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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 29/10/2025, n. 2371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2371 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. UD DA TE Presidente rel/est.
dott. Stefania Caparello Giudice
dott. Veronica Zanin Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6818/2024
avente ad oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)
promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
RU IZ e IA KA IU, con domicilio elettivo presso il loro studio, come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE
contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE-CONTUMACE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
1 Parte ricorrente ha precisato le seguenti
CONCLUSIONI:
“In via principale:
- per i motivi ed i titoli di cui in narrativa, dichiarare, anche con sentenza parziale, la
separazione personale dei coniugi;
- per l'effetto, autorizzare i coniugi a vivere separati e dichiarare lo scioglimento della
comunione, disponendo la comunicazione all'Ufficiale dello Stato civile per la relativa
annotazione a margine dell'atto di matrimonio”
Conclusioni del PM: “nulla oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART. 132 CPC
Con ricorso , deducendo di aver contratto matrimonio con Parte_1
il 11/03/2016, in ZI (regolarmente trascritto nel Controparte_1
registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune), ha proposto domanda di separazione personale ai sensi dell'art. 706 c.p.c.
Il resistente non si è costituito in giudizio, nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo.
All'udienza del 28.10.2025 la ricorrente ha precisato le conclusioni nei termini di cui in epigrafe.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per l'adozione della pronuncia di separazione, posto che, per quanto dedotto negli atti difensivi, e tenuto conto della mancata comparizione della parte resistente che non consente di valutare alternative versioni dei fatti, può ritenersi sopravvenuta tra le parti una situazione di intollerabilità
della convivenza oggettivamente apprezzabile, tale da far presumere che sia venuta meno qualsivoglia forma di comunione di vita materiale e spirituale. La causa va poi rimessa in
2 ruolo – come da istanza – per la decisione in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio introdotta nel ricorso cumulativo.
La decisione sulle spese di lite va riservata alla sentenza definitiva del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
CP_1
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune
di ZI (atto n. 1 parte 1 Anno 2016) perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) spese di lite al definitivo;
4) rimette la causa in ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso, in Verona, nella Camera di Consiglio del 28 ottobre 2025.
La Presidente est.
UD DA TE
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. UD DA TE Presidente rel/est.
dott. Stefania Caparello Giudice
dott. Veronica Zanin Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6818/2024
avente ad oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)
promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
RU IZ e IA KA IU, con domicilio elettivo presso il loro studio, come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE
contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE-CONTUMACE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
1 Parte ricorrente ha precisato le seguenti
CONCLUSIONI:
“In via principale:
- per i motivi ed i titoli di cui in narrativa, dichiarare, anche con sentenza parziale, la
separazione personale dei coniugi;
- per l'effetto, autorizzare i coniugi a vivere separati e dichiarare lo scioglimento della
comunione, disponendo la comunicazione all'Ufficiale dello Stato civile per la relativa
annotazione a margine dell'atto di matrimonio”
Conclusioni del PM: “nulla oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART. 132 CPC
Con ricorso , deducendo di aver contratto matrimonio con Parte_1
il 11/03/2016, in ZI (regolarmente trascritto nel Controparte_1
registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune), ha proposto domanda di separazione personale ai sensi dell'art. 706 c.p.c.
Il resistente non si è costituito in giudizio, nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo.
All'udienza del 28.10.2025 la ricorrente ha precisato le conclusioni nei termini di cui in epigrafe.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per l'adozione della pronuncia di separazione, posto che, per quanto dedotto negli atti difensivi, e tenuto conto della mancata comparizione della parte resistente che non consente di valutare alternative versioni dei fatti, può ritenersi sopravvenuta tra le parti una situazione di intollerabilità
della convivenza oggettivamente apprezzabile, tale da far presumere che sia venuta meno qualsivoglia forma di comunione di vita materiale e spirituale. La causa va poi rimessa in
2 ruolo – come da istanza – per la decisione in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio introdotta nel ricorso cumulativo.
La decisione sulle spese di lite va riservata alla sentenza definitiva del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
CP_1
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune
di ZI (atto n. 1 parte 1 Anno 2016) perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) spese di lite al definitivo;
4) rimette la causa in ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso, in Verona, nella Camera di Consiglio del 28 ottobre 2025.
La Presidente est.
UD DA TE
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