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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 09/06/2025, n. 1787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1787 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R. G. n° 280/2022 Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 5 giugno 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dagli avv. Silvia TORSELLA e Mariangela D'ABRAMO- Ricorrente – contro
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
rappresentato e difeso dall'avv. Ernesto APRILE - Convenuto -
OGGETTO: “RENDITA AI SUPERSTITI ED ASSEGNO UNA TANTUM”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 12 gennaio 2022 la ricorrente in epigrafe indicata, in qualità di ex-coniuge del defunto (deceduto in data 3 novembre Persona_1
2020), ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto alla costituzione, inutilmente richiesta in sede amministrativa in data 22 ottobre 2021, della rendita ai superstiti ed alla corresponsione dell'assegno una tantum ex art. 85 T.U. 1965 e, conseguentemente, condannare l' al CP_1 pagamento dei relativi ratei nell'ammontare previsto dalla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese: in particolare, asseriva che il decesso del coniuge era avvenuto in conseguenza di patologia (adenocarcinoma ampolla duodenale) contratta in occasione ed a causa delle prestazioni lavorative rese dal 1974 al 2002 in qualità di operaio siderurgico alle dipendenze dell'
[...]
(già “ . CP_2 Controparte_3
1
Sentenza R.G. n° 280/22 Si costituiva l' e deduceva l'infondatezza della proposta domanda, CP_1 chiedendone il rigetto, sulla base dell'accertamento medico-legale effettuato dal medesimo , secondo il quale il decesso del lavoratore era stato CP_1 determinato da una patologia neoplastica senza alcun nesso causale con la pregressa attività lavorativa.
Escussi alcuni testi ed espletata consulenza tecnica d'ufficio, la causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
**************************
La domanda è infondata e, conseguentemente, deve essere rigettata.
Il consulente tecnico ha affermato che il defunto (il quale era stato verosimilmente esposto, nell'ambito della sua attività lavorativa, ad alcuni cancerogeni e, in particolare, ad amianto) era deceduto in conseguenza di un
“colangiocarcinoma” (o “adenocarcinoma delle vie biliari ampolla duodenale) relativamente a cui «… esiste “limitata probabilità” che la neoplasia sia stata determinata dall'attività lavorativa svolta»: in particolare, il CTU ha rimarcato che la suddetta patologia non rientra tra quelle tabellate (non operando, quindi, presunzioni di causalità), che l'eziologia non è nota, che un'evidenza di cancerogenicità limitata è stata riconosciuta (tra l'altro) rispetto all'esposizione al “tricloroetilene (trielina)” e che solo alcuni recenti studi avevano ipotizzato una relazione con l'esposizione ad amianto, precisando tuttavia che “… si tratta ancora di ipotesi di studio che necessitano di ulteriori approfondimenti e conferme”.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio
2
Sentenza R.G. n° 280/22 può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza: tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata.
Va infatti richiamato il consolidato principio di diritto (cfr. CASS. 9 Pt_2
GENNAIO 2025 N° 529 e 26 GENNAIO 2023 N° 2446) in forza del Parte_3 quale: «Il Giudice di merito può aderire al parere del consulente tecnico
d'ufficio, senza necessità di esporne in modo specifico le ragioni della manifestata condivisione;
l'accettazione del parere delinea, pur sempre, il percorso logico della decisione e ne costituisce un'adeguata motivazione, non suscettibile, in quanto tale, di censure in sede di legittimità. Il richiamo dell'elaborato implica, infatti, una compiuta e positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente (Cass. nr. 15147 del 2018; in motivazione, Cass. nr. 800 del 2021). Peraltro, si è pure affermato (tra le più recenti, Cass. nr. 3126 del 2021) che al fine di assolvere
l'onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di merito non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione, così da doversi ritenere implicitamente rigettate le argomentazioni logicamente incompatibili con esse.
Il mancato esame di tesi difensive non integra il vizio di cui all'art. 132, comma
4, cod.proc.civ., dovendosi considerare le stesse implicitamente disattese
(Cass. nr. 27402 del 2018; Cass. nr. 26184 del 2019)».
Risulta infatti essere stata garantita alle parti la possibilità di muovere critiche puntuali e dettagliate, così consentendo al giudice, in sede di trattazione della causa successiva al deposito della relazione definitiva, di disporre di un elaborato tecnico già frutto del contraddittorio tra le parti e il consulente, non essendo peraltro state evidenziate contestazioni difensive diverse da quelle già esaminate dal CTU (cfr. CASS. SS.UU. 21
FEBBRAIO 2022 N° 5624). In particolare, deve precisarsi che:
✓ occorre distinguere e valutare singolarmente sia (in via preliminare) la causalità “generale” (cioè la capacità ipotetica di una sostanza a provocare malattie generando un rischio che incombe su gruppi di
3
Sentenza R.G. n° 280/22 persone esposte e si fonda su un giudizio di probabilità scientifica ex ante), sia quella “individuale” (cioè l'individuazione in concreto, anche con l'ausilio del giudizio di probabilità scientifica, del nesso causale tra la malattia che ha colpito il singolo soggetto e l'effettiva esposizione a rischio, mediante l'utilizzo di criteri supplementari come quello topografico, cronologico, di continuità, epidemiologico, di esclusione di altre cause);
✓ deve altresì valutarsi anche il nesso concausale, che individua ogni antecedente di un fatto dannoso all'organismo che ha concorso positivamente con altri al suo determinismo;
✓ per le malattie non tabellate, in particolare, il nesso causale deve essere valutato in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'eziopatogenesi professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità desunta dagli studi scientifici ed anche da dati epidemiologici;
✓ pertanto, nel caso in cui risulti accertato che gli agenti patogeni lavorativi siano dotati di idonea efficacia causale rispetto alla malattia diagnosticata, quest'ultima dovrà essere considerata di origine professionale, pur se sia accertata la concorrenza di agenti patogeni extralavorativi (compresi quelli genetici) dotati anch'essi di idonea efficacia causale, senza che sia rilevante la maggiore o minore incidenza nel raffronto tra le concause lavorative ed extralavorative;
✓ ed ancora, se gli agenti patogeni lavorativi, non dotati di autonoma efficacia causale sufficiente a causare la malattia, concorrono con fattori extralavorativi, anch'essi da soli non dotati di efficacia causale adeguata, e operando insieme, con azione sinergica e moltiplicativa, costituiscono causa idonea della patologia diagnosticata, quest'ultima è da ritenere di origine professionale (in questo caso, infatti, l'esposizione a rischio di origine professionale costituisce fattore causale necessario, senza il quale l'evento non avrebbe potuto determinarsi, come ad esempio per il tumore del polmone in
4
Sentenza R.G. n° 280/22 soggetto fumatore esposto a rischio lavorativo da amianto);
✓ quando invece gli agenti patogeni lavorativi, non dotati di sufficiente efficacia causale, concorrano con fattori extralavorativi dotati, invece, di tale efficacia, è esclusa l'origine professionale della malattia;
✓ nel caso di specie, sebbene possa ritenersi presumibile che il lavoratore fosse stato esposto ad amianto, deve tuttavia rimarcarsi come non sia dimostrato che la patologia che determinò il decesso fosse eziologicamente ricollegabile alle mansioni lavorative, poiché trattasi di malattia posta in associazione causale solo in termini di limitata probabilità in relazione all'asbesto, peraltro sulla base solo “… di ipotesi di studio che necessitano di ulteriori approfondimenti e conferme”;
✓ non è configurabile, quindi, un nesso causale diretto e incontrovertibile tra l'attività lavorativa del de cuius e la neoplasia denunciata, in termini di elevata probabilità o ragionevole certezza, non essendo soddisfatto il criterio medico legale della idoneità lesiva in quanto nella letteratura internazionale non vi sono evidenze sufficienti a dimostrare con adeguata attendibilità la genesi lavorativa, a seguito di esposizione a sostanze notoriamente cancerogene per altri distretti, della neoplasia denunciata, la quale di contro può avere una eziologia multifattoriale anche di tipo extra lavorativo ed in cui la suscettibilità individuale gioca un ruolo spesso determinante;
✓ l'attività lavorativa e le mansioni espletate dal de cuius non rappresentavano un rischio lavorativo specifico e/o generico aggravato per l'insorgenza della malattia denunciata, sicché non sussistono elementi per un riconoscimento di nesso causale e/o di un nesso concausale, tra l'attività lavorativa e la neoplasia denunciata, neppure seguendo il criterio del “più probabile che non”.
Sul punto, pare altresì opportuno richiamare 12 SETTEMBRE Controparte_4
2019 N° 22837, in cui è stato precisato, in tema di assicurazione contro le malattie professionali, che l'elenco delle malattie oggetto di denuncia
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Sentenza R.G. n° 280/22 obbligatoria previsto dall'art. 139 del d.P.R. n. 1124 del 1965, come successivamente aggiornato, comunque non amplia il catalogo delle patologie tabellate, con la conseguenza che gli elenchi che si succedono nel tempo in relazione alla citata disposizione assumono valore probatorio vario, in relazione all'intensità probabilistica del nesso eziologico accertato dalla commissione scientifica, ma sempre nel quadro di una concreta verifica probatoria il cui onere incombe sull'assicurato.
Ed infatti, occorre ribadire che: «In tema di assicurazione contro le malattie professionali, quando la malattia è inclusa nella tabella allegata al d.P.R. n.
1124 del 1965 e poi al d.lgs. n. 38 del 2000, al lavoratore è sufficiente dimostrare di esserne affetto e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, perché in tal caso, sempre che la malattia stessa si sia manifestata entro il periodo indicato in tabella, il nesso eziologico è presunto per legge, mentre nel caso in cui la malattia non rientra nella previsione tabellare, il nesso di causalità dev'essere provato dal prestatore di lavoro secondo gli ordinari criteri e, in caso di contestazione, l'accertamento della riconducibilità della malattia alla previsione tabellare costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito» (sic ex plurimis CASS. LAV. 9 AGOSTO 2024 N°
22592).
°°°°°°°°°°°°°°
D'altra parte, sono doverose alcune considerazioni relative all'insussistenza del dedotto nesso causale con l'attività lavorativa espletata dal de cuius, ovviamente allo stato delle attuali conoscenze scientifiche.
In linea generale, deve osservarsi che:
• “in tema di onere probatorio nelle cause per rendita da inabilità professionale, il ricorrente deve allegare e provare, a norma degli artt.
2697 cod. civ. e 414 cod. proc. civ., i fatti generatori del diritto preteso, cioè le caratteristiche morbigene della lavorazione svolta” Parte_3
15 MAGGIO 2007 N° 11087);
• “nel caso di malattia professionale … ad eziologia multifattoriale la prova della causa di lavoro, che grava sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la
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Sentenza R.G. n° 280/22 rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità. A tale riguardo il giudice deve non solo consentire all'assicurato di esperire
i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, ma deve altresì valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso ad ogni iniziativa “ex officio” diretta ad acquisire ulteriori elementi …in relazione all'entità ed alla esposizione del lavoratore ai fattori di rischio ed anche considerando che la natura professionale della malattia può essere desunta con elevato grado di probabilità dalla tipologia delle lavorazioni svolte, dalla natura dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione lavorativa e dall'assenza di altri fattori extralavorativi alternativi e concorrenti che possano costituire causa della malattia”.(1)
Ancora, occorre precisare che, come sottolineato dalla in Parte_4 diverse occasioni, “le differenze tra equo indennizzo e rendita per malattia professionale - esistenti sotto diversi profili - concernono anche il nesso eziologico tra infermità ed attività lavorativa, atteso che, con riferimento all'indennizzo, la riconducibilità delle infermità alle specifiche modalità di svolgimento delle mansioni inerenti alla qualifica rivestita (quali luoghi di lavoro, turni di servizio, ambiente lavorativo, ecc.) rientrano tra i fatti costitutivi del diritto, mentre la rendita - richiedendo che la malattia sia contratta nell'esercizio o a causa della lavorazione svolta - implica uno stretto nesso tra patologia ed attività lavorativa, che in caso di fattori plurimi deve costituire la condicio sine qua non della malattia” (CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAV., 26 AGOSTO 2005, N. 17353). Ed altresì: “La rendita di cui al d.P.R. n. 1124 del 1965 richiede che la malattia sia contratta nell'esercizio e a causa della lavorazione svolta, e impone perciò un nesso più stretto tra malattia e attività lavorativa, dovendo quest'ultima, in caso di fattori plurimi, costituire 1 2004 N° 11128. Parte_5 Conformi CASS. N° 10042 DEL 25/5/2004; N° 9057 DEL 12/5/2004; N° 4292 DEL 24/3/2003. Si vedano anche CASS. 17/1/2005 N° 753 e CASS. 25/10/2005 N° 20665. Pt_2 Pt_2
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Sentenza R.G. n° 280/22 pur sempre la causa sufficiente, ossia la condicio sine qua non, della malattia” (CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAV., 20 AGOSTO 2004, N. 16392).
Occorre, pertanto, trattandosi nel caso di specie di malattia non tabellata, che il lavoratore fornisca la prova del nesso eziologico e vieppiù di un nesso così stretto tra patologia ed attività lavorativa, tale che la seconda sia condicio sine qua non della prima. Ed il lavoratore altresì deve fornire la prova non in termini di certezza, ma quantomeno di elevata probabilità dell'origine professionale della patologia lamentata. Sul punto la CASSAZIONE ha statuito, infatti, che: “… in tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata, la prova della derivazione della malattia da causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità” (CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAV., 21 GIUGNO 2006, N. 14308).
Ed ancora: “… in presenza di una malattia non tabellata, l'onere dell'assicurato di fornire la prova del nesso eziologico tra l'attività lavorativa svolta e l'agente patogeno cui egli era esposto può ritenersi assolto in presenza di un rilevante grado di probabilità accertato dal giudice oltre che sulla base delle prove dedotte, anche secondo le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale” (CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAV., 13 DICEMBRE
1999, N. 13986).
Il discrimen, pertanto, ormai pacificamente indicato dalla costante giurisprudenza di legittimità, per ritenere sussistente o meno l'esposizione al rischio come causa della malattia non tabellata, è dato dalla sussistenza di una elevata probabilità e non di una mera possibilità di collegamento causalmente efficiente tra patologia ed esposizioni morbigene (ex plurimis, si vedano CASS. CIV. 12909/00; CASS. CIV. 10004/01; CASS. CIV. 5352/02; CASS.
CIV. 15448/03; CASS. CIV. 4293/03; CIV. 9634/04; CASS. CIV. 11628/04; Pt_3
CASS. CIV. 4520/06). In particolare ha statuito la SUPREMA CORTE che:
“nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale, quale appunto il tumore, il nesso di causalità relativo all'origine professionale di essa non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili,
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Sentenza R.G. n° 280/22 ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione, che può essere, peraltro, data anche in via di probabilità, ma soltanto ove si tratti di
"probabilità qualificata", da verificare attraverso ulteriori elementi idonei a tradurre in certezza giuridica le conclusioni in termini probabilistici del consulente tecnico” (CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAV., 20 MAGGIO 2004, N. 9634).
Ed ancora, che: "in tema di infortunio e malattia professionale, il dipendente che sostenga la dipendenza dell'infermità da una causa di servizio ha l'onere di dedurre e provare i fatti costitutivi del diritto, dimostrando la riconducibilità dell'affezione denunciata alle modalità concrete di svolgimento delle mansioni inerenti la qualifica rivestita. Ne consegue che, ove la patologia presenti una eziologia multifattoriale, il nesso causale tra attività lavorativa ed evento, in assenza di un rischio specifico, non può essere oggetto di presunzioni di carattere astratto ed ipotetico, ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell'esposizione a rischio" (CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAV., 26 GIUGNO 2009,
N. 15080). Ancora conforme, CASS. LAV. 10 APRILE 2018 N° 8773: «In tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore
e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità».
°°°°°°°°°°°°
Orbene, parte ricorrente non ha fornito la suddetta prova: infatti il CTU ha ritenuto, allo stato delle attuali conoscenze scientifiche, che non vi possa essere alcun idoneo nesso, in termini di significativa probabilità, tra la patologia denunciata e l'esposizione ai rischi di cui in ricorso.
Non può ritenersi comprovata, quindi, l'origine “professionale” della malattia
(e quindi del decesso), non essendo configurabile “un criterio di ragionevole probabilità scientifica” (sic CASS. LAV. 17 GENNAIO 2005 N° 753). Di nessuna rilevanza, peraltro, appaiono le considerazioni di parte ricorrente relative al fatto che molte delle sostanze prodotte dallo stabilimento ove il de cuius aveva
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Sentenza R.G. n° 280/22 lavorato siano state considerate cancerogene, atteso che non si discute in questa sede in generale della nocività degli inquinanti industriali, ma della loro correlazione specifica con la patologia da cui era affetto il lavoratore.
Appare dunque rispettato anche il criterio valutativo in termini di c.d. probabilità logica in relazione al caso concreto (suggerito da Parte_6
2017 N° 47, CASS. LAV. 27 APRILE 2017 N° 10430 e CASS. III, 27
[...] CP_4
SETTEMBRE 2018 N° 23197), non avendo il CTU manifestato un approccio rigidamente deterministico ma, al contrario, avendo congruamente verificato (nondimeno escludendola, nella fattispecie) una relazione di tipo probabilistico che attingesse ad un livello di "alta probabilità logica" nel singolo caso concreto, quantomenosub specie di “con-causalità” (cfr. CASS.
LAV. 4 GIUGNO 2008 N° 14770, CASS. LAV. 17 GIUGNO 2011 N° 13361 e CASS. LAV.
26 OTTOBRE 2012 N° 18472).
****************
Quanto alle spese, deve applicarsi il disposto dell'art. 152 disp. att. cpc. sì come sostituito dall'art. 42 del D. L. 30/9/2003 n° 269 (conv. in L.
24/11/2003 n° 326): ed allora deve prendersi atto che parte ricorrente ha formulato la dichiarazione sostitutiva appositamente prevista dalla citata norma in relazione alla sussistenza del requisito reddituale idoneo alla esenzione dal pagamento delle spese per le quali, dunque, non risultando gli estremi della responsabilità aggravata ex art. 96 cpc., non è dovuto il rimborso. Il costo dell'indagine peritale rimane, altresì, a carico dell'ISTITUTO convenuto, che deve farne anticipazione, quale unico titolare (dal lato passivo) del rapporto fatto valere in giudizio (art. 125, ultimo comma, R.D. 28 agosto
1924, n. 1422 e art. 128 R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, conv. dalla L. 6 aprile
1936, n. 1155, sì come succ. modif.: cfr. CASS. LAV. 6 MAGGIO 1998 N° 4589).
****************
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, rigetta il ricorso;
dichiara non dovuto il rimborso delle spese e dei costi della lite.
