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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 21/05/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 629/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati
Dr. DALL'ARMELLINA Lucia Presidente
Dr. PUCCETTI Lorenzo Consigliere rel.
Dr. GIORDAN Filippo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 08 novembre
2023,
da
(c.f. ), assistita, rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 giusta procura alle liti allegata ex art. 83 comma 3° c.p.c. alla busta telematica di deposito al ricorso in appello dagli avv.ti Massimo Dragone (pec:
e Marta Guarda (pec: Email_1
, Email_2
appellante contro
(c.f. ), in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso organicamente dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Venezia, PEC: Email_3
appellato
1 Oggetto: appello avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di
Venezia n. 453/2023 d.d. 28.06.2023, non notificata
In punto: assistenza obbligatoria;
indennizzo ex lege 210/1992 operatore sanitario per epatite da contatto con ago infetto.-.
CONCLUSIONI
: Parte_1
Nel merito: per i motivi tutti esposti nel ricorso in appello in riforma della sentenza impugnata - dato atto di quanto già definitivamente accertato da controparte anche in sede amministrativa (sussistenza del nesso causale e tempestività della domanda di indennizzo e della domanda di aggravamento) – accertare e dichiarare che la patologia
HCV correlata da cui è affetta la RA si è aggravata ed è ascrivibile Parte_1 ad una delle otto categorie previste dalla Tab. A all. al DPR 834\1981 (quantomeno l'ottava), e conseguentemente condannare il convenuto al Controparte_1 pagamento, a favore della ricorrente, degli indennizzi, dell'indennità integrativa speciale e/o di ogni altro emolumento previsto dalla legge 210/92 e successive modifiche, in misura corrispondente alla categoria della tabella A allegata al DPR 834/81 che verrà accertata in corso di causa, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa di aggravamento/revisione, oltre agli interessi legali al saldo ed alla rivalutazione monetaria annuale, secondo il tasso di inflazione programmato, su tutti gli importi da corrispondersi, sia con riferimento all'indennizzo in senso stretto sia con riferimento alla somma corrispondente all'indennità integrativa speciale. In via istruttoria: qualora sia ritenuto necessario da
Codesta Ecc.ma Corte di Appello, si chiede che venga disposta la chiamata a chiarimenti del CTU dr - o di altro medico specialista nella materia affinché si pronuncia sul Per_1 seguente quesito: “preso atto che le epatiti virali e la fibrosi portale non sono espressamente indicate nella tabella A ex dpr 834/81 e che il danno biologico permanente riportato dalla RA è stato già quantificato nella misura dell'11- Pt_1
15% - dica il CTU a quale categoria della tabella A possa ritenersi ascrivibile la patologia della ricorrente applicando il criterio di equivalenza della gravità tra la patologia in questione e le patologie espressamente ricomprese nella tabella, trovando quindi altra/altre patologia/e, anche a diverso organo, da cui derivi un danno biologico analogo a quello riconosciuto alla RA del 11-15%”. - In ogni caso con vittoria di spese, Pt_1
2 diritti e onorari di lite, sia di primo grado, sia dell'appello e con distrazione ex art. 93
c.p.c. a favore dei sottoscritti avvocati difensori.
IN : CP_1
Concludendo, si ritiene che l'appello sia infondato e vada respinto. La conferma della
Sentenza di I grado, in ragione della soccombenza della sig.ra , giustificherà il Pt_1 riparto delle spese come sancito dal Giudice di I grado. In via istruttoria: ci si oppone alla richiesta di chiamata a chiarimenti del CTU o di altro medico specialista nella materia, nonché alla richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l'impugnata sentenza il giudice del lavoro del Tribunale di Venezia - istruita la causa con CTU medico/legale - rigettava il ricorso presentato da
[...]
, poneva le spese di CTU definitivamente a carico di parte ricorrente e Pt_1 compensava le spese di lite “in ragione delle peculiarità della fattispecie per cui è causa”.
Esponeva il giudice in fatto che la ricorrente, aveva presentato nel luglio 2011 domanda di indennizzo ex l. n. 210/1992 ritenendo di aver contratto il virus dell'epatite C a seguito di puntura con ago infetto durante la sua attività lavorativa, ma che la Commissione Medica Ospedaliera di Padova pur considerando sussistente il nesso di causa e la tempestività della domanda di indennizzo, aveva rigettato l'istanza per non riconducibilità della patologia ad una delle categorie di cui alla tabella A allegata al d.p.r. n. 834/1981, neppure a fronte dell'aggravamento per cui era stata formulata nuova istanza nel 2020.
Sosteneva che, in ragione dell'incidenza dell'infezione da HCV sul proprio stato di salute come attestata dalla documentazione allegata alla domanda di aggravamento, era quantomeno dovuto l'indennizzo in relazione a patologie inserite nella 8° categoria della tabella A.
Pertanto, agiva in giudizio per la condanna del Controparte_1 all'erogazione dell'indennizzo di legge.
L'amministrazione resistente si costituiva in giudizio, negando la sussistenza dei presupposti per l'indennizzo, evidenziando, in subordine, il divieto di cumulo di
3 interessi e rivalutazione monetaria e la debenza di accessori, eventualmente, solo dopo il decorso di 120 giorni dal deposito della domanda amministrativa.
A sostegno della propria decisione il giudicante affermava che: Il CTU nominato ha accertato che la ricorrente è affetta da “fibrosi periportale in esiti di epatite C”, tale diagnosi essendo ricavabile dal riscontro di una focale lieve fibrosi portale senza formazione di setti (fibrosi F1) rilevata all'agobiopsia del lobo destro del fegato del
29.4.20, quale conseguenza dell'infezione da HCV riscontrata a seguito della puntura con ago infetto da parte della nel 2010. Ad avviso del CTU la Pt_1 condizione di cui trattasi non consente di ravvisare a carico della ricorrente, neppure per analogia, ad una delle categorie di cui alla tabella A allegata al DPR 834/81 considerato in particolare che, nella 8^ categoria, rientra la “… Colecistite cronica o esiti di colecistectomia con persistente disepatismo” cioè una situazione a carico del fegato ben più grave rispetto a quella della Lanza.
Va precisato che il CTU non ha escluso la riconducibilità della patologia alla tabella
A applicando detta tabella in modo rigido e come casistica di tipo chiuso, bensì verificato anche possibili analogie con altre voci ivi indicate, quindi utilizzando sostanzialmente lo stesso criterio dell'equivalenza indicato da parte ricorrente nelle note, e cui si riferisce la giurisprudenza citata da parte ricorrente.
Tuttavia, nell'applicare il procedimento analogico ha escluso di poter considerare equivalente la situazione psico-fisica della Lanza con altre, anche indicate dal ctp di parte ricorrente, inserite nella 8^ categoria a carico di altri organi, sull'implicito presupposto di una maggiore gravità delle limitazioni funzionali ad esse conseguenti.
Né risulta in contrasto con le conclusioni espresse dal CTU l'affermazione secondo cui “in ambito civilistico il quadro riscontrato nella Perizianda con riscontro di una focale lieve fibrosi portale senza formazione di setti (fibrosi F1), peraltro in assenza di alterazioni degli esami di laboratorio nonché di segni clinici, potrebbe tutt'al più essere identificato nel limite inferiore della voce: “Epatopatia: stadio II. Presenza di segni clinici lievi, moderate alterazioni degli esami di laboratorio, indice di fibrosi F1, punteggio Child
<
6. Valutazione: 11-15%” (pag. 13 della perizia).”, sia perché indicazione estranea rispetto alla tabella applicabile nel caso specifico, sia perché riferimento non
4 adeguato all'ipotesi concreta, stante la “assenza di alterazioni degli esami di laboratorio e di segni clinici” rimarcata dal CTU.
Del resto, come pacifico in sede di CTU, dopo l'inziale riscontro di infezione HCV la ricorrente è stata sottoposta a 36 mesi di terapia al cui esito è guarita, e nella documentazione medica del gennaio 2023 richiamata in perizia, pur dandosi atto che in indagini strumentali di dicembre 2022 emergono fegato di dimensioni aumentate, steatosi epatica di live entità, focalità di aspetto cistico, formazione polipoide della colecisti, si conclude nel senso che la sia “in ottime condizioni Pt_1 generali” (cfr. perizia pag. 8)”
Una situazione dunque analoga a quella analizzata da Cass., S.U., 8064/10 riferita ad ipotesi “di epatite cronica a minima attività il cui “danno funzionale è pressoché inesistente” e non consente di valutare la presenza di una malattia che sia inquadrata in alcuna delle categorie della tabella A), con cui la Suprema Corte conferma il rigetto di domanda analoga a quella per cui è causa”.
2. Impugna la sentenza svolgendo un unico articolato motivo di Parte_1 appello con il quale la censura per il mancato riconoscimento dell'ascrivibilità tabellare della patologia epatica HCV relata da cui è affetta all'8 categoria di cui alla tabella A allegata al d.p.r. n. 834/1981, tenuto conto del dedotto errore e vizio della CTU rappresentato dall'evidente contraddittorietà tra premesse e conclusioni nonché dal mancato utilizzo da parte del CTU del dovuto criterio dell'equivalenza per la determinazione della categoria tabellare cui ascrivere la patologia HCV relata patita, come prescritto anche dalle S.U.. della Corte di
Cassazione.
In particolare, rileva che il CTU dott. ha, erroneamente e contra legem, Per_1 fatto riferimento al “metodo analogico” e non a quello dell'”equivalenza”, applicabile al caso di specie, evidenziando, altresì, che la ratio del richiamo alla tabella A del d.p.r. n. 834/1981 da parte della l. n. 210/1992 è quello di consentire che le patologie tutelate vengano incasellate nella tabella in questione già esistente, facendo ricorso al criterio di equivalenza della gravità delle malattie.
Valorizza, altresì, che il giudice di prime cure ha erroneamente quantificato il
5 danno funzionale “pressoché inesistente” in palese contrasto con la documentazione in atti e con la perizia del CTU, che ha quantificato il danno biologico della ricorrente in misura pari al 11 – 15%.
Evidenzia in particolare che come correttamente rilevato dal proprio ctp. dott.
“nella tabella A vi sono diverse infermità (es. la perdita di un testicolo, Per_2 le congiuntiviti croniche, la gastrite cronica) che corrispondono ad un danno biologico permanente inferiore o uguale da quello indicato nelle bozza di CTU per la fibrosi portale oggetto di valutazione, ritengo pertanto che applicando il criterio di equivalenza indicato dalla Suprema Corte,
In subordine, chiede che venga disposta in merito alle questioni sollevate la chiamata a chiarimenti del CTU dott. o, ulteriormente, la rinnovazione Per_1 della CTU.
3. Radicatosi il contraddittorio il resiste al gravame Controparte_1 concludendo per il suo rigetto.
Evidenzia, in particolare, che il CTU ha condotto un procedimento valutativo analogico e tenendo in considerazione il criterio di equivalenza e che l'odierna appellante risulta essere guarita dall'infezione da virus dell'epatite C che il reperto di fibrosi riscontrato dall'esame istologico del fegato non può necessariamente ritenersi un aggravamento dell'infezione, come accertato dalla
Commissione Medico Ospedaliera di Padova.
Tanto premesso rileva, allora, che “il riconoscimento in capo alla sig.ra di Pt_1 un “focale lievi fibrosi portale senza formazione di setti (Fibrosi F1)”, con una valutazione di entità del danno pari al 11- 15%, non implica automaticamente che tale menomazione sia indennizzabile. Invero, ai sensi dell'art. 1 commi 1, 2 e 3 della
L. 210/1992, presupposto indefettibile per il riconoscimento del diritto all'indennizzo
è la presenza di un danno permanente o irreversibile derivante da un'infezione da
HCV (epatite) contratta tramite il contatto con sangue infetto;
tuttavia, la sola sussistenza di un danno permanente non è di per sé sufficiente: la normativa vigente richiede infatti che il danno causato dall'epatite C sia riconducibile a una delle 8 categorie della tabella A allegata al DPR 834/1981”.
4. All'udienza del 14 marzo 2025 il Collegio ritenutane la necessità ha convocato in contradditorio con le parti il ctu dott. a chiarimenti sulla Persona_3
6 seguente questione:
“tenuto conto anche della giurisprudenza della Suprema Corte (ex multis. Cass. n.
4884/2021) e della valutazione del danno civilistico nella misura del 11/15% di cui all'elaborato peritale, se e in quale misura l'infermità patita dalla ricorrente sia idonea a determinare, secondo il c.d. canone giurisprudenziale dell'equivalenza, una riduzione della capacità lavorativa generica in misura sufficiente all'ascrivibilità della malattia alle categorie - specificamente l'VIII - di cui alla tabella A annessa al d.pr.
n. 834/1981 (in relazione alle quali la predetta ord. Cass. n. 4884/2021 sembra fissare l'infermità prevista nella misura fra il 20% e il 30%).
5. All'udienza del 17 aprile 2025 nel contradditorio delle parti il ctu dott. Per_3
:
[...]
• conferma che il danno biologico/perdita capacità lavorativa generica accertato nel corso della ctu corrisponde a un range di 10 - 15 % tanto tenuto conto delle tabelle di invalidità civile quanto di responsabilità civile e che quindi anche l'eventuale invalidità permanente all'integrità psico-fisica è inferiore al range tra il 21 e il 30 % previsto all'ottava categoria della tabella A allegata al dpr
834/81;
• precisa altresì che il danno del caso in oggetto è più vicino alla fascia bassa del range indicato nell'elaborato peritale e dunque pari all'11 - 12 %;
• in ordine al passaggio di cui a pagina 13 dell'elaborato peritale, chiarisce che mancano comunque lesioni permanenti all'integrità psico fisica laddove l'unico tratto caratteristico della malattia è la fibrosi al fegato come già indicato nell'elaborato peritale e dunque in tutti i casi l'eventuale lesione permanente non raggiunge il minimo previsto dalla tabella
• nella fattispecie mancano segni clinici e alterazione di esami di laboratorio che sono normali;
• evidenzia altresì che il caso di specie di cui all'ordinanza Cass. n. 4884/2021 è del tutto sovrapponibile a quella in esame laddove l'unico aspetto comune presente è una lieve fibrosi;
• indica che la misura del 21 -30% di cui alla tabella ottava trova copertura normativa al dpr 181/2009 (vittime del dovere);
• in ambito di invalidità civile il valore massimo per una grave patologia epatica
è pari all'80%, in ambito civilistico il valore massimo è pari al 75%; pertanto,
7 identificando in ambito civilistico il valore intorno all'11% applicando la proporzione per individuare il valore della capacità lavorativa generica, applica la proporzione 11:75 = X:80 da cui x è attorno all'12 %”.
6. La causa è stata discussa e decisa come da dispositivo all'udienza dell'8 maggio
2025 dopo aver assegnato alle parti termine per il deposito di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. L'appello è infondato.
8. L'art. 1 comma 1 e 2° della l. n. 210/1992 recita:
1. Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge.
2. L'indennizzo di cui al comma 1 spetta anche ai soggetti che risultino contagiati da infezioni da HIV a seguito di somministrazione di sangue e suoi derivati, nonché agli operatori sanitari che, in occasione e durante il servizio, abbiano riportato danni permanenti alla integrità psico-fisica conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezione da
HIV.
3. I benefici di cui alla presente legge spettano altresì a coloro che presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali”.
L'art. 4 comma 4° prevede che nel verbale della CMO che pronuncia il parere sul nesso di casualità è anche “espresso il giudizio di classificazione delle lesioni e delle infermità secondo la tabella A annessa al testo unico approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 , come sostituita dalla tabella A allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834.
Infine, la tabella A annessa al d.p.r. n 834/1981 (che riguarda il riordinamento delle pensioni di guerra) 210/1992 elenca circa 200 menomazioni permanenti dell'integrità fisica, suddivise in 8 categorie, in base alla decrescente riduzione della capacità lavorativa generica.
9. Il CTU dott. nel rispondere al quesito posto dal giudice a quo “ Visti gli Per_1 atti e i documenti, acquisita eventuale ulteriore documentazione medica utile, eseguita ogni indagine di cui ritenga l'opportunità e visitata la parte, accerti il CTU
8 se la patologia di cui soffre la ricorrente sia iscrivibile ad una delle categorie di cui alla Tabella A allegata al D.P.R. 834/81, ed eventualmente quale, nonché la decorrenza”, ha ritenuto che in applicazione del c.d. criterio dell'analogia non fosse possibile ricondurre la patologia alla voce n. 15 di cui alla TABELLA A del d.p.r. n. 834/1981 pur dando atto che “in caso di applicazione del criterio dell'equivalenza l'unica voce dell'8^ categoria che comprende il fegato è la n° 22:
“… Colecistite cronica o esiti di colecistectomia con persistente disepatismo”.
10. Deve escludersi perciò la necessità di ulteriore indagine tecnica, essendo gli elementi acquisiti in causa in forza della consulenza medico legale già svolta del tutto completi e idonei sia a escludere che la malattia fosse in stato di quiescenza, sia a ritenere che l'infermità debba essere ascritta alla categoria 8^
Tabella A.
In ordine poi alla valutazione di entità del danno biologico (in una percentuale comunque inferiore al 15%) non è stata mossa critica alcuna con il gravame.
11. Peraltro, il consulente d'ufficio aveva dato atto che la patologia riscontrata in termini di analogia poteva rientrare nell'ipotesi di cui al n. 22 della categoria 8^, relativa alla colecistite cronica.
12. Invero il giudizio di ascrivibilità si fonda sull'esistenza di un'accertata compromissione organo/funzionale permanente all'integrata psico-fisica al fegato.
13. La giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 28711/2023, Cass. n.
21686/2016, Cass. S.U. n. 8064/2010, n. 8065/2010) dalla quale non vi è motivo di discostarsi ha ritenuto in subiecta materia che “la L. 25 febbraio 1992,
n. 210, art. 1, comma 3, letto unitamente al successivo art.
4. comma 4, deve interpretarsi nel senso che prevede un indennizzo in favore di coloro che presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali sempre che tali danni possano inquadrarsi, pur alla stregua di un mero canone di equivalenza, e non già secondo un criterio di rigida corrispondenza tabellare, in una delle infermità classificate in una delle otto categorie di cui alla tabella B annessa al testo unico approvato con
D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A' allegata al D.P.R.
30 dicembre 1981, n. 834" evidenziando che “L'incidenza della lesione permanente dell'integrità psicofisica, conseguente alla contrazione dell'epatite HCV, sulla
9 capacità di produzione reddituale costituisce un elemento di valutazione per stabilire se la malattia si trova o meno in uno stato di quiescenza e dunque non cagiona una infermità che, seppur in via di equivalenza, è riconducibile ad una delle patologie menzionate nella Tabella A;
è' la quiescenza della malattia, vale a dire l'assenza di sintomi e pregiudizi funzionali attuali, ad escludere il diritto all'indennizzo”.
14. Dunque, presupposto rilevante è che la malattia produca una lesione permanente dell'integrità psicofisica, conseguente alla contrazione dell'epatite
HCV, sulla capacità di produzione reddituale laddove nel caso di specie nell'espletata consulenza tecnica (pag. 13) il CTU ha invece accertato l'esistenza di una lieve fibrosi periportale del fegato che lo stesso CTU ha quantificato sotto il profilo biologico come un danno di entità pari al 11-15% (è ha poi precisato che la lesione alla capacità lavorativa generica secondo le tabelle del c.d. danno civilistico o anche secondo le tabelle dell'invalidità si colloca in prossimità del limite inferiore del range pari all'11/12 %).
15. Di conseguenza, risulta del tutto inappropriato assimilare la lieve fibrosi epatica
(F1) a condizioni quali la “perdita di una falange ungueale dei due pollici, la gastrite cronica, la cistite cronica…”, patologie incluse nella 8ª categoria, nel paradigma delle quali l'appellante ribadisce che debba essere l'infermità della ricorrente, laddove l'unica patologia epatica presente in tale categoria
“colecistite cronica o esiti di colecistectomia con persistente disepatismo” può essere equiparata alla condizione della LANZA.
16. Inoltre, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte l'unità di misura per l'applicazione del beneficio non è il mero “danno alla salute” ma anche la sussistenza di un lesione alla “capacità lavorativa generica” e dunque alla capacità di produrre reddito che nella fattispecie non risulta in alcun modo apprezzabile.
17. Questo significa che l'epatite "silente", caratterizzata dalla presenza del virus senza sintomi o pregiudizi funzionali, non dà diritto all'indennizzo.
18. Dunque, l'insussistenza, anche in applicazione del c.d. canone dell'equivalenza, di conseguenze della patologia idonee a determinare una riduzione della capacità lavorativa generica in misura sufficiente all'ascrivibilità della malattia alle categorie di cui alla citata Tabella A - laddove la riduzione della capacità
10 lavorativa generica accertata nel caso concreto (11/12%) è inferiore quella propria delle infermità di cui alla Tabella A rilevanti per equivalente - esclude che possono apprezzarsi danni irreversibili da epatite meritevoli di indennizzabilità.
19. Sussistono gravi ed eccezionali ragioni in considerazione della difficoltà del caso per la compensazione integrale delle spese di lite del grado.
20. Per il rigetto integrale dell'appello deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115/2002, per il raddoppio del contributo unificato.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunziando, rigettata e/o comunque assorbita ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
1) rigetta l'appello;
2) compensa integralmente fra le parti le spese di lite del grado;
3) ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Venezia, 08.05.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
PUCCETTI Lorenzo DALL'ARMELLINA Lucia
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