Sentenza 21 maggio 2003
Massime • 1
In tema di contratto di lavoro a tempo determinato, gli interventi legislativi successivi alla legge n. 230 del 1962 si sono collocati in linea di continuità con l'impianto normativo preesistente, che si configura come una sorta di legge "quadro" applicabile a tutti i contratti di lavoro subordinato a termine, con la sola eccezione costituita dalle deroghe espresse dettate da singole, successive disposizioni di legge ; ne consegue che , anche in riferimento alle assunzioni a termine disposte - ai sensi dell'art. 23 della legge n. 56 del 1987 - in ipotesi individuate dalla contrattazione collettiva, il concetto di prevedibilità delle esigenze ulteriori, che preclude la possibilità di prorogare il contratto oltre la scadenza pattuita, è contenuto nell'articolo 2, comma primo, della legge n. 230 del 1962, in base al quale il termine del contratto a tempo determinato può essere, col consenso del lavoratore, eccezionalmente prorogato, non più di una volta e per un tempo non superiore alla durata del contratto iniziale, purché la proroga sia resa necessaria da esigenze imprevedibili e contingenti, ovvero da un evento insuscettibile di essere tenuto in considerazione al momento della conclusione del contratto, alla stregua di una programmazione dell'attività di impresa, fondata su criteri di probabilità statistica, contingente, e di natura " ontologicamente" diversa da quello che ebbe ad originare l'originaria apposizione del termine.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/05/2003, n. 8015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8015 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. CAPITANIO Natale - Consigliere -
Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - rel. Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA AV, LI BE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ANTONIO BENNICELLI 27, presso lo studio dell'avvocato GIULIO CEVOLOTTO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato FABIO RUSCONI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
AUTOSTRADE CONCESSIONI E COSTRUZIONE AUTOSTRADE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TRE MADONNE 8, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO MARAZZA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 170/00 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 08/07/00 R.G.N. 184/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/01/03 dal Consigliere Dott. Camillo FILADORO;
udito l'Avvocato MARAZZA MAURIZIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 13 giugno - 6 luglio 2000, la Corte d'Appello di Firenze, in riforma della decisione del locale Pretore, rigettava le domande proposte da DE AN ed TT RI, intese ad ottenere la dichiarazione di illegittimità di una serie di contratti di lavoro a termine intercorsi con la società per azioni Autostrade in violazione della legge n. 230 del 1962. Nel ricorso introduttivo, i due ricorrenti avevano dedotto di essere stati assunti, con vari contratti di lavoro subordinato della durata di tre o quattro mesi ciascuno, per dieci volte negli otto anni 1989/96, al dichiarato scopo di sopperire alle esigenze maggiori dell'esazione dei pedaggi in coincidenza con l'espansione del traffico autostradale (maggio-ottobre), ovvero per la sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro, in coincidenza delle ferie annuali (giugno-settembre ovvero dicembre - gennaio), ai sensi dell'art. 8 bis della legge n. 79 del 1983 e dell'art. 23 della legge n.56 del 1978. Il Tribunale aveva dichiarato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in capo a ciascuno dei ricorrenti, dal 1 luglio 1989, e quindi fin dalla prima assunzione, e condannava la società al pagamento della retribuzione dovuta, oltre interessi e rivalutazione.
Ad avviso del Tribunale, la prima proroga era in contrasto con il disposto dell'art. 2 comma primo della legge 230 del 1962, perché il contratto era stato originariamente stipulato per la necessità dell'espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie, ai sensi dell'art. 23 della legge n.56 del 1987, in relazione all'art. 2 punto 3 del CCNL e la proroga era stata disposta per il protrarsi delle stesse esigenze straordinarie che avevano dato luogo all'assunzione.
Il Tribunale aveva richiamato la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale le circostanze, idonee a legittimare la proroga del contratto di lavoro a tempo determinato, devono essere diverse ontologicamente da quelle che avevano giustificato l'originaria apposizione del termine e rivestire i caratteri della contingenza e della imprevedibilità, alla stregua della diligenza media, osservabile dall'imprenditore.
Tanto premesso in linea generale, il Tribunale rilevava che la società non aveva adempiuto all'onere di provare l'insorgenza della causa legittimante la proroga della durata del contratto. Infatti, i testi sentiti in istruttoria non erano stati neppure in grado di precisare quali fossero state le specifiche esigenze straordinarie che avrebbero - in ipotesi determinato la proroga.