Taranto, 9 giugno 2025. IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO)
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Sentenza R.G. n° 280/22
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 5 giugno 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dagli avv. Silvia TORSELLA e Mariangela D'ABRAMO- Ricorrente – contro
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
rappresentato e difeso dall'avv. Ernesto APRILE - Convenuto -
OGGETTO: “RENDITA AI SUPERSTITI ED ASSEGNO UNA TANTUM”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 12 gennaio 2022 la ricorrente in epigrafe indicata, in qualità di ex-coniuge del defunto (deceduto in data 3 novembre Persona_1
2020), ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto alla costituzione, inutilmente richiesta in sede amministrativa in data 22 ottobre 2021, della rendita ai superstiti ed alla corresponsione dell'assegno una tantum ex art. 85 T.U. 1965 e, conseguentemente, condannare l' al CP_1 pagamento dei relativi ratei nell'ammontare previsto dalla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese: in particolare, asseriva che il decesso del coniuge era avvenuto in conseguenza di patologia (adenocarcinoma ampolla duodenale) contratta in occasione ed a causa delle prestazioni lavorative rese dal 1974 al 2002 in qualità di operaio siderurgico alle dipendenze dell'
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(già “ . CP_2 Controparte_3
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Sentenza R.G. n° 280/22 Si costituiva l' e deduceva l'infondatezza della proposta domanda, CP_1 chiedendone il rigetto, sulla base dell'accertamento medico-legale effettuato dal medesimo , secondo il quale il decesso del lavoratore era stato CP_1 determinato da una patologia neoplastica senza alcun nesso causale con la pregressa attività lavorativa.
Escussi alcuni testi ed espletata consulenza tecnica d'ufficio, la causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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La domanda è infondata e, conseguentemente, deve essere rigettata.
Il consulente tecnico ha affermato che il defunto (il quale era stato verosimilmente esposto, nell'ambito della sua attività lavorativa, ad alcuni cancerogeni e, in particolare, ad amianto) era deceduto in conseguenza di un
“colangiocarcinoma” (o “adenocarcinoma delle vie biliari ampolla duodenale) relativamente a cui «… esiste “limitata probabilità” che la neoplasia sia stata determinata dall'attività lavorativa svolta»: in particolare, il CTU ha rimarcato che la suddetta patologia non rientra tra quelle tabellate (non operando, quindi, presunzioni di causalità), che l'eziologia non è nota, che un'evidenza di cancerogenicità limitata è stata riconosciuta (tra l'altro) rispetto all'esposizione al “tricloroetilene (trielina)” e che solo alcuni recenti studi avevano ipotizzato una relazione con l'esposizione ad amianto, precisando tuttavia che “… si tratta ancora di ipotesi di studio che necessitano di ulteriori approfondimenti e conferme”.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio
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Sentenza R.G. n° 280/22 può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza: tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata.
Va infatti richiamato il consolidato principio di diritto (cfr. CASS. 9 Pt_2
GENNAIO 2025 N° 529 e 26 GENNAIO 2023 N° 2446) in forza del Parte_3 quale: «Il Giudice di merito può aderire al parere del consulente tecnico
d'ufficio, senza necessità di esporne in modo specifico le ragioni della manifestata condivisione;
l'accettazione del parere delinea, pur sempre, il percorso logico della decisione e ne costituisce un'adeguata motivazione, non suscettibile, in quanto tale, di censure in sede di legittimità. Il richiamo dell'elaborato implica, infatti, una compiuta e positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente (Cass. nr. 15147 del 2018; in motivazione, Cass. nr. 800 del 2021). Peraltro, si è pure affermato (tra le più recenti, Cass. nr. 3126 del 2021) che al fine di assolvere
l'onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di merito non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione, così da doversi ritenere implicitamente rigettate le argomentazioni logicamente incompatibili con esse.
Il mancato esame di tesi difensive non integra il vizio di cui all'art. 132, comma
4, cod.proc.civ., dovendosi considerare le stesse implicitamente disattese
(Cass. nr. 27402 del 2018; Cass. nr. 26184 del 2019)».
