TRIB
Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/11/2025, n. 15425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15425 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 73343/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice monocratico dott. Mario Tanferna, ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa inscritta al n. 73343/2019 del Ruolo Generale, vertente
TRA rappresentata e difesa come in atti. Parte_1
ATTORE
E
, rappresentata e Controparte_1 difesa come in atti.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La ha agito innanzi all'intestata Giustizia esponendo che sottoscriveva con Parte_1
l' un Contratto di fornitura in noleggio con opzione Controparte_1 di riscatto finale dell'upgrade del data center aziendale e del relativo servizio di assistenza e manutenzione che il contratto aveva la durata di 36 mesi dalla data del collaudo che il corrispettivo era stabilito in euro 44.000 annui oltre IVA, per un totale complessivo triennale di euro 132.000, oltre IVA;
che la fornitura iniziava nel maggio del 2011; che alla scadenza del contratto fermo restando l'inadempimento rispetto al pagamento del dovuto che l'attrice otteneva giudizialmente, la convenuta non restituiva i dispositivi hardware e software senza esercitare il diritto di opzione contrattuale;
che l'Amministrazione manifestava la volontà di proseguire nel noleggio dei beni oltre la scadenza contrattuale fino all'espletamento della gara per l'acquisizione di un Sistema Storage
Sun.
pagina1 di 2 Ne chiedeva quindi la condanna al pagamento della somma di euro 198.562,32 a titolo di corrispettivo del noleggio dall'1 maggio 2014.
L'Amministrazione si è costituita contrastando l'avversa pretesa e chiedendone il rigetto.
La domanda è fondata per quanto di ragione.
La Società ha rappresentato alla convenuta che il contratto era scaduto e che i beni non erano stati restituiti mancando l'esercizio del diritto di opzione e che avrebbe per questo addebitato con fattura l'importo pari al canone di noleggio dei beni (20.11.2014).
In riscontro l'Amministrazione ha sostanzialmente dichiarato (14.4.2015) che ogni rapporto tra l'Azienda e la sarebbe cessato con il collaudo del nuovo Sistema Storage Sun da Parte_1 acquisirsi all'esito di nuova gara ed avvenuto il 9.12.2015 come espressamente dedotto nell'odierna sede (cfr. Comparsa di costituzione).
Per cui ritenendosi prorogato il rapporto contrattuale la Società ha diritto al pagamento della somma stabilita a titolo di corrispettivo sino alla suddetta scadenza.
Ne deriva che essendo il canone trimestrale per la locazione dell'hardware e del software pari all'importo di euro 9.025,56, comprensivo di IVA per trimestre (cfr. atto di citazione) spetta alla
Società la somma di euro 21962,19, oltre agli interessi legali dalla domanda.
Null'altro può ad essa riconoscersi avendo l'Amministrazione esercitato con la predetta comunicazione (14.4.2015) l'opzione di riscatto finale (contratto; art. 2) differendone gli effetti al termine del periodo di noleggio (comunicazione; punto 2) ormai concluso.
Per il suo perfezionamento non è invero necessario il pagamento del prezzo (art. 1331 c.c.; Cass., n.
3170 del 1978) ancorché questo sia dovuto siccome previsto (cfr. Offerta) e riconosciuto dalla stessa Amministrazione ma non oggetto del presente giudizio.
La domanda deve quindi accogliersi nei termini indicati.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così provvede:
Accoglie per quanto di ragione la domanda proposta dalla condannando Parte_1
l' al pagamento in suo favore della somma di euro Controparte_1
21962,19, per le causali di cui in motivazione oltre agli interessi legali dalla domanda e alle spese legali che liquida in euro 10500,00, per compensi, oltre all'importo del contributo unificato e agli accessori come dovuti per legge, rigettando nel resto.
Roma, 4 novembre 2025
IL GIUDICE
dott. Mario Tanferna
pagina2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice monocratico dott. Mario Tanferna, ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa inscritta al n. 73343/2019 del Ruolo Generale, vertente
TRA rappresentata e difesa come in atti. Parte_1
ATTORE
E
, rappresentata e Controparte_1 difesa come in atti.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La ha agito innanzi all'intestata Giustizia esponendo che sottoscriveva con Parte_1
l' un Contratto di fornitura in noleggio con opzione Controparte_1 di riscatto finale dell'upgrade del data center aziendale e del relativo servizio di assistenza e manutenzione che il contratto aveva la durata di 36 mesi dalla data del collaudo che il corrispettivo era stabilito in euro 44.000 annui oltre IVA, per un totale complessivo triennale di euro 132.000, oltre IVA;
che la fornitura iniziava nel maggio del 2011; che alla scadenza del contratto fermo restando l'inadempimento rispetto al pagamento del dovuto che l'attrice otteneva giudizialmente, la convenuta non restituiva i dispositivi hardware e software senza esercitare il diritto di opzione contrattuale;
che l'Amministrazione manifestava la volontà di proseguire nel noleggio dei beni oltre la scadenza contrattuale fino all'espletamento della gara per l'acquisizione di un Sistema Storage
Sun.
pagina1 di 2 Ne chiedeva quindi la condanna al pagamento della somma di euro 198.562,32 a titolo di corrispettivo del noleggio dall'1 maggio 2014.
L'Amministrazione si è costituita contrastando l'avversa pretesa e chiedendone il rigetto.
La domanda è fondata per quanto di ragione.
La Società ha rappresentato alla convenuta che il contratto era scaduto e che i beni non erano stati restituiti mancando l'esercizio del diritto di opzione e che avrebbe per questo addebitato con fattura l'importo pari al canone di noleggio dei beni (20.11.2014).
In riscontro l'Amministrazione ha sostanzialmente dichiarato (14.4.2015) che ogni rapporto tra l'Azienda e la sarebbe cessato con il collaudo del nuovo Sistema Storage Sun da Parte_1 acquisirsi all'esito di nuova gara ed avvenuto il 9.12.2015 come espressamente dedotto nell'odierna sede (cfr. Comparsa di costituzione).
Per cui ritenendosi prorogato il rapporto contrattuale la Società ha diritto al pagamento della somma stabilita a titolo di corrispettivo sino alla suddetta scadenza.
Ne deriva che essendo il canone trimestrale per la locazione dell'hardware e del software pari all'importo di euro 9.025,56, comprensivo di IVA per trimestre (cfr. atto di citazione) spetta alla
Società la somma di euro 21962,19, oltre agli interessi legali dalla domanda.
Null'altro può ad essa riconoscersi avendo l'Amministrazione esercitato con la predetta comunicazione (14.4.2015) l'opzione di riscatto finale (contratto; art. 2) differendone gli effetti al termine del periodo di noleggio (comunicazione; punto 2) ormai concluso.
Per il suo perfezionamento non è invero necessario il pagamento del prezzo (art. 1331 c.c.; Cass., n.
3170 del 1978) ancorché questo sia dovuto siccome previsto (cfr. Offerta) e riconosciuto dalla stessa Amministrazione ma non oggetto del presente giudizio.
La domanda deve quindi accogliersi nei termini indicati.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così provvede:
Accoglie per quanto di ragione la domanda proposta dalla condannando Parte_1
l' al pagamento in suo favore della somma di euro Controparte_1
21962,19, per le causali di cui in motivazione oltre agli interessi legali dalla domanda e alle spese legali che liquida in euro 10500,00, per compensi, oltre all'importo del contributo unificato e agli accessori come dovuti per legge, rigettando nel resto.
Roma, 4 novembre 2025
IL GIUDICE
dott. Mario Tanferna
pagina2 di 2