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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 02/10/2025, n. 1681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1681 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di AT, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1566 /2020 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Via Trieste n. 16, C/o Avv. C.F._1
Tindaro Giusto 98066 AT ITALIA presso lo studio dell'Avv. TIMPANARO
ANTONIO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA VITTORIO CP_1 P.IVA_1
EMANUELE 100 MESSINA presso lo studio dell'Avv. FOTI MICHELA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato il 16/05/2020, ha Parte_1 impugnato la nota del 04/12/2019, comunicata all'esito del verbale ispettivo CP_1 del 29/11/2017, con cui l'Istituto ha disconosciuto – ai fini assicurativo-previdenziali – il rapporto di lavoro subordinato che la ricorrente assume intercorso con nel periodo 01/02/2013 – 31/01/2014 Controparte_2 presso l'esercizio “Bar Liberty” di AT (ME). L si è costituito chiedendo il CP_1 rigetto del ricorso.
Espletata l'istruttoria documentale, all'udienza del 1 settembre 2022 è stato escusso come teste amministratore unico pro-tempore della Testimone_1 [...] nel 2013, il quale ha reso dichiarazioni favorevoli alla ricorrente. Controparte_2 La causa è matura per la decisione ai sensi degli artt. 420 ss. c.p.c.
Interesse ad agire. Sussiste, poiché l'atto impugnato incide direttamente sulla posizione previdenziale della ricorrente (art. 100 c.p.c.).
Sufficienza della motivazione del provvedimento. La nota del 04/12/2019 CP_1 richiama il verbale ispettivo, le ragioni del disconoscimento e i profili di scostamento dall'art. 2094 c.c.; la doglianza sul difetto assoluto di motivazione è pertanto infondata.
Merito
Onere della prova. Grava su chi invoca la tutela assicurativa la prova dei fatti costitutivi del rapporto di lavoro subordinato (art. 2697 c.c.).
Valore del verbale ispettivo e delle dichiarazioni raccolte. Il verbale di vigilanza è atto pubblico che fa piena prova dei fatti compiuti o avvenuti in presenza dei funzionari (artt. 2699-2700 c.c.), mentre le dichiarazioni di terzi ivi raccolte sono liberamente valutabili dal giudice, potendo assurgere – ove specifiche, coerenti e riscontrate – a prova sufficiente, ex art. 116 c.p.c.
La testimonianza di (ud. 01/09/2022). Testimone_1
Il teste ha riconosciuto le ragioni della ricorrente, affermando che la Tes_1 stessa prestò attività presso il Bar Liberty sotto la sua direzione. Tuttavia:
• Profilo di possibile interesse: dagli atti emerge che Testimone_1 ricopriva la carica di amministratore unico della nel Controparte_2 periodo considerato e che era direttamente coinvolto nella gestione del Bar
Liberty. Tale posizione può integrare un interesse concreto e attuale all'esito della causa, anche solo in termini riflessi (es. ricadute in punto di regolarità amministrativo-contributiva dell'azienda).
• Valutazione di attendibilità: il giudice, in applicazione dell'art. 116 c.p.c., attribuisce minor peso persuasivo alla testimonianza resa da soggetto potenzialmente interessato, in assenza di riscontri oggettivi esterni idonei a corroborarne il contenuto (buste paga sottoscritte, tracciati contabili dei pagamenti, timbrature, turnazioni firmate, ordini di servizio, coerenza con i dati amministrativi , ecc.). Pt_2
• Contraddizioni con gli esiti ispettivi: il complessivo quadro amministrativo-documentale acquisito in sede di vigilanza (inizio attività bar 03/04/2013 e cessazione ottobre 2013; inviati Pt_2 cumulativamente e tardivamente il 25/02/2014; assenza di buste paga sottoscritte;
dichiarazioni convergenti di altri soggetti in senso riduttivo-escludente) non trova adeguata smentita nella sola deposizione del Tes_1
Ne consegue che, pur dando atto che il teste ha reso dichiarazioni Tes_1 favorevoli alla ricorrente, tale prova orale – per la potenziale parzialità della fonte e la mancanza di riscontri – non è sufficiente a superare le risultanze del verbale ispettivo e a provare la sussistenza di un rapporto subordinato nell'intero arco temporale 01/02/2013 – 31/01/2014.
Indici di subordinazione. Non risultano dimostrati in modo specifico e continuo: assoggettamento al potere direttivo e di controllo, orario stabile, inserimento funzionale, retribuzione periodica con tracciabilità dei pagamenti. Le allegazioni sui turni e sulle mansioni (cassa/sala) restano mere affermazioni non suffragate da idonea documentazione o da un compendio testimoniale terzo e convergente.
Conclusione sul merito. La ricorrente non ha assolto l'onere probatorio in ordine alla sussistenza del rapporto subordinato per il periodo integralmente rivendicato.
Deve pertanto confermarsi il disconoscimento operato dall' con correlato CP_1 annullamento della posizione assicurativa riferita alla ricorrente.
Spese
In considerazione della peculiarità della vicenda, della vetustà dei fatti e della obiettiva complessità della ricostruzione in presenza di irregolarità amministrative, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti (art. 92, comma 2, c.p.c.).
P.Q.M.
Il Tribunale di AT – Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da contro Parte_1 Controparte_3
, così provvede:
[...]
1. rigetta il ricorso proposto da avverso la nota del Parte_1 CP_1
04/12/2019 e, per l'effetto, conferma il disconoscimento del rapporto di lavoro dedotto ai fini assicurativo-previdenziali e il conseguente annullamento della posizione contributiva;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in AT 02/10/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo