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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 28/02/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 141/2022 (che riunisce RG 143/2022 e RG144/2022)
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
- sezione lavoro -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai seguenti magistrati:
Paolo TALAMO Presidente
Silvia BURELLI Consigliere relatore
Nicola ARMIENTI Giudice Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite promosse da
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
sig. con sede legale in Vicenza, viale Crispi, 105 – C.F. - P.IVA Parte_2 P.IVA_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Rocco Demitri (pec: P.IVA_2
e domiciliato presso il suo studio in via Nervi, 4 a Vicenza, Email_1
come da mandato allegato telematicamente
Parte appellante contro
nata a [...] il [...] – C.F.: , CP_1 C.F._1
nata a [...] il [...] e residente a [...], Piazzetta S. Stefano n. Parte_3
7 – C.F.: , C.F._2
, nata in [...], il [...] e residente a [...]
n. 109 – C.F.: C.F._3
rappresentate e difese, come da mandato in atti, dagli avvocati Concetta Pappagallo (C.F.:
1 – pec e Angela Florio di C.F._4 Email_2
Vicenza (C.F.: – fax: 0444.740074 – pec: C.F._5
, con domicilio ai fini del presente giudizio eletto presso l'avv. Email_3
Lucia Loprieno, con studio in Venezia, San Marco 5547
Parte appellata
OGGETTO: appello avverso le sentenze n. 469/2021, 471/2021 e 470/2021 del Tribunale di
VICENZA – sezione lavoro
IN PUNTO: differenze retributive
Conclusioni:
Per parte appellante:
“ l'appello proposto, per i motivi dedotti in narrativa, e per l'effetto, in riforma dell'appellata sentenza, …. emessa dal Tribunale del lavoro
di Vicenza pubblicata il …., accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
….
In via principale: respingersi tutte le domande ex adverso formulate perché prive di fondamento in fatto e diritto e comunque per le ragioni
tutte esposte in narrativa.
In via riconvenzionale: accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale della lavoratrice in violazione dei suoi obblighi di fedeltà e di
non concorrenza e di collaborazione, come allegato in narrativa, e per l'effetto condannarla a
pagare al €. 40.312,03 o la diversa somma che sarà accertata, in corso di causa, come dovuta in quanto in nesso Parte_1 causale con detti comportamenti, somma eventualmente, anche in parte, da determinarsi in via
equitativa, oltre agli ulteriori risarcimenti, per gli altri inadempimenti contrattuali, liquidabili in via equitativa.
In subordine operare la compensazione giudiziale, totale ovvero parziale, fra le somme che reciprocamente saranno ritenute dovute dalle
parti nei limiti della prova che si ritenesse raggiunta.
In ulteriore subordine: accertare i fatti in narrativa e per l'effetto condannarla in via generica al risarcimento dei danni in nesso causale
col comportamento tenuto ed accertato da determinarsi in separato giudizio, e, per l'effetto, disattendere tutte le eccezioni e le istanze
sollevate dall'appellata dinanzi al Tribunale del lavoro per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e competenze legali per entrambi i gradi di giudizio. ”
Per parte appellata CP_1
“ Ogni altra istanza disattesa, respingersi l'appello e conseguentemente confermarsi l'impugnata sentenza n. 469/2021 del 14.12.2021
e l'ordinanza ingiunzione esecutiva ex art. 186 ter c.p.c. emesse a favore dell'appellata dal Giudice dl Lavoro di Vicenza il 20.07.2021 nel
proc. n. 873/2020 R.G.L. Trib. Vicenza.
In ogni caso, subordinatamente, accogliere le domande tutte proposte dalla ex dipendente odierna appellata, inclusa l'eccezione di
incompetenza del Giudice del Lavoro a favore del Tribunale delle Imprese relativamente alla domanda riconvenzionale ex adverso svolta
nel primo grado di giudizio ed integralmente respingere tutte le domande svolte nel primo grado di giudizio dal Parte_1
[...
, inclusa quella relativa alla riunione dei procedimenti. Accertarsi quindi il credito vantato dalla dr.ssa nei confronti del CP_1 2 per la somma di € 27.757,73 al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali ove dovute nonché di ulteriori € Parte_1
2.550,13 per capitale dovuto alla ricorrente a fronte dell'omesso versamento al fondo di previdenza complementare Controparte_2 prot. N. oltre a interessi e a rivalutazione maturati e maturando dalla scadenza delle singole voci di credito sino CodiceFiscale_6 al saldo effettivo avvenuto il 20.10.2021 a seguito di notifica dell'atto di precetto, oltre ad € 513,86 per spese documentate (doc. 10bis
fasc. primo grado parte , spese e competenze dell'ingiunzione come liquidate nell'ordinanza del Giudice del Lavoro di Vicenza in CP_1 data 20.07.2021 nel proc. n. 873/2020 Trib.Vicenza, spese e competenze del giudizio di primo grado come liquidate nell'impugnata
sentenza.
Con conferma della condanna alle spese pronunciata nel primo grado.
Con vittoria di spese e competenze anche del presente grado di giudizio, ivi comprese le spese generali e gli accessori di legge. ”
Per parte appellata : “Ogni altra istanza disattesa, respingersi l'appello e conseguentemente confermarsi l'impugnata Pt_3
sentenza n. 471/2021 del 14.12.2021 e l'ordinanza ingiunzione esecutiva ex art. 186 ter c.p.c. emesse a favore dell'appellata dal Giudice
dl Lavoro di Vicenza il 20.07.2021 nel proc. n. 871/2020 R.G.L. Trib. Vicenza in ogni sua parte.
In ogni caso, subordinatamente, accogliere le domande tutte proposte dalla ex dipendente odierna appellata, inclusa l'eccezione di
incompetenza del Giudice del Lavoro a favore del Tribunale delle Imprese relativamente alla domanda riconvenzionale ex adverso svolta
nel primo grado di giudizio ed integralmente respingere tutte le domande svolte nel primo grado di giudizio dal Parte_1
[...
, inclusa quella relativa alla riunione dei procedimenti. Accertarsi quindi il credito vantato dalla sig.ra nei confronti del Parte_3
per la somma di € 9.567,16 al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali ove dovute nonché di ulteriori € Parte_1
1.422,16 per capitale dovuto alla ricorrente a fronte dell'omesso versamento al fondo di previdenza complementare Controparte_2 prot. N. ALLPREVID463640-2019, oltre a interessi e a rivalutazione maturati e maturando dalla scadenza delle singole voci di credito sino
al saldo effettivo (pagamenti avvenuti in data 6.08.2021, 13.08.2021 e 31.08.2021), oltre ad € 513,86 per spese documentate (doc. 10bis
Pt_ fasc. primo grado parte ), spese e competenze dell'ingiunzione come liquidate nell'ordinanza del Giudice del Lavoro di Vicenza in
data 20.07.2021 nel proc. n. 871/2020 Trib. Vicenza, spese e competenze del giudizio di primo grado come liquidate nell'impugnata
sentenza.
Con conferma della condanna alle spese pronunciata nel primo grado.”
Per parte appellata : “Ogni altra istanza disattesa, respingersi l'appello e conseguentemente confermarsi l'impugnata Pt_4
sentenza n. 470/2021 del 14.12.2021 e l'ordinanza ingiunzione esecutiva ex art. 186 ter c.p.c. emesse a favore dell'appellata dal Giudice
dl Lavoro di Vicenza il 20.07.2021 nel proc. n. 872/2020 R.G.L. Trib. Vicenza.
In ogni caso, subordinatamente, accogliere le domande tutte proposte dalla ex dipendente odierna appellata, inclusa l'eccezione di
incompetenza del Giudice del Lavoro a favore del Tribunale delle Imprese relativamente alla domanda riconvenzionale ex adverso svolta
nel primo grado di giudizio ed integralmente respingere tutte le domande svolte nel primo grado di giudizio dal Parte_1
[...
