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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 24/06/2025, n. 1372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1372 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
n. r.g. 986/2020
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Verbale di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 24.6.2025
Oggi 24 giugno 2025, innanzi al Giudice dott.ssa Alice Buonafede, sono comparsi: per l'avv. Paolo Marra e l'avv. Marisa Olga Parte_1
Meroni, oggi sostituiti dall'avv. Rossella Colombo;
per il , l'avv. Stefano Armati, oggi sostituito dall'avv. Parte_2
NO GN.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono oralmente la causa, riportandosi ai rispettivi atti, in particolare il difensore di parte attrice alla memoria depositata in data 28.5.2025 e il difensore di parte convenuta alle memoria depositata in data 30.5.2025, insistendo entrambi per l'accoglimento delle conclusioni in atti.
Il Giudice udita la discussione, si ritira in camera di consiglio.
All'esito, decide come da provvedimento che deposita contestualmente, di cui dà lettura, in assenza delle parti, e che forma parte integrante del presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Alice Buonafede
1 n. r.g. 986/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Alice
Buonafede, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., tenutasi all'odierna udienza, nella causa civile di primo grado iscritta al n. 986 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili relativo all'anno 2020, promossa da:
(già (C.F. , in Parte_3 Parte_1 P.IVA_1 persona dei procuratori speciali pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano, al
Corso Italia n. 13, presso lo studio degli avv.ti Marisa Olga Meroni e Paolo Marra, che la rappresentano e difendono in virtù di procura allegata all'atto di citazione;
Attrice contro
(C.F. , in persona del Sindaco pro Parte_2 P.IVA_2
tempore, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Armati, in virtù Email_1
di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
Convenuto
Oggetto: domanda di adempimento;
2 Conclusioni delle parti: come da verbale dell'odierna udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente procedimento è stato introdotto dalla al fine di ottenere Parte_3
la condanna del al pagamento della complessiva somma di euro Parte_2
70.115,23, a titolo di sorte capitale, oltre agli ulteriori importi dovuti quali interessi moratori, interessi anatocistici e risarcimento del danno forfettariamente determinato, e di euro 3.590,28, a titolo di interessi di mora maturati in relazione ad obbligazione differenti, adempiute in ritardo, oltre interessi anatocistici e risarcimento dei danni forfettariamente determinati.
A fondamento della predetta domanda, l'attrice ha, nella specie, sostenuto:
- di essere un istituto di credito specializzato nella gestione e nello smobilizzo del credito verso le pubbliche amministrazione e di essersi resa cessionaria, in ragione di ciò, dei crediti vantati nei confronti del convenuto da imprese venditrici di energie Pt_2 elettrica e di gas naturale;
- che alcuni atti di cessione stipulati hanno ad oggetto esclusivamente i crediti già sorti, mentre altri anche i crediti futuri;
- che, in virtù delle stesse cessioni, la medesima ha acquistato anche i crediti derivanti dall'applicazione di interessi di mora già maturati e non ancora scaduti, da computare sulla base di quanto previsto dagli artt. 2 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002, dal giorno successivo alla scadenza del pagamento sino al soddisfo;
- che gli interessi di mora scaduti da almeno sei mesi, alla data della proposizione della domanda, producono a loro volta interessi ai sensi dell'art. 1283 c.c.;
- che la medesima ha anche il diritto di vedersi riconosciuto, ai sensi dell'art. 6 c. 2 del richiamato decreto, un importo forfettario di euro 40,00 per ciascuna delle 54 fatture impagate;
- che la stessa attrice si è anche resa cessionaria del solo credito per interessi di mora maturati in relazione a fatture differenti pagate in ritardo, sui quali spettano anche gli interessi anatocistici e l'importo forfettario di euro 40,00 sulla base della disciplina già ricordata.
3 Sulla scorta delle predette deduzioni, la società attrice ha così concluso: “in via principale, nel merito: accertare e dichiarare che, per le ragioni esposte in narrativa, Parte
è creditrice nei confronti del dei seguenti importi: a) € Parte_2
70.115,23 in linea capitale portato dalle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc.
03; b) gli interessi moratori, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n.
231/02, maturati e maturandi sull'importo di cui alla precedente lettera a., con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo;
c) gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera b., scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto al saldo;
d) € 2.160,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc. 03; e) € 3.590,28 a titolo di interessi di mora maturati a fronte del ritardato pagamento, da parte della convenuta, della sorte capitale di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale di cui alla precedente lettera a., portati dalle fatture (cd. Note Debito Interessi) indicate nell'elenco prodotto quale doc. 04; f) gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera e., scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto al saldo;
g) €
10.800,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture il cui ritardato pagamento da parte dell' convenuto ha CP_1
generato gli interessi di cui alla precedente lettera e.; e conseguentemente condannare il
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al relativo Parte_2
Parte pagamento in favore di;
In via subordinata, nel merito: accertare e dichiarare che Parte
è creditrice nei confronti del delle diverse somme - a titolo Parte_2 di: a. sorte capitale;
b) interessi moratori sugli importi dovuti in linea capitale;
c) interessi anatocistici sugli interessi moratori sugli importi dovuti in linea capitale;
d) costi di recupero ex art. 6, comma 2, D. Lgs n. 231/02 in relazione alle fatture per sorte capitale;
e) interessi moratori portati dalla cd. Note Debito Interessi maturati per il
4 ritardato pagamento di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale di cui alla precedente lettera a.; f) interessi anatocistici sugli interessi moratori portati dalla cd.
Note Debito Interessi;
g) costi di recupero ex art. 6, comma 2, D. Lgs n. 231/02 in relazione alle cd. Note Debito Interessi;
che risulteranno provate in corso di causa e conseguentemente condannare il , in persona del legale Parte_2
Parte rappresentante pro tempore, al relativo pagamento in favore di;
In via ulteriormente subordinata, nel merito: condannare il in persona del legale Parte_2
Parte rappresentante pro tempore al pagamento in favore di di tutte le somme che risulteranno dovute dal a qualsiasi titolo, anche per Parte_2
ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.”.
Il , costituitosi in giudizio, ha dedotto: Parte_2
- di avere versato in favore della parte attrice il maggiore importo di euro 87.353,69, in relazione alla somministrazione di energia elettrica e gas;
- che la domanda di pagamento azionata si fonda su allegazioni generiche e che, in ogni caso, le fatture indicate nel dettaglio nella comparsa di risposta non sono mai pervenute all'ente o sono state emesse note di credito per stornare importi precedentemente fatturati in modo errato;
- che il pagamento degli importi indicati nelle predette fatture è stato richiesto per la prima volta con la notificazione dell'atto di citazione, di talché il relativo credito è da ritenere estinto per intervenuta prescrizione;
- che per la stessa ragione non può essere applicata la misura dell'interessi prevista dal d.lgs. n. 231 del 2002, in quanto non è ravvisabile un ritardo colpevole nell'adempimento;
- che analogamente non ricorrono neppure i presupposti per l'applicazione dell'art. 6 del decreto menzionato.
L'ente convenuto ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni: “accertare e dare atto: a) che il credito azionato dalla parte attrice è stato adempiuto con riferimento alla sorte;
b) che la pretesa creditoria formulata è prescritta nei termini specificati in dettaglio nella parte espositiva del presente atto;
c) rigettare le domande svolte stante la loro infondatezza sia con riferimento all'an che al quantum per le motivazioni dedotte.
5 Con il favore dei compensi professionali”.
Assegnati alle parti i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c.,
è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio.
Mutata la persona fisica del giudice, per effetto del decreto del Presidente del Tribunale
n. 21 del 9.2.2023, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. e poi rimessa sul ruolo con provvedimento del 26.4.2025, al fine di sottoporre al contraddittorio delle parti una questione rilevata d'ufficio ai sensi dell'art. 101 c. 2 c.p.c.
Ritenuta, pertanto, la causa matura per la decisione, la stessa è definita a seguito di discussione orale tenutasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza.
2. Così sinteticamente delineato l'oggetto del presente giudizio, si ritiene opportuno analizzare, in via preliminare, la questione oggetto di rilievo officioso, delineata nel provvedimento adottato in data 26.4.2025, comunicato alle parti il 28.4.2025, con cui si è constatato che le pretese azionate dalla società attrice si fondano su diversi contratti conclusi con una Pubblica Amministrazione, i quali, secondo quanto prescritto dagli artt.
16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923, devono rivestire la forma scritta ad substantiam, specificando pure che, dall'applicazione delle previsioni appena menzionate, sarebbe potuta discendere la nullità dei contratti invocati dalla parte attrice a sostegno della domanda di adempimento proposta.
Al riguardo, si sottolinea, in linea generale, che la Suprema Corte ha chiarito che “per la valida stipulazione dei contratti della P.A., anche diversi da quelli conclusi a trattativa privata con ditte commerciali, il requisito della forma scritta 'ad substantiam' non richiede necessariamente la redazione di un unico documento, sottoscritto contestualmente dalle parti, poiché l'art. 17 del r.d. n. 2440 del 1923 contempla ulteriori ipotesi in cui il vincolo contrattuale si forma mediante l'incontro di dichiarazioni scritte, manifestate separatamente, che per l'amministrazione possono assumere anche la forma dell'atto amministrativo” (cfr. Cass., sez. un., 25 marzo 2022, n. 9775), di talché, a prescindere dal dato che i contratti che vengono qui in rilievo siano stati conclusi con una società commerciale, il requisito di forma sarebbe, ad ogni modo, soddisfatto anche mediante lo scambio di proposta e accettazione.
6 In relazione a quest'ultimo profilo, occorre ancora precisare che “i contratti stipulati dalla P.A. a trattativa privata ai sensi dell'art. 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, pur richiedendo in ogni caso la forma scritta 'ad substantiam', possono anche non risultare da un unico documento, ove siano stipulati secondo l'uso del commercio e riguardino ditte commerciali. Peraltro, occorre in ogni caso che il perfezionamento del contratto risulti dallo scambio di proposta e accettazione, non potendo ritenersi sufficiente che la forma scritta investa la sola dichiarazione negoziale della Amministrazione, né che la conclusione del contratto avvenga per 'facta concludentia', con l'inizio dell'esecuzione della prestazione da parte del privato attraverso l'invio della merce e delle fatture, secondo il modello dell'accettazione tacita previsto dall'art. 1327 cod. civ.” (cfr. Cass.,
15 giugno 2015, n. 12316).
Dai principi appena richiamati si desume agevolmente che, benché il requisito della forma scritta prescritto a pena di nullità sia da reputare rispettato anche qualora il contratto si perfezioni con lo scambio di proposta e accettazione, soprattutto ove vengano in considerazione delle società commerciali, ad ogni modo, anche in tale eventualità, sarebbe necessario che sia data prova dello scambio in forma scritta delle due dichiarazioni unilaterali, secondo la disciplina di cui agli artt. 1326 ss. c.c.
Nell'ipotesi in disamina, occorre, in primo luogo, osservare che soltanto nella memoria di cui all'art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c., seppure in modo generico, e poi nella memoria depositata a seguito della rimessione della causa sul ruolo, la parte attrice ha specificato che le pretese dedotte in giudizio derivano da vari rapporti, intercorsi fra il e Pt_2
diverse società commerciali, ossia la , la CE IA e la . Parte_4 CP_2
Cominciando con l'analisi del primo rapporto menzionato dalla società attrice, si rimarca che la stessa ha provveduto, in realtà, a depositare documentazione, recante le condizioni generali disciplinanti il contratto di somministrazione di acqua per diverse utenze, non meglio delineate negli scritti difensivi, su cui sono apposte esclusivamente sottoscrizioni riferibili al ma non anche sottoscrizioni riconducibili alla società Pt_2 somministrante (cfr. docc. 11, 12 e 13 del fascicolo di parte attrice).
Rispetto ai predetti contratti non può, pertanto, prescindersi dal rilevare, in
7 applicazione dei principi ricordati in apertura, che la parte attrice non ha versato in atti documenti idonei a rispettare il requisito della forma scritta, non essendo stata depositata alcuna dichiarazione di proposta o accettazione recante una sottoscrizione riconducibile alla società somministrante e non potendo, in tale direzione, assumere rilievo la sola circostanza che il contratto in atti, recante la sola firma dell'ente, sia stato redatto su un modulo su cui è apposta l'intestazione della stessa somministrante.
Ciò è sufficiente per escludere che sia stata fornita la dimostrazione della conclusione in forma scritta, dei diversi contratti, neppure specificamente individuati, da cui deriverebbero i crediti dedotti in giudizio, con riferimento ai rapporti intercorsi con Pt_4
, mancando radicalmente sui documenti contrattuali in atti le sottoscrizioni riferibili
[...]
alla società cedente, a nulla rilevando l'eventuale inizio dell'esecuzione, ad opera di quest'ultima, essendo appunto la modalità di conclusione contemplata dall'art. 1327 c.c. incompatibile con il requisito di forma previsto dal legislatore.
Per quanto riguarda, invece, i rapporti intercorsi con CE IA e con , CP_2
la società attrice, a seguito del già ricordato rilievo officioso, ha precisato che si tratterebbe di rapporti stipulati per effetto dell'invio di ordinativi da parte dell'ente sulla base di convenzioni quadro stipulate dalla Consip, la centrale acquisti delle Pubbliche
Amministrazioni, con le società somministranti.
Si rileva, nondimeno, che la ha, con riferimento al rapporto riferibile Parte_3
ad CE IA, depositato esclusivamente degli ordinativi recanti la sottoscrizione dell'ente, senza versare in atti la convenzione quadro conclusa dalla Consip e dalla società somministrante, e che, analogamente, in merito al rapporto concluso con la , CP_3
oltre a mancare in atti il documento comprovante la stipulazione della convenzione quadro, sono stati depositati unicamente degli ordinativi inoltrati telematicamente, alcuni dei quali non recanti neppure la sottoscrizione digitale riferibile all'ente (cfr. docc. 149,
130, 131, 132, 133, 134, 135, 136 del fascicolo di parte attrice).
A mente di tutto quanto sopra argomentato, deve, dunque, concludersi che la società attrice non ha prodotto documentazione idonea a comprovare l'avvenuta conclusione, da parte delle società somministranti, dei diversi contratti da cui derivano le pretese
8 creditorie azionate in forma scritta, con la conseguenza che gli stessi incorrono nella sanzione di nullità prescritta dagli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923.
D'altro canto, non verrebbe in considerazione l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in tema di contratti per i quali la legge richiede la forma scritta 'ad substantiam', la produzione in giudizio di una scrittura privata a cura di chi non l'aveva sottoscritta costituisce equipollente della mancata sottoscrizione contestuale e, pertanto, perfeziona 'ex nunc' il contratto in essa contenuto, purché la controparte in giudizio sia la stessa che aveva già firmato tale scrittura e sia ancora in vita al momento di detta produzione, non producendosi altrimenti il necessario incontro delle volontà negoziali”, in quanto la parte attrice che ha depositato il documento, rappresentato in taluni casi da una mera dichiarazione unilaterale sottoscritta dall'ente, non coincide con l'originaria contraente e il perfezionamento del contratto si produrrebbe solo con effetti ex nunc (in arg. cfr. Cass., 22 gennaio 2018, n. 1525).
3. Ferma la portata assorbente della conclusione appena raggiunta, si evidenzia, ad ogni modo, che, anche a volere prescindere dal mancato rispetto del requisito di forma nei termini precisati, la parte attrice in tutti gli scritti difensivi ha omesso di allegare in modo specifico sia i titoli da cui derivano le pretese creditorie azionate sia e soprattutto gli inadempimenti rimproverabili all'ente convenuto, essendosi limitata ad individuare, in modo generico, la somma di cui lo stesso sarebbe debitore, complessivamente computata, in virtù di numerosi rapporti non meglio puntualizzati, nonché ulteriori somme che sarebbero dovute quali accessori per il ritardo nei pagamenti, riferibili però ad obbligazioni differenti rispetto a quelle che contribuiscono a determinare la sorte capitale domandata, ma non compiutamente indicate.
L'evidenziata lacuna sul piano assertivo, che non consente di comprendere chiaramente quali siano le obbligazioni rimaste insoddisfatte di cui si domanda l'adempimento, è stata peraltro confermata dalle risultanze dell'accertamento tecnico espletato nel corso del giudizio, da cui è, in primo luogo, emerso che, in merito alle somme pretese dalla parte attrice a mero titolo di interessi moratori, interessi anatocistici e risarcimento forfettario del danno, la parte attrice ha anche omesso di sviluppare uno specifico conteggio,
9 difettando, ad ogni modo, come già rilevato, una puntuale descrizione delle obbligazioni in tesi adempiute in ritardo.
Ne consegue che, con riferimento alle conclusioni rassegnate alle lettere e), f) e g) dell'atto di citazione, ribadite anche nelle note del 4.6.2024, depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, manca del tutto, non solo, l'individuazione del rapporto da cui sono derivate le obbligazioni rimaste inadempiute, ma anche la stessa allegazione di queste ultime e delle fatture in tesi pagate in ritardo, di talché difettano in radice gli indici necessari per computare le somme pretese a titolo di accessori.
Circa, invece, le domande esplicitate alle lettere a), b), c) e d) delle conclusioni della parte attrice, deve osservarsi che dall'accertamento svolto dal consulente nominato è emerso che l'importo preteso a titolo di sorte capitale per euro 70,457.07, reiterato anche nelle conclusioni rassegnate nelle note appena richiamate, è stato corrisposto quasi per intero dal in parte, già prima dell'introduzione del presente giudizio, in parte, in Pt_2
pendenza del giudizio, ma comunque prima del deposito delle memorie di cui all'art. 183
c. 6 c.p.c.
Si precisa ulteriormente che, solo nella comparsa conclusionale depositata prima della rimessione della causa sul ruolo istruttorio, la stessa società attrice ha dato atto che, in seguito alle verifiche effettuate, il credito in linea capitale risulterebbe ad oggi ridotto da euro 70,457.07 ad euro 95,34, domandando comunque il riconoscimento degli interessi moratori maturati e maturandi, degli interessi anatocistici e delle spese di recupero del credito ex art. 6 c. 2 del d.lgs. n. 231 del 2002.
Non può, nondimeno, omettersi di sottolineare che la stessa parte attrice non ha fornito alcun elemento idoneo a consentire il computo, nella presente sede, delle voci accessorie così individuate, tanto che lo stesso consulente, nel rispondere al quesito demandatogli, ha constatato che alcun conteggio specifico è stato prospettato dalla parte attrice, vieppiù considerando che tale carenza assertiva non permette di individuare le singole fatture che sarebbero state pagate in ritardo e di apprezzare la rilevanza del suddetto ritardo, difetto riscontrato anche dal consulente nominato nella relazione integrativa depositata.
10 A conferma di ciò, si osserva, inoltre, che lo stesso consulente nominato ha specificato che, sulla base della documentazione contabile in atti, non è possibile individuare con precisione i termini di pagamento convenuti per tutte le fatture rimaste in tesi impagate, il che non consentirebbe ulteriormente di apprezzare in che misura il ritardo nell'adempimento abbia fatto sorgere il diritto di pretendere il pagamento delle voci accessorie domandate dalla parte attrice.
In definitiva, anche in relazione agli accessori pretesi con riguardo alla sorte capitale risultata quasi per intero già corrisposta, la carenza delle allegazioni della parte attrice, soprattutto in punto di termini convenuti per i pagamenti, impedisce di eseguire, in questa sede, un computo preciso e di apprezzare se e in che misura via sia stato un effettivo ritardo nell'adempimento.
Preme, da ultimo, chiarire, con riferimento alla richiesta di condanna dell'ente convenuto ai sensi dell'art. 2041 c.c., delineata genericamente soltanto nelle conclusioni rassegnate, che astrattamente, ad avviso della giurisprudenza di legittimità, l'esecuzione della prestazione sulla base di un contratto con la P.A., nullo per mancanza della forma scritta o per violazione delle norme che regolano la procedura finalizzata alla sua conclusione, consente al prestatore di proporre l'azione di ingiustificato arricchimento, la quale, in caso di accoglimento, determina la condanna della parte pubblica al pagamento dell'indennizzo da liquidarsi, anche in via equitativa, ad opera del giudice, tenuto conto della diminuzione patrimoniale subita dall'autore dell'opera, al netto della percentuale di guadagno (cfr. Cass., 18 marzo 2024, n. 7178).
Da ciò si evince che, sebbene l'azione ex art. 2041 c.c., in ipotesi di nullità del contratto concluso con la P.A., sia astrattamente ammissibile, la stessa competerebbe esclusivamente a colui che ha posto in essere la prestazione, subendo la correlata diminuzione patrimoniale, il che esclude in radice la possibilità di accogliere la domanda proposta dalla società opposta, in quanto la stessa ha agito esclusivamente in qualità di cessionaria del credito, ma non ha pacificamente posto in essere le prestazioni di cui il avrebbe beneficiato, con l'immediato portato che siffatta azione spetterebbe Pt_2
esclusivamente alla società somministrante.
11 4. Concludendo, le domande proposte dalla parte attrice devono essere rigettate per le diverse ragioni sopra esposte.
Le spese di lite, in applicazione dei principi di cui all'art. 91 c.p.c., devono essere poste a carico della stessa parte attrice e sono liquidate sulla base dei parametri medi previsti dal d.m. n. 55 del 2014, per come modificato dal d.m. n. 147 del 2022, per lo scaglione di riferimento, da determinare alla luce del valore del petitum, per come ridotto nel corso del giudizio (causa di valore compreso fra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00).
Per analoghe ragioni, le spese di consulenza tecnica, liquidate nel corso del giudizio, sono da porre per intero a carico della società attrice.
Si specifica, infine, che la sola infondatezza delle domande proposte non appare sufficiente a giustificare la pronuncia di una ulteriore condanna della società attrice ai sensi dell'art. 96 c. 3 c.p.c.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) rigetta integralmente le domande proposte dalla (già Parte_3 [...]
; Parte_1
b) condanna la (già alla rifusione, in Parte_3 Parte_1 favore del , delle spese di lite, liquidate nella complessiva somma Parte_2
di euro 5.077,00, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
c) pone definitivamente le spese di consulenza tecnica, già liquidate nel corso del giudizio, per intero a carico della (già . Parte_3 Parte_1
Velletri, 24 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Alice Buonafede
12
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Verbale di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 24.6.2025
Oggi 24 giugno 2025, innanzi al Giudice dott.ssa Alice Buonafede, sono comparsi: per l'avv. Paolo Marra e l'avv. Marisa Olga Parte_1
Meroni, oggi sostituiti dall'avv. Rossella Colombo;
per il , l'avv. Stefano Armati, oggi sostituito dall'avv. Parte_2
NO GN.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono oralmente la causa, riportandosi ai rispettivi atti, in particolare il difensore di parte attrice alla memoria depositata in data 28.5.2025 e il difensore di parte convenuta alle memoria depositata in data 30.5.2025, insistendo entrambi per l'accoglimento delle conclusioni in atti.
Il Giudice udita la discussione, si ritira in camera di consiglio.
All'esito, decide come da provvedimento che deposita contestualmente, di cui dà lettura, in assenza delle parti, e che forma parte integrante del presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Alice Buonafede
1 n. r.g. 986/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Alice
Buonafede, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., tenutasi all'odierna udienza, nella causa civile di primo grado iscritta al n. 986 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili relativo all'anno 2020, promossa da:
(già (C.F. , in Parte_3 Parte_1 P.IVA_1 persona dei procuratori speciali pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano, al
Corso Italia n. 13, presso lo studio degli avv.ti Marisa Olga Meroni e Paolo Marra, che la rappresentano e difendono in virtù di procura allegata all'atto di citazione;
Attrice contro
(C.F. , in persona del Sindaco pro Parte_2 P.IVA_2
tempore, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Armati, in virtù Email_1
di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
Convenuto
Oggetto: domanda di adempimento;
2 Conclusioni delle parti: come da verbale dell'odierna udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente procedimento è stato introdotto dalla al fine di ottenere Parte_3
la condanna del al pagamento della complessiva somma di euro Parte_2
70.115,23, a titolo di sorte capitale, oltre agli ulteriori importi dovuti quali interessi moratori, interessi anatocistici e risarcimento del danno forfettariamente determinato, e di euro 3.590,28, a titolo di interessi di mora maturati in relazione ad obbligazione differenti, adempiute in ritardo, oltre interessi anatocistici e risarcimento dei danni forfettariamente determinati.
A fondamento della predetta domanda, l'attrice ha, nella specie, sostenuto:
- di essere un istituto di credito specializzato nella gestione e nello smobilizzo del credito verso le pubbliche amministrazione e di essersi resa cessionaria, in ragione di ciò, dei crediti vantati nei confronti del convenuto da imprese venditrici di energie Pt_2 elettrica e di gas naturale;
- che alcuni atti di cessione stipulati hanno ad oggetto esclusivamente i crediti già sorti, mentre altri anche i crediti futuri;
- che, in virtù delle stesse cessioni, la medesima ha acquistato anche i crediti derivanti dall'applicazione di interessi di mora già maturati e non ancora scaduti, da computare sulla base di quanto previsto dagli artt. 2 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002, dal giorno successivo alla scadenza del pagamento sino al soddisfo;
- che gli interessi di mora scaduti da almeno sei mesi, alla data della proposizione della domanda, producono a loro volta interessi ai sensi dell'art. 1283 c.c.;
- che la medesima ha anche il diritto di vedersi riconosciuto, ai sensi dell'art. 6 c. 2 del richiamato decreto, un importo forfettario di euro 40,00 per ciascuna delle 54 fatture impagate;
- che la stessa attrice si è anche resa cessionaria del solo credito per interessi di mora maturati in relazione a fatture differenti pagate in ritardo, sui quali spettano anche gli interessi anatocistici e l'importo forfettario di euro 40,00 sulla base della disciplina già ricordata.
3 Sulla scorta delle predette deduzioni, la società attrice ha così concluso: “in via principale, nel merito: accertare e dichiarare che, per le ragioni esposte in narrativa, Parte
è creditrice nei confronti del dei seguenti importi: a) € Parte_2
70.115,23 in linea capitale portato dalle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc.
03; b) gli interessi moratori, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n.
231/02, maturati e maturandi sull'importo di cui alla precedente lettera a., con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo;
c) gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera b., scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto al saldo;
d) € 2.160,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc. 03; e) € 3.590,28 a titolo di interessi di mora maturati a fronte del ritardato pagamento, da parte della convenuta, della sorte capitale di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale di cui alla precedente lettera a., portati dalle fatture (cd. Note Debito Interessi) indicate nell'elenco prodotto quale doc. 04; f) gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera e., scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto al saldo;
g) €
10.800,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture il cui ritardato pagamento da parte dell' convenuto ha CP_1
generato gli interessi di cui alla precedente lettera e.; e conseguentemente condannare il
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al relativo Parte_2
Parte pagamento in favore di;
In via subordinata, nel merito: accertare e dichiarare che Parte
è creditrice nei confronti del delle diverse somme - a titolo Parte_2 di: a. sorte capitale;
b) interessi moratori sugli importi dovuti in linea capitale;
c) interessi anatocistici sugli interessi moratori sugli importi dovuti in linea capitale;
d) costi di recupero ex art. 6, comma 2, D. Lgs n. 231/02 in relazione alle fatture per sorte capitale;
e) interessi moratori portati dalla cd. Note Debito Interessi maturati per il
4 ritardato pagamento di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale di cui alla precedente lettera a.; f) interessi anatocistici sugli interessi moratori portati dalla cd.
Note Debito Interessi;
g) costi di recupero ex art. 6, comma 2, D. Lgs n. 231/02 in relazione alle cd. Note Debito Interessi;
che risulteranno provate in corso di causa e conseguentemente condannare il , in persona del legale Parte_2
Parte rappresentante pro tempore, al relativo pagamento in favore di;
In via ulteriormente subordinata, nel merito: condannare il in persona del legale Parte_2
Parte rappresentante pro tempore al pagamento in favore di di tutte le somme che risulteranno dovute dal a qualsiasi titolo, anche per Parte_2
ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.”.
Il , costituitosi in giudizio, ha dedotto: Parte_2
- di avere versato in favore della parte attrice il maggiore importo di euro 87.353,69, in relazione alla somministrazione di energia elettrica e gas;
- che la domanda di pagamento azionata si fonda su allegazioni generiche e che, in ogni caso, le fatture indicate nel dettaglio nella comparsa di risposta non sono mai pervenute all'ente o sono state emesse note di credito per stornare importi precedentemente fatturati in modo errato;
- che il pagamento degli importi indicati nelle predette fatture è stato richiesto per la prima volta con la notificazione dell'atto di citazione, di talché il relativo credito è da ritenere estinto per intervenuta prescrizione;
- che per la stessa ragione non può essere applicata la misura dell'interessi prevista dal d.lgs. n. 231 del 2002, in quanto non è ravvisabile un ritardo colpevole nell'adempimento;
- che analogamente non ricorrono neppure i presupposti per l'applicazione dell'art. 6 del decreto menzionato.
L'ente convenuto ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni: “accertare e dare atto: a) che il credito azionato dalla parte attrice è stato adempiuto con riferimento alla sorte;
b) che la pretesa creditoria formulata è prescritta nei termini specificati in dettaglio nella parte espositiva del presente atto;
c) rigettare le domande svolte stante la loro infondatezza sia con riferimento all'an che al quantum per le motivazioni dedotte.
5 Con il favore dei compensi professionali”.
Assegnati alle parti i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c.,
è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio.
Mutata la persona fisica del giudice, per effetto del decreto del Presidente del Tribunale
n. 21 del 9.2.2023, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. e poi rimessa sul ruolo con provvedimento del 26.4.2025, al fine di sottoporre al contraddittorio delle parti una questione rilevata d'ufficio ai sensi dell'art. 101 c. 2 c.p.c.
Ritenuta, pertanto, la causa matura per la decisione, la stessa è definita a seguito di discussione orale tenutasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza.
2. Così sinteticamente delineato l'oggetto del presente giudizio, si ritiene opportuno analizzare, in via preliminare, la questione oggetto di rilievo officioso, delineata nel provvedimento adottato in data 26.4.2025, comunicato alle parti il 28.4.2025, con cui si è constatato che le pretese azionate dalla società attrice si fondano su diversi contratti conclusi con una Pubblica Amministrazione, i quali, secondo quanto prescritto dagli artt.
16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923, devono rivestire la forma scritta ad substantiam, specificando pure che, dall'applicazione delle previsioni appena menzionate, sarebbe potuta discendere la nullità dei contratti invocati dalla parte attrice a sostegno della domanda di adempimento proposta.
Al riguardo, si sottolinea, in linea generale, che la Suprema Corte ha chiarito che “per la valida stipulazione dei contratti della P.A., anche diversi da quelli conclusi a trattativa privata con ditte commerciali, il requisito della forma scritta 'ad substantiam' non richiede necessariamente la redazione di un unico documento, sottoscritto contestualmente dalle parti, poiché l'art. 17 del r.d. n. 2440 del 1923 contempla ulteriori ipotesi in cui il vincolo contrattuale si forma mediante l'incontro di dichiarazioni scritte, manifestate separatamente, che per l'amministrazione possono assumere anche la forma dell'atto amministrativo” (cfr. Cass., sez. un., 25 marzo 2022, n. 9775), di talché, a prescindere dal dato che i contratti che vengono qui in rilievo siano stati conclusi con una società commerciale, il requisito di forma sarebbe, ad ogni modo, soddisfatto anche mediante lo scambio di proposta e accettazione.
6 In relazione a quest'ultimo profilo, occorre ancora precisare che “i contratti stipulati dalla P.A. a trattativa privata ai sensi dell'art. 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, pur richiedendo in ogni caso la forma scritta 'ad substantiam', possono anche non risultare da un unico documento, ove siano stipulati secondo l'uso del commercio e riguardino ditte commerciali. Peraltro, occorre in ogni caso che il perfezionamento del contratto risulti dallo scambio di proposta e accettazione, non potendo ritenersi sufficiente che la forma scritta investa la sola dichiarazione negoziale della Amministrazione, né che la conclusione del contratto avvenga per 'facta concludentia', con l'inizio dell'esecuzione della prestazione da parte del privato attraverso l'invio della merce e delle fatture, secondo il modello dell'accettazione tacita previsto dall'art. 1327 cod. civ.” (cfr. Cass.,
15 giugno 2015, n. 12316).
Dai principi appena richiamati si desume agevolmente che, benché il requisito della forma scritta prescritto a pena di nullità sia da reputare rispettato anche qualora il contratto si perfezioni con lo scambio di proposta e accettazione, soprattutto ove vengano in considerazione delle società commerciali, ad ogni modo, anche in tale eventualità, sarebbe necessario che sia data prova dello scambio in forma scritta delle due dichiarazioni unilaterali, secondo la disciplina di cui agli artt. 1326 ss. c.c.
Nell'ipotesi in disamina, occorre, in primo luogo, osservare che soltanto nella memoria di cui all'art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c., seppure in modo generico, e poi nella memoria depositata a seguito della rimessione della causa sul ruolo, la parte attrice ha specificato che le pretese dedotte in giudizio derivano da vari rapporti, intercorsi fra il e Pt_2
diverse società commerciali, ossia la , la CE IA e la . Parte_4 CP_2
Cominciando con l'analisi del primo rapporto menzionato dalla società attrice, si rimarca che la stessa ha provveduto, in realtà, a depositare documentazione, recante le condizioni generali disciplinanti il contratto di somministrazione di acqua per diverse utenze, non meglio delineate negli scritti difensivi, su cui sono apposte esclusivamente sottoscrizioni riferibili al ma non anche sottoscrizioni riconducibili alla società Pt_2 somministrante (cfr. docc. 11, 12 e 13 del fascicolo di parte attrice).
Rispetto ai predetti contratti non può, pertanto, prescindersi dal rilevare, in
7 applicazione dei principi ricordati in apertura, che la parte attrice non ha versato in atti documenti idonei a rispettare il requisito della forma scritta, non essendo stata depositata alcuna dichiarazione di proposta o accettazione recante una sottoscrizione riconducibile alla società somministrante e non potendo, in tale direzione, assumere rilievo la sola circostanza che il contratto in atti, recante la sola firma dell'ente, sia stato redatto su un modulo su cui è apposta l'intestazione della stessa somministrante.
Ciò è sufficiente per escludere che sia stata fornita la dimostrazione della conclusione in forma scritta, dei diversi contratti, neppure specificamente individuati, da cui deriverebbero i crediti dedotti in giudizio, con riferimento ai rapporti intercorsi con Pt_4
, mancando radicalmente sui documenti contrattuali in atti le sottoscrizioni riferibili
[...]
alla società cedente, a nulla rilevando l'eventuale inizio dell'esecuzione, ad opera di quest'ultima, essendo appunto la modalità di conclusione contemplata dall'art. 1327 c.c. incompatibile con il requisito di forma previsto dal legislatore.
Per quanto riguarda, invece, i rapporti intercorsi con CE IA e con , CP_2
la società attrice, a seguito del già ricordato rilievo officioso, ha precisato che si tratterebbe di rapporti stipulati per effetto dell'invio di ordinativi da parte dell'ente sulla base di convenzioni quadro stipulate dalla Consip, la centrale acquisti delle Pubbliche
Amministrazioni, con le società somministranti.
Si rileva, nondimeno, che la ha, con riferimento al rapporto riferibile Parte_3
ad CE IA, depositato esclusivamente degli ordinativi recanti la sottoscrizione dell'ente, senza versare in atti la convenzione quadro conclusa dalla Consip e dalla società somministrante, e che, analogamente, in merito al rapporto concluso con la , CP_3
oltre a mancare in atti il documento comprovante la stipulazione della convenzione quadro, sono stati depositati unicamente degli ordinativi inoltrati telematicamente, alcuni dei quali non recanti neppure la sottoscrizione digitale riferibile all'ente (cfr. docc. 149,
130, 131, 132, 133, 134, 135, 136 del fascicolo di parte attrice).
A mente di tutto quanto sopra argomentato, deve, dunque, concludersi che la società attrice non ha prodotto documentazione idonea a comprovare l'avvenuta conclusione, da parte delle società somministranti, dei diversi contratti da cui derivano le pretese
8 creditorie azionate in forma scritta, con la conseguenza che gli stessi incorrono nella sanzione di nullità prescritta dagli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923.
D'altro canto, non verrebbe in considerazione l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in tema di contratti per i quali la legge richiede la forma scritta 'ad substantiam', la produzione in giudizio di una scrittura privata a cura di chi non l'aveva sottoscritta costituisce equipollente della mancata sottoscrizione contestuale e, pertanto, perfeziona 'ex nunc' il contratto in essa contenuto, purché la controparte in giudizio sia la stessa che aveva già firmato tale scrittura e sia ancora in vita al momento di detta produzione, non producendosi altrimenti il necessario incontro delle volontà negoziali”, in quanto la parte attrice che ha depositato il documento, rappresentato in taluni casi da una mera dichiarazione unilaterale sottoscritta dall'ente, non coincide con l'originaria contraente e il perfezionamento del contratto si produrrebbe solo con effetti ex nunc (in arg. cfr. Cass., 22 gennaio 2018, n. 1525).
3. Ferma la portata assorbente della conclusione appena raggiunta, si evidenzia, ad ogni modo, che, anche a volere prescindere dal mancato rispetto del requisito di forma nei termini precisati, la parte attrice in tutti gli scritti difensivi ha omesso di allegare in modo specifico sia i titoli da cui derivano le pretese creditorie azionate sia e soprattutto gli inadempimenti rimproverabili all'ente convenuto, essendosi limitata ad individuare, in modo generico, la somma di cui lo stesso sarebbe debitore, complessivamente computata, in virtù di numerosi rapporti non meglio puntualizzati, nonché ulteriori somme che sarebbero dovute quali accessori per il ritardo nei pagamenti, riferibili però ad obbligazioni differenti rispetto a quelle che contribuiscono a determinare la sorte capitale domandata, ma non compiutamente indicate.
L'evidenziata lacuna sul piano assertivo, che non consente di comprendere chiaramente quali siano le obbligazioni rimaste insoddisfatte di cui si domanda l'adempimento, è stata peraltro confermata dalle risultanze dell'accertamento tecnico espletato nel corso del giudizio, da cui è, in primo luogo, emerso che, in merito alle somme pretese dalla parte attrice a mero titolo di interessi moratori, interessi anatocistici e risarcimento forfettario del danno, la parte attrice ha anche omesso di sviluppare uno specifico conteggio,
9 difettando, ad ogni modo, come già rilevato, una puntuale descrizione delle obbligazioni in tesi adempiute in ritardo.
Ne consegue che, con riferimento alle conclusioni rassegnate alle lettere e), f) e g) dell'atto di citazione, ribadite anche nelle note del 4.6.2024, depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, manca del tutto, non solo, l'individuazione del rapporto da cui sono derivate le obbligazioni rimaste inadempiute, ma anche la stessa allegazione di queste ultime e delle fatture in tesi pagate in ritardo, di talché difettano in radice gli indici necessari per computare le somme pretese a titolo di accessori.
Circa, invece, le domande esplicitate alle lettere a), b), c) e d) delle conclusioni della parte attrice, deve osservarsi che dall'accertamento svolto dal consulente nominato è emerso che l'importo preteso a titolo di sorte capitale per euro 70,457.07, reiterato anche nelle conclusioni rassegnate nelle note appena richiamate, è stato corrisposto quasi per intero dal in parte, già prima dell'introduzione del presente giudizio, in parte, in Pt_2
pendenza del giudizio, ma comunque prima del deposito delle memorie di cui all'art. 183
c. 6 c.p.c.
Si precisa ulteriormente che, solo nella comparsa conclusionale depositata prima della rimessione della causa sul ruolo istruttorio, la stessa società attrice ha dato atto che, in seguito alle verifiche effettuate, il credito in linea capitale risulterebbe ad oggi ridotto da euro 70,457.07 ad euro 95,34, domandando comunque il riconoscimento degli interessi moratori maturati e maturandi, degli interessi anatocistici e delle spese di recupero del credito ex art. 6 c. 2 del d.lgs. n. 231 del 2002.
Non può, nondimeno, omettersi di sottolineare che la stessa parte attrice non ha fornito alcun elemento idoneo a consentire il computo, nella presente sede, delle voci accessorie così individuate, tanto che lo stesso consulente, nel rispondere al quesito demandatogli, ha constatato che alcun conteggio specifico è stato prospettato dalla parte attrice, vieppiù considerando che tale carenza assertiva non permette di individuare le singole fatture che sarebbero state pagate in ritardo e di apprezzare la rilevanza del suddetto ritardo, difetto riscontrato anche dal consulente nominato nella relazione integrativa depositata.
10 A conferma di ciò, si osserva, inoltre, che lo stesso consulente nominato ha specificato che, sulla base della documentazione contabile in atti, non è possibile individuare con precisione i termini di pagamento convenuti per tutte le fatture rimaste in tesi impagate, il che non consentirebbe ulteriormente di apprezzare in che misura il ritardo nell'adempimento abbia fatto sorgere il diritto di pretendere il pagamento delle voci accessorie domandate dalla parte attrice.
In definitiva, anche in relazione agli accessori pretesi con riguardo alla sorte capitale risultata quasi per intero già corrisposta, la carenza delle allegazioni della parte attrice, soprattutto in punto di termini convenuti per i pagamenti, impedisce di eseguire, in questa sede, un computo preciso e di apprezzare se e in che misura via sia stato un effettivo ritardo nell'adempimento.
Preme, da ultimo, chiarire, con riferimento alla richiesta di condanna dell'ente convenuto ai sensi dell'art. 2041 c.c., delineata genericamente soltanto nelle conclusioni rassegnate, che astrattamente, ad avviso della giurisprudenza di legittimità, l'esecuzione della prestazione sulla base di un contratto con la P.A., nullo per mancanza della forma scritta o per violazione delle norme che regolano la procedura finalizzata alla sua conclusione, consente al prestatore di proporre l'azione di ingiustificato arricchimento, la quale, in caso di accoglimento, determina la condanna della parte pubblica al pagamento dell'indennizzo da liquidarsi, anche in via equitativa, ad opera del giudice, tenuto conto della diminuzione patrimoniale subita dall'autore dell'opera, al netto della percentuale di guadagno (cfr. Cass., 18 marzo 2024, n. 7178).
Da ciò si evince che, sebbene l'azione ex art. 2041 c.c., in ipotesi di nullità del contratto concluso con la P.A., sia astrattamente ammissibile, la stessa competerebbe esclusivamente a colui che ha posto in essere la prestazione, subendo la correlata diminuzione patrimoniale, il che esclude in radice la possibilità di accogliere la domanda proposta dalla società opposta, in quanto la stessa ha agito esclusivamente in qualità di cessionaria del credito, ma non ha pacificamente posto in essere le prestazioni di cui il avrebbe beneficiato, con l'immediato portato che siffatta azione spetterebbe Pt_2
esclusivamente alla società somministrante.
11 4. Concludendo, le domande proposte dalla parte attrice devono essere rigettate per le diverse ragioni sopra esposte.
Le spese di lite, in applicazione dei principi di cui all'art. 91 c.p.c., devono essere poste a carico della stessa parte attrice e sono liquidate sulla base dei parametri medi previsti dal d.m. n. 55 del 2014, per come modificato dal d.m. n. 147 del 2022, per lo scaglione di riferimento, da determinare alla luce del valore del petitum, per come ridotto nel corso del giudizio (causa di valore compreso fra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00).
Per analoghe ragioni, le spese di consulenza tecnica, liquidate nel corso del giudizio, sono da porre per intero a carico della società attrice.
Si specifica, infine, che la sola infondatezza delle domande proposte non appare sufficiente a giustificare la pronuncia di una ulteriore condanna della società attrice ai sensi dell'art. 96 c. 3 c.p.c.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) rigetta integralmente le domande proposte dalla (già Parte_3 [...]
; Parte_1
b) condanna la (già alla rifusione, in Parte_3 Parte_1 favore del , delle spese di lite, liquidate nella complessiva somma Parte_2
di euro 5.077,00, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
c) pone definitivamente le spese di consulenza tecnica, già liquidate nel corso del giudizio, per intero a carico della (già . Parte_3 Parte_1
Velletri, 24 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Alice Buonafede
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