TRIB
Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/05/2025, n. 4990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4990 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo ALno
Il Tribunale di Napoli, seconda sezione civile, in funzione monocratica, in persona del
Giudice dott.ssa Maria Tuccillo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 24495/2021 r.g. tra
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) rappresentati e difesi giusta procura alle liti
[...] C.F._2
agli atti dall'avv. Pasquale Montanini (CF. ) ed elettivamente C.F._3
domiciliati in Napoli alla Piazza Immacolata n. 10.
- Opponenti
e
(C.F. ) quale Controparte_1 P.IVA_1
procuratrice speciale della (C.F. in persona del suo Controparte_2 P.IVA_2
Direttore Generale, rappresentata e difesa dall'avv. Edoardo Sabbatino (C.F.
e dall'avv. Maria Paola Sabbatino (C.F. ). C.F._4 C.F._5
- Opposta
CONCLUSIONI: le parti concludevano come da note depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, e Parte_2 Parte_1
convenivano in giudizio dinanzi all'intestato
[...] Controparte_1
Tribunale proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 6096/2021 emesso in data 26/7/2021 con cui venivano ingiunti al pagamento della somma di euro 95.079,90 in favore della ricorrente oltre interessi e spese della procedura monitoria.
SENTENZA 1 Gli opponenti esponevano di aver sottoscritto tra il 2002 e il 2006 delle fideiussioni a garanzia di un'apertura di credito di conto corrente stipulata tra la CA Popolare di
Ancona S.p.A., oggi UBI CA S.p.A., e la società Reginella S.a.s. Controparte_3
Detta società, in data 20/05/2014, si trasformava in società a responsabilità
[...] limitata con la seguente denominazione e quale Amministratore Controparte_4
Unico e sottoscriveva successivamente un accordo di transazione Parte_2
a saldo e stralcio per € 70.000,00 con la UBI BANCA S.p.A.. Fallita la società nel 2019, la UBI BANCA S.p.A. in sede di opposizione allo stato passivo, chiedeva di essere ammessa per la somma di € 90.000,00.
A fondamento della spiegata opposizione, gli opponenti eccepivano la decadenza del creditore ai sensi dell'art. 1957 c.c. avendo la ricorrente azionato il credito nei confronti dei fideiussori oltre il termine previsto dalla norma, stante la nullità della clausola contrattuale di deroga alla predetta norma nonché la nullità delle fideiussioni rilasciate per contrarietà alla normativa antitrust.
In ragione di quanto esposto, concludevano domandando “1) respinta ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere l'opposizione e, per l'effetto, dichiarare illegittimo, siccome infondato in fatto e diritto, e revocare il decreto ingiuntivo nr. 6096/2021 emesso dal Tribunale di Napoli. 2) dichiarare nulle le fideiussioni prestate dai Sigg.
e 3) ammettersi CTU tecnica sulle Parte_1 Parte_2
risultanze contabili, versate in atti dalla UBI S.p.A. oggi
[...]
ai fini della determinazione della somma oggi ingiunta agli Controparte_5
istanti. Con vittoria di spese, diritti ed onorario di giudizio con attribuzione”.
Si costituiva in giudizio la Controparte_1 eccependo preliminarmente l'incompetenza funzionale del Tribunale adito in merito alla dedotta nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust. Ulteriormente
l'opposta eccepiva l'inammissibilità delle eccezioni attinenti alla validità e all'efficacia del rapporto tra beneficiario e debitore principale, stante la natura autonoma della garanzia prestata dagli opponenti, contestando nel merito la fondatezza degli avversi assunti e deducendo la validità delle fideiussioni sottoscritte dagli opponenti, stante la deroga all'art. 1957 c.c..
SENTENZA 2 Pertanto, l'opposta concludeva domandando “1) in via preliminare, limitatamente a quanto dedotto in merito alla nullità delle fideiussioni per la presunta violazione della normativa antitrust, rimettere la questione alla Sezione Specializzata per le Imprese di questo Tribunale;
2) sempre in via preliminare, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., concedere
l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n. 6096/2021; 3) nel merito: a) in ogni caso, rigettare integralmente la opposizione promossa in quanto infondata, generica e/o con qualsiasi altra statuizione, e confermare il decreto ingiuntivo opposto con dichiarazione di sua definitiva esecutività; b) rigettare, altresì, tutte le domande e le istanze avversarie avanzate in via principale, riconvenzionale e in via di eccezione in quanto infondate in fatto ed in diritto;
c) in via subordinata, laddove la opposizione promossa fosse anche parzialmente ritenuta accoglibile, condannare, ai sensi dell'art.
