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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 24/01/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 950 /2023 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dell'Avv. BARTOLONE Parte_1 C.F._1
ANTONELLA, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall' Avv. MONORITI ANTONELLO, per procura in atti, resistente,
Oggetto: pensione invalidità civile- MERITO ATP.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato l'11/05/2023 a formulato opposizione avverso l' Parte_1 CP_2 ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità civile di cui all'art. 12 della legge 118/1971, contestando le conclusioni del c.t.u. nominato nella fase di a.t.p.o., che ha riconosciuto un grado di invalidità del 90% a decorrere da giugno 2022.
Il ricorrente ha chiesto, quindi, 1) Ritenere e dichiarare che, in conseguenza delle infermità denunziate e comunque evidenziate nel corso del procedimento amministrativo, dell'ATP o rilevate durante il presente giudizio di merito, il ricorrente sia invalido nella misura pari al 100% come per legge, sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa e/o dalla data che risulterà in esito all'istruttoria con diritto alla pensione di invalidità; 2) Per l'effetto, condannare l'
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi e Controparte_3
per gli effetti della vigente normativa (da ultimo il D.L. 01.07.2009, n. 78 e ss. mm. ii.), al riconoscimento ed al pagamento, in favore del ricorrente, della pensione di invalidità, inclusi i ratei già scaduti, nella misura di legge e con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda in sede amministrativa, ovvero da diversa data che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo.
CP_ Nella resistenza dell' la causa è stata istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali.
All'udienza del 15.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa come segue.
2- Preliminarmente si osserva che, come chiarito dalla Suprema Corte, nel giudizio previsto dall'ultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c., il thema decidendum è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico e ha per oggetto solo ed esclusivamente l'accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per il diritto ad una prestazione previdenziale o assistenziale
– impregiudicato in futuro l'accertamento in sede amministrativa dei restanti requisiti extrasanitari
– con la conseguenza che – poiché il diritto alla prestazione è destinato a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti – quanto deciso all'esito del suindicato giudizio non può consistere in una statuizione di condanna (cfr. Cass. n. 17787/2020; Cass. n. 9876/2019; Cass. n. 9755/2019; Cass. n.
27010/2018).
3- Il CTU dott. nominato nella presente fase, Persona_1
ha accertato compiutamente il quadro patologico da cui è affetto il ricorrente: diabete mellito di tipo
II in terapia insulinica con complicanze micro e macrovascolari, cardiopatia ipertensiva II classe
NYHA, sindrome apnee morfeiche in OSAS, discopatia lombare con stenosi del canale spinale.
Il c.t.u. ha quindi concluso ritenendo il ricorrente soggetto totalmente inabile (100%) con decorrenza dal giugno 2022 e revisione a due anni.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Per quanto sopra, deve essere dichiarato che sussiste, in capo a parte ricorrente, il requisito sanitario sotteso alla prestazione della pensione di inabilità civile con decorrenza da giugno 2022 e revisione
CP_ a due anni, impregiudicata ogni valutazione dell' sulla sussistenza degli altri requisiti socio- economici per beneficare della prestazione richiesta (requisito anagrafico e reddituale).
4- Le spese di lite di entrambe le fasi devono essere per intero compensate tra le parti posto che il requisito sanitario necessario al riconoscimento del diritto alla prestazione invocata è sopravvenuto
CP_ solo nel corso del giudizio ed era insussistente al momento della visita medica disposta dall' sulla proposta domanda amministrativa, con conseguente correttezza delle valutazioni mediche espresse dall'Ente. CP_
5- Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell' avendo il ricorrente reso dichiarazione ex art. 152 disp.att.c.p.c..
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
950/2023, così provvede:
1) dichiara che, con decorrenza da giugno 2022 e revisione a due anni, sussistono, in capo a Parte_1
le condizioni sanitarie richieste dalla legge ai fini del riconoscimento del diritto alla
[...]
pensione di inabilità civile di cui all'art. 12 della legge 118/1971, impregiudicate le valutazioni
CP_ dell' sulla sussistenza dei requisiti socio-economici sottesi alla prestazione;
2) compensa le spese di lite;
3) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell' in persona del legale rappresentante CP_1
pro tempore.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 24/01/2025 .
Il Giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 950 /2023 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dell'Avv. BARTOLONE Parte_1 C.F._1
ANTONELLA, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall' Avv. MONORITI ANTONELLO, per procura in atti, resistente,
Oggetto: pensione invalidità civile- MERITO ATP.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato l'11/05/2023 a formulato opposizione avverso l' Parte_1 CP_2 ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità civile di cui all'art. 12 della legge 118/1971, contestando le conclusioni del c.t.u. nominato nella fase di a.t.p.o., che ha riconosciuto un grado di invalidità del 90% a decorrere da giugno 2022.
Il ricorrente ha chiesto, quindi, 1) Ritenere e dichiarare che, in conseguenza delle infermità denunziate e comunque evidenziate nel corso del procedimento amministrativo, dell'ATP o rilevate durante il presente giudizio di merito, il ricorrente sia invalido nella misura pari al 100% come per legge, sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa e/o dalla data che risulterà in esito all'istruttoria con diritto alla pensione di invalidità; 2) Per l'effetto, condannare l'
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi e Controparte_3
per gli effetti della vigente normativa (da ultimo il D.L. 01.07.2009, n. 78 e ss. mm. ii.), al riconoscimento ed al pagamento, in favore del ricorrente, della pensione di invalidità, inclusi i ratei già scaduti, nella misura di legge e con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda in sede amministrativa, ovvero da diversa data che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo.
CP_ Nella resistenza dell' la causa è stata istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali.
All'udienza del 15.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa come segue.
2- Preliminarmente si osserva che, come chiarito dalla Suprema Corte, nel giudizio previsto dall'ultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c., il thema decidendum è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico e ha per oggetto solo ed esclusivamente l'accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per il diritto ad una prestazione previdenziale o assistenziale
– impregiudicato in futuro l'accertamento in sede amministrativa dei restanti requisiti extrasanitari
– con la conseguenza che – poiché il diritto alla prestazione è destinato a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti – quanto deciso all'esito del suindicato giudizio non può consistere in una statuizione di condanna (cfr. Cass. n. 17787/2020; Cass. n. 9876/2019; Cass. n. 9755/2019; Cass. n.
27010/2018).
3- Il CTU dott. nominato nella presente fase, Persona_1
ha accertato compiutamente il quadro patologico da cui è affetto il ricorrente: diabete mellito di tipo
II in terapia insulinica con complicanze micro e macrovascolari, cardiopatia ipertensiva II classe
NYHA, sindrome apnee morfeiche in OSAS, discopatia lombare con stenosi del canale spinale.
Il c.t.u. ha quindi concluso ritenendo il ricorrente soggetto totalmente inabile (100%) con decorrenza dal giugno 2022 e revisione a due anni.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Per quanto sopra, deve essere dichiarato che sussiste, in capo a parte ricorrente, il requisito sanitario sotteso alla prestazione della pensione di inabilità civile con decorrenza da giugno 2022 e revisione
CP_ a due anni, impregiudicata ogni valutazione dell' sulla sussistenza degli altri requisiti socio- economici per beneficare della prestazione richiesta (requisito anagrafico e reddituale).
4- Le spese di lite di entrambe le fasi devono essere per intero compensate tra le parti posto che il requisito sanitario necessario al riconoscimento del diritto alla prestazione invocata è sopravvenuto
CP_ solo nel corso del giudizio ed era insussistente al momento della visita medica disposta dall' sulla proposta domanda amministrativa, con conseguente correttezza delle valutazioni mediche espresse dall'Ente. CP_
5- Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell' avendo il ricorrente reso dichiarazione ex art. 152 disp.att.c.p.c..
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
950/2023, così provvede:
1) dichiara che, con decorrenza da giugno 2022 e revisione a due anni, sussistono, in capo a Parte_1
le condizioni sanitarie richieste dalla legge ai fini del riconoscimento del diritto alla
[...]
pensione di inabilità civile di cui all'art. 12 della legge 118/1971, impregiudicate le valutazioni
CP_ dell' sulla sussistenza dei requisiti socio-economici sottesi alla prestazione;
2) compensa le spese di lite;
3) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell' in persona del legale rappresentante CP_1
pro tempore.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 24/01/2025 .
Il Giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano