Articolo 1 della Legge 5 maggio 1976, n. 258
Articolo 2
Versione
2 giugno 1976
Art. 1.
Il Ministro per i lavori pubblici dichiara, ai sensi dell' articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036 , quali istituti autonomi per le case popolari a carattere non provinciale sono esclusi dalla incorporazione prevista dal suddetto articolo ed equiparati ad ogni effetto agli istituti provinciali.
Presso gli istituti autonomi case popolari non provinciali, esclusi dall'incorporazione, e' istituita la gestione speciale prevista dall'articolo 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036 .
Entrata in vigore il 2 giugno 1976