TRIB
Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 10/04/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 203/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 203/2023
Oggi 10/04/2025, alle ore 10.25, innanzi al giudice designato, dott. Daniele Moro, sono presenti:
Per , l'avv. E. Guariniello, in sost. dell'avv. GASPARRO CARLO Parte_1
TOMMASO
Per nessuno compare Controparte_1
Il giudice invita la parte a discutere oralmente la causa.
La parte precisa le conclusioni come da apposito foglio depositato telematicamente e discute la causa.
Il giudice, all'esito della discussione, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo e della parte motivazionale.
Cremona, 10/04/2025
Il giudice
Daniele Moro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice Daniele Moro, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 203/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Angelo Parte_1 C.F._1
Cardarella, Gasparro Carlo Tommaso e Tamara Moira Agostino domiciliato in Milano, via
Pordenone n. 13 presso il difensore
- parte attrice - nei confronti di:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Limatola Controparte_1 P.IVA_1
Alessandro, domiciliata in Milano, via Priv. Cesare Battisti n. 2 presso il difensore
- parte convenuta -
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così statuire - accertare per le causali di cui in premesse gli inadempimenti della convenuta e per l'effetto condannarla - ex art. 1218 e 1226 c.c. a risarcire all'odierno attore la somma di €
25.051,50 o la maggiore o minor somma ritenuta di giustizia oltre interessi dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
Per parte convenuta: “voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reiectis contrariis, così provvedere:
1. In via pregiudiziale e/o preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda attorea per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.; 2. Nel merito accertare e dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere e, per
l'effetto, rigettare le domande proposte dall'attore in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate con condanna ex art. 96 c.p.c. co. 3 o, in subordine, ex art. 96
c.p.c. co. 1, al risarcimento dei danni in favore della convenuta nella misura ritenuta di giustizia anche con liquidazione equitativa per il comportamento tenuto dall'attore in punto mala fede processuale;
3. Con vittoria di spese e competenze di lite da attribuirsi all'Avv. Alessandro Limatola che si dichiara antistatario”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il sig. conveniva in giudizio al fine di ottenere Parte_1 Controparte_1 la condanna di quest'ultima al pagamento della somma capitale di euro 25.051,50.
L'attore deduceva:
- di “svolgere l'attività di liutaio”;
- che “il regolare e proficuo svolgimento di questa attività professionale è subordinato alla raggiungibilità della bottega a mezzo del telefono al numero 0372.35680…si trattava di una linea TeleTu”;
- di essere stato contattato in data 29.1.2021 “da un operatore che lo informava CP_1 dell'intervenuta acquisizione della società TU con conseguente necessaria trasmigrazione dell'utenza (anche internet con passaggio alla fibra) della sua bottega di liuteria a senza costi e, soprattutto, mantenendo invariato il numero”; CP_1
- che “il 5 febbraio 2021 concludeva telefonicamente il contratto che aveva come corollario routinario l'attivazione di un numero provvisorio (lo 0372.749248) da utilizzarsi nei pochi giorni necessari a completare la procedura”;
- che “le cose non andavano per il verso giusto. Nonostante numerosi tentativi nei giorni successivi, finalizzati a richiedere tramite call center spiegazioni, l'operatore oggi convenuto palesava un evidente ritardo nell'effettuazione della trasmigrazione.
