Ordinanza collegiale 28 maggio 2025
Ordinanza cautelare 29 ottobre 2025
Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 02/03/2026, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00403/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00601/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 601 del 2025, proposto da
-OMISSIS-rappresentata e difesa dall'avvocata Ivana Nicolò, con domicilio eletto presso il suo studio in Aversa, piazza Principe Amedeo 24;
contro
Ministero dell'Interno, Prefettura U.T.G. di Avellino, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l’annullamento:
- del decreto emesso in data-OMISSIS- dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Avellino di revoca del nulla osta rilasciato alla datrice di lavoro -OMISSIS- in favore della lavoratrice -OMISSIS-
- nonché di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale se comunque lesivo per gli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio per il Ministero dell’Interno e per la Prefettura U.T.G. di Avellino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2026 il dott. EL OL;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In data-OMISSIS- la ricorrente, cittadina georgiana, ha ottenuto il rilascio da parte della Questura di Avellino di permesso di soggiorno provvisorio ai sensi del comma 3 dell’art. 4 del D. Lgs. 142/2015 in seguito all’istanza da parte dell’odierna ricorrente del riconoscimento della protezione internazionale.
In data-OMISSIS--OMISSIS- ha presentato istanza di nulla osta per motivi di lavoro subordinato in favore della ricorrente.
Con provvedimento prot. n.-OMISSIS- lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Avellino ha rilasciato alla richiedente nulla osta ad assumere la ricorrente con contratto di soggiorno per lavoro subordinato.
Con nota del-OMISSIS-l’amministrazione ha comunicato l’avvio del procedimento di revoca del nulla osta, evidenziando che lo Sportello Unico di Avellino avrebbe espresso parere ostativo l’insussistenza dei presupposti normativi, in quanto “ II beneficiario non è titolare dello status di rifugiato come invece dichiarato in domanda; il beneficiario è stato residente ininterrottamente in Italia, con permesso di soggiorno per richiesta di protezione internazionale, dal -OMISSIS- diversamente da quanto previsto e richiesto dall'art. 22 del T.U.I. ”.
Con l’impugnato provvedimento del-OMISSIS- l’amministrazione ha revocato il suddetto nulla osta.
Tale provvedimento è stato fondato sulla circostanza che la ricorrente avrebbe regolarmente soggiornato in Italia sin dal-OMISSIS- “ con regolare permesso per richiesta di protezione internazionale ben prima della presentazione dell’istanza avvenuta in data-OMISSIS-e al momento del rilascio del nulla osta all’ingresso in Italia del -OMISSIS- ”; ad avviso dell’amministrazione la ricorrente avrebbe lasciato “ il territorio nazionale in data-OMISSIS- … al solo scopo di ottenere il rilascio di visto d’ingresso per motivi di lavoro presso l’Autorità diplomatica italiana ”; per l’effetto, secondo l’amministrazione la domanda sarebbe “ stata presentata in via del tutto strumentale ed in luogo di una più consona richiesta di conversione del permesso di soggiorno di cui era già titolare dunque, in contrasto con la finalità perseguita dalla legge in materia di ingresso di cittadini stranieri in Italia per motivi di lavoro ”.
2. Con l’odierno ricorso (notificato in data-OMISSIS- e depositato in data -OMISSIS-) la ricorrente ha impugnato tale provvedimento.
Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto: il carattere generico del provvedimento dal quale non sarebbe desumibile se l’amministrazione abbia tenuto conto delle osservazioni presentate dalla ricorrente in sede procedimentale; la violazione da parte dell’amministrazione dell’art. 22 del D. Lgs. 286/1998, perché tale disposizione non contemplerebbe alcun divieto al rilascio del nulla osta per gli stranieri già presenti in Italia; che, del resto, la possibilità di assumere lavoratori già presenti in Italia sarebbe stata espressamente prevista dal D.L. 73/2022, anche alla luce di quanto indicato nella circolare congiunta n. 5969 del 30.10.2023, emanata dai Ministeri dell'Interno, del Lavoro, dell'Agricoltura e del Turismo; che la ricorrente sarebbe stata presente in Italia in data -OMISSIS-, avendo fatto ingresso in data -OMISSIS-.
Con il secondo motivo la ricorrente ha lamentato la contraddittorietà e la carenza di motivazione del provvedimento impugnato, non avendo questo chiarito le ragioni per cui la ricorrente non avrebbe potuto chiedere il nulla osta tramite Decreto Flussi.
