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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 11/09/2025, n. 733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 733 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BERGAMO
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
Il Giudice, dott.ssa Monica Bertoncini, all'esito del procedimento di trattazione scritta, nella causa iscritta al N. 1183/25
R.G. promossa da
Parte_1
(Avv. V. Peopoli)
CONTRO
Controparte_1
(funzionarie dott.sse M. Albanese e G.
Tabone)
Repubblica Italiana
Il Giudice del lavoro del Tribunale di
Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c., l'art. 127 ter c.p.c., le note di trattazione scritta, le conclusioni delle parti, nonché i motivi a sostegno, pronuncia la seguente
SENTENZA nel nome del popolo italiano
PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento del ricorso;
PARTE RESISTENTE: per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato la parte ricorrente conveniva in giudizio, dinanzi al
Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, il Controparte_1
per sentir accertare il proprio
[...]
diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente per l'anno scolastico 2024/25, oltre interessi e rivalutazione.
La parte ricorrente, nel dare atto di aver lavorato per il Controparte_1
con contratto a tempo determinato nell'a.s.
2024/25, riferiva di non aver fruito della cd. carta elettronica del docente prevista dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015 per l'acquisto di bene e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali.
La parte ricorrente lamentava quindi la violazione del principio di non discriminazione, richiamando la pronuncia della Corte di Giustizia emessa nella causa
C 450/21, secondo cui doveva ritenersi incompatibile con l'ordinamento eurounitario la norma che precludeva ai docenti precari il diritto di avvalersi dei 500,00 euro annui di cui alla carta elettronica del docente. Rassegnava le sopra precisate conclusioni.
Il , dopo aver preliminarmente CP_1
eccepito l'inammissibilità della domanda per violazione del principio del ne bis in idem, negava il carattere discriminatorio del trattamento normativamente previsto, ritenendo la “carta elettronica del docente” non correlata alla prestazione lavorativa, in termini di differente riconoscimento giuridico ed economico e pertanto non rientrante tra quelle “condizioni di impiego” per le quali è sancita l'uguaglianza fra docenti a tempo determinato e indeterminato.
Il riteneva inoltre sussistente la CP_1
ragione oggettiva di cui alla clausola n. 4, poiché solo per il personale docente di ruolo è prevista, in via aggiuntiva, la formazione «obbligatoria, permanente e strutturale» e non solo triennale.
La causa, istruita solo documentalmente, viene decisa all'udienza odierna all'esito del procedimento di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda non può essere accolta, essendo fondata l'eccezione di violazione del ne bis in idem.
Il ha infatti documentato che il CP_1
ricorrente aveva richiesto il medesimo beneficio (ovvero la cd. carta docente per l'a.s. 2024/25) oggetto del presente procedimento (iscritto con ricorso depositato in data 20.5.2025) nell'ambito del giudizio rubricato al n. 2424/24 r.g.
(iscritto sempre dinanzi al Tribunale di
Bergamo, sezione lavoro, con ricorso depositato in data 21.10.2024), patrocinato dal medesimo difensore e definito con sentenza n. 429/25 del 21.5.2025 (v. doc. 7 fasc. resistente).
E' evidente, quindi, anche in considerazione del pregresso accoglimento della domanda, che il presente ricorso deve essere respinto.
Il difensore del ricorrente, nonostante la chiara e documentata eccezione del CP_1
(costituito in data 28.8.2025), non ha preso posizione sul punto, né ha depositato istanza di rinuncia all'azione.
Il ricorso va quindi respinto, mentre non può essere accolta la domanda per lite temeraria proposta dal , atteso che CP_1
verosimilmente la duplicazione dei giudizi è imputabile unicamente al difensore del ricorrente.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al N. 1183/25 R.G.:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.000,00 per compensi professionali.
Bergamo, 11 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Bertoncini
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
Il Giudice, dott.ssa Monica Bertoncini, all'esito del procedimento di trattazione scritta, nella causa iscritta al N. 1183/25
R.G. promossa da
Parte_1
(Avv. V. Peopoli)
CONTRO
Controparte_1
(funzionarie dott.sse M. Albanese e G.
Tabone)
Repubblica Italiana
Il Giudice del lavoro del Tribunale di
Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c., l'art. 127 ter c.p.c., le note di trattazione scritta, le conclusioni delle parti, nonché i motivi a sostegno, pronuncia la seguente
SENTENZA nel nome del popolo italiano
PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento del ricorso;
PARTE RESISTENTE: per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato la parte ricorrente conveniva in giudizio, dinanzi al
Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, il Controparte_1
per sentir accertare il proprio
[...]
diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente per l'anno scolastico 2024/25, oltre interessi e rivalutazione.
La parte ricorrente, nel dare atto di aver lavorato per il Controparte_1
con contratto a tempo determinato nell'a.s.
2024/25, riferiva di non aver fruito della cd. carta elettronica del docente prevista dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015 per l'acquisto di bene e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali.
La parte ricorrente lamentava quindi la violazione del principio di non discriminazione, richiamando la pronuncia della Corte di Giustizia emessa nella causa
C 450/21, secondo cui doveva ritenersi incompatibile con l'ordinamento eurounitario la norma che precludeva ai docenti precari il diritto di avvalersi dei 500,00 euro annui di cui alla carta elettronica del docente. Rassegnava le sopra precisate conclusioni.
Il , dopo aver preliminarmente CP_1
eccepito l'inammissibilità della domanda per violazione del principio del ne bis in idem, negava il carattere discriminatorio del trattamento normativamente previsto, ritenendo la “carta elettronica del docente” non correlata alla prestazione lavorativa, in termini di differente riconoscimento giuridico ed economico e pertanto non rientrante tra quelle “condizioni di impiego” per le quali è sancita l'uguaglianza fra docenti a tempo determinato e indeterminato.
Il riteneva inoltre sussistente la CP_1
ragione oggettiva di cui alla clausola n. 4, poiché solo per il personale docente di ruolo è prevista, in via aggiuntiva, la formazione «obbligatoria, permanente e strutturale» e non solo triennale.
La causa, istruita solo documentalmente, viene decisa all'udienza odierna all'esito del procedimento di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda non può essere accolta, essendo fondata l'eccezione di violazione del ne bis in idem.
Il ha infatti documentato che il CP_1
ricorrente aveva richiesto il medesimo beneficio (ovvero la cd. carta docente per l'a.s. 2024/25) oggetto del presente procedimento (iscritto con ricorso depositato in data 20.5.2025) nell'ambito del giudizio rubricato al n. 2424/24 r.g.
(iscritto sempre dinanzi al Tribunale di
Bergamo, sezione lavoro, con ricorso depositato in data 21.10.2024), patrocinato dal medesimo difensore e definito con sentenza n. 429/25 del 21.5.2025 (v. doc. 7 fasc. resistente).
E' evidente, quindi, anche in considerazione del pregresso accoglimento della domanda, che il presente ricorso deve essere respinto.
Il difensore del ricorrente, nonostante la chiara e documentata eccezione del CP_1
(costituito in data 28.8.2025), non ha preso posizione sul punto, né ha depositato istanza di rinuncia all'azione.
Il ricorso va quindi respinto, mentre non può essere accolta la domanda per lite temeraria proposta dal , atteso che CP_1
verosimilmente la duplicazione dei giudizi è imputabile unicamente al difensore del ricorrente.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al N. 1183/25 R.G.:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.000,00 per compensi professionali.
Bergamo, 11 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Bertoncini