Articolo 41 della Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4
Articolo 40 bisArticolo 42
Versione
11 marzo 1948
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Versione
16 febbraio 2001
Art. 41.
L'istituzione degli uffici di conciliazione nei comuni della Valla d'Aosta e' disposta con decreto del ((Presidente della Regione)) ((previa deliberazione della Giunta))
Il ((Presidente della Regione)) , in virtu' di delegazione del Presidente della Repubblica e osservate le altre norme in materia, stabilite dall'ordinamento giudiziario, provvede alla nomina, alla decadenza, alla revoca e alla dispensa dall'ufficio dei giudici conciliatori e viceconciliatori; autorizza, inoltre, all'esercizio delle funzioni di cancelliere e di usciere presso gli uffici di conciliazione le persone che hanno i requisiti prescritti dall'ordinamento predetto; e provvede alla revoca e alla sospensione temporanea dell'autorizzazione, nei casi da esso previsti.
Entrata in vigore il 16 febbraio 2001
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