Risulta infatti essere stata garantita alle parti la possibilità di muovere critiche puntuali e dettagliate, così consentendo al giudice, in sede di trattazione della causa successiva al deposito della relazione definitiva, di disporre di un elaborato tecnico già frutto del contraddittorio tra le parti e il consulente, non essendo peraltro state evidenziate contestazioni difensive diverse da quelle già esaminate dal CTU (cfr. CASS. SS.UU. 21
FEBBRAIO 2022 N° 5624). In particolare, deve precisarsi che:
✓ occorre distinguere e valutare singolarmente sia (in via preliminare) la causalità “generale” (cioè la capacità ipotetica di una sostanza a provocare malattie generando un rischio che incombe su gruppi di
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Sentenza R.G. n° 280/22 persone esposte e si fonda su un giudizio di probabilità scientifica ex ante), sia quella “individuale” (cioè l'individuazione in concreto, anche con l'ausilio del giudizio di probabilità scientifica, del nesso causale tra la malattia che ha colpito il singolo soggetto e l'effettiva esposizione a rischio, mediante l'utilizzo di criteri supplementari come quello topografico, cronologico, di continuità, epidemiologico, di esclusione di altre cause);
✓ deve altresì valutarsi anche il nesso concausale, che individua ogni antecedente di un fatto dannoso all'organismo che ha concorso positivamente con altri al suo determinismo;
✓ per le malattie non tabellate, in particolare, il nesso causale deve essere valutato in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'eziopatogenesi professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità desunta dagli studi scientifici ed anche da dati epidemiologici;
✓ pertanto, nel caso in cui risulti accertato che gli agenti patogeni lavorativi siano dotati di idonea efficacia causale rispetto alla malattia diagnosticata, quest'ultima dovrà essere considerata di origine professionale, pur se sia accertata la concorrenza di agenti patogeni extralavorativi (compresi quelli genetici) dotati anch'essi di idonea efficacia causale, senza che sia rilevante la maggiore o minore incidenza nel raffronto tra le concause lavorative ed extralavorative;
✓ ed ancora, se gli agenti patogeni lavorativi, non dotati di autonoma efficacia causale sufficiente a causare la malattia, concorrono con fattori extralavorativi, anch'essi da soli non dotati di efficacia causale adeguata, e operando insieme, con azione sinergica e moltiplicativa, costituiscono causa idonea della patologia diagnosticata, quest'ultima è da ritenere di origine professionale (in questo caso, infatti, l'esposizione a rischio di origine professionale costituisce fattore causale necessario, senza il quale l'evento non avrebbe potuto determinarsi, come ad esempio per il tumore del polmone in
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Sentenza R.G. n° 280/22 soggetto fumatore esposto a rischio lavorativo da amianto);
✓ quando invece gli agenti patogeni lavorativi, non dotati di sufficiente efficacia causale, concorrano con fattori extralavorativi dotati, invece, di tale efficacia, è esclusa l'origine professionale della malattia;
✓ nel caso di specie, sebbene possa ritenersi presumibile che il lavoratore fosse stato esposto ad amianto, deve tuttavia rimarcarsi come non sia dimostrato che la patologia che determinò il decesso fosse eziologicamente ricollegabile alle mansioni lavorative, poiché trattasi di malattia posta in associazione causale solo in termini di limitata probabilità in relazione all'asbesto, peraltro sulla base solo “… di ipotesi di studio che necessitano di ulteriori approfondimenti e conferme”;
✓ non è configurabile, quindi, un nesso causale diretto e incontrovertibile tra l'attività lavorativa del de cuius e la neoplasia denunciata, in termini di elevata probabilità o ragionevole certezza, non essendo soddisfatto il criterio medico legale della idoneità lesiva in quanto nella letteratura internazionale non vi sono evidenze sufficienti a dimostrare con adeguata attendibilità la genesi lavorativa, a seguito di esposizione a sostanze notoriamente cancerogene per altri distretti, della neoplasia denunciata, la quale di contro può avere una eziologia multifattoriale anche di tipo extra lavorativo ed in cui la suscettibilità individuale gioca un ruolo spesso determinante;
✓ l'attività lavorativa e le mansioni espletate dal de cuius non rappresentavano un rischio lavorativo specifico e/o generico aggravato per l'insorgenza della malattia denunciata, sicché non sussistono elementi per un riconoscimento di nesso causale e/o di un nesso concausale, tra l'attività lavorativa e la neoplasia denunciata, neppure seguendo il criterio del “più probabile che non”.
Sul punto, pare altresì opportuno richiamare 12 SETTEMBRE Controparte_4
2019 N° 22837, in cui è stato precisato, in tema di assicurazione contro le malattie professionali, che l'elenco delle malattie oggetto di denuncia
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Sentenza R.G. n° 280/22 obbligatoria previsto dall'art. 139 del d.P.R. n. 1124 del 1965, come successivamente aggiornato, comunque non amplia il catalogo delle patologie tabellate, con la conseguenza che gli elenchi che si succedono nel tempo in relazione alla citata disposizione assumono valore probatorio vario, in relazione all'intensità probabilistica del nesso eziologico accertato dalla commissione scientifica, ma sempre nel quadro di una concreta verifica probatoria il cui onere incombe sull'assicurato.
Ed infatti, occorre ribadire che: «In tema di assicurazione contro le malattie professionali, quando la malattia è inclusa nella tabella allegata al d.P.R. n.
