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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 28/02/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. n. 286/2025 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice dott.ssa Cristina Bandiera Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ., promosso con ricorso congiunto depositato in data
20/01/2025 da:
CF: Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'avv. OTTONI FRANCESCA
e da
(CF: ) Controparte_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'avv. DE MARCHI MARTINO
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente per oggetto: Separazione e divorzio su domanda congiunta.
Conclusioni per i ricorrenti: come da ricorso
Conclusioni del Pubblico Ministero:
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno congiuntamente adito l'intestato Tribunale per ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni stabilite congiuntamente e indicate nel ricorso, e trascorso il termine di legge, di pronunciare sentenza di divorzio
I ricorrenti, sentiti in presenza all'udienza del 25.2.2025 hanno confermato la volontà espressa nel ricorso, confermando altresì espressamente, anche avanti al Giudice relatore, la richiesta di costituzione del diritto 1 reale minore già manifestata in ricorso, con richiamo ad attestazioni energetiche, visure e planimetrie depositate anche in uno al ricorso e sottoscritte in cartaceo all'udienza con successiva acquisizione di tali atti al fascicolo telematico;
i ricorrenti, inoltre, hanno confermato che lo stato di fatto degli immobili su cui si domanda la costituzione di diritto reale minore corrisponde a quello di diritto e si sono impegnati al rogito davanti al notaio ove dovessero emergere criticità.
quale dante causa ha inoltre dichiarato di rinunciare all'ipoteca legale. Controparte_1
I coniugi hanno dato concordemente atto, presentando congiuntamente il ricorso per separazione, che sussistono le condizioni di cui all'art. 151 c.c. essendo divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di illegittimità.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto alla pronuncia alle condizioni di cui al ricorso.
Le spese di lite vengono compensate attesa la presentazione congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla separazione nella causa iscritta al RG n. 286/2025 V.G.:
− dichiara la separazione personale tra i coniugi n. a Treviso (TV); il 10.9.1934) Parte_1
e (n. a L'Avana (Cuba) il 20.6.1984), che hanno contratto Controparte_1 matrimonio il 05/03/2007, atto trascritto al n. 5, parte II, Serie C, anno 2007 del registro degli atti di matrimonio del Comune di MASERADA SUL PIAVE (TV) alle condizioni indicate dalle parti che di seguito si riportano:
“1) i coniugi siano autorizzati a vivere separati e nel reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove meglio creda;
2) i ricorrenti sono giunti ad un accordo a definizione delle questioni patrimoniali e, a tal fine, la sig.ra CP_1
cede al sig. che accetta, il diritto di usufrutto vitalizio sull'immobile di sua proprietà sito in
[...] Parte_1
Treviso, alla Strada Comunale delle Corti n. 56, così catastalmente censito: NCEU, Comune di Treviso, Catasto
Fabbricati Sezione Urbana C - Foglio 4, Mappale 61, subalterno 316, strada Comunale Corti, n. 56, piano 3, categoria A/2, classe 5, vani 3, Superficie catastale Totale: 67 m2 Totale escluse aree scoperte: 64 m2, R.C. Euro 395,09,
Mappale 61, subalterno 222, strada Vicinale Corti, piano T, categoria C/6, classe 2, metri quadri 13, Superficie catastale Totale: 13 m2, R.C. Euro 32,90.
Confinanti: quanto al sub 316, con sub. 247, 6, 248 e affaccio su corte comune condominiale;
quanto al sub 222 con sub
223, 221, 3 e 6; il tutto salvo altri o variati.
A migliore individuazione delle unità immobiliari in oggetto, si allegano, quale doc.6, le planimetrie depositate al competente
Catasto dei Fabbricati, identificanti i beni in oggetto, che verranno sottoscritte personalmente dalle parti in sede di comparizione personale avanti al Tribunale. Ai sensi del comma 1bis dell'art. 29 della Legge n. 52/1985, come integrato
2 e modificato dall'art. 19 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, nella Legge 122 del 30.07.2010, la signora , nella qualifica, dichiara che i dati catastali sopra riportati e le planimetrie depositate Controparte_1 in catasto ed allegate in copia quale doc.6, sono conformi allo stato di fatto, e in particolare che non sussistono difformità tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa. L'intestazione catastale delle unità urbane in oggetto é conforme alle risultanze dei registri immobiliari.
L'immobile è pervenuto alla sig.ra in forza di compravendita del 20.4.2020, trascritta alla Controparte_1
Conservatoria dei RR.II. di Treviso in data 21.4.2020 al n. 11992 reg. gen. e 8197 reg. Part. a repertorio del Notaio di Treviso di n. 4228 repertorio e n. 2922 di Raccolta. Persona_1
(doc. 7: atto di provenienza)
Il diritto di usufrutto vitalizio viene costituito ai seguenti patti e condizioni: il sig. viene immesso nel Parte_1 possesso degli immobili descritti con tutti i connessi diritti, accessori e servitù attive e passive dalla data della firma del verbale di udienza avanti al Tribunale di Treviso pertanto, da tale data, decorreranno a favore e a carico dell'usufruttuario l'utile godimento, gli oneri ed i pesi tutti. L'immobile in oggetto non potrà avere una destinazione economica diversa da quella attuale. Il sig. usufruttuario, potrà eseguire miglioramenti e addizioni sui beni oggetto del diritto, purché Parte_1 non alterino la destinazione economica degli stessi. Il diritto viene costituito a titolo gratuito. Le parti, in via sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000, e consapevoli delle responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace nonché dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati che la presente costituzione di usufrutto è stata conclusa senza l'intervento di mediatori ai sensi degli artt. 1754 ss c.c.
Giusta la Legge 28.2.1985 n. 47, sue modifiche ed integrazioni, nonché giusta l'art. 46 D.P.R.
6.6.2001 n. 380 - Testo
Unico sull'Edilizia, la signora , proprietaria, dichiara che le porzioni immobiliari in oggetto sono Controparte_1 state costruite in forza di:
- concessione edilizia per lavori di demolizione totale e nuova edificazione in data 25 giugno 1997, prot. gen. 17349/93,
CEN. 30/34-93 FC, con denuncia di inizio lavori in data 29 settembre 1997;
- istanza per cambio di intestazione presentata il 3 aprile 1998, prot. 18957, con presa d'atto da parte del Parte_2
Tre- viso, in data 20 aprile 1998, prot. n. 18957/98; - concessione edilizia in variante alla C.E. n. 30/34-93, rilasciata in data 31 marzo 2000, prot. gen. 67535/97, spec. n. 28/5-00;
- concessione edilizia in variante alle c.e. n. 30/34-93, e 28/5-00, rilasciata in data 22 febbraio 2001, prot. gen.
43843/00, spec. n. 32/33-00; - concessione edilizia per l'ultimazione dei lavori di cui alle precedenti concessioni rilasciata il 21 novembre 2001, prot. gen. 57451/01, spec. n. 26/38-01;
- concessione edilizia in variante alla C.E. n. 32/33-00, rilasciata il 5 agosto 2002/8 maggio 2002, prot. gen, n.
31936/02, spec. n. 654/02/AE.
- SCIA per cambio di destinazione d'uso, in data 27-02-2020 n. 31579, protocollata il 28.02.2020 al n.29897, Pt_3
322/20, con comunicazione fine lavori del 30.03.2020, n. 1050;
3 Dichiara altresì che successivamente non sono state eseguite ulteriori modifiche o variazioni per cui fossero necessari provvedimenti autorizzatori.
Il fabbricato è stato dichiarato abitabile/agibile, con provvedimento n. 162/2002 del 16 ottobre 2002.
La proprietaria rende noto all'usufruttuario dell'esistenza dei seguenti diritti reali sull'immobile:
- servitù tecnologiche per le erogazioni e servizi che sono venute a crearsi a seguito della vendita frazionata dell'intero stabile;
- servitù a favore della cabina Enel distinta con il mappale numero 61 sub. 216 (già mappale numero 61 sub. 73), a carico dell'area scoperta condominiale mappale numero 61 sub. 3;
- servitù "non aedificandi" costituita con atto ai rogiti del notaio dottor giù di Treviso, in data 31 maggio Persona_2
1974, rep. n. 152817, registrato a Treviso il 3 giugno 1974 al n. 2522 pubblici e trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari di Treviso il 17 giugno 1974 ai n.n. 10031/8883;
- servitù di passaggio per pedoni e veicoli di qualsiasi genere e senza alcuna limitazione con divieto assoluto di sosta, su tutta l'area distinta con i mappale numeri 1340, 1341, 1333, 1334, 1337, 1338, 1335 e 1336, a favore ed a carico dei detti mappali ed a favore, tra l'altro, dell'area sulla quale sorge il fabbricato in condominio del quale fanno parte le unità immobiliari oggetto del presente atto, servitù costituita con l'atto di divisione ai rogiti del notaio dottor Persona_3 di Treviso in data 27 maggio 1991, rep.n. 35552, regi- strato a Treviso il 14 giugno 1991 al n. 3304/v pubblici
[...]
e tra- scritto presso la conservatoria dei registri immobiliari di Treviso il 31 maggio 1991 ai nn. 15446/11594;
- servitù "non aedificandi" per asservire l'area ai costruendi fabbricati, costituita con atto ai rogiti del notaio dottor Per_4 di Treviso in data 26 maggio 1997, rep.n. 77068/23357, registrato a Treviso il 2 giugno 1997 al n. 1964 pubblici
[...]
e trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari di Treviso il 27 maggio 1997 ai n.n. 16048/11787;
- servitù "non aedificandi" costituita con atto ai rogiti del notaio dottor di Chioggia in data 11 febbraio 2000, Per_5 repertorio n. 21399, debitamente registrato e trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari di Treviso il 4 marzo
2000 ai nn. 9090/6557.
Il condominio denominato , di cui le porzioni immobiliari oggetto del presente atto sono Controparte_2 parte, è disciplinato dal Regolamento e dalla tabella millesimale che l'usufruttuario, dichiara di ben conoscere ed accettare, obbligandosi ad osservarlo ed a farlo osservare ai suoi aventi causa a qualsiasi titolo. Gli oneri condominiali verranno ripartiti ai sensi degli artt. 1004 e 1005 c.c..
La parte cedente, sig.ra , dichiara di rinunciare all'iscrizione dell'ipoteca legale con esonero da ogni Controparte_1 responsabilità del Conservatore dei Registri immobiliari competente.
Le parti chiedono sin d'ora che la costituzione dell'usufrutto che si andrà a perfezionare a seguito del provvedimento di separazione, venga tassato in esenzione da ogni imposta e tassa, ai sensi della legge 6 marzo 1987 n.74, art.19, regime fiscale esteso alla fattispecie in oggetto dalla 4 sentenza della Corte Costituzionale n.154 depositata il 10 maggio 1999 ed in conformità alle Circolari Ministeriali n.49/E del 16 marzo 2000 e n.27/E del 21 giugno 2012. Le parti, per la suddetta costituzione di usufrutto, intendono avvalersi dei benefici fiscali previsti dal regime di favore di cui all'art.19 della legge 6 marzo 1987 n.74, come precisato dalla Circolare 27/E del 21 giugno 2012 dell'Agenzia delle Entrate, e ciò anche in relazione ai mutui successivi che ciascuno di essi potrà andare a richiedere. Le parti si impegnano ad effettuare detto
4 trasferimento con atto notarile, nel caso dovessero insorgere difficoltà, per qualsiasi motivo, per la valida ed efficace trascrizione del trasferimento immobiliare;
in tale caso il signor si farà carico in via esclusiva dei relativi costi. Parte_1
Dichiarano altresì le parti che l'immobile, ai sensi del D.L. del 19/8/2005 n.192 è stato certificato in classe energetica
E, come da A.P.E. che si dimette. (doc. 7 certificato A.P.E.)
3) I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non pretendere l'uno dall'altra alcunché a titolo di contributo al proprio mantenimento;
(doc.ti 8- : dichiarazione dei redditi dei coniugi);
4) la sig.ra riconosce in capo al sig. un diritto di abitazione della casa coniugale sita Controparte_1 Parte_1 in Treviso (TV), Strada Comunale delle Corti n. 54, che durerà fino a due mesi dopo l'effettiva liberazione dell'immobile, attualmente locato, oggetto di costituzione di usufrutto di cui al punto n. 2;
5) Con la corretta e puntuale esecuzione degli impegni summenzionati, le parti dichiarano di aver risolto e definito ogni e qualsiasi rapporto di credito/debito, e parimenti ogni altro rapporto di natura patrimoniale e non patrimoniale, dichiarando di null'altro aver a pretendere reciprocamente per qualsiasi titolo, ragione e/o causa, dedotti e/o deducibili aventi origine e/o dipendenti e/o connessi al pregresso rapporto di coniugio, ovvero derivanti da qualsivoglia altro rapporto intercorso, e comunque dichiarano di rinunciarvi.”
- Dà atto che i coniugi hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
- Spese di lite interamente compensate tra le parti.
- Ordina all'Ufficiale di Stato civile di procedere all'annotazione della sentenza in calce all'atto di matrimonio sopra indicato.
- Dispone con separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo per la pronuncia di sentenza di divorzio.
Così deciso a Treviso, nella Camera di Consiglio del 25/02/2025.
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice relatore dott.ssa Cristina Bandiera
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