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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18812/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice
dott. Gianluca Tarantino ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. R.G. 18812/2014 vertente
tra
“ ”, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv. Antonio Tarantino
-ricorrente-
contro
“ , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
Michele Di Tommaso
-resistente-
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 7.1.2025 e nei rispettivi scritti difensivi
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 – Con ricorso proposto ex art. 447 bis c.p.c. la , attualmente in Controparte_2
liquidazione (d'ora innanzi, per brevità, anche ”) ha adito l'intestato Tribunale rassegnando Parte_1
le seguenti conclusioni: “Nel merito, in principalità: accertato e dichiarato l'inadempimento dell' Pt_2
[...
[...] [
, in persona del legale rappresentante p.t., alle previsioni di cui al contratto di comodato stipulato
[...]
tra e la in data 22.12.2009, in particolare alla previsione di cui all'art.
7.3 del CP_1 Parte_1
suddetto contratto, alla previsione di cui all'art.12 del contratto di affitto d'azienda del 6.10.2010 e
alle previsioni di cui agli artt. 2, 3 e 11.1 del contratto di affiliazione e di affitto del ramo d'azienda del
Cont 11.1.2012, nonché la illegittimità del comportamento posto in essere dalla stessa per violazione
del principio di buona fede di cui all'art. 1375 cc, della normativa vigente in materia (D.lgs. 32/98)
nonché della normativa sulla dipendenza economica ex art 9 L.18 giugno 1998 n.192, non avendo
consentito o comunque avendo compromesso la economicità della gestione dell'impianto di
distribuzione carburanti sito in Polignano a Mare SS 16 Km 838 + 890, per tutti i motivi esposti nella
parte narrativa;
- accertare e dichiarare la nullità dell'art. 3 ult. comma del contratto di fornitura
vigente tra le parti e della clausola di cui all'art. 18.2 del contratto di comodato registrato 11.1.2010
per abuso di dipendenza economica ai sensi dell'art 9 l. 192/98 e succ. mod.; - condannare l'Eni in
persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento del danno patrimoniale in favore della
ricorrente, secondo le somme descritte in narrativa, che qui si abbiano per riportate, da quantificarsi,
nella misura complessiva di €520.000/00, (comprensivo del danno da mancato guadagno dal 2010 al
2014 di €453.592) oltre nell'ulteriore somma di €50.000,00 per ogni anno successivo all'anno 2014
fino alla data di naturale scadenza del contratto di comodato vigente tra e , o Parte_1 CP_1
in quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, il tutto oltre agli interessi legali fino al
giorno del soddisfo;
- condannare inoltre, l' in persona del legale rappresentante p.t., al CP_1
risarcimento del danno non patrimoniale inteso quale pregiudizio all'immagine in favore della
[...]
, che si quantifica in via equitativa in €20.000,00 il tutto oltre interessi legali fino alla data CP_3
di soddisfo, o in quella diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia anche in via
equitativa; - accertare e dichiarare la nullità ai sensi del comma 10 art. 1 d.lgs. 32/98 della clausola
2 Cont ex art. 9 del contratto di affitto d'azienda del 6/10/2010 intercorso tra la ricorrente e l' e della
clausola di cui all'art 9 del contratto di affiliazione e di affitto d'azienda del 11.1.2012, in quanto
prevedono dei canoni superiori al limite massimo previsto dall'accordo interprofessionale del
23.7.1998 a cui l'art. 1 comma 6 d.lgs. 32/1998 ha demandato la regolamentazione degli aspetti
commerciali connessi alla vendita delle benzine e definiti “non-oil” e per l'effetto accertare e
dichiarare l'indebito pagamento della somma €47.206 oltre Iva (pari alla differenza tra i canoni
pagati dal 2010 in base alle clausole contrattuali e i canoni previsti ex lege in base alla tabella
dell'accordo interprofessionale del 23.7.1998); - per l'effetto, condannare la resistente in persona del
rappresentante legale alla restituzione della ridetta somma €47.206 oltre Iva -il tutto oltre interessi
legali dalla data dei singoli pagamenti del canone mensile fino al soddisfo o in quella diversa somma
maggiore o minore che risulterà di giustizia;
- per effetto del dichiarando inadempimento della società
resistente alle previsioni di cui all'art.12 del contratto di affitto d'azienda del 6.10.2010 e alle
previsioni di cui agli artt. 2, 3 e 11.1 del contratto di affiliazione e di affitto del ramo d'azienda del
11.1.2012, della accertata abusività dei comportamenti della resistente e della antieconomicità della
gestione dichiarare non dovuto il canone d'affitto per gli anni 2013 e 2014 o in via subordinata
rideterminarlo e quindi ridurlo in €6.794 annui pari al fatturato moltiplicato per la percentuale
minima relativa al primo scaglione della tabella allegata al ridetto accordo interprofessionale del
23.7.1998 o in quella somma maggiore o minore che sarà di giustizia;
- con condanna in ogni caso di
in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento di spese e competenze di lite, CP_1
maggiorati di IVA e CAP e contributo forfettario come per legge e condanna al pagamento delle spese
di mediazione”.
Con memoria depositata il 5.6.2015, si è costituita in giudizio , eccependo CP_1
l'improcedibilità e/o inammissibilità dell'avverso ricorso per genericità e indeterminatezza del
3 contenuto e omessa indicazione dei mezzi istruttori, in violazione dell'art. 414, nn. 4 e 5, c.p.c., e, nel merito, contestando fondatezza in fatto e in diritto della domanda e spiegando, altresì, domanda riconvenzionale: “IN VIA PRELIMINARE ED IN RITO: - accertare e dichiarare la improcedibilità e/o
inammissibilità della domanda per le ragioni spiegate al paragrafo 1) della presente memoria;
- per le
medesime ragioni, accertare e dichiarare la nullità e/o indeterminatezza dell'avverso ricorso;
NEL
MERITO: - rigettare ogni avversa pretesa, in quanto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni tutte
innanzi versate;
IN VIA RICONVENZIONALE: - accertata e dichiarata la legittimità della intimata
risoluzione contrattuale, dichiarare risolto il contratto di comodato del 22/12/2009 ed il correlato
contratto di fornitura, nonché, per effetto del collegamento funzionale previsto dal'art.19 lettera e) del
“contratto di affiliazione ed affitto di ramo di azienda in aree stradali” del 11/01/12, dichiarare risolto
anche quest'ultimo; - condannare, per l'effetto, la in persona del suo legale Parte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento, per le causali meglio precisate al paragrafo 7) della
presente memoria, del complessivo importo di € 599.200,00=, oltre interessi a rivalutazione dal dovuto
fino all'effettivo soddisfo;
IN OGNI CASO: - condannare la ricorrente, in persona del suo legale
rappresentante pro tempore, al pagamento di spese e competenze di lite, maggiorate di IVA, CAP e
contributo forfettario come per legge”.
La causa, istruita mediante produzione documentale, prova per testi e CTU contabile,
all'odierna udienza è stata decisa nei modi di legge.
2 – La domanda di parte ricorrente appare parzialmente fondata e, pertanto, va accolta, per le ragioni e nei limiti di seguito precisati.
2.1 – Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità della domanda per violazione dell'art. 414, nn. 4 e 5, c.p.c.
In disparte ogni valutazione inerente al merito della controversia, deve osservarsi che,
4 contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente, parte ricorrente ha puntualmente descritto e ricostruito i fatti posti a fondamento della propria domanda, ha ampiamente analizzato le questioni di diritto sottese alle richieste avanzate, ha articolato, al termine dell'atto introduttivo, tutti i mezzi istruttori in modo sufficientemente specifico e, infine, ha espresso in modo chiaro e puntuale le proprie istanze e conclusioni.
Non v'è alcun dubbio, quindi, che il ricorso, nel suo complesso considerato, presenti tutti i requisiti prescritti dall'art. 414 c.p.c. e che, pertanto, debba essere considerato completo ed esente da vizi che ne possano inficiare la validità.
D'altronde, deve anche osservarsi che parte resistente ha ben potuto, così come in concreto ha fatto, prendere posizione sui fatti contestati e sulle ragioni di diritto ex adverso invocate e, quindi, ha potuto articolare le proprie difese nel merito delle questioni, replicando puntualmente a tutte le circostanze in fatto e diritto allegate dalla controparte.
2.2 – Venendo al merito della controversia, valgano le seguenti osservazioni.
Sulla base delle allegazioni delle parti, della documentazione in atti e delle risultanze istruttorie,
le vicende contrattuali, oggetto del presente giudizio, possono essere così ricostruite: - il 1°.6.2006,
Contr
ed anno stipulato un contratto di comodato (registrato in Bari in pari data, col n. 6669) Parte_1
CP_ avente ad oggetto “marchi e insegne contraddistinti dai colori , i distributori, i serbatoi nonché le
ulteriori attrezzature costituenti l'impianto per la distribuzione dei carburanti ubicato in Polignano a
Mare SS16 Km 838 + 890”, con durata di anni sei rinnovabili;
- in pari data, le parti hanno stipulato anche un collegato contratto di fornitura in forza del quale , in qualità di gestore, ha assunto Parte_1
Contr l'obbligo di acquistare da e vendere al pubblico, in regime di esclusiva, con le modalità e alle condizioni contrattualmente stabilite, i carburanti e i combustibili forniti dalla comodante o da altra ditta da quest'ultima designata;
- il 22.12.2009 (prima della naturale scadenza del precedente accordo) i
5 medesimi contraenti hanno stipulato un nuovo contratto di comodato (registrato in Bari il giorno
11.1.2010 con n. 524) relativo allo stesso impianto di distribuzione e sostitutivo del precedente;
-
successivamente, in data 6.10.2010 è stato sottoscritto un “contratto di affitto di azienda” (registrato in data 11.10.2010), relativo all'esercizio dell'attività commerciale di “bar – shop” presente all'interno dell'area del distributore;
- in data 11.1.2012, le parti hanno stipulato, in sostituzione del precedente, un nuovo “contratto di affiliazione e affitto di ramo d'azienda” (reg. il 2.2.2012), avente ad oggetto l'attività commerciale (“non oil”) denominata “Agip-cafè-shop”, collegato al contratto di comodato del
Contr 22.12.2009; - infine, in data 29.3.2012, ha esercitato la facoltà di recesso anticipato a titolo oneroso prevista dall'art. 18.2 del contratto di comodato del 22.12.2009, con effetto su tutti i contratti in essere con il gestore, a causa del mancato raggiungimento, da parte di quest'ultimo, per due esercizi consecutivi, degli obiettivi quantitativi previsti dal piano base annuale 2010-2011.
Muovendo da tale ricostruzione, per quel che strettamente rileva ai fini della presente decisione,
si mostra opportuno riassumere brevemente le argomentazioni addotte da ciascuna delle parti del presente giudizio a fondamento delle proprie pretese.
Contr Parte ricorrente ha contestato: i) l'inadempimento di gli obblighi contrattuali assunti, con specifico riferimento alla mancata manutenzione sia dei locali concessi in comodato, destinati alla distribuzione di carburante (v. art.
7.3 comodato del 22.12.09), sia di quelli concessi in affitto, destinati alle attività commerciali “non oil” (v. art. 12 del contratto di affitto del 6.10.2010 e artt. 2, 3, e 11.1 del contratto di affiliazione e affitto di ramo d'azienda dell'11.1.2012); ii) la “scorretta politica dei prezzi”,
“sempre più alti rispetto a quelli del mercato di zona”; iii) la violazione del canone di buona fede nell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 1375 c.c., e l'abuso di dipendenza economica, stanti l'imposizione della sottoscrizione del nuovo contratto di comodato del 22.12.2009, recante l'art. 18.2
(recesso anticipato a titolo oneroso), e la perpetrazione di condotte inadempienti e abusive (quale, ad
6 esempio, imposizione unilaterale del prezzo di vendita del carburante) determinanti l'avveramento del presupposto necessario all'esercizio della facoltà di recesso (ossia il mancato raggiungimento, per due esercizi consecutivi, degli obiettivi quantitativi previsti dal Piano Base Annuale biennio 2010/2011); iv)
la nullità dell'art. 3 ult. comma del contratto di fornitura, recante clausola di esclusiva, nonché dell'art. 18.2 del contratto di comodato del 22.12.2009 per abuso di dipendenza economica in violazione dell'art. 9, L. 192/98; v) l'illegittima imposizione di canoni d'affitto superiori a quelli stabiliti con l'accordo interprofessionale del 23.7.1998.
Di contro, la compagnia petrolifera ha sostenuto la piena legittimità del recesso esercitato a norma dell'art. 18.2 del contratto di comodato del 22.12.2009 e l'assenza di condotte integranti inadempimento contrattuale e/o abuso di dipendenza economica e/o abuso di posizione dominante;
quindi, ha imputato il mancato raggiungimento degli obiettivi quantitativi previsti dal Piano Base
Annuale 2010 e 2011 a mancanze e inadempienze del gestore che, tra l'altro, nonostante l'asserita condizione di difficoltà, non ha accettato di concordare un nuovo piano base a condizioni più
favorevoli, determinando la proroga del Piano Base Annuale del 2009, di fatto peggiorativo.
2.3 – Con riferimento alle contestate inadempienze, alla violazione del canone della buona fede contrattuale e all'abuso di dipendenza economica, la ricorrente ha allegato, in modo specifico,
l'imposizione di prezzi di vendita del carburante troppo elevati e, dunque, non competitivi e la mancata
Contr manutenzione, da parte di tanto degli impianti destinati alla distribuzione del carburante, in violazione dell'art.
7.3 del nuovo comodato, quanto dei locali destinati alle attività commerciali “non oil”, in violazione dell'art. 12 del contratto di affitto d'azienda del 6.10.2010 e degli artt. 2, 3, 11.1 del successivo contratto di affiliazione e affitto di ramo d'azienda dell'11.1.2012.
Nel ricorso introduttivo, ha denunciato l'inadeguatezza della stazione di servizio per l'uso cui era destinata, adducendo precisamente che la stessa, “da Giugno 2010 ad Aprile 2012 è stata vittima di
7 continui sbalzi di tensione di corrente, che hanno comportato il blocco ad intermittenza degli
erogatori, dei frigoriferi e dei condizionatori e dei pos di pagamento” (v. pag. 5 ricorso), con conseguente progressiva perdita di clientela e inevitabile calo delle vendite.
Dall'esame della documentazione in atti e delle risultanze istruttorie è stato possibile riscontrare che, a far data dal mese di giugno del 2010 e con maggior frequenza nel corso del 2011, il gestore, in
Par effetti, ha segnalato ripetutamente all'azienda più d'un malfunzionamento, ora dei macchinari del
(erogatori, frigoriferi, condizionatori), ora dei sistemi di pagamento elettronico (pos), ora degli erogatori del carburante, tutti invero causati o da anomalie riconducibili all'impianto elettrico (che, a suo dire, andava adeguato con la sostituzione del quadro elettrico) o dall'intasamento dei filtri del sistema di pompaggio del carburante.
Si vedano, in proposito, le note (in atti) del 22.6.2010, del 16.11.2011 e del 22.12.2011, nelle quali l'odierna ricorrente ha lamentato il “calo delle vendite”, addebitandolo (i) ai prezzi imposti da
Contr superiori a quelli praticati da altre stazioni e compagnie nella medesima realtà territoriale, (ii) al
“continuo intasamento dei filtri presenti nelle colonne di erogazione del carburante” nonché (iii) al malfunzionamento dei POS.
In sostanza, è documentato che il gestore ha prontamente denunciato alla concedente le difficoltà riscontrate nella gestione dell'attività commerciale e nell'erogazione del servizio, la perdita di clientela e la consequenziale insorgenza di uno stato di sofferenza economica, dovuti non solo alle criticità menzionate e che saranno nel prosieguo illustrate ma anche all'apertura, a distanza di 200 mt e sulla stessa direzione di marcia della strada, di un distributore a marchio “ERG”, nel quale venivano praticati prezzi inferiori.
Contr In data 9.6.2011 gli operatori della ditta “Mais Srl”, incarica da hanno riscontrato -all'esito dei controlli eseguiti in occasione delle opere di manutenzione periodica meccanica elettrice ed
8 elettronica- il malfunzionamento dei condizionatori, dovuto a sbalzi di tensione repentini e continui,
evidenziando la necessità dell'adeguamento della potenza elettrica di tutto il punto vendita.
Contr In data 12.7.2011 “Mister Motorist”, incaricato da ha accertato il malfunzionamento dell'impianto di aria condizionata all'interno dei locali del bar, tanto che, già alle ore 8:00 del mattino,
“c'era un caldo terribile” e una temperatura di 33°.
Sempre gli operatori della “Mais Srl”, a seguito dell'intervento di manutenzione del 18.10.2011,
hanno riscontrato la presenza di “filtri molto intasati”, provvedendo dunque alla pulizia degli stessi, e hanno rappresentato che tale problematica si sarebbe potuta riproporre.
A distanza di soli due giorni, il 20 ottobre, la stessa ditta incarica ha nuovamente provveduto alla pulizia dei filtri monoblocco di tutti gli erogatori di gasolio, “riscontrati nuovamente molto intasati
da materiale o sporcizia non ancora identificato;
gli erogatori erogano con molta difficoltà, recando
molto disagio alle vendite;
questa situazione inoltre sta richiedendo la pulizia di filtri ogni 3-4 giorni”.
Soltanto nel mese di dicembre del 2011 (cfr. verbali di intervento della “Mais Srl” del 19 e del
20 dicembre 2011), la problematica inerente all'intasamento dei filtri è stata risolta, tramite pulizia di tutto l'impianto meccanico della “tubazione-gasolio” e adeguamento dell'impianto elettrico.
Ancora, con missiva del 18.3.2013 ”, per il tramite dell'avv. Campobasso, ha Parte_1
Contr richiesto ad i effettuare interventi di manutenzione dell'impianto e della stazione (puntualmente indicati nella lettera), ha denunciato la “mancanza di ammodernamento dell'impianto” e ha, altresì,
istato per la riduzione del canone di affitto del ramo d'azienda “bar”.
Nella relazione redatta ad agosto del 2013 (cfr. all. n. 6 al fascicolo di parte ricorrente), il
Contr tecnico della “Zenith Srl”, incaricata da ha puntualmente elencato i lavori di manutenzione da eseguirsi per l'adeguamento degli impianti elettrici presenti nei locali gestiti da ”. Parte_1
Nonostante tale chiara indicazione, non risulta essere pervenuta da parte dell'azienda alcuna
9 richiesta di verifica e/o intervento al fine di risolvere in modo definitivo le problematiche riscontrate da tempo, che, infatti, come si evince dalla documentazione in atti, hanno continuato a manifestarsi.
La resistente, dal canto suo, al fine di provare l'adempimento agli obblighi manutentivi contrattualmente assunti, ha anch'essa prodotto in giudizio le “schede” attestanti gli interventi eseguiti -
a fronte delle numerose segnalazioni- dalla ditta all'uopo incaricata (più di frequente, come visto, la
“Mais s.r.l.”).
Le illustrate circostanze devono essere apprezzate e valutate unitamente ai bilanci afferenti alle annualità successive al 2009 (prodotti sub doc. 28 del fasc. parte ricorrente), da cui si evince un progressivo decremento dei ricavi sia nell'attività di vendita di carburante e sia nell'attività “non oil”.
Il progressivo calo delle vendite e la diminuzione della clientela hanno trovato conferma sia nelle deposizioni rese dai testi escussi nel corso del presente giudizio sia nelle analisi compiute dal nominato Ctu.
In particolare, il teste , dipendente della stazione di servizio gestita dalla Testimone_1 Pt_1
in qualità di addetto alle pompe di distribuzione del carburante nel periodo compreso tra il mese
[...]
di settembre 2008 e la primavera del 2012 e quindi a conoscenza diretta dei fatti su cui è stato chiamato a riferire, ha confermato che -con specifico riguardo agli anni 2010 e 2011- gli erogatori per la distribuzione del carburante “si bloccavano anche 2/3 volte al giorno perché c'era l'intasamento dei
filtri delle colonne e delle tubature sottotraccia”, precisando che, per tale causa, “mandavano indietro i
clienti perché non riuscivano a rifornirli” e, ancora, riferendosi al funzionamento del pos per il pagamento con multicard, ha confermato che lo stesso “si bloccava per gli sbalzi di corrente”,
Cont aggiungendo che già “prima del 7/3/2013 si [era] bloccato il pos delle cards You and e non
potevamo accreditare i punti (…) perdendo clientela”.
Contr Il teste cliente abituale della stazione di servizio a marchio giacché Testimone_2
10 pendolare sulla tratta stradale ove la stessa è ubicata, nonché possessore della “multicard aziendale
YOU&ENI”, ha confermato le problematiche nel funzionamento degli erogatori del carburante,
affermando che “in molti casi, per problemi tecnici, l'impianto di pompaggio non aspirava
correttamente il carburante e nonostante la ripetuta presenza dei tecnici, continuavano a persistere le
problematiche tecniche di erogazione del servizio” e ha riferito che “all'inizio del 2012 non erogavano
i punti [ossia quelli legati al servizio multicard You&Eni, ndr]. Successivamente fu disabilitato il
servizio delle multicard e questa ultima circostanza mi ha portato a non poter più fare rifornimento di
carburante presso la stazione di servizio di ”. Parte_1
Allo stesso modo, il teste , autotrasportatore e cliente abituale della stazione di Testimone_3
servizio gestita dalla ricorrente sino al 2012, ha confermato che negli anni 2010, 2011 e sino ad aprile
2012 gli erogatori di carburante non funzionavano regolarmente e che diversi clienti si lamentavano del malfunzionamento del pos per l'utilizzo delle multicard;
inoltre, ha confermato che, a causa del prezzo del carburante, più elevato rispetto ad altri distributori della zona, sia lui che altri suoi colleghi decisero
Cont di rifornirsi presso “altre stazioni di servizio sempre a marchio (…) sulla strada Polignano-
Monopoli o (…) in Polignano, e ciò a far data dal 2011”.
Dell'attendibilità delle dichiarazioni testimoniali sin qui considerate non v'è ragione di dubitare atteso che (i) esse provengono da soggetti del tutto indifferenti rispetto alle parti in causa e, soprattutto,
(ii), si ribadisce, la progressiva e graduale diminuzione della clientela e, con essa, delle vendite, emerge chiaramente dal confronto dei bilanci afferenti alle annualità successive al 2009, versati in atti.
A tal riguardo, in maniera condivisibile (poiché sorretta da adeguata motivazione e dal riferimento alla documentazione in atti), il Ctu, nell'elaborato consulenziale (cfr. pagg. da 19 a 22),
all'esito degli accertamenti documentali eseguiti, ha rilevato il progressivo, marcato e repentino, calo degli utili conseguiti dall'odierna ricorrente nelle annualità successive al 2009 (a fronte, invece, di un
11 aumento registratosi in quest'ultima annualità rispetto alla precedente).
In siffatto contesto, assume rilevanza il fatto, documentalmente riscontrabile, che gli interventi di adeguamento dell'impianto elettrico, risolutivi delle criticità riscontrate (e innanzi illustrate), siano stati commissionati ed eseguiti da parte della committente solo a far data dal mese di aprile 2012 (v.
schede di intervento in atti), e cioè in epoca immediatamente successiva all'esercizio del recesso,
comunicato con nota raccomandata del 29.3.2012.
Contr
Le condotte finora descritte, ossia i) il fatto che fosse a conoscenza dei ripetuti guasti e malfunzionamenti nonché dell'insorgenza di difficoltà economiche dovute alla diminuzione della clientela per l'impossibilità di offrire un servizio efficiente e all'apertura di altro distributore che praticava prezzi maggiormente competitivi e ii) il fatto che, ciononostante, la concedente abbia posto rimedio ai denunciati guasti o con ritardo o in epoca successiva all'intervenuto recesso, divengono significative ai fini della valutazione della (il)legittimità del recesso esercitato a norma dell'art. 18.2 del nuovo contratto di comodato sottoscritto dalle parti in data 22.12.2009, lamentata dalla parte ricorrente.
In ordine alla legittimità del recesso deve osservarsi quanto segue.
Risulta pacificamente dimostrato che il secondo contratto di comodato (cui sono collegati i contratti afferenti all'attività commerciale “non oil”) è stato stipulato in conformità a quanto
Contr concordato nel verbale d'accordo aziendale del 28.7.2009, siglato da e dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei distributori.
Infatti, come rilevato da parte resistente nelle proprie difese, con il suddetto accordo le parti hanno ritenuto di inserire nei contratti di comodato già stipulati con i gestori, una clausola di recesso anticipato a titolo oneroso, quale strumento di flessibilità e di ottimizzazione della competitività.
Contr Con la sottoscrizione di tale accordo, si è impegnata a “rinnovare tutti i contratti di
affidamento in uso gratuito attualmente in essere entro il 31 dicembre 2009, sostituendoli con nuovi
12 contratti della durata di sei anni più sei anni” nonché a introdurre nei nuovi contratti “una clausola che
riconosca all'Azienda la facoltà di recedere in quei casi in cui il singolo Gestore, per due anni
consecutivi, non raggiunga determinati obiettivi base qualitativi o quantitativi”.
Dunque, in attuazione di quanto concordato il 28.7.2009, si è pervenuti alla stipulazione, in data
22.12.2009, in sostituzione del precedente, di un nuovo contratto di comodato, recante la clausola di recesso anticipato a titolo oneroso (art. 18).
Acclarata, pertanto, la legittimità di tale condotta, di per sé considerata, va, tuttavia, evidenziato che la facoltà di recesso, così come recepita nell'art. 18 del nuovo contratto di comodato, doveva essere esercitata nel rispetto di determinati limiti e garanzie, riguardanti in particolare la definizione del Piano
Base Annuale (d'ora innanzi, per brevità, anche PBA), recante gli obiettivi base, quantitativi e qualitativi, il cui mancato raggiungimento costituiva, appunto, requisito per il legittimo esercizio della facoltà di recesso in questione.
Più nel dettaglio, il citato articolo 18, al comma 1, fa espresso rinvio all'accordo aziendale del
28.7.2009, stabilendo che: - “per Piano Base Annuale si intende il piano, predisposto secondo le
modalità e le metodologie concordate negli accordi aziendali previsti dalla normativa vigente,
annualmente e condiviso tra le Parti del Contratto, della durata di 12 (dodici) mesi avente ad oggetto
la definizione: a) dell'obiettivo quantitativo base di ritirato carburanti da parte della;
b) Parte_4
dell'obiettivo qualitativo base di servizio posto a carico della ”; - “ogni suo rinnovo sarà Parte_4
concordato tra e e sottoscritto da entrambe le parti entro e non oltre la fine Parte_5 Parte_4
del mese di febbraio di ciascun anno”; - “in mancanza di accordo tra le Parti circa il rinnovo, si
applicherà quanto previsto all'ultimo capoverso del successivo comma 2” ossia che il Piano Base
Annuale “si intenderà automaticamente prorogato sino al momento in cui non intervenga un nuovo
accordo tra le Parti”.
13 Di fatto, nel caso in esame, l'azienda petrolifera ha dedotto di aver esercitato la facoltà di recesso, in modo del tutto legittimo, attesa l'applicazione della clausola 18.2, sì come prevista dal richiamato accordo aziendale 28.7.2009, cioè al verificarsi del presupposto dalla stessa previsto e cioè
il “mancato raggiungimento, da parte della , di almeno il 90% dell'obiettivo quantitativo Parte_4
base previsto in ciascuno di detti Piani Base Annuali” per due esercizi consecutivi.
Nondimeno, se, da un lato, come detto, può ritenersi legittimo l'inserimento della clausola di recesso anticipato a titolo oneroso, recepita nell'art. 18.2 del secondo contratto di comodato, è altresì
vero che il richiamato accordo del 28.7.2009, prevedeva puntualmente: i) le modalità e le metodologie di redazione dei Piani Base Annuali, in modo tale che -nel fissare gli obiettivi quantitativi e qualitativi da raggiungere- dovessero essere tenute in debita considerazione sia le condizioni e le caratteristiche del mercato locale sia le eventuali criticità denunciate dal gestore, al fine di stabilire se le carenze riscontrate “siano addebitabili alla gestione oppure se siano ascrivibili a inefficienze manutentive non
imputabili alla gestione medesima, a fronte di segnalazioni e richiesta di intervento tempestivamente
effettuate”; ii) che la sottoscrizione del Piano Base dovesse avvenire entro la fine di febbraio di ogni anno;
iii) che, in caso di mancata tempestiva sottoscrizione del Piano nonostante la proroga del Pt_6
precedente PBA, vi fosse un reale e adeguato confronto tra le parti, finalizzato al raggiungimento dell'accordo.
Ancora, emerge pacificamente dalla documentazione in atti che, per l'anno 2009, le parti hanno pattuito un obiettivo quantitativo pari a 3.580 kl di ritirato, da raggiungere almeno al 90%, ovvero nella misura di 3.221 kl.
Per quella annualità, come riconosciuto dalla stessa resistente (cfr. pag. 11 della memoria di costituzione), “ ” ha superato il suddetto obiettivo quantitativo, conseguendo 3.447 kl di Parte_1
prodotto ritirato.
14 Dunque, costituisce dato pacifico che fino al 2009 la gestione in capo a ” non Parte_1
versava in condizioni di sofferenza economica e non presentava criticità.
Le difficoltà risultano essere insorte in epoca successiva alla sottoscrizione del secondo contratto di comodato (22.12.2009), che, come ampiamente spiegato, ha attribuito alla concedente la facoltà di recesso, subordinandola al mancato rispetto da parte del comodatario degli obiettivi quantitativi e/o qualitativi fissati nel Piano Base Annuale.
Infatti, la stessa resistente ha dedotto che, alla fine del 2010, la gestione ” non ha Parte_1
raggiunto l'obiettivo fissato nel PBA, consuntivando complessivamente 2.595 kl di ritirato.
Sul punto, va precisato che, per l'anno 2010, le parti in causa non hanno raggiunto l'accordo sul nuovo PBA con conseguente proroga del PBA 2009.
Anche per il 2011 le parti non sono addivenute a concordare il nuovo PBA, con conseguente,
ulteriore, proroga degli obiettivi quantitativi già fissati per il 2009, che -per il secondo anno consecutivo- “ ” non ha raggiunto. Parte_1
D'altronde, la stessa resistente, nella propria memoria di costituzione, ha ammesso che, a quell'epoca, era già a conoscenza del fatto che la gestione stesse subendo un calo di vendite (per le ragioni già spiegate), circostanza, come visto, prontamente e ripetutamente denunciata da “ ”. Parte_1
Ebbene, come già anticipato, in applicazione degli accordi aziendali, i nuovi PBA dovevano essere sottoscritti entro la fine del mese di febbraio di ciascun anno, una volta eseguite opportune e
Contr specifiche verifiche con le associazioni di categoria e col gestore, con obbligo per in caso di criticità che potessero comportare difficoltà nella definizione dei PB, di avviare un confronto con la gestione medesima.
Tuttavia, dall'istruttoria espletata non sono emersi elementi utili a dimostrare che, attese le note criticità e l'espressa richiesta di confronto avanzata dal gestore, tra le parti sia intervenuto un effettivo
15 confronto sull'asserita proposta dei per le annualità 2010 e 2011, in ottemperanza a quanto Parte_7
previsto dall'accordo aziendale del 28.7.2009.
Contr Sul punto, il teste di parte resistente, , dipendente nel confermare che Testimone_4
“per l'anno 2010 l'azienda e il gestore non raggiunsero un'intesa sul piano base relativo a quell'anno,
Cont nonostante avesse proposto un target più basso rispetto al consuntivo dell'anno prima”, ha
Contr dichiarato di non ricordare “quando proponemmo [ossia, propose, ndr] l'obiettivo ai CP_2
” e ha aggiunto che “normalmente gli obiettivi si proponevano entro il primo quadrimestre
[...]
dell'anno di riferimento”.
Il teste di parte ricorrente qualificatosi “segretario regionale della Testimone_5
FEGICA CISL e componente della Direzione Nazionale di tale federazione sindacale [cui all'epoca dei
Cont fatti aderiva ”, ndr] e componente della delegazione trattative con ha riferito che, per Parte_1
l'anno 2010, “il piano base fu proposto alla solo a ottobre 2010 e non entro febbraio 2010, Parte_1
come previsto dall'Accordo 28/07/2009” e ha aggiunto, con riferimento alla ragione della mancata accettazione da parte della gestione, che il piano base 2010 “era stato proposto in maniera unilaterale,
senza la procedura prevista dall'Accordo a garanzia della congruità delle posizioni e con target
impossibile da raggiungere a fine anno, in considerazione che la proposta era stata formulata solo ad
ottobre e che il fatturato raggiunto fino ad ottobre non avrebbe mai permesso di raggiungere le
Cont quantità proposte da a fine dicembre”, “senza peraltro alcuna consultazione e la dovuta analisi
dell'andamento di mercato e della condizione individuale della gestione”.
Sicché, per l'anno 2010, ossia il primo anno in cui potevano valutarsi gli effetti concreti dell'inserimento nel contratto dello strumento di flessibilità rappresentato dalla facoltà di recesso, (a)
l'obiettivo quantitativo e qualitativo di riferimento non ha costituito oggetto di confronto con la gestione ” né entro il termine della fine di febbraio contrattualmente indicato (cfr. art. 18.1 Parte_1
16 del secondo contratto di comodato) né entro il primo quadrimestre dello stesso anno e (b) non risulta esser stata seguita la procedura prevista dall'accordo aziendale del 2009.
Infatti, il già menzionato accordo del 28.7.2009, nel riconoscere l'utilità della clausola di recesso anticipato a titolo oneroso quale strumento negoziale atto a conferire maggiore flessibilità e ottimizzazione della competitività, ha previsto con riferimento alle metodologie applicative del recesso,
innanzitutto, (i) che si dovesse tenere conto “degli eventi non attribuibili alla responsabilità del
Gestore e riconducibili a fattori di natura esogena legati al contesto di mercato, il cui impatto sarà in
ogni caso periodicamente considerato e preso in considerazione ai fini della revisione degli obiettivi
del punto vendita” e (ii) che “(…) in buona fede, l'azienda considererà gli strumenti di flessibilità
introdotti con il presente Accordo quali elementi di sostegno e stimolo dello sviluppo commerciale di
ogni singolo punto vendita e, pertanto, assicurerà un impegno particolare nel confronto periodico con
i singoli Gestori e le Associazioni di Categoria” (v. accordo 28.07.2009 - sezione denominata
“Metodologie e definizioni attuative condivise, comuni ai Piani base ed ai Piani commerciali”).
