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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 14/01/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Mariarosaria Iovine, all'udienza del 14 gennaio 2025, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1662/2022 vertente
TRA
, nata il [...] a [...], res.te in Castel Volturno Parte_1
(Ce) al Viale degli ulivi n.30 ed elettivamente domiciliata in Qualiano (NA), alla via Campana n. 15 presso lo studio dell'Avv.to Zamuner Marilanda e dell'Avv. Maria Rita Frau che la rappresentano e difendono come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, anche quale procuratore speciale della Controparte_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, ed elettivamente domiciliato in Caserta CP_3
alla via Arena località S. Benedetto presso l'avv. Ida Verrengia che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente agli avvocati Itala De Benedictis, Luca Cuzzupoli e Davide Catalano, in virtù di procura generale alle liti in atti
RESISTENTE
Nonché
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_4
CONVENUTO - CONTUMACE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 4.3.2022, parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento, notificata il giorno 24.1.2022, n. 028 2021 90037128 87/000 relativamente ai seguenti gli avvisi di addebito emessi per contributi IVS: 1) Avviso di addebito n. 32820120001785592000, in relazione a contributi IVS per l'anno 2010, asseritamente notificato in data 22.6.2012, per un importo di euro 4614,08.
2) Avviso di addebito n. 32820120005828908000, in relazione a contributi IVS per l'anno 2011, e asseritamente notificato in data 31.1.2013, per un importo di euro 2388,26.
3) Avviso di addebito n. 32820130001374183000, in relazione a contributi IVS per l'anno 2012, e asseritamente notificato in data 12.4.2013, per un importo di euro 1228,09.
4) Avviso di addebito n. 32820130006918102000, in relazione a contributi IVS per l'anno 2012, e asseritamente notificato in data 25.3.2014 per un importo di euro 2433,15.
5) Avviso di addebito n. 32820140002588830000, in relazione a contributi IVS per l'anno 2013, e asseritamente notificato in data 11.7.2014, per un importo di euro 2514,85.
6) Avviso di addebito n. 32820140005178775000, in relazione a contributi IVS per l'anno 2013, e asseritamente notificato in data 5.12.2014, per un importo di euro 2460,87.
7) Avviso di addebito n.32820150003676509000, in relazione a contributi IVS per l'anno 2014, e asseritamente notificato in data 17.12.2015, per un importo di euro 2434,36.
8) Avviso di addebito n. 32820160002448581000, in relazione a contributi IVS per l'anno 2015, e asseritamente notificato in data 25.7.2016, per un importo di euro 2389,56.
9) Avviso di addebito n. 32820160006618726000, in relazione a contributi IVS per l'anno 2015, e asseritamente notificato in data 8.1.2017, per un importo di euro 2338,23.
10) Avviso di addebito n. 32820170003813240000, in relazione a contributi IVS per l'anno 2016, e asseritamente notificato in data 1.2.2018, per un importo di euro 4613,92.
Lamentava l'omessa notifica degli avvisi di addebito sottostanti di cui era venuta a conoscenza solo a seguito di notifica dell'opposta intimazione di pagamento e deduceva la non debenza delle somme per intervenuta la prescrizione del credito anche successiva all'eventuale notifica degli avvisi di addebito.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' , rilevando di avere provveduto allo CP_1
sgravio di tutti gli avvisi di addebito emessi a seguito della cancellazione dalla posizione di commerciante e della cessazione dell'attività, chiedendo pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Pur ritualmente citata in giudizio, non si costituiva l di cui va Controparte_4
dichiarata la contumacia.
Acquisita la documentazione prodotta, la causa viene decisa all'esito dell'odierna udienza.
In via preliminare va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della in considerazione CP_5 dell'epoca di maturazione dei contributi, esulanti dal periodo 1998-2008 in cui è stata operativa la cessione dei crediti dell' alla società di cartolarizzazione ex lege 448/98. CP_1 Ebbene, nel caso di specie, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, avendo l' CP_1
annullato il credito portato dai menzionati avvisi di addebito, come eccepito e documentato CP_ dall' (cfr. prod. . CP_1
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass.,
7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Residua la questione sulle spese. Queste, in virtù del principio della soccombenza virtuale, si ritiene vadano poste a carico dell' e liquidate come in dispositivo. Mentre, Controparte_4 si ritiene vadano compensate le spese di lite tra la parte ricorrente e l' , tenuto conto del CP_1
comportamento dell'ente creditore che ha provveduto al momento della costituzione nel presente giudizio all'annullamento in autotutela degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione lavoro e previdenza, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Controparte_4
parte ricorrente che si liquidano in € 3.200,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf. al 15%, oltre iva e cpa, se dovute, come per legge, con attribuzione ex art. 93 c.p.c.
3) compensa le spese di lite tra la parte ricorrente e l' . CP_1
Santa Maria Capua Vetere, il 14.1.2025
Il Giudice del lavoro
Mariarosaria Iovine
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Mariarosaria Iovine, all'udienza del 14 gennaio 2025, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1662/2022 vertente
TRA
, nata il [...] a [...], res.te in Castel Volturno Parte_1
(Ce) al Viale degli ulivi n.30 ed elettivamente domiciliata in Qualiano (NA), alla via Campana n. 15 presso lo studio dell'Avv.to Zamuner Marilanda e dell'Avv. Maria Rita Frau che la rappresentano e difendono come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, anche quale procuratore speciale della Controparte_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, ed elettivamente domiciliato in Caserta CP_3
alla via Arena località S. Benedetto presso l'avv. Ida Verrengia che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente agli avvocati Itala De Benedictis, Luca Cuzzupoli e Davide Catalano, in virtù di procura generale alle liti in atti
RESISTENTE
Nonché
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_4
CONVENUTO - CONTUMACE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 4.3.2022, parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento, notificata il giorno 24.1.2022, n. 028 2021 90037128 87/000 relativamente ai seguenti gli avvisi di addebito emessi per contributi IVS: 1) Avviso di addebito n. 32820120001785592000, in relazione a contributi IVS per l'anno 2010, asseritamente notificato in data 22.6.2012, per un importo di euro 4614,08.
2) Avviso di addebito n. 32820120005828908000, in relazione a contributi IVS per l'anno 2011, e asseritamente notificato in data 31.1.2013, per un importo di euro 2388,26.
3) Avviso di addebito n. 32820130001374183000, in relazione a contributi IVS per l'anno 2012, e asseritamente notificato in data 12.4.2013, per un importo di euro 1228,09.
4) Avviso di addebito n. 32820130006918102000, in relazione a contributi IVS per l'anno 2012, e asseritamente notificato in data 25.3.2014 per un importo di euro 2433,15.
5) Avviso di addebito n. 32820140002588830000, in relazione a contributi IVS per l'anno 2013, e asseritamente notificato in data 11.7.2014, per un importo di euro 2514,85.
6) Avviso di addebito n. 32820140005178775000, in relazione a contributi IVS per l'anno 2013, e asseritamente notificato in data 5.12.2014, per un importo di euro 2460,87.
7) Avviso di addebito n.32820150003676509000, in relazione a contributi IVS per l'anno 2014, e asseritamente notificato in data 17.12.2015, per un importo di euro 2434,36.
8) Avviso di addebito n. 32820160002448581000, in relazione a contributi IVS per l'anno 2015, e asseritamente notificato in data 25.7.2016, per un importo di euro 2389,56.
9) Avviso di addebito n. 32820160006618726000, in relazione a contributi IVS per l'anno 2015, e asseritamente notificato in data 8.1.2017, per un importo di euro 2338,23.
10) Avviso di addebito n. 32820170003813240000, in relazione a contributi IVS per l'anno 2016, e asseritamente notificato in data 1.2.2018, per un importo di euro 4613,92.
Lamentava l'omessa notifica degli avvisi di addebito sottostanti di cui era venuta a conoscenza solo a seguito di notifica dell'opposta intimazione di pagamento e deduceva la non debenza delle somme per intervenuta la prescrizione del credito anche successiva all'eventuale notifica degli avvisi di addebito.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' , rilevando di avere provveduto allo CP_1
sgravio di tutti gli avvisi di addebito emessi a seguito della cancellazione dalla posizione di commerciante e della cessazione dell'attività, chiedendo pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Pur ritualmente citata in giudizio, non si costituiva l di cui va Controparte_4
dichiarata la contumacia.
Acquisita la documentazione prodotta, la causa viene decisa all'esito dell'odierna udienza.
In via preliminare va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della in considerazione CP_5 dell'epoca di maturazione dei contributi, esulanti dal periodo 1998-2008 in cui è stata operativa la cessione dei crediti dell' alla società di cartolarizzazione ex lege 448/98. CP_1 Ebbene, nel caso di specie, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, avendo l' CP_1
annullato il credito portato dai menzionati avvisi di addebito, come eccepito e documentato CP_ dall' (cfr. prod. . CP_1
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass.,
7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Residua la questione sulle spese. Queste, in virtù del principio della soccombenza virtuale, si ritiene vadano poste a carico dell' e liquidate come in dispositivo. Mentre, Controparte_4 si ritiene vadano compensate le spese di lite tra la parte ricorrente e l' , tenuto conto del CP_1
comportamento dell'ente creditore che ha provveduto al momento della costituzione nel presente giudizio all'annullamento in autotutela degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione lavoro e previdenza, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Controparte_4
parte ricorrente che si liquidano in € 3.200,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf. al 15%, oltre iva e cpa, se dovute, come per legge, con attribuzione ex art. 93 c.p.c.
3) compensa le spese di lite tra la parte ricorrente e l' . CP_1
Santa Maria Capua Vetere, il 14.1.2025
Il Giudice del lavoro
Mariarosaria Iovine