Con il terzo motivo la ricorrente ha poi sostenuto la sussistenza di un eccesso di potere per sviamento della funzione amministrativa, ponendosi l’impugnato provvedimento in contrasto con la finalità di regolare l’ingresso di lavoratori stranieri per soddisfare le necessità del mercato del lavoro ed essendo la decisione dallo stesso recata arbitraria, sproporzionata ed in violazione dell’art. 97 Cost..
3. Si è costituita l’amministrazione ed ha dedotto l’irricevibilità del ricorso per avvenuta notifica dello stesso decorso il termine di decadenza di 60 giorni e l’infondatezza nel merito del ricorso per le ragioni già evidenziate dall’amministrazione nel provvedimento impugnato.
4. Con ordinanza collegiale n. -OMISSIS-questa Sezione ha disposto incombenti nel senso di invitare la ricorrente a valutare l’opportunità di presentare (entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza) un’istanza di conversione del permesso di soggiorno di cui la ricorrente era titolare e l’amministrazione a valutare tale istanza in contraddittorio con la ricorrente.
Con atto prot. n. -OMISSIS- l’amministrazione ha rivalutato la situazione della ricorrente e confermato l’impugnato provvedimento di revoca.
Con ordinanza cautelare n.-OMISSIS- e non appellata) questa Sezione ha fissato l’udienza pubblica del -OMISSIS- per la trattazione del merito, ritenendo la necessità di approfondire i motivi di ricorso e le difese dell’amministrazione, e disposto la compensazione delle spese della fase cautelare.
In vista dell’udienza per la trattazione del merito nessuna delle parti ha depositato documenti e/o memorie.
All’udienza pubblica del -OMISSIS- la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Tanto premesso, iniziando dall’eccezione di irricevibilità del ricorso va ribadito quanto già osservato dalla Sezione nell’ordinanza collegiale n. -OMISSIS-: “ il provvedimento è stato notificato in data-OMISSIS-; il ricorso è stato notificato in data-OMISSIS-; la ricorrente alla data della notifica del provvedimento risiedeva all’estero; quindi, risulta applicabile alla presente fattispecie il disposto del comma 5 dell’art. 41 c.p.a. in ordine all’aumento del termine per la notificazione del ricorso (v. sul punto Consiglio di Stato, VII Sez., 17 ottobre 2022, n. 8800 che ha sancito che “l’aumento di trenta giorni rispetto al termine ordinario per procedere alla notifica del ricorso previsto dal citato art. 41 c. 5 è per un verso applicabile anche in ipotesi di residenza all’estero del solo ricorrente, come nel caso di specie, e per altro verso non distingue tra parti private e parti pubbliche) ”.
6. Ciò posto, alla luce del più approfondito vaglio nel merito dei motivi di ricorso, il ricorso va respinto.
Va prima di tutto ricordato che “ la giurisprudenza, anche di questa Sezione, ha chiarito che “la revoca del nulla osta non è limitata al riscontro delle sole situazioni impeditive indicate nei predetti artt. 22 e 24 (reati c.d. ostativi, uso di documenti contraffatti ed ulteriori ipotesi previste per il lavoro stagionale), ma si estende a tutti i casi di mancanza dei requisiti prescritti dalla normativa per l’ingresso del lavoratore straniero in Italia, quali la capacità economico-finanziaria del datore di lavoro (…) In caso di accertato difetto dei presupposti per l’ingresso in Italia è prevista la “revoca” del nulla osta e del visto d’ingresso in Italia e del permesso di soggiorno medio tempore rilasciato (art. 42 D.L. 73/2022), oltre alla risoluzione di diritto del contratto di soggiorno eventualmente stipulato” (T.A.R. Lazio, Sez. I ter, 24 ottobre 2025, n. 18549; in termini cfr. T.A.R. Campobasso, 7 gennaio 2026, n. 18; T.A.R. Campania, sede di Salerno, Sez. III, 10 ottobre 2025, n. 1640) ” (v. la sentenza n. 96/2026 di questa Sezione).
Dalla lettura dell’art. 22 del D. Lgs. 286/1998 si desume, come evidenziato dall’amministrazione, che il lavoratore straniero con il quale deve essere instaurato il rapporto di lavoro deve essere residente all’estero al momento della presentazione dell’istanza di rilascio del nulla osta per lavoro subordinato da parte del datore di lavoro.
Nel caso di specie allorquando (in data -OMISSIS-) la -OMISSIS- ha presentato istanza di nulla osta per motivi di lavoro subordinato in favore della ricorrente quest’ultima si trovava pacificamente in Italia.
Ne consegue che correttamente l’amministrazione ha revocato il nulla osta rilasciato.
