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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 02/05/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1243/2022 R.G., promossa da
(C.F. , Parte_1 C.F._1
(C.F. ), rappresentate e Parte_2 C.F._2
difese dall'avv. ; Parte_1
Appellanti
Contro
(già Controparte_1
(C.F. Controparte_2
), in persona del pro tempore, organicamente P.IVA_1 CP_3
patrocinato dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania;
Appellato
OGGETTO: risarcimento danni da ritardata assunzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in riassunzione al giudice del lavoro del Tribunale di
Catania, le odierne appellanti, insegnanti di scuola primaria a t.i. posto comune, esponevano di avere presentato domanda di inserimento nelle graduatorie a esaurimento per la provincia di RA ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato da effettuarsi negli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011 e di essere state inserite nelle graduatorie in coda, rispetto ai docenti già inseriti per i precedenti anni, e non “a pettine”, ossia in base al criterio del maggior punteggio.
Rappresentavano che per tale ragione avevano proposto ricorso al Tribunale di
RA e che con sentenza n.151/2013 il giudice adito, tenuto conto della intervenuta declaratoria di incostituzionalità del sopra descritto sistema di graduazione (Corte cost. sentenza n. 41/2011), aveva disapplicato il D.M. n.42 dell'8.4.2009 nella parte in cui prevedeva che “ il personale docente che si avvale della facoltà di indicare nell'istanza di iscrizione, permanenza, conferma, aggiornamento, ulteriori tre province in cui figurare in graduatoria per il biennio
2009-2011 viene collocato in posizione subordinata (in coda) al personale incluso in III fascia e “non a pettine” e aveva riconosciuto il loro diritto a essere inserite “a pettine” nelle graduatorie provinciali dell'ambito territoriale di RA per il biennio 2009-2011, con decorrenza a tutti gli effetti giuridici ed economici dalla data di prima pubblicazione delle graduatorie definitive per il biennio considerato.
Deducevano, altresì, che la stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato era avvenuta solo con decorrenza dall'a.s. 2011/2012 e non, come sarebbe dovuto avvenire, a far data dall'1.9.2010; chiedevano, pertanto, il risarcimento del danno patito a causa dell'illegittimo operato dell'amministrazione scolastica come accertato dal Tribunale di RA con sentenza n.151/2013 passata in giudicato e per l'effetto la condanna del al pagamento di tutte le CP_1
retribuzioni che le stesse avrebbero percepito qualora fossero state immesse in ruolo e avessero sottoscritto il contratto a t.i. a 24 ore settimanali posto comune – primaria a far data dall'1.9.2010, detratte le retribuzioni percepite, nella misura indicata in ricorso per ciascuna lavoratrice.
Con sentenza n.2637/2022 il Tribunale di Catania rigettava integralmente il ricorso. Osservava che all'atto della riformulazione della graduatoria le ricorrenti non erano ancora titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, limitandosi a concorrere nella graduatoria con più candidati proprio per il conseguimento di esso. Evidenziava che, diversamente dalle situazioni in cui il rapporto di lavoro è stato illegittimamente interrotto, per le quali la piena reintegrazione del patrimonio è senz'altro ammissibile, in caso di illegittimo ritardo nella costituzione del rapporto di impiego, il danno risarcibile per la violazione dell'asserito diritto all'assunzione non può ritenersi integrato automaticamente dalla mancata erogazione della retribuzione, ma esulando dall'area della responsabilità contrattuale va circoscritto alle situazioni in cui l'ente pubblico pone in essere azioni o omissioni, contrastanti con i principi di correttezza e buona fede a cui si deve conformare l'esercizio dell'azione amministrativa. Riteneva che la formulazione della graduatoria pur essendo contra ius, perché costituita dall'amministrazione scolastica dando applicazione a una normativa accertata giudizialmente illegittima, non giustificava la pretesa delle ricorrenti al trattamento economico retributivo a titolo risarcitorio, per l'inesistenza di un pregresso rapporto di lavoro tra la l'amministrazione scolastica e le stesse. Aggiungeva che dalla documentazione versata in atti non risultava allegata una rappresentazione concreta di chances risarcibili diverse dalla perdita in sé della retribuzione né fornite prove utili della sussistenza di danni patrimoniali e non patrimoniali meritevoli di risarcimento;
né poteva affermarsi che i candidati collocati a pettine con medesimo punteggio delle ricorrenti avessero sottoscritto incarichi a t.i. sicché le stesse potessero essere ritenute scavalcate all'atto di non provate assunzioni o proposte contrattuali in favore dei predetti canditati compiute dall'amministrazione scolastica.
Avverso la citata sentenza proponevano appello le parti soccombenti con ricorso del 27.12.2022. Resisteva al gravame il appellato. CP_1
La causa è stata posta in decisione in data 17 aprile 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo le appellanti censurano la decisione nella parte in cui dichiara che “Non può trascurarsi inoltre che la tardiva assunzione non ha occupato medio tempore le energie lavorative del lavoratore e non può ritenersi, in difetto di una specifica allegazione, che chi agisce per fare valere il diritto all'assunzione sia rimasto disoccupato” e laddove dichiara che “Dalla documentazione in atti neppure
è possibile affermare sulla scorta dei criteri processuali di certezza che a fronte del regolare adempimento dell'Amministrazione i posti ambiti non sarebbero stati attribuiti ad altri concorrenti, in quanto le stesse potenzialmente avrebbero prevalso su detti candidati destinati in concreto a colmare i posti per i quali vi era capienza
Rilevano l'erroneità di tali statuizioni atteso che dai contratti emerge che l'amministrazione ha assunto le odierne appellanti con retrodatazione giuridica ed economica dall'1.9.2010 dando esecuzione alla sentenza del Tribunale di RA;
risulta pertanto che se l'amministrazione le avesse inserite a pettine nella graduatoria le appellanti sarebbero state assunte nel 2010 e ciò trova conforto nella sentenza del
Tribunale di RA che ha disposto la retrodatazione giuridica ed economica da tale data. La circostanza che le ricorrenti non hanno lavorato nei periodi per i quali si chiede il risarcimento o hanno lavorato solo per brevi periodi emerge chiaramente dai prospetti allegati.
1.2. Le appellanti censurano altresì la decisione laddove richiama a sostegno l'orientamento espresso dalla Suprema Corte su una domanda risarcitoria proposta contro il perché non pertinente al caso di specie. Sostengono che il giudice CP_1
di prime cure nel ricostruire la pretesa delle appellanti in termini di risarcimento per responsabilità extracontrattuale ha richiamato una sentenza della Suprema Corte in cui si fa riferimento al caso di riconoscimento giuridico della retrodatazione, trascurando che nel caso al suo esame, diversamente da quello citato, le appellanti hanno avuto con la sentenza del giudice di RA il riconoscimento della retrodatazioni degli effetti giuridici ed economici e, pertanto, la natura della loro pretesa doveva essere ricostruita in termini di risarcimento da responsabilità contrattuale.
Insistono nel ribadire che le appellanti con il ricorso hanno richiesto solo una mera esecuzione del giudizio incardinato presso il Tribunale di
RA la cui decisione è passata in giudicato.
1.3. Lamentano l'erroneità della decisione laddove afferma che non è stato dimostrato in maniera specifica il danno economico che le appellanti hanno subito. Rilevano che dalla documentazione prodotta emerge la prova della perdita concreta ed effettiva, e non meramente teorica e ipotetica, conseguente alla mancata retribuzione a cui avevano diritto con i relativi periodi dettagliatamente indicati e con i conteggi depositati contenenti la quantificazione di tale perdita.
1.4. Impugnano altresì il capo della decisione secondo cui esse avrebbero prodotto una scarsa documentazione inidonea a consentire al giudice di stabilire se i candidati collocati a pettine con medesimo punteggio delle ricorrenti avessero sottoscritto incarichi a t.i. sicché le stesse potessero essere ritenute eziologicamente scalvate all'atto di non provate assunzioni o proposte contrattuali in favore dei predetti canditati compiute dall'amministrazione scolastica e ancora laddove il giudice ha affermato che
“non sussistono elementi per operare il raffronto tra le posizione di tutti i candidati collocatisi utilmente in posizione sovraordinata rispetto alle odierne appellanti in guisa da poter concludere che la mancata ricezione da parte delle stesse di proposte lavorative sia lesiva di una probabilità che evidenzi i margini del possibile raggiungimento del risultato sperato partecipando alla graduatoria con il punteggio rettificato”.
Ribadiscono che il giudice ha errato perché oggetto del giudizio era l'esecuzione di quanto disposto dal Tribunale di RA e che l'amministrazione ha riconosciuto ed eseguito in parte stipulando il contratto di assunzione con le odierne appellanti con la retrodatazione giuridica del contratto dal 2010 e affermando di fatto e inequivocabilmente che le stesse se correttamente inserite nella posizione a loro spettante nella costituzione delle graduatorie, sarebbero entrate di ruolo nel 2010. Insistono sull'inadempimento dell'amministrazione che non ha contestualmente provveduto al riconoscimento economico, pur previsto nella sentenza e che ha originato l'attuale giudizio.
2. L'appello è fondato.
Occorre innanzitutto evidenziare che la sentenza del tribunale di RA, resa su ricorso delle odierne appellanti del 9.7.2012, non ha accertato con efficacia di giudicato il diritto alla assunzione con effetti giuridici ed economici dall'anno scolastico 2009-2010 ma il diritto delle ricorrenti a essere inserite a pettine – e cioè in aderenza al punteggio posseduto – nelle graduatorie provinciali dell'ambito territoriale di RA per il biennio 2009 – 2011 “con decorrenza dalla data di prima pubblicazione delle graduatorie definitive valide per detto biennio, a tutti gli effetti giuridici ed economici, ai fini della individuazione dei docenti destinatari delle proposte di stipula dei contratti a tempo determinato o indeterminato”.
Pertanto, come esattamente ritenuto dal giudice di primo grado, dalla sentenza non deriva alcun riconoscimento del diritto alla retrodatazione dell'assunzione.
Tuttavia, in esecuzione di tale sentenza, passata in giudicato, il nel CP_1 successivo all'inserimento a pettine) a riconoscere il diritto all'assunzione da quella data.
Deve ritenersi, in difetto di elementi contrari, che il abbia CP_1
accertato, a seguito di verifica delle graduatorie, delle domande e delle assunzioni, che a quella data le odierne appellanti, se fossero state inserite a pettine, avrebbero avuto diritto all'immissione in servizio a tempo indeterminato. Era onere del provare che nonostante l'assunzione CP_1
con retrodatazione giuridica ed economica dall'1.9.2010 in realtà a tale data le odierne appellanti non sarebbero state assunte in difetto di posti liberi o perché precedute in graduatoria da altri aspiranti.
2.2.Tanto accertato, occorre verificare se da tale situazione derivi il diritto al risarcimento del danno nella misura delle retribuzioni che le lavoratrici avrebbero percepito se il avesse agito correttamente CP_1
inserendole tempestivamente a pettine nelle graduatorie.
Il collegio richiama la sentenza della Cassazione civile sez. lav. 4/8/2020, n.
16665 relativa a fattispecie in cui parte ricorrente aveva diritto alla immissione in ruolo dal 2001, l'immissione era avvenuta nel 2004 con integrale retrodatazione degli effetti giuridici al 2001 e la lavoratrice agiva per il risarcimento del danno patito. La Corte ha ritenuto che “la mancata realizzazione degli effetti (qui, immissione in ruolo fin dal 1.9.2001) che il aveva l'obbligo di CP_1
determinare, fa sorgere dunque il diritto della controparte dell'obbligazione a ricevere il risarcimento (art. 1223 c.c.) in forma specifica (essendo da tempo pacifico che tale rimedio sia parimenti ammesso in ambito di inadempimento di obbligazioni e dunque di responsabilità contrattuale: Cass. 2 luglio 2010, n. 15726;
Cass. 30 luglio 2004, n. 3004) o per equivalente;
senz'altro, l'intervenuto riconoscimento (costitutivo, per quanto sopra detto) della decorrenza giuridica del rapporto fin dal 1.9.2001 fa retroagire la parte dei diritti così riconosciuti ex tunc fino al momento in cui la P.A. doveva porre in essere il comportamento cui essa era obbligata;
non tutti i pregiudizi cagionati dal ritardo vengono tuttavia rimossi da un tale riconoscimento postumo ed in particolare vi è da considerare il lucro cessante che deriva dalla mancata percezione delle retribuzioni, riconosciute con l'assunzione solo dal 1.9.2004, che avrebbe potuto esservi se il rapporto fosse stato effettivamente instaurato ab origine;
si è però visto come, in tali casi, non sussista il diritto del lavoratore al pagamento delle retribuzioni (Cass. 13940/2017; Cass. 26822/2007, citt.), per il fatto che, se non lo preveda il provvedimento o l'atto costitutivo ex post del rapporto, non si può affermare l'esistenza ora per allora di una inattuazione di un rapporto negoziale che è stato costituito solo dopo, sicchè non possono ritenersi dovute le retribuzioni a titolo di corrispettivo;
ragionando in termini di risarcimento del danno per equivalente, neppure può dirsi che esso sia in re ipsa, perchè la conseguenza della mancata instaurazione del rapporto è anche quella di non impegnare il lavoratore in prestazioni…
…il danno di regola non può essere considerato, se non in casi eccezionali, in re ipsa, ma deve emergere, anche in via presuntiva;
pertanto, mentre chi agisce a titolo di adempimento rispetto al corrispettivo dovuto per un rapporto di lavoro già esistente è tenuto solo ad addurre tale preesistenza del contratto, oltre all'offerta della prestazione ex art. 1217 c.c., chi agisca lamentando il ritardo serbato dalla P.A. nell'assumerlo, ha diritto al risarcimento, purché risulti il verificarsi di un danno, oltre che la ricorrenza dei presupposti della mora della controparte nel procedere alla sua assunzione;
rispetto a tale danno, si deve considerare che chi persegue l'assunzione non necessariamente (non solo dopo l'illegittimo diniego, ma anche prima o in concomitanza con esso) è disoccupato (caso diverso è quello delle assunzioni obbligatorie, su cui v., tra le molte, Cass. 13 gennaio 2009, n. 488, in cui la mancanza di occupazione è tuttavia già ed in sè elemento costitutivo della fattispecie: L. n. 482 del 1968, art. 19; L. n. 68 del 1999, art. 8; L. n. 113 del 1985, art. 6, comma 7) e pertanto, tenuto conto anche del permanere della disponibilità delle energie lavorative, deve ritenersi che tra i fattori normali di identificazione del pregiudizio, vi sia anche la mancanza di occupazione che si accompagni alla tardiva assunzione;
il danno, dal punto di vista economico, consiste pertanto, oltre che in eventuali costi secondari (esborsi effettuati per intraprendere altre attività lavorative: v. Cass. 13940/2017 cit.), nel fatto che l'interessato sia rimasto privo di occupazione nel periodo di ritardo ed abbia consequenzialmente perduto retribuzioni che avrebbe percepito ove assunto dalla P.A., oppure nella sua occupazione a condizioni economiche meno favorevoli di quelle che si sarebbero avute se vi fosse stato adempimento all'obbligo di immissione in ruolo”.
Si veda altresì in senso conforme Cassazione civile sez. lav. 25/7/2023,
n. 22294.
Nel caso in esame le odierne appellanti hanno provato di avere diritto alla immissione nell'anno 2010- 2011 e hanno chiesto il risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni perdute, detratte le somme percepite a titolo di retribuzione dal per incarichi temporanei. Hanno allegato di CP_4
essere state occupate – nel periodo in questione - a tempo determinato e nel prospetto prodotto hanno indicano i redditi percepiti nel periodo considerato.
Il collegio, a integrazione della documentazione prodotta, ha chiesto la produzione delle dichiarazioni dei redditi relative ai redditi percepiti negli anni 2010 e 2011.
Dalla documentazione acquisita risulta confermato che negli anni in questione gli unici redditi percepiti da lavoro dipendente sono quelli derivanti dagli incarichi temporanei alle dipendenze del . CP_1
Le appellanti hanno elaborato conteggi analitici relativi all'importo del danno patito commisurato alle retribuzioni perdute.
iscritta all'albo degli avvocati dal 2005, nel Parte_1
periodo in esame ha altresì percepito compensi derivanti dall'attività professionale di avvocato, come documentato in atti. Tale attività deve ritenersi compatibile con l'insegnamento presso la scuola primaria come riconosciuto dalla giurisprudenza della Suprema Corte (Cassazione civile sez. un. - 08/11/2010, n.
22623 La norma dell'art. 3 comma 4 lett. a) r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578 - in base alla quale la previsione generale dell'incompatibilità tra lo svolgimento della professione di avvocato e la sussistenza di un impiego pubblico non si applica ai professori universitari e ai docenti delle scuole secondarie - va letta nel senso che, sussistendone i requisiti, l'incompatibilità è esclusa anche per i docenti della scuola elementare;
costoro, infatti, godono della medesima libertà di insegnamento stabilita per gli altri docenti e devono essere in possesso della laurea, sicché la loro esclusione dall'eccezione prevista dalla legge si risolverebbe in una discriminazione in contrasto col principio costituzionale di uguaglianza).
L'amministrazione deve essere condannata a corrispondere ad Parte_1
la somma di € 22605,00 come da conteggi allegati e non contestati
[...]
dall'amministrazione.
, a seguito di chiarimenti sui redditi indicati nella Parte_2
dichiarazione dei redditi, ha precisato che “nei periodi non coperti da contratto, dal
23/03/2011 ha percepito indennità di maternità retribuita dall'ultimo datore di lavoro, cioè la scuola “CD G.Rodari Acireale” come previsto dal paragrafo 24 prolungamento del diritto alla corresponsione del trattamento economico nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro(legge 19 luglio 1993, n. 236, art. 6, comma 3) del
D. Lgs. 151/2001. Per questo motivo, questi redditi, vengono annoverati nel modello
730 depositato, come derivanti da lavoro dipendente”. Il figlio dell'odierna appellante è nato il [...].
Pertanto dagli importi richiesti occorre detrarre le somme richieste per il periodo in cui la lavoratrice ha goduto dell'indennità di maternità, pari a € 7214,47.
Il Ministero deve essere condannato a pagare in favore di la Parte_2
somma di € 12505,08, come da conteggi allegati.
L'amministrazione è tenuta a versare sulle somme come sopra determinate la maggior somma tra interessi e rivalutazione dalla costituzione in mora da individuarsi nella data di notifica del ricorso innanzi al Tribunale di RA
(cfr Cassazione civile sez. lav. - 25/7/2023, n. 22294 In tema di pubblico impiego, l'esercizio dell'azione giudiziale volta all'accertamento del diritto all'assunzione per scorrimento della graduatoria costituisce messa in mora del datore di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1217 c.c., sufficiente alla decorrenza del diritto del lavoratore non assunto al risarcimento dei danni per tardiva attuazione di quanto dovuto).
Le spese di entrambi i gradi, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente decidendo, accoglie l'appello e in riforma della sentenza appellata condanna il CP_1
appellato a pagare in favore di la somma di € 22605,00 oltre alla Parte_1
maggior somma tra interessi e rivalutazione dalla costituzione in mora come indicato in parte motiva, condanna il appellato a pagare in favore di la CP_1 Parte_2
somma di € 12505,08, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione dalla costituzione in mora come indicato in parte motiva, condanna il a pagare le spese processuali che liquida in € 3302,00 CP_1
per il primo grado e in € 3800,00 per il presente grado di giudizio oltre IVA e Cpa e rimborso spese generali.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Sezione Lavoro all'esito dell'udienza del 17.4. 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Dott.ssa Graziella Parisi 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2014 ha stipulato i contratti di assunzione a tempo indeterminato con le odierne appellanti “con decorrenza giuridica ed economica dal 01/09/2010 per n. 24 ore settimanali di lezione”.
La censura relativa al difetto di prova della sussistenza delle condizioni per l'assunzione nell'anno scolastico 2010-2011 è fondata in quanto è lo stesso che nel contratto indicato riconosce che le appellanti avrebbero avuto CP_1
diritto all'assunzione dall'1.9.2010.
È vero che l'inserimento in graduatoria con decorrenza retrodatata prevista dalla sentenza del tribunale di RA non equivale a riconoscimento del diritto all'assunzione dalla data dell'inserimento a pettine e, tuttavia, nel caso in esame è proprio il che ha stipulato il contratto con decorrenza dell'1.9.2010 (anno CP_1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1243/2022 R.G., promossa da
(C.F. , Parte_1 C.F._1
(C.F. ), rappresentate e Parte_2 C.F._2
difese dall'avv. ; Parte_1
Appellanti
Contro
(già Controparte_1
(C.F. Controparte_2
), in persona del pro tempore, organicamente P.IVA_1 CP_3
patrocinato dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania;
Appellato
OGGETTO: risarcimento danni da ritardata assunzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in riassunzione al giudice del lavoro del Tribunale di
Catania, le odierne appellanti, insegnanti di scuola primaria a t.i. posto comune, esponevano di avere presentato domanda di inserimento nelle graduatorie a esaurimento per la provincia di RA ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato da effettuarsi negli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011 e di essere state inserite nelle graduatorie in coda, rispetto ai docenti già inseriti per i precedenti anni, e non “a pettine”, ossia in base al criterio del maggior punteggio.
Rappresentavano che per tale ragione avevano proposto ricorso al Tribunale di
RA e che con sentenza n.151/2013 il giudice adito, tenuto conto della intervenuta declaratoria di incostituzionalità del sopra descritto sistema di graduazione (Corte cost. sentenza n. 41/2011), aveva disapplicato il D.M. n.42 dell'8.4.2009 nella parte in cui prevedeva che “ il personale docente che si avvale della facoltà di indicare nell'istanza di iscrizione, permanenza, conferma, aggiornamento, ulteriori tre province in cui figurare in graduatoria per il biennio
2009-2011 viene collocato in posizione subordinata (in coda) al personale incluso in III fascia e “non a pettine” e aveva riconosciuto il loro diritto a essere inserite “a pettine” nelle graduatorie provinciali dell'ambito territoriale di RA per il biennio 2009-2011, con decorrenza a tutti gli effetti giuridici ed economici dalla data di prima pubblicazione delle graduatorie definitive per il biennio considerato.
Deducevano, altresì, che la stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato era avvenuta solo con decorrenza dall'a.s. 2011/2012 e non, come sarebbe dovuto avvenire, a far data dall'1.9.2010; chiedevano, pertanto, il risarcimento del danno patito a causa dell'illegittimo operato dell'amministrazione scolastica come accertato dal Tribunale di RA con sentenza n.151/2013 passata in giudicato e per l'effetto la condanna del al pagamento di tutte le CP_1
retribuzioni che le stesse avrebbero percepito qualora fossero state immesse in ruolo e avessero sottoscritto il contratto a t.i. a 24 ore settimanali posto comune – primaria a far data dall'1.9.2010, detratte le retribuzioni percepite, nella misura indicata in ricorso per ciascuna lavoratrice.
Con sentenza n.2637/2022 il Tribunale di Catania rigettava integralmente il ricorso. Osservava che all'atto della riformulazione della graduatoria le ricorrenti non erano ancora titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, limitandosi a concorrere nella graduatoria con più candidati proprio per il conseguimento di esso. Evidenziava che, diversamente dalle situazioni in cui il rapporto di lavoro è stato illegittimamente interrotto, per le quali la piena reintegrazione del patrimonio è senz'altro ammissibile, in caso di illegittimo ritardo nella costituzione del rapporto di impiego, il danno risarcibile per la violazione dell'asserito diritto all'assunzione non può ritenersi integrato automaticamente dalla mancata erogazione della retribuzione, ma esulando dall'area della responsabilità contrattuale va circoscritto alle situazioni in cui l'ente pubblico pone in essere azioni o omissioni, contrastanti con i principi di correttezza e buona fede a cui si deve conformare l'esercizio dell'azione amministrativa. Riteneva che la formulazione della graduatoria pur essendo contra ius, perché costituita dall'amministrazione scolastica dando applicazione a una normativa accertata giudizialmente illegittima, non giustificava la pretesa delle ricorrenti al trattamento economico retributivo a titolo risarcitorio, per l'inesistenza di un pregresso rapporto di lavoro tra la l'amministrazione scolastica e le stesse. Aggiungeva che dalla documentazione versata in atti non risultava allegata una rappresentazione concreta di chances risarcibili diverse dalla perdita in sé della retribuzione né fornite prove utili della sussistenza di danni patrimoniali e non patrimoniali meritevoli di risarcimento;
né poteva affermarsi che i candidati collocati a pettine con medesimo punteggio delle ricorrenti avessero sottoscritto incarichi a t.i. sicché le stesse potessero essere ritenute scavalcate all'atto di non provate assunzioni o proposte contrattuali in favore dei predetti canditati compiute dall'amministrazione scolastica.
Avverso la citata sentenza proponevano appello le parti soccombenti con ricorso del 27.12.2022. Resisteva al gravame il appellato. CP_1
La causa è stata posta in decisione in data 17 aprile 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo le appellanti censurano la decisione nella parte in cui dichiara che “Non può trascurarsi inoltre che la tardiva assunzione non ha occupato medio tempore le energie lavorative del lavoratore e non può ritenersi, in difetto di una specifica allegazione, che chi agisce per fare valere il diritto all'assunzione sia rimasto disoccupato” e laddove dichiara che “Dalla documentazione in atti neppure
è possibile affermare sulla scorta dei criteri processuali di certezza che a fronte del regolare adempimento dell'Amministrazione i posti ambiti non sarebbero stati attribuiti ad altri concorrenti, in quanto le stesse potenzialmente avrebbero prevalso su detti candidati destinati in concreto a colmare i posti per i quali vi era capienza
Rilevano l'erroneità di tali statuizioni atteso che dai contratti emerge che l'amministrazione ha assunto le odierne appellanti con retrodatazione giuridica ed economica dall'1.9.2010 dando esecuzione alla sentenza del Tribunale di RA;
risulta pertanto che se l'amministrazione le avesse inserite a pettine nella graduatoria le appellanti sarebbero state assunte nel 2010 e ciò trova conforto nella sentenza del
Tribunale di RA che ha disposto la retrodatazione giuridica ed economica da tale data. La circostanza che le ricorrenti non hanno lavorato nei periodi per i quali si chiede il risarcimento o hanno lavorato solo per brevi periodi emerge chiaramente dai prospetti allegati.
1.2. Le appellanti censurano altresì la decisione laddove richiama a sostegno l'orientamento espresso dalla Suprema Corte su una domanda risarcitoria proposta contro il perché non pertinente al caso di specie. Sostengono che il giudice CP_1
di prime cure nel ricostruire la pretesa delle appellanti in termini di risarcimento per responsabilità extracontrattuale ha richiamato una sentenza della Suprema Corte in cui si fa riferimento al caso di riconoscimento giuridico della retrodatazione, trascurando che nel caso al suo esame, diversamente da quello citato, le appellanti hanno avuto con la sentenza del giudice di RA il riconoscimento della retrodatazioni degli effetti giuridici ed economici e, pertanto, la natura della loro pretesa doveva essere ricostruita in termini di risarcimento da responsabilità contrattuale.
Insistono nel ribadire che le appellanti con il ricorso hanno richiesto solo una mera esecuzione del giudizio incardinato presso il Tribunale di
RA la cui decisione è passata in giudicato.
1.3. Lamentano l'erroneità della decisione laddove afferma che non è stato dimostrato in maniera specifica il danno economico che le appellanti hanno subito. Rilevano che dalla documentazione prodotta emerge la prova della perdita concreta ed effettiva, e non meramente teorica e ipotetica, conseguente alla mancata retribuzione a cui avevano diritto con i relativi periodi dettagliatamente indicati e con i conteggi depositati contenenti la quantificazione di tale perdita.
1.4. Impugnano altresì il capo della decisione secondo cui esse avrebbero prodotto una scarsa documentazione inidonea a consentire al giudice di stabilire se i candidati collocati a pettine con medesimo punteggio delle ricorrenti avessero sottoscritto incarichi a t.i. sicché le stesse potessero essere ritenute eziologicamente scalvate all'atto di non provate assunzioni o proposte contrattuali in favore dei predetti canditati compiute dall'amministrazione scolastica e ancora laddove il giudice ha affermato che
“non sussistono elementi per operare il raffronto tra le posizione di tutti i candidati collocatisi utilmente in posizione sovraordinata rispetto alle odierne appellanti in guisa da poter concludere che la mancata ricezione da parte delle stesse di proposte lavorative sia lesiva di una probabilità che evidenzi i margini del possibile raggiungimento del risultato sperato partecipando alla graduatoria con il punteggio rettificato”.
Ribadiscono che il giudice ha errato perché oggetto del giudizio era l'esecuzione di quanto disposto dal Tribunale di RA e che l'amministrazione ha riconosciuto ed eseguito in parte stipulando il contratto di assunzione con le odierne appellanti con la retrodatazione giuridica del contratto dal 2010 e affermando di fatto e inequivocabilmente che le stesse se correttamente inserite nella posizione a loro spettante nella costituzione delle graduatorie, sarebbero entrate di ruolo nel 2010. Insistono sull'inadempimento dell'amministrazione che non ha contestualmente provveduto al riconoscimento economico, pur previsto nella sentenza e che ha originato l'attuale giudizio.
2. L'appello è fondato.
Occorre innanzitutto evidenziare che la sentenza del tribunale di RA, resa su ricorso delle odierne appellanti del 9.7.2012, non ha accertato con efficacia di giudicato il diritto alla assunzione con effetti giuridici ed economici dall'anno scolastico 2009-2010 ma il diritto delle ricorrenti a essere inserite a pettine – e cioè in aderenza al punteggio posseduto – nelle graduatorie provinciali dell'ambito territoriale di RA per il biennio 2009 – 2011 “con decorrenza dalla data di prima pubblicazione delle graduatorie definitive valide per detto biennio, a tutti gli effetti giuridici ed economici, ai fini della individuazione dei docenti destinatari delle proposte di stipula dei contratti a tempo determinato o indeterminato”.
Pertanto, come esattamente ritenuto dal giudice di primo grado, dalla sentenza non deriva alcun riconoscimento del diritto alla retrodatazione dell'assunzione.
Tuttavia, in esecuzione di tale sentenza, passata in giudicato, il nel CP_1 successivo all'inserimento a pettine) a riconoscere il diritto all'assunzione da quella data.