, inclusa quella relativa alla riunione dei procedimenti. Accertarsi quindi il credito vantato dalla sig.ra nei confronti Parte_4 del per la somma di € 10.597,53 al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali ove dovute nonché di ulteriori € Parte_1
1.179,89 per capitale dovuto alla ricorrente a fronte dell'omesso versamento al fondo di previdenza complementare Controparte_2 prot. N. oltre a interessi e a rivalutazione maturati e maturando dalla scadenza delle singole voci di credito sino CodiceFiscale_6 al saldo effettivo (pagamenti avvenuti in data 6.08.2021, 13.08.2021 e 31.08.2021), oltre ad € 513,86 per spese documentate (doc. 10bis
fasc. primo grado parte ), spese e competenze dell'ingiunzione come liquidate nell'ordinanza del Giudice del Lavoro di Vicenza in Pt_4 data 20.07.2021 nel proc. n. 872/2020 Trib. Vicenza, spese e competenze del giudizio di primo grado come liquidate nell'impugnata
3 sentenza. Con conferma della condanna alle spese pronunciata nel primo grado.
Con vittoria di spese e competenze anche del presente grado di giudizio, ivi comprese le spese generali e gli accessori di legge.”
Svolgimento del processo
1. Con la sopra indicata sentenza il primo giudice ha accolto le domande svolte da CP_1
e , ex dipendenti di dimessesi
[...] Parte_3 Parte_5 Parte_1
per giusta causa (mancato pagamento delle ultime competenze retributive e mancato versamento della contribuzione), condannando (anche sub specie di conferma dell'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. emessa in corso di causa) il a corrispondere alle lavoratrici le predette differenze Parte_1
retributive. Il giudice ha ritenuto che le predette differenze retributive non fossero contestate, in quanto il si era limitato ad opporre in compensazione un controcredito, non accertabile in Parte_1
sede giuslavoristica, essendo di competenza del Tribunale delle imprese (credito avente ad oggetto il risarcimento danni per concorrenza sleale, in particolare riferita alla asserita costituzione da parte delle tre lavoratrici di una società in concorrenza con il ). Parte_1
2. Per la riforma della sentenza ha proposto appello il sulla base di quattro Parte_1
motivi di appello.
2.1. Con il primo motivo di appello la società, dopo aver ripercorso lo svolgimento del processo di primo grado, ha impugnato la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto la propria incompetenza per materia sulla riconvenzionale proposta dal , avendo essa ad Parte_1
oggetto la violazione del dovere di fedeltà delle lavoratrici appellate, nella loro veste di lavoratrici.
2.2. Con il secondo motivo di appello la società ha impugnato la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto che il non abbia svolto specifiche contestazioni rispetto ai Parte_1
crediti pretesi dalle lavoratrici. Ha sostenuto che, alla data delle dimissioni (4.2.2020), era esigibile solo la retribuzione di dicembre, non anche quella di gennaio e che non sussisteva la giusta causa di dimissioni.
2.3. Con il terzo motivo di appello la società ha impugnato la sentenza nella parte in cui il giudice ha omesso di esaminare le condotte delle lavoratrici poste a base della domanda riconvenzionale e non ha ammesso le prove.
2.4. Con il quarto motivo di appello la società ha impugnato la sentenza nella parte in cui il giudice non ha riunito i tre giudizi, con riflessi sulle competenze di lite.
4 3. Si sono costituite le lavoratrici appellate, contestando gli appelli e chiedendone il rigetto.
Hanno puntualizzato che le differenze retributive in relazione alle quali sono state rassegnate le dimissioni per giusta causa comprendevano, oltre alla retribuzione di dicembre 2019 (corrisposta dopo le dimissioni ma prima del ricorso di primo grado), anche le retribuzioni di gennaio e febbraio
2020, il rateo di tredicesima, l'indennità sostitutiva del preavviso, indennità per ferie non godute,
ROL, TFR, omissioni contributive.
Hanno eccepito che non è chiaro come il abbia calcolato la pretesa creditoria Parte_1
oggetto di domanda riconvenzionale.
Hanno sostenuto che correttamente il primo giudice ha ritenuto la propria incompetenza per materia con riferimento alla riconvenzionale, non ha ammesso le prove, non ha riunito le cause,
essendo le posizioni delle tre lavoratrici distinte per ruolo, inquadramento, mansioni, responsabilità,
entità dei crediti. Hanno riproposto le allegazioni svolte in primo grado.
4. All'udienza del 24.1.2025 le cause riunite sono state discusse e, all'esito della camera di consiglio, decise come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Gli appelli riuniti devono essere rigettati per le seguenti dirimenti ragioni che assorbono ogni altra questione.
6. Il primo ed il terzo motivo di appello sono suscettibili di essere trattati congiuntamente,
in quanto connessi ed aventi ad oggetto la richiesta di accoglimento della domanda riconvenzionale in punto risarcimento danni proposta dalla società in primo grado. Essi devono essere rigettati, per la dirimente ragione per cui l'allegazione delle condotte asseritamente fonte di danno e imputate dalla società alle tre lavoratrici è formulata in questa sede in modo del tutto generico. Nel terzo motivo di appello, la società si limita ad una generica doglianza di omessa pronuncia del primo giudice sulle asserite condotte illecite delle lavoratrici che non vengono, tuttavia, specificamente indicate. Anche laddove si consideri la narrativa che precede la formulazione dei motivi di appello,
la società appellante si duole di “impieghi di denaro per esigenze non attinenti all'oggetto sociale”,
pag. 3 ss., senza spiegare quali siano gli impieghi di denaro sociale ingiustificati. Analoghi rilievi devono essere svolti con riferimento alle generiche allegazioni (v. pag. 4 dell'appello) di: - “atti
5 dispositivi connotati da conflitto di interessi” (non vengono allegate circostanze specifiche in punto asserita concorrenza sleale posta in essere dalle tre lavoratrici); - “Atti gestori, in relazione
all'amministrazione del personale, comportanti una gravosa dissipazione patrimoniale, anomala e
non giustificata” (non vi è una specifica allegazione sul fatto che il livello retributivo delle tre lavoratrici era, in tesi, erroneo per eccesso, né sul fatto che esse avrebbero, in tesi, percepito emolumenti indebiti); - “Atti di assunzione di obbligazioni incidenti sul patrimonio sociale in modo pregiudizievole”
(non vi è la specifica allegazione di quali siano gli atti dispositivi verso terzi illegittimi); - “Anomalie
riguardanti la cassa sociale e i conti del ” (non vi è alcuna allegazione sul fatto che il Parte_1
mancato rinvenimento della cassa sociale presso i locali aziendali sia imputabile alle tre lavoratrici);
- “Posizioni debitorie in capo alla società - Irregolarità nei confronti degli Istituti previdenziali ed
assistenziali” (non è allegato di quali irregolarità si tratti).
A fronte della carenza allegatoria, deve ritenersi che correttamente il primo giudice non ha ammesso le prove costituende la cui formulazione non è in ogni caso suscettibile di sanare la predetta carenza (del resto, il motivo di appello non argomenta nemmeno in punto eventuale autosufficienza dei capitoli di prova testimoniale che risultano, invero, anch'essi comunque generici,
in particolare laddove si limitano a chiedere al teste la conferma di documenti il cui contenuto non è
esplicato in atti – v. capp. 3, 4, 5, 10, 11 – e laddove non specificano quale sia la condotta concorrenziale o comunque fonte di danno – v. capp. 1, 2, 6, 7, 8, 9, 12). Per le medesime ragioni,
le prove costituende non sono state ammesse nemmeno nel presente grado di giudizio.