Del resto, a ragionare diversamente non si comprenderebbero le indicazioni recate in diversi commi dell’art. 22 del D. Lgs. 286/1998 relativamente alla volontà del datore di lavoro di instaurare il rapporto di lavoro con uno straniero residente all’estero, alla previa verifica dell’indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, all’ingresso del lavoratore straniero sul territorio nazionale, alla necessità del visto ai fini dell’ingresso in Italia.
Non risulta applicabile al caso di specie quanto previsto dal comma 7 dell’art. 42 del D.L. 73/2022, il quale stabilisce quanto segue: “ 7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5, si applicano anche ai cittadini stranieri per i quali è stata presentata domanda diretta a instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato nell'ambito dei procedimenti relativi al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato per il 2021, di cui al comma 1, nei limiti quantitativi dallo stesso previsti, che risultino presenti sul territorio nazionale alla data del 1° maggio 2022. A tal fine, i predetti cittadini stranieri, entro tale data, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:
a) essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici;
b) aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68, o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici ”.
In effetti, nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la stessa non ha fornito rituale prova della sua presenza in Italia alla data dell’-OMISSIS-.
Così, il permesso di soggiorno provvisorio ai sensi del comma 3 dell’art. 4 del D. Lgs. 142/2015, rilasciato Questura di Avellino in seguito all’istanza da parte dell’odierna ricorrente del riconoscimento della protezione internazionale, prova semplicemente la presenza in Italia della stessa alla data del-OMISSIS- (v. documento intitolato modello C allegato al ricorso).
Quanto poi al “ verbale delle dichiarazioni degli stranieri che chiedono in italia il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi del D. Lgs 251/2007 e D. lgs 25/2008 e ss.mm.ii procedure accelerate ex art. 28bis, d.lgs. 2008 n.25 ” la dichiarazione datata-OMISSIS- e resa dalla ricorrente relativa al suo ingresso in Italia in data -OMISSIS- è mera dichiarazione di parte e quindi non integra gli estremi né della dichiarazione di presenza, né tantomeno di attestazione costituita da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici.
Basta considerare che ai fini della dichiarazione di presenza il comma 2 dell’art. 1 della L. 68/2007 richiede che “ Al momento dell'ingresso o, in caso di provenienza da Paesi dell'area Schengen, entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero dichiara la sua presenza, rispettivamente all'autorità di frontiera o al questore della provincia in cui si trova, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno ” e che nella presente vicenda la ricorrente non ha fornito prova di aver reso una tale dichiarazione entro l’-OMISSIS-.
Ad esito diverso non porta poi l’invocata circolare n. 5969 del 30.10.2023, emanata dai Ministeri dell'Interno, del Lavoro, dell'Agricoltura e del Turismo, in quanto tale circolare non ha in alcun modo derogato alle disposizioni suddette.
Infine, terminando l’esame del primo motivo di ricorso non si può ritenere che l’amministrazione non abbia tenuto conto delle osservazioni presentate dalla ricorrente, poiché anche alla stregua di quanto precede l’osservazione della ricorrente per cui la stessa si trovava alla data del -OMISSIS- in Georgia non era in alcun modo in grado di scalfire quanto già rilevato in sede di avvio del procedimento di revoca e poi ribadito in modo più ampio con il provvedimento impugnato.
Neppure coglie nel segno il secondo motivo di ricorso, poiché per le ragioni già illustrate in riferimento al primo motivo di ricorso l’amministrazione ha chiarito in modo sufficiente le ragioni a sostegno della revoca del nulla osta in precedenza rilasciato.
Neanche risulta meritevole di condivisione il terzo motivo di ricorso, non registrandosi l’asserito sviamento di potere, avendo l’amministrazione fatto corretta applicazione della normativa in materia sulla scorta di quanto già chiarito in riferimento al primo motivo di ricorso.
In conclusione, il ricorso va respinto.
Resta salva la facoltà per la ricorrente di valutare l’eventuale presentazione all’amministrazione di un’istanza di conversione del permesso di soggiorno di cui la ricorrente era titolare (laddove sussistano i relativi presupposti e tenuto conto che l’istanza datata -OMISSIS- presentata dalla ricorrente in seguito alla suddetta ordinanza collegiale di questa Sezione sembrava più che altro volta ad ottenere un riesame del provvedimento di revoca del nulla osta impugnato nel presente giudizio).
7. Le spese vanno compensate alla luce della peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei ad identificare la ricorrente ed il datore di lavoro.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
UI SS, Presidente
EL OL, Referendario, Estensore
Simona Saracino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL OL | UI SS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.