Conseguentemente l'attore cessava di essere raggiungibile sul numero di telefono tradizionale (quello inserito nelle brochure pubblicitarie e in grado di identificare la sua attività per il pubblico specializzato) ma, soprattutto, riceveva una doppia fatturazione: una riferita all'utenza TU mai switchata e l'altra relativa al numero provvisorio
; CP_1
- di avere “instaurato la procedura di conciliazione dinanzi al Corecom Lombardia…con verbale di conciliazione UG/515235/2022 l'odierna convenuta si impegnava a CP_1 stornare integralmente l'insoluto e, tra l'altro, a disattivare la linea 0372.749248 completando, in altri termini, il processo di trasmigrazione”;
- che “all'accordo non veniva data esecuzione da parte dell'odierna convenuta e l'attore si trovava ancora a fine estate 2022 (ma la situazione perdura ad oggi) privato del suo numero “storico” di TU – utenza per la quale risulta ancora moroso in palese violazione dell'accordo di conciliazione – senza che mai fosse stata compiuta la trasmigrazione a e con una utenza provvisoria che continua a pagare CP_1 CP_1
sebbene nei fatti egli non avrebbe dovuto cambiare numero, vista e considerata
l'importanza da questo posseduta per la sua attività professionale”;
- di “contestare alla convenuta…la totale assenza di risposta a 2 reclami (uno precedente ed uno successivo alla conciliazione al fine di contestare l'inadempimento al disposto del verbale ) in uno alla mancata realizzazione della portabilità del numero di Pt_2
telefono fisso con conseguente morosità incolpevole e impossibilità di utilizzo in entrata e in uscita della rete fissa n. 0372.35680 e la mancata cessazione della fatturazione dopo il cambio di operatore…Si chiede, pertanto, la condanna della convenuta alla CP_1
corresponsione degli indennizzi contrattuali nell'importo massimo di € 500,00 (o nella maggior somma dovesse essere ritenuta di giustizia) oltre interessi, secondo il disposto della Carta Servizi Vodafone”;
- che l'impossibilità di fruire del numero telefonico 0372.35680 ha “determinato una notevole riduzione degli utili derivanti dall'attività d'impresa…si allega il registro vendite del signor nel periodo luglio – settembre 2021 e luglio – settembre 2022 Pt_1
caratterizzato da una diminuzione secca di € 20.051,50 (pari alla differenza tra il totale del periodo di riferimento antecedente all'inadempimento - € 21.976,50 – e quello interessato dall'assenza di reperibilità telefonica - € 1.895,00 -)”;
- di avere subito un “danno non patrimoniale all'immagine”.
Si costituiva in giudizio la quale, argomentato circa la Controparte_1 fondatezza delle proprie pretese e l'infondatezza di quelle altrui, chiedeva il rigetto di ogni richiesta ex adverso formulata.
Le domande attoree devono essere rigettate per le ragioni che seguono.
Preliminarmente si evidenzia che in data 27.4.2022 le parti hanno stipulato il seguente accordo conciliativo: “ con riferimento al codice cliente Controparte_1 TeleTu 23500967578 e linea n. 0372.35680, si impegna a stornare integralmente l'insoluto
a carico dell'istante pari ad Euro 312,51 con ritiro, a propria cura e spese, dell'eventuale pratica di recupero del credito entro 120 giorni dalla sottoscrizione del presente verbale.
con riferimento al codice cliente 1.3720441, in ottica conciliativa, si Controparte_1
impegna a disattivare, entro 120 giorni dalla sottoscrizione del presente verbale ed in esenzione spese per l'utente, la linea n. 0372.749248 con conseguente cessazione di tutti i numeri mobili, fissi e/o dati ad esso associati e consapevole l'utente della perdita della relative numerazioni, con storno/rimborso di eventuali fatture di prossima emissione fino alla chiusura del ciclo di fatturazione, ad eccezione di eventuali costi a consumo e/o per servizi opzionali che restano a carico dell'utente. si impegna, altresì, Controparte_1
ad applicare uno sconto del 100% del canone di abbonamento per la linea n.
0372.1871558 per un periodo di n. 4 mesi a decorrere dalla prima fattura utile di prossima emissione e comunque 120 giorni dalla sottoscrizione del presente verbale. Controparte_1
precisa che eventuali costi a consumo e/o per servizi opzionali riguardanti l'utenza
[...]
n. 0372.1871558 restano a carico dell'utente. La parte istante dichiara di accettare la proposta dell'operatore (Ho. rinunciando al Controparte_1 Controparte_2
prosieguo del presente procedimento nonché a eventuali azioni di risarcimento del danno, dichiarando di non aver più nulla a che pretendere per qualsiasi titolo o causa in relazione all'oggetto della presente controversia”.
Il verbale di conciliazione costituisce un titolo esecutivo ai sensi dell'art. 2, c. 24 della L. n.
481/1995 e l'accordo conciliativo ha determinato la cessazione della materia del contendere in relazione ai rapporti giuridici controversi regolamentati dall'accordo.