Risultavano, pertanto, violati i principi generali posti dalla legge n.230 del 1962 in materia di proroga (principi generali applicabili,
secondo la giurisprudenza di questa Corte, anche alle ipotesi di contratto a termine previste dall'art. 23 della legge n.56 del 1987). Tra l'altro, erano state violate anche le disposizioni dettate dal contratto collettivo del settore per le proroghe di termine inferiori ai trenta giorni.
La decisione del Tribunale era riformata dalla Corte d'Appello di Firenze, sulla base dell'inapplicabilità delle disposizioni generali di legge - dettate in materia di proroga del termine dall'art. 2 della legge del 1962, in particolare di quelle di cui al comma 1 - alle assunzioni disposte ai sensi dell'art. 23 della legge n.56 del 1987. A questo tipo di assunzioni, secondo la Corte di Appello, non può applicarsi la disciplina limitativa che prescrive - ai fini della legittimità della proroga del termine - la sussistenza di esigenze contingenti ed imprevedibili, ontologicamente diverse da quelle che ebbero a giustificare la originaria apposizione del termine al contratto di lavoro.
È ovvio, infatti, che nel caso di assunzioni a termine per sostituzione di personale in ferie concordate a livello sindacale (analogo discorso dovrebbe farsi per gli incrementi di attività stagionale, di cui all'art. 8 bis della legge n.79 del 1983, e di contratti a termine autorizzati dall'Ispettorato del lavoro), la necessità di protrarre la sostituzione o di far fronte all'incremento temporaneo di lavoro con un ampliamento temporaneo dell'organico non potrebbe che dipendere dal protrarsi della esigenza ravvisata al momento della instaurazione del primo rapporto.
Avverso tale decisione i ricorrenti hanno proposto ricorso per Cassazione sorretto da quattro distinti motivi.
Resiste la società con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, entrambi i ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione dell'art. 2 della legge n.230 del 1962, contraddittoria motivazione circa un punto essenziale della controversia, prospettata dalle parti (art. 360 n.3 e 5 codice di procedura civile). I ricorrenti censurano il passaggio fondamentale della sentenza impugnata, che sottrae le proroghe dei contratti a termine dedotti in causa alla disciplina dell'art. 2, comma primo, della legge n.230 del 1962. La Corte d'Appello ritiene che la disposizione della legge base del 1962 non si applicherebbe alla proroga dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 23 della legge n.56 del 1987.
La tesi sostenuta dai giudici di appello, ad avviso dei ricorrenti, si baserebbe su enfatizzazione delle novità introdotte da questa legge, ma si porrebbe in contrasto con il consolidato orientamento giurisprudenziale che ritiene applicabile la disciplina base della legge del 1962 a qualsiasi ipotesi di contratto a termine, anche introdotta dalle leggi successive, e quindi anche alle causali contrattuali legittimate dall'art. 23 della legge n.56 del 1987. Tra l'altro, osservano i ricorrenti, tale affermazione si pone in netto contrasto con le stesse osservazioni contenute nella sentenza impugnata, secondo le quali "ovviamente tale estensione delle ipotesi di contratto a termine non comporta il venir meno dei principi generali posti dalla suddetta legge n.230 del 1962, e particolarmente della disposizione che. all'art. 2....." Con il secondo motivo, la sola ricorrente RI osserva che la Corte nulla aveva osservato circa la dedotta illegittimità della proroga del terzo suo contratto a termine, fondata sull'art. 8 bis della legge n. 79 del 1983 (contratto del 16 maggio 1991, con durata prevista fino al 31 agosto 1991, poi prorogata al 31 ottobre 1991). Da qui la dedotta lacunosità e contraddittorietà della motivazione, per non aver dato conto della applicabilità dell'argomento sviluppato sulla legge n.56 del 1987 alla diversa disciplina introdotta dall'art. 8 bis della legge n.79 del 1983 (che consente la apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro, quando si verifichi, in determinati e limitati periodi dell'anno, "una necessità di intensificazione dell'attività lavorativa, cui non sia possibile sopperire con il normale organico": arti del decreto legge 3 dicembre 1977, convertito con modificazioni, in legge 3 febbraio 1978 n.18, le cui temporanee disposizioni - originariamente dirette ai soli settori del commercio e turismo - sono state prorogate e quindi estese a tutti i settori economici dalla legge del 1979).
Con il terzo motivo, entrambi i ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione degli articoli 112, 115 e 116 codice di procedura civile, degli articoli 2697, 2730 e 2735 codice civile, omessa o insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto essenziale della controversia, prospettata dalle parti. Erroneamente i giudici di appello avevano ritenuto, da un lato, che non vi fosse necessità di disporre ulteriore attività istruttoria e, dall'altro, che fossero assorbite tutte le altre questioni prospettate dalle parti.
Infatti, il principio dell'assorbimento ha ragione d'essere solo tra domande subordinate, mentre la motivazione che lo invochi a fronte di domande concorrenti si traduce in una palese violazione dell'art. 112 codice di procedura civile.
I due ricorrenti avevano proposto nel primo grado del giudizio una serie di eccezioni specifiche, deducendo l'illegittimità di tutti i contratti a termini acquisiti agli atti ed avevano riproposto le domande che allora erano state (correttamente) dichiarate assorbite e non esaminate dal Tribunale.
Per poter giungere al rigetto di tutte le domande giudiziali, la Corte avrebbe dovuto, in realtà, prendere in esame tutte le specifiche richieste e non limitarsi a sostenerne un - inammissibile - assorbimento.
In particolare, i giudici di appello avevano omesso qualsiasi motivazione in ordine alla rilevanza dell'atto di natura confessoria costituito dalle proroghe versate in atti dei contratti a termine dei ricorrenti (ed in particolare delle proroghe della RI del 14 settembre 1989 e 28 agosto 1991 e per quanto riguarda il AN di quella del 14 settembre 1989, per le quali la stessa datrice di lavoro aveva chiaramente ammesso (docc. 1, 3 e 11 versati) che le proroghe erano dovute "alle stesse esigenze che hanno motivato l'attivazione" del contratto originario. I giudici di appello si erano limitati (pag. 12 della sentenza impugnata) a dare atto che "la prova testimoniale esperita ha adeguatamente confermato i dati esposti dalla società a giustificazione dei contratti stipulati, anche con riguardo alla doppia assunzione legata alla variazione di traffico ed all'utilizzo del personale presso più stazioni, pur permanendo l'assegnazione presso la stazione originaria (testi GG e UO); come pure è stato provato in concreto l'utilizzo del personale nella sussistenza dei motivi addotti dall'azienda e particolarmente per la sostituzione del personale in ferie (teste Galeotti)". In realtà, osservano i ricorrenti, i testimoni UO e GG avevano escluso, per molti dei contratti dedotti in lite, il requisito della punta stagionale, di cui all'art. 1 della legge n.18 del 1978 (negando in radice sia la esistenza della ed. "punta stagionale", quanto meno per i caselli ove erano stati addetti i ricorrenti, sia la circostanza che il datore di lavoro non avesse potuto "sopperire con il normale organico" alle necessità indicate nei vari contratti). Un consulente tecnico, da nominarsi dall'ufficio, avrebbe con facilità contraddetto i dati sul traffico autostradale, provenienti dalla società Autostrade, di per sè inattendibili.
Solo un accertamento tecnico di questo tipo, sottolineano i ricorrenti, avrebbe potuto dare notizie certe, consentendo di superare le "sfuggenti, a volte inveritiere, prove testimoniali a conferma di "numeri" meramente affermati., dalla Azienda". Infine, con il quarto ed ultimo motivo, i ricorrenti denunciano violazione o falsa interpretazione dell'art. 8 bis della legge n.79 del 1983, nonché dell'art. 118 codice di procedura civile, omessa o insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto essenziale della controversia, prospettata dalle parti (art. 360 nn. 3 e 5 codice di procedura civile). Alla pagina 12 e seguenti della motivazione, la sentenza impugnata aveva spiegato le ragioni del rigetto della specifica domanda di risarcimento del danno subito dai ricorrenti, formulata al punto 8 del ricorso introduttivo di primo grado, riproposta in appello unitamente alla richiesta istruttoria relativa.