653 c.p.c., gli opponenti al pagamento in favore della delle somme Controparte_2
portate dal decreto ingiuntivo, ovvero delle diverse somme, maggiori o minori, che risulteranno dovute in corso di causa e ad istruttoria espletata;
d) condannare gli opponenti in solido, in ogni caso, alla refusione di competenze, spese anche generali ed oneri del giudizio”.
Con ordinanza del 9/2/2022, il Giudice dott. Vassallo rigettava l'istanza di esecutorietà ex art. 648 c.p.c. avanzata da parte opposta ed assegnava alle parti i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c.. Successivamente, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
In data 5/06/2023, la presente causa veniva assegnata alla scrivente e, in data 29/1/2025, riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Ciò posto, va anzitutto rigettata l'eccezione di incompetenza funzionale in favore del
Tribunale delle Imprese come formulata dalla parte opposta sin dal primo atto difensivo, in considerazione del fatto che “Il giudizio che decide circa la nullità delle clausole di un contratto di fideiussione "omnibus" contrarie al diritto antitrust, in specie perché riproduttive dello schema contrattuale Abi contrastanti con l'articolo 2, comma 2, lettera
a), della legge 287/1990, è di competenza del tribunale specializzato delle imprese, in quanto l'accertamento della nullità di tali clausole comporta quello della contrarietà alla normativa antitrust dell'intesa. Diversamente, nel caso di giudizio di opposizione a
SENTENZA 3 decreto ingiuntivo, in cui venga proposta eccezione riconvenzionale con cui si chiede
l'accertamento della nullità delle clausole per i medesimi presupposti descritti, in quanto in questo caso il giudice ordinario conosce delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale (Nel caso di specie, il giudice adito ha ritenuto infondata l'eccezione di incompetenza sollevata dalla banca opposta con riferimento all'eccezione "de qua", in quanto, avendo l'opponente sollevato tale ultima eccezione in via riconvenzionale, ben poteva, pertanto, essere valutata incidentalmente la validità delle fideiussioni in esame onde verificare se potessero essere poste a fondamento della domanda monitoria in virtù della quale era stato emesso il decreto ingiuntivo opposto)” (cfr. ex multis Tribunale
Benevento sez. II, 01/06/2022, n.1310).
Tanto premesso, alla luce dei principi in tema di riparto dell'onere della prova, nella fattispecie in esame risulta provato il rapporto su cui si fonda la pretesa creditoria nonché il mancato pagamento del credito. Le garanzie prestate dagli opponenti risultano inoltre provate come da documentazione agli atti (vd. fideiussioni allegate all'atto di citazione), da cui discende la loro legittimazione attiva.
Ciò posto, alla luce della documentazione prodotta in giudizio, deve altresì ritenersi sussistente la legittimazione attiva dell'opposta quale procuratrice speciale della
[...]
cessionaria del ramo di azienda bancaria di , CP_2 Controparte_6 quest'ultima quale società incorporante per fusione CA Popolare di Ancona Spa con cui gli opponenti stipulavano i contratti in esame (vd. doc.ti all.ti fascicolo monitorio e comparsa di costituzione).
Venendo alla contestata natura dei contratti di garanzia sottoscritti dagli opponenti, osserva il Tribunale come la distinzione tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia sia dibattito aperto sia in dottrina che in giurisprudenza.
Sul punto la Cassazione ha affermato che la qualificazione del negozio deve essere effettuata in base alle caratteristiche concrete del contratto (cfr. Cass. 14.6.2016 n.
12152).
E' stato altresì evidenziato che “il contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 cod. civ., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile (qual è
SENTENZA 4 l'obbligazione dell'appaltatore), contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante); inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che, mentre il fideiussore
è un "vicario" del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore.” (Cass. SU n. 3745/ 2010).
Alla luce dei suddetti principi, il garante in caso di contratto autonomo di garanzia, dunque, non può formulare le eccezioni che attengono al rapporto principale, se non quelle che riguardano l'inesistenza dello stesso o la sua nullità per contrarietà a norme imperative o illiceità della causa, non potendo consentire l'ordinamento che si realizzi attraverso il contratto di garanzia un risultato che lo stesso ordinamento vieta. Inoltre, sulla base di un contratto autonomo di garanzia il garante può opporre al beneficiario l'exceptio doli, quando sia evidente che l'escussione è fraudolenta, frutto di un abuso del beneficiario (v. Cass sent. n. 4519/1991).
Ciò posto, sebbene la giurisprudenza predominante ritenga che l'inserimento nel contratto della clausola di pagamento “a prima richiesta” sia un chiaro indice sintomatico della volontà delle parti di rendere del tutto autonomo il contratto di garanzia dal rapporto principale, la giurisprudenza di legittimità, cui il Tribunale ritiene di aderire, ha precisato che l'inserimento nel contratto della sola clausola di “pagamento a prima richiesta” (priva dell'esplicita rinuncia alla proposizione delle eccezioni) non ha rilievo decisivo per la qualificazione del negozio, potendo tale espressione riferirsi sia a garanzie svincolate dal rapporto garantito che a fideiussioni (Cass. n. 16825/2016 ; Cass. n.
30181/2018).).
SENTENZA 5 Nel caso di specie, contrariamente a quanto prospettato dalla banca, le garanzie prestate dagli opponenti non possono essere qualificate come contratti autonomi di garanzia , bensì come fideiussioni.
In tal senso depone in primo luogo l'interpretazione del testo letterale dei negozi, nei quali espressamente si parla di “fideiussione”. Considerato che il modulo negoziale è stato predisposto dalla banca, è lecito presumere che, se quest'ultima avesse voluto far sottoscrivere all'opponente un contratto autonomo di garanzia, lo avrebbe espressamente indicato, trattandosi di operatore professionale qualificato al quale deve essere ben nota la differenza tra le due tipologie di garanzia.
Inoltre, manca nei negozi uno degli elementi essenziali che caratterizza il contratto autonomo, ossia la rinuncia espressa alla proposizione delle eccezioni relative al rapporto garantito. Ed infatti, il testo delle fideiussioni in esame si limita a prevedere l'obbligo del fideiussore di pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, ma non prevede una generale rinuncia alla proponibilità delle eccezioni. In mancanza di tale esplicita rinuncia il garante è certamente legittimato a far valere i vizi del rapporto garantito, sussistendo un rapporto di accessorietà tra l'obbligazione del debitore principale e quella del garante.
Invero, i contratti in esame prevedono solo l'esclusione di specifiche eccezioni (agli artt.
H-I fideiussione del 2002 e artt. 8 e 9 delle fideiussioni del 2005 e 2006) prevedendo l'esclusione della possibilità di proporre eccezioni “riguardo al momento in cui la CA esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti col debitore” e che, qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende estesa alla restituzione delle somme comunque erogate. Ciò vuol dire, al contrario, che in tutte le altre ipotesi il fideiussore avrebbe avuto la possibilità di proporre le eccezioni spettanti relative al rapporto principale e spettanti al debitore principale.
Per le suddette ragioni le garanzie prestate dagli opponenti vanno qualificate come fideiussioni,
Passando all'esame dell'eccezione di nullità dei contratti di fideiussione formulate dagli opponenti, discendente dalla violazione della disciplina antitrust va precisato quanto segue .
SENTENZA 6 In primis, giova precisare che laddove sia accertata la dedotta violazione questa sarà causa di nullità delle clausole riproducenti quelle contenute nel modello ABI oggetto di intesa anticoncorrenziale e non del contratto, salvo che le parti provino che senza quelle clausole affette da nullità non avrebbero concluso il contratto ex art 1419 c.c. (v. sul punto V. Cass SU sent. n. 41994/2021; Cass. sent n.13846/2019).
Tanto premesso . con riferimento alle fideiussioni azionate e stipulate rispettivamente in data 4.02.2002 ( fino a concorrenza di euro 32.500,00) e in data 17.05.2006 ( fino a concorrenza di euro 65.000), essendo fuori dal periodo oggetto di istruttoria della
CA d'AL (ottobre 2002-maggio 2005), che ha portato all'adozione del provvedimento n. 55 / 2005 con cui è stato accertato l'illecito antitrust , a questo non puo' essere riconosciuto valore di prova privilegiata nel presente giudizio.
Da ciò ne consegue, dunque, che gravava sull'istanti, rectius fideiussori, l'onere di allegare e provare non solo che le clausole inserite nella fideiussione de qua fossero parte dello schema redatto dall' ABI sanzionato, ma altresì l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale da parte delle banche da cui discenderebbe la denunciata nullità delle clausole del contratto stipulato “ a valle”( v. sul punto V. Cass SU sent. n.
41994/2021; Cass. sent n.13846/2019).
Piu' specificamente gli opponenti avrebbero, in ossequio ai principi che governano il riparto dell'onere della prova, dovuto dimostrare ai fini dell'accertamento della dedotta nullità che un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato e nel periodo in cui risultano stipulati il contratti de quibus, avesse coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione omnibus in modo da privare quella stessa clientela del diritto a una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza.
Tale prova tuttavia non è stata offerta.
Le clausole inserite nei contratti di fideiussioni stipulati dagli opponenti in data
4.02.2002 ( con garanzia fino a concorrenza di euro 32.500,00) e in data 17.05.2006 ( con garanzia fino a concorrenza di euro 65.000), ed in particolare quelle contenenti la deroga all'art 1957 c..c sono da ritenersi valide e dunque, infondate le relative eccezioni formulate sul punto compresa quella relativa all'intervenuta decadenza .
SENTENZA 7 Orbene, atteso che l'importo garantito sulla base di tali contratti è pari ad 97.500,00 e il credito di cui è stato ingiunto il pagamento risulta pari ad euro 95.079,90, essendo infondata l'eccezione di decadenza per i motivi innanzi precisati, deve ritersi che il creditore, rectius opposto , in ossequio ai criteri che governano il riparto dell' onere della prova avuto riguardo alla posizione sostanziale assunta delle parti nel giudizio di opposizione (v. Cass. ord. 5128/2022; Cass., Sez. un., n. 13533 del 2001) abbia provato il credito azionato , avendo provato la stipula dei contratti di fideiussione de quibus e il dedotto inadempimento da parte dei fideiussori, che non è stato specificamente contestato ex art 115 cp.c.
Quanto sopra accertato, assorbe ogni altra decisione in merito alla accertamento della nullità del contratto e/ o delle clausole per violazione della disciplina antitrust con riferimento alla fideiussione stipulata in data 12.01.2025 e posto a base della pretesa creditoria .
In definitiva, il Tribunale rigetta l'opposizione spiegata da e Parte_2
e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto. Parte_1
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore della causa dell'attività espletata secondo tariffa vigente.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, sezione seconda, pronunciando sulla opposizione proposta da e avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_2 Parte_1
6096/2021 emesso in data 26/7/2021 dal Tribunale di Napoli, così decide ogni altra istanza e/o eccezione rigettata e disattesa:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 6096/2021 emesso dal Tribunale di Napoli il 26/7/2021 che dichiara esecutivo;
- condanna e in solido, al pagamento delle Parte_2 Parte_1 spese di lite in favore dell'opposta che liquida in € 7.052,00 per compensi professionali oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario al 15% come per legge.
Napoli, 15/5/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Tuccillo
SENTENZA 8
In nome del Popolo ALno
Il Tribunale di Napoli, seconda sezione civile, in funzione monocratica, in persona del
Giudice dott.ssa Maria Tuccillo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 24495/2021 r.g. tra
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) rappresentati e difesi giusta procura alle liti
[...] C.F._2
agli atti dall'avv. Pasquale Montanini (CF. ) ed elettivamente C.F._3
domiciliati in Napoli alla Piazza Immacolata n. 10.