Considerato che non è stata formulata alcuna domanda di risoluzione del negozio del
27.4.2022, sono inammissibili le pretese attoree connesse ai comportamenti illeciti della convenuta oggetto dell'accordo conciliativo, in quanto siffatto accordo costituisce la nuova fonte dei diritti e dei doveri.
Tenuto conto delle specifiche doglianze avanzate dal sig. è Parte_1
opportuno sottolineare che:
1) si era obbligata a disattivare la linea telefonica legata al Controparte_1
numero 0372.749248 entro il termine di 120 giorni decorrente dalla data di stipulazione del negozio conciliativo e implicitamente si era impegnata a riattivare il numero 0372.35680 nel medesimo arco temporale. L'obbligazione è stata adempiuta. Invero, sebbene l'attore nella prima parte dell'atto di citazione abbia allegato la persistente impossibilità di fruire del numero di telefono, nella seconda parte dell'atto asserisce che la citata linea telefonica era utilizzabile da settembre 2022. Il reclamo inviato in data 29.8.2022 conferma che nel mese di agosto 2022 la linea telefonica era funzionante in relazione alle chiamate in entrata, mentre era inservibile per quelle in uscita. Tutti i servizi sono stati ripristinati prima dell'inizio dell'anno 2023, come confermato anche dall'analisi delle fatture depositate dall'attore nella memoria n. 1 ex art. 183 c.p.c.
Considerato che
il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale lamentato dal sig. è riconducibile all'impossibilità di Parte_1 essere contattato dai propri clienti, l'attore non ha subito alcun nocumento derivante dal modesto ritardo nel ripristino del servizio delle chiamate in uscita;
2) in relazione all'utenza connessa al numero 0372.35680 la convenuta si era obbligata
“a stornare integralmente l'insoluto pari ad euro 312,51”. Considerato che non vi è alcuna allegazione circa la richiesta di corresponsione della massa monetaria dopo la stipulazione dell'accordo conciliativo, non sussiste alcun inadempimento di Controparte_1
3) la domanda di indennizzo formulata dal sig. in relazione all'omessa Parte_1
risposta al reclamo datato 4.3.2022 è infondata, poiché nell'accordo conciliativo del
27.4.2022 il predetto ha rinunciato a qualsiasi pretesa economica collegata al comportamento posto in essere da prima della stipulazione del Controparte_1
negozio. La domanda di indennizzo formulata in relazione all'omessa risposta al reclamo inviato in data 29.8.2022 è infondata, giacché l'attore ha chiesto alla convenuta di
“regolarizzare la posizione secondo quanto pattuito in verbale di conciliazione” e la richiesta è stata interamente accolta. Pertanto, da un lato, non doveva Controparte_1
inviare alcuna comunicazione, avendo adempiuto spontaneamente alla richiesta, e, dall'altro, il sig. era già munito di un titolo esecutivo per ottenere Parte_1
l'adempimento coatto delle prestazioni non spontaneamente eseguite;
4) le richieste risarcitorie riconducibili all'impossibilità di fruizione dell'utenza numero 0372.35680 prima dell'intervenuta stipulazione dell'accordo conciliativo sono infondate, in quanto la parte ha rinunciato a qualsiasi pretesa economica collegata al comportamento posto in essere da Controparte_1 Deve essere rigettata anche la richiesta della convenuta di condanna per responsabilità processuale aggravata, quale sanzione dell'inosservanza del dovere di lealtà e probità cui ciascuna parte è tenuta, poiché il carattere temerario della lite presuppone la consapevolezza circa l'infondatezza delle tesi sostenute ovvero il mancato uso della diligenza necessaria all'acquisizione di una siffatta coscienza. Nella fattispecie è insussistente l'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, riscontrandosi esclusivamente la formulazione di una domanda infondata.
In applicazione dei principi generali di economia e logica processuale le ulteriori questioni dedotte dalle parti sono assorbite, poiché inidonee a generare alle stesse una qualsivoglia aggiuntiva concreta utilità
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni istanza ed eccezione, così dispone:
- rigetta le domande formulate dal sig. ; Parte_1
- condanna il sig. alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
che si liquidano in euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso CP_1
forfetario per spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge, spese da distrarsi in favore del procuratore di parte che si è dichiarato antistatario.
Cremona, 10/04/2025
Il giudice
Daniele Moro
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 203/2023
Oggi 10/04/2025, alle ore 10.25, innanzi al giudice designato, dott. Daniele Moro, sono presenti:
Per , l'avv. E. Guariniello, in sost. dell'avv. GASPARRO CARLO Parte_1
TOMMASO
Per nessuno compare Controparte_1
Il giudice invita la parte a discutere oralmente la causa.
La parte precisa le conclusioni come da apposito foglio depositato telematicamente e discute la causa.
Il giudice, all'esito della discussione, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo e della parte motivazionale.
Cremona, 10/04/2025
Il giudice
Daniele Moro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice Daniele Moro, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 203/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Angelo Parte_1 C.F._1
Cardarella, Gasparro Carlo Tommaso e Tamara Moira Agostino domiciliato in Milano, via
Pordenone n. 13 presso il difensore
- parte attrice - nei confronti di:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Limatola Controparte_1 P.IVA_1
Alessandro, domiciliata in Milano, via Priv. Cesare Battisti n. 2 presso il difensore
- parte convenuta -
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così statuire - accertare per le causali di cui in premesse gli inadempimenti della convenuta e per l'effetto condannarla - ex art. 1218 e 1226 c.c. a risarcire all'odierno attore la somma di €
25.051,50 o la maggiore o minor somma ritenuta di giustizia oltre interessi dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
Per parte convenuta: “voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reiectis contrariis, così provvedere:
1. In via pregiudiziale e/o preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda attorea per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.; 2. Nel merito accertare e dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere e, per
l'effetto, rigettare le domande proposte dall'attore in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate con condanna ex art. 96 c.p.c. co. 3 o, in subordine, ex art. 96
c.p.c. co. 1, al risarcimento dei danni in favore della convenuta nella misura ritenuta di giustizia anche con liquidazione equitativa per il comportamento tenuto dall'attore in punto mala fede processuale;
3. Con vittoria di spese e competenze di lite da attribuirsi all'Avv. Alessandro Limatola che si dichiara antistatario”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il sig. conveniva in giudizio al fine di ottenere Parte_1 Controparte_1 la condanna di quest'ultima al pagamento della somma capitale di euro 25.051,50.
L'attore deduceva:
- di “svolgere l'attività di liutaio”;
- che “il regolare e proficuo svolgimento di questa attività professionale è subordinato alla raggiungibilità della bottega a mezzo del telefono al numero 0372.35680…si trattava di una linea TeleTu”;
- di essere stato contattato in data 29.1.2021 “da un operatore che lo informava CP_1 dell'intervenuta acquisizione della società TU con conseguente necessaria trasmigrazione dell'utenza (anche internet con passaggio alla fibra) della sua bottega di liuteria a senza costi e, soprattutto, mantenendo invariato il numero”; CP_1
- che “il 5 febbraio 2021 concludeva telefonicamente il contratto che aveva come corollario routinario l'attivazione di un numero provvisorio (lo 0372.749248) da utilizzarsi nei pochi giorni necessari a completare la procedura”;
- che “le cose non andavano per il verso giusto. Nonostante numerosi tentativi nei giorni successivi, finalizzati a richiedere tramite call center spiegazioni, l'operatore oggi convenuto palesava un evidente ritardo nell'effettuazione della trasmigrazione.
