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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 11/04/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. 660/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Il Giudice unico, Dott.ssa Martina Ponzin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
, nata a [...] il [...], residente a [...], Parte_1
c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Bruno Garlatti CodiceFiscale_1 attrice contro
con sede in Bolzano, Via Dodiciville n. 8, C.f. e P. Iva Controparte_1
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giulia Bontempini e Nicola Castelli P.IVA_1
convenuta
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti costituite:
Per l'attore:
“NEL MERITO, accertarsi e dichiararsi che il contratto di cui alla scrittura dd. 05.12.2020 in atti si è risolto in seguito ad ingiustificato recesso della convenuta e/o in seguito al suo inadempimento.
Per l'effetto condannare in persona del legale rappresentante, a risarcire all'attrice i danni in Controparte_1 seguito a ciò patiti, quantificati nell'importo di € 22.145,00 per il danno derivato dalla perdita di benefici fiscali, ed €
8.626,25 per danni ulteriori di cui alla narrativa dell'atto di citazione, per un totale di € 30.771,25, o nella diversa maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, con gli interessi legali ex art. 1284, comma IV, c.c. dalla domanda al saldo.
Spese di lite rifuse, anche per la fase di mediazione obbligatoria.”.
In via istruttoria come da memoria di precisazione delle conclusioni depositata in data 19.9.2024.
Per la convenuta: pagina 1 di 9 “Nel merito
- Respingersi le domande attoree, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per le causali di cui in atti.
- Vittoria di spese competenze di lite, oltre spese generali ed accessori di legge.
In via subordinata istruttoria
- Ammettersi prova per testi sul capitolo n. 1), di cui alla memoria ex art. 171 ter n. 2) c.p.c..
- Ammettersi C.t.u. volta ad accertare l'irrealizzabilità dell'impianto con accumulatore oggetto della proposta d'acquisto
5.12.2020, per le motivazioni tecniche addotte da nella pec 12.12.2022 (cfr doc. 1) ed esposte in Controparte_1 atti.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio la Parte_1 Controparte_1
(di seguito, la società) deducendo di aver concluso con la stessa in data 5.12.2020 un contratto di
[...] appalto avente ad oggetto le prestazioni di progettare, fornire ed installare, in un immobile di proprietà della sig.ra sito in Via Manzoni n. 3 a Sagrado (GO), un impianto fotovoltaico da 6 Kw con Pt_1 accumulatore, altro per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria ed un condizionatore, e che il prezzo pattuito per l'intera opera assommava ad € 46.175,00, da pagarsi interamente mediante cessione del credito di imposta per l'ecobonus del 110% previsto dalla normativa all'epoca vigente.
Successivamente, i tecnici della società eseguivano dei sopralluoghi presso l'immobile e constatavano la possibilità di eseguire l'opera.
Tuttavia, ad agosto 2022, senza aver svolto nel frattempo alcuna attività oltre a quella di sopralluogo, la società informava la committente della propria decisione di recedere dal contratto in essere in ragione dell'aumento dei costi dei materiali, proponendo la stipula di altro contratto con identico oggetto, ma con corrispettivo aumentato del 30-40% e diverse modalità di pagamento.
L'attrice inviava pertanto diffida ad adempiere alla committente e a ottobre 2022 veniva constatata la risoluzione per inadempimento, cui seguiva l'avvio del procedimento di mediazione.
L'attrice agisce quindi in giudizio per vedere accertata la risoluzione del contratto per recesso ingiustificato o comunque inadempimento della convenuta e per ottenere il risarcimento dei danni patiti.
Il primo danno patito consisterebbe nella perdita della possibilità di realizzare l'impianto oggetto del contratto del valore di € 46.175,00 senza sborsare nulla. Considerate le modifiche normative occorse circa i vari bonus fiscali, tenendo conto quindi della permanente possibilità di accedere ad altri benefici seppur a condizioni diverse, l'attrice quantificava il danno in 23.087,50 €.
Oltre a ciò, chiedeva altresì il risarcimento del danno consistente nel prevedibile costo del credito decennale e la svalutazione monetaria, danni correlati alle particolari caratteristiche di rimborso del credito fiscale derivante dal bonus al quale avrebbe potuto accedere.
pagina 2 di 9 Infine, chiedeva il risarcimento del danno conseguente al costo dell'energia elettrica consumata dalla data di certa eseguibilità del contratto, ovvero il 20.5.2021, a quella di definitiva risoluzione del medesimo, il
24.10.2022, in quanto non avrebbe dovuto sostenere tale spesa in caso di realizzazione dell'impianto che avrebbe garantito l'autosufficienza energetica dell'abitazione.
Si costituiva la società contestando la conclusione di un contratto di appalto, trattandosi invece di contratto di compravendita cui accedevano altre prestazioni di consulenza e progettazione.
Deduceva che non vi sarebbe stato alcun inadempimento da parte della società in quanto l'opera oggetto di contratto non poteva in realtà essere eseguita in ragione sia di problemi strutturali all'installazione (ad es. necessità di forare il solaio) sia di problemi logistici (ad es. carenza di spazio all'interno ove montare l'accumulatore). Inoltre, le uniche soluzioni rinvenute per raggirare le problematiche evidenziate risultavano di complessa realizzazione e non garantivano la corretta resa dell'impianto, con conseguenti riflessi sulla possibilità di usufruire del bonus fiscale.
Contestava altresì la quantificazione dei danni lamentati in quanto l'attrice in astratto avrebbe comunque potuto accedere a benefici fiscali in misura inferiore al 110% e, per quanto riguarda il costo dell'energia elettrica, nel periodo indicato certamente l'impianto non sarebbe stato in funzione e, in ogni caso, non era mai stato garantito che l'impianto avrebbe permesso l'autosufficienza energetica con conseguente azzeramento del consumo di energia elettrica.
Istruita documentalmente la causa ed escusso un teste, la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. a seguito dello scambio delle memorie ex art. 189 c.p.c..
Pacifico tra le parti che sia stato concluso il contratto di cui al documento n. 1 di parte attrice, datato
5.12.2020.
Circa la qualificazione giuridica del contratto, oggetto di contestazione, è opportuno richiamare la giurisprudenza di legittimità che si è espressa sul punto.
In caso di contratto misto di vendita ed appalto, al fine di stabilire la disciplina applicabile, deve aversi riguardo al criterio della prevalenza causale sulla base della volontà delle parti, sicché si ha appalto quando la prestazione dell'opera ed il lavoro costituiscono lo scopo essenziale, mentre si ha compravendita quando il risultato perseguito dalle parti è essenzialmente il trasferimento del bene, e la prestazione dell'opera è prevista al solo fine di assicurare l'utilità del bene ceduto (Cass. civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 17855 del
22/06/2023).
Il contratto prevedeva che la società fornisse un impianto fotovoltaico da 6 Kw con accumulatore, altro per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria ed un condizionatore e tra i servizi accessori venivano indicati l'eventuale DIA/SCIA, l'eventuale pratica paesaggistica ed edilizia complessa, la progettazione, le eventuali linee vita solo se espressamente richieste, pratiche ENEA (se dovute) (doc. 1 parte attrice). pagina 3 di 9 Il prezzo impianto era indicato in 46.175 € mentre per i servizi aggiunti non veniva indicato alcun prezzo
(l'apposita sezione è barrata).
La società nella propria comparsa di costituzione ha precisato che l'art. 2 del regolamento contrattuale specificava che le autonome operazioni per l'installazione dell'impianto oggetto della fornitura, le correlate certificazioni ed il collaudo competeranno a diverso ed idoneo soggetto all'uopo liberamente individuato dalla società e confermava comunque che la fornitura da contratto doveva essere preceduta dallo svolgimento dei servizi di consulenza e progettazione.
Si ritiene che oggetto principale del contratto fosse in effetti la fornitura dell'impianto fotovoltaico unitamente agli altri prodotti su menzionati. Le altre prestazioni di cui ha dato atto anche la società convenuta sono infatti attività meramente funzionali e prodromiche alla fornitura, ossia l'attività di consulenza e progettazione evidentemente riferite all'installazione e alla messa in funzione dell'impianto fotovoltaico.
Nel contratto stesso la prestazione principale ha ad oggetto proprio la fornitura di vari prodotti (impianto fotovoltaico, accumulatore, condizionamento ecc. nella sezione “
1. Descrizione della fornitura”) mentre tutte le altre prestazioni sono relegate a servizi accessori e così meramente strumentali rispetto alla vendita dei beni prima descritti.
L'attrice ha contestato alla società convenuta l'inadempimento del contratto cui è seguita la risoluzione.
In effetti, con comunicazione scritta del 13.8.2022 la società informava l'attrice che i prezzi concordati a dicembre 2020 non erano più sostenibili e pertanto offriva la possibilità di eseguire l'opera a un prezzo maggiorato del 30-40%, senza possibilità di cessione del credito/sconto in fattura, garantendo l'esecuzione nelle tempistiche richieste per poter comunque usufruire del superbonus. La società dava pertanto sette giorni all'attrice per comunicare la volontà di procedere a queste nuove condizioni ovvero a recedere dal contratto.
Seguiva risposta dell'attrice in data 16.8.2022 che contestava la legittimità dell'aumento del prezzo richiesto e invitava la società ad eseguire i lavori alle condizioni di cui al contratto del 5.12.2020.
A fronte di un riscontro della società che ribadiva quanto già comunicato in data 13.8.2022, in data
24.10.2022 l'attrice comunicava alla società che a causa dell'inadempimento a quest'ultima imputabile il contratto doveva intendersi risolto.
Dalla ricostruzione dei fatti come poc'anzi esposta, sulla quale le parti concordano, emerge in effetti una condotta inadempiente della società.
La società nella propria comunicazione del 13.8.2022 fa riferimento a fatti sopravvenuti e imprevedibili che hanno reso non più congruo il prezzo inizialmente pattuito e offre quindi la medesima prestazione chiedendo tuttavia in aggiunta il pagamento diretto, pertanto senza la possibilità di usufruire del pagina 4 di 9 meccanismo della cessione del credito/sconto in fattura, di una somma pari al 30-40% del prezzo pattuito inizialmente.
Nel nostro ordinamento è in effetti prevista la fattispecie della risoluzione per eccessiva onerosità (artt.
1467 e ss. c.c.). Tuttavia, tale ipotesi rappresenta appunto uno strumento volto a fornire tutela ai contraenti in casi particolari, costituendo un'eccezione a ciò che è la regola dei traffici giuridici, ossia pacta sunt servanda: in altre parole, la fluttuazione dei prezzi e le mutazioni del mercato non possono, di regola, condurre a una modifica unilaterale delle condizioni contrattuali.
Le parti, invero, non hanno mai fatto esplicito riferimento alla figura della risoluzione per eccessiva onerosità. In ogni caso, si ritiene che non si versi in tale ipotesi in quanto il contratto concluso tra le parti non è riconducibile a un contratto di durata o a prestazioni periodiche e, nemmeno, a prestazioni differite in quanto il lungo lasso temporale intercorso tra la conclusione del contratto (5.12.2020) e la richiesta di modifica delle condizioni (13.8.2022) non è dipesa dalle originarie pattuizioni tra le parti bensì dall'inerzia della società nel dar corso alle prestazioni promesse.
Come è noto, chi agisce per far valere l'inadempimento contrattuale della controparte ha l'onere di allegare e provare il titolo (nel caso di specie, il titolo è il contratto di data 5.12.2020) mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte. È onere dell'altro contraente dar prova del corretto adempimento ovvero della non imputabilità dell'inadempimento.
Ciò è quanto è stato dedotto dall'attrice, che ha allegato l'inadempimento della società consistente nel non aver portato a compimento la prestazione promessa alle condizioni pattuite nella misura in cui, già con la comunicazione del 13.8.2022, aveva dichiarato all'attrice che non avrebbe portato a termine l'opera promessa se non a seguito di un nuovo accordo avente ad oggetto la maggiorazione del prezzo pattuito, da pagare direttamente alla società.
Dopo tale proposta, alla quale ovviamente non è seguita l'accettazione dell'attrice, la società non ha in effetti eseguito l'opera pattuita e un tanto è pacifico tra le parti.
La società tuttavia si è difesa deducendo che, in ogni caso, la prestazione era in realtà impossibile e che pertanto la mancata esecuzione non è ad essa imputabile. L'impossibilità della prestazione era dovuta sia a problemi strutturali di installazione (ad es. necessità di forare il solaio) sia a problemi logistici (ad es. carenza di spazio all'interno ove montare l'accumulatore). Inoltre, le uniche soluzioni rinvenute per raggirare le problematiche evidenziate risultavano di complessa realizzazione e non garantivano la corretta resa dell'impianto, con conseguenti riflessi nella possibilità per l'attrice di usufruire del bonus fiscale in caso di venuta meno dell'intervento c.d. trainante.
Tali circostanze sono state fermamente contestate dall'attrice che ha dato atto del fatto che dopo la conclusione del contratto la società aveva svolto più sopralluoghi con proprio personale all'esito dei quali venivano redatti documenti che attestavano la fattibilità dell'opera. pagina 5 di 9 Come già ricordato, grava sulla parte inadempiente l'onere di provare che inadempimento non vi è stato ovvero che la mancata e/o corretta esecuzione della prestazione non è a questa imputabile (Cass. Sez. Un.
n. 13533/2001; v. tra le tante conf., Cass. n. 5853/2023; Cass. n. 22244/2022; Cass. n. 127/2022; Cass. n.
3587/2021; Cass. n. 17403/2020; Cass. n. 13685/2019; Cass. n. 25584/2018; Cass. n. 826/2015; così anche nell'ipotesi di inesatto o tardivo adempimento, v. da ultimo, Cass. n. 2554/2023).
Nel caso di specie la società, pacifica la mancata esecuzione dell'opera, ha meramente dedotto in modo assai generico e vago che l'intervento non era possibile per cause oggettive e dipendenti dall'immobile stesso dell'attrice. Queste circostanze, tuttavia, non vengono minimamente dettagliate e, soprattutto, non sono assolutamente supportate da dati obiettivi ovvero da relazioni tecniche, come invece ci si aspetterebbe alla luce della tipologia di ragioni addotte. In altre parole, se la società è arrivata a concludere che le prestazioni promesse erano in realtà impossibili da eseguire per ragioni strettamente tecniche, è ragionevole ritenere che a tale conclusione sia pervenuta a seguito di opportune valutazioni da parte di soggetti professionisti. Di un tanto, tuttavia, non vi è alcuna traccia.
La società ha chiesto che venisse disposta CTU sul punto. La richiesta è stata rigettata in quanto è evidente l'intento esplorativo dal momento che la contestazione della società non è stato supportata dal benché minimo dato tecnico e circostanziato.
Infondata l'unica difesa addotta dalla società, si ritiene che la stessa non abbia assolto l'onere della prova sulla stessa gravante con conseguente accertamento della sussistenza dell'inadempimento contestatole.
Non si rinviene, in verità, un'ipotesi di risoluzione di diritto. Infatti, la comunicazione dell'attrice di data
16.8.2022 non presenta le caratteristiche necessarie per essere qualificata come diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. in quanto assegna alla società un termine di sette giorni per eseguire l'opera promessa, quindi inferiore ai quindici giorni previsti dalla norma (e non sembra vi siano pattuizioni apposite sul punto) e, soprattutto, non dichiara che scaduto tale termine il contratto dovrà intendersi risolto.
Non solo, con la successiva comunicazione del 24.10.2022 l'attrice comunica che considera il contratto risolto a causa del recesso ingiustificato della società.
In ogni caso, la domanda dell'attrice per come è stata formulata permette di considerare proposta altresì una domanda di risoluzione giudiziale per inadempimento (art. 1453 c.c.). Domanda che, per le ragioni su esposte, è fondata e deve essere accolta.
L'attrice chiede quindi che la società venga poi condannata al risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento contrattuale (artt. 1218 e ss. c.c.).
Il primo danno patito consisterebbe nella perdita della possibilità di realizzare l'impianto oggetto del contratto del valore di € 46.175,00 senza sborsare nulla. Considerate le modifiche normative occorse circa i vari bonus fiscali, tenendo conto quindi della permanente possibilità di accedere ad altri benefici seppur a pagina 6 di 9 condizioni diverse, l'attrice quantificava il danno in 23.087,50 €, poi ridotto a 22.145,00 € alla luce delle considerazioni svolte dalla società, cui l'attrice ha aderito.
Oltre a ciò, chiedeva altresì il risarcimento del danno consistente nel prevedibile costo del credito decennale e la svalutazione monetaria, danni correlati alle particolari caratteristiche di rimborso del credito fiscale derivante dal bonus al quale avrebbe potuto accedere.
La domanda risarcitoria non può invero essere accolta.
In tema di risarcimento del danno da perdita del c.d. superbonus è esemplare la sentenza del Tribunale
Pavia, Sez. III, Sent., 17/03/2025, n. 340 vertente su un caso analogo al presente.
In materia di bonus edilizi in genere e di risarcimento del danno al committente delle opere, la giurisprudenza di merito (v. tra le altre, Trib. Padova, sent. n. 2266/2023; Trib. Perugia sent. n. 1478/2024;
Trib. Venezia n. 706/2024; Trib. Varese, sent. n. 1065/2024; Trib. Padova, sent. n. 1192/2024; Trib. Lodi, sent. n. 59/2025) opina nel senso che la mera scadenza del termine utile ad accedere al beneficio fiscale senza che le opere siano state eseguite non determina in automatico un danno patrimoniale, ossia una perdita effettiva nella sfera patrimoniale del creditore della prestazione rimasta inadempiuta per fatto e colpa dell'appaltatore.
Ciò in ossequio al generale principio che impedisce il riconoscimento, salvo casi eccezionali, del danno in re ipsa: infatti, oggetto di risarcimento è sempre il danno-conseguenza, ossia un qualcosa di diverso e altro rispetto al mero inadempimento e così alla mancata esecuzione della prestazione promessa.
Nel caso specifico, il contraente non inadempiente è quindi onerato di provare non solo l'osservanza degli adempimenti e la sussistenza di tutti i requisiti soggettivi e tecnici richiesti dalla normativa per accedere al beneficio fiscale asseritamente perduto in conseguenza dell'altrui inadempimento, ma anche il nesso di causalità tra l'inadempimento della società e il danno patrimoniale subito, consistente nella impossibilità di ottenere il risparmio di spesa finale, sottoforma di agevolazione fiscale, in quanto ormai definitivamente perduto, totalmente o anche in misura parziale.
L'attrice non ha in effetti né dedotto né, giocoforza, provato tali elementi.
Infatti, la mera sottoscrizione di un contratto per la fornitura di un impianto fotovoltaico da pagare tramite cessione del credito non prova nulla circa l'effettiva sussistenza, in capo all'attrice, dei requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso al beneficio fiscale e al suo ottenimento definitivo.
L'attrice non ha fornito alcun dato o elemento utile sul punto.
Sempre sul piano del nesso causale, viene richiesta, ad esempio, la prova dell'impossibilità per la parte di reperire, in tempo utile allo scopo, altra impresa cui affidare l'esecuzione della prestazione originariamente affidata al debitore inadempiente. Un tanto invero è stato dedotto dall'attrice solo in comparsa conclusionale e, pertanto, tardivamente, dal momento che con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c.
pagina 7 di 9 maturano le preclusioni assertive (con cristallizzazione del thema decidendum) e con la seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. maturano invece le preclusioni probatorie (con cristallizzazione del thema probandum).
Questi elementi rappresentano un fatto costitutivo della domanda risarcitoria dell'attrice in quanto riguardano il nesso causale tra l'inadempimento e il danno asseritamente patito (ossia non aver potuto usufruire del beneficio fiscale e così non aver ottenuto un impianto fotovoltaico “senza sborsare nulla”).
L'attrice non ha soddisfatto né l'onere di allegazione né, di conseguenza, l'onere probatorio sul punto con conseguente rigetto della domanda risarcitoria relativa al non aver usufruito del beneficio fiscale da superbonus al 110%.
Per completezza, è opportuno precisare che non si può ipotizzare la sussistenza e la risarcibilità del c.d. danno da perdita di chance a contenuto patrimoniale, per l'assorbente considerazione che l'attore ha allegato tale tipo di danno per la prima volta nella propria comparsa conclusionale, dunque tardivamente, peraltro facendovi un mero cenno lessicale (ossia scrivendo, tra parentesi, “chance”, accanto al danno da mancata possibilità di ottenere un impianto fotovoltaico senza sborsare nulla).
È evidente che il danno dall'inizio richiesto non sia riconducibile alla perdita di chance in quanto, al di là dell'utilizzo della parola “possibilità”, le allegazioni dell'attrice depongono nel senso che oggetto di domanda di risarcimento fosse proprio l'ottenere e mantenere l'impianto fotovoltaico senza doverne pagare il prezzo potendo usufruire della cessione del credito. Ciò si deduce soprattutto dalla quantificazione del danno operata dall'attrice che prende a riferimento proprio il prezzo dell'impianto, e così il suo equivalente monetario (prezzo sul quale sono poi applicate riduzioni in virtù delle diverse e inferiori percentuali che, sulla base della normativa successiva, avrebbero comunque permesso di godere di uno sconto, seppur inferiore al totale). Applicando il criterio utilizzato dall'attrice nel quantificare il danno, se, in ipotesi, scaduti i termini per usufruire del bonus al 110%, non vi fossero stati bonus di nessun tipo, l'attrice avrebbe quantificato il danno in 46.175,00 €, esattamente il prezzo dell'impianto fotovoltaico.
Ma il danno da perdita di chance non può coincidere con (il valore del)la prestazione della quale non si è goduto.
Infatti, la domanda risarcitoria del danno per la “perdita di chance” è, per l'oggetto, ontologicamente diversa dalla pretesa di risarcimento del pregiudizio derivante dal mancato raggiungimento del risultato sperato. È proprio l'occasione favorevole, concreta ed effettiva, che si è persa e che si chiede sia risarcita.
L'“occasione” rappresenta un'entità giuridica autonoma, giuridicamente ed economicamente valorizzabile, ed è pertanto necessariamente diversa rispetto al bene stesso che non si è ottenuto.
Ugualmente infondata è, infine, la domanda risarcitoria avente ad oggetto il costo dell'energia elettrica consumata dalla data di certa eseguibilità del contratto, ovvero il 20.5.2021, a quella di definitiva risoluzione del medesimo, il 24.10.2022.
pagina 8 di 9 La domanda si fonda sul presupposto che in caso di realizzazione dell'impianto fotovoltaico unitamente alle altre opere ciò avrebbe garantito l'autosufficienza energetica dell'abitazione.
Questa caratteristica è tuttavia rimasta mera petizione di principio e sfornita di prova alcuna. È stato infatti sentito un solo teste, il marito dell'attrice, che ha riferito che la società aveva in effetti garantito che l'impianto avrebbe assicurato l'autosufficienza energetica dell'immobile.
Tale unica testimonianza è certamente insufficiente a sostenere la domanda dell'attrice, sia perché apparentemente poco attendibile (provenendo dal marito dell'attrice) sia, soprattutto, perché avente in realtà ad oggetto un'asserita dichiarazione della società senza che ciò possa, di per sé, valere come accertamento del fatto che si sarebbe raggiunto questo risultato concreto.
Tale caratteristica, ossia il fatto che a impianto installato e funzionante l'immobile non avrebbe richiesto l'utilizzo di energia elettrica, doveva necessariamente esser provata in base a una valutazione tecnica, eventualmente anche tramite CTU, da espletare però solo se a monte l'attrice avesse fornito elementi circostanziati sul punto. Così non è stato.
In definitiva, anche in questo caso manca la prova del nesso causale tra inadempimento (mancata installazione dell'impianto oggetto di contratto) e danno-conseguenza (perdita subita per aver dovuto sostenere la spesa per l'energia elettrica).
Tanto premesso, le domande risarcitorie dell'attrice devono essere rigettate.
In punto spese di lite, tenuto conto della reciproca soccombenza tra le parti, si ritiene opportuno disporre la compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
- accerta l'inadempimento di e pertanto dichiara la risoluzione per Controparte_1 inadempimento del contratto sottoscritto con in data 5.12.2020; Parte_1
- rigetta la domanda risarcitoria di Parte_1
- spese compensate.
Gorizia, 11 aprile 2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Martina Ponzin
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Il Giudice unico, Dott.ssa Martina Ponzin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
, nata a [...] il [...], residente a [...], Parte_1
c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Bruno Garlatti CodiceFiscale_1 attrice contro
con sede in Bolzano, Via Dodiciville n. 8, C.f. e P. Iva Controparte_1
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giulia Bontempini e Nicola Castelli P.IVA_1
convenuta
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti costituite:
Per l'attore:
“NEL MERITO, accertarsi e dichiararsi che il contratto di cui alla scrittura dd. 05.12.2020 in atti si è risolto in seguito ad ingiustificato recesso della convenuta e/o in seguito al suo inadempimento.
Per l'effetto condannare in persona del legale rappresentante, a risarcire all'attrice i danni in Controparte_1 seguito a ciò patiti, quantificati nell'importo di € 22.145,00 per il danno derivato dalla perdita di benefici fiscali, ed €
8.626,25 per danni ulteriori di cui alla narrativa dell'atto di citazione, per un totale di € 30.771,25, o nella diversa maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, con gli interessi legali ex art. 1284, comma IV, c.c. dalla domanda al saldo.
Spese di lite rifuse, anche per la fase di mediazione obbligatoria.”.
In via istruttoria come da memoria di precisazione delle conclusioni depositata in data 19.9.2024.
Per la convenuta: pagina 1 di 9 “Nel merito
- Respingersi le domande attoree, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per le causali di cui in atti.
- Vittoria di spese competenze di lite, oltre spese generali ed accessori di legge.
In via subordinata istruttoria
- Ammettersi prova per testi sul capitolo n. 1), di cui alla memoria ex art. 171 ter n. 2) c.p.c..
- Ammettersi C.t.u. volta ad accertare l'irrealizzabilità dell'impianto con accumulatore oggetto della proposta d'acquisto
5.12.2020, per le motivazioni tecniche addotte da nella pec 12.12.2022 (cfr doc. 1) ed esposte in Controparte_1 atti.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio la Parte_1 Controparte_1
(di seguito, la società) deducendo di aver concluso con la stessa in data 5.12.2020 un contratto di
[...] appalto avente ad oggetto le prestazioni di progettare, fornire ed installare, in un immobile di proprietà della sig.ra sito in Via Manzoni n. 3 a Sagrado (GO), un impianto fotovoltaico da 6 Kw con Pt_1 accumulatore, altro per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria ed un condizionatore, e che il prezzo pattuito per l'intera opera assommava ad € 46.175,00, da pagarsi interamente mediante cessione del credito di imposta per l'ecobonus del 110% previsto dalla normativa all'epoca vigente.
Successivamente, i tecnici della società eseguivano dei sopralluoghi presso l'immobile e constatavano la possibilità di eseguire l'opera.
Tuttavia, ad agosto 2022, senza aver svolto nel frattempo alcuna attività oltre a quella di sopralluogo, la società informava la committente della propria decisione di recedere dal contratto in essere in ragione dell'aumento dei costi dei materiali, proponendo la stipula di altro contratto con identico oggetto, ma con corrispettivo aumentato del 30-40% e diverse modalità di pagamento.
L'attrice inviava pertanto diffida ad adempiere alla committente e a ottobre 2022 veniva constatata la risoluzione per inadempimento, cui seguiva l'avvio del procedimento di mediazione.
L'attrice agisce quindi in giudizio per vedere accertata la risoluzione del contratto per recesso ingiustificato o comunque inadempimento della convenuta e per ottenere il risarcimento dei danni patiti.
Il primo danno patito consisterebbe nella perdita della possibilità di realizzare l'impianto oggetto del contratto del valore di € 46.175,00 senza sborsare nulla. Considerate le modifiche normative occorse circa i vari bonus fiscali, tenendo conto quindi della permanente possibilità di accedere ad altri benefici seppur a condizioni diverse, l'attrice quantificava il danno in 23.087,50 €.
Oltre a ciò, chiedeva altresì il risarcimento del danno consistente nel prevedibile costo del credito decennale e la svalutazione monetaria, danni correlati alle particolari caratteristiche di rimborso del credito fiscale derivante dal bonus al quale avrebbe potuto accedere.
pagina 2 di 9 Infine, chiedeva il risarcimento del danno conseguente al costo dell'energia elettrica consumata dalla data di certa eseguibilità del contratto, ovvero il 20.5.2021, a quella di definitiva risoluzione del medesimo, il
24.10.2022, in quanto non avrebbe dovuto sostenere tale spesa in caso di realizzazione dell'impianto che avrebbe garantito l'autosufficienza energetica dell'abitazione.
Si costituiva la società contestando la conclusione di un contratto di appalto, trattandosi invece di contratto di compravendita cui accedevano altre prestazioni di consulenza e progettazione.
Deduceva che non vi sarebbe stato alcun inadempimento da parte della società in quanto l'opera oggetto di contratto non poteva in realtà essere eseguita in ragione sia di problemi strutturali all'installazione (ad es. necessità di forare il solaio) sia di problemi logistici (ad es. carenza di spazio all'interno ove montare l'accumulatore). Inoltre, le uniche soluzioni rinvenute per raggirare le problematiche evidenziate risultavano di complessa realizzazione e non garantivano la corretta resa dell'impianto, con conseguenti riflessi sulla possibilità di usufruire del bonus fiscale.
Contestava altresì la quantificazione dei danni lamentati in quanto l'attrice in astratto avrebbe comunque potuto accedere a benefici fiscali in misura inferiore al 110% e, per quanto riguarda il costo dell'energia elettrica, nel periodo indicato certamente l'impianto non sarebbe stato in funzione e, in ogni caso, non era mai stato garantito che l'impianto avrebbe permesso l'autosufficienza energetica con conseguente azzeramento del consumo di energia elettrica.
Istruita documentalmente la causa ed escusso un teste, la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. a seguito dello scambio delle memorie ex art. 189 c.p.c..
Pacifico tra le parti che sia stato concluso il contratto di cui al documento n. 1 di parte attrice, datato
5.12.2020.
Circa la qualificazione giuridica del contratto, oggetto di contestazione, è opportuno richiamare la giurisprudenza di legittimità che si è espressa sul punto.
In caso di contratto misto di vendita ed appalto, al fine di stabilire la disciplina applicabile, deve aversi riguardo al criterio della prevalenza causale sulla base della volontà delle parti, sicché si ha appalto quando la prestazione dell'opera ed il lavoro costituiscono lo scopo essenziale, mentre si ha compravendita quando il risultato perseguito dalle parti è essenzialmente il trasferimento del bene, e la prestazione dell'opera è prevista al solo fine di assicurare l'utilità del bene ceduto (Cass. civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 17855 del
22/06/2023).
Il contratto prevedeva che la società fornisse un impianto fotovoltaico da 6 Kw con accumulatore, altro per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria ed un condizionatore e tra i servizi accessori venivano indicati l'eventuale DIA/SCIA, l'eventuale pratica paesaggistica ed edilizia complessa, la progettazione, le eventuali linee vita solo se espressamente richieste, pratiche ENEA (se dovute) (doc. 1 parte attrice). pagina 3 di 9 Il prezzo impianto era indicato in 46.175 € mentre per i servizi aggiunti non veniva indicato alcun prezzo
(l'apposita sezione è barrata).
La società nella propria comparsa di costituzione ha precisato che l'art. 2 del regolamento contrattuale specificava che le autonome operazioni per l'installazione dell'impianto oggetto della fornitura, le correlate certificazioni ed il collaudo competeranno a diverso ed idoneo soggetto all'uopo liberamente individuato dalla società e confermava comunque che la fornitura da contratto doveva essere preceduta dallo svolgimento dei servizi di consulenza e progettazione.
Si ritiene che oggetto principale del contratto fosse in effetti la fornitura dell'impianto fotovoltaico unitamente agli altri prodotti su menzionati. Le altre prestazioni di cui ha dato atto anche la società convenuta sono infatti attività meramente funzionali e prodromiche alla fornitura, ossia l'attività di consulenza e progettazione evidentemente riferite all'installazione e alla messa in funzione dell'impianto fotovoltaico.
Nel contratto stesso la prestazione principale ha ad oggetto proprio la fornitura di vari prodotti (impianto fotovoltaico, accumulatore, condizionamento ecc. nella sezione “
1. Descrizione della fornitura”) mentre tutte le altre prestazioni sono relegate a servizi accessori e così meramente strumentali rispetto alla vendita dei beni prima descritti.
L'attrice ha contestato alla società convenuta l'inadempimento del contratto cui è seguita la risoluzione.
In effetti, con comunicazione scritta del 13.8.2022 la società informava l'attrice che i prezzi concordati a dicembre 2020 non erano più sostenibili e pertanto offriva la possibilità di eseguire l'opera a un prezzo maggiorato del 30-40%, senza possibilità di cessione del credito/sconto in fattura, garantendo l'esecuzione nelle tempistiche richieste per poter comunque usufruire del superbonus. La società dava pertanto sette giorni all'attrice per comunicare la volontà di procedere a queste nuove condizioni ovvero a recedere dal contratto.
Seguiva risposta dell'attrice in data 16.8.2022 che contestava la legittimità dell'aumento del prezzo richiesto e invitava la società ad eseguire i lavori alle condizioni di cui al contratto del 5.12.2020.
A fronte di un riscontro della società che ribadiva quanto già comunicato in data 13.8.2022, in data
24.10.2022 l'attrice comunicava alla società che a causa dell'inadempimento a quest'ultima imputabile il contratto doveva intendersi risolto.
Dalla ricostruzione dei fatti come poc'anzi esposta, sulla quale le parti concordano, emerge in effetti una condotta inadempiente della società.
La società nella propria comunicazione del 13.8.2022 fa riferimento a fatti sopravvenuti e imprevedibili che hanno reso non più congruo il prezzo inizialmente pattuito e offre quindi la medesima prestazione chiedendo tuttavia in aggiunta il pagamento diretto, pertanto senza la possibilità di usufruire del pagina 4 di 9 meccanismo della cessione del credito/sconto in fattura, di una somma pari al 30-40% del prezzo pattuito inizialmente.
Nel nostro ordinamento è in effetti prevista la fattispecie della risoluzione per eccessiva onerosità (artt.
1467 e ss. c.c.). Tuttavia, tale ipotesi rappresenta appunto uno strumento volto a fornire tutela ai contraenti in casi particolari, costituendo un'eccezione a ciò che è la regola dei traffici giuridici, ossia pacta sunt servanda: in altre parole, la fluttuazione dei prezzi e le mutazioni del mercato non possono, di regola, condurre a una modifica unilaterale delle condizioni contrattuali.
Le parti, invero, non hanno mai fatto esplicito riferimento alla figura della risoluzione per eccessiva onerosità. In ogni caso, si ritiene che non si versi in tale ipotesi in quanto il contratto concluso tra le parti non è riconducibile a un contratto di durata o a prestazioni periodiche e, nemmeno, a prestazioni differite in quanto il lungo lasso temporale intercorso tra la conclusione del contratto (5.12.2020) e la richiesta di modifica delle condizioni (13.8.2022) non è dipesa dalle originarie pattuizioni tra le parti bensì dall'inerzia della società nel dar corso alle prestazioni promesse.
Come è noto, chi agisce per far valere l'inadempimento contrattuale della controparte ha l'onere di allegare e provare il titolo (nel caso di specie, il titolo è il contratto di data 5.12.2020) mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte. È onere dell'altro contraente dar prova del corretto adempimento ovvero della non imputabilità dell'inadempimento.
Ciò è quanto è stato dedotto dall'attrice, che ha allegato l'inadempimento della società consistente nel non aver portato a compimento la prestazione promessa alle condizioni pattuite nella misura in cui, già con la comunicazione del 13.8.2022, aveva dichiarato all'attrice che non avrebbe portato a termine l'opera promessa se non a seguito di un nuovo accordo avente ad oggetto la maggiorazione del prezzo pattuito, da pagare direttamente alla società.
Dopo tale proposta, alla quale ovviamente non è seguita l'accettazione dell'attrice, la società non ha in effetti eseguito l'opera pattuita e un tanto è pacifico tra le parti.
La società tuttavia si è difesa deducendo che, in ogni caso, la prestazione era in realtà impossibile e che pertanto la mancata esecuzione non è ad essa imputabile. L'impossibilità della prestazione era dovuta sia a problemi strutturali di installazione (ad es. necessità di forare il solaio) sia a problemi logistici (ad es. carenza di spazio all'interno ove montare l'accumulatore). Inoltre, le uniche soluzioni rinvenute per raggirare le problematiche evidenziate risultavano di complessa realizzazione e non garantivano la corretta resa dell'impianto, con conseguenti riflessi nella possibilità per l'attrice di usufruire del bonus fiscale in caso di venuta meno dell'intervento c.d. trainante.
Tali circostanze sono state fermamente contestate dall'attrice che ha dato atto del fatto che dopo la conclusione del contratto la società aveva svolto più sopralluoghi con proprio personale all'esito dei quali venivano redatti documenti che attestavano la fattibilità dell'opera. pagina 5 di 9 Come già ricordato, grava sulla parte inadempiente l'onere di provare che inadempimento non vi è stato ovvero che la mancata e/o corretta esecuzione della prestazione non è a questa imputabile (Cass. Sez. Un.
n. 13533/2001; v. tra le tante conf., Cass. n. 5853/2023; Cass. n. 22244/2022; Cass. n. 127/2022; Cass. n.
3587/2021; Cass. n. 17403/2020; Cass. n. 13685/2019; Cass. n. 25584/2018; Cass. n. 826/2015; così anche nell'ipotesi di inesatto o tardivo adempimento, v. da ultimo, Cass. n. 2554/2023).
Nel caso di specie la società, pacifica la mancata esecuzione dell'opera, ha meramente dedotto in modo assai generico e vago che l'intervento non era possibile per cause oggettive e dipendenti dall'immobile stesso dell'attrice. Queste circostanze, tuttavia, non vengono minimamente dettagliate e, soprattutto, non sono assolutamente supportate da dati obiettivi ovvero da relazioni tecniche, come invece ci si aspetterebbe alla luce della tipologia di ragioni addotte. In altre parole, se la società è arrivata a concludere che le prestazioni promesse erano in realtà impossibili da eseguire per ragioni strettamente tecniche, è ragionevole ritenere che a tale conclusione sia pervenuta a seguito di opportune valutazioni da parte di soggetti professionisti. Di un tanto, tuttavia, non vi è alcuna traccia.
La società ha chiesto che venisse disposta CTU sul punto. La richiesta è stata rigettata in quanto è evidente l'intento esplorativo dal momento che la contestazione della società non è stato supportata dal benché minimo dato tecnico e circostanziato.
Infondata l'unica difesa addotta dalla società, si ritiene che la stessa non abbia assolto l'onere della prova sulla stessa gravante con conseguente accertamento della sussistenza dell'inadempimento contestatole.
Non si rinviene, in verità, un'ipotesi di risoluzione di diritto. Infatti, la comunicazione dell'attrice di data
16.8.2022 non presenta le caratteristiche necessarie per essere qualificata come diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. in quanto assegna alla società un termine di sette giorni per eseguire l'opera promessa, quindi inferiore ai quindici giorni previsti dalla norma (e non sembra vi siano pattuizioni apposite sul punto) e, soprattutto, non dichiara che scaduto tale termine il contratto dovrà intendersi risolto.
Non solo, con la successiva comunicazione del 24.10.2022 l'attrice comunica che considera il contratto risolto a causa del recesso ingiustificato della società.
In ogni caso, la domanda dell'attrice per come è stata formulata permette di considerare proposta altresì una domanda di risoluzione giudiziale per inadempimento (art. 1453 c.c.). Domanda che, per le ragioni su esposte, è fondata e deve essere accolta.
L'attrice chiede quindi che la società venga poi condannata al risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento contrattuale (artt. 1218 e ss. c.c.).
Il primo danno patito consisterebbe nella perdita della possibilità di realizzare l'impianto oggetto del contratto del valore di € 46.175,00 senza sborsare nulla. Considerate le modifiche normative occorse circa i vari bonus fiscali, tenendo conto quindi della permanente possibilità di accedere ad altri benefici seppur a pagina 6 di 9 condizioni diverse, l'attrice quantificava il danno in 23.087,50 €, poi ridotto a 22.145,00 € alla luce delle considerazioni svolte dalla società, cui l'attrice ha aderito.
Oltre a ciò, chiedeva altresì il risarcimento del danno consistente nel prevedibile costo del credito decennale e la svalutazione monetaria, danni correlati alle particolari caratteristiche di rimborso del credito fiscale derivante dal bonus al quale avrebbe potuto accedere.
La domanda risarcitoria non può invero essere accolta.
In tema di risarcimento del danno da perdita del c.d. superbonus è esemplare la sentenza del Tribunale
Pavia, Sez. III, Sent., 17/03/2025, n. 340 vertente su un caso analogo al presente.
In materia di bonus edilizi in genere e di risarcimento del danno al committente delle opere, la giurisprudenza di merito (v. tra le altre, Trib. Padova, sent. n. 2266/2023; Trib. Perugia sent. n. 1478/2024;
Trib. Venezia n. 706/2024; Trib. Varese, sent. n. 1065/2024; Trib. Padova, sent. n. 1192/2024; Trib. Lodi, sent. n. 59/2025) opina nel senso che la mera scadenza del termine utile ad accedere al beneficio fiscale senza che le opere siano state eseguite non determina in automatico un danno patrimoniale, ossia una perdita effettiva nella sfera patrimoniale del creditore della prestazione rimasta inadempiuta per fatto e colpa dell'appaltatore.
Ciò in ossequio al generale principio che impedisce il riconoscimento, salvo casi eccezionali, del danno in re ipsa: infatti, oggetto di risarcimento è sempre il danno-conseguenza, ossia un qualcosa di diverso e altro rispetto al mero inadempimento e così alla mancata esecuzione della prestazione promessa.
Nel caso specifico, il contraente non inadempiente è quindi onerato di provare non solo l'osservanza degli adempimenti e la sussistenza di tutti i requisiti soggettivi e tecnici richiesti dalla normativa per accedere al beneficio fiscale asseritamente perduto in conseguenza dell'altrui inadempimento, ma anche il nesso di causalità tra l'inadempimento della società e il danno patrimoniale subito, consistente nella impossibilità di ottenere il risparmio di spesa finale, sottoforma di agevolazione fiscale, in quanto ormai definitivamente perduto, totalmente o anche in misura parziale.
L'attrice non ha in effetti né dedotto né, giocoforza, provato tali elementi.
Infatti, la mera sottoscrizione di un contratto per la fornitura di un impianto fotovoltaico da pagare tramite cessione del credito non prova nulla circa l'effettiva sussistenza, in capo all'attrice, dei requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso al beneficio fiscale e al suo ottenimento definitivo.
L'attrice non ha fornito alcun dato o elemento utile sul punto.
Sempre sul piano del nesso causale, viene richiesta, ad esempio, la prova dell'impossibilità per la parte di reperire, in tempo utile allo scopo, altra impresa cui affidare l'esecuzione della prestazione originariamente affidata al debitore inadempiente. Un tanto invero è stato dedotto dall'attrice solo in comparsa conclusionale e, pertanto, tardivamente, dal momento che con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c.
pagina 7 di 9 maturano le preclusioni assertive (con cristallizzazione del thema decidendum) e con la seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. maturano invece le preclusioni probatorie (con cristallizzazione del thema probandum).
Questi elementi rappresentano un fatto costitutivo della domanda risarcitoria dell'attrice in quanto riguardano il nesso causale tra l'inadempimento e il danno asseritamente patito (ossia non aver potuto usufruire del beneficio fiscale e così non aver ottenuto un impianto fotovoltaico “senza sborsare nulla”).
L'attrice non ha soddisfatto né l'onere di allegazione né, di conseguenza, l'onere probatorio sul punto con conseguente rigetto della domanda risarcitoria relativa al non aver usufruito del beneficio fiscale da superbonus al 110%.
Per completezza, è opportuno precisare che non si può ipotizzare la sussistenza e la risarcibilità del c.d. danno da perdita di chance a contenuto patrimoniale, per l'assorbente considerazione che l'attore ha allegato tale tipo di danno per la prima volta nella propria comparsa conclusionale, dunque tardivamente, peraltro facendovi un mero cenno lessicale (ossia scrivendo, tra parentesi, “chance”, accanto al danno da mancata possibilità di ottenere un impianto fotovoltaico senza sborsare nulla).
È evidente che il danno dall'inizio richiesto non sia riconducibile alla perdita di chance in quanto, al di là dell'utilizzo della parola “possibilità”, le allegazioni dell'attrice depongono nel senso che oggetto di domanda di risarcimento fosse proprio l'ottenere e mantenere l'impianto fotovoltaico senza doverne pagare il prezzo potendo usufruire della cessione del credito. Ciò si deduce soprattutto dalla quantificazione del danno operata dall'attrice che prende a riferimento proprio il prezzo dell'impianto, e così il suo equivalente monetario (prezzo sul quale sono poi applicate riduzioni in virtù delle diverse e inferiori percentuali che, sulla base della normativa successiva, avrebbero comunque permesso di godere di uno sconto, seppur inferiore al totale). Applicando il criterio utilizzato dall'attrice nel quantificare il danno, se, in ipotesi, scaduti i termini per usufruire del bonus al 110%, non vi fossero stati bonus di nessun tipo, l'attrice avrebbe quantificato il danno in 46.175,00 €, esattamente il prezzo dell'impianto fotovoltaico.
Ma il danno da perdita di chance non può coincidere con (il valore del)la prestazione della quale non si è goduto.
Infatti, la domanda risarcitoria del danno per la “perdita di chance” è, per l'oggetto, ontologicamente diversa dalla pretesa di risarcimento del pregiudizio derivante dal mancato raggiungimento del risultato sperato. È proprio l'occasione favorevole, concreta ed effettiva, che si è persa e che si chiede sia risarcita.
L'“occasione” rappresenta un'entità giuridica autonoma, giuridicamente ed economicamente valorizzabile, ed è pertanto necessariamente diversa rispetto al bene stesso che non si è ottenuto.
Ugualmente infondata è, infine, la domanda risarcitoria avente ad oggetto il costo dell'energia elettrica consumata dalla data di certa eseguibilità del contratto, ovvero il 20.5.2021, a quella di definitiva risoluzione del medesimo, il 24.10.2022.
pagina 8 di 9 La domanda si fonda sul presupposto che in caso di realizzazione dell'impianto fotovoltaico unitamente alle altre opere ciò avrebbe garantito l'autosufficienza energetica dell'abitazione.
Questa caratteristica è tuttavia rimasta mera petizione di principio e sfornita di prova alcuna. È stato infatti sentito un solo teste, il marito dell'attrice, che ha riferito che la società aveva in effetti garantito che l'impianto avrebbe assicurato l'autosufficienza energetica dell'immobile.
Tale unica testimonianza è certamente insufficiente a sostenere la domanda dell'attrice, sia perché apparentemente poco attendibile (provenendo dal marito dell'attrice) sia, soprattutto, perché avente in realtà ad oggetto un'asserita dichiarazione della società senza che ciò possa, di per sé, valere come accertamento del fatto che si sarebbe raggiunto questo risultato concreto.
Tale caratteristica, ossia il fatto che a impianto installato e funzionante l'immobile non avrebbe richiesto l'utilizzo di energia elettrica, doveva necessariamente esser provata in base a una valutazione tecnica, eventualmente anche tramite CTU, da espletare però solo se a monte l'attrice avesse fornito elementi circostanziati sul punto. Così non è stato.
In definitiva, anche in questo caso manca la prova del nesso causale tra inadempimento (mancata installazione dell'impianto oggetto di contratto) e danno-conseguenza (perdita subita per aver dovuto sostenere la spesa per l'energia elettrica).
Tanto premesso, le domande risarcitorie dell'attrice devono essere rigettate.
In punto spese di lite, tenuto conto della reciproca soccombenza tra le parti, si ritiene opportuno disporre la compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
- accerta l'inadempimento di e pertanto dichiara la risoluzione per Controparte_1 inadempimento del contratto sottoscritto con in data 5.12.2020; Parte_1
- rigetta la domanda risarcitoria di Parte_1
- spese compensate.
Gorizia, 11 aprile 2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Martina Ponzin
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