Articolo 1 della Legge 24 gennaio 1978, n. 14
Articolo 2
Versione
16 febbraio 1978
Art. 1.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Consiglio dei Ministri ed i singoli Ministri, prima di procedere, secondo le rispettive competenze, a nomine, proposte o designazioni di presidenti e vicepresidenti di istituti e di enti pubblici, anche economici, devono richiedere il parere parlamentare previsto dalla presente legge.
Entrata in vigore il 16 febbraio 1978
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