7. Il secondo motivo di appello, avente ad oggetto gli importi che la società è stata condannata a pagare alle tre lavoratrici è infondato.
Anche questo motivo è formulato genericamente (in violazione dell'art. 434 c.p.c.). Ed invero,
l'appellante non ripropone in modo specifico le asserite contestazioni svolte in primo grado in punto quantificazione degli importi pretesi dalle lavoratrici, né indica gli errori di fatto e di diritto asseritamente commessi dal primo giudice che ha ritenuto i predetti importi non contestati, tanto da emettere una ordinanza ex art. 186 ter c.p.c.
Del resto, la giusta causa di dimissioni sussiste in quanto, al momento delle dimissioni, non era stata pagata la mensilità di dicembre 2019 e la tredicesima mensilità (mensilità pacificamente
6 esigibili alla data delle dimissioni, 4.2.2020). Sussistevano, inoltre – circostanza non specificamente contestata -, omissioni contributive con riferimento ai mesi di agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2019, omesso versamento di quote di TFR destinato al Fondo di previdenza complementare Alleanza Previdenza con riferimento ai trimestri II, III, IV del 2019 (pag. 4 comparsa di costituzione di appello).
Si tratta di un inadempimento grave in capo al datore di lavoro, in quanto non solo ha ritardato la corresponsione della retribuzione - ingenerando, secondo l'id quod plerumque accidit,
difficoltà in capo alle lavoratrici (impiegate) nel far fronte alle proprie quotidiane esigenze di vita –,
ma ha altresì pregiudicato l'integrità della posizione contributiva delle lavoratrici medesime.
8. Anche il quarto motivo è infondato, per come prospettato. Il provvedimento di riunione delle cause connesse (art. 274 c.p.c.) è discrezionale da parte del giudice del merito. Del resto, il motivo d'appello è genericamente formulato (in violazione dell'art. 434 c.p.c.) in quanto non indica specifici profili che avrebbero dovuto orientare la discrezionalità del giudice nel senso della riunione:
parte appellante afferma genericamente che le posizioni delle tre lavoratrici sono identiche tra loro
(circostanza peraltro contestata dalle lavoratrici), senza rilevare elementi di fatto a sostegno di tale generica allegazione e, anzi, prospettando la necessità della riunione sul piano della mera riduzione delle spese di lite.
Né argomenti a sostegno del motivo sono suscettibili di essere desunti dal fatto che in questa sede di appello le cause sono state riunite, essendo tale decisione dipesa dalla formulazione dei motivi e, dunque, dall'ambito di cognizione devoluto in appello.
9. Per tutto quanto precede, che assorbe ogni ulteriore questione, gli appelli riuniti devono essere rigettati.
10. Quanto alle spese di lite del presente grado di giudizio, per il principio della soccombenza,
esse devono essere poste a carico di parte appellante.
Sicché parte appellante deve essere condannata alla rifusione in favore delle appellate, in solido tra loro, delle spese di lite del grado, nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/14 e ss. mod. in un importo pari ai medi dello scaglione di riferimento per valore della causa, oltre al 15% per rimborso spese forfetario, IVA e CPA come per legge.
7 11. Considerato che l'appello è stato rigettato ed è stato depositato dopo il 31.01.13 - data di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (cfr. art. 1 comma 17 l. 228/2012), che ha integrato l'art. 13 DPR 115/2002 - deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato in capo alla parte appellante.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata e/o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) rigetta gli appelli riuniti;
2) condanna parte appellante alla refusione in favore delle appellate, in solido tra loro, delle spese di lite del grado che liquida in euro 6.946,00 oltre rimborso forfettario, IVA e
CPA come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali in capo a parte appellante per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 quater dello stesso art. 13.
Venezia, il giorno 30.1.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Silvia Burelli Paolo Talamo
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