TAR Salerno, sez. III, sentenza 02/03/2026, n. 403
TAR
Ordinanza collegiale 28 maggio 2025
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TAR
Ordinanza cautelare 29 ottobre 2025
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TAR
Sentenza 2 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Carattere generico del provvedimento e violazione dell'art. 22 D. Lgs. 286/1998

    La Corte ha ritenuto che l'amministrazione abbia correttamente applicato la normativa, in quanto l'art. 22 del D. Lgs. 286/1998 richiede che il lavoratore straniero sia residente all'estero al momento della presentazione dell'istanza di nulla osta. La ricorrente non ha fornito prova della sua presenza in Italia alla data rilevante secondo il D.L. 73/2022, e la circolare invocata non deroga a tali disposizioni. L'amministrazione ha considerato le osservazioni della ricorrente.

  • Rigettato
    Contraddittorietà e carenza di motivazione

    Le ragioni addotte nel primo motivo sono sufficienti a chiarire le motivazioni del provvedimento di revoca.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per sviamento della funzione amministrativa

    Non vi è stato sviamento di potere, poiché l'amministrazione ha applicato correttamente la normativa come spiegato nel primo motivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Salerno, sez. III, sentenza 02/03/2026, n. 403
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
    Numero : 403
    Data del deposito : 2 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo