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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 07/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Velletri, nella persona del Giudice Unico, dr. Enrico
COLOGNESI ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 5027 dell'anno 2016 del Ruolo Generale Contenzioso, ed avente ad oggetto: regolamento di confini.
P R O M O S S A da e già con avv. Maria Rita PITOCCO (rinunziante), Parte_1 Parte_2
ATTORE
C O N T R O
, , e gli eredi di , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Persona_1 rappresentati e difesi dall'avv. Maria Ileana Ficoroni,
, nato a [...] il [...], (C.F. ) ed Parte_6 CodiceFiscale_1 ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Mario PICA del foro di Velletri, pec: fax 06 9781721), giusta delega in calce Email_1 al proprio atto, elett.te dom.to presso dello stesso in Colleferro, v.le XXV Aprile, 38;
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] della Cava, 10 (C.F. ), ai fini della prosecuzione del presente C.F._2 giudizio, rappresentata e difesa, congiuntamente e/o disgiuntamente, dagli avvocati Emiliano Marziali e Micaela Lubrano entrambi del Foro di Velletri, presso il cui studio in Colleferro, via Fontana dell'Oste, 62 è elettivamente domiciliata in virtù di procura ad litem rilasciata in calce al proprio atto, fax 06.97304021, pec:
- Email_2 Email_3
CONVENUTI e chiamato ed intervenuto conclusioni per l'attore: come in atti, conclusioni per il convenuto: come in atti
FATTO E DIRITTO
e adivano l'intestato Tribunale e deducevano di Parte_1 Parte_2 essere proprietari dei terreni siti in Valmontone distinti in catasto al fl. 51 particelle 86 e 169 di complessive are di 65,00 circa, site a confine con le particelle 324-325 di proprietà dei convenuti. A seguito di procedimento di reintegra nel possesso ex art. 1168 c.c., avanzata dai convenuti, veniva rimossa una palizzata in legno di confine sita tra i due fondi;
attualmente è presente una palese situazione di incertezza sulla estensione e la confinazione dei fondi confinanti per cui gli attori chiedevano determinarsi il confine le rispettive proprietà ex art. 950 c.c. e per l'effetto ordinare ai convenuti la realizzazione di una palizzata sulla linea di confine così determinata e precedentemente esistente, nonché condannare i convenuti al rilascio della porzione di terreno che fosse stata eventualmente indebitamente occupata dai medesimi. Si sono costituiti in giudizio , , CP_1 Parte_5 Parte_3 [...]
i quali hanno contestato la CP_2 Controparte_3 Controparte_4 domanda attorea e in via preliminare hanno chiesto ed ottenuto la chiamata in causa del , in quanto nel procedimento di reintegra del possesso Parte_6 innanzi richiamato era emerso che il , in concorso con Parte_6 [...]
, avrebbe spossessato i convenuti dal possesso dei loro fondi, Parte_1 provvedendo alla rimozione illegittima della recinzione esistente tra gli stessi. Chiedevano pertanto preliminarmente la sospensione del presente processo ex art. 295 c.p.c., in pendenza del procedimento possessorio;
chiedevano poi rigettarsi la domanda attorea perché inammissibile ed infondata e in via riconvenzionale chiedevano disporsi l'usucapione dell'eventuale porzione di fondo in loro possesso per decorrenza del termine ultraventennale;
hanno chiesto infine la condanna solidale dei e al risarcimento dei danni tutti da Parte_6 Parte_1 loro subiti in virtù dei reiterati atti di spossessamento posti in essere, a loro dire, dai predetti. Si costituiva in giudizio con il proprio atto , rappresentato come Parte_6 sopra, impugnando e contestando quanto ex adverso dedotto perché illegittimo ed infondato e chiedendo il rigetto dell'avversa pretesa per le seguenti considerazioni in fatto ed in DIRITTO E' bene precisare che la domanda formulata dai e Parte_1 Parte_2
(attori) è una classica azione petitoria disciplinata dall'art. 950 c.c. a difesa della proprietà. La stessa controparte nelle conclusioni rassegnate in comparsa, non si è opposta, tra l'altro, alla domanda di regolamento di confine ed apposizione dei termini, con l'effetto che essa deve ritenersi legittima e rituale. Controparte tuttavia, tenta di introdurre nel presente processo argomentazioni di natura possessoria che nulla hanno a che vedere con il procedimento “de quo” e che sono oggetto di altro processo. Ciò posto la chiamata in causa del PROSCIO Agapito nella presente vertenza ex art.950 c.p.c. è del tutto inammissibile, illegittima ed infondata. Per vero il IG.
non è affatto proprietario di alcuno dei fondi contraddistinti al fl. Parte_6
51 part.lle 86-169 siti in Valmontone, avendo venduto la sua quota di proprietà alla con atto pubblico di compravendita del 22.3.14, Rep. N. 122139 per Parte_2 atto Notaio in epoca precedente alla notificazione dell'atto di Persona_2 citazione (giugno 2016); ne consegue che il medesimo non può rivestire alcuna legittimazione passiva nel processo che ci occupa. Per vero ai sensi dell'art. 950 c.c. l'azione di regolamento di confini ha ad oggetto l'accertamento della effettiva estensione dei fondi limitrofi, non essendo in contestazione i rispettivi titoli di acquisto o il diritto di proprietà; la natura dell'azione non muta per il fatto che l'attore chieda il rilascio dell'area di sua proprietà occupata dal convenuto, giacché, essendo l'effetto recuperativo una conseguenza dell'accertamento del confine, tale domanda non è incompatibile con la preposizione predetta. Per giustificare poi l'esercizio dell'azione di regolamento di confini è sufficiente una situazione di incertezza soggettiva a causa della mancata individuazione sul terreno della linea di confine, tra i fondi delle parti in causa, indicata soltanto sui titoli di proprietà (Cass. 21686/06; Cass. 15386/00; Cass. 22775/04). Nel caso di specie è incontestato che tra le due proprietà vi sia una situazione di obiettiva incertezza ai fini della individuazione dell'esatto confine tra i due fondi . In ordine poi alla carenza di legittimazione del PROSCIO, è appena il caso di rilevare che essa, sia dal punto di vista attivo che passivo, spetta unicamente ai proprietari confinanti, quali devono essere considerate le parti originarie del processo e non di certo il (cfr Cass. 21245/07; Cass. 6186/81). Parte_6
Relativamente infine alla richiesta di condanna del al risarcimento Parte_6 del danno nella misura di € 50.000,00, in solido con il , se ne Parte_1 evidenzia la completa infondatezza, atteso che essa è stata formulata in dipendenza di un procedimento possessorio, del tutto estraneo al giudizio de quo, che semmai può essere eventualmente avanzata nel processo di natura possessoria.
, infine, è intervenuta volontariamente nel suddetto giudizio, a ministero Parte_7 dell'avv. Maria Ileana Ficoroni, spiegando domanda di usucapione del terreno sito in Valmontone, località Farneta, distinto nel C.T. del medesimo Comune al foglio 51, particelle 86 e 169, nonché formulando domanda di risarcimento dei danni subiti a causa della condotta illecita perpetrata dall'attore e dal chiamato in causa Parte_1
, in conseguenza di reiterati atti di spossessamento del terreno di sua Parte_6 proprietà, quantificando la domanda in € 50.000,00 o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.
Ed il procedimento, espletata ctu descrittiva dei luoghi di causa e dei confini tra i fondi delle parti, affidata al geom oltre alla escussione dei testi CP_5 Tes_1
e ,
[...] Testimone_2 veniva infine trattenuta in decisione alla udienza del 13 novembre 2024, sulla scorta delle rassegnate conclusioni dei procuratori delle parti, con concessione di ridotti termini ex art.190 cpc MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda avanzata da parte attrice (regolamentazione dei confini incerti fra i fondi delle originarie parti, tra le p.lle 86 e 169 con le p.lle 324 e 325 rispettive del f.5 di
Valmontone al NCT, che si sostanzia in una reciproca revindica), che non può
considerarsi inammissibile allo stato dei procedimenti in corso fra le parti (il giudizio possessorio relativo alla apposizione e rimozione della preesistente rimozione della recinzione fra i due detti fondi n.3462/12 a carico di ed , Parte_1 Pt_6
ora non piu' titolare di alcuna porzione di detti cespiti è infatti da considerarsi concluso già il 21 novembre 2012, anteriormente all'inizio del presente giudizio,
quindi senza piu' da considerarsi sussistente lo effetto preclusivo ex art.705 cpc);
invece inammissibile a ritenersi la chiamata in giudizio del da parte Parte_6
dei convenuti, sostanziandosi tale domanda in nuovo ricorso per manutenzione/reintegrazione nel possesso che doveva essere spiegata nella sede e con il rito previsto, da cui la inammissibilità della stessa, con estromissione da giudizio del;
Parte_6
infondata invece la domanda di acquisto per usucapione della proprietà dei fondi rivendicati nella loro interezza dagli attori, p.lle 86 e 169 citt., spiegata dalla intervenuta in via di esclusione atteso che le stesse emergenze del CP_6
giudizio possessorio in ordine ai comportamenti tenuti da ed Parte_1
valgono ad escludere la esistenza di un possesso in atto e di ventennale Pt_6
durata da parte della interveniente, che neppure i testi escussi hanno con sicurezza,
soprattutto in ordine ai tempi, attestato (la pare essere titolare invece di altri Pt_7 fondi limitrofi a quelli oggetto della presente domanda confinaria oggetto del giudizio in oggetto);
è apparsa infondata, nei limiti di quanto peritalmente accertato, e deve essere, entro tali limiti, accolta, non quanto al capo risarcitorio, attesa la reciproca occupazione di parti o porzioni a confine tra i due fondi in proprietà delle parti attori/convenuti, con effetto anche in ordine alle spese del giudizio.
Invero, dalla svolta ctu è emerso che la recinzione esistente all'epoca tra i fondi delle due citate parti
è stata apposta con sconfinamento di mq. complessivi 656,00+18,00 all'interno della proprietà attrice e di mq.256 all'interno della proprietà di alcuni dei convenuti,
con necessità quindi di ordinare l'arretramento della recinzione stessa per tali estensioni e secondo il tracciato evidenziato negli allegati alla ctu del geom. del CP_5
21 luglio 2018, conformemente al contenuto della relazione di ctu in oggetto, svolta in corso di causa ed acquisita in atti;
attesa la sostanziale inutilità della presente causa (sostituibile con una mera apposizione di termini concordata prendendo a base i confini catastali sui fondi, sui quali apporre una nuova definitiva recinzione tra i fondi delle due parti), spese di lite compensate fra le parti, restando in via definitiva a carico pure in via solidale delle due parti le spese di CTU come già liquidate;
P.Q.M.
il Tribunale di Velletri, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
in parziale accoglimento delle domande attoree;
accertato uno sconfinamento di mq. complessivi 674,00 all'interno della proprietà
e di mq.256,00 all'interno della proprietà dei convenuti (p.lle 86 e 169, e Parte_8
324-325 del f.51 del NCT di Valmontone, rispettivamente)
ordina quindi l'arretramento della recinzione esistente tra i fondi per una tale estensione, conformemente al contenuto della relazione di ctu svolta in corso di causa ed acquisita in atti e tracciato contenuto nei suoi allegati;
dichiara inammissibile la domanda di manutenzione nel possesso spiegata in corso di causa dai convenuti nei confronti di ed , con estromissione Parte_1 Pt_6
dal giudizio di questo ultimo,
rigetta la domanda della intervenuta,
compensa per intero fra le parti principali del giudizio le spese di lite, PONENDO
POI DEFINITIVAMENTE A CARICO DELLE PARTI STESSE IN VIA
SOLIDALE le spese di C.T.U., come già liquidate,
Velletri, lì 07 gennaio 2025
IL GIUDICE
dr.E.Colognesi
Il Tribunale di Velletri, nella persona del Giudice Unico, dr. Enrico
COLOGNESI ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 5027 dell'anno 2016 del Ruolo Generale Contenzioso, ed avente ad oggetto: regolamento di confini.
P R O M O S S A da e già con avv. Maria Rita PITOCCO (rinunziante), Parte_1 Parte_2
ATTORE
C O N T R O
, , e gli eredi di , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Persona_1 rappresentati e difesi dall'avv. Maria Ileana Ficoroni,
, nato a [...] il [...], (C.F. ) ed Parte_6 CodiceFiscale_1 ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Mario PICA del foro di Velletri, pec: fax 06 9781721), giusta delega in calce Email_1 al proprio atto, elett.te dom.to presso dello stesso in Colleferro, v.le XXV Aprile, 38;
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] della Cava, 10 (C.F. ), ai fini della prosecuzione del presente C.F._2 giudizio, rappresentata e difesa, congiuntamente e/o disgiuntamente, dagli avvocati Emiliano Marziali e Micaela Lubrano entrambi del Foro di Velletri, presso il cui studio in Colleferro, via Fontana dell'Oste, 62 è elettivamente domiciliata in virtù di procura ad litem rilasciata in calce al proprio atto, fax 06.97304021, pec:
- Email_2 Email_3
CONVENUTI e chiamato ed intervenuto conclusioni per l'attore: come in atti, conclusioni per il convenuto: come in atti
FATTO E DIRITTO
e adivano l'intestato Tribunale e deducevano di Parte_1 Parte_2 essere proprietari dei terreni siti in Valmontone distinti in catasto al fl. 51 particelle 86 e 169 di complessive are di 65,00 circa, site a confine con le particelle 324-325 di proprietà dei convenuti. A seguito di procedimento di reintegra nel possesso ex art. 1168 c.c., avanzata dai convenuti, veniva rimossa una palizzata in legno di confine sita tra i due fondi;
attualmente è presente una palese situazione di incertezza sulla estensione e la confinazione dei fondi confinanti per cui gli attori chiedevano determinarsi il confine le rispettive proprietà ex art. 950 c.c. e per l'effetto ordinare ai convenuti la realizzazione di una palizzata sulla linea di confine così determinata e precedentemente esistente, nonché condannare i convenuti al rilascio della porzione di terreno che fosse stata eventualmente indebitamente occupata dai medesimi. Si sono costituiti in giudizio , , CP_1 Parte_5 Parte_3 [...]
i quali hanno contestato la CP_2 Controparte_3 Controparte_4 domanda attorea e in via preliminare hanno chiesto ed ottenuto la chiamata in causa del , in quanto nel procedimento di reintegra del possesso Parte_6 innanzi richiamato era emerso che il , in concorso con Parte_6 [...]
, avrebbe spossessato i convenuti dal possesso dei loro fondi, Parte_1 provvedendo alla rimozione illegittima della recinzione esistente tra gli stessi. Chiedevano pertanto preliminarmente la sospensione del presente processo ex art. 295 c.p.c., in pendenza del procedimento possessorio;
chiedevano poi rigettarsi la domanda attorea perché inammissibile ed infondata e in via riconvenzionale chiedevano disporsi l'usucapione dell'eventuale porzione di fondo in loro possesso per decorrenza del termine ultraventennale;
hanno chiesto infine la condanna solidale dei e al risarcimento dei danni tutti da Parte_6 Parte_1 loro subiti in virtù dei reiterati atti di spossessamento posti in essere, a loro dire, dai predetti. Si costituiva in giudizio con il proprio atto , rappresentato come Parte_6 sopra, impugnando e contestando quanto ex adverso dedotto perché illegittimo ed infondato e chiedendo il rigetto dell'avversa pretesa per le seguenti considerazioni in fatto ed in DIRITTO E' bene precisare che la domanda formulata dai e Parte_1 Parte_2
(attori) è una classica azione petitoria disciplinata dall'art. 950 c.c. a difesa della proprietà. La stessa controparte nelle conclusioni rassegnate in comparsa, non si è opposta, tra l'altro, alla domanda di regolamento di confine ed apposizione dei termini, con l'effetto che essa deve ritenersi legittima e rituale. Controparte tuttavia, tenta di introdurre nel presente processo argomentazioni di natura possessoria che nulla hanno a che vedere con il procedimento “de quo” e che sono oggetto di altro processo. Ciò posto la chiamata in causa del PROSCIO Agapito nella presente vertenza ex art.950 c.p.c. è del tutto inammissibile, illegittima ed infondata. Per vero il IG.
non è affatto proprietario di alcuno dei fondi contraddistinti al fl. Parte_6
51 part.lle 86-169 siti in Valmontone, avendo venduto la sua quota di proprietà alla con atto pubblico di compravendita del 22.3.14, Rep. N. 122139 per Parte_2 atto Notaio in epoca precedente alla notificazione dell'atto di Persona_2 citazione (giugno 2016); ne consegue che il medesimo non può rivestire alcuna legittimazione passiva nel processo che ci occupa. Per vero ai sensi dell'art. 950 c.c. l'azione di regolamento di confini ha ad oggetto l'accertamento della effettiva estensione dei fondi limitrofi, non essendo in contestazione i rispettivi titoli di acquisto o il diritto di proprietà; la natura dell'azione non muta per il fatto che l'attore chieda il rilascio dell'area di sua proprietà occupata dal convenuto, giacché, essendo l'effetto recuperativo una conseguenza dell'accertamento del confine, tale domanda non è incompatibile con la preposizione predetta. Per giustificare poi l'esercizio dell'azione di regolamento di confini è sufficiente una situazione di incertezza soggettiva a causa della mancata individuazione sul terreno della linea di confine, tra i fondi delle parti in causa, indicata soltanto sui titoli di proprietà (Cass. 21686/06; Cass. 15386/00; Cass. 22775/04). Nel caso di specie è incontestato che tra le due proprietà vi sia una situazione di obiettiva incertezza ai fini della individuazione dell'esatto confine tra i due fondi . In ordine poi alla carenza di legittimazione del PROSCIO, è appena il caso di rilevare che essa, sia dal punto di vista attivo che passivo, spetta unicamente ai proprietari confinanti, quali devono essere considerate le parti originarie del processo e non di certo il (cfr Cass. 21245/07; Cass. 6186/81). Parte_6
Relativamente infine alla richiesta di condanna del al risarcimento Parte_6 del danno nella misura di € 50.000,00, in solido con il , se ne Parte_1 evidenzia la completa infondatezza, atteso che essa è stata formulata in dipendenza di un procedimento possessorio, del tutto estraneo al giudizio de quo, che semmai può essere eventualmente avanzata nel processo di natura possessoria.
, infine, è intervenuta volontariamente nel suddetto giudizio, a ministero Parte_7 dell'avv. Maria Ileana Ficoroni, spiegando domanda di usucapione del terreno sito in Valmontone, località Farneta, distinto nel C.T. del medesimo Comune al foglio 51, particelle 86 e 169, nonché formulando domanda di risarcimento dei danni subiti a causa della condotta illecita perpetrata dall'attore e dal chiamato in causa Parte_1
, in conseguenza di reiterati atti di spossessamento del terreno di sua Parte_6 proprietà, quantificando la domanda in € 50.000,00 o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.
Ed il procedimento, espletata ctu descrittiva dei luoghi di causa e dei confini tra i fondi delle parti, affidata al geom oltre alla escussione dei testi CP_5 Tes_1
e ,
[...] Testimone_2 veniva infine trattenuta in decisione alla udienza del 13 novembre 2024, sulla scorta delle rassegnate conclusioni dei procuratori delle parti, con concessione di ridotti termini ex art.190 cpc MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda avanzata da parte attrice (regolamentazione dei confini incerti fra i fondi delle originarie parti, tra le p.lle 86 e 169 con le p.lle 324 e 325 rispettive del f.5 di
Valmontone al NCT, che si sostanzia in una reciproca revindica), che non può
considerarsi inammissibile allo stato dei procedimenti in corso fra le parti (il giudizio possessorio relativo alla apposizione e rimozione della preesistente rimozione della recinzione fra i due detti fondi n.3462/12 a carico di ed , Parte_1 Pt_6
ora non piu' titolare di alcuna porzione di detti cespiti è infatti da considerarsi concluso già il 21 novembre 2012, anteriormente all'inizio del presente giudizio,
quindi senza piu' da considerarsi sussistente lo effetto preclusivo ex art.705 cpc);
invece inammissibile a ritenersi la chiamata in giudizio del da parte Parte_6
dei convenuti, sostanziandosi tale domanda in nuovo ricorso per manutenzione/reintegrazione nel possesso che doveva essere spiegata nella sede e con il rito previsto, da cui la inammissibilità della stessa, con estromissione da giudizio del;
Parte_6
infondata invece la domanda di acquisto per usucapione della proprietà dei fondi rivendicati nella loro interezza dagli attori, p.lle 86 e 169 citt., spiegata dalla intervenuta in via di esclusione atteso che le stesse emergenze del CP_6
giudizio possessorio in ordine ai comportamenti tenuti da ed Parte_1
valgono ad escludere la esistenza di un possesso in atto e di ventennale Pt_6
durata da parte della interveniente, che neppure i testi escussi hanno con sicurezza,
soprattutto in ordine ai tempi, attestato (la pare essere titolare invece di altri Pt_7 fondi limitrofi a quelli oggetto della presente domanda confinaria oggetto del giudizio in oggetto);
è apparsa infondata, nei limiti di quanto peritalmente accertato, e deve essere, entro tali limiti, accolta, non quanto al capo risarcitorio, attesa la reciproca occupazione di parti o porzioni a confine tra i due fondi in proprietà delle parti attori/convenuti, con effetto anche in ordine alle spese del giudizio.
Invero, dalla svolta ctu è emerso che la recinzione esistente all'epoca tra i fondi delle due citate parti
è stata apposta con sconfinamento di mq. complessivi 656,00+18,00 all'interno della proprietà attrice e di mq.256 all'interno della proprietà di alcuni dei convenuti,
con necessità quindi di ordinare l'arretramento della recinzione stessa per tali estensioni e secondo il tracciato evidenziato negli allegati alla ctu del geom. del CP_5
21 luglio 2018, conformemente al contenuto della relazione di ctu in oggetto, svolta in corso di causa ed acquisita in atti;
attesa la sostanziale inutilità della presente causa (sostituibile con una mera apposizione di termini concordata prendendo a base i confini catastali sui fondi, sui quali apporre una nuova definitiva recinzione tra i fondi delle due parti), spese di lite compensate fra le parti, restando in via definitiva a carico pure in via solidale delle due parti le spese di CTU come già liquidate;
P.Q.M.
il Tribunale di Velletri, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
in parziale accoglimento delle domande attoree;
accertato uno sconfinamento di mq. complessivi 674,00 all'interno della proprietà
e di mq.256,00 all'interno della proprietà dei convenuti (p.lle 86 e 169, e Parte_8
324-325 del f.51 del NCT di Valmontone, rispettivamente)
ordina quindi l'arretramento della recinzione esistente tra i fondi per una tale estensione, conformemente al contenuto della relazione di ctu svolta in corso di causa ed acquisita in atti e tracciato contenuto nei suoi allegati;
dichiara inammissibile la domanda di manutenzione nel possesso spiegata in corso di causa dai convenuti nei confronti di ed , con estromissione Parte_1 Pt_6
dal giudizio di questo ultimo,
rigetta la domanda della intervenuta,
compensa per intero fra le parti principali del giudizio le spese di lite, PONENDO
POI DEFINITIVAMENTE A CARICO DELLE PARTI STESSE IN VIA
SOLIDALE le spese di C.T.U., come già liquidate,
Velletri, lì 07 gennaio 2025
IL GIUDICE
dr.E.Colognesi