che ha adottato le ordinanze di rilascio nonché ai soggetti proprietari. Il termine di novanta giorni di cui al comma 3.1 inizia a decorrere, per ciascun intervento, dalla data individuata in base al programma degli interventi.
3.6. Avverso il programma di cui al comma 3.5 è ammesso ricorso innanzi al giudice amministrativo, che decide con il rito di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.
104. L'eventuale annullamento del predetto provvedimento può dar luogo, salvi i casi di dolo o colpa grave, esclusivamente al risarcimento in forma specifica, consistente nell'obbligo per
l'amministrazione di disporre gli interventi necessari ad assicurare la cessazione della situazione di occupazione arbitraria dell'immobile".
2. Il rispetto della procedura di cui ai commi da 3 a 3.6 dell'articolo 11 del citato decreto-legge
n. 14 del 2017, come modificato dal comma 1 del presente articolo, esonera il Ministero dell'interno ed i suoi organi periferici dalla responsabilità civile e amministrativa per la mancata esecuzione di provvedimenti di rilascio di immobili abusivamente occupati, qualora la stessa sia dipesa dall'impossibilità di individuare le misure emergenziali di cui al comma 3.1 del citato articolo 11, ovvero dalla necessità di assicurare la salvaguardia della pubblica e privata incolumità.
Nei predetti casi è dovuta esclusivamente l'indennità di cui al comma 3.2 del citato articolo 11.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 11 del citato decreto-legge n. 14 del 2017, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche alle controversie per le quali non sia intervenuta sentenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
Ebbene, seppure tale norma assegna al Prefetto, coadiuvato da un organo consultivo collegiale (la c.d. Cabina di Regia), il potere di predisporre un programma di interventi di sgombero degli immobili occupati per i quali sia necessario l'intervento della Forza
Pubblica, nell'odierno giudizio non si censura il provvedimento di programmazione adottato dal Prefetto, effettivamente impugnabile innanzi al giudice amministrativo, bensì – semplicemente – che l'Amministrazione, benché tenuta, non abbia fatto quanto necessario acché il compendio occupato rientrasse in possesso del proprietario usurpato, così ponendo fine alla condotta antigiuridica già sanzionata dal giudice della cognizione. Non essendo prospettati (né venendo in rilievo) vizi del procedimento o del provvedimento di competenza del Prefetto, che comunque deve esitare in un provvedimento dell'Autorità giudiziaria che, ove il caso, disponga la dilazione delle tempistiche del rilascio (non oltre un anno), è escluso che si controverta di potere amministrativo in senso stretto, ed è parimenti escluso che la posizione giuridica soggettiva sostanziale dedotta in lite abbia consistenza di interesse legittimo;
donde la giurisdizione del giudice ordinario.
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In tal senso può richiamarsi, oltre alla costante giurisprudenza di merito (anche del tribunale), il recente precedente di Cass. Sez. U., 16/03/2023, n. 7737, la cui massima è la seguente: «spetta al giudice ordinario la giurisdizione in ordine alla domanda con cui un privato chiede la condanna della P.A. al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'omesso sgombero di un immobile abusivamente occupato, atteso che viene in rilievo un diritto soggettivo nei cui confronti la pubblica amministrazione deve esercitare un'attività vincolata, quale la predisposizione di misure di intervento finalizzate a tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica e a metter fine a una situazione illecita, dovendosi in tal caso verificare soltanto se sussistano i presupposti determinati dalla legge per l'adozione di misure o di condotte rimediali o repressive, senza che nelle condizioni date sia consentito discorrere di potere autoritativo correlato all'esercizio di scelte di natura discrezionale».
Laddove in motivazione, la Corte regolatrice, pronunciandosi in ordine a una controversia sostanzialmente identica a quella ora in decisione, spiega, meglio di chi scrive:
«La delibazione che in questa sede si richiede, a fronte di motivi di ricorso incentrati sulla questione di giurisdizione, è orientata dal criterio del petitum sostanziale, ossia dall'esame della intrinseca natura della situazione giuridica dedotta in giudizio come emergente dalla causa petendi..
Essa va individuata in base ai fatti allegati e al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (tra le tante, Cass. Sez. U. n. 20350-18, Cass. Sez. U. n. 13702-22).
IV. - Già dalla narrativa riportata nella sentenza d'appello, di riflesso a quanto premesso in vero dallo stesso tribunale, è dato evincere che tutte le domande, risarcitorie come indennitarie, non erano state proposte dalla società *** in un'ottica di non corretto esercizio di un potere amministrativo discrezionale.
Erano state invece prospettate nell'ottica della inerzia totale da parte dei soggetti pubblici tenuti a intervenire, secondo le rispettive competenze, in una chiara situazione di protratta illiceità, determinativa di un pregiudizio economicamente rilevante per il permanere di un'occupazione abusiva di un immobile in proprietà privata.
La società aveva lamentato la lesione a opera delle parti convenute dei propri diritti fondamentali e costituzionalmente garantiti della proprietà e della iniziativa economica, incomprimibili nonostante la situazione emergenziale abitativa e le connesse problematiche di ordine pubblico. E aveva dedotto la responsabilità degli enti convenuti siccome consistente nel mancato assolvimento dei propri compiti in materia di ordine pubblico e di sicurezza: il Ministero dell'interno, per quelli in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica mediante le prefetture e le questure;
il prefetto, per quelli di coordinamento delle forze di polizia e del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, organo consultivo del quale fa parte anche il sindaco;
per il coinvolgimento, in base all'art. CP_4
118 Cost., degli enti locali nell'attuazione delle politiche statali di ordine pubblico e nella responsabilità attribuita al sindaco, quale ufficiale di governo, in materia di ordine e sicurezza pubblica.
Il petitum sostanziale era teso a rivendicare un danno da fatto illecito imputabile agli enti preposti ai sensi dell'art. 2043 c.c., in ragione dell'omessa predisposizione ed esecuzione di qualsiasi intervento, da considerare, nella specifica serie di circostanze,
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doveroso.
V. - La predisposizione di misure di intervento finalizzate a tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica e a metter fine a una condizione illecita a danni di un privato costituisce attività vincolata degli organi statuali e locali competenti. E appartiene alla cognizione del giudice ordinario la controversia in cui venga in rilievo un diritto soggettivo - oltre tutto di rilievo costituzionale - nei cui confronti la pubblica amministrazione debba esercitare un'attività vincolata, dovendosi in tal caso verificare soltanto se sussistano i presupposti determinati dalla legge per l'adozione di una misure o di condotte rimediali o repressive, senza che nelle condizioni date sia consentito discorrere di potere autoritativo correlato all'esercizio di scelte di natura discrezionale (cfr. tra le varie Cass. Sez. U.
n. 22254-17, Cass. Sez. U. n. 11576-18, Cass. Sez. U. n. 10089-20, Cass. Sez. U. n. 8188-22,
Cass. Sez. U. n. 28429-22).
[…]
Non può non cogliersi la sostanziale differenza che corre tra le situazioni di diritto soggettivo e interesse legittimo con riguardo al caso di specie, dal momento che solo ove si verta sul dato distintivo incentrato dalla presenza di un potere discrezionale la situazione giuridica di cui è titolare il privato può esser definita di mero interesse (v.
Cass. Sez. U. n. 23436-22), non mai dinanzi alla postulata lesione, rilevante ai fini dell'art. 2043 c.c., di un diritto assoluto.
Una tale situazione inerisce al diritto soggettivo per antonomasia, poiché resta radicata dalla lesione del diritto di proprietà che si assume protratta per totale inerzia delle autorità tenute a (e quindi vincolate a) porre fine a situazioni illecite integrate dai fenomeni delle occupazioni abusive immobiliari».
Tanto detto, i rilievi di giurisdizione posti dalla difesa dell'Amministrazione convenuta, nonché dalle difese delle parti chiamate in causa, oltretutto invocando una norma non più vigente alla data d'introduzione della lite (quale quella veicolata dall'art. 11, d.l. n. 14/2017, ne testo antecedente alla novella apportata con d.l. n. 113/2018) non hanno ragion d'essere, dovendosi ritenere che la controversia sia stata correttamente rimessa al giudice ordinario.
2.2 sulla legittimazione passivadella del Consiglio dei ministri. CP_1
Come detto, l'attore ha imputato indiscriminatamente allo “Stato italiano” e al la responsabilità della protratta occupazione del compendio di sua Controparte_3 proprietà, stigmatizzandone la condotta inerte, e sostanzialmente lamentando la mancata messa a disposizione delle Forze dell'Ordine necessarie a dare esecuzione all'ordine giudiziale di rilascio.
Sennonché i compiti amministrativi nella materia dell'ordine e della sicurezza pubblica, ivi incluso il compito di apprestare e coordinare la Forza Pubblica necessaria all'esecuzione dell'ordine del giudice quando ne possano derivare rischi per l'ordine pubblico e per la sicurezza della collettività, non spettano alla Presidenza del Consiglio bensì al : quest'ultimo è preposto, fra l'altro, alla tutela dell'ordine e Controparte_3 della sicurezza pubblica e al coordinamento delle forze di polizia [art.14, comma 2, lett. b)
d. lgs. n. 300/1999], funzione che svolge attraverso il Dipartimento della pubblica sicurezza (art. 4 d.P.R. n. 398/2001, regolamento di organizzazione del Ministero degli
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interni); il Prefetto è l'autorità provinciale di pubblica sicurezza e ha la responsabilità generale dell'ordine e della sicurezza pubblica nella provincia (art. 13 legge n. 121/1981); infine presso ogni prefettura è istituito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, quale organo ausiliario di consulenza del Prefetto per l'esercizio delle sue attribuzioni di autorità provinciale di pubblica sicurezza (art. 20 legge n. 121/1981).
Diversamente, la responsabilità dello Stato italiano può essere fatta valere, ai sensi dell'art. 34 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, di fronte alla Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) qualora, dopo l'esaurimento dei rimedi apprestati dall'ordinamento nazionale (art. 35 della
Convenzione), i diritti dell'interessato non siano stati soddisfatti.
Esclusa la possibilità di ricorrere al giudice nazionale per far valere la responsabilità dello Stato membro per lesione dei diritti dell'uomo, poiché l'attore non ha prefigurato – neppure in astratto – delle condotte omissive riferibili alla Controparte_1
bensì esclusivamente al , la questione inerente alla
[...] Controparte_3 legittimazione passiva dello Stato italiano è fondata e dirimente, sì da doversi pervenire alla declaratoria d'inammissibilità della domanda, in parte qua.
2.3 sulla domanda svolta nei confronti della e di CP_6 CP_4 nonché sulla rinuncia all'azione esperita nei confronti della . CP_6
Come illustrato nel paragrafo dedicato all'esposizione dei fatti controversi,
l'Avvocatura dello Stato ha chiesto di estendere il contraddittorio alla e a CP_6
assumendo (in sostanza) di avere fatto quanto in suo potere per CP_4 ottemperare all'ordine del giudice, ma di essersi trovato nell'impossibilità di darvi esecuzioneper fatto e colpa di tali Enti territoriali, ed in particolare perché questi ultimi, violando i compiti di assistenza alloggiativa loro spettanti per legge, non avrebbero individuato delle soluzioni abitative di emergenza da utilizzare all'esito dello sgombero, per dare alloggio ai nuclei familiari o comunque ai soggetti in condizioni di fragilità e/o vulnerabilità economico-sociale (v. pagine 18 e ss. della comparsa di costituzione, ed in particolare pag. 21, ove si legge: “la mancata esecuzione dello sgombero per cui è causa è da ascriversi alle difficoltà incontrate nel reperimento delle soluzioni alloggiative di emergenza da parte di e della ”). CP_4 CP_6
Tale la causa petendi della chiamata in causa, così come sufficientemente intellegibile dalla lettura dello scritto dell'Avvocatura, ed esclusa pertanto la nullità paventata dalla difesa di (ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c.), è però escluso che la CP_4 domanda di risarcimento danni svolta dalla parte attrice nei riguardi del
[...]
si sia automaticamente estesa agli Enti territoriali evocati in giudizio CP_3 dall'Amministrazione.
Difatti, l'estensione automatica della domanda può prefigurarsi solo quando, immutato il rapporto giuridico dedotto in giudizio, e quindi rimasti sostanzialmente immutati i fatti costitutivi della domanda principale, il convenuto contesti esclusivamente di essere l'effettivo titolare, dal lato passivo, dell'obbligazione dedotta in lite dall'attore, indicando in soggetto terzo il reale debitore (nel caso di specie, l'autore del fatto illecito imputato ex art. 2043 c.c.).
Nel caso di specie, invece, l'Amministrazione non ha contestato di essere il soggetto
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tenuto a mettere a disposizione la Forza Pubblica necessaria allo sgombero, né ha sostenuto che a tanto avrebbero dovuto provvedervi la o l'Ente locale;
ha CP_6 piuttosto ricondotto all'assenza di cooperazione da parte degli Enti territoriali, e quindi al mancato reperimento di alternative alloggiative per i soggetti fragili e/o vulnerabili, la ragione (a suo giudizio scriminante) della mancata ottemperanza all'ordine del giudice (v. anche pagine 18 e 19 della comparsa di costituzione in giudizio).
Poiché, pertanto, l'Amministrazione dell'Interno ha dedotto, a sostegno della propria domanda, fatti e ragioni diverse da quelle enunciate dall'attore a motivo della richiesta di risarcimento danni, e poiché – in sostanza – l'Amministrazione ha fatto riferimento ad un rapporto giuridico distinto da quello descritto in citazione, la domanda principale non può dirsi estesa alle parti chiamate in causa, né in via automatica né esplicitamente, non avendo comunque l'attore rassegnato conclusioni nei riguardi delle terze chiamate («il principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore nei confronti del terzo chiamato in causa dal convenuto opera solo quando tale chiamata sia effettuata dal convenuto per ottenere la sua liberazione dalla pretesa attorea, individuandosi il terzo come l'unico obbligato nei confronti dell'attore, in posizione alternativa con il convenuto ed in relazione ad un unico rapporto, mentre non opera in caso di chiamata in garanzia impropria, attesa l'autonomia dei rapporti»: così Cass. Sez. 2, 27/04/2016, n.
8411; v. ancora Cass. Sez. 3, 28/11/2019, n. 31066: «in tema di responsabilità civile, nell'ipotesi in cui la parte convenuta chiami in causa un terzo in qualità di corresponsabile dell'evento dannoso, la richiesta risarcitoria deve intendersi estesa al medesimo terzo anche in mancanza di un'espressa dichiarazione in tal senso dell'attore, poiché la diversità e pluralità delle condotte produttive dell'evento dannoso non dà luogo a distinte obbligazioni risarcitorie, non mutando
l'oggetto del giudizio;
un'esplicita domanda dell'attore è, invece, necessaria quando la chiamata del terzo si fondi sulla deduzione di un rapporto sostanziale differente da quello invocato dall'attore nei confronti del convenuto»; conf. Cass. Sez. 3, 06/09/2022,
n. 26208; Cass. Sez. 3, 27/11/2018, n. 30601).
D'altronde, che l'Amministrazione non abbia effettivamente negato la propria legittimazione passiva quanto alla domanda principale, bensì abbia proposto una propria domanda nei riguardi degli Enti territoriali, per tutt'altre ragioni che quelle indicate dalla parte attrice in citazione, onde rivalersi (in tutto o in parte) su tali soggetti delle conseguenze pregiudizievoli della lite, è (ove mai necessario) confermato dalla nota depositata, in data 5 settembre 2025, dall'Avvocatura dello Stato, con cui questa ha esplicitato di voler rinunciare all'azione esperita nei riguardi della tale rinuncia CP_6 non avrebbe alcun senso giuridico, né effetti processuali, se non supponendola riferita alla domanda esperita dalla parte rinunciante, evidentemente diversa dalla domanda principale, formulata dall'attore.
Ciò posto, preso atto della rinuncia “all'azione”, sì come accettata (in realtà superfluamente) dall'Avvocatura regionale, e preso atto della concordata compensazione integrale delle spese della lite in questione (quale intentata dall'Amministrazione
nei riguardi della ), il tribunale non può che dichiarare CP_3 CP_6
l'estinzione del giudizio in parte qua, con compensazione integrale delle spese («la rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme
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particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione»: Cass. Sez. 3,
19/12/2019, n. 33761).
2.4 sulla prescrizione.
Sempre in linea preliminare, va esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'Avvocatura dello Stato, assumendo l'intervenuta estinzione del credito risarcitorio maturato, per effetto dell'arbitraria occupazione del compendio immobiliare di proprietà del sig. fino al quinquennio antecedente la data di notificazione della citazione Pt_1 in giudizio.
L'eccezione è processualmente irrilevante, più che infondata, poiché l'attore, che ha acquisito il compendio immobiliare de quo agitur in forza del decreto di trasferimento emesso dal G.E., ai sensi dell'art. 586 c.p.c., in data 8 ottobre 2019 (all. 1 alla citazione), ossia circa un anno prima dell'introduzione della lite, non può vantare credito risarcitorio per l'occupazione del cespite consumata e protratta fino al giorno del suo acquisto.
Altrimenti detto, fermo che l'usurpazione di un immobile altrui configura un fatto illecito (art. 2043 c.c.) di natura permanente, che permanentemente produce danno fin quando si protrae, tale danno non può che prodursi a carico del patrimonio del soggetto che sia proprietario dell'immobile usurpato, e finché perduri la sua occupazione;
è escluso pertanto che tale occupazione abbia potuto, anche in astratto, ledere il patrimonio
(giuridico) dell'attore, fin quando quest'ultimo non acquisiva il cespite (già occupato) alla sua proprietà superficiaria.
Né giova alla difesa attrice sostenere che il sig. per effetto dell'acquisto, Pt_1 sarebbe subentrato “nei diritti afferenti all'immobile in questione” come spettanti al precedente proprietario (la società Urania 2000 soc. Cooperativa Edilizia a r.l.; v. pagina 6 della citazione).
Difatti, da un lato il decreto di trasferimento dell'immobile pignorato, pronunciato dal g.e. in favore dell'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 586 c.p.c., realizza una fattispecie di acquisto a titolo particolare, non già a titolo universale, sicché la vicenda successoria sostanzialmente prefigurata in citazione non può configurarsi neppure in astratto (né può configurarsi una cessione dal precedente proprietario/debitore esecutato, in favore dell'aggiudicatario-avente causa, per l'effetto di spossessamento materiale e giuridico derivante dal pignoramento).
Dall'altro, se è vero che, ai sensi dell'art. 2919 c.c., la vendita forzata «trasferisce all'acquirente i diritti che sulla cosa spettavano a colui che ha subito l'espropriazione», nel presente giudizio non si controverte dei diritti (reali immobiliari) spettanti al proprietario, bensì del credito risarcitorio imputato alla perdurante occupazione dell'immobile, così come di fatto consentita e non ovviata dall'Amministrazione convenuta nel corso degli anni;
orbene, come già detto, tale diritto di credito, di natura personale, non può che esser maturato in capo al soggetto che, in quanto proprietario, sia stato deprivato della disponibilità del cespite usurpato, fin quando perdurante l'occupazione: pertanto, l'attore non può (neppure in astratto) dirsi danneggiato per tutto quanto occorso prima del suo acquisto (v. nello stesso senso, in fattispecie analoga, Cass.
Sez. 1, 20/10/1994, n. 8554), non essendo titolare – fino ad allora – del diritto di proprietà
(superficiaria) della cui lesione si discute in giudizio.
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Tanto detto quanto ai termini e limiti di (astratta) accoglibilità della domanda in citazione, è evidente che nessuna questione di prescrizione possa porsi, avendo introdotto la lite a circa un anno di distanza dall'acquisto del complesso immobiliare della cui occupazione si tratta.
3. il merito della lite.
3.1 la domanda di risarcimento danni formulata dall'attore.
La domanda in citazione, laddove indirizzata al , è fondata e va Controparte_3 quindi accolta, nei termini di cui al dispositivo, per quanto di seguito considerato.
3.1.1 In diritto giova premettere, in accordo ai principî enunciati nei precedenti del
Tribunale e, soprattutto, della Corte nomofilattica, che:
(a) in uno Stato di diritto il privato non può farsi giustizia da sé, ma può tutelare il suo diritto unicamente attraverso l'intervento della pubblica autorità, amministrativa o giurisdizionale;
di contro quell'autorità è tenuta a concedere al privato la più adeguata tutela ove ne ricorrano i presupposti;
(b) in caso di occupazioni arbitrarie di massa di edifici privati la tutela civile può rivelarsi di scarsa - se non nulla – efficacia, atteso il numero degli autori dell'occupazione e la conseguente difficoltà di individuare tutti i contraddittori processuali, per cui può essere più utile il ricorso alla denuncia-querela per i reati che gli occupanti commettono;
(c) ove l'autorità giudiziaria, anche su sollecitazione della parte offesa, adotti un provvedimento di sequestro preventivo per impedire che il reato sia portato a conseguenze ulteriori, le forze di polizia delegate all'esecuzione del sequestro rimangono vincolate nel loro agire a tutela dell'ordine pubblico, della pubblica sicurezza e del generale rispetto delle leggi e, quindi, a intervenire anche nell'interesse del singolo;
(d) le forze di polizia incaricate dell'esecuzione del sequestro, pur se funzionalmente dipendenti dall'autorità giudiziaria ex art. 109 Cost., sul piano amministrativo sono riconducibili al il quale dunque risponde dell'omessa esecuzione Controparte_9 del sequestro in virtù del principio di immedesimazione organica dei suoi funzionari (in specie Prefetto e Questore).
In una controversia di analogo contenuto Cass. Sez. 3, 04/10/2018, n. 24198 ha enunciato il seguente principio di diritto: «la discrezionalità della p.a. non può mai spingersi, se non stravolgendo ogni fondamento dello Stato di diritto, a stabilire se dare
o non dare esecuzione ad un provvedimento dell'autorità giudiziaria, a maggior ragione quando questo abbia ad oggetto la tutela di un diritto riconosciuto dalla Costituzione o dalla CEDU, come nel caso del diritto di proprietà, tutelato dall'art. 41 Cost. e dagli artt.
6 CEDU ed 1 del Primo Protocollo addizionale CEDU - È pertanto colposa la condotta dell'amministrazione dell'interno che, a fronte dell'ordine di sgombero di un immobile abusivamente occupato vi aut clam, trascuri per sei anni di dare attuazione al provvedimento di sequestro con contestuale ordine di sgombero impartito dalla Procura della Repubblica» (nella specie, la S.C. ha ritenuto colposa la condotta dell'amministrazione dell'interno che, a fronte dell'ordine di sgombero di un immobile abusivamente occupato "vi aut clam", ha trascurato per sei anni di dare attuazione al provvedimento di sequestro con contestuale ordine di sgombero impartito dalla Procura della Repubblica).
Il tutto, sulla scorta dei seguenti passaggi motivazionali:
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(i) la pubblica amministrazione ha l'obbligo ineludibile di dare attuazione ai provvedimenti giurisdizionali, senza poterne sindacare l'opportunità: altrimenti incorre essa stessa in illecito civile e in un reato;
(ii) non occorre che l'autorità giudiziaria impartisca istruzioni, tanto meno dettagliate, per l'esecuzione di un sequestro preventivo, dovendovi provvedere la pubblica amministrazione con il massimo grado di diligenza da essa esigibile;
(iii) la pubblica amministrazione ha l'obbligo di ripristinare la legalità violata dando esecuzione al sequestro preventivo dell'immobile arbitrariamente occupato e non v'è alcuna legalità nel soprassedere all'esecuzione del sequestro per ipotetiche e non dimostrate ragioni di sicurezza e di ordine pubblico, perché ciò si risolvere nel tollerare l'altrui sopruso, avallando così l'illegalità commessa;
(iv) la carenza di mezzi non scusa, ma aggrava la posizione della pubblica amministrazione che non garantisce l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari.
Ancora, merita richiamare, per gli ampi riferimenti motivazionali, il precedente fornito da Cass. sez. 3, 28/08/2025, n.24053 ove si legge:
«.. nel caso delle occupazioni abusive, va cercato lo strumento per ricondurre in ogni singolo caso la riaffermazione della legalità violata in un ambito di ragionevolezza, che tenga conto di tutti gli aspetti sottesi al fenomeno (prerogative del soggetto proprietario, pubblico o privato che sia;
protezione dei soggetti deboli coinvolti nell'occupazione; concreto pericolo per l'incolumità pubblica e per la sicurezza urbana derivante dall'illecito protrarsi dell'occupazione abusiva), il tutto senza perdere di vista che, a fronte della intervenuta emissione di un provvedimento giurisdizionale di sgombero, la p.a. è tenuta ad eseguirlo, con le modalità più appropriate al caso di specie ma comunque idonee a garantirne l'attuazione in tempi ragionevoli».
Nella sentenza testé citata, la Corte nomofilattica richiama i precedenti della Corte costituzionale e della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per riaffermare la doverosità dell'intervento richiesto alla Pubblica Amministrazione ai fini dell'esecuzione dei provvedimenti giudiziari di sgombero e di rilascio, e dunque l'impossibilità di configurare, nella materia in discussione, qualsivoglia discrezionalità amministrativa in senso stretto. In particolare si legge:
«l'obbligo della P.A. di dare incondizionata attuazione ai provvedimenti giudiziari è stato affermato anche dalla nostra Corte costituzionale e dalla Corte EDU.
Precisamente, la Corte costituzionale:
- con sentenza n. 321/1998, in relazione agli artt. 24,42 e 102 Cost., ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art.
1-bis del decreto-legge 19 giugno 1997, n. 172 (Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitativa), aggiunto dalla legge di conversione 25 luglio 1997, n. 240, nella parte in cui prevedeva, interpretando autenticamente le norme (artt. 3 e 5 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito nella legge 21 febbraio
1989, n. 61) sui poteri del prefetto in sede di disciplina dell'assistenza della Forza pubblica per
l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili urbani adibiti ad uso abitazione, che quest'ultimo potesse determinare il differimento della singola esecuzione forzata. Difatti, precisa la
Corte, il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti comprende la fase dell'esecuzione forzata, la quale, essendo diretta a rendere effettiva l'attuazione dei provvedimenti giurisdizionali,
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non può essere elusa né condizionata da valutazioni amministrative di opportunità, e, quindi, da un intervento del prefetto che, superando i confini "della ausiliarietà e della strumentalità rispetto al provvedimento giurisdizionale" da attuare, incida sulla singola esecuzione;
- con sentenza n.28/2024, pur ribadendo che il diritto all'abitazione si colloca "fra i requisiti essenziali caratterizzanti la socialità cui si conforma lo Stato democratico voluto dalla
Costituzione" e che a detto diritto va riconosciuto "il rango di diritto fondamentale riferibile alla sfera dei beni primari collegati alla persona" - ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 633 del codice penale, sollevate da un Tribunale ordinario, precisando che:
a) "la configurazione come illecito penale della condotta di cui all'art. 633 c.p. assume rilievo in una duplice prospettiva: da un lato, il proprietario dell'immobile o del terreno oggetto di occupazione o il soggetto comunque tutelato dalla medesima disposizione ben possono reagire legittimamente alla condotta di invasione arbitrariamente posta in essere da un terzo;
dall'altro, risulta legittimato l'intervento delle forze dell'ordine al fine di far cessare la condotta di occupazione attraverso lo sgombero degli occupanti"; b) "l'esercizio del diritto di abitazione non comporta come mezzo indispensabile l'occupazione dell'edificio altrui "; c) "è compito dell'interprete esaminare e valutare se sussistano gli estremi dello stato di necessità dettato dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, nonché di verificare l'offensività "in concreto" della condotta, alla luce della ratio della disposizione incriminatrice".
D'altra parte, la Corte EDU, anche in relazione all'art. 6 della Convenzione (che sancisce il diritto di accesso ad un Tribunale) ed all'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla Convenzione
(rubricato "Protezione della proprietà"):
a) con sentenza 3 dicembre 2020; in causa n. 12919/18, ha Controparte_10 ritenuto violato il diritto di proprietà dei ricorrenti (tutelato dall'art. 1 del Protocollo addizionale
CEDU) in conseguenza del mancato contrasto, da parte delle autorità pubbliche, della protratta occupazione abusiva di un immobile da parte di una comunità di immigrati, senza che venisse eseguita la sentenza passata in giudicato che aveva imposto il rilascio dell'immobile, e con la conseguenza che i ricorrenti avevano dovuto sostenere le ingenti spese relative all'immobile senza poterne usufruire;
b) con sentenza 13 dicembre 2018, , in causa n. 67944/13, Controparte_11 in relazione ad un contenzioso originato dal mancato sgombero di uno stabile di proprietà della società ricorrente sito a Roma, ha condannato lo Stato italiano al ristoro del danno morale subito dalla proprietaria dell'immobile, rinviando quest'ultima dinanzi ai giudici nazionali per il risarcimento del danno materiale. Nella pronuncia la Corte rilevava, all'unanimità, la violazione dell'art. 6, par. 1 CEDU (diritto a un equo processo), atteso che le autorità italiane, "astenendosi, per più di cinque anni, dall'adottare tutte le misure necessarie per conformarsi ad una decisione giudiziaria definitiva ed esecutiva, hanno privato detta disposizione di qualsiasi effetto utile e hanno pregiudicato lo Stato di diritto", e dell'art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU (diritto alla protezione della proprietà). Con riferimento a quest'ultimo profilo, la Corte, pur riconoscendo i motivi di ordine sociale e di ordine pubblico che avrebbero potuto giustificare un ritardo nell'esecuzione dello sgombero, ha precisato che "non può considerare accettabile la durata della mancata esecuzione nel caso di specie, che persiste a tutt'oggi, unita all'assenza totale di informazioni sugli atti compiuti o previsti dalle autorità per porre fine alla situazione denunciata", considerato peraltro che la parte ricorrente "continua ad essere tenuta a pagare le
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spese relative al consumo energetico degli occupanti dell'immobile";
c) con sentenza 19 novembre 2013, KU c. Croazia, in causa n. 43569/13, ha concluso che "gli
Stati possono essere considerati responsabili per quanto riguarda l'esecuzione di una sentenza da parte di una persona di diritto privato se le autorità pubbliche implicate nelle procedure di esecuzione non danno prova della diligenza richiesta o se impediscono
l'esecuzione";
d) con sentenza 5 giugno 2007, DE AV c. Italia, in causa 14626/03, ribadendo principi già affermati (cfr. Corte EDU, Homsby c. Grecia, 19 marzo 1997; MM FF c. Italia, 28 luglio
1999) - dopo aver ribadito che l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali costituisce un corollario ineludibile del diritto di accesso ad un Tribunale, sancito dall'art. 6 CEDU - ha precisato che tale diritto diverrebbe "illusorio se gli stati membri permettessero che una decisione giudiziaria definitiva e vincolante restasse lettera morta. L'esecuzione d'una sentenza, di qualunque giurisdizione, deve essere considerata come facente parte integrante del "processo" ai sensi dell'art. 6 CEDU";
e) con sentenza 7 giugno 2005, c. Ucraina, in causa 71186/01, ha osservato che da tali Per_1 principi "deriva l'obbligo per gli Stati contraenti di assicurare che ciascun diritto rivendicato trovi la sua effettiva realizzazione" e che "gli Stati hanno l'obbligo positivo di mettere in atto un sistema che sia effettivo tanto in pratica quanto in diritto, e che permetta di assicurare l'esecuzione delle decisioni giudiziarie definitive tra persone private";
In definitiva, nell'attuale sistema multilivello, qualsiasi interpretazione dell'ordinamento interno che lasciasse alla P.A. la scelta se dare o non dare esecuzione ai provvedimenti giurisdizionali sarebbe, per ciò solo, contrastante con l'art. 6 CEDU e, di rimbalzo, con l'art. 6 Trattato UE, che i precetti della CEDU ha elevato a princìpi fondamentali dell'ordinamento comunitario».
3.1.2 Tanto esposto in diritto, in fatto, quanto all'an debeatur, si osserva che:
- è pacifico e non controverso che l'attore sia munito di un titolo esecutivo per il rilascio dell'immobile: anche volendo al momento prescindere dal provvedimento di sequestro preventivo (art. 321 c.p.p.) emesso nel dicembre 2007 dal GIP – Tribunale di Roma nell'ambito del procedimento penale attivato contro “ignoti”, per i reati previsti e puniti dagli artt. 633 e 635, comma 2 c.p. (all. 2 alla citazione), ed anche volendo prescindere dall'ordine di rilascio emesso dal G.E. ai sensi e per gli effetti dell'art. 560 c.p.c., nel novembre 2016, in pendenza della procedura esecutiva immobiliare n. 1302/2014 r.g.e.
(all. 3 alla citazione), resta il fatto che il decreto di trasferimento ottenuto dall'odierno attore ex art. 586 c.p.c., all'esito dell'aggiudicazione del cespite in seno alla procedura esecutiva, costituisce (per espressa previsione normativa) “titolo esecutivo per il rilascio”;
- l'attore ha documentato di avere fatto quanto in suo potere per entrare in possesso dell'immobile e per porre autonomamente in esecuzione tale titolo, notificando il precetto per rilascio (all. 5 alla citazione), investendo l'Ufficiale giudiziario per la notifica del preavviso di rilascio (v. all. 6 alla citazione), aprendo interlocuzioni con l'Amministrazione e l'Ente Locale (all. 7-8-9) e chiedendo esplicitamente al Prefetto la concessione della Forza Pubblica, ai fini della liberazione del compendio (v. missiva inoltrata a mezzo pec del 13 gennaio 2020, all. 11 alla citazione).
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In ogni caso, alla data in cui l'attore acquisiva la proprietà del compendio immobiliare di via Corrado Mantoni, angolo via Gian RI Volonté (ottobre 2019), era già perfettamente noto alla il fatto che questo fosse interamente occupato e che CP_12 occorresse, ai fini della sua liberazione, l'ausilio della Forza Pubblica; tanto si desume dal piano degli interventi di sgombero degli immobili arbitrariamente occupati, approvato dal
Prefetto con provvedimento prot. 280617/Gab. del 18 luglio 2019 (all. 1 alla 2^ memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., di , ove è l'elenco degli immobili dal cui CP_4 sgombero sarebbero potuti “derivare pericoli di turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica”
(così a pagina 3).
In tale elenco compare – al n. 17 – l'immobile in Roma via Gian RI Volonté, risultante “occupato il 3 novembre 2007”, nonché oggetto di “decreto di sequestro preventivo
22/1272007”; in merito, risulta previsto che lo sgombero sarebbe stato “effettuato previe intese con l'A.G. procedente”, dunque a data da destinarsi.
Dalla scheda tecnica allegata al provvedimento prefettizio, ed inerente all'immobile de quo agitur (v. pagina 17 di 23) si evince inoltre che non risultassero, alla Prefettura, verbali della “Commissione per la verifica delle condizioni statiche degli edifici privati né del Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco che” avessero attestato “condizioni di criticità strutturale dello stabile”; ancora che la Questura avesse segnalato: “in via generale .. che il protrarsi dell'occupazione ha ripercussioni nelle aree circostanti”, infine che all'interno del compendio immobiliare dimorassero “alcuni leader del movimento Blocchi Precari
Metropolitani”.
Con ciò, si rivelano palesemente inconsistenti le questioni agitate, dall'Avvocatura dello Stato, in merito:
(a) all'impossibilità di dare esecuzione al provvedimento del giudice penale, per mancata “apposizione della clausola di esecutività” da parte del Pubblico Ministero, e per mancata indicazione delle concrete modalità di esecuzione del provvedimento giudiziale: in disparte di quanto osservato nell'analogo contenzioso dalla stessa Corte nomofilattica, ossia che non spettasse certamente all'A.G. di dare minuziose indicazioni quanto alle risorse (umane e strumentali) da mettere in campo per lo sgombero e alle modalità tecniche dell'intervento, certo è che, alla data di acquisto del compendio immobiliare da parte dell'attore, la Pubblica Amministrazione era già stata investita da un titolo esecutivo (sequestro penale) in forza del quale avrebbe dovuto concedere la Forza
Pubblica per lo sgombero dell'immobile, tanto da segnalarne la presenza nella documentazione accompagnatoria del piano degli interventi di sgombero;
(b) al presunto concorso colposo del danneggiato, manifestamente insussistente perché, a stesso dire dell'Amministrazione, dallo sgombero dell'immobile sarebbero potuti derivare pericoli di turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica, tanto da inserirlo nel piano degli interventi a carico dell'Amministrazione medesima, sicché non si capisce cos'altro avrebbe potuto (e quindi dovuto) fare il danneggiato per elidere o attenuare le conseguenze della protratta occupazione, salvo il (documentato) tentativo di porre autonomamente in esecuzione il titolo, chiaramente rimasto senza esito.
D'altronde, sono inconcludenti, ai fini intesi dall'Avvocatura dello Stato, le argomentazioni con cui si è sostenuta una (presunta) impossibilità di eseguire l'ordine
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del giudice, in assenza di quelle soluzioni alloggiative alternative che avrebbero dovuto essere messe in campo da a tamponare – in via d'emergenza – le necessità CP_4 abitative dei nuclei familiari o dei soggetti sfollati ed in condizioni di fragilità economico- sociale.
Ciò per tre ordini di ragioni:
(i) in primis perché, come statuito anche dalla Corte nomofilattica, oltreché dalla Corte costituzionale e dalla Corte EDU, sopra richiamate, l'esigenza di tutelare il diritto all'abitazione dell'autore del fatto illecito (art. 2043 c.c.) non restituisce legittimità al fatto antigiuridico, consistente nella lesione del diritto di proprietà, che resta antigiuridico; né la considerazione delle esigenze abitative dell'autore del fatto illecito rende non vincolata
l'attività di competenza della Pubblica Amministrazione, talché persiste l'obbligo di dare esecuzione al provvedimento giudiziale in tempi ragionevoli;
(ii) in secondo luogo perché, non spettando all'Ente locale ( di CP_4 prestare la Forza Pubblica necessaria all'intervento di sgombero, e potendosi tutt'al più prefigurare, in astratto, un suo concorso causale nella indebita protrazione dell'occupazione dell'immobile, per non avere tempestivamente reperito gli alloggi ove sistemare in emergenza i soggetti e nuclei familiari in condizioni di vulnerabilità economico-sociale, comunque resterebbe ferma la responsabilità dell'Amministrazione dell'Interno e la conseguente obbligazione di risarcire l'intero danno procurato a terzi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2055 c.c.;
(iii) infine perché, in ogni caso, dallo stesso piano degli interventi di sgombero esibito da non risulta affatto la presenza di soggetti o di nuclei familiari in CP_4 condizioni di fragilità o vulnerabilità economico sociale.
Più in generale, l'Avvocatura non ha offerto alcuna prova del fatto che, nel caso di specie, il procrastinarsi sine die della sua condotta omissiva e della mancata concessione della Forza Pubblica, sia dipeso (a) dalla presenza di soggetti in condizioni di vulnerabilità economico-sociale all'interno del compendio immobiliare e quindi (b) dall'assenza di quelle soluzioni abitative alternative che avrebbero dovuto essere offerte da CP_4
Piuttosto, come già visto, dalla scheda tecnica inerente all'immobile, in allegato al piano degli interventi di sgombero, emerge l'urgenza di eseguire l'ordine di giudiziale, non solo per ripristinare il diritto del proprietario, ma anche a tutela dell'ordine e della sicurezza delle zone circostanti, evidentemente esposte a ripercussioni dell'occupazione.
È parimenti fuori discussione che l'usurpazione di un immobile altrui configuri un fatto illecito, di natura permanente, che produce un danno altrettanto permanente a carico del proprietario del bene usurpato;
in tal senso è la concorde giurisprudenza nomofilattica e di merito, da cui non v'è ragione di discostarsi (v. per tutte Cass. Sez. 1,
30/09/2021, n. 26592: «il danno derivante dall'occupazione sine titulo di un alloggio … ha natura di illecito permanente, dando luogo al ripetersi di fatti illeciti, connessi alla perdita dei frutti naturali dell'immobile per il periodo di illegittima occupazione, con riferimento a ciascun periodo in relazione al quale si determina la perdita di detti frutti, con la conseguenza che in ogni momento sorge per il proprietario il diritto al relativo risarcimento e nello stesso tempo decorre il relativo termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2947 cod. civ.»).
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Orbene tale danno, per quanto sin qui argomentato, ben può essere imputato, per tutto il periodo successivo all'acquisto dell'immobile da parte dell'odierno attore (non potendosi considerare il danno prodotto in precedenza a carico di soggetti terzi), alla colpevole condotta omissiva tenuta dal , astenutosi, fino ad oggi, Controparte_3 dal concedere la Forza Pubblica necessaria all'esecuzione dell'ordine di rilascio, pur essendo perfettamente consapevole (a) della presenza dell'ordine di rilascio emesso, sin dall'anno 2007, dall'Autorità Giudiziaria;
(b) della vincolatività di tale provvedimento e della necessità di darvi esecuzione;
(c) della specifica richiesta pervenuta dal diretto interessato (l'odierno attore); (d) della conseguente protrazione sine die della situazione antigiuridica e lesiva del diritto di proprietà, consistente nell'occupazione del compendio immobiliare da parte di soggetti non aventi titolo.
Laddove è il caso di ribadire che anche l'esigenza di tutelare le situazioni di vulnerabilità sociale, conseguenti o correlate allo sgombero dell'immobile, non avrebbe potuto consentire di attendere oltre tempi ragionevoli che, nella fattispecie, risultano ampiamente superati, perdurando l'occupazione all'attualità.
Ciò posto, configurandosi il rilevante (se non esclusivo) contributo del
[...]
nella protrazione della situazione antigiuridica consistente nell'occupazione CP_3
(di massa) del compendio di proprietà dell'attore, e dunque la responsabilità giuridica dell'Amministrazione agli effetti degli artt. 2043, 2055 c.c., questa va condannata alla rifusione dell'intero danno sofferto dalla parte attrice dalla data di acquisto dell'immobile (in forza del decreto di trasferimento del 8 ottobre 2019) all'attualità.
Per completezza, va escluso che il possa andare immune dalla Controparte_3 responsabilità per i fatti lamentati in citazione, in virtù di quanto previsto dalla normativa veicolata dall'art. 31-ter d.l. n. 113/2018, già sopra citata.
Ciò perché: (a) la norma comunque prevede, come già detto, che il programma di interventi predisposto dalla “Cabina di Regia” istituita presso la Prefettura si traduca in una proposta indirizzata (dal Prefetto) all'Autorità Giudiziaria, cui spetta in via esclusiva ed inderogabile di (eventualmente) differire, con proprio provvedimento, l'esecuzione dell'ordine di liberazione o rilascio1: orbene di cosiffatta proposta prefettizia, così come di qualsivoglia provvedimento dell'A.G., non v'è alcuna prova in atti (né per vero idonea allegazione); (b) perché è pacifico e non controverso che l'attore non abbia percepito
l'indennità prevista dalla medesima norma;
(c) perché non è puntualmente dedotto, né quindi tantomeno dimostrato, che l'Amministrazione dell'Interno abbia rispettato fedelmente la procedura e soprattutto le tempistiche descritte ai commi 3-3.6 dell'art. 31- ter d.l. n. 113/2018, che avrebbero imposto alla Cabina di Regia di pronunciarsi entro novanta giorni dalla data in cui investita, dal Prefetto, dell'istruttoria sul rilascio (v. il par.
3.1): donde l'impossibilità (anche in astratto) di appellarsi al comma 2, art. 31-ter, laddove prevede «2. Il rispetto della procedura di cui ai commi da 3 a 3.6 dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 14 del 2017, come modificato dal comma 1 del presente articolo, esonera il 22
dell'interno ed i suoi organi periferici dalla responsabilità civile e amministrativa per la CP_3 mancata esecuzione di provvedimenti di rilascio di immobili abusivamente occupati, qualora la stessa sia dipesa dall'impossibilità di individuare le misure emergenziali di cui al comma 3.1 del citato articolo 11, ovvero dalla necessità di assicurare la salvaguardia della pubblica e privata incolumità. Nei predetti casi è dovuta esclusivamente l'indennità di cui al comma 3.2 del citato articolo 11».
Il tutto, senza considerare che, come già detto, essendo rimaste anche indefinite le specifiche condizioni e caratteristiche dell'occupazione e soprattutto degli occupanti, oltreché del territorio coinvolto, deve ritenersi del tutto indimostrato che la mancata esecuzione dello sgombero sia dipesa “dall'impossibilità di individuare le misure emergenziali” in favore di soggetti socialmente vulnerabili, ovvero da ragioni di
“salvaguardia della pubblica e privata incolumità”.
Infine, non giova all'Amministrazione dell'Interno appellarsi alla normativa emergenziale che, nel primo periodo della pandemia, avrebbe impedito l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio, a scopo di contenimento della diffusione del COVID-19: le conseguenze di tale factum principis, occorso quando già consumata la mora ex re dell'Amministrazione (art. 1219, n. 1 c.c.), restano infatti per legge a carico del debitore che, in quanto in mora, si accolla anche il rischio della sopravvenuta (ed oltretutto temporanea) impossibilità di adempiere (art. 1221 c.c.).
3.1.3 Tanto detto quanto alla responsabilità del , il quantum debeatur ben CP_3 può essere liquidato facendo riferimento al reddito locativo teorico (di mercato) prodotto dal compendio immobiliare a partire dal mese di ottobre 2019 sino all'attualità, sì come stimato dall'Agenzia delle RA (in base ai valori OMI di riferimento), cui la stessa difesa attrice ha chiesto di parametrare il danno ed ha fatto riferimento nei suoi scritti conclusionali.
A tale proposito va premesso che, secondo le più recenti indicazioni della Corte nomofilattica, «in tema di occupazione illegittima di un immobile, il danno subito dal proprietario, essendo collegato alla indisponibilità di un bene normalmente fruttifero, è oggetto di una presunzione relativa, che onera l'occupante della prova contraria dell'anomala infruttuosità dell'immobile, dovendo lo stesso, in caso di mancato superamento di tale presunzione, essere riconosciuto in favore del legittimo proprietario» (in tali termini è Cass.
Sez. 2, 18/07/2024, n. 19849; conf. Cass. Sez. 6, 07/01/2021, n. 39).
Trattasi, a parere del Tribunale, dello sviluppo degli argomenti già illustrati nella sentenza Cass. Sez. U., 15/11/2022, n. 33645, nella cui motivazione si legge:
«la mancata stipulazione di locazione è suscettibile di costituire un mancato guadagno se il proprietario dimostra che il contratto sarebbe stato concluso con la previsione di un canone superiore a quello di mercato. La mancata stipulazione di una locazione, quale forma di godimento indiretto del bene mediante i frutti civili che da esso possono ritrarsi (art. 820
c.c., comma 3), è ascrivibile all'area del danno emergente perché pur sempre inerente al diritto di godere. La rilevanza del corrispettivo della locazione, ai fini della liquidazione equitativa del danno derivante dall'impedito godimento del bene, discende proprio dal costituire
l'equivalente economico del godimento ceduto nell'ambito del rapporto obbligatorio. Il canone di locazione è parametro privilegiato per la liquidazione del danno ai sensi dell'art. 1226 c.c., proprio
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perché costituente il corrispettivo in un contratto che ha per oggetto il godimento dell'immobile.
Dunque il godimento ha un valore economico e esso, nell'ambito di una valutazione equitativa del danno, può essere il medesimo sia se il godimento è diretto, sia se è indiretto mediante la percezione dei frutti civili per il godimento che altri abbia della cosa. Ecco perché la mancata locazione, quale spoliazione della facoltà di godimento indiretto, rientra nell'area della perdita subita [..]
La questione posta dal contrasto è, al fondo, se la violazione del contenuto del diritto, in quanto integrante essa stessa un danno risarcibile, sia suscettibile di tutela non solo reale ma anche risarcitoria. Ritengono le Sezioni Unite che al quesito debba darsi risposta positiva, nei termini emersi nella richiamata linea evolutiva della giurisprudenza della Seconda
Sezione Civile, secondo cui la locuzione "danno in re ipsa" va sostituita con quella di
"danno presunto" o "danno normale", privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato (Cass. 7 gennaio 2021, n. 39; 20 gennaio 2022, n. 4936; 22 aprile 2022, n. 12865). Tale esito interpretativo, per quanto riguarda la lesione della facoltà di godimento, resta coerente al significato di danno risarcibile quale perdita patrimoniale subita in conseguenza di un fatto illecito. La linea da perseguire è infatti, secondo le
Sezioni Unite, quella del punto di mediazione fra la teoria normativa del danno, emersa nella giurisprudenza della Seconda Sezione Civile, e quella della teoria causale, sostenuta dalla Terza
Sezione Civile. Al fine di salvaguardare tale punto di mediazione, l'estensione della tutela dal piano reale a quello risarcitorio, per l'ipotesi della violazione del contenuto del diritto, deve lasciare intatta la distinzione fra le due forme di tutela.
[..]
.. la perdita subita attiene al godimento, diretto o indiretto mediante il corrispettivo del godimento concesso ad altri, che è poi l'oggetto vero del contrasto giurisprudenziale da risolvere, e non alla vendita, per la quale, corrispondendo il relativo danno alla differenza fra il prezzo di mercato e quello maggiore che si sarebbe potuto ricavare dall'atto dispositivo mancato, non può che parlarsi di mancato guadagno. L'allegazione che l'attore faccia della concreta possibilità di godimento perduta può essere specificatamente contestata dal convenuto costituito.
Al cospetto di tale allegazione il convenuto ha l'onere di opporre che giammai il proprietario avrebbe esercitato il diritto di godimento. La contestazione al riguardo non può essere generica, ma deve essere specifica, nel rigoroso rispetto del requisito di specificità previsto dall'art. 115 c.p.c., comma 1. In presenza di una specifica contestazione sorge per l'attore
l'onere della prova dello specifico godimento perso, onere che può naturalmente essere assolto anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115, comma 2, c.p.c.) o mediante presunzioni semplici. Nel caso della presunzione l'attore ha
l'onere di allegare, e provare se specificatamente contestato, il fatto secondario da cui inferire il fatto costitutivo rappresentato dalla possibilità di godimento persa. Sia nel caso di godimento diretto, che in quello di godimento indiretto, il danno può essere valutato equitativamente ai sensi dell'art. 1226 c.c., attingendo al parametro del canone locativo di mercato quale valore economico del godimento nell'ambito di un contratto tipizzato dalla legge, come la locazione, che fa proprio del canone il valore del godimento della cosa.
Se la domanda risarcitoria ha ad oggetto il mancato guadagno causato dall'occupazione abusiva, l'onere di allegazione riguarda gli specifici pregiudizi, fra i quali si possono identificare
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non solo le occasioni perse di vendita a un prezzo più conveniente rispetto a quello di mercato, ma anche le mancate locazioni a un canone superiore a quello di mercato (una volta che si quantifichi equitativamente il godimento perduto con il canone locativo di mercato, il corrispettivo di una locazione ai correnti valori di mercato rientra, come si è visto, nelle perdite subite). Ove insorga controversia in relazione al fatto costitutivo del lucro cessante allegato, l'onus probandi anche in questo caso può naturalmente essere assolto mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza o le presunzioni semplici. In generale, in relazione al mancato guadagno può rinviarsi alla costante giurisprudenza in materia di maggior danno ai sensi dell'art. 1591 c.c. (fra le tante Cass. 3 febbraio 2011, n. 2552; 26 novembre 2007, n. 24614; 27 marzo 2007, n. 7499; 13 luglio 2005, n. 14753; 23 maggio 2002, n. 7546)».
Alla luce dei principî sopra enunciati, deve concludersi che - seppure vero che il danno-conseguenza, imputabile all'occupazione immobiliare illegittima, non può dirsi in re ipsa - è altrettanto vero che, controvertendosi della integrale deprivazione dei diritti di uso e delle facoltà di godimento spettanti al proprietario di un bene per sua natura fruttifero, tale danno, laddove consistente nella perdita delle ordinarie facoltà di godimento (diretto o indiretto) spettanti al proprietario, debba essere qualificato in termini di danno emergente (non già al lucro cessante), e si debba dire presunto fino a prova contraria, o comunque dimostrabile tramite presunzioni semplici (laddove specificamente contestato) alla stregua delle particolari caratteristiche dell'immobile usurpato e di tutte le circostanze del caso.
Nel caso di specie, in cui l'attore non ha chiesto di essere risarcito della perdita di particolari occasioni di guadagno (lucro cessante), quali ad esempio la vendita dell'immobile ovvero la locazione a prezzi superiori a quelli di mercato, bensì ha chiesto di vedersi rifondere il danno emergente, consistente (giova ripetere) nella deprivazione delle facoltà di godimento indiretto mediante locazione a terzi al prezzo di mercato, tale danno ben può dirsi presunto (in difetto di qualsiasi prova contraria e d'altronde, anche in difetto di specifica contestazione, tale non potendosi considerare la contestazione dell'assenza di prova), anche considerando le caratteristiche del compendio immobiliare acquisito contestualmente, consistente in edificio da cielo a terra composto da 22 appartamenti e 22 locali pertinenziali (cantine e garage), evidentemente destinato ad essere utilizzato mediante locazione a terzi.
D'altronde, è noto che il danno da perdita subita (danno emergente) sofferto dal proprietario usurpato, sia liquidabile, in via equitativa ed in assenza di più specifici parametri, facendo riferimento al canone locativo di mercato o reddito locativo teorico (v. in tal senso Cass. Sez. 2, 18/07/2024, n. 19849, già sopra citata: «in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita, di cui il proprietario chiede il risarcimento, non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato»; nonché la motivazione di Cass. Sez. U., 15/11/2022, n. 33645, sopra trascritta).
A tal fine, le stime espresse dall'Agenzia delle RA sulla scorta dei valori OMI (v. allegate alla memoria depositata il 13 giugno 2023), che non risultano (ovviamente) contestate dall'Amministrazione convenuta, possono costituire un valido riferimento per la liquidazione equitativa del danno emergente sofferto dalla parte attrice, sì come
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quantificato in € 180.863,00 annui (€ 15.071,92 mensili), senza considerare le somme indicate, in detrazione, dalla stessa Agenzia delle RA, che francamente non si comprende a qual titolo addossare al patrimonio della parte danneggiata;
trattasi infatti di voci di costo che esprimono vuoi altrettante voci di danno (es. sfitto ed inesigibilità), vuoi spese che, ove locato l'immobile, sarebbero rimaste a carico del locatario, anche per la natura commutativa del contratto di locazione (es. amministrazione, servizi, manutenzione, ammortamento), vuoi infine dei costi presunti ma nient'affatto dimostrati, che non è affatto detto l'attore avrebbe dovuto sopportare, laddove fosse rientrato tempestivamente in possesso dell'immobile.
Il credito dell'attore può quindi complessivamente liquidarsi nella complessiva somma di € 1.100.250,16, ottenuta moltiplicando la somma di € 15.071,92 mensili per le settantatré mensilità trascorse dall'ottobre 2019 (compreso) al corrente mese di ottobre
2025 (compreso).
Sulla somma sopra indicata, come liquidata già all'attualità, utilizzando i valori OMI applicabili agli immobili aventi caratteristiche (di destinazione d'uso, di consistenza, di ubicazione, di manutenzione e conservazione) analoghe a quelli de quibus agitur, sono dovuti gli interessi legali, al saggio di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. (calcolati ex d.lgs. n.
231/2002) dalla data della presente sentenza al saldo, trattandosi di credito reso di valuta per effetto della liquidazione giudiziale e perché «il saggio d'interessi previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle» (Cass. Sez. 3, 22/03/2025, n.
7677).
Non è invece consentita la condanna in futuro richiesta dall'attore “fino al rilascio” del compendio immobiliare, non essendo la controversia inerente ad un rapporto locativo e non potendosi applicare la norma eccezionale di cui all'art. 664 comma 1 c.p.c., oltre i casi in essa espressamente indicati (v. in tema Cass. Sez. 3, 10/04/2014, n. 8405; Cass. Sez. 3,
31/05/2005, n. 11603: «in tema di locazione di immobili urbani, la condanna del conduttore al pagamento dei canoni da scadere sino alla riconsegna dell'immobile locato, dal medesimo comunque dovuti a seguito della risoluzione della locazione a titolo di danni per la protratta occupazione dell'immobile (art. ai sensi dell'art. 1591 cod. civ.), costituisce ampliamento della domanda di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore, che trova fondamento nella particolare disposizione dell'art. 664, primo comma, cod. proc. civ. secondo cui, in caso di convalida definitiva dello sfratto intimato per la morosità del conduttore, è ammissibile
l'emissione dell'ingiunzione al pagamento non solo dei canoni scaduti alla data di notificazione dell'intimazione ma, ove l'intimante ne abbia fatto contestuale richiesta, anche di quelli "da scadere fino all'esecuzione dello sfratto", quale ipotesi specifica di condanna c.d. in futuro, di carattere tipico e di natura eccezionale, con la quale l'ordinamento tutela l'interesse del creditore all'ottenimento di un provvedimento nei confronti del debitore prima ancora che si verifichi l'inadempimento»).
Conclusivamente, va provveduto come in dispositivo;
le spese della lite principale seguono la soccombenza dell'Amministrazione condannata al risarcimento del danno.
3.2 la domanda formulata dal nei confronti di Controparte_3 [...]
. CP_4
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L'Avvocatura dello Stato ha enunciato, nella sua memoria conclusionale, di non voler formulare alcuna deduzione difensiva in ordine alla chiamata in causa dell'Amministrazione comunale. Tale condotta processuale manifestamente ed inequivocamente esplicita la volontà di abbandono della domanda in origine rivolta ai danni di CP_4
Da ciò consegue la declaratoria di estinzione della lite di regresso introdotta dal anche ai danni dell'Ente locale, anche in assenza di qualsivoglia accettazione CP_3
(non indispensabile) dell'Ente convenuto, e la necessità di regolarne le spese, in difetto di accordo tra le parti.
Sul punto, sia considerando la virtuale soccombenza dell'Amministrazione, per quanto già detto in ordine all'assoluta carenza di prova in merito alla corresponsabilità di
[...]
nelle omissioni addebitabili al , sia alla luce del principio di causalità, CP_4 CP_3 che è sottinteso all'art. 306 comma 4 c.p.c., le spese della lite di regresso restano a carico dell' , e vengono liquidate come in dispositivo. Controparte_13
Per Questi Motivi
Il tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie per quanto di ragione la domanda formulata da Parte_1 nell'atto introduttivo della lite e per l'effetto condanna il al Controparte_3 pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 1.100.250,16, oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284 comma 4 c.p.c., dal dì della presente sentenza al saldo;
- dichiara l'inammissibilità della domanda formulata dall'attore nei confronti della
Controparte_1
- condanna il alla rifusione, in favore della parte attrice, delle Controparte_3 spese del grado, che liquida in € 1.713,00 per esborsi e in € 40.000,00 per compensi tariffari, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
- dichiara estinte le liti introdotte dal nei confronti della Controparte_3
e di rispettivamente per esplicita rinuncia all'azione e per CP_6 CP_4 abbandono della domanda;
- dispone la compensazione integrale, tra le parti, delle spese della lite introdotta dal ai danni della;
Controparte_3 CP_6
- pone a carico del le spese della lite introdotta nei confronti di Controparte_3
e le liquida in € 20.000,00 per compensi tariffari, oltre spese generali al CP_4
15%, iva e cpa, come per legge.
Roma, 22 ottobre 2025 IL GIUDICE
LE IM
26 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 così il comma 3.2 dell'art. 31-ter: «Alla scadenza del termine di novanta giorni di cui al comma 3.1, il prefetto riferisce all'autorità giudiziaria gli esiti dell'attività svolta dalla cabina di regia, indicando i tempi di esecuzione del provvedimento di rilascio ovvero le ragioni che ne rendono necessario il differimento. L'autorità giudiziaria competente per l'esecuzione, tenuto conto delle informazioni ricevute, adotta i provvedimenti necessari, ivi compreso quello di differimento dell'esecuzione».
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