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Ordinanza 16 aprile 2025
Ordinanza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, ordinanza 16/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. Lav. n. 1931/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile – Area Lavoro
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Federica Fabaro;
a scioglimento della riserva assunta all'udienza odierna;
OSSERVA
- con ricorso depositato in data 19.12.2024, il sig. ha Parte_1 proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 305 2024
0000394249 emesso dall' , eccependo l'intervenuta prescrizione dei CP_1 crediti in esso portati;
- l' si è costituto in giudizio, sollevando eccezione di incompetenza CP_1 territoriale del giudice adito, per essere competente il Tribunale di Aosta, quale giudice del luogo di residenza dell'attore;
- l'art. 444 comma 1 c.p.c. stabilisce che: “Le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie indicate nell'articolo 442 sono di competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha la residenza l'attore. (…)”;
- la Corte di Cassazione (cfr. sent. n. 15417/2020) ha precisato che: “Il criterio generale di competenza territoriale previsto, per le controversie previdenziali, dall'art. 444, comma 1, c.p.c. (secondo cui la competenza spetta al giudice del lavoro nella cui circoscrizione risiede l'attore) è applicabile anche alle controversie inerenti agli obblighi contributivi dei lavoratori autonomi”;
- è documentale che l'avviso di addebito oggetto di causa ha ad oggetto obblighi contributivi dovuti in ragione dell'iscrizione del ricorrente alla
Gestione Commercianti;
- è altresì documentale che il ricorrente risiede nel comune di Torgnon
(AO), ricompreso nel circondario del Tribunale di Aosta;
- ne consegue dunque che il giudice territorialmente competente a decidere in ordine agli atti soprariportati non è il Tribunale di Ivrea, bensì il
Tribunale di Aosta;
- il fatto che l abbia indicato nell'avviso di addebito Controparte_2 opposto quale giudice competente quello del luogo in cui si trova la sede di emissione dell'avviso (e quindi il Tribunale di Ivrea) ha CP_1
1 verosimilmente generato confusione nel ricorrente ed è pertanto giusto motivo di compensazione delle spese di lite;
p.q.m.
Visti gli art. 444 e 38 c.p.c.,
• dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Ivrea, per essere competente il Tribunale di Aosta - Sezione Lavoro;
• compensa integralmente le spese di lite;
• assegna alle parti termine di giorni 30 per la riassunzione della causa avanti il Tribunale di Aosta, Sezione Lavoro.
Si comunichi.
Ivrea, 15/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Federica Fabaro
2
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile – Area Lavoro
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Federica Fabaro;
a scioglimento della riserva assunta all'udienza odierna;
OSSERVA
- con ricorso depositato in data 19.12.2024, il sig. ha Parte_1 proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 305 2024
0000394249 emesso dall' , eccependo l'intervenuta prescrizione dei CP_1 crediti in esso portati;
- l' si è costituto in giudizio, sollevando eccezione di incompetenza CP_1 territoriale del giudice adito, per essere competente il Tribunale di Aosta, quale giudice del luogo di residenza dell'attore;
- l'art. 444 comma 1 c.p.c. stabilisce che: “Le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie indicate nell'articolo 442 sono di competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha la residenza l'attore. (…)”;
- la Corte di Cassazione (cfr. sent. n. 15417/2020) ha precisato che: “Il criterio generale di competenza territoriale previsto, per le controversie previdenziali, dall'art. 444, comma 1, c.p.c. (secondo cui la competenza spetta al giudice del lavoro nella cui circoscrizione risiede l'attore) è applicabile anche alle controversie inerenti agli obblighi contributivi dei lavoratori autonomi”;
- è documentale che l'avviso di addebito oggetto di causa ha ad oggetto obblighi contributivi dovuti in ragione dell'iscrizione del ricorrente alla
Gestione Commercianti;
- è altresì documentale che il ricorrente risiede nel comune di Torgnon
(AO), ricompreso nel circondario del Tribunale di Aosta;
- ne consegue dunque che il giudice territorialmente competente a decidere in ordine agli atti soprariportati non è il Tribunale di Ivrea, bensì il
Tribunale di Aosta;
- il fatto che l abbia indicato nell'avviso di addebito Controparte_2 opposto quale giudice competente quello del luogo in cui si trova la sede di emissione dell'avviso (e quindi il Tribunale di Ivrea) ha CP_1
1 verosimilmente generato confusione nel ricorrente ed è pertanto giusto motivo di compensazione delle spese di lite;
p.q.m.
Visti gli art. 444 e 38 c.p.c.,
• dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Ivrea, per essere competente il Tribunale di Aosta - Sezione Lavoro;
• compensa integralmente le spese di lite;
• assegna alle parti termine di giorni 30 per la riassunzione della causa avanti il Tribunale di Aosta, Sezione Lavoro.
Si comunichi.
Ivrea, 15/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Federica Fabaro
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