- Opponenti
e
(C.F. ) quale Controparte_1 P.IVA_1
procuratrice speciale della (C.F. in persona del suo Controparte_2 P.IVA_2
Direttore Generale, rappresentata e difesa dall'avv. Edoardo Sabbatino (C.F.
e dall'avv. Maria Paola Sabbatino (C.F. ). C.F._4 C.F._5
- Opposta
CONCLUSIONI: le parti concludevano come da note depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, e Parte_2 Parte_1
convenivano in giudizio dinanzi all'intestato
[...] Controparte_1
Tribunale proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 6096/2021 emesso in data 26/7/2021 con cui venivano ingiunti al pagamento della somma di euro 95.079,90 in favore della ricorrente oltre interessi e spese della procedura monitoria.
SENTENZA 1 Gli opponenti esponevano di aver sottoscritto tra il 2002 e il 2006 delle fideiussioni a garanzia di un'apertura di credito di conto corrente stipulata tra la CA Popolare di
Ancona S.p.A., oggi UBI CA S.p.A., e la società Reginella S.a.s. Controparte_3
Detta società, in data 20/05/2014, si trasformava in società a responsabilità
[...] limitata con la seguente denominazione e quale Amministratore Controparte_4
Unico e sottoscriveva successivamente un accordo di transazione Parte_2
a saldo e stralcio per € 70.000,00 con la UBI BANCA S.p.A.. Fallita la società nel 2019, la UBI BANCA S.p.A. in sede di opposizione allo stato passivo, chiedeva di essere ammessa per la somma di € 90.000,00.
A fondamento della spiegata opposizione, gli opponenti eccepivano la decadenza del creditore ai sensi dell'art. 1957 c.c. avendo la ricorrente azionato il credito nei confronti dei fideiussori oltre il termine previsto dalla norma, stante la nullità della clausola contrattuale di deroga alla predetta norma nonché la nullità delle fideiussioni rilasciate per contrarietà alla normativa antitrust.
In ragione di quanto esposto, concludevano domandando “1) respinta ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere l'opposizione e, per l'effetto, dichiarare illegittimo, siccome infondato in fatto e diritto, e revocare il decreto ingiuntivo nr. 6096/2021 emesso dal Tribunale di Napoli. 2) dichiarare nulle le fideiussioni prestate dai Sigg.
e 3) ammettersi CTU tecnica sulle Parte_1 Parte_2
risultanze contabili, versate in atti dalla UBI S.p.A. oggi
[...]
ai fini della determinazione della somma oggi ingiunta agli Controparte_5
istanti. Con vittoria di spese, diritti ed onorario di giudizio con attribuzione”.
Si costituiva in giudizio la Controparte_1 eccependo preliminarmente l'incompetenza funzionale del Tribunale adito in merito alla dedotta nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust. Ulteriormente
l'opposta eccepiva l'inammissibilità delle eccezioni attinenti alla validità e all'efficacia del rapporto tra beneficiario e debitore principale, stante la natura autonoma della garanzia prestata dagli opponenti, contestando nel merito la fondatezza degli avversi assunti e deducendo la validità delle fideiussioni sottoscritte dagli opponenti, stante la deroga all'art. 1957 c.c..
SENTENZA 2 Pertanto, l'opposta concludeva domandando “1) in via preliminare, limitatamente a quanto dedotto in merito alla nullità delle fideiussioni per la presunta violazione della normativa antitrust, rimettere la questione alla Sezione Specializzata per le Imprese di questo Tribunale;
2) sempre in via preliminare, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., concedere
l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n. 6096/2021; 3) nel merito: a) in ogni caso, rigettare integralmente la opposizione promossa in quanto infondata, generica e/o con qualsiasi altra statuizione, e confermare il decreto ingiuntivo opposto con dichiarazione di sua definitiva esecutività; b) rigettare, altresì, tutte le domande e le istanze avversarie avanzate in via principale, riconvenzionale e in via di eccezione in quanto infondate in fatto ed in diritto;
c) in via subordinata, laddove la opposizione promossa fosse anche parzialmente ritenuta accoglibile, condannare, ai sensi dell'art.
653 c.p.c., gli opponenti al pagamento in favore della delle somