Articolo 15 della Legge 18 maggio 1967, n. 318
Articolo 14Articolo 16
Versione
30 maggio 1967
Art. 15.
All' articolo 62 della legge 10 agosto 1950, n. 648 , e' aggiunto il seguente comma: "Ai fini del presente articolo sono equiparati ai minori gli orfani maggiorenni, nubili se di sesso femminile, iscritti ad Universita' o ad Istituti superiori equiparati, per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 260 anno di eta'".
Le disposizioni di cui alla legge 5 marzo 1965, n. 164 , sono abrogate.
Entrata in vigore il 30 maggio 1967