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Sentenza 6 luglio 2025
Sentenza 6 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/07/2025, n. 2095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2095 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 8044/2019
Tribunale Ordinario di Nola
Prima Sezione Civile
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dagli artt. 127 ter e 281 sexies
c.p.c.
Il Giudice
Considerato che la causa indicata in epigrafe è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 12.6.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
Esaminate le note scritte depositate dalle parti;
Richiamato l'art. 127 ter, co. 3, c.p.c., secondo cui “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”;
Letto, altresì, l'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c., secondo cui “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”;
Pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., come di seguito.
05.7.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
1 n. 8044/2019 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita, in funzione di Giudice
d'appello ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 8044/2019
TRA
, in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli avv.ti Renato Buonajuto e Paola Buonajuto
APPELLANTE
E
con il patrocinio dell'avv. Luigi Pappalardo Controparte_1
APPELLATA
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
Conclusioni per le parti: come da atti di causa e da note di trattazione scritta per la partecipazione all'udienza del 12.6.2025.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi degli artt. 132, co. 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., osserva il
Tribunale che (nel prosieguo, per brevità Parte_1 Pt_1
ha impugnato la sentenza n. 1592/19 del Giudice di Pace di Sant'Anastasia, con la quale, in accoglimento della domanda proposta da la è stata condannata alla Controparte_1 Pt_1
restituzione, in favore dell'attrice, della somma di € 417,00, corrispondente all'importo da quest'ultima versato a titolo di canone di depurazione delle acque e fognatura.
A sostegno della domanda proposta in primo grado, premesso di aver stipulato Controparte_1
con la un contratto di fornitura di acqua potabile ad uso domestico avente numero utenza Pt_1
58901632, per l'immobile sito in Somma Vesuviana (NA), alla Via Spirito Santo n. 32, deduceva: di aver corrisposto alla menzionata società, nel periodo compreso tra il 2010 ed 2016, i canoni dovuti per il servizio idrico, pari ad € 1.856,00, comprensivi altresì della quota per il servizio di depurazione per €
417,60; di avere, pertanto, diritto alla restituzione della suddetta quota di € 417,60, corrisposta per il servizio di depurazione, non erogato, in forza della sentenza n. 335 del 10.10.2008 resa dalla Corte
Costituzionale, con la quale la Consulta ha dichiarato l'incostituzionalità del pagamento della quota di tariffe relative al servizio di depurazione, ove l'utente non ne abbia usufruito.
La ha impugnato la predetta sentenza, lamentando la mancata valutazione, da parte del primo Pt_1
giudice, delle prove prodotte dalla attuale appellante in merito al corretto funzionamento della rete fognaria collegata all'immobile dell'appellata, nonché la mancanza di prova dei fatti costitutivi della pretesa attorea, indeterminata nel petitum e non supportata da adeguata prova nel quantum della pretesa restitutoria ed altresì l'ingiustificato rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva della
Pt_1
Si costituiva l'appellata, che resisteva all'appello, chiedendone il rigetto, per tutte le ragioni esplicate nella comparsa di costituzione e risposta, cui si fa qui espresso rinvio.
3 Così instaurato il contraddittorio, acquisito il fascicolo di primo grado, dopo taluni rinvii dettati da esigenze di razionale organizzazione del ruolo, la causa, all'udienza del 12.6.2025 è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
In primis, deve essere dichiarata l'ammissibilità e tempestività dell'appello, proposto nel termine di rito di cui all'art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione della gravata sentenza, avvenuta in data 24.4.2019, a fronte della notifica dell'atto di appello in data 22.11.2019 ed iscrizione della causa a ruolo in data 27.11.2019; inoltre, l'atto di gravame è conforme ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c., essendo state formulate doglianze specifiche alla impugnata sentenza.
Va, poi, chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, né di riproposizione
(cfr. art. 346 c.p.c.), né, ancora, che sia dipendente dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336
c.p.c.), si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Sempre in via preliminare va affermata l'ammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 113 c.p.c.
Ed infatti, pur essendo il valore della controversia inferiore al limite di € 1.100,00 (importo entro il quale il Giudice di Pace decide secondo equità, ai sensi del dell'art. 113, comma 2, c.p.c.), la controversia rientra tra quelle per le quali la stessa norma prevede la decisione secondo diritto a prescindere dal valore della causa: le somme delle quali si chiede la restituzione, infatti, sono state corrisposte in esecuzione del contratto di fornitura idrica, fattispecie negoziale ricompresa, pacificamente, nella previsione di cui all'art. 1342 c.c., trattandosi di contratti conclusi mediante la sottoscrizione da parte dell'utente di moduli o formulari predisposti dal soggetto erogatore per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali (in questo senso, su caso analogo, si cfr. Cassazione civile sez. VI, 30.11.2021, ord. n. 37471).
Nel merito, l'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
Quanto all'inquadramento giuridico della fattispecie, occorre rilevare che con sentenza n. 335 del
10.10.2008 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 155, comma 1, primo periodo, d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (che ha sostituito, con decorrenza dal 29 aprile 2006, l'art. 14,
4 comma 1, l. 5 gennaio 1994 n. 36), nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti «anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi».
Proprio al fine di disciplinare le conseguenze della declaratoria di incostituzionalità, l'art. 8 sexies, comma 2, D.L. 30.12.2008, n. 208, convertito nella legge 27.2.2009 n. 13, espressamente ha previsto che
“In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008, i gestori del servizio idrico integrato provvedono anche in forma rateizzata, entro il termine massimo di cinque anni, a decorrere dal 1° ottobre 2009, alla restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione. Nei casi di cui al secondo periodo del comma 1, dall'importo da restituire vanno dedotti gli oneri derivati dalle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento avviate. L'importo da restituire è individuato, entro duecentodieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dalle rispettive Autorità d'ambito”.
Tale previsione normativa risponde al rilievo secondo il quale la tariffa del servizio idrico integrato si configura, in tutte le sue componenti, come il corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, che, ancorché determinato nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza: «La connessione di tali componenti è evidenziata, in particolare, dal fatto che, a fronte del pagamento della tariffa, l'utente riceve un complesso di prestazioni consistenti, sia nella somministrazione della risorsa idrica, sia nella fornitura dei servizi di fognatura e
depurazione. E poiché la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione, in quanto componente della complessiva tariffa del servizio idrico integrato, ne ripete necessariamente la natura di corrispettivo contrattuale, il cui ammontare è inserito automaticamente nel contratto (l. n. 36 del 1994, n. 13), è irragionevole l'imposizione all'utente dell'obbligo del pagamento della quota riferita al servizio di depurazione anche in mancanza della controprestazione, non potendosi ritenere, stante l'unitarietà della tariffa, che le sue singole componenti abbiano natura non omogenea, e, conseguentemente, che anche solo una di esse, a differenza delle altre, non abbia natura di corrispettivo contrattuale ma di tributo (Cons.
Stato, 30 giugno 2011, n. 3920)» (Cassazione civile sez. VI, 14.12.2015, n. 25112).
Pertanto, «va esclusa la debenza del corrispettivo in tutti i casi di impossibilità materiale di fruizione del servizio di depurazione o di mancato funzionamento dello stesso per fatto non imputabile all'utente, stante l'assenza della
5 controprestazione, cui non può non assimilarsi il caso di un impianto di depurazione che, pur esistente, non realizzi il servizio facendo venire meno il sinallagma previsto dalla legge» (Cass. n. 7947 del 20.04.2020).
Ciò posto, la scrivente, dando continuità all'orientamento già espresso in precedenti pronunce di questo
Tribunale (si cfr., ex plurimis: Trib. Nola, sent. n. 298/2023, G.U. dr.ssa Ferraro;
Trib. Nola, sent. n.
972/2023, G.U. dr.ssa Paura;
Trib. Nola, sent. n. sent. n. 1231/2023, G.U. dr.ssa Napolitano;
Trib.
Nola, sent. n. 1464/2023, G.U. dr.ssa Esposito;
Trib. Nola, sent. n. 2042/2019, G.U. dr. Tufano;
sent.
n. 1968/2018, G.U. dr. Beatrice;
sent. n. 599/2017, G.U. dr.ssa Colicchio;
sent. n. 1006/2017, G.U. dr.ssa Frallicciardi), ritiene pacificamente applicabile la disposizione innanzi richiamata anche alla fattispecie concreta oggetto di questo giudizio, sviluppatasi nell'arco temporale 2010-2016 (ferma in ogni caso l'applicabilità retroattiva della norma in esame, tale da assicurare l'uniformità di trattamento a tutti i giudizi instaurati ai sensi della citata disciplina: si cfr., in argomento, Cassazione civile sez. III,
31.3.2017, n. 8334).
Premessi, dunque, i richiamati principi di diritto, ritiene il Tribunale che il motivo di impugnazione inerente la dedotta insussistenza di adeguata prova dell'an e del quantum della pretesa restitutoria sia da respingere.
Ed infatti, quanto all'an, la Suprema Corte ha chiarito che «Nel giudizio finalizzato alla restituzione ex art. 8 sexies del d. l. n. 208 del 2008 della somma pagata a titolo di canone per la depurazione delle acque (quale parte del
complessivo corrispettivo dovuto per il servizio idrico integrato), l'onere della prova circa il funzionamento dell'impianto di depurazione e gli oneri derivanti dalle attività di progettazione, realizzazione o completamento del medesimo impianto incombe, ai sensi dell'art. 2697, co. 2 c.c., sul convenuto, quale gestore del suddetto servizio e debitore della corrispondente prestazione nei confronti degli utenti, trattandosi di fatti impeditivi della pretesa restitutoria» (Cassazione civile sez.
III, 12.6.2020, n. 11270).
Nel caso di specie, come anticipato innanzi, aveva lamentato dinanzi al giudice di Controparte_1
prime cure di non aver mai fruito del servizio di depurazione delle acque nel proprio comune di residenza e, per l'effetto, aveva richiesto la restituzione della quota della relativa tariffa versata dal 2010
6 al 2016; a fronte di tali allegazioni difensive, sarebbe stato onere della parte allora convenuta dimostrare l'esistenza nonché il funzionamento dell'impianto di depurazione nel periodo oggetto di fatturazione.
Viceversa, parte appellante, convenuta in primo grado, non forniva la necessaria prova della ricorrenza di fatti impeditivi della pretesa restitutoria, sub specie di corretto funzionamento del depuratore, essendosi limitata ad allegare l'esistenza dell'impianto di depurazione nella zona di Somma Vesuviana, mediante il “depuratore Napoli Est”, rinviando, poi, a fini probatori, alla “Relazione Tecnica Descrittiva” redatta dal tecnico reti/utenza di a cui risultano allegate n. 3 fotografie, nonché alla Parte_1
nota della Giunta Regionale della Campania prot. 2017.0074710 del 02.02.2017 contenente l'attestazione del Direttore Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema della di “regolare e Controparte_2
corretto funzionamento dell'impianto di Napoli Est”, ed allo stralcio planimetrico del territorio comunale di
Somma Vesuviana, con indicazione della rete fognaria e del collettore che giunge al depuratore “Napoli
Est” (cfr. produzione di primo grado dell'appellante).
Ebbene, le planimetrie, da cui l'appellante vorrebbe desumere la prova della presenza della rete fognaria innestantesi nell'impianto di depurazione “Napoli Est”, non offrono alcuna prova del funzionamento del servizio di depurazione;
mentre, con riguardo alla “Relazione Tecnica Descrittiva” redatta da un organo tecnico della essa in quanto «proveniente dalla parte che vuole giovarsene non può costituire prova in Pt_1
favore della stessa né determina inversione dell'onere probatorio (…)» (Cassazione civile sez. VI, 27.4.2016, n.
8290). Infine, con riguardo alla attestazione del Direttore Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema della va rilevato – in via assorbente – che essa reca la data del 02.02.2017, dunque è stata Controparte_2
redatta in un momento successivo all'arco temporale oggetto di giudizio e, in ogni caso, risulta genericamente riferita all'“impianto di Napoli Est” senza alcun riferimento specifico all'area in cui insiste l'immobile dell'appellato; conseguentemente, tale documento non fornisce alcuna prova in ordine all'effettivo e regolare funzionamento dell'impianto nell'intero arco temporale indicato dalla CP_1
essendo del tutto generico e privo di riferimento temporale specifico al periodo di fatturazione, oltre che all'area territoriale oggetto di causa.
7 A ciò aggiungasi che la Suprema Corte ha altresì statuito che «Alla mancanza ed alla temporanea inattività degli impianti di depurazione, che giustificano il diritto dell'utente di chiedere ai gestori del servizio idrico integrato la restituzione della quota non dovuta di tariffa, va equiparata l'“assoluta insufficienza” di detti impianti poiché, alla luce delle sentenze della Corte costituzionale n. 39 del 2010 e n. 335 del 2008, il pagamento di un servizio di depurazione del quale non si è comunque potuto usufruire per fatto non imputabile è da ritenere, in ogni caso, indebito» (Cassazione civile sez. III, 11.02.2020, n. 3314).
Mancando, dunque, la prova, il cui onere - lo si ribadisce - incombeva sulla del corretto Pt_1
funzionamento dell'impianto di depurazione, le doglianze di parte appellante non possono essere accolte.
In ordine, poi, alla quantificazione della pretesa, osserva il Tribunale che parte attrice in primo grado aveva fornito adeguata prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., dei versamenti effettuati in favore della convenuta, producendo in giudizio fattura della e le ricevute di pagamento della Pt_1
somministrazione di acqua, documentazione che, peraltro, non aveva costituito oggetto di specifica e tempestiva contestazione da parte della convenuta nella prima fase di giudizio.
Da ciò consegue che l'analizzato motivo di appello è infondato.
Del pari infondata è l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'appellante, atteso che l'art. 8 sexies, comma 2, della legge n. 13/2009 (di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 30 dicembre 2008, n. 208) dispone che “In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del
2008, i gestori del servizio idrico integrato provvedono (…) alla restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione (…)”.
In merito, la Corte di Cassazione ha successivamente specificato che «La pretesa azionata dagli utenti del servizio idrico, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 10 ottobre 2008, per la restituzione delle somme erogate quale quota, del complessivo corrispettivo, dovuta a titolo di canone per depurazione acque, va indirizzata nei confronti del soggetto con cui sia stato concluso il contratto di utenza» (Cassazione civile sez. III, 12.6.2020, n.
11270, cit., in motivazione).
8 Per tutte le esposte ragioni, l'appello deve essere respinto e la sentenza di primo grado interamente confermata.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita dalla su riportata motivazione.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornato con D.M. n.
147 del 13.8.2022, scaglione di riferimento sulla base della domanda, al valore medio, leggermente ridotto tenuto conto dell'effettivo svolgimento del processo, e con riduzione a i minimi per la fase di trattazione, stante l'assenza di istruttoria, nonché per la fase decisoria, in assenza di scritti conclusionali, con attribuzione all'avv. Luigi Pappalardo.
Si dà atto, infine, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, che ha modificato l'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando come Giudice
d'appello, nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da e, per Parte_1
l'effetto, conferma la sentenza appellata;
2. Condanna in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, alla refusione delle spese di lite del presente giudizio, in favore di che liquida in € 462,00 per compenso, oltre IVA e CPA come per legge, se Controparte_1
dovute e documentate, e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, con attribuzione all'avv. Luigi Pappalardo;
3. Dà atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, che ha modificato l'articolo 13
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,
9 dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
Così deciso il 05.7.2025
Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
10
Tribunale Ordinario di Nola
Prima Sezione Civile
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dagli artt. 127 ter e 281 sexies
c.p.c.
Il Giudice
Considerato che la causa indicata in epigrafe è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 12.6.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
Esaminate le note scritte depositate dalle parti;
Richiamato l'art. 127 ter, co. 3, c.p.c., secondo cui “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”;
Letto, altresì, l'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c., secondo cui “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”;
Pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., come di seguito.
05.7.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
1 n. 8044/2019 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita, in funzione di Giudice
d'appello ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 8044/2019
TRA
, in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli avv.ti Renato Buonajuto e Paola Buonajuto
APPELLANTE
E
con il patrocinio dell'avv. Luigi Pappalardo Controparte_1
APPELLATA
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
Conclusioni per le parti: come da atti di causa e da note di trattazione scritta per la partecipazione all'udienza del 12.6.2025.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi degli artt. 132, co. 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., osserva il
Tribunale che (nel prosieguo, per brevità Parte_1 Pt_1
ha impugnato la sentenza n. 1592/19 del Giudice di Pace di Sant'Anastasia, con la quale, in accoglimento della domanda proposta da la è stata condannata alla Controparte_1 Pt_1
restituzione, in favore dell'attrice, della somma di € 417,00, corrispondente all'importo da quest'ultima versato a titolo di canone di depurazione delle acque e fognatura.
A sostegno della domanda proposta in primo grado, premesso di aver stipulato Controparte_1
con la un contratto di fornitura di acqua potabile ad uso domestico avente numero utenza Pt_1
58901632, per l'immobile sito in Somma Vesuviana (NA), alla Via Spirito Santo n. 32, deduceva: di aver corrisposto alla menzionata società, nel periodo compreso tra il 2010 ed 2016, i canoni dovuti per il servizio idrico, pari ad € 1.856,00, comprensivi altresì della quota per il servizio di depurazione per €
417,60; di avere, pertanto, diritto alla restituzione della suddetta quota di € 417,60, corrisposta per il servizio di depurazione, non erogato, in forza della sentenza n. 335 del 10.10.2008 resa dalla Corte
Costituzionale, con la quale la Consulta ha dichiarato l'incostituzionalità del pagamento della quota di tariffe relative al servizio di depurazione, ove l'utente non ne abbia usufruito.
La ha impugnato la predetta sentenza, lamentando la mancata valutazione, da parte del primo Pt_1
giudice, delle prove prodotte dalla attuale appellante in merito al corretto funzionamento della rete fognaria collegata all'immobile dell'appellata, nonché la mancanza di prova dei fatti costitutivi della pretesa attorea, indeterminata nel petitum e non supportata da adeguata prova nel quantum della pretesa restitutoria ed altresì l'ingiustificato rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva della
Pt_1
Si costituiva l'appellata, che resisteva all'appello, chiedendone il rigetto, per tutte le ragioni esplicate nella comparsa di costituzione e risposta, cui si fa qui espresso rinvio.
3 Così instaurato il contraddittorio, acquisito il fascicolo di primo grado, dopo taluni rinvii dettati da esigenze di razionale organizzazione del ruolo, la causa, all'udienza del 12.6.2025 è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
In primis, deve essere dichiarata l'ammissibilità e tempestività dell'appello, proposto nel termine di rito di cui all'art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione della gravata sentenza, avvenuta in data 24.4.2019, a fronte della notifica dell'atto di appello in data 22.11.2019 ed iscrizione della causa a ruolo in data 27.11.2019; inoltre, l'atto di gravame è conforme ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c., essendo state formulate doglianze specifiche alla impugnata sentenza.
Va, poi, chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, né di riproposizione
(cfr. art. 346 c.p.c.), né, ancora, che sia dipendente dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336
c.p.c.), si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Sempre in via preliminare va affermata l'ammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 113 c.p.c.
Ed infatti, pur essendo il valore della controversia inferiore al limite di € 1.100,00 (importo entro il quale il Giudice di Pace decide secondo equità, ai sensi del dell'art. 113, comma 2, c.p.c.), la controversia rientra tra quelle per le quali la stessa norma prevede la decisione secondo diritto a prescindere dal valore della causa: le somme delle quali si chiede la restituzione, infatti, sono state corrisposte in esecuzione del contratto di fornitura idrica, fattispecie negoziale ricompresa, pacificamente, nella previsione di cui all'art. 1342 c.c., trattandosi di contratti conclusi mediante la sottoscrizione da parte dell'utente di moduli o formulari predisposti dal soggetto erogatore per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali (in questo senso, su caso analogo, si cfr. Cassazione civile sez. VI, 30.11.2021, ord. n. 37471).
Nel merito, l'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
Quanto all'inquadramento giuridico della fattispecie, occorre rilevare che con sentenza n. 335 del
10.10.2008 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 155, comma 1, primo periodo, d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (che ha sostituito, con decorrenza dal 29 aprile 2006, l'art. 14,
4 comma 1, l. 5 gennaio 1994 n. 36), nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti «anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi».
Proprio al fine di disciplinare le conseguenze della declaratoria di incostituzionalità, l'art. 8 sexies, comma 2, D.L. 30.12.2008, n. 208, convertito nella legge 27.2.2009 n. 13, espressamente ha previsto che
“In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008, i gestori del servizio idrico integrato provvedono anche in forma rateizzata, entro il termine massimo di cinque anni, a decorrere dal 1° ottobre 2009, alla restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione. Nei casi di cui al secondo periodo del comma 1, dall'importo da restituire vanno dedotti gli oneri derivati dalle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento avviate. L'importo da restituire è individuato, entro duecentodieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dalle rispettive Autorità d'ambito”.
Tale previsione normativa risponde al rilievo secondo il quale la tariffa del servizio idrico integrato si configura, in tutte le sue componenti, come il corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, che, ancorché determinato nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza: «La connessione di tali componenti è evidenziata, in particolare, dal fatto che, a fronte del pagamento della tariffa, l'utente riceve un complesso di prestazioni consistenti, sia nella somministrazione della risorsa idrica, sia nella fornitura dei servizi di fognatura e
depurazione. E poiché la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione, in quanto componente della complessiva tariffa del servizio idrico integrato, ne ripete necessariamente la natura di corrispettivo contrattuale, il cui ammontare è inserito automaticamente nel contratto (l. n. 36 del 1994, n. 13), è irragionevole l'imposizione all'utente dell'obbligo del pagamento della quota riferita al servizio di depurazione anche in mancanza della controprestazione, non potendosi ritenere, stante l'unitarietà della tariffa, che le sue singole componenti abbiano natura non omogenea, e, conseguentemente, che anche solo una di esse, a differenza delle altre, non abbia natura di corrispettivo contrattuale ma di tributo (Cons.
Stato, 30 giugno 2011, n. 3920)» (Cassazione civile sez. VI, 14.12.2015, n. 25112).
Pertanto, «va esclusa la debenza del corrispettivo in tutti i casi di impossibilità materiale di fruizione del servizio di depurazione o di mancato funzionamento dello stesso per fatto non imputabile all'utente, stante l'assenza della
5 controprestazione, cui non può non assimilarsi il caso di un impianto di depurazione che, pur esistente, non realizzi il servizio facendo venire meno il sinallagma previsto dalla legge» (Cass. n. 7947 del 20.04.2020).
Ciò posto, la scrivente, dando continuità all'orientamento già espresso in precedenti pronunce di questo
Tribunale (si cfr., ex plurimis: Trib. Nola, sent. n. 298/2023, G.U. dr.ssa Ferraro;
Trib. Nola, sent. n.
972/2023, G.U. dr.ssa Paura;
Trib. Nola, sent. n. sent. n. 1231/2023, G.U. dr.ssa Napolitano;
Trib.
Nola, sent. n. 1464/2023, G.U. dr.ssa Esposito;
Trib. Nola, sent. n. 2042/2019, G.U. dr. Tufano;
sent.
n. 1968/2018, G.U. dr. Beatrice;
sent. n. 599/2017, G.U. dr.ssa Colicchio;
sent. n. 1006/2017, G.U. dr.ssa Frallicciardi), ritiene pacificamente applicabile la disposizione innanzi richiamata anche alla fattispecie concreta oggetto di questo giudizio, sviluppatasi nell'arco temporale 2010-2016 (ferma in ogni caso l'applicabilità retroattiva della norma in esame, tale da assicurare l'uniformità di trattamento a tutti i giudizi instaurati ai sensi della citata disciplina: si cfr., in argomento, Cassazione civile sez. III,
31.3.2017, n. 8334).
Premessi, dunque, i richiamati principi di diritto, ritiene il Tribunale che il motivo di impugnazione inerente la dedotta insussistenza di adeguata prova dell'an e del quantum della pretesa restitutoria sia da respingere.
Ed infatti, quanto all'an, la Suprema Corte ha chiarito che «Nel giudizio finalizzato alla restituzione ex art. 8 sexies del d. l. n. 208 del 2008 della somma pagata a titolo di canone per la depurazione delle acque (quale parte del
complessivo corrispettivo dovuto per il servizio idrico integrato), l'onere della prova circa il funzionamento dell'impianto di depurazione e gli oneri derivanti dalle attività di progettazione, realizzazione o completamento del medesimo impianto incombe, ai sensi dell'art. 2697, co. 2 c.c., sul convenuto, quale gestore del suddetto servizio e debitore della corrispondente prestazione nei confronti degli utenti, trattandosi di fatti impeditivi della pretesa restitutoria» (Cassazione civile sez.
III, 12.6.2020, n. 11270).
Nel caso di specie, come anticipato innanzi, aveva lamentato dinanzi al giudice di Controparte_1
prime cure di non aver mai fruito del servizio di depurazione delle acque nel proprio comune di residenza e, per l'effetto, aveva richiesto la restituzione della quota della relativa tariffa versata dal 2010
6 al 2016; a fronte di tali allegazioni difensive, sarebbe stato onere della parte allora convenuta dimostrare l'esistenza nonché il funzionamento dell'impianto di depurazione nel periodo oggetto di fatturazione.
Viceversa, parte appellante, convenuta in primo grado, non forniva la necessaria prova della ricorrenza di fatti impeditivi della pretesa restitutoria, sub specie di corretto funzionamento del depuratore, essendosi limitata ad allegare l'esistenza dell'impianto di depurazione nella zona di Somma Vesuviana, mediante il “depuratore Napoli Est”, rinviando, poi, a fini probatori, alla “Relazione Tecnica Descrittiva” redatta dal tecnico reti/utenza di a cui risultano allegate n. 3 fotografie, nonché alla Parte_1
nota della Giunta Regionale della Campania prot. 2017.0074710 del 02.02.2017 contenente l'attestazione del Direttore Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema della di “regolare e Controparte_2
corretto funzionamento dell'impianto di Napoli Est”, ed allo stralcio planimetrico del territorio comunale di
Somma Vesuviana, con indicazione della rete fognaria e del collettore che giunge al depuratore “Napoli
Est” (cfr. produzione di primo grado dell'appellante).
Ebbene, le planimetrie, da cui l'appellante vorrebbe desumere la prova della presenza della rete fognaria innestantesi nell'impianto di depurazione “Napoli Est”, non offrono alcuna prova del funzionamento del servizio di depurazione;
mentre, con riguardo alla “Relazione Tecnica Descrittiva” redatta da un organo tecnico della essa in quanto «proveniente dalla parte che vuole giovarsene non può costituire prova in Pt_1
favore della stessa né determina inversione dell'onere probatorio (…)» (Cassazione civile sez. VI, 27.4.2016, n.
8290). Infine, con riguardo alla attestazione del Direttore Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema della va rilevato – in via assorbente – che essa reca la data del 02.02.2017, dunque è stata Controparte_2
redatta in un momento successivo all'arco temporale oggetto di giudizio e, in ogni caso, risulta genericamente riferita all'“impianto di Napoli Est” senza alcun riferimento specifico all'area in cui insiste l'immobile dell'appellato; conseguentemente, tale documento non fornisce alcuna prova in ordine all'effettivo e regolare funzionamento dell'impianto nell'intero arco temporale indicato dalla CP_1
essendo del tutto generico e privo di riferimento temporale specifico al periodo di fatturazione, oltre che all'area territoriale oggetto di causa.
7 A ciò aggiungasi che la Suprema Corte ha altresì statuito che «Alla mancanza ed alla temporanea inattività degli impianti di depurazione, che giustificano il diritto dell'utente di chiedere ai gestori del servizio idrico integrato la restituzione della quota non dovuta di tariffa, va equiparata l'“assoluta insufficienza” di detti impianti poiché, alla luce delle sentenze della Corte costituzionale n. 39 del 2010 e n. 335 del 2008, il pagamento di un servizio di depurazione del quale non si è comunque potuto usufruire per fatto non imputabile è da ritenere, in ogni caso, indebito» (Cassazione civile sez. III, 11.02.2020, n. 3314).
Mancando, dunque, la prova, il cui onere - lo si ribadisce - incombeva sulla del corretto Pt_1
funzionamento dell'impianto di depurazione, le doglianze di parte appellante non possono essere accolte.
In ordine, poi, alla quantificazione della pretesa, osserva il Tribunale che parte attrice in primo grado aveva fornito adeguata prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., dei versamenti effettuati in favore della convenuta, producendo in giudizio fattura della e le ricevute di pagamento della Pt_1
somministrazione di acqua, documentazione che, peraltro, non aveva costituito oggetto di specifica e tempestiva contestazione da parte della convenuta nella prima fase di giudizio.
Da ciò consegue che l'analizzato motivo di appello è infondato.
Del pari infondata è l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'appellante, atteso che l'art. 8 sexies, comma 2, della legge n. 13/2009 (di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 30 dicembre 2008, n. 208) dispone che “In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del
2008, i gestori del servizio idrico integrato provvedono (…) alla restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione (…)”.
In merito, la Corte di Cassazione ha successivamente specificato che «La pretesa azionata dagli utenti del servizio idrico, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 10 ottobre 2008, per la restituzione delle somme erogate quale quota, del complessivo corrispettivo, dovuta a titolo di canone per depurazione acque, va indirizzata nei confronti del soggetto con cui sia stato concluso il contratto di utenza» (Cassazione civile sez. III, 12.6.2020, n.
11270, cit., in motivazione).
8 Per tutte le esposte ragioni, l'appello deve essere respinto e la sentenza di primo grado interamente confermata.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita dalla su riportata motivazione.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornato con D.M. n.
147 del 13.8.2022, scaglione di riferimento sulla base della domanda, al valore medio, leggermente ridotto tenuto conto dell'effettivo svolgimento del processo, e con riduzione a i minimi per la fase di trattazione, stante l'assenza di istruttoria, nonché per la fase decisoria, in assenza di scritti conclusionali, con attribuzione all'avv. Luigi Pappalardo.
Si dà atto, infine, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, che ha modificato l'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando come Giudice
d'appello, nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da e, per Parte_1
l'effetto, conferma la sentenza appellata;
2. Condanna in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, alla refusione delle spese di lite del presente giudizio, in favore di che liquida in € 462,00 per compenso, oltre IVA e CPA come per legge, se Controparte_1
dovute e documentate, e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, con attribuzione all'avv. Luigi Pappalardo;
3. Dà atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, che ha modificato l'articolo 13
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,
9 dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
Così deciso il 05.7.2025
Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
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