In attuazione di tali principi, l'accordo ha quindi stabilito: - una “Verifica annuale con le
Associazioni di Categoria” con i seguenti obiettivi: “a) l'analisi congiunta dei risultati dell'esercizio
antecedente, con particolare attinenza alle principali statistiche relative all'andamento generale del
mercato ed al posizionamento dell' , nonché alle performance qualitative e quantitative delle Pt_8
CP_ gestioni della rete a marchio;
b) la trattazione dei casi di particolare criticità; c) lo scambio di
valutazioni e suggerimenti attinenti le iniziative di marketing aziendali”; - in tale contesto, l'obbligo di prendere “in esame i casi dei Gestori che risultino aver mancato il raggiungimento dell'obiettivo base
quantitativo o qualitativo per la prima volta (un piano base). Per tali Gestori l'Azienda, con il
coinvolgimento delle Associazioni di Categoria, organizzerà corsi di formazione dedicati nella
prospettiva di supportare i Gestori medesimi a colmare i gap riscontrati. […] L'Azienda e le
17 Associazioni di Categoria si riuniranno altresì nel mese di ottobre di ciascun anno per considerare i
casi dei Gestori che, dopo aver mancato il raggiungimento dell'obiettivo base quantitativo o
qualitativo per un anno, abbiano fallito il medesmo obiettivo anche nelle prime due verifiche
quadrimestrali dell'anno successivo. In tale contesto le Associazioni di Categoria, prima della
eventuale applicazione del recesso, potranno esprimere all'Azienda il proprio parere su ogni singolo
caso. Tale parere non sarà vincolante ma l' si impegna a tenerne conto secondo buona fede”; - Pt_8
la “Verifica annuale con il Gestore”, entro il mese di febbraio di ciascun anno, a cura dell'AVR
competente e avente tra le sue finalità “a) l'analisi dei risultati dell'esercizio concluso con particolare
evidenza del posizionamento finale del Gestore in termini di traguardi raggiunti;
b) la concertazione
degli obiettivi qualitativi e quantitativi del Piano Base e del Piano Commerciale Annuali per
l'esercizio in corso;
c) l'approfondimento delle iniziative di marketing per l'esercizio in corso e la
valutazione, sulla base dell'esperienza del Gestore, delle particolari opportunità o criticità del
contesto in cui è inserito il punto vendita e dei conseguenti interventi da parte dell'Azienda”; - la
“Verifica quadrimestrale con il Gestore”, da effettuarsi “entro il mese successivo alla chiusura di
ciascuno dei due primi quadrimestri”, con lo scopo di “a) monitorare lo stato di avanzamento dei
traguardi (…) quantitativi previsti dal Piano Base e dal Piano Commerciale Annuali;
b) concordare
con il gestore eventuali attività di recupero, laddove esse siano ritenute indispensabili e suscettibili di
risultati positivi”; - che “qualora si verificassero delle criticità tali da impedire la condivisione del
Cont Piano Base Annuale (…) tra e Gestore, ovvero la condivisione di una delle verifiche
Cont quadrimestrali (…) il Gestore potrà riportare il proprio caso ad a livello delle sue competenti
strutture territoriali, eventualmente con l'assistenza delle Associazioni di Categoria. Inoltre, nei casi in
cui, verificato il mancato raggiungimento degli obiettivi annuali previsti in un Piano Base Annuale o
sui risultati delle verifiche quadrimestrali di un intero anno, il Gestore avrà la facoltà, con l'assistenza
18 delle Associazioni di Categoria dei Gestori, di richiedere un incontro per la discussione di tali criticità
presso le strutture centrali della Direzione Retail”.
Quanto poc'anzi riportato è stato concordato tra l' e le Associazioni di Categoria dei Pt_8
Gestori, stante il riconosciuto carattere di innovatività delle modalità di definizione del Piano Base
Annuale e della conferita facoltà di recesso anticipato.
Ordunque, alla luce della ricostruzione innanzi operata del contesto giuridico ed economico in cui si è inserita la sottoscrizione del contratto di comodato del 22.12.2009, deve rilevarsi la violazione,
Contr da parte di , delle previsioni di cui all'accordo aziendale del 28.7.2009, consistita nell'omissione delle previste verifiche, nel mancato confronto con il gestore, sebbene da questo espressamente richiesto, e nel mancato rispetto dei termini previsti per la definizione dei nuovi PBA.
Contr Peraltro, la lesività e la contrarietà agli impegni assunti della condotta tenuta da è
desumibile anche dalla testimonianza resa all'udienza del 21.3.2017 da , Testimone_6
Contr fino al 2013 dipendente n qualità di responsabile del back office (all'epoca della deposizione già
in pensione), il quale, con specifico riferimento alle modalità di definizione del PBA 2011, ha confermato che, “in linea teorica”, tale meccanismo “avrebbe tenuto conto anche degli
apporti/disapporti (a titolo meramente esemplificativo: apertura di pompa bianca per tale intendendosi
una stazione di distribuzione carburanti gestita da privati a marchio proprio, nuova viabilità etc.)
legati a fattori straordinari di micromercato, non riconducibili all'attività del Gestore” (v. capitolo sub lett. c) della memoria di costituzione di parte resistente) e ha aggiunto che “poteva accadere anche che
l'azienda non tenesse conto, per motivi oggettivi, delle criticità rappresentate dal gestore”.
Contr Ancora, il teste , anch'egli dipendente con qualifica di coordinatore Testimone_7
commerciale di agenzia fino a maggio 2013, in ordine alla medesima circostanza, ha puntualizzato “che
il piano commerciale viene elaborato sulla base del contesto commerciale del micro mercato, dello
19 scenario economico generale, (…) e non tiene conto delle criticità evidenziate dalla gestione se non
vengono ritenute corrette ed oggettive dalla ”, così mostrando, da un lato, il contegno Pt_8
Contr inadempiente di ispetto alle pattuizioni dell'accordo del 28.7.2009 e, dall'altro, l'ampio margine
Contr di discrezionalità conservato da nella valutazione unilaterale delle criticità segnalate dal singolo gestore (come fatto, nel caso di specie, da ”), tanto da non tenerne conto se non ritenute -si Parte_1
ribadisce, unilateralmente dall' corrette e oggettive. Pt_8
In altri termini, il tenore delle dichiarazioni rese dai testi pare confermare che l' Pt_8
nonostante l'adesione all'accordo aziendale del 28.7.2009, nella pratica, fosse solita disattendere le misure stabilite dall'accordo stesso.
Ragion per cui si mostra evidente lo squilibrio venutosi a generare tra l'Azienda e il Gestore nel caso in rassegna.
A tal proposito, appare utile rimarcare che, come dimostrato da parte ricorrente e riconosciuto dalla resistente: i) fin dal mese di giugno del 2010 (cfr. raccomandata del 22.6.2010, cit.), dunque a pochi mesi di distanza dalla sottoscrizione del secondo contratto di comodato, erano stati resi noti dal gestore i diversi profili di criticità (quali, le inadempienze manutentive, l'introduzione del sistema del prezzo individuale, la presenza di operatori economici che praticavano prezzi maggiormente competitivi) che avevano contribuito al calo delle vendite;
ii) era stato contestato, con riferimento al mancato raggiungimento dell'obiettivo quantitativo per l'anno 2010, l'inadempimento da parte di
Contr
, dell'accordo aziendale del 28.7.2009, poiché quest'ultima “- non ha sottoscritto il piano base
entro i termini temporali dell'accordo; - non ha proceduto al confronto periodico con i singoli Gestori
e le Associazioni di Categoria;
- non ha proceduto alla verifica e monitoraggio dei contenuti
dell'accordo tra la Direzione Retail e le Associazioni di Categoria per condividere le componenti dei
piani base” che andavano discussi col gestore (v. raccomandata del 7.6.2011) iii) e, infine, era stato
20 richiesto (cfr. fax del 22.12.2011) un incontro per analizzare la situazione economica commerciale e discutere delle ridette criticità economiche e gestionali di ”, senza tuttavia ottenere alcun Parte_1
riscontro da parte dell' Pt_8
Contr Pertanto, alla luce di tutto quanto fin qui osservato, il comportamento assunto da nella presente vicenda, nel suo complesso considerato, è contrario al principio di buona fede nell'esecuzione del contratto sancito dall'art. 1375 c.c. (peraltro a più riprese richiamato anche dall'accordo aziendale del 28.7.2009), a fortiori se si considera la evidente riduzione degli utili conseguiti da ” Parte_1
nelle annualità successive al 2009 (cfr. bilanci 2008-2012 e Ctu contabile).
In tema di violazione del generale principio di buona fede nell'esecuzione dei contratti, la Corte
di Cassazione, con ordinanza n. 9200/2021, ha ribadito che “Il principio di correttezza e buona fede
(…) deve essere inteso in senso oggettivo in quanto enuncia un dovere di solidarietà, fondato sull'art. 2
della Costituzione, che, operando come un criterio di reciprocità, esplica la sua rilevanza nell'imporre
a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi
dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente
stabilito da singole norme di legge, sicché dalla violazione di tale regola di comportamento può
discendere, anche di per sé, un danno risarcibile”.
Il principio di buona fede permea tutto il rapporto contrattuale, dalla fase precontrattuale fino alla sua esecuzione e interpretazione.
L'art. 1175 c.c., ai sensi del quale "il debitore creditore devono comportarsi secondo le regole
della correttezza" costituisce espressione, nel campo delle obbligazioni, del più generale principio etico-giuridico di buona fede nell'esercizio dei propri diritti e nell'adempimento dei propri doveri.
La correttezza (buona fede in senso oggettivo) rappresenta il metro di comportamento per i soggetti del rapporto obbligatorio;
il contenuto non è a priori esattamente determinato, necessitando di
21 un'opera di concretizzazione valutativa, in riferimento agli interessi in gioco e alle caratteristiche del caso concreto. Attraverso la norma in esame coordinata con gli artt. 1374 e 1375 c.c., può venire così
più esattamente individuato il contenuto del singolo rapporto obbligatorio, sia per quanto riguarda gli obblighi principali che collaterali (di protezione, cooperazione e informazione).
L'obbligo di buona fede, pertanto, può essere concretizzato in due canoni di condotta: il primo,
valevole principalmente nella formazione e nell'interpretazione del contratto, che impone lealtà di comportamento;
il secondo consiste nell'obbligo di ciascuna parte di salvaguardare l'utilità dell'altra nei limiti in cui ciò non importi un apprezzabile sacrificio.
Talché, il riconoscimento al contraente del potere di recedere non è condizione sufficiente per ritenere l'esercizio di tale potere legittimo, poiché i canoni generali di correttezza e buona fede presidiano non solo la formazione del vincolo contrattuale, bensì anche la sua interpretazione ed esecuzione.
Anzi, il giudice del merito non può esimersi dal valutare se l'esercizio di tale facoltà sia stato effettuato nel rispetto delle regole di correttezza e di buona fede, atteso che la mancanza di buona fede nell'esecuzione del contratto può rivelare un vero e proprio abuso del diritto, con cui il contraente persegue scopi diversi e ulteriori rispetto a quelli originari predeterminati dal legislatore o dall'accordo negoziale.
La Corte di Cassazione ha da tempo affermato che “Si ha abuso del diritto quando il titolare di
un diritto soggettivo, pur in assenza di divieti formali, lo eserciti con modalità non necessarie ed
irrispettose del dovere di correttezza e buona fede, causando uno sproporzionato ed ingiustificato
sacrificio della controparte contrattuale, ed al fine di conseguire risultati diversi ed ulteriori rispetto a
quelli per i quali quei poteri o facoltà furono attribuiti. Ricorrendo tali presupposti, è consentito al
giudice di merito sindacare e dichiarare inefficaci gli atti compiuti in violazione del divieto di abuso
22 del diritto, oppure condannare colui il quale ha abusato del proprio diritto al risarcimento del danno
in favore della controparte contrattuale, a prescindere dall'esistenza di una specifica volontà di
nuocere, senza che ciò costituisca una ingerenza nelle scelte economiche dell'individuo o
dell'imprenditore, giacché ciò che è censurato in tal caso non è l'atto di autonomia negoziale, ma
l'abuso di esso” (Cass. 20106/2009).
Contr Nella fattispecie in esame, la condotta tenuta da , per come emersa dall'istruttoria espletata, appare contraria al dovere di correttezza e buona fede, con la conseguenza che il recesso,
sebbene esercitato in applicazione dell'art. 18.2 del richiamato contratto di comodato, risulta essere inefficace poiché esercitato in violazione dell'anzidetto canone comportamentale.
Dall'accertata inefficacia del recesso discende il rigetto della domanda riconvenzionale spiegata
Contr da al fine di ottenere la condanna di controparte al pagamento delle penali previste in entrambi i contratti, del 22.12.2009 e dell'11.1.2012, per il caso di ritardata riconsegna dell'impianto di distribuzione e dei locali destinati ad attività di “bar-shop”.
Ciò in quanto, avendo la concedente esercitato in maniera abusiva e, dunque, illegittima il proprio diritto di recesso, deve ritenersi che la ” abbia legittimamente mantenuto la Parte_1
disponibilità sia dell'impianto di distribuzione sia dell'area “bar-shop” anche in epoca successiva all'intervenuto recesso e fino all'effettivo rilascio dell'immobile, avvenuto il 30.1.2015, quindi in un momento anteriore alla data di naturale scadenza di entrambi i collegati contratti, prevista, per il primo,
nel dicembre del 2015 e, per il secondo, il 31.1.2015.
Nondimeno, negli illustrati comportamenti, contrariamente a quanto addotto da parte ricorrente,
Contr non può ravvisarsi un abuso (da parte di “ ) di dipendenza economica in quanto: - come già
spiegato, l'inserimento nel contratto di comodato sottoscritto il 22.12.2009 della previsione, in presenza di determinati requisiti e presupposti, della facoltà di recesso anticipato in capo alla concedente, lungi
23 Contr dal costituire un contegno abusivo, è stato consentito da quanto pattuito da e dalle associazioni sindacali e di categoria nel citato accordo del 28.7.2009; - in sostanza, va ribadito, l' ha potuto Pt_8
legittimamente inserire tra le previsioni contrattuali anche quella avente ad oggetto il diritto di recesso del concedente in forza degli accordi dalla stessa raggiunti con i rappresentanti degli esercenti attività
economiche di settore all'esito di negoziazione e contrattazione sindacale;
- dunque, l'illegittimità va ravvisata, come pure già affermato, esclusivamente nelle modalità con cui la facoltà di recesso è stata,
in concreto, esercitata dalla concedente e non, invece, nell'inserimento, a monte, nel contratto della previsione di tale diritto, la quale, peraltro, non dà luogo a un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi
Contr (richiesto dall'art. 9 della L. n. 192/1998) nei rapporti commerciali in favore di e a scapito di
”. Parte_1
2.4 – Parte ricorrente, nelle conclusioni dell'atto introduttivo del presente giudizio, ha altresì
domandato di “accertare e dichiarare la nullità ai sensi del comma 10 art. 1 d.lgs. 32/98 della clausola
Cont ex art. 9 del contratto di affitto d'azienda del 6/10/2010 intercorso tra la ricorrente e l' e della
clausola di cui all'art. 9 del contratto di affiliazione e di affitto d'azienda del 11.1.2012, in quanto
prevedono dei canoni superiori al limite massimo previsto dall'accordo interprofessionale del
23.7.1998 a cui l'art. 1 comma 6 d.lgs. 32/1998 ha demandato la regolamentazione degli aspetti
commerciali connessi alla vendita delle benzine e definiti “non oil””.
Al riguardo, giova rammentare quanto segue.
Ai sensi dell'art. 1, comma 6, d.lgs. n. 32/1998, “La gestione degli impianti può essere affidata
dal titolare dell'autorizzazione ad altri soggetti, di seguito denominati gestori, mediante contratti di
durata non inferiore a sei anni aventi per oggetto la cessione gratuita dell'uso di tutte le attrezzature
fisse e mobili finalizzate alla distribuzione di carburanti per uso di autotrazione, secondo le modalità e
i termini definiti dagli accordi interprofessionali stipulati fra le associazioni di categoria più
24 rappresentative, a livello nazionale, dei gestori e dei titolari dell'autorizzazione. Gli altri aspetti
contrattuali e commerciali sono regolati in conformità con i predetti accordi interprofessionali. I
medesimi accordi interprofessionali si applicano ai titolari di autorizzazione e ai gestori;
essi sono
depositati presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che ne assicura la
pubblicità. Gli accordi interprofessionali di cui al presente comma prevedono un tentativo obbligatorio
di conciliazione delle controversie contrattuali individuali secondo le modalità e i termini ivi definiti. Il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su richiesta di una delle parti, esperisce un
tentativo di mediazione delle vertenze collettive”.
Il comma 10 della medesima disposizione prevede che “ogni pattuizione contraria al presente
articolo è nulla di diritto”.
Il punto 4 degli accordi interprofessionali del 23.7.1998 statuisce che “i nuovi canoni per le
attività non oil da applicarsi subito per gli impianti nuovi o ristrutturati e per gli impianti esistenti
dopo la conclusione del periodo di moratoria disciplinato dalla presente intesa, ed in presenza
dell'accordo sulla definizione della nuova metodologia di cui al precedente punto 1), sono quelli
contenuti nella tabella allegata”.
In sostanza, come anche acclarato dal Ctu (cfr. pagg. 13 e ss. dell'elaborato), il primo accordo interprofessionale del 23 luglio 1998, nei rapporti tra gestori e compagnie petrolifere, “prevede, per la
determinazione del canone d'affitto d'azienda, delle commissioni minime e massime per scaglioni di
fatturato” (cfr. tabella allegata all'accordo).
Di conseguenza, “applicando al fatturato della società ricorrente in riferimento al
e ai , per il periodo 2010 – 2013, le commissioni massime previste per Parte_9 Parte_10
le rispettive fasce di fatturato, la società , in base agli Accordi Interprofessionali del 23 Parte_1
luglio 1998, avrebbe dovuto pagare alla società ”, a titolo di canoni dovuti, la somma CP_1
25 complessiva di € 62.572,26, oltre Iva come per legge.
Al contrario, “il contratto di affitto d'azienda del 6 ottobre 2010, all'art. 9 prevede che il
relativo canone sia così determinato:
1. per il primo periodo di 12 mesi in misura percentuale pari al
12% sul fatturato di ciascun mese al netto dell'IVA generato dalla vendita dei prodotti principali, con
un minimo garantito, pari ad € 22.000,00 + IVA.
2. per il secondo periodo di 12 mesi in misura
percentuale pari al 12% sul fatturato di ciascun mese al netto dell'IVA generato dalla vendita dei
prodotti principali, con un minimo garantito, pari ad € 24.000,00 + IVA.
3. per il terzo periodo di 12
mesi in misura percentuale pari al 12% sul fatturato di ciascun mese al netto dell'IVA generato dalla
vendita dei prodotti principali, con un minimo garantito, pari ad € 26.000,00 + IVA. Nello stesso
contratto viene previsto che i canoni vengano imputati per il 65% alla componente immobiliare e per il
restante 35% agli altri elementi componenti il ramo d'azienda. In aggiunta a quanto sopra, e per tutto
il periodo, l'Affittuario doveva corrispondere mensilmente una percentuale pari allo 0,50% sui
fatturati al netto dell'IVA derivanti dalla vendita di prodotti complementari. Inoltre, il contratto di
affiliazione ed affitto di ramo d'azienda dell'11 gennaio 2012, all'art. 7 stabilisce che il contratto di
affiliazione al marchio Agip Cafè e Shop prevede che l'Affiliato debba corrispondere all'Affiliante un
canone pari al 3% dell'incasso mensile realizzato dal locale-affiliato, al netto dell'IVA, escludendo dal
computo l'incasso relativo ai prodotti complementari (Tabacco – Lotto – Giornali - Ricariche). Il
pagamento del corrispettivo è pattuito con periodicità semestrale, al 30/6 ed al 31/12 di ogni anno di
vigenza contrattuale. Invece l'art. 9 dello stesso contratto di affitto di ramo d'azienda (11.01.2012)
prevede che il relativo canone sia così determinato:
1. per il primo periodo di 12 mesi in misura
percentuale pari al 10% sul fatturato di ciascun mese al netto dell'IVA, escludendo dal computo
l'incasso relativo ai prodotti complementari, con un minimo garantito, pari ad € 24.000,00 + IVA. 2.
per il secondo periodo di 12 mesi in misura percentuale pari al 10% sul fatturato di ciascun mese al
26 netto dell'IVA, escludendo dal computo l'incasso relativo ai prodotti complementari, con un minimo
garantito, pari ad € 25.000,00 + IVA.
3. per il terzo periodo di 12 mesi in misura percentuale pari al
10% sul fatturato di ciascun mese al netto dell'IVA, escludendo dal computo l'incasso relativo ai
prodotti complementari, con un minimo garantito, pari ad € 26.000,00 + IVA. Nello stesso contratto
viene previsto che i canoni vengano imputati per il 65% alla componente immobiliare e per il restante
35% agli altri elementi componenti il ramo d'azienda. In aggiunta a quanto sopra, e per tutto il
periodo, l'Affittuario dovrà corrispondere mensilmente una percentuale pari allo 0,50% sui fatturati al
netto dell'IVA derivanti dalla vendita di prodotti complementari”.
Ebbene, sulla scorta delle fatture allegate agli atti di causa e dai dati di bilancio (“vedasi numero
conto 800113 – denominato “canoni di locazione immobili deducibili” presente nel conto economico
del bilancio relativo all'anno di riferimento”), l'ausiliare del giudice ha accertato che, per il periodo dal
2010 al 2013, l'affittuaria ha corrisposto, a titolo di canoni, un importo complessivamente pari ad €
91.007,57.
Pertanto, la differenza tra i canoni effettivamente corrisposti (per € 91.007,57) e quelli che l'odierna ricorrente avrebbe dovuto versare in base agli accordi interprofessionali vigenti (€ 62.572,26)
è pari ad € 28.435,31, oltre IVA come per legge.
Donde la nullità, per contrarietà a disposizioni di legge di natura imperativa (art. 1, commi 6 e
10, d.lgs. n. 32/1998), delle pattuizioni contrattuali innanzi citate.
Né può sostenersi, contrariamente a quanto addotto dalla resistente, che non si applichino alla fattispecie in questione (1) gli accordi interprofessionali del 23.7.1998 (poiché, a suo dire, (a) venuti a cessare il 30.6.1999 e (b) superati dalla disciplina di cui alla L. n. 57/2001 e, in particolare, del suo art. 19, comma 3) e (2) l'art. 1, comma 6, del d.lgs. n. 32/1998 atteso che: - il decreto legislativo testé citato
è espressamente richiamato dall'accordo del 23.7.1998, nel cui quadro normativo esso si è inserito;
- la
27 locuzione “altri aspetti contrattuali e commerciali” deve ritenersi idonea a ricomprendere nel proprio ambito applicativo anche tutte le attività c.d. “non oil”, connesse e collegate alle attività di rifornimento presso le relative stazioni, ossia a tutte le attività aggiuntive alla distribuzione dei carburanti;
- infatti,
nel disposto dell'art. 1, infatti, non si rinviene alcun addentellato normativo da cui poter desumere che le attività “non oil” e, in particolare, le attività oggetto del contratto di affiliazione e di affitto d'azienda stipulato tra le parti in causa non siano ricomprese nell'anzidetta locuzione;
- d'altronde, parte resistente non ha spiegato né la fonte normativa dell'elencazione delle attività contrattuali e commerciali operata a pagina 48 della memoria di costituzione (non comprendendosi, pertanto, le ragioni e il fondamento di tale perimetrazione) né quale disciplina di rango primario e secondario si applicherebbe alla fattispecie in rassegna;
- gli accordi interprofessionali richiamati dal d.lgs. n.
32/1998 non sono stati “caducati per il semplice effetto dell'entrata in vigore della L. 57/2001 (…)
perché gli accordi aziendali andavano comunque siglati e questi accordi avrebbero potuto innovare i
precedenti accordi interprofessionali se e nella misura in cui fossero andati a sostituire i precedenti
disciplinando in maniera innovativa anche in materia 'non oil' e poiché i successivi accordi 'di colore'
nulla hanno detto in merito alla disciplina 'non oil' continuano a trovare applicazione gli accordi
interprofessionali proprio perché i soli a disciplinare il settore 'non oil'”; - d'altronde, la resistente non ha neanche allegato di aver provveduto a rinnovare gli accordi di colore, come demandato dalla L. n.
57/2001 (il cui art. 19, comma 3, fa espresso riferimento proprio agli “specifici accordi aziendali,
stipulati tra ciascun soggetto titolare di autorizzazione, concessione, o fornitore e le associazioni di
categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale dei gestori”), né ha spiegato quali,
ulteriori, accordi dovrebbero disciplinare il contratto e il rapporto in esame relativamente alle attività
“non oil”.
Conseguentemente, per le ragioni poc'anzi illustrate, stante l'acclarata nullità dei rispettivi artt.
28 Contr 9 dei contratti sottoscritti tra le parti il 6.10.2010 e l'11.1.2012, dev'essere condannata a corrispondere in favore dell'odierna ricorrente la somma complessiva di € 28.435,31, oltre IVA come per legge.
3 – A questo punto, devono essere scrutinate le poste risarcitorie domandate dalla società
ricorrente.
In proposito, va innanzitutto chiarito che anche nel caso di recesso illegittimamente esercitato
(come nel caso di specie) la parte che si assume danneggiata è gravata dall'onere di fornire prova dei pregiudizi effettivamente sofferti.
3.1 – L'istante ha, in primo luogo, domandato il risarcimento del danno “da mancato guadagno”
Cont
“conseguente all'illegittimo ed abusivo comportamento di nella gestione del rapporto”, in quanto
“c'è stata una sostanziale perdita economica confrontando i registri dei corrispettivi annuali e i
registri contabili dal 2008 al 2014, che evidenziano un notevole decremento delle vendite rispetto alle
vendite riguardanti i carburanti e indotto (bar-market e tabacchi)”.
In tema, appare utile rammentare, sulla scorta della giurisprudenza di legittimità, che il danno da mancato guadagno va rapportato all'utile netto, tenendo conto, quindi, degli oneri sopportati (v.
Cass. Se. 6 - 2, Ordinanza n. 9132 del 06/06/2012 Rv. 622655; Sez. 3, Sentenza n. 1189 del 09/05/1966
Rv. 322378 entrambe in tema di appalto;
v. altresì sez. L, Sentenza n. 108 del 08/01/1993 Rv. 480180
in tema di agenzia;
Sez. 3, Sentenza n. 2912 del 28/07/1975 in tema di contratto d'opera; più di recente,
Cass. n. 18249/2016).
In altri termini, il danno da “lucro cessante” scaturente da inadempimento contrattuale è pari non già al fatturato bensì all'utile netto, dovendo dedursi dal fatturato (o volume d'affari) i costi sostenuti per dare esecuzione al contratto.
A tali coordinate ermeneutiche risulta essersi attenuto il Ctu nel calcolo degli utili conseguiti
29 dall'odierna ricorrente in relazione sia alle attività di vendita di carburante sia dei servizi c.d. “non oil”.
È, dunque, necessario assumere l'utile medio (pari ad € 23.315,04), per come calcolato dal Ctu,
quale base di calcolo per ricavare il mancato guadagno complessivamente subito dalla ricorrente in conseguenza delle ripetute condotte inadempienti e contrarie a buona fede (innanzi ampiamente
Contr illustrate) tenute da , nell'arco temporale di vigenza dei contratti collegati (ossia di comodato e di affiliazione/affitto d'azienda).
Talché, occorre calcolare la differenza tra il valore dell'utile medio in relazione a entrambe le tipologie di attività e il valore totale dell'utile effettivamente conseguito da ” per le stesse Parte_1
attività con riferimento a ciascun esercizio di vigenza dei contratti e, a questo punto, sommare le differenze ricavate per ciascun anno (considerando per l'anno 2015 un utile netto pari a zero, atteso che nel mese di gennaio l'area in questione è stata rilasciata da “ ”). Parte_1
Per l'anno 2015 l'utile (quale mancato guadagno) calcolato in relazione a entrambe le attività è
pari ad € 23.315,04, ossia la differenza tra l'utile medio e l'utile effettivamente conseguito, come visto pari a zero.
Tuttavia, considerato che il contratto di affiliazione/affitto di ramo d'azienda veniva a cessare il
31.1.2015 (dunque il giorno seguente a quello in cui è avvenuta la riconsegna dei locali), in relazione a tale attività nulla va riconosciuto alla ricorrente a titolo di mancato guadagno.
Stando ai valori dei ricavi desumibili dai bilanci in atti, l'apporto rappresentato dai corrispettivi dell'attività di “bar-shop” (quindi, “non oil”) può essere stimato nella misura, in media, all'incirca del
6%, che, pertanto, va detratto dall'importo di € 23.315,04 relativamente all'esercizio 2015.
In tal modo, si ottiene, conclusivamente, l'importo di € 243.319,84, pari appunto all'ammontare del danno da mancato guadagno.
Contr Non può, per converso, trovare accoglimento la domanda di condanna di alla
30 corresponsione dell'ulteriore somma di € 50.000,00 “per ogni anno successivo all'anno 2014 fino alla
data di naturale scadenza del contratto di comodato” sottoscritto il 22.12.2009.
Tale richiesta risarcitoria, infatti, è stata formulata in termini meramente ipotetici ed eventuali
(cfr. pag. 19 del ricorso introduttivo) e, per quel che maggiormente rileva, risulta sfornita di qualsivoglia supporto probatorio, non essendo stati allegati dalla ricorrente neanche indizi (ossia circostanze fattuali “gravi, precise e concordanti”) da cui desumere che, se il rapporto contrattuale tra le parti fosse proseguito fino alla naturale scadenza, ” avrebbe conseguito, anche negli anni Parte_1
successivi, quantomeno in maniera più probabile che non, utili e ricavi.
Peraltro, la durata del contratto di comodato sottoscritto il 22.12.2009 era stata fissata in sei anni, ragion per cui esso sarebbe venuto a scadere nel mese di dicembre del 2015.
E non si ravvisano elementi idonei a far ritenere anche solo probabile che il contratto, alla prima scadenza, sarebbe stato dalle parti rinnovato per altri sei anni e che il rapporto sarebbe proseguito fino al 2021.
Donde la reiezione, in parte qua, della domanda di risarcimento del danno da mancato guadagno.
Contr 3.2 – Va, altresì, disattesa la domanda volta a ottenere la condanna di al risarcimento del danno emergente, quantificato in € 118.951,08, pari all'esposizione debitoria di “ ” nei Parte_1
confronti delle banche, da cui sarebbero derivate la “appostazione a sofferenza” e la “impossibilità di accedere al credito dall'intero sistema bancario”.
Dalla documentazione prodotta in giudizio, infatti, non è possibile evincere che la dedotta esposizione debitoria sia, in tutto o in parte, direttamente ascrivibile, dal punto di vista eziologico, alle
Contr condotte inadempienti e contrarie a buona fede tenute da e al recesso da quest'ultima abusivamente esercitato.
31 Quanto alla domanda di corresponsione della somma di € 500,00 a titolo di spese sostenute dal gestore per la sistemazione dei bagni, non si rinviene in atti alcuna fattura quietanzata né, in generale,
alcuna documentazione comprovante l'avvenuto effettivo pagamento di tale importo.
Conseguentemente, non vi è prova del fatto che sia stato a tal fine effettivamente sostenuto un esborso da parte della ricorrente e, quindi, che quest'ultima abbia realmente patito un danno di natura patrimoniale, ragion per cui non può essere riconosciuta quest'ulteriore voce di danno.
Va, in proposito, rimarcato che le scritture provenienti da terzi estranei alla lite non hanno efficacia di piena prova in ordine ai fatti da esse attestati e possono contribuire a fondare il convincimento del giudice solo unitamente ad altre circostanze che ne confortino l'attendibilità
(Cassazione civile, sez. III, 07/11/2014, n. 23788).
3.3 – Infine, la ricorrente ha domandato anche il ristoro del “pregiudizio all'immagine professionale”.
Tuttavia, essendo la domanda rimasta sfornita di prova, alcuna somma potrà essere riconosciuta a questo titolo in favore della richiedente.
Deve, infatti, osservarsi che tale tipologia di danno non è risarcibile in re ipsa, con la conseguenza che colui che ne chiede il ristoro è onerato della relativa dimostrazione, mediante specifiche e puntuali allegazioni, nel caso di specie del tutto assenti.
In altri termini, il danno alla reputazione e all'immagine di persone giuridiche è un danno –
conseguenza che, ai fini della sua risarcibilità, deve essere debitamente allegato e provato da chi lo invoca.
L'onere della prova per danno all'immagine di persone giuridiche è equiparato a quello per il danno all'immagine professionale di una persona fisica il che vuol dire che ai fini del risarcimento del danno non è sufficiente la prova della lesione, ma è necessario dimostrare anche il pregiudizio in
32 conseguenza subito e il nesso di causalità.
Allorquando si verifichi la lesione dell'immagine, è risarcibile, oltre al danno patrimoniale, se verificatosi e se dimostrato, il danno non patrimoniale costituito dalla diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell'ente che esprime la sua immagine, sia sotto il profilo dell'incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell'agire delle persone fisiche che ricoprano gli organi della persona giuridica o dell'ente e, quindi, nell'agire dell'ente, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica o l'ente di norma interagisca.
Sulla scorta di quanto precede, quindi, l'onere probatorio non può dirsi assolto nel caso in cui la parte si limiti a dedurre genericamente un danno all'immagine, senza dimostrare il pregiudizio concretamente subito in conseguenza dell'illecito posto in essere.
Ebbene, ” si è limitata a sostenere, peraltro in modo estremamente generico, la Parte_1
sussistenza di una correlazione automatica tra le condotte perpetrate dalla concedente e la lesione asseritamente subita alla propria “reputazione professionale” anche sotto il profilo della
“considerazione da parte dei consociati in genere e di settori o categorie”, senza null'altro allegare né,
men che meno, provare, adducendo addirittura che si tratterebbe di un danno “in re ipsa” (cosa che,
come visto, non è).
3.4 – Non può trovare, in conclusione, accoglimento neanche la domanda avanzata da “ Pt_1
Contr
a pagina 24 del ricorso, relativa all'inadempimento di agli obblighi di cui agli art. 12 del
[...]
contratto di affitto d'azienda sottoscritto il 6.10.2010 e 2, 3 e 11.1 del contratto di affiliazione e di affitto del ramo d'azienda sottoscritto l'11.1.2012 e alla declaratoria di non spettanza o, in via subordinata, alla rideterminazione dei canoni di affitto per gli anni 2013 e 2014, in quanto nulla è stato,
a tal proposito, allegato, com'è decisivamente comprovato dal fatto che nel corpo dell'atto introduttivo
33 del presente giudizio non è stata articolata alcuna difesa in merito a siffatte circostanze e pretese.
4 – La regolamentazione delle spese di lite soggiace al criterio della soccombenza.
In ragione dell'accoglimento soltanto parziale della domanda di parte ricorrente, venendo a configurarsi una situazione di soccombenza reciproca, sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione, nella misura del 50%, delle spese di lite.
La residua metà va posta a carico di parte resistente.
Le spese sono liquidate ai sensi del Dm n. 55/2014 (per come novellato dal Dm n. 147/2022), in base al valore della controversia, desumibile dal decisum (Cass., S.U., 11.9.2007, n. 19014), facendo applicazione degli onorari medi previsti per lo scaglione da € 260.000,01 ad € 520.000,00, con riduzione del 50% del compenso relativo alla fase decisoria al fine di ricondurre ad equità gli importi riconosciuti.
Per le medesime ragioni le spese di Ctu devono essere definitivamente poste a carico di entrambe le parti, in solido tra loro.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ”, in Parte_1
persona del legale rappresentante p.t., nei confronti di , in persona del legale CP_1
rappresentante p.t., nonché sulla domanda riconvenzionale proposta da “ nei confronti di CP_1
”, respinta ogni altra contraria difesa ed eccezione, così provvede: Parte_1
- accoglie parzialmente la domanda di parte ricorrente nei limiti e per le ragioni di cui in motivazione e, per l'effetto, accerta e dichiara l'inefficacia, in quanto abusivo, del recesso esercitato da
” in data 29.3.2012; CP_1
- accerta e dichiara, per le ragioni esposte in motivazione, la nullità dell'art. 9 del contratto sottoscritto tra le parti del presente giudizio il 6.10.2010 e dell'art. 9 del contratto sottoscritto tra le
34 parti del presente giudizio l'11.1.2012 e, per l'effetto, condanna ” al pagamento in favore di CP_1
” della somma di € 28.435,31, oltre IVA come per legge, a titolo di Parte_1
canoni di affitto d'azienda indebitamente corrisposti ad ” e, su tale importo, interessi al tasso CP_1
legale dalle singole scadenze di ciascun canone al saldo;
- accoglie parzialmente la domanda proposta da ” di Parte_1
risarcimento del danno “da mancato guadagno” e, per l'effetto, condanna ” al pagamento in CP_1
favore di parte ricorrente della somma di € 243.319,84, oltre interessi al tasso legale dalla pronuncia al saldo;
- rigetta nel resto le domande proposte da “ ”; Parte_1
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta da;
CP_1
- compensa parzialmente, nella misura del 50%, le spese di lite e condanna parte resistente alla refusione in favore di parte ricorrente della residua metà, che si liquida in complessivi € 645,65 per esborsi ed € 9.687,50, oltre accessori di legge, per compenso professionale;
- pone definitivamente a carico delle parti, in solido fra loro, le spese di CTU, per come liquidate in corso di causa.
Così deciso in Bari il 7 gennaio 2025
Il Giudice
Gianluca Tarantino
35
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice
dott. Gianluca Tarantino ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. R.G. 18812/2014 vertente
tra
“ ”, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv. Antonio Tarantino
-ricorrente-
contro
“ , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
Michele Di Tommaso
-resistente-
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 7.1.2025 e nei rispettivi scritti difensivi
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 – Con ricorso proposto ex art. 447 bis c.p.c. la , attualmente in Controparte_2
liquidazione (d'ora innanzi, per brevità, anche ”) ha adito l'intestato Tribunale rassegnando Parte_1
le seguenti conclusioni: “Nel merito, in principalità: accertato e dichiarato l'inadempimento dell' Pt_2
[...
[...] [
, in persona del legale rappresentante p.t., alle previsioni di cui al contratto di comodato stipulato
[...]
tra e la in data 22.12.2009, in particolare alla previsione di cui all'art.
7.3 del CP_1 Parte_1
suddetto contratto, alla previsione di cui all'art.12 del contratto di affitto d'azienda del 6.10.2010 e
alle previsioni di cui agli artt. 2, 3 e 11.1 del contratto di affiliazione e di affitto del ramo d'azienda del
Cont 11.1.2012, nonché la illegittimità del comportamento posto in essere dalla stessa per violazione
del principio di buona fede di cui all'art. 1375 cc, della normativa vigente in materia (D.lgs. 32/98)
nonché della normativa sulla dipendenza economica ex art 9 L.18 giugno 1998 n.192, non avendo
consentito o comunque avendo compromesso la economicità della gestione dell'impianto di
distribuzione carburanti sito in Polignano a Mare SS 16 Km 838 + 890, per tutti i motivi esposti nella
parte narrativa;
- accertare e dichiarare la nullità dell'art. 3 ult. comma del contratto di fornitura
vigente tra le parti e della clausola di cui all'art. 18.2 del contratto di comodato registrato 11.1.2010
per abuso di dipendenza economica ai sensi dell'art 9 l. 192/98 e succ. mod.; - condannare l'Eni in
persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento del danno patrimoniale in favore della
ricorrente, secondo le somme descritte in narrativa, che qui si abbiano per riportate, da quantificarsi,
nella misura complessiva di €520.000/00, (comprensivo del danno da mancato guadagno dal 2010 al
2014 di €453.592) oltre nell'ulteriore somma di €50.000,00 per ogni anno successivo all'anno 2014
fino alla data di naturale scadenza del contratto di comodato vigente tra e , o Parte_1 CP_1
in quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, il tutto oltre agli interessi legali fino al
giorno del soddisfo;
- condannare inoltre, l' in persona del legale rappresentante p.t., al CP_1
risarcimento del danno non patrimoniale inteso quale pregiudizio all'immagine in favore della
[...]
, che si quantifica in via equitativa in €20.000,00 il tutto oltre interessi legali fino alla data CP_3
di soddisfo, o in quella diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia anche in via
equitativa; - accertare e dichiarare la nullità ai sensi del comma 10 art. 1 d.lgs. 32/98 della clausola
2 Cont ex art. 9 del contratto di affitto d'azienda del 6/10/2010 intercorso tra la ricorrente e l' e della
clausola di cui all'art 9 del contratto di affiliazione e di affitto d'azienda del 11.1.2012, in quanto
prevedono dei canoni superiori al limite massimo previsto dall'accordo interprofessionale del
23.7.1998 a cui l'art. 1 comma 6 d.lgs. 32/1998 ha demandato la regolamentazione degli aspetti
commerciali connessi alla vendita delle benzine e definiti “non-oil” e per l'effetto accertare e
dichiarare l'indebito pagamento della somma €47.206 oltre Iva (pari alla differenza tra i canoni
pagati dal 2010 in base alle clausole contrattuali e i canoni previsti ex lege in base alla tabella
dell'accordo interprofessionale del 23.7.1998); - per l'effetto, condannare la resistente in persona del
rappresentante legale alla restituzione della ridetta somma €47.206 oltre Iva -il tutto oltre interessi
legali dalla data dei singoli pagamenti del canone mensile fino al soddisfo o in quella diversa somma
maggiore o minore che risulterà di giustizia;
- per effetto del dichiarando inadempimento della società
resistente alle previsioni di cui all'art.12 del contratto di affitto d'azienda del 6.10.2010 e alle
previsioni di cui agli artt. 2, 3 e 11.1 del contratto di affiliazione e di affitto del ramo d'azienda del
11.1.2012, della accertata abusività dei comportamenti della resistente e della antieconomicità della
gestione dichiarare non dovuto il canone d'affitto per gli anni 2013 e 2014 o in via subordinata
rideterminarlo e quindi ridurlo in €6.794 annui pari al fatturato moltiplicato per la percentuale
minima relativa al primo scaglione della tabella allegata al ridetto accordo interprofessionale del
23.7.1998 o in quella somma maggiore o minore che sarà di giustizia;
- con condanna in ogni caso di
in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento di spese e competenze di lite, CP_1
maggiorati di IVA e CAP e contributo forfettario come per legge e condanna al pagamento delle spese
di mediazione”.
Con memoria depositata il 5.6.2015, si è costituita in giudizio , eccependo CP_1
l'improcedibilità e/o inammissibilità dell'avverso ricorso per genericità e indeterminatezza del
3 contenuto e omessa indicazione dei mezzi istruttori, in violazione dell'art. 414, nn. 4 e 5, c.p.c., e, nel merito, contestando fondatezza in fatto e in diritto della domanda e spiegando, altresì, domanda riconvenzionale: “IN VIA PRELIMINARE ED IN RITO: - accertare e dichiarare la improcedibilità e/o
inammissibilità della domanda per le ragioni spiegate al paragrafo 1) della presente memoria;
- per le
medesime ragioni, accertare e dichiarare la nullità e/o indeterminatezza dell'avverso ricorso;
NEL
MERITO: - rigettare ogni avversa pretesa, in quanto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni tutte
innanzi versate;
IN VIA RICONVENZIONALE: - accertata e dichiarata la legittimità della intimata
risoluzione contrattuale, dichiarare risolto il contratto di comodato del 22/12/2009 ed il correlato
contratto di fornitura, nonché, per effetto del collegamento funzionale previsto dal'art.19 lettera e) del
“contratto di affiliazione ed affitto di ramo di azienda in aree stradali” del 11/01/12, dichiarare risolto
anche quest'ultimo; - condannare, per l'effetto, la in persona del suo legale Parte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento, per le causali meglio precisate al paragrafo 7) della
presente memoria, del complessivo importo di € 599.200,00=, oltre interessi a rivalutazione dal dovuto
fino all'effettivo soddisfo;
IN OGNI CASO: - condannare la ricorrente, in persona del suo legale
rappresentante pro tempore, al pagamento di spese e competenze di lite, maggiorate di IVA, CAP e
contributo forfettario come per legge”.
La causa, istruita mediante produzione documentale, prova per testi e CTU contabile,
all'odierna udienza è stata decisa nei modi di legge.
2 – La domanda di parte ricorrente appare parzialmente fondata e, pertanto, va accolta, per le ragioni e nei limiti di seguito precisati.
2.1 – Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità della domanda per violazione dell'art. 414, nn. 4 e 5, c.p.c.
In disparte ogni valutazione inerente al merito della controversia, deve osservarsi che,
4 contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente, parte ricorrente ha puntualmente descritto e ricostruito i fatti posti a fondamento della propria domanda, ha ampiamente analizzato le questioni di diritto sottese alle richieste avanzate, ha articolato, al termine dell'atto introduttivo, tutti i mezzi istruttori in modo sufficientemente specifico e, infine, ha espresso in modo chiaro e puntuale le proprie istanze e conclusioni.
Non v'è alcun dubbio, quindi, che il ricorso, nel suo complesso considerato, presenti tutti i requisiti prescritti dall'art. 414 c.p.c. e che, pertanto, debba essere considerato completo ed esente da vizi che ne possano inficiare la validità.
D'altronde, deve anche osservarsi che parte resistente ha ben potuto, così come in concreto ha fatto, prendere posizione sui fatti contestati e sulle ragioni di diritto ex adverso invocate e, quindi, ha potuto articolare le proprie difese nel merito delle questioni, replicando puntualmente a tutte le circostanze in fatto e diritto allegate dalla controparte.
2.2 – Venendo al merito della controversia, valgano le seguenti osservazioni.
Sulla base delle allegazioni delle parti, della documentazione in atti e delle risultanze istruttorie,
le vicende contrattuali, oggetto del presente giudizio, possono essere così ricostruite: - il 1°.6.2006,
Contr
ed anno stipulato un contratto di comodato (registrato in Bari in pari data, col n. 6669) Parte_1
CP_ avente ad oggetto “marchi e insegne contraddistinti dai colori , i distributori, i serbatoi nonché le
ulteriori attrezzature costituenti l'impianto per la distribuzione dei carburanti ubicato in Polignano a
Mare SS16 Km 838 + 890”, con durata di anni sei rinnovabili;
- in pari data, le parti hanno stipulato anche un collegato contratto di fornitura in forza del quale , in qualità di gestore, ha assunto Parte_1
Contr l'obbligo di acquistare da e vendere al pubblico, in regime di esclusiva, con le modalità e alle condizioni contrattualmente stabilite, i carburanti e i combustibili forniti dalla comodante o da altra ditta da quest'ultima designata;
- il 22.12.2009 (prima della naturale scadenza del precedente accordo) i
5 medesimi contraenti hanno stipulato un nuovo contratto di comodato (registrato in Bari il giorno
11.1.2010 con n. 524) relativo allo stesso impianto di distribuzione e sostitutivo del precedente;
-
successivamente, in data 6.10.2010 è stato sottoscritto un “contratto di affitto di azienda” (registrato in data 11.10.2010), relativo all'esercizio dell'attività commerciale di “bar – shop” presente all'interno dell'area del distributore;
- in data 11.1.2012, le parti hanno stipulato, in sostituzione del precedente, un nuovo “contratto di affiliazione e affitto di ramo d'azienda” (reg. il 2.2.2012), avente ad oggetto l'attività commerciale (“non oil”) denominata “Agip-cafè-shop”, collegato al contratto di comodato del
Contr 22.12.2009; - infine, in data 29.3.2012, ha esercitato la facoltà di recesso anticipato a titolo oneroso prevista dall'art. 18.2 del contratto di comodato del 22.12.2009, con effetto su tutti i contratti in essere con il gestore, a causa del mancato raggiungimento, da parte di quest'ultimo, per due esercizi consecutivi, degli obiettivi quantitativi previsti dal piano base annuale 2010-2011.
Muovendo da tale ricostruzione, per quel che strettamente rileva ai fini della presente decisione,
si mostra opportuno riassumere brevemente le argomentazioni addotte da ciascuna delle parti del presente giudizio a fondamento delle proprie pretese.
Contr Parte ricorrente ha contestato: i) l'inadempimento di gli obblighi contrattuali assunti, con specifico riferimento alla mancata manutenzione sia dei locali concessi in comodato, destinati alla distribuzione di carburante (v. art.
7.3 comodato del 22.12.09), sia di quelli concessi in affitto, destinati alle attività commerciali “non oil” (v. art. 12 del contratto di affitto del 6.10.2010 e artt. 2, 3, e 11.1 del contratto di affiliazione e affitto di ramo d'azienda dell'11.1.2012); ii) la “scorretta politica dei prezzi”,
“sempre più alti rispetto a quelli del mercato di zona”; iii) la violazione del canone di buona fede nell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 1375 c.c., e l'abuso di dipendenza economica, stanti l'imposizione della sottoscrizione del nuovo contratto di comodato del 22.12.2009, recante l'art. 18.2
(recesso anticipato a titolo oneroso), e la perpetrazione di condotte inadempienti e abusive (quale, ad
6 esempio, imposizione unilaterale del prezzo di vendita del carburante) determinanti l'avveramento del presupposto necessario all'esercizio della facoltà di recesso (ossia il mancato raggiungimento, per due esercizi consecutivi, degli obiettivi quantitativi previsti dal Piano Base Annuale biennio 2010/2011); iv)
la nullità dell'art. 3 ult. comma del contratto di fornitura, recante clausola di esclusiva, nonché dell'art. 18.2 del contratto di comodato del 22.12.2009 per abuso di dipendenza economica in violazione dell'art. 9, L. 192/98; v) l'illegittima imposizione di canoni d'affitto superiori a quelli stabiliti con l'accordo interprofessionale del 23.7.1998.
Di contro, la compagnia petrolifera ha sostenuto la piena legittimità del recesso esercitato a norma dell'art. 18.2 del contratto di comodato del 22.12.2009 e l'assenza di condotte integranti inadempimento contrattuale e/o abuso di dipendenza economica e/o abuso di posizione dominante;
quindi, ha imputato il mancato raggiungimento degli obiettivi quantitativi previsti dal Piano Base
Annuale 2010 e 2011 a mancanze e inadempienze del gestore che, tra l'altro, nonostante l'asserita condizione di difficoltà, non ha accettato di concordare un nuovo piano base a condizioni più
favorevoli, determinando la proroga del Piano Base Annuale del 2009, di fatto peggiorativo.
2.3 – Con riferimento alle contestate inadempienze, alla violazione del canone della buona fede contrattuale e all'abuso di dipendenza economica, la ricorrente ha allegato, in modo specifico,
l'imposizione di prezzi di vendita del carburante troppo elevati e, dunque, non competitivi e la mancata
Contr manutenzione, da parte di tanto degli impianti destinati alla distribuzione del carburante, in violazione dell'art.
7.3 del nuovo comodato, quanto dei locali destinati alle attività commerciali “non oil”, in violazione dell'art. 12 del contratto di affitto d'azienda del 6.10.2010 e degli artt. 2, 3, 11.1 del successivo contratto di affiliazione e affitto di ramo d'azienda dell'11.1.2012.
Nel ricorso introduttivo, ha denunciato l'inadeguatezza della stazione di servizio per l'uso cui era destinata, adducendo precisamente che la stessa, “da Giugno 2010 ad Aprile 2012 è stata vittima di
7 continui sbalzi di tensione di corrente, che hanno comportato il blocco ad intermittenza degli
erogatori, dei frigoriferi e dei condizionatori e dei pos di pagamento” (v. pag. 5 ricorso), con conseguente progressiva perdita di clientela e inevitabile calo delle vendite.
Dall'esame della documentazione in atti e delle risultanze istruttorie è stato possibile riscontrare che, a far data dal mese di giugno del 2010 e con maggior frequenza nel corso del 2011, il gestore, in
Par effetti, ha segnalato ripetutamente all'azienda più d'un malfunzionamento, ora dei macchinari del
(erogatori, frigoriferi, condizionatori), ora dei sistemi di pagamento elettronico (pos), ora degli erogatori del carburante, tutti invero causati o da anomalie riconducibili all'impianto elettrico (che, a suo dire, andava adeguato con la sostituzione del quadro elettrico) o dall'intasamento dei filtri del sistema di pompaggio del carburante.
Si vedano, in proposito, le note (in atti) del 22.6.2010, del 16.11.2011 e del 22.12.2011, nelle quali l'odierna ricorrente ha lamentato il “calo delle vendite”, addebitandolo (i) ai prezzi imposti da
Contr superiori a quelli praticati da altre stazioni e compagnie nella medesima realtà territoriale, (ii) al
“continuo intasamento dei filtri presenti nelle colonne di erogazione del carburante” nonché (iii) al malfunzionamento dei POS.
In sostanza, è documentato che il gestore ha prontamente denunciato alla concedente le difficoltà riscontrate nella gestione dell'attività commerciale e nell'erogazione del servizio, la perdita di clientela e la consequenziale insorgenza di uno stato di sofferenza economica, dovuti non solo alle criticità menzionate e che saranno nel prosieguo illustrate ma anche all'apertura, a distanza di 200 mt e sulla stessa direzione di marcia della strada, di un distributore a marchio “ERG”, nel quale venivano praticati prezzi inferiori.
Contr In data 9.6.2011 gli operatori della ditta “Mais Srl”, incarica da hanno riscontrato -all'esito dei controlli eseguiti in occasione delle opere di manutenzione periodica meccanica elettrice ed
8 elettronica- il malfunzionamento dei condizionatori, dovuto a sbalzi di tensione repentini e continui,
evidenziando la necessità dell'adeguamento della potenza elettrica di tutto il punto vendita.
Contr In data 12.7.2011 “Mister Motorist”, incaricato da ha accertato il malfunzionamento dell'impianto di aria condizionata all'interno dei locali del bar, tanto che, già alle ore 8:00 del mattino,
“c'era un caldo terribile” e una temperatura di 33°.
Sempre gli operatori della “Mais Srl”, a seguito dell'intervento di manutenzione del 18.10.2011,
hanno riscontrato la presenza di “filtri molto intasati”, provvedendo dunque alla pulizia degli stessi, e hanno rappresentato che tale problematica si sarebbe potuta riproporre.
A distanza di soli due giorni, il 20 ottobre, la stessa ditta incarica ha nuovamente provveduto alla pulizia dei filtri monoblocco di tutti gli erogatori di gasolio, “riscontrati nuovamente molto intasati
da materiale o sporcizia non ancora identificato;
gli erogatori erogano con molta difficoltà, recando
molto disagio alle vendite;
questa situazione inoltre sta richiedendo la pulizia di filtri ogni 3-4 giorni”.
Soltanto nel mese di dicembre del 2011 (cfr. verbali di intervento della “Mais Srl” del 19 e del
20 dicembre 2011), la problematica inerente all'intasamento dei filtri è stata risolta, tramite pulizia di tutto l'impianto meccanico della “tubazione-gasolio” e adeguamento dell'impianto elettrico.
Ancora, con missiva del 18.3.2013 ”, per il tramite dell'avv. Campobasso, ha Parte_1
Contr richiesto ad i effettuare interventi di manutenzione dell'impianto e della stazione (puntualmente indicati nella lettera), ha denunciato la “mancanza di ammodernamento dell'impianto” e ha, altresì,
istato per la riduzione del canone di affitto del ramo d'azienda “bar”.
Nella relazione redatta ad agosto del 2013 (cfr. all. n. 6 al fascicolo di parte ricorrente), il
Contr tecnico della “Zenith Srl”, incaricata da ha puntualmente elencato i lavori di manutenzione da eseguirsi per l'adeguamento degli impianti elettrici presenti nei locali gestiti da ”. Parte_1
Nonostante tale chiara indicazione, non risulta essere pervenuta da parte dell'azienda alcuna
9 richiesta di verifica e/o intervento al fine di risolvere in modo definitivo le problematiche riscontrate da tempo, che, infatti, come si evince dalla documentazione in atti, hanno continuato a manifestarsi.
La resistente, dal canto suo, al fine di provare l'adempimento agli obblighi manutentivi contrattualmente assunti, ha anch'essa prodotto in giudizio le “schede” attestanti gli interventi eseguiti -
a fronte delle numerose segnalazioni- dalla ditta all'uopo incaricata (più di frequente, come visto, la
“Mais s.r.l.”).
Le illustrate circostanze devono essere apprezzate e valutate unitamente ai bilanci afferenti alle annualità successive al 2009 (prodotti sub doc. 28 del fasc. parte ricorrente), da cui si evince un progressivo decremento dei ricavi sia nell'attività di vendita di carburante e sia nell'attività “non oil”.
Il progressivo calo delle vendite e la diminuzione della clientela hanno trovato conferma sia nelle deposizioni rese dai testi escussi nel corso del presente giudizio sia nelle analisi compiute dal nominato Ctu.
In particolare, il teste , dipendente della stazione di servizio gestita dalla Testimone_1 Pt_1
in qualità di addetto alle pompe di distribuzione del carburante nel periodo compreso tra il mese
[...]
di settembre 2008 e la primavera del 2012 e quindi a conoscenza diretta dei fatti su cui è stato chiamato a riferire, ha confermato che -con specifico riguardo agli anni 2010 e 2011- gli erogatori per la distribuzione del carburante “si bloccavano anche 2/3 volte al giorno perché c'era l'intasamento dei
filtri delle colonne e delle tubature sottotraccia”, precisando che, per tale causa, “mandavano indietro i
clienti perché non riuscivano a rifornirli” e, ancora, riferendosi al funzionamento del pos per il pagamento con multicard, ha confermato che lo stesso “si bloccava per gli sbalzi di corrente”,
Cont aggiungendo che già “prima del 7/3/2013 si [era] bloccato il pos delle cards You and e non
potevamo accreditare i punti (…) perdendo clientela”.
Contr Il teste cliente abituale della stazione di servizio a marchio giacché Testimone_2
10 pendolare sulla tratta stradale ove la stessa è ubicata, nonché possessore della “multicard aziendale
YOU&ENI”, ha confermato le problematiche nel funzionamento degli erogatori del carburante,
affermando che “in molti casi, per problemi tecnici, l'impianto di pompaggio non aspirava
correttamente il carburante e nonostante la ripetuta presenza dei tecnici, continuavano a persistere le
problematiche tecniche di erogazione del servizio” e ha riferito che “all'inizio del 2012 non erogavano
i punti [ossia quelli legati al servizio multicard You&Eni, ndr]. Successivamente fu disabilitato il
servizio delle multicard e questa ultima circostanza mi ha portato a non poter più fare rifornimento di
carburante presso la stazione di servizio di ”. Parte_1
Allo stesso modo, il teste , autotrasportatore e cliente abituale della stazione di Testimone_3
servizio gestita dalla ricorrente sino al 2012, ha confermato che negli anni 2010, 2011 e sino ad aprile
2012 gli erogatori di carburante non funzionavano regolarmente e che diversi clienti si lamentavano del malfunzionamento del pos per l'utilizzo delle multicard;
inoltre, ha confermato che, a causa del prezzo del carburante, più elevato rispetto ad altri distributori della zona, sia lui che altri suoi colleghi decisero
Cont di rifornirsi presso “altre stazioni di servizio sempre a marchio (…) sulla strada Polignano-
Monopoli o (…) in Polignano, e ciò a far data dal 2011”.
Dell'attendibilità delle dichiarazioni testimoniali sin qui considerate non v'è ragione di dubitare atteso che (i) esse provengono da soggetti del tutto indifferenti rispetto alle parti in causa e, soprattutto,
(ii), si ribadisce, la progressiva e graduale diminuzione della clientela e, con essa, delle vendite, emerge chiaramente dal confronto dei bilanci afferenti alle annualità successive al 2009, versati in atti.
A tal riguardo, in maniera condivisibile (poiché sorretta da adeguata motivazione e dal riferimento alla documentazione in atti), il Ctu, nell'elaborato consulenziale (cfr. pagg. da 19 a 22),
all'esito degli accertamenti documentali eseguiti, ha rilevato il progressivo, marcato e repentino, calo degli utili conseguiti dall'odierna ricorrente nelle annualità successive al 2009 (a fronte, invece, di un
11 aumento registratosi in quest'ultima annualità rispetto alla precedente).
In siffatto contesto, assume rilevanza il fatto, documentalmente riscontrabile, che gli interventi di adeguamento dell'impianto elettrico, risolutivi delle criticità riscontrate (e innanzi illustrate), siano stati commissionati ed eseguiti da parte della committente solo a far data dal mese di aprile 2012 (v.
schede di intervento in atti), e cioè in epoca immediatamente successiva all'esercizio del recesso,
comunicato con nota raccomandata del 29.3.2012.
Contr
Le condotte finora descritte, ossia i) il fatto che fosse a conoscenza dei ripetuti guasti e malfunzionamenti nonché dell'insorgenza di difficoltà economiche dovute alla diminuzione della clientela per l'impossibilità di offrire un servizio efficiente e all'apertura di altro distributore che praticava prezzi maggiormente competitivi e ii) il fatto che, ciononostante, la concedente abbia posto rimedio ai denunciati guasti o con ritardo o in epoca successiva all'intervenuto recesso, divengono significative ai fini della valutazione della (il)legittimità del recesso esercitato a norma dell'art. 18.2 del nuovo contratto di comodato sottoscritto dalle parti in data 22.12.2009, lamentata dalla parte ricorrente.
In ordine alla legittimità del recesso deve osservarsi quanto segue.
Risulta pacificamente dimostrato che il secondo contratto di comodato (cui sono collegati i contratti afferenti all'attività commerciale “non oil”) è stato stipulato in conformità a quanto
Contr concordato nel verbale d'accordo aziendale del 28.7.2009, siglato da e dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei distributori.
Infatti, come rilevato da parte resistente nelle proprie difese, con il suddetto accordo le parti hanno ritenuto di inserire nei contratti di comodato già stipulati con i gestori, una clausola di recesso anticipato a titolo oneroso, quale strumento di flessibilità e di ottimizzazione della competitività.
Contr Con la sottoscrizione di tale accordo, si è impegnata a “rinnovare tutti i contratti di
affidamento in uso gratuito attualmente in essere entro il 31 dicembre 2009, sostituendoli con nuovi
12 contratti della durata di sei anni più sei anni” nonché a introdurre nei nuovi contratti “una clausola che
riconosca all'Azienda la facoltà di recedere in quei casi in cui il singolo Gestore, per due anni
consecutivi, non raggiunga determinati obiettivi base qualitativi o quantitativi”.
Dunque, in attuazione di quanto concordato il 28.7.2009, si è pervenuti alla stipulazione, in data
22.12.2009, in sostituzione del precedente, di un nuovo contratto di comodato, recante la clausola di recesso anticipato a titolo oneroso (art. 18).
Acclarata, pertanto, la legittimità di tale condotta, di per sé considerata, va, tuttavia, evidenziato che la facoltà di recesso, così come recepita nell'art. 18 del nuovo contratto di comodato, doveva essere esercitata nel rispetto di determinati limiti e garanzie, riguardanti in particolare la definizione del Piano
Base Annuale (d'ora innanzi, per brevità, anche PBA), recante gli obiettivi base, quantitativi e qualitativi, il cui mancato raggiungimento costituiva, appunto, requisito per il legittimo esercizio della facoltà di recesso in questione.
Più nel dettaglio, il citato articolo 18, al comma 1, fa espresso rinvio all'accordo aziendale del
28.7.2009, stabilendo che: - “per Piano Base Annuale si intende il piano, predisposto secondo le
modalità e le metodologie concordate negli accordi aziendali previsti dalla normativa vigente,
annualmente e condiviso tra le Parti del Contratto, della durata di 12 (dodici) mesi avente ad oggetto
la definizione: a) dell'obiettivo quantitativo base di ritirato carburanti da parte della;
b) Parte_4
dell'obiettivo qualitativo base di servizio posto a carico della ”; - “ogni suo rinnovo sarà Parte_4
concordato tra e e sottoscritto da entrambe le parti entro e non oltre la fine Parte_5 Parte_4
del mese di febbraio di ciascun anno”; - “in mancanza di accordo tra le Parti circa il rinnovo, si
applicherà quanto previsto all'ultimo capoverso del successivo comma 2” ossia che il Piano Base
Annuale “si intenderà automaticamente prorogato sino al momento in cui non intervenga un nuovo
accordo tra le Parti”.
13 Di fatto, nel caso in esame, l'azienda petrolifera ha dedotto di aver esercitato la facoltà di recesso, in modo del tutto legittimo, attesa l'applicazione della clausola 18.2, sì come prevista dal richiamato accordo aziendale 28.7.2009, cioè al verificarsi del presupposto dalla stessa previsto e cioè
il “mancato raggiungimento, da parte della , di almeno il 90% dell'obiettivo quantitativo Parte_4
base previsto in ciascuno di detti Piani Base Annuali” per due esercizi consecutivi.
Nondimeno, se, da un lato, come detto, può ritenersi legittimo l'inserimento della clausola di recesso anticipato a titolo oneroso, recepita nell'art. 18.2 del secondo contratto di comodato, è altresì
vero che il richiamato accordo del 28.7.2009, prevedeva puntualmente: i) le modalità e le metodologie di redazione dei Piani Base Annuali, in modo tale che -nel fissare gli obiettivi quantitativi e qualitativi da raggiungere- dovessero essere tenute in debita considerazione sia le condizioni e le caratteristiche del mercato locale sia le eventuali criticità denunciate dal gestore, al fine di stabilire se le carenze riscontrate “siano addebitabili alla gestione oppure se siano ascrivibili a inefficienze manutentive non
imputabili alla gestione medesima, a fronte di segnalazioni e richiesta di intervento tempestivamente
effettuate”; ii) che la sottoscrizione del Piano Base dovesse avvenire entro la fine di febbraio di ogni anno;
iii) che, in caso di mancata tempestiva sottoscrizione del Piano nonostante la proroga del Pt_6
precedente PBA, vi fosse un reale e adeguato confronto tra le parti, finalizzato al raggiungimento dell'accordo.
Ancora, emerge pacificamente dalla documentazione in atti che, per l'anno 2009, le parti hanno pattuito un obiettivo quantitativo pari a 3.580 kl di ritirato, da raggiungere almeno al 90%, ovvero nella misura di 3.221 kl.
Per quella annualità, come riconosciuto dalla stessa resistente (cfr. pag. 11 della memoria di costituzione), “ ” ha superato il suddetto obiettivo quantitativo, conseguendo 3.447 kl di Parte_1
prodotto ritirato.
14 Dunque, costituisce dato pacifico che fino al 2009 la gestione in capo a ” non Parte_1
versava in condizioni di sofferenza economica e non presentava criticità.
Le difficoltà risultano essere insorte in epoca successiva alla sottoscrizione del secondo contratto di comodato (22.12.2009), che, come ampiamente spiegato, ha attribuito alla concedente la facoltà di recesso, subordinandola al mancato rispetto da parte del comodatario degli obiettivi quantitativi e/o qualitativi fissati nel Piano Base Annuale.
Infatti, la stessa resistente ha dedotto che, alla fine del 2010, la gestione ” non ha Parte_1
raggiunto l'obiettivo fissato nel PBA, consuntivando complessivamente 2.595 kl di ritirato.
Sul punto, va precisato che, per l'anno 2010, le parti in causa non hanno raggiunto l'accordo sul nuovo PBA con conseguente proroga del PBA 2009.
Anche per il 2011 le parti non sono addivenute a concordare il nuovo PBA, con conseguente,
ulteriore, proroga degli obiettivi quantitativi già fissati per il 2009, che -per il secondo anno consecutivo- “ ” non ha raggiunto. Parte_1
D'altronde, la stessa resistente, nella propria memoria di costituzione, ha ammesso che, a quell'epoca, era già a conoscenza del fatto che la gestione stesse subendo un calo di vendite (per le ragioni già spiegate), circostanza, come visto, prontamente e ripetutamente denunciata da “ ”. Parte_1
Ebbene, come già anticipato, in applicazione degli accordi aziendali, i nuovi PBA dovevano essere sottoscritti entro la fine del mese di febbraio di ciascun anno, una volta eseguite opportune e
Contr specifiche verifiche con le associazioni di categoria e col gestore, con obbligo per in caso di criticità che potessero comportare difficoltà nella definizione dei PB, di avviare un confronto con la gestione medesima.
Tuttavia, dall'istruttoria espletata non sono emersi elementi utili a dimostrare che, attese le note criticità e l'espressa richiesta di confronto avanzata dal gestore, tra le parti sia intervenuto un effettivo
15 confronto sull'asserita proposta dei per le annualità 2010 e 2011, in ottemperanza a quanto Parte_7
previsto dall'accordo aziendale del 28.7.2009.
Contr Sul punto, il teste di parte resistente, , dipendente nel confermare che Testimone_4
“per l'anno 2010 l'azienda e il gestore non raggiunsero un'intesa sul piano base relativo a quell'anno,
Cont nonostante avesse proposto un target più basso rispetto al consuntivo dell'anno prima”, ha
Contr dichiarato di non ricordare “quando proponemmo [ossia, propose, ndr] l'obiettivo ai CP_2
” e ha aggiunto che “normalmente gli obiettivi si proponevano entro il primo quadrimestre
[...]
dell'anno di riferimento”.
Il teste di parte ricorrente qualificatosi “segretario regionale della Testimone_5
FEGICA CISL e componente della Direzione Nazionale di tale federazione sindacale [cui all'epoca dei
Cont fatti aderiva ”, ndr] e componente della delegazione trattative con ha riferito che, per Parte_1
l'anno 2010, “il piano base fu proposto alla solo a ottobre 2010 e non entro febbraio 2010, Parte_1
come previsto dall'Accordo 28/07/2009” e ha aggiunto, con riferimento alla ragione della mancata accettazione da parte della gestione, che il piano base 2010 “era stato proposto in maniera unilaterale,
senza la procedura prevista dall'Accordo a garanzia della congruità delle posizioni e con target
impossibile da raggiungere a fine anno, in considerazione che la proposta era stata formulata solo ad
ottobre e che il fatturato raggiunto fino ad ottobre non avrebbe mai permesso di raggiungere le
Cont quantità proposte da a fine dicembre”, “senza peraltro alcuna consultazione e la dovuta analisi
dell'andamento di mercato e della condizione individuale della gestione”.
Sicché, per l'anno 2010, ossia il primo anno in cui potevano valutarsi gli effetti concreti dell'inserimento nel contratto dello strumento di flessibilità rappresentato dalla facoltà di recesso, (a)
l'obiettivo quantitativo e qualitativo di riferimento non ha costituito oggetto di confronto con la gestione ” né entro il termine della fine di febbraio contrattualmente indicato (cfr. art. 18.1 Parte_1
16 del secondo contratto di comodato) né entro il primo quadrimestre dello stesso anno e (b) non risulta esser stata seguita la procedura prevista dall'accordo aziendale del 2009.
Infatti, il già menzionato accordo del 28.7.2009, nel riconoscere l'utilità della clausola di recesso anticipato a titolo oneroso quale strumento negoziale atto a conferire maggiore flessibilità e ottimizzazione della competitività, ha previsto con riferimento alle metodologie applicative del recesso,
innanzitutto, (i) che si dovesse tenere conto “degli eventi non attribuibili alla responsabilità del
Gestore e riconducibili a fattori di natura esogena legati al contesto di mercato, il cui impatto sarà in
ogni caso periodicamente considerato e preso in considerazione ai fini della revisione degli obiettivi
del punto vendita” e (ii) che “(…) in buona fede, l'azienda considererà gli strumenti di flessibilità
introdotti con il presente Accordo quali elementi di sostegno e stimolo dello sviluppo commerciale di
ogni singolo punto vendita e, pertanto, assicurerà un impegno particolare nel confronto periodico con
i singoli Gestori e le Associazioni di Categoria” (v. accordo 28.07.2009 - sezione denominata
“Metodologie e definizioni attuative condivise, comuni ai Piani base ed ai Piani commerciali”).