La motivazione adottata dalla Corte sul punto era stata apodittica, incomprensibile ed aveva finito per disapplicare l'art. 8 bis della legge n.79 del 1983 (che prevede il diritto di precedenza nell'assunzione presso la stessa azienda dei lavoratori già assunti per far fronte agli incrementi stagionali ) oltre che l'art. 118 del codice di procedura civile. I giudici di appello si erano limitati ad osservare, del tutto genericamente, che la disposizione in esame "non specifica il tipo di contratto da applicare" osservando con accertamento in fatto che, comunque, le assunzioni degli stessi lavoratori si erano ripetute di anno in anno, seppure a termine e attraverso una diversa causale, con riferimento all'art. 23 della legge n. 56 del 1987. La sentenza impugnata si porrebbe, sempre secondo i ricorrenti, in contrasto con quanto stabilito dall'art. 118 codice di procedura civile, in quanto il mezzo dell'ordine di esibizione, espressamente richiesto da entrambi i dipendenti, avrebbe sicuramente provocato o una prova diretta ovvero la presunzione posta dalla norma: del resto, osservano i ricorrenti, "è assurdo pretendere che il lavoratore indichi i nominativi del personale che sarebbe stato assunto con ingiusta precedenza, nel corso degli anni, considerando sia che tale personale è costituito da migliaia da lavoratori, sia che l'Azienda, proprio per il rispetto della norma di legge - (che prevede un diritto di precedenza per i lavoratori assunti a termine in caso di nuove assunzioni) - deve necessariamente aver compilato una graduatoria, che le (sarebbe stato) assolutamente facile produrre in giudizio".
I quattro motivi, da esaminare congiuntamente, in quanto connessi tra di loro, sono fondati nei limiti di seguito precisati. L'unica questione da decidere riguarda la compatibilità del regime delle proroghe del termine, dettato dall'art. 2 comma primo della legge n.230 del 1962, con le assunzioni disposte ai sensi dell'art. 23 della legge n.56 del 1987.
Orbene, una decisione di questa Corte ha proposto, di recente, una nuova interpretazione di tale norma, inquadrandola nel sistema che si è venuto a delineare a seguito dei numerosi interventi legislativi in materia di contratto di lavoro a termine, tutti nel senso dell'ampliamento delle possibilità di ricorso a tale istituto (Cass. 2 aprile 2002 n. 4680). Secondo questo orientamento, il concetto di prevedibilità delle esigenze ulteriori, che limita la possibilità di prorogare il contratto oltre la scadenza pattuita, dovrebbe sempre essere contenuto in termini di ragionevolezza in modo da consentire la massima flessibilità possibile nell'uso della forza lavoro.
Per dare maggiore forza alle proprie argomentazioni, la stessa decisione sottolinea che ogni diversa interpretazione - astratta e comunque di tipo formalistico - finirebbe per arrecare grave pregiudizio sia agli interessi degli imprenditori e di quelli più generali della produzione, che degli stessi lavoratori. Questi, infatti, se assunti a tempo indeterminato, si troverebbero comunque esposti ad una non remota eventualità di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
L'argomento posto a base di questa decisione, a sommesso avviso del Collegio, prova troppo per essere di per sè convincente e propone un ruolo del giudice che non può essere interamente condiviso. Per poter condividere in tutto tale opzione interpretativa, occorrerebbe poter sostenere che, attraverso i suoi numerosi interventi successivi, in materia di contratti di lavoro a termine, il legislatore abbia finito per porsi decisamente al di fuori delle linee originarie, dettate dalla legge n.230 del 1962 che consideravano la proroga del termine come un evento del tutto eccezionale.
Ora, sulle circostanze che spinsero il legislatore del 1962 a dettare un sistema così rigoroso, improntato a rigidità e ad una esplicita tassatività delle ipotesi di legittimo ricorso al contratto a termine (pur in un quadro di recesso libero nell'ambito del lavoro a tempo indeterminato), molto si è detto in dottrina e giurisprudenza, e non appare opportuno ripercorrere, in questa sede, tutti i termini della questione.
È sufficiente ricordare qui che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, gli interventi successivi al 1962 si sono posti, comunque, sulla stessa linea dell'impianto normativo preesistente, che si configura come una sorta di legge "quadro", applicabile a tutti i contratti di lavoro subordinato a termine - con la sola eccezione delle deroghe dettate dalle singole, successive disposizioni di legge.
La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che le varie disposizioni di legge, intervenute in materia, abbiano finito per introdurre, a fianco delle ipotesi originariamente previste, ulteriori previsioni di casi di legittima apposizione del termine, tra i quali, appunto, è ricompreso anche quello introdotto dall'art. 23 della legge n.56 del 1987, che consente l'assunzione a termine in tutti i casi previsti dalla contrattazione collettiva. Rimangono salve, e sono pertanto pienamente applicabili, tutte le altre disposizioni generali previste dalla prima legge del 1962. In questo senso, Cass. 28 ottobre 1999 n. 12120 ricorda la necessità di una interpretazione rigorosa delle norme dettate dalla legge n.230 del 1962, osservando che poiché, ancora oggi, il contratto a tempo indeterminato si configura come la regola, e quello a tempo determinato come l'eccezione (almeno sotto un profilo strettamente legislativo), le norme che regolano questo secondo tipo di contratto sono di stretta interpretazione, ai sensi dell'art. 14 disposizioni preliminari del codice civile.
Del resto, quando la norma è del tutto chiara - come nel caso di specie, in cui l'art. 2 comma secondo della legge del 1962 stabilisce espressamente che la proroga del termine, ammessa in via "eccezionale", è legittima solo quando "sia richiesta da esigenze contingenti ed imprevedibili" - l'interprete deve arrestarsi di fronte alla lettera della legge ed al suo evidente significato e non può ricorrere ad altri criteri ermeneutici sussidiali, soprattutto quando attraverso tale procedimento possa pervenirsi al risultato di modificare la volontà del legislatore, inequivocabilmente espressa (Cass. 6 aprile 2001 n. 5128). Qualora, invece, la lettera della norma risulti ambigua, l'elemento letterale e l'intento del legislatore, insufficienti se utilizzati separatamente, acquistano un ruolo paritetico nell'ambito del procedimento ermeneutico, ed anzi il secondo può assumere rilievo prevalente rispetto alla interpretazione letterale nel caso, del tutto eccezionale, in cui l'effetto giuridico risultante dalla formulazione della disposizione sia incompatibile con il sistema normativo, specie se lo stesso sia composto - come appunto si verifica nel caso di specie - da una legge originaria, integrata e modificata da una serie di disposizioni di legge successive.
Le premesse formulate consentono di giungere alla conclusione che la sentenza impugnata deve essere cassata, per non aver fatto corretta applicazione dei principi di diritto enunciati. La Corte d'Appello ha riconosciuto che le proroghe - della durata di alcuni giorni - dei primi due contratti a termine erano state disposte, nei confronti di entrambi i ricorrenti, per le stesse esigenze riscontrate al momento della originaria apposizione del termine. Ciò nonostante, la Corte ha concluso che le proroghe dovevano considerarsi del tutto legittime, poiché l'assunzione era stata effettuata in conformità di quanto previsto dal contratto collettivo, per sostituire personale in ferie (art. 23 della legge n.56 del 1987). In tali casi, ha osservato la Corte la proroga,
anche se disposta per le stesse ragioni che giustificarono l'apposizione originaria del termine al contratto, deve considerarsi sempre legittima.
I giudici di appello fiorentini non hanno negato, in radice, l'applicabilità della legge del 1962 alle assunzioni disposte in base all'art. 23 della legge n.56 del 1987. La Corte d'Appello ha limitato gli effetti della propria decisione, osservando che le esigenze proprie delle assunzioni a termine per sostituzione di personale in ferie possono protrarsi oltre il termine originariamente previsto e che, in tale ipotesi, ma solo in tale ipotesi, (ed eventualmente anche nel caso di assunzioni per punte stagionali, di cui alla legge n.79 del 1983) la proroga deve considerarsi perfettamente lecita, senza necessità di indagare sulla "imprevedibilità" delle esigenze che l'abbiano resa necessaria.
"La possibilità del rinnovo - così a pag. 10 della sentenza impugnata - è infatti insita nel riconoscimento contrattuale dell'esigenza di maggior numero di personale dipendente da poter utilizzare, con criteri di economicità aziendale, in occasione di eventi ricorrenti, come gli incrementi di attività e le ferie". "Risultano, pertanto, inapplicabili le disposizioni generali, limitative delle proroghe, di cui all'art. 2 comma 1, della legge n.230 del 1962, secondo cui devono sussistere esigenze contingenti ed imprevedibili, ontologicamente diverse da quelle che hanno giustificato la originaria apposizione del termine". Rileva sul punto il Collegio che la decisione dei giudici di appello si pone in consapevole contrasto con l'orientamento consolidato di questa Corte.
Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. 19 ottobre 1993 n. 10343) hanno precisato che, in tema di identificazione delle fattispecie nelle quali è consentita l'assunzione di lavoratori subordinati con contratto di lavoro a termine, le disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28 febbraio 1987 n.56, operano sul medesimo piano della disciplina generale dettata in materia dalla legge 18 aprile 1962 n. 230, e si inseriscono nel sistema da questa delineato, con la conseguenza che la loro violazione non si sottrae all'effetto di conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, stabilito, a titolo sanzionatorio, dall'art. 2 di tale ultima legge. Nello stesso senso, in precedenza, Cass. 12 novembre 1992 n. 12166. La giurisprudenza successiva - con la sola eccezione indicata in precedenza (di cui alla sentenza n.4680 del 2002) - si è attenuta all'insegnamento delle Sezioni Unite.
La sentenza n. 9617 del 21 luglio 2000, infatti, dopo aver ricordato il quadro normativo relativo alle assunzioni a termine, ha sottolineato - proprio con particolare riferimento alla fattispecie di cui all'art. 23 della legge n.56 del 1987 (cioè alle assunzioni effettuate "nelle ipotesi individuate nei contratti collettivi di lavoro stipulati con i sindacati nazionali o locali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale") - che tale norma non contiene norme speciali di deroga alla disciplina sostanziale del rapporto di lavoro temporaneo, stabilita in via generale dalla legge n.230 del 1962 ed ha concluso che, pertanto, anche nelle ipotesi individuate dalla contrattazione collettiva, occorre far riferimento alla legge n.230 del 1962 per quel che si riferisce alle conseguenze sul piano sanzionatorio dell'illegittimità della clausola di apposizione del termine (o della proroga di esso).
Sulla stessa linea si colloca la decisione di questa Corte (Cass. 29 marzo 2000 n. 3843), per cui l'art. 23 della legge 28 febbraio 1987 n. 56 non modifica l'onere della prova delle condizioni che giustificano sia l'apposizione di un termine al contratto di lavoro, sia l'eventuale temporanea proroga al termine stesso. v. in argomento Cass. 10189 del 12 luglio 2002, 30 luglio 1998 n. 7519 e, più in generale, Cass. 3 agosto 1998 n. 7615. Una decisione che ha concluso apparentemente in senso difforme da tale orientamento consolidato (Cass. n .645 del 1988) non contiene, tuttavia, elementi utili ai fini della presente decisione: la fattispecie esaminata nella sentenza da ultimo citata riguardava, infatti, una assunzione a termine disposta per far fronte all'incremento dell'attività aziendale nelle cosiddette "punte stagionali", situazione, questa, sottoposta a particolari accertamenti circa la reale intensificazione dell'attività lavorativa, la quale richiede una consultazione sindacale e una specifica autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro (secondo le originarie previsioni della legge n.18 del 1978, riprese poi dalle leggi nn. 738 del 1978, e 598 del 1979 e, da ultimo, dalla legge n.79 del 1983). In tale occasione, questa Corte ha osservato che la previa autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro ha la funzione di accertamento preventivo della necessità di intensificazione della attività lavorativa, cui non sia possibile sopperire con il normale organico in un determinato arco di tempo. Pertanto, una volta intervenuto tale provvedimento - rileva Cass. n. 645 del 1988 - è preclusa all'autorità giudiziaria ordinaria ogni indagine di merito sulle condizioni e sul periodo di ammissione all'assunzione a termine, salvo il controllo formale del provvedimento stesso, e quindi nessun ulteriore onere probatorio sussiste a carico del datore di lavoro, dovendo invece il lavoratore - il quale alleghi l'illiceità dell'apposizione del termine - fornire la prova della illegittimità del provvedimento amministrativo. Nè - secondo Cass. n. 645 del 1988 - tale disciplina dell'onere probatorio muta ove il datore di lavoro - avendo utilizzato il contratto a termine solo per una parte del periodo di tempo al quale si riferisce il provvedimento di autorizzazione - proroghi il contratto medesimo fino a coprire tutto il periodo suddetto.
Le conclusioni cui perviene questa, isolata, decisione si pongono in evidente contrasto con l'orientamento consolidato di questa stessa Corte in materia di legittimità della proroga del contratto a termine, legittimità che è contestata - nel caso di specie - non sul piano della esistenza di un accordo aziendale o di un provvedimento di autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro, ma su quello diverso del rapporto tra datore di lavoro e lavoratore, il quale prescinde completamente dall'esistenza di un più ampio termine (di quello di fatto introdotto nel contratto individuale) nel provvedimento di autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro o, piuttosto - con riferimento al caso di specie, che riguarda una prima assunzione a termine per sostituzione di personale in ferie, autorizzata dal contratto collettivo - dalla previsione contenuta nel contratto collettivo di un termine maggiore di quello inserito originariamente nel contratto individuale di lavoro. Questa Corte è ferma nel richiedere le caratteristiche della imprevedibilità e della contingenza per le esigenze che valgono a giustificare la proroga del contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'art. 2 comma 1, della legge n.230 del 1962 (Cass. 4 maggio 2002 n. 6419, secondo la quale deve trattarsi di un evento insuscettibile di essere tenuto in considerazione al momento della conclusione del contratto, alla stregua di una programmazione dell'attività di impresa, fondata su criteri di probabilità statistica). Nello stesso senso, Cass. 12 luglio 2002 n. 10189 sottolinea la necessità che si tratti di circostanze "ontologicamente" diverse da quelle che giustificarono l'originaria apposizione del termine, escludendo così tutte le circostanze che l'imprenditore medio possa rappresentarsi, anche in via di mera probabilità, come ulteriore sviluppo delle esigenze che portarono alla prima assunzione a tempo determinato. v. anche Cass. 15 maggio 2001 n. 6689, 12 luglio 2002 n. 10189. Da ultimo, il Collegio ritiene di doversi porre, d'ufficio, il problema della sopravvenuta modifica del quadro normativo, per effetto dell'art. 12 della legge n.196 del 24 giugno 1997. In una prima approssimazione, è possibile affermare che, almeno apparentemente, il primo comma dell'art. 2 della legge n.230 del 1962, che stabilisce i requisiti di legittimità della proroga dei contratti a termine, ha superato indenne le varie modifiche legislative. Il secondo comma dello stesso articolo è stato invece espressamente sostituito dalla legge del 1997. Nella sua originaria formulazione, il secondo comma dell'art. 2 della legge n.230 del 1962 prevedeva tre distinte ipotesi, verificandosi le quali si aveva la trasformazione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato, sin dalla prima assunzione a termine del lavoratore. La prima era collegata alla continuazione del rapporto di lavoro pur dopo la scadenza del termine (iniziale o prorogato). La seconda alla riassunzione del medesimo lavoratore entro il termine di quindici o trenta giorni dalla data di scadenza del primo contratto a termine (rispettivamente di durata inferiore o superiore a tre mesi).
La terza ipotesi era, infine, collegata alla prova che le assunzioni successive fossero intese ad eludere le disposizioni di legge. La nuova formulazione dell'art. 2 comma secondo prevede che il rapporto di lavoro a termine possa - ora - continuare anche dopo la scadenza del termine fissato inizialmente - o successivamente prorogato - per un periodo massimo di venti o trenta giorni, in modo da assicurare al datore di lavoro una certa flessibilità: ad esempio, per il passaggio di consegne tra lavoratore sostituito e sostituto, o per consentire al lavoratore rientrato in servizio dalla malattia di godere delle ferie.
In questi casi, il datore di lavoro è tenuto tuttavia a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione, per ogni giorno di continuazione del rapporto (pari al 20 per cento fino al decimo giorno successivo, aumentato al 40 per cento per ciascun giorno ulteriore).
Solo nel caso in cui il rapporto di lavoro continui anche oltre il limite massimo - di 20 o 30 giorni - il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza di questi termini. In questi ristretti limiti, modificando l'affermazione formulata nella premessa, può convenirsi che il disposto del secondo comma dell'art. 2 incida sugli effetti derivanti dalla illegittimità della proroga (disposta al di là dei casi previsti dal primo comma, ad esempio, perché al di fuori di nuove esigenze, contingenti ed imprevedibili).
In altre parole, verificandosi una delle ipotesi delineate dal nuovo comma secondo dell'art. 2, dovrà comunque concludersi che il rapporto - pur illegittimamente prorogato - non produrrà gli effetti della trasformazione a tempo indeterminato, se la continuazione "di fatto" del rapporto di lavoro sia stata comunque contenuta entro il limite massimo dei venti - o rispettivamente - trenta giorni dalla originaria scadenza.
La disposizione del primo comma dell'art. 2 della legge del 1962 ritorna, tuttavia, alla sua naturale estensione nel caso di superamento dei limiti di "tolleranza" sopra specificati. È appena il caso di rilevare che la nuova disposizione di legge, che regola in modo nuovo la proroga del contratto a termine, non può trovare applicazione - in base ai principi generali (art. 11 disposizioni sulla legge in generale) - ai contratti di cui è causa, i quali hanno svolto interamente i loro effetti sotto il vigore delle leggi precedenti.
L'ultima assunzione a termine ha visto, infatti, impegnata la RI a tempo parziale ed a tempo determinato per il periodo 16 dicembre 1996 - 15 gennaio 1997.
Il AN venne invece assunto, per l'ultima volta, ai sensi dell'art. 23 della legge n.56 del 1987, dal 16 giugno al 20 settembre 1996.
Ad avviso del Collegio appare circostanza significativa che, pur nel mutato quadro economico, e nonostante le significative innovazioni apportate, nel frattempo, alla legge fondamentale del 1962 sul contratto a termine, il legislatore del 1997 abbia, in ogni caso, voluto attenuare - ma non eliminare completamente - le sanzioni conseguenti alla violazione delle sue norme, lasciando in vita l'impianto generale di essa in materia di proroga del termine - in presenza di un consolidato orientamento di questa Corte che riteneva applicabile tale sistema anche alle assunzioni disposte ai sensi della legge n.56 del 1987. Ciò, del resto, in adempimento di quanto previsto dall'Accordo sul costo del lavoro tra Governo e organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro del 24 settembre 1996, che prevedeva "un nuovo modello sanzionatorio per il contratto a termine che riservi la tradizionale e rilevante sanzione (quella della conversione a tempo indeterminato rapporto di lavoro) solo a casi di violazioni gravi (mancanza di forma scritta, prosecuzione del rapporto per un tempo significativo dopo la scadenza del termine)". Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto, con rinvio ad altro giudice che procederà a nuovo esame, tenendo conto dei seguenti principi di diritto:
"In tema di identificazione delle fattispecie nelle quali è consentita l'assunzione di lavoratori subordinati con contratto di lavoro a termine, le disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28 febbraio 1987 n.56 operano sul medesimo piano della disciplina generale dettata in materia dalla legge 18 aprile 1962 n.230 e si inseriscono nel sistema da questa delineato, con la conseguenza che la loro violazione - prima della entrata in vigore della legge n.196 del 1997:
- non si sottrae ai limiti posti alla proroga del contratto e all'effetto di conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, stabilito a titolo sanzionatorio dall'art. 2, commi 1 e 2, di tale ultima legge".
"L'art. 23 della legge 28 febbraio 1987 n.56, che attribuisce alla contrattazione collettiva di definire nuove ipotesi di legittima apposizione del termine, più ampie e diverse rispetto a quelle previste dalla legge n. 230 del 1962, non modifica l'onere della prova delle condizioni che giustificano l'apposizione di un termine al contratto di lavoro e la sua eventuale proroga".
"Trova quindi applicazione, anche per questi contratti, la disposizione di cui all'art. 2 comma 1 della legge n.230 del 1962, secondo il cui testo originario, "il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, eccezionalmente prorogato, non più di una volta e per un tempo non superiore alla durata del contratto iniziale, quando la proroga sia richiesta da esigenze contingenti ed imprevedibili e si riferisca alla stessa attività lavorativa, per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato, ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente".
"L'esigenza imprevedibile, che vale a giustificare la proroga del contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n.230 del 1962 (applicabile anche alle assunzioni disposte ai sensi dell'art. 23 della legge n.56 del 1987), è un evento insuscettibile di essere tenuto in considerazione al momento della conclusione del contratto e deve rivestire i caratteri della contingenza e della imprevedibilità. Essa deve essere anche "ontologicamente" diversa da quella che ebbe a giustificare la originaria apposizione del termine".
Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello. Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2003.
Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2003