Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 01/04/2026, n. 694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 694 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00694/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00182/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 182 del 2026, proposto da EL AT, RA AT e ND AT, rappresentati e difesi dagli avvocati Domenico Menorello e ND Moro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Casale Sul Sile, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Diego Signor, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Join Water Wellpoint di TA AT & C. s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l’ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza del T.A.R. Veneto, sez. III, n. 1212/2019, pubblicata in data 11 novembre 2019, con cui è stato respinto il ricorso sub R.G 1158/2012, integrato con motivi aggiunti, proposto dalla società Join Water Wellpoint s.r.l., per l’annullamento dell’ordinanza del Comune di Casale Sul Sile (TV) n. 13 del 9 maggio 2012, con la quale è stata disposta la rimozione di macchinari e materiali collocati nell’annesso rustico e nel piazzale antistante, censiti al fg.13, sez. C, mapp. 3A in via San Michele del medesimo Comune, entro il termine massimo di 90 giorni dal suo ricevimento, nonché dell’art. 32 delle n.t.o. del Piano degli Interventi del Comune di Casale sul Sile, e per l’annullamento dell’ordinanza comunale n. 22 del 13 agosto 2012, di diniego dell’istanza di sospensione del termine di esecuzione della precedente ordinanza n. 13/2012 e di assegnazione di una proroga del termine di esecuzione della stessa fino al giorno 8 ottobre 2012.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Casale Sul Sile;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 il dott. SC VI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. I ricorrenti sono gli eredi del sig. PI AT, al tempo comproprietario con il figlio MA di un’area del Comune di Casale sul Sile ove la Join Water Wellpoint di TA AT & C. s.a.s., odierna controinteressata (di seguito anche Join Water), esercita la propria attività artigianale e produttiva.
2. In questa sede i ricorrenti agiscono per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 1212/2019, con la quale questo Tribunale ha respinto il ricorso R.G. n. 1158/2012 e i relativi motivi aggiunti, proposti dalla società Join Water per ottenere l’annullamento:
- dell’ordinanza n. 13 del 9 maggio 2012, con la quale il Comune di Casale aveva disposto la rimozione dei macchinari e materiali collocati dalla società nell’annesso rustico e nel piazzale antistante allo stabilimento sito nelle aree del defunto sig. PI AT;
- dell’ordinanza n. 22 del 13 agosto 2012, con la quale il Comune aveva negato la sospensione del termine di esecuzione della predetta ordinanza, respingendo anche la connessa richiesta di una proroga del termine di esecuzione dell’ordinanza di sgombero di cui al punto che precede.
3. Con l’odierna azione esecutiva i ricorrenti - assumendo che la controinteressata continuerebbe a svolgere la propria attività di stoccaggio di materiali e attrezzatture nelle aree de quibus a causa del comportamento omissivo del Comune, che non avrebbe dato corso all’ordine di sgombero - ha chiesto al Tribunale di:
“ - accertare e dichiarare l’inottemperanza del Comune di Casale sul Sile, passata in giudicato, con riferimento all’esecuzione della sentenza n. 1212/2019 del TAR Veneto;
- ordinare alla P.A. resistente l’esecuzione della sentenza del TAR Veneto n. 1212/2019, passata in giudicato e, per l’effetto, condannare lo stesso Comune di Casale sul Sile a porre in essere ogni azione finalizzata a vietare e a far effettivamente cessare l’attività della società controinteressata nell’area di proprietà degli odierni ricorrenti ovvero adottare ogni altro provvedimento ritenuto utile a tale scopo, assegnando un termine alla PA resistente non superiore a 30 giorni per provvedere;
- nominare sin d’ora, se necessario, un commissario ad acta che provveda in via sostitutiva e con ogni utile potere, in caso di perdurante inadempimento del Comune di Casale sul Sile nel termine concesso;
- condannare il Comune di Casale sul Sile al pagamento della penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e) per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del giudicato;
- con il risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi nella misura che sarà dimostrata in corso di causa ovvero ritenuta di Giustizia;
- con vittoria di spese e onorari come per legge” .
4. Il Comune di Casale sul Sile si è costituito in giudizio eccependo l’inammissibilità ed infondatezza del ricorso deducendo, in sintesi, che: A) la sentenza ottemperanda non spiegherebbe alcun effetto conformativo nei confronti del Comune di Casale sul Sile, posto che con tale sentenza è stato rigettato il ricorso dell’odierna controinteressata e le sentenze di rigetto non sarebbero suscettibili di ottemperanza; B) il rigetto dell’impugnativa a suo tempo proposta dalla controinteressata avrebbe prodotto l’effetto di confermare la legittimità dell’ordinanza comunale n. 13 del 9 maggio 2012 e dunque dell’ordine di rimozione dei macchinari, delle attrezzature e dei materiali a carico non solo sull’utilizzatore/responsabile materiale dell’abuso, ma anche dei (com)proprietari del compendio, ragion per cui non si configurerebbe l’inerzia del Comune; C) piuttosto un recente sopralluogo effettuato dall’Amministrazione nelle date del 23 e 24 febbraio 2026 attesterebbe il protrarsi dell’utilizzo indebito delle aree oggetto dell’ordinanza di sgombero.
5. Con istanza depositata il 4 marzo 2026 i ricorrenti hanno chiesto un rinvio dell’udienza, motivato dal raggiungimento di un accordo con la società controinteressata in forza del quale quest’ultima si sarebbe obbligata a lasciare spontaneamente l’immobile entro un termine fisso, con la pattuizione di un canone di comodato d’uso in favore dell’usufruttuaria del bene sig.ra NA MI, madre degli odierni ricorrenti, ragion per cui sarebbe opportuno posticipare l’esame del ricorso ad una data successiva al 30 aprile 2027, ai fini di un’eventuale declaratoria della cessazione della materia del contendere.
6. La difesa del Comune si è opposta al rinvio deducendo l’assenza di ragioni per concederlo, vieppiù in quanto l’accordo raggiunto tra le parti private paradossalmente mirerebbe a conservare la situazione contra ius sussistente da oltre 15 anni, come accertata con la sentenza n. 1212/2019.
7. Alla camera di consiglio del 25 marzo 2026 - dopo ampia discussione dei difensori anche in merito all’opportunità di concedere o meno un rinvio dell’udienza - il difensore dei ricorrenti ha dichiarato di rinunciare al ricorso, con compensazione delle spese di lite. Il difensore dell’Amministrazione non si è opposto alla rinuncia, ma ha insistito per la rifusione delle spese di lite. Il Tribunale ha quindi trattenuto la causa in decisione.
DIRITTO
8. Il ricorso è improcedibile.
9. Difatti l’atto di rinuncia al ricorso è stato formalizzato in udienza dal legale della parte ricorrente, e dunque non è stato notificato alle altre parti ai sensi dell’art. 84 cod. proc. amm., Dunque osta alla declaratoria di estinzione del giudizio per rinunzia la previsione del comma 3° del citato art. 84, secondo cui “ 3. La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza ”.
Cionondimeno, avendo la parte ricorrente manifestato di non aver più interesse alla decisione di merito, il ricorso dev’essere dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi del combinato disposto degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 84, comma 4, cod. proc. amm.,
10. In mancanza di accordo tra le parti, non può essere accolta la domanda di compensazione delle spese di lite, formulata in udienza dalla parte ricorrente.
Difatti con la sentenza di cui è stata chiesta l’ottemperanza sono stati rigettati il ricorso principale ed i motivi aggiunti proposti dalla società Join Water Wellpoint di TA AT & C. s.a.s.. Dunque - posto che la sentenza ottemperanda si limita a ritenere infondate tutte le doglianze sollevate dalla parte ricorrente, ma non reca alcuna statuizione in merito ad eventuali obblighi in capo all’Amministrazione, suscettibili di essere portati ad esecuzione con il rimedio dell’ottemperanza - trova applicazione l’univoco orientamento giurisprudenziale secondo il quale sono le statuizioni preordinate ad una pronuncia di accoglimento a far nascere in capo all’Amministrazione l’obbligo di provvedere; invece le pronunce di rigetto, come quella per cui è causa, lasciano invariato l’assetto giuridico dei rapporti precedente al giudizio instaurato ( ex multis , Cons. Stato, Sez. II, 25 marzo 2022, n. 2202).
In particolare - se è vero che, stante il rigetto dei suddetti ricorsi, il Comune di Casale Sul Sile è tenuto a portare ad esecuzione l’ordine contenuto nell’ordinanza n. 13/2022 - è parimenti vero che l’adempimento di tale dovere non può essere chiesto agendo per l’ottemperanza alla sentenza n. 1212/2019, non essendo possibile, in questa sede, una modifica o estensione del comando giudiziale (Cons. Stato, sez. VI, 15 febbraio 2021 n.1345).
Pertanto il ricorso, seppure non fosse stato dichiarato improcedibile, comunque sarebbe stato dichiarato inammissibile, e ciò giustifica – in applicazione della regola della soccombenza virtuale - la condanna della parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate nella misura liquidata nel dispositivo, in favore del Comune di Casale sul Sile. Nulla si deve invece disporre per le spese con riferimento alla controinteressata, che non si è costituita in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Condanna i signori EL AT, RA AT e ND AT, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite nei confronti del Comune di Casale sul Sile, che liquida in € 1.000,00, oltre ad accessori di legge qualora dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
CA DO, Presidente
ND De Col, Consigliere
SC VI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SC VI | CA DO |
IL SEGRETARIO