Articolo 9 della Legge 27 maggio 1975, n. 166
Articolo 8Articolo 10
Versione
8 giugno 1975
Art. 9.
Per la concessione di contributi ai sensi dell' articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , e del titolo secondo del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022 , convertito nella legge 1 novembre 1965, n. 1179 , e successive modificazioni ed integrazioni, sono autorizzati rispettivamente i limiti di impegno di lire 30 miliardi e di lire 10 miliardi per l'anno finanziario 1975, e, rispettivamente, di lire 5 miliardi e di lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1976. Le annualita' relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici. Al predetto onere si provvede, per l'anno 1975, con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il Ministro per i lavori pubblici provvede, entro il termine di dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla ripartizione territoriale dei contributi, sulla base dei parametri adottati per la ripartizione disposta con decreto del Ministro per i lavori pubblici 10 novembre 1971, n. 3417, ed alla determinazione delle percentuali da destinare alle varie categorie, e ne da' comunicazione alle regioni.
Sui limiti di impegno di cui al primo comma gravano anche i contributi sulle operazioni di mutuo integrativo dei mutui gia' concessi e non definiti prima del 26 marzo 1975, derivanti dall'aggiornamento dei costi fissati con il decreto del Ministro per i lavori pubblici di cui al terzo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022 , convertito nella legge 1 novembre 1965, n. 1179 , e quelli per l'adeguamento del contributo previsto dall'articolo 6 dello stesso decreto-legge alle variazioni del costo effettivo delle operazioni di mutuo, stabilito in base al citato articolo 6.
I contributi di cui al presente articolo possono essere altresi' concessi per operazioni di mutuo agevolato occorrenti per il completamento delle parti ancora da eseguire, determinate dall'istituto di credito sulla base dello stato di avanzamento dei lavori vistato dall'ufficio del genio civile, di interventi su aree comprese nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 , e successive modificazioni ed integrazioni, a condizione che siano rispettati i requisiti previsti dal titolo secondo del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022 , convertito nella legge 1 novembre 1965, n. 1179 , e successive modificazioni ed integrazioni.
Entrata in vigore il 8 giugno 1975
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