Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/05/2003, n. 8015
CASS
Sentenza 21 maggio 2003

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In tema di contratto di lavoro a tempo determinato, gli interventi legislativi successivi alla legge n. 230 del 1962 si sono collocati in linea di continuità con l'impianto normativo preesistente, che si configura come una sorta di legge "quadro" applicabile a tutti i contratti di lavoro subordinato a termine, con la sola eccezione costituita dalle deroghe espresse dettate da singole, successive disposizioni di legge ; ne consegue che , anche in riferimento alle assunzioni a termine disposte - ai sensi dell'art. 23 della legge n. 56 del 1987 - in ipotesi individuate dalla contrattazione collettiva, il concetto di prevedibilità delle esigenze ulteriori, che preclude la possibilità di prorogare il contratto oltre la scadenza pattuita, è contenuto nell'articolo 2, comma primo, della legge n. 230 del 1962, in base al quale il termine del contratto a tempo determinato può essere, col consenso del lavoratore, eccezionalmente prorogato, non più di una volta e per un tempo non superiore alla durata del contratto iniziale, purché la proroga sia resa necessaria da esigenze imprevedibili e contingenti, ovvero da un evento insuscettibile di essere tenuto in considerazione al momento della conclusione del contratto, alla stregua di una programmazione dell'attività di impresa, fondata su criteri di probabilità statistica, contingente, e di natura " ontologicamente" diversa da quello che ebbe ad originare l'originaria apposizione del termine.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/05/2003, n. 8015
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8015
    Data del deposito : 21 maggio 2003

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