Deve ritenersi, in difetto di elementi contrari, che il abbia CP_1
accertato, a seguito di verifica delle graduatorie, delle domande e delle assunzioni, che a quella data le odierne appellanti, se fossero state inserite a pettine, avrebbero avuto diritto all'immissione in servizio a tempo indeterminato. Era onere del provare che nonostante l'assunzione CP_1
con retrodatazione giuridica ed economica dall'1.9.2010 in realtà a tale data le odierne appellanti non sarebbero state assunte in difetto di posti liberi o perché precedute in graduatoria da altri aspiranti.
2.2.Tanto accertato, occorre verificare se da tale situazione derivi il diritto al risarcimento del danno nella misura delle retribuzioni che le lavoratrici avrebbero percepito se il avesse agito correttamente CP_1
inserendole tempestivamente a pettine nelle graduatorie.
Il collegio richiama la sentenza della Cassazione civile sez. lav. 4/8/2020, n.
16665 relativa a fattispecie in cui parte ricorrente aveva diritto alla immissione in ruolo dal 2001, l'immissione era avvenuta nel 2004 con integrale retrodatazione degli effetti giuridici al 2001 e la lavoratrice agiva per il risarcimento del danno patito. La Corte ha ritenuto che “la mancata realizzazione degli effetti (qui, immissione in ruolo fin dal 1.9.2001) che il aveva l'obbligo di CP_1
determinare, fa sorgere dunque il diritto della controparte dell'obbligazione a ricevere il risarcimento (art. 1223 c.c.) in forma specifica (essendo da tempo pacifico che tale rimedio sia parimenti ammesso in ambito di inadempimento di obbligazioni e dunque di responsabilità contrattuale: Cass. 2 luglio 2010, n. 15726;
Cass. 30 luglio 2004, n. 3004) o per equivalente;
senz'altro, l'intervenuto riconoscimento (costitutivo, per quanto sopra detto) della decorrenza giuridica del rapporto fin dal 1.9.2001 fa retroagire la parte dei diritti così riconosciuti ex tunc fino al momento in cui la P.A. doveva porre in essere il comportamento cui essa era obbligata;
non tutti i pregiudizi cagionati dal ritardo vengono tuttavia rimossi da un tale riconoscimento postumo ed in particolare vi è da considerare il lucro cessante che deriva dalla mancata percezione delle retribuzioni, riconosciute con l'assunzione solo dal 1.9.2004, che avrebbe potuto esservi se il rapporto fosse stato effettivamente instaurato ab origine;
si è però visto come, in tali casi, non sussista il diritto del lavoratore al pagamento delle retribuzioni (Cass. 13940/2017; Cass. 26822/2007, citt.), per il fatto che, se non lo preveda il provvedimento o l'atto costitutivo ex post del rapporto, non si può affermare l'esistenza ora per allora di una inattuazione di un rapporto negoziale che è stato costituito solo dopo, sicchè non possono ritenersi dovute le retribuzioni a titolo di corrispettivo;
ragionando in termini di risarcimento del danno per equivalente, neppure può dirsi che esso sia in re ipsa, perchè la conseguenza della mancata instaurazione del rapporto è anche quella di non impegnare il lavoratore in prestazioni…
…il danno di regola non può essere considerato, se non in casi eccezionali, in re ipsa, ma deve emergere, anche in via presuntiva;
pertanto, mentre chi agisce a titolo di adempimento rispetto al corrispettivo dovuto per un rapporto di lavoro già esistente è tenuto solo ad addurre tale preesistenza del contratto, oltre all'offerta della prestazione ex art. 1217 c.c., chi agisca lamentando il ritardo serbato dalla P.A. nell'assumerlo, ha diritto al risarcimento, purché risulti il verificarsi di un danno, oltre che la ricorrenza dei presupposti della mora della controparte nel procedere alla sua assunzione;
rispetto a tale danno, si deve considerare che chi persegue l'assunzione non necessariamente (non solo dopo l'illegittimo diniego, ma anche prima o in concomitanza con esso) è disoccupato (caso diverso è quello delle assunzioni obbligatorie, su cui v., tra le molte, Cass. 13 gennaio 2009, n. 488, in cui la mancanza di occupazione è tuttavia già ed in sè elemento costitutivo della fattispecie: L. n. 482 del 1968, art. 19; L. n. 68 del 1999, art. 8; L. n. 113 del 1985, art. 6, comma 7) e pertanto, tenuto conto anche del permanere della disponibilità delle energie lavorative, deve ritenersi che tra i fattori normali di identificazione del pregiudizio, vi sia anche la mancanza di occupazione che si accompagni alla tardiva assunzione;
il danno, dal punto di vista economico, consiste pertanto, oltre che in eventuali costi secondari (esborsi effettuati per intraprendere altre attività lavorative: v. Cass. 13940/2017 cit.), nel fatto che l'interessato sia rimasto privo di occupazione nel periodo di ritardo ed abbia consequenzialmente perduto retribuzioni che avrebbe percepito ove assunto dalla P.A., oppure nella sua occupazione a condizioni economiche meno favorevoli di quelle che si sarebbero avute se vi fosse stato adempimento all'obbligo di immissione in ruolo”.
Si veda altresì in senso conforme Cassazione civile sez. lav. 25/7/2023,
n. 22294.
Nel caso in esame le odierne appellanti hanno provato di avere diritto alla immissione nell'anno 2010- 2011 e hanno chiesto il risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni perdute, detratte le somme percepite a titolo di retribuzione dal per incarichi temporanei. Hanno allegato di CP_4
essere state occupate – nel periodo in questione - a tempo determinato e nel prospetto prodotto hanno indicano i redditi percepiti nel periodo considerato.
Il collegio, a integrazione della documentazione prodotta, ha chiesto la produzione delle dichiarazioni dei redditi relative ai redditi percepiti negli anni 2010 e 2011.
Dalla documentazione acquisita risulta confermato che negli anni in questione gli unici redditi percepiti da lavoro dipendente sono quelli derivanti dagli incarichi temporanei alle dipendenze del . CP_1
Le appellanti hanno elaborato conteggi analitici relativi all'importo del danno patito commisurato alle retribuzioni perdute.
iscritta all'albo degli avvocati dal 2005, nel Parte_1
periodo in esame ha altresì percepito compensi derivanti dall'attività professionale di avvocato, come documentato in atti. Tale attività deve ritenersi compatibile con l'insegnamento presso la scuola primaria come riconosciuto dalla giurisprudenza della Suprema Corte (Cassazione civile sez. un. - 08/11/2010, n.
22623 La norma dell'art. 3 comma 4 lett. a) r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578 - in base alla quale la previsione generale dell'incompatibilità tra lo svolgimento della professione di avvocato e la sussistenza di un impiego pubblico non si applica ai professori universitari e ai docenti delle scuole secondarie - va letta nel senso che, sussistendone i requisiti, l'incompatibilità è esclusa anche per i docenti della scuola elementare;
costoro, infatti, godono della medesima libertà di insegnamento stabilita per gli altri docenti e devono essere in possesso della laurea, sicché la loro esclusione dall'eccezione prevista dalla legge si risolverebbe in una discriminazione in contrasto col principio costituzionale di uguaglianza).
L'amministrazione deve essere condannata a corrispondere ad Parte_1
la somma di € 22605,00 come da conteggi allegati e non contestati
[...]
dall'amministrazione.
, a seguito di chiarimenti sui redditi indicati nella Parte_2
dichiarazione dei redditi, ha precisato che “nei periodi non coperti da contratto, dal
23/03/2011 ha percepito indennità di maternità retribuita dall'ultimo datore di lavoro, cioè la scuola “CD G.Rodari Acireale” come previsto dal paragrafo 24 prolungamento del diritto alla corresponsione del trattamento economico nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro(legge 19 luglio 1993, n. 236, art. 6, comma 3) del
D. Lgs. 151/2001. Per questo motivo, questi redditi, vengono annoverati nel modello
730 depositato, come derivanti da lavoro dipendente”. Il figlio dell'odierna appellante è nato il [...].
Pertanto dagli importi richiesti occorre detrarre le somme richieste per il periodo in cui la lavoratrice ha goduto dell'indennità di maternità, pari a € 7214,47.
Il Ministero deve essere condannato a pagare in favore di la Parte_2
somma di € 12505,08, come da conteggi allegati.
L'amministrazione è tenuta a versare sulle somme come sopra determinate la maggior somma tra interessi e rivalutazione dalla costituzione in mora da individuarsi nella data di notifica del ricorso innanzi al Tribunale di RA
(cfr Cassazione civile sez. lav. - 25/7/2023, n. 22294 In tema di pubblico impiego, l'esercizio dell'azione giudiziale volta all'accertamento del diritto all'assunzione per scorrimento della graduatoria costituisce messa in mora del datore di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1217 c.c., sufficiente alla decorrenza del diritto del lavoratore non assunto al risarcimento dei danni per tardiva attuazione di quanto dovuto).
Le spese di entrambi i gradi, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente decidendo, accoglie l'appello e in riforma della sentenza appellata condanna il CP_1
appellato a pagare in favore di la somma di € 22605,00 oltre alla Parte_1
maggior somma tra interessi e rivalutazione dalla costituzione in mora come indicato in parte motiva, condanna il appellato a pagare in favore di la CP_1 Parte_2
somma di € 12505,08, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione dalla costituzione in mora come indicato in parte motiva, condanna il a pagare le spese processuali che liquida in € 3302,00 CP_1
per il primo grado e in € 3800,00 per il presente grado di giudizio oltre IVA e Cpa e rimborso spese generali.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Sezione Lavoro all'esito dell'udienza del 17.4. 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Dott.ssa Graziella Parisi 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2014 ha stipulato i contratti di assunzione a tempo indeterminato con le odierne appellanti “con decorrenza giuridica ed economica dal 01/09/2010 per n. 24 ore settimanali di lezione”.
La censura relativa al difetto di prova della sussistenza delle condizioni per l'assunzione nell'anno scolastico 2010-2011 è fondata in quanto è lo stesso che nel contratto indicato riconosce che le appellanti avrebbero avuto CP_1
diritto all'assunzione dall'1.9.2010.
È vero che l'inserimento in graduatoria con decorrenza retrodatata prevista dalla sentenza del tribunale di RA non equivale a riconoscimento del diritto all'assunzione dalla data dell'inserimento a pettine e, tuttavia, nel caso in esame è proprio il che ha stipulato il contratto con decorrenza dell'1.9.2010 (anno CP_1