In attuazione di tali principi, l'accordo ha quindi stabilito: - una “Verifica annuale con le
Associazioni di Categoria” con i seguenti obiettivi: “a) l'analisi congiunta dei risultati dell'esercizio
antecedente, con particolare attinenza alle principali statistiche relative all'andamento generale del
mercato ed al posizionamento dell' , nonché alle performance qualitative e quantitative delle Pt_8
CP_ gestioni della rete a marchio;
b) la trattazione dei casi di particolare criticità; c) lo scambio di
valutazioni e suggerimenti attinenti le iniziative di marketing aziendali”; - in tale contesto, l'obbligo di prendere “in esame i casi dei Gestori che risultino aver mancato il raggiungimento dell'obiettivo base
quantitativo o qualitativo per la prima volta (un piano base). Per tali Gestori l'Azienda, con il
coinvolgimento delle Associazioni di Categoria, organizzerà corsi di formazione dedicati nella
prospettiva di supportare i Gestori medesimi a colmare i gap riscontrati. […] L'Azienda e le
17 Associazioni di Categoria si riuniranno altresì nel mese di ottobre di ciascun anno per considerare i
casi dei Gestori che, dopo aver mancato il raggiungimento dell'obiettivo base quantitativo o
qualitativo per un anno, abbiano fallito il medesmo obiettivo anche nelle prime due verifiche
quadrimestrali dell'anno successivo. In tale contesto le Associazioni di Categoria, prima della
eventuale applicazione del recesso, potranno esprimere all'Azienda il proprio parere su ogni singolo
caso. Tale parere non sarà vincolante ma l' si impegna a tenerne conto secondo buona fede”; - Pt_8
la “Verifica annuale con il Gestore”, entro il mese di febbraio di ciascun anno, a cura dell'AVR
competente e avente tra le sue finalità “a) l'analisi dei risultati dell'esercizio concluso con particolare
evidenza del posizionamento finale del Gestore in termini di traguardi raggiunti;
b) la concertazione
degli obiettivi qualitativi e quantitativi del Piano Base e del Piano Commerciale Annuali per
l'esercizio in corso;
c) l'approfondimento delle iniziative di marketing per l'esercizio in corso e la
valutazione, sulla base dell'esperienza del Gestore, delle particolari opportunità o criticità del
contesto in cui è inserito il punto vendita e dei conseguenti interventi da parte dell'Azienda”; - la
“Verifica quadrimestrale con il Gestore”, da effettuarsi “entro il mese successivo alla chiusura di
ciascuno dei due primi quadrimestri”, con lo scopo di “a) monitorare lo stato di avanzamento dei
traguardi (…) quantitativi previsti dal Piano Base e dal Piano Commerciale Annuali;
b) concordare
con il gestore eventuali attività di recupero, laddove esse siano ritenute indispensabili e suscettibili di
risultati positivi”; - che “qualora si verificassero delle criticità tali da impedire la condivisione del
Cont Piano Base Annuale (…) tra e Gestore, ovvero la condivisione di una delle verifiche
Cont quadrimestrali (…) il Gestore potrà riportare il proprio caso ad a livello delle sue competenti
strutture territoriali, eventualmente con l'assistenza delle Associazioni di Categoria. Inoltre, nei casi in
cui, verificato il mancato raggiungimento degli obiettivi annuali previsti in un Piano Base Annuale o
sui risultati delle verifiche quadrimestrali di un intero anno, il Gestore avrà la facoltà, con l'assistenza
18 delle Associazioni di Categoria dei Gestori, di richiedere un incontro per la discussione di tali criticità
presso le strutture centrali della Direzione Retail”.
Quanto poc'anzi riportato è stato concordato tra l' e le Associazioni di Categoria dei Pt_8
Gestori, stante il riconosciuto carattere di innovatività delle modalità di definizione del Piano Base
Annuale e della conferita facoltà di recesso anticipato.
Ordunque, alla luce della ricostruzione innanzi operata del contesto giuridico ed economico in cui si è inserita la sottoscrizione del contratto di comodato del 22.12.2009, deve rilevarsi la violazione,
Contr da parte di , delle previsioni di cui all'accordo aziendale del 28.7.2009, consistita nell'omissione delle previste verifiche, nel mancato confronto con il gestore, sebbene da questo espressamente richiesto, e nel mancato rispetto dei termini previsti per la definizione dei nuovi PBA.
Contr Peraltro, la lesività e la contrarietà agli impegni assunti della condotta tenuta da è
desumibile anche dalla testimonianza resa all'udienza del 21.3.2017 da , Testimone_6
Contr fino al 2013 dipendente n qualità di responsabile del back office (all'epoca della deposizione già
in pensione), il quale, con specifico riferimento alle modalità di definizione del PBA 2011, ha confermato che, “in linea teorica”, tale meccanismo “avrebbe tenuto conto anche degli
apporti/disapporti (a titolo meramente esemplificativo: apertura di pompa bianca per tale intendendosi
una stazione di distribuzione carburanti gestita da privati a marchio proprio, nuova viabilità etc.)
legati a fattori straordinari di micromercato, non riconducibili all'attività del Gestore” (v. capitolo sub lett. c) della memoria di costituzione di parte resistente) e ha aggiunto che “poteva accadere anche che
l'azienda non tenesse conto, per motivi oggettivi, delle criticità rappresentate dal gestore”.
Contr Ancora, il teste , anch'egli dipendente con qualifica di coordinatore Testimone_7
commerciale di agenzia fino a maggio 2013, in ordine alla medesima circostanza, ha puntualizzato “che
il piano commerciale viene elaborato sulla base del contesto commerciale del micro mercato, dello
19 scenario economico generale, (…) e non tiene conto delle criticità evidenziate dalla gestione se non
vengono ritenute corrette ed oggettive dalla ”, così mostrando, da un lato, il contegno Pt_8
Contr inadempiente di ispetto alle pattuizioni dell'accordo del 28.7.2009 e, dall'altro, l'ampio margine
Contr di discrezionalità conservato da nella valutazione unilaterale delle criticità segnalate dal singolo gestore (come fatto, nel caso di specie, da ”), tanto da non tenerne conto se non ritenute -si Parte_1
ribadisce, unilateralmente dall' corrette e oggettive. Pt_8
In altri termini, il tenore delle dichiarazioni rese dai testi pare confermare che l' Pt_8
nonostante l'adesione all'accordo aziendale del 28.7.2009, nella pratica, fosse solita disattendere le misure stabilite dall'accordo stesso.
Ragion per cui si mostra evidente lo squilibrio venutosi a generare tra l'Azienda e il Gestore nel caso in rassegna.
A tal proposito, appare utile rimarcare che, come dimostrato da parte ricorrente e riconosciuto dalla resistente: i) fin dal mese di giugno del 2010 (cfr. raccomandata del 22.6.2010, cit.), dunque a pochi mesi di distanza dalla sottoscrizione del secondo contratto di comodato, erano stati resi noti dal gestore i diversi profili di criticità (quali, le inadempienze manutentive, l'introduzione del sistema del prezzo individuale, la presenza di operatori economici che praticavano prezzi maggiormente competitivi) che avevano contribuito al calo delle vendite;
ii) era stato contestato, con riferimento al mancato raggiungimento dell'obiettivo quantitativo per l'anno 2010, l'inadempimento da parte di
Contr
, dell'accordo aziendale del 28.7.2009, poiché quest'ultima “- non ha sottoscritto il piano base
entro i termini temporali dell'accordo; - non ha proceduto al confronto periodico con i singoli Gestori
e le Associazioni di Categoria;
- non ha proceduto alla verifica e monitoraggio dei contenuti
dell'accordo tra la Direzione Retail e le Associazioni di Categoria per condividere le componenti dei
piani base” che andavano discussi col gestore (v. raccomandata del 7.6.2011) iii) e, infine, era stato
20 richiesto (cfr. fax del 22.12.2011) un incontro per analizzare la situazione economica commerciale e discutere delle ridette criticità economiche e gestionali di ”, senza tuttavia ottenere alcun Parte_1
riscontro da parte dell' Pt_8
Contr Pertanto, alla luce di tutto quanto fin qui osservato, il comportamento assunto da nella presente vicenda, nel suo complesso considerato, è contrario al principio di buona fede nell'esecuzione del contratto sancito dall'art. 1375 c.c. (peraltro a più riprese richiamato anche dall'accordo aziendale del 28.7.2009), a fortiori se si considera la evidente riduzione degli utili conseguiti da ” Parte_1
nelle annualità successive al 2009 (cfr. bilanci 2008-2012 e Ctu contabile).
In tema di violazione del generale principio di buona fede nell'esecuzione dei contratti, la Corte
di Cassazione, con ordinanza n. 9200/2021, ha ribadito che “Il principio di correttezza e buona fede
(…) deve essere inteso in senso oggettivo in quanto enuncia un dovere di solidarietà, fondato sull'art. 2
della Costituzione, che, operando come un criterio di reciprocità, esplica la sua rilevanza nell'imporre
a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi
dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente
stabilito da singole norme di legge, sicché dalla violazione di tale regola di comportamento può
discendere, anche di per sé, un danno risarcibile”.
Il principio di buona fede permea tutto il rapporto contrattuale, dalla fase precontrattuale fino alla sua esecuzione e interpretazione.
L'art. 1175 c.c., ai sensi del quale "il debitore creditore devono comportarsi secondo le regole
della correttezza" costituisce espressione, nel campo delle obbligazioni, del più generale principio etico-giuridico di buona fede nell'esercizio dei propri diritti e nell'adempimento dei propri doveri.
La correttezza (buona fede in senso oggettivo) rappresenta il metro di comportamento per i soggetti del rapporto obbligatorio;
il contenuto non è a priori esattamente determinato, necessitando di
21 un'opera di concretizzazione valutativa, in riferimento agli interessi in gioco e alle caratteristiche del caso concreto. Attraverso la norma in esame coordinata con gli artt. 1374 e 1375 c.c., può venire così
più esattamente individuato il contenuto del singolo rapporto obbligatorio, sia per quanto riguarda gli obblighi principali che collaterali (di protezione, cooperazione e informazione).
L'obbligo di buona fede, pertanto, può essere concretizzato in due canoni di condotta: il primo,
valevole principalmente nella formazione e nell'interpretazione del contratto, che impone lealtà di comportamento;
il secondo consiste nell'obbligo di ciascuna parte di salvaguardare l'utilità dell'altra nei limiti in cui ciò non importi un apprezzabile sacrificio.
Talché, il riconoscimento al contraente del potere di recedere non è condizione sufficiente per ritenere l'esercizio di tale potere legittimo, poiché i canoni generali di correttezza e buona fede presidiano non solo la formazione del vincolo contrattuale, bensì anche la sua interpretazione ed esecuzione.
Anzi, il giudice del merito non può esimersi dal valutare se l'esercizio di tale facoltà sia stato effettuato nel rispetto delle regole di correttezza e di buona fede, atteso che la mancanza di buona fede nell'esecuzione del contratto può rivelare un vero e proprio abuso del diritto, con cui il contraente persegue scopi diversi e ulteriori rispetto a quelli originari predeterminati dal legislatore o dall'accordo negoziale.
La Corte di Cassazione ha da tempo affermato che “Si ha abuso del diritto quando il titolare di
un diritto soggettivo, pur in assenza di divieti formali, lo eserciti con modalità non necessarie ed
irrispettose del dovere di correttezza e buona fede, causando uno sproporzionato ed ingiustificato
sacrificio della controparte contrattuale, ed al fine di conseguire risultati diversi ed ulteriori rispetto a
quelli per i quali quei poteri o facoltà furono attribuiti. Ricorrendo tali presupposti, è consentito al
giudice di merito sindacare e dichiarare inefficaci gli atti compiuti in violazione del divieto di abuso
22 del diritto, oppure condannare colui il quale ha abusato del proprio diritto al risarcimento del danno
in favore della controparte contrattuale, a prescindere dall'esistenza di una specifica volontà di
nuocere, senza che ciò costituisca una ingerenza nelle scelte economiche dell'individuo o
dell'imprenditore, giacché ciò che è censurato in tal caso non è l'atto di autonomia negoziale, ma
l'abuso di esso” (Cass. 20106/2009).
Contr Nella fattispecie in esame, la condotta tenuta da , per come emersa dall'istruttoria espletata, appare contraria al dovere di correttezza e buona fede, con la conseguenza che il recesso,
sebbene esercitato in applicazione dell'art. 18.2 del richiamato contratto di comodato, risulta essere inefficace poiché esercitato in violazione dell'anzidetto canone comportamentale.
Dall'accertata inefficacia del recesso discende il rigetto della domanda riconvenzionale spiegata
Contr da al fine di ottenere la condanna di controparte al pagamento delle penali previste in entrambi i contratti, del 22.12.2009 e dell'11.1.2012, per il caso di ritardata riconsegna dell'impianto di distribuzione e dei locali destinati ad attività di “bar-shop”.
Ciò in quanto, avendo la concedente esercitato in maniera abusiva e, dunque, illegittima il proprio diritto di recesso, deve ritenersi che la ” abbia legittimamente mantenuto la Parte_1
disponibilità sia dell'impianto di distribuzione sia dell'area “bar-shop” anche in epoca successiva all'intervenuto recesso e fino all'effettivo rilascio dell'immobile, avvenuto il 30.1.2015, quindi in un momento anteriore alla data di naturale scadenza di entrambi i collegati contratti, prevista, per il primo,
nel dicembre del 2015 e, per il secondo, il 31.1.2015.
Nondimeno, negli illustrati comportamenti, contrariamente a quanto addotto da parte ricorrente,
Contr non può ravvisarsi un abuso (da parte di “ ) di dipendenza economica in quanto: - come già
spiegato, l'inserimento nel contratto di comodato sottoscritto il 22.12.2009 della previsione, in presenza di determinati requisiti e presupposti, della facoltà di recesso anticipato in capo alla concedente, lungi
23 Contr dal costituire un contegno abusivo, è stato consentito da quanto pattuito da e dalle associazioni sindacali e di categoria nel citato accordo del 28.7.2009; - in sostanza, va ribadito, l' ha potuto Pt_8
legittimamente inserire tra le previsioni contrattuali anche quella avente ad oggetto il diritto di recesso del concedente in forza degli accordi dalla stessa raggiunti con i rappresentanti degli esercenti attività
economiche di settore all'esito di negoziazione e contrattazione sindacale;
- dunque, l'illegittimità va ravvisata, come pure già affermato, esclusivamente nelle modalità con cui la facoltà di recesso è stata,
in concreto, esercitata dalla concedente e non, invece, nell'inserimento, a monte, nel contratto della previsione di tale diritto, la quale, peraltro, non dà luogo a un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi
Contr (richiesto dall'art. 9 della L. n. 192/1998) nei rapporti commerciali in favore di e a scapito di
”. Parte_1
2.4 – Parte ricorrente, nelle conclusioni dell'atto introduttivo del presente giudizio, ha altresì
domandato di “accertare e dichiarare la nullità ai sensi del comma 10 art. 1 d.lgs. 32/98 della clausola
Cont ex art. 9 del contratto di affitto d'azienda del 6/10/2010 intercorso tra la ricorrente e l' e della
clausola di cui all'art. 9 del contratto di affiliazione e di affitto d'azienda del 11.1.2012, in quanto
prevedono dei canoni superiori al limite massimo previsto dall'accordo interprofessionale del
23.7.1998 a cui l'art. 1 comma 6 d.lgs. 32/1998 ha demandato la regolamentazione degli aspetti
commerciali connessi alla vendita delle benzine e definiti “non oil””.
Al riguardo, giova rammentare quanto segue.
Ai sensi dell'art. 1, comma 6, d.lgs. n. 32/1998, “La gestione degli impianti può essere affidata
dal titolare dell'autorizzazione ad altri soggetti, di seguito denominati gestori, mediante contratti di
durata non inferiore a sei anni aventi per oggetto la cessione gratuita dell'uso di tutte le attrezzature
fisse e mobili finalizzate alla distribuzione di carburanti per uso di autotrazione, secondo le modalità e
i termini definiti dagli accordi interprofessionali stipulati fra le associazioni di categoria più
24 rappresentative, a livello nazionale, dei gestori e dei titolari dell'autorizzazione. Gli altri aspetti
contrattuali e commerciali sono regolati in conformità con i predetti accordi interprofessionali. I
medesimi accordi interprofessionali si applicano ai titolari di autorizzazione e ai gestori;
essi sono
depositati presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che ne assicura la
pubblicità. Gli accordi interprofessionali di cui al presente comma prevedono un tentativo obbligatorio
di conciliazione delle controversie contrattuali individuali secondo le modalità e i termini ivi definiti. Il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su richiesta di una delle parti, esperisce un
tentativo di mediazione delle vertenze collettive”.
Il comma 10 della medesima disposizione prevede che “ogni pattuizione contraria al presente
articolo è nulla di diritto”.
Il punto 4 degli accordi interprofessionali del 23.7.1998 statuisce che “i nuovi canoni per le
attività non oil da applicarsi subito per gli impianti nuovi o ristrutturati e per gli impianti esistenti
dopo la conclusione del periodo di moratoria disciplinato dalla presente intesa, ed in presenza
dell'accordo sulla definizione della nuova metodologia di cui al precedente punto 1), sono quelli
contenuti nella tabella allegata”.
In sostanza, come anche acclarato dal Ctu (cfr. pagg. 13 e ss. dell'elaborato), il primo accordo interprofessionale del 23 luglio 1998, nei rapporti tra gestori e compagnie petrolifere, “prevede, per la
determinazione del canone d'affitto d'azienda, delle commissioni minime e massime per scaglioni di
fatturato” (cfr. tabella allegata all'accordo).
Di conseguenza, “applicando al fatturato della società ricorrente in riferimento al
e ai , per il periodo 2010 – 2013, le commissioni massime previste per Parte_9 Parte_10
le rispettive fasce di fatturato, la società , in base agli Accordi Interprofessionali del 23 Parte_1
luglio 1998, avrebbe dovuto pagare alla società ”, a titolo di canoni dovuti, la somma CP_1
25 complessiva di € 62.572,26, oltre Iva come per legge.
Al contrario, “il contratto di affitto d'azienda del 6 ottobre 2010, all'art. 9 prevede che il
relativo canone sia così determinato:
1. per il primo periodo di 12 mesi in misura percentuale pari al
12% sul fatturato di ciascun mese al netto dell'IVA generato dalla vendita dei prodotti principali, con
un minimo garantito, pari ad € 22.000,00 + IVA.
2. per il secondo periodo di 12 mesi in misura
percentuale pari al 12% sul fatturato di ciascun mese al netto dell'IVA generato dalla vendita dei
prodotti principali, con un minimo garantito, pari ad € 24.000,00 + IVA.
3. per il terzo periodo di 12
mesi in misura percentuale pari al 12% sul fatturato di ciascun mese al netto dell'IVA generato dalla
vendita dei prodotti principali, con un minimo garantito, pari ad € 26.000,00 + IVA. Nello stesso
contratto viene previsto che i canoni vengano imputati per il 65% alla componente immobiliare e per il
restante 35% agli altri elementi componenti il ramo d'azienda. In aggiunta a quanto sopra, e per tutto
il periodo, l'Affittuario doveva corrispondere mensilmente una percentuale pari allo 0,50% sui
fatturati al netto dell'IVA derivanti dalla vendita di prodotti complementari. Inoltre, il contratto di
affiliazione ed affitto di ramo d'azienda dell'11 gennaio 2012, all'art. 7 stabilisce che il contratto di
affiliazione al marchio Agip Cafè e Shop prevede che l'Affiliato debba corrispondere all'Affiliante un
canone pari al 3% dell'incasso mensile realizzato dal locale-affiliato, al netto dell'IVA, escludendo dal
computo l'incasso relativo ai prodotti complementari (Tabacco – Lotto – Giornali - Ricariche). Il
pagamento del corrispettivo è pattuito con periodicità semestrale, al 30/6 ed al 31/12 di ogni anno di
vigenza contrattuale. Invece l'art. 9 dello stesso contratto di affitto di ramo d'azienda (11.01.2012)
prevede che il relativo canone sia così determinato:
1. per il primo periodo di 12 mesi in misura
percentuale pari al 10% sul fatturato di ciascun mese al netto dell'IVA, escludendo dal computo
l'incasso relativo ai prodotti complementari, con un minimo garantito, pari ad € 24.000,00 + IVA. 2.
per il secondo periodo di 12 mesi in misura percentuale pari al 10% sul fatturato di ciascun mese al
26 netto dell'IVA, escludendo dal computo l'incasso relativo ai prodotti complementari, con un minimo
garantito, pari ad € 25.000,00 + IVA.
3. per il terzo periodo di 12 mesi in misura percentuale pari al
10% sul fatturato di ciascun mese al netto dell'IVA, escludendo dal computo l'incasso relativo ai
prodotti complementari, con un minimo garantito, pari ad € 26.000,00 + IVA. Nello stesso contratto
viene previsto che i canoni vengano imputati per il 65% alla componente immobiliare e per il restante
35% agli altri elementi componenti il ramo d'azienda. In aggiunta a quanto sopra, e per tutto il
periodo, l'Affittuario dovrà corrispondere mensilmente una percentuale pari allo 0,50% sui fatturati al
netto dell'IVA derivanti dalla vendita di prodotti complementari”.
Ebbene, sulla scorta delle fatture allegate agli atti di causa e dai dati di bilancio (“vedasi numero
conto 800113 – denominato “canoni di locazione immobili deducibili” presente nel conto economico
del bilancio relativo all'anno di riferimento”), l'ausiliare del giudice ha accertato che, per il periodo dal
2010 al 2013, l'affittuaria ha corrisposto, a titolo di canoni, un importo complessivamente pari ad €
91.007,57.
Pertanto, la differenza tra i canoni effettivamente corrisposti (per € 91.007,57) e quelli che l'odierna ricorrente avrebbe dovuto versare in base agli accordi interprofessionali vigenti (€ 62.572,26)
è pari ad € 28.435,31, oltre IVA come per legge.
Donde la nullità, per contrarietà a disposizioni di legge di natura imperativa (art. 1, commi 6 e
10, d.lgs. n. 32/1998), delle pattuizioni contrattuali innanzi citate.
Né può sostenersi, contrariamente a quanto addotto dalla resistente, che non si applichino alla fattispecie in questione (1) gli accordi interprofessionali del 23.7.1998 (poiché, a suo dire, (a) venuti a cessare il 30.6.1999 e (b) superati dalla disciplina di cui alla L. n. 57/2001 e, in particolare, del suo art. 19, comma 3) e (2) l'art. 1, comma 6, del d.lgs. n. 32/1998 atteso che: - il decreto legislativo testé citato
è espressamente richiamato dall'accordo del 23.7.1998, nel cui quadro normativo esso si è inserito;
- la
27 locuzione “altri aspetti contrattuali e commerciali” deve ritenersi idonea a ricomprendere nel proprio ambito applicativo anche tutte le attività c.d. “non oil”, connesse e collegate alle attività di rifornimento presso le relative stazioni, ossia a tutte le attività aggiuntive alla distribuzione dei carburanti;
- infatti,
nel disposto dell'art. 1, infatti, non si rinviene alcun addentellato normativo da cui poter desumere che le attività “non oil” e, in particolare, le attività oggetto del contratto di affiliazione e di affitto d'azienda stipulato tra le parti in causa non siano ricomprese nell'anzidetta locuzione;
- d'altronde, parte resistente non ha spiegato né la fonte normativa dell'elencazione delle attività contrattuali e commerciali operata a pagina 48 della memoria di costituzione (non comprendendosi, pertanto, le ragioni e il fondamento di tale perimetrazione) né quale disciplina di rango primario e secondario si applicherebbe alla fattispecie in rassegna;
- gli accordi interprofessionali richiamati dal d.lgs. n.
32/1998 non sono stati “caducati per il semplice effetto dell'entrata in vigore della L. 57/2001 (…)
perché gli accordi aziendali andavano comunque siglati e questi accordi avrebbero potuto innovare i
precedenti accordi interprofessionali se e nella misura in cui fossero andati a sostituire i precedenti
disciplinando in maniera innovativa anche in materia 'non oil' e poiché i successivi accordi 'di colore'
nulla hanno detto in merito alla disciplina 'non oil' continuano a trovare applicazione gli accordi
interprofessionali proprio perché i soli a disciplinare il settore 'non oil'”; - d'altronde, la resistente non ha neanche allegato di aver provveduto a rinnovare gli accordi di colore, come demandato dalla L. n.
57/2001 (il cui art. 19, comma 3, fa espresso riferimento proprio agli “specifici accordi aziendali,
stipulati tra ciascun soggetto titolare di autorizzazione, concessione, o fornitore e le associazioni di
categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale dei gestori”), né ha spiegato quali,
ulteriori, accordi dovrebbero disciplinare il contratto e il rapporto in esame relativamente alle attività
“non oil”.
Conseguentemente, per le ragioni poc'anzi illustrate, stante l'acclarata nullità dei rispettivi artt.
28 Contr 9 dei contratti sottoscritti tra le parti il 6.10.2010 e l'11.1.2012, dev'essere condannata a corrispondere in favore dell'odierna ricorrente la somma complessiva di € 28.435,31, oltre IVA come per legge.
3 – A questo punto, devono essere scrutinate le poste risarcitorie domandate dalla società
ricorrente.
In proposito, va innanzitutto chiarito che anche nel caso di recesso illegittimamente esercitato
(come nel caso di specie) la parte che si assume danneggiata è gravata dall'onere di fornire prova dei pregiudizi effettivamente sofferti.
3.1 – L'istante ha, in primo luogo, domandato il risarcimento del danno “da mancato guadagno”
Cont
“conseguente all'illegittimo ed abusivo comportamento di nella gestione del rapporto”, in quanto
“c'è stata una sostanziale perdita economica confrontando i registri dei corrispettivi annuali e i
registri contabili dal 2008 al 2014, che evidenziano un notevole decremento delle vendite rispetto alle
vendite riguardanti i carburanti e indotto (bar-market e tabacchi)”.
In tema, appare utile rammentare, sulla scorta della giurisprudenza di legittimità, che il danno da mancato guadagno va rapportato all'utile netto, tenendo conto, quindi, degli oneri sopportati (v.
Cass. Se. 6 - 2, Ordinanza n. 9132 del 06/06/2012 Rv. 622655; Sez. 3, Sentenza n. 1189 del 09/05/1966
Rv. 322378 entrambe in tema di appalto;
v. altresì sez. L, Sentenza n. 108 del 08/01/1993 Rv. 480180
in tema di agenzia;
Sez. 3, Sentenza n. 2912 del 28/07/1975 in tema di contratto d'opera; più di recente,
Cass. n. 18249/2016).
In altri termini, il danno da “lucro cessante” scaturente da inadempimento contrattuale è pari non già al fatturato bensì all'utile netto, dovendo dedursi dal fatturato (o volume d'affari) i costi sostenuti per dare esecuzione al contratto.
A tali coordinate ermeneutiche risulta essersi attenuto il Ctu nel calcolo degli utili conseguiti
29 dall'odierna ricorrente in relazione sia alle attività di vendita di carburante sia dei servizi c.d. “non oil”.
È, dunque, necessario assumere l'utile medio (pari ad € 23.315,04), per come calcolato dal Ctu,
quale base di calcolo per ricavare il mancato guadagno complessivamente subito dalla ricorrente in conseguenza delle ripetute condotte inadempienti e contrarie a buona fede (innanzi ampiamente
Contr illustrate) tenute da , nell'arco temporale di vigenza dei contratti collegati (ossia di comodato e di affiliazione/affitto d'azienda).
Talché, occorre calcolare la differenza tra il valore dell'utile medio in relazione a entrambe le tipologie di attività e il valore totale dell'utile effettivamente conseguito da ” per le stesse Parte_1
attività con riferimento a ciascun esercizio di vigenza dei contratti e, a questo punto, sommare le differenze ricavate per ciascun anno (considerando per l'anno 2015 un utile netto pari a zero, atteso che nel mese di gennaio l'area in questione è stata rilasciata da “ ”). Parte_1
Per l'anno 2015 l'utile (quale mancato guadagno) calcolato in relazione a entrambe le attività è
pari ad € 23.315,04, ossia la differenza tra l'utile medio e l'utile effettivamente conseguito, come visto pari a zero.
Tuttavia, considerato che il contratto di affiliazione/affitto di ramo d'azienda veniva a cessare il
31.1.2015 (dunque il giorno seguente a quello in cui è avvenuta la riconsegna dei locali), in relazione a tale attività nulla va riconosciuto alla ricorrente a titolo di mancato guadagno.
Stando ai valori dei ricavi desumibili dai bilanci in atti, l'apporto rappresentato dai corrispettivi dell'attività di “bar-shop” (quindi, “non oil”) può essere stimato nella misura, in media, all'incirca del
6%, che, pertanto, va detratto dall'importo di € 23.315,04 relativamente all'esercizio 2015.
In tal modo, si ottiene, conclusivamente, l'importo di € 243.319,84, pari appunto all'ammontare del danno da mancato guadagno.
Contr Non può, per converso, trovare accoglimento la domanda di condanna di alla
30 corresponsione dell'ulteriore somma di € 50.000,00 “per ogni anno successivo all'anno 2014 fino alla
data di naturale scadenza del contratto di comodato” sottoscritto il 22.12.2009.
Tale richiesta risarcitoria, infatti, è stata formulata in termini meramente ipotetici ed eventuali
(cfr. pag. 19 del ricorso introduttivo) e, per quel che maggiormente rileva, risulta sfornita di qualsivoglia supporto probatorio, non essendo stati allegati dalla ricorrente neanche indizi (ossia circostanze fattuali “gravi, precise e concordanti”) da cui desumere che, se il rapporto contrattuale tra le parti fosse proseguito fino alla naturale scadenza, ” avrebbe conseguito, anche negli anni Parte_1
successivi, quantomeno in maniera più probabile che non, utili e ricavi.
Peraltro, la durata del contratto di comodato sottoscritto il 22.12.2009 era stata fissata in sei anni, ragion per cui esso sarebbe venuto a scadere nel mese di dicembre del 2015.
E non si ravvisano elementi idonei a far ritenere anche solo probabile che il contratto, alla prima scadenza, sarebbe stato dalle parti rinnovato per altri sei anni e che il rapporto sarebbe proseguito fino al 2021.
Donde la reiezione, in parte qua, della domanda di risarcimento del danno da mancato guadagno.
Contr 3.2 – Va, altresì, disattesa la domanda volta a ottenere la condanna di al risarcimento del danno emergente, quantificato in € 118.951,08, pari all'esposizione debitoria di “ ” nei Parte_1
confronti delle banche, da cui sarebbero derivate la “appostazione a sofferenza” e la “impossibilità di accedere al credito dall'intero sistema bancario”.
Dalla documentazione prodotta in giudizio, infatti, non è possibile evincere che la dedotta esposizione debitoria sia, in tutto o in parte, direttamente ascrivibile, dal punto di vista eziologico, alle
Contr condotte inadempienti e contrarie a buona fede tenute da e al recesso da quest'ultima abusivamente esercitato.
31 Quanto alla domanda di corresponsione della somma di € 500,00 a titolo di spese sostenute dal gestore per la sistemazione dei bagni, non si rinviene in atti alcuna fattura quietanzata né, in generale,
alcuna documentazione comprovante l'avvenuto effettivo pagamento di tale importo.
Conseguentemente, non vi è prova del fatto che sia stato a tal fine effettivamente sostenuto un esborso da parte della ricorrente e, quindi, che quest'ultima abbia realmente patito un danno di natura patrimoniale, ragion per cui non può essere riconosciuta quest'ulteriore voce di danno.
Va, in proposito, rimarcato che le scritture provenienti da terzi estranei alla lite non hanno efficacia di piena prova in ordine ai fatti da esse attestati e possono contribuire a fondare il convincimento del giudice solo unitamente ad altre circostanze che ne confortino l'attendibilità
(Cassazione civile, sez. III, 07/11/2014, n. 23788).
3.3 – Infine, la ricorrente ha domandato anche il ristoro del “pregiudizio all'immagine professionale”.
Tuttavia, essendo la domanda rimasta sfornita di prova, alcuna somma potrà essere riconosciuta a questo titolo in favore della richiedente.
Deve, infatti, osservarsi che tale tipologia di danno non è risarcibile in re ipsa, con la conseguenza che colui che ne chiede il ristoro è onerato della relativa dimostrazione, mediante specifiche e puntuali allegazioni, nel caso di specie del tutto assenti.
In altri termini, il danno alla reputazione e all'immagine di persone giuridiche è un danno –
conseguenza che, ai fini della sua risarcibilità, deve essere debitamente allegato e provato da chi lo invoca.
L'onere della prova per danno all'immagine di persone giuridiche è equiparato a quello per il danno all'immagine professionale di una persona fisica il che vuol dire che ai fini del risarcimento del danno non è sufficiente la prova della lesione, ma è necessario dimostrare anche il pregiudizio in
32 conseguenza subito e il nesso di causalità.
Allorquando si verifichi la lesione dell'immagine, è risarcibile, oltre al danno patrimoniale, se verificatosi e se dimostrato, il danno non patrimoniale costituito dalla diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell'ente che esprime la sua immagine, sia sotto il profilo dell'incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell'agire delle persone fisiche che ricoprano gli organi della persona giuridica o dell'ente e, quindi, nell'agire dell'ente, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica o l'ente di norma interagisca.
Sulla scorta di quanto precede, quindi, l'onere probatorio non può dirsi assolto nel caso in cui la parte si limiti a dedurre genericamente un danno all'immagine, senza dimostrare il pregiudizio concretamente subito in conseguenza dell'illecito posto in essere.
Ebbene, ” si è limitata a sostenere, peraltro in modo estremamente generico, la Parte_1
sussistenza di una correlazione automatica tra le condotte perpetrate dalla concedente e la lesione asseritamente subita alla propria “reputazione professionale” anche sotto il profilo della
“considerazione da parte dei consociati in genere e di settori o categorie”, senza null'altro allegare né,
men che meno, provare, adducendo addirittura che si tratterebbe di un danno “in re ipsa” (cosa che,
come visto, non è).
3.4 – Non può trovare, in conclusione, accoglimento neanche la domanda avanzata da “ Pt_1
Contr
a pagina 24 del ricorso, relativa all'inadempimento di agli obblighi di cui agli art. 12 del
[...]
contratto di affitto d'azienda sottoscritto il 6.10.2010 e 2, 3 e 11.1 del contratto di affiliazione e di affitto del ramo d'azienda sottoscritto l'11.1.2012 e alla declaratoria di non spettanza o, in via subordinata, alla rideterminazione dei canoni di affitto per gli anni 2013 e 2014, in quanto nulla è stato,
a tal proposito, allegato, com'è decisivamente comprovato dal fatto che nel corpo dell'atto introduttivo
33 del presente giudizio non è stata articolata alcuna difesa in merito a siffatte circostanze e pretese.
4 – La regolamentazione delle spese di lite soggiace al criterio della soccombenza.
In ragione dell'accoglimento soltanto parziale della domanda di parte ricorrente, venendo a configurarsi una situazione di soccombenza reciproca, sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione, nella misura del 50%, delle spese di lite.
La residua metà va posta a carico di parte resistente.
Le spese sono liquidate ai sensi del Dm n. 55/2014 (per come novellato dal Dm n. 147/2022), in base al valore della controversia, desumibile dal decisum (Cass., S.U., 11.9.2007, n. 19014), facendo applicazione degli onorari medi previsti per lo scaglione da € 260.000,01 ad € 520.000,00, con riduzione del 50% del compenso relativo alla fase decisoria al fine di ricondurre ad equità gli importi riconosciuti.
Per le medesime ragioni le spese di Ctu devono essere definitivamente poste a carico di entrambe le parti, in solido tra loro.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ”, in Parte_1
persona del legale rappresentante p.t., nei confronti di , in persona del legale CP_1
rappresentante p.t., nonché sulla domanda riconvenzionale proposta da “ nei confronti di CP_1
”, respinta ogni altra contraria difesa ed eccezione, così provvede: Parte_1
- accoglie parzialmente la domanda di parte ricorrente nei limiti e per le ragioni di cui in motivazione e, per l'effetto, accerta e dichiara l'inefficacia, in quanto abusivo, del recesso esercitato da
” in data 29.3.2012; CP_1
- accerta e dichiara, per le ragioni esposte in motivazione, la nullità dell'art. 9 del contratto sottoscritto tra le parti del presente giudizio il 6.10.2010 e dell'art. 9 del contratto sottoscritto tra le
34 parti del presente giudizio l'11.1.2012 e, per l'effetto, condanna ” al pagamento in favore di CP_1
” della somma di € 28.435,31, oltre IVA come per legge, a titolo di Parte_1
canoni di affitto d'azienda indebitamente corrisposti ad ” e, su tale importo, interessi al tasso CP_1
legale dalle singole scadenze di ciascun canone al saldo;
- accoglie parzialmente la domanda proposta da ” di Parte_1
risarcimento del danno “da mancato guadagno” e, per l'effetto, condanna ” al pagamento in CP_1
favore di parte ricorrente della somma di € 243.319,84, oltre interessi al tasso legale dalla pronuncia al saldo;
- rigetta nel resto le domande proposte da “ ”; Parte_1
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta da;
CP_1
- compensa parzialmente, nella misura del 50%, le spese di lite e condanna parte resistente alla refusione in favore di parte ricorrente della residua metà, che si liquida in complessivi € 645,65 per esborsi ed € 9.687,50, oltre accessori di legge, per compenso professionale;
- pone definitivamente a carico delle parti, in solido fra loro, le spese di CTU, per come liquidate in corso di causa.
Così deciso in Bari il 7 gennaio 2025
Il Giudice
Gianluca Tarantino
35