Conseguentemente l'attore cessava di essere raggiungibile sul numero di telefono tradizionale (quello inserito nelle brochure pubblicitarie e in grado di identificare la sua attività per il pubblico specializzato) ma, soprattutto, riceveva una doppia fatturazione: una riferita all'utenza TU mai switchata e l'altra relativa al numero provvisorio
; CP_1
- di avere “instaurato la procedura di conciliazione dinanzi al Corecom Lombardia…con verbale di conciliazione UG/515235/2022 l'odierna convenuta si impegnava a CP_1 stornare integralmente l'insoluto e, tra l'altro, a disattivare la linea 0372.749248 completando, in altri termini, il processo di trasmigrazione”;
- che “all'accordo non veniva data esecuzione da parte dell'odierna convenuta e l'attore si trovava ancora a fine estate 2022 (ma la situazione perdura ad oggi) privato del suo numero “storico” di TU – utenza per la quale risulta ancora moroso in palese violazione dell'accordo di conciliazione – senza che mai fosse stata compiuta la trasmigrazione a e con una utenza provvisoria che continua a pagare CP_1 CP_1
sebbene nei fatti egli non avrebbe dovuto cambiare numero, vista e considerata
l'importanza da questo posseduta per la sua attività professionale”;
- di “contestare alla convenuta…la totale assenza di risposta a 2 reclami (uno precedente ed uno successivo alla conciliazione al fine di contestare l'inadempimento al disposto del verbale ) in uno alla mancata realizzazione della portabilità del numero di Pt_2
telefono fisso con conseguente morosità incolpevole e impossibilità di utilizzo in entrata e in uscita della rete fissa n. 0372.35680 e la mancata cessazione della fatturazione dopo il cambio di operatore…Si chiede, pertanto, la condanna della convenuta alla CP_1
corresponsione degli indennizzi contrattuali nell'importo massimo di € 500,00 (o nella maggior somma dovesse essere ritenuta di giustizia) oltre interessi, secondo il disposto della Carta Servizi Vodafone”;
- che l'impossibilità di fruire del numero telefonico 0372.35680 ha “determinato una notevole riduzione degli utili derivanti dall'attività d'impresa…si allega il registro vendite del signor nel periodo luglio – settembre 2021 e luglio – settembre 2022 Pt_1
caratterizzato da una diminuzione secca di € 20.051,50 (pari alla differenza tra il totale del periodo di riferimento antecedente all'inadempimento - € 21.976,50 – e quello interessato dall'assenza di reperibilità telefonica - € 1.895,00 -)”;
- di avere subito un “danno non patrimoniale all'immagine”.
Si costituiva in giudizio la quale, argomentato circa la Controparte_1 fondatezza delle proprie pretese e l'infondatezza di quelle altrui, chiedeva il rigetto di ogni richiesta ex adverso formulata.
Le domande attoree devono essere rigettate per le ragioni che seguono.
Preliminarmente si evidenzia che in data 27.4.2022 le parti hanno stipulato il seguente accordo conciliativo: “ con riferimento al codice cliente Controparte_1 TeleTu 23500967578 e linea n. 0372.35680, si impegna a stornare integralmente l'insoluto
a carico dell'istante pari ad Euro 312,51 con ritiro, a propria cura e spese, dell'eventuale pratica di recupero del credito entro 120 giorni dalla sottoscrizione del presente verbale.
con riferimento al codice cliente 1.3720441, in ottica conciliativa, si Controparte_1
impegna a disattivare, entro 120 giorni dalla sottoscrizione del presente verbale ed in esenzione spese per l'utente, la linea n. 0372.749248 con conseguente cessazione di tutti i numeri mobili, fissi e/o dati ad esso associati e consapevole l'utente della perdita della relative numerazioni, con storno/rimborso di eventuali fatture di prossima emissione fino alla chiusura del ciclo di fatturazione, ad eccezione di eventuali costi a consumo e/o per servizi opzionali che restano a carico dell'utente. si impegna, altresì, Controparte_1
ad applicare uno sconto del 100% del canone di abbonamento per la linea n.
0372.1871558 per un periodo di n. 4 mesi a decorrere dalla prima fattura utile di prossima emissione e comunque 120 giorni dalla sottoscrizione del presente verbale. Controparte_1
precisa che eventuali costi a consumo e/o per servizi opzionali riguardanti l'utenza
[...]
n. 0372.1871558 restano a carico dell'utente. La parte istante dichiara di accettare la proposta dell'operatore (Ho. rinunciando al Controparte_1 Controparte_2
prosieguo del presente procedimento nonché a eventuali azioni di risarcimento del danno, dichiarando di non aver più nulla a che pretendere per qualsiasi titolo o causa in relazione all'oggetto della presente controversia”.
Il verbale di conciliazione costituisce un titolo esecutivo ai sensi dell'art. 2, c. 24 della L. n.
481/1995 e l'accordo conciliativo ha determinato la cessazione della materia del contendere in relazione ai rapporti giuridici controversi regolamentati dall'accordo.
Considerato che non è stata formulata alcuna domanda di risoluzione del negozio del
27.4.2022, sono inammissibili le pretese attoree connesse ai comportamenti illeciti della convenuta oggetto dell'accordo conciliativo, in quanto siffatto accordo costituisce la nuova fonte dei diritti e dei doveri.
Tenuto conto delle specifiche doglianze avanzate dal sig. è Parte_1
opportuno sottolineare che:
1) si era obbligata a disattivare la linea telefonica legata al Controparte_1
numero 0372.749248 entro il termine di 120 giorni decorrente dalla data di stipulazione del negozio conciliativo e implicitamente si era impegnata a riattivare il numero 0372.35680 nel medesimo arco temporale. L'obbligazione è stata adempiuta. Invero, sebbene l'attore nella prima parte dell'atto di citazione abbia allegato la persistente impossibilità di fruire del numero di telefono, nella seconda parte dell'atto asserisce che la citata linea telefonica era utilizzabile da settembre 2022. Il reclamo inviato in data 29.8.2022 conferma che nel mese di agosto 2022 la linea telefonica era funzionante in relazione alle chiamate in entrata, mentre era inservibile per quelle in uscita. Tutti i servizi sono stati ripristinati prima dell'inizio dell'anno 2023, come confermato anche dall'analisi delle fatture depositate dall'attore nella memoria n. 1 ex art. 183 c.p.c.
Considerato che
il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale lamentato dal sig. è riconducibile all'impossibilità di Parte_1 essere contattato dai propri clienti, l'attore non ha subito alcun nocumento derivante dal modesto ritardo nel ripristino del servizio delle chiamate in uscita;
2) in relazione all'utenza connessa al numero 0372.35680 la convenuta si era obbligata
“a stornare integralmente l'insoluto pari ad euro 312,51”. Considerato che non vi è alcuna allegazione circa la richiesta di corresponsione della massa monetaria dopo la stipulazione dell'accordo conciliativo, non sussiste alcun inadempimento di Controparte_1
3) la domanda di indennizzo formulata dal sig. in relazione all'omessa Parte_1
risposta al reclamo datato 4.3.2022 è infondata, poiché nell'accordo conciliativo del
27.4.2022 il predetto ha rinunciato a qualsiasi pretesa economica collegata al comportamento posto in essere da prima della stipulazione del Controparte_1
negozio. La domanda di indennizzo formulata in relazione all'omessa risposta al reclamo inviato in data 29.8.2022 è infondata, giacché l'attore ha chiesto alla convenuta di
“regolarizzare la posizione secondo quanto pattuito in verbale di conciliazione” e la richiesta è stata interamente accolta. Pertanto, da un lato, non doveva Controparte_1
inviare alcuna comunicazione, avendo adempiuto spontaneamente alla richiesta, e, dall'altro, il sig. era già munito di un titolo esecutivo per ottenere Parte_1
l'adempimento coatto delle prestazioni non spontaneamente eseguite;
4) le richieste risarcitorie riconducibili all'impossibilità di fruizione dell'utenza numero 0372.35680 prima dell'intervenuta stipulazione dell'accordo conciliativo sono infondate, in quanto la parte ha rinunciato a qualsiasi pretesa economica collegata al comportamento posto in essere da Controparte_1 Deve essere rigettata anche la richiesta della convenuta di condanna per responsabilità processuale aggravata, quale sanzione dell'inosservanza del dovere di lealtà e probità cui ciascuna parte è tenuta, poiché il carattere temerario della lite presuppone la consapevolezza circa l'infondatezza delle tesi sostenute ovvero il mancato uso della diligenza necessaria all'acquisizione di una siffatta coscienza. Nella fattispecie è insussistente l'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, riscontrandosi esclusivamente la formulazione di una domanda infondata.
In applicazione dei principi generali di economia e logica processuale le ulteriori questioni dedotte dalle parti sono assorbite, poiché inidonee a generare alle stesse una qualsivoglia aggiuntiva concreta utilità
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni istanza ed eccezione, così dispone:
- rigetta le domande formulate dal sig. ; Parte_1
- condanna il sig. alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
che si liquidano in euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso CP_1
forfetario per spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge, spese da distrarsi in favore del procuratore di parte che si è dichiarato antistatario.
Cremona, 10/04/2025
Il giudice
Daniele Moro