1124 del 1965 e poi al d.lgs. n. 38 del 2000, al lavoratore è sufficiente dimostrare di esserne affetto e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, perché in tal caso, sempre che la malattia stessa si sia manifestata entro il periodo indicato in tabella, il nesso eziologico è presunto per legge, mentre nel caso in cui la malattia non rientra nella previsione tabellare, il nesso di causalità dev'essere provato dal prestatore di lavoro secondo gli ordinari criteri e, in caso di contestazione, l'accertamento della riconducibilità della malattia alla previsione tabellare costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito» (sic ex plurimis CASS. LAV. 9 AGOSTO 2024 N°
22592).
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D'altra parte, sono doverose alcune considerazioni relative all'insussistenza del dedotto nesso causale con l'attività lavorativa espletata dal de cuius, ovviamente allo stato delle attuali conoscenze scientifiche.
In linea generale, deve osservarsi che:
• “in tema di onere probatorio nelle cause per rendita da inabilità professionale, il ricorrente deve allegare e provare, a norma degli artt.
2697 cod. civ. e 414 cod. proc. civ., i fatti generatori del diritto preteso, cioè le caratteristiche morbigene della lavorazione svolta” Parte_3
15 MAGGIO 2007 N° 11087);
• “nel caso di malattia professionale … ad eziologia multifattoriale la prova della causa di lavoro, che grava sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la
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Sentenza R.G. n° 280/22 rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità. A tale riguardo il giudice deve non solo consentire all'assicurato di esperire
i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, ma deve altresì valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso ad ogni iniziativa “ex officio” diretta ad acquisire ulteriori elementi …in relazione all'entità ed alla esposizione del lavoratore ai fattori di rischio ed anche considerando che la natura professionale della malattia può essere desunta con elevato grado di probabilità dalla tipologia delle lavorazioni svolte, dalla natura dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione lavorativa e dall'assenza di altri fattori extralavorativi alternativi e concorrenti che possano costituire causa della malattia”.(1)
Ancora, occorre precisare che, come sottolineato dalla in Parte_4 diverse occasioni, “le differenze tra equo indennizzo e rendita per malattia professionale - esistenti sotto diversi profili - concernono anche il nesso eziologico tra infermità ed attività lavorativa, atteso che, con riferimento all'indennizzo, la riconducibilità delle infermità alle specifiche modalità di svolgimento delle mansioni inerenti alla qualifica rivestita (quali luoghi di lavoro, turni di servizio, ambiente lavorativo, ecc.) rientrano tra i fatti costitutivi del diritto, mentre la rendita - richiedendo che la malattia sia contratta nell'esercizio o a causa della lavorazione svolta - implica uno stretto nesso tra patologia ed attività lavorativa, che in caso di fattori plurimi deve costituire la condicio sine qua non della malattia” (CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAV., 26 AGOSTO 2005, N. 17353). Ed altresì: “La rendita di cui al d.P.R. n. 1124 del 1965 richiede che la malattia sia contratta nell'esercizio e a causa della lavorazione svolta, e impone perciò un nesso più stretto tra malattia e attività lavorativa, dovendo quest'ultima, in caso di fattori plurimi, costituire 1 2004 N° 11128. Parte_5 Conformi CASS. N° 10042 DEL 25/5/2004; N° 9057 DEL 12/5/2004; N° 4292 DEL 24/3/2003. Si vedano anche CASS. 17/1/2005 N° 753 e CASS. 25/10/2005 N° 20665. Pt_2 Pt_2
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Sentenza R.G. n° 280/22 pur sempre la causa sufficiente, ossia la condicio sine qua non, della malattia” (CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAV., 20 AGOSTO 2004, N. 16392).
Occorre, pertanto, trattandosi nel caso di specie di malattia non tabellata, che il lavoratore fornisca la prova del nesso eziologico e vieppiù di un nesso così stretto tra patologia ed attività lavorativa, tale che la seconda sia condicio sine qua non della prima. Ed il lavoratore altresì deve fornire la prova non in termini di certezza, ma quantomeno di elevata probabilità dell'origine professionale della patologia lamentata. Sul punto la CASSAZIONE ha statuito, infatti, che: “… in tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata, la prova della derivazione della malattia da causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità” (CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAV., 21 GIUGNO 2006, N. 14308).
Ed ancora: “… in presenza di una malattia non tabellata, l'onere dell'assicurato di fornire la prova del nesso eziologico tra l'attività lavorativa svolta e l'agente patogeno cui egli era esposto può ritenersi assolto in presenza di un rilevante grado di probabilità accertato dal giudice oltre che sulla base delle prove dedotte, anche secondo le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale” (CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAV., 13 DICEMBRE
1999, N. 13986).
Il discrimen, pertanto, ormai pacificamente indicato dalla costante giurisprudenza di legittimità, per ritenere sussistente o meno l'esposizione al rischio come causa della malattia non tabellata, è dato dalla sussistenza di una elevata probabilità e non di una mera possibilità di collegamento causalmente efficiente tra patologia ed esposizioni morbigene (ex plurimis, si vedano CASS. CIV. 12909/00; CASS. CIV. 10004/01; CASS. CIV. 5352/02; CASS.
CIV. 15448/03; CASS. CIV. 4293/03; CIV. 9634/04; CASS. CIV. 11628/04; Pt_3
CASS. CIV. 4520/06). In particolare ha statuito la SUPREMA CORTE che:
“nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale, quale appunto il tumore, il nesso di causalità relativo all'origine professionale di essa non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili,
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Sentenza R.G. n° 280/22 ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione, che può essere, peraltro, data anche in via di probabilità, ma soltanto ove si tratti di
"probabilità qualificata", da verificare attraverso ulteriori elementi idonei a tradurre in certezza giuridica le conclusioni in termini probabilistici del consulente tecnico” (CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAV., 20 MAGGIO 2004, N. 9634).
Ed ancora, che: "in tema di infortunio e malattia professionale, il dipendente che sostenga la dipendenza dell'infermità da una causa di servizio ha l'onere di dedurre e provare i fatti costitutivi del diritto, dimostrando la riconducibilità dell'affezione denunciata alle modalità concrete di svolgimento delle mansioni inerenti la qualifica rivestita. Ne consegue che, ove la patologia presenti una eziologia multifattoriale, il nesso causale tra attività lavorativa ed evento, in assenza di un rischio specifico, non può essere oggetto di presunzioni di carattere astratto ed ipotetico, ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell'esposizione a rischio" (CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAV., 26 GIUGNO 2009,
N. 15080). Ancora conforme, CASS. LAV. 10 APRILE 2018 N° 8773: «In tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore
e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità».
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Orbene, parte ricorrente non ha fornito la suddetta prova: infatti il CTU ha ritenuto, allo stato delle attuali conoscenze scientifiche, che non vi possa essere alcun idoneo nesso, in termini di significativa probabilità, tra la patologia denunciata e l'esposizione ai rischi di cui in ricorso.
Non può ritenersi comprovata, quindi, l'origine “professionale” della malattia
(e quindi del decesso), non essendo configurabile “un criterio di ragionevole probabilità scientifica” (sic CASS. LAV. 17 GENNAIO 2005 N° 753). Di nessuna rilevanza, peraltro, appaiono le considerazioni di parte ricorrente relative al fatto che molte delle sostanze prodotte dallo stabilimento ove il de cuius aveva
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Sentenza R.G. n° 280/22 lavorato siano state considerate cancerogene, atteso che non si discute in questa sede in generale della nocività degli inquinanti industriali, ma della loro correlazione specifica con la patologia da cui era affetto il lavoratore.
Appare dunque rispettato anche il criterio valutativo in termini di c.d. probabilità logica in relazione al caso concreto (suggerito da Parte_6
2017 N° 47, CASS. LAV. 27 APRILE 2017 N° 10430 e CASS. III, 27
[...] CP_4
SETTEMBRE 2018 N° 23197), non avendo il CTU manifestato un approccio rigidamente deterministico ma, al contrario, avendo congruamente verificato (nondimeno escludendola, nella fattispecie) una relazione di tipo probabilistico che attingesse ad un livello di "alta probabilità logica" nel singolo caso concreto, quantomenosub specie di “con-causalità” (cfr. CASS.
LAV. 4 GIUGNO 2008 N° 14770, CASS. LAV. 17 GIUGNO 2011 N° 13361 e CASS. LAV.
26 OTTOBRE 2012 N° 18472).
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Quanto alle spese, deve applicarsi il disposto dell'art. 152 disp. att. cpc. sì come sostituito dall'art. 42 del D. L. 30/9/2003 n° 269 (conv. in L.
24/11/2003 n° 326): ed allora deve prendersi atto che parte ricorrente ha formulato la dichiarazione sostitutiva appositamente prevista dalla citata norma in relazione alla sussistenza del requisito reddituale idoneo alla esenzione dal pagamento delle spese per le quali, dunque, non risultando gli estremi della responsabilità aggravata ex art. 96 cpc., non è dovuto il rimborso. Il costo dell'indagine peritale rimane, altresì, a carico dell'ISTITUTO convenuto, che deve farne anticipazione, quale unico titolare (dal lato passivo) del rapporto fatto valere in giudizio (art. 125, ultimo comma, R.D. 28 agosto
1924, n. 1422 e art. 128 R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, conv. dalla L. 6 aprile
1936, n. 1155, sì come succ. modif.: cfr. CASS. LAV. 6 MAGGIO 1998 N° 4589).
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, rigetta il ricorso;
dichiara non dovuto il rimborso delle spese e dei costi della lite.
Taranto, 9 giugno 2025. IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO)
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Sentenza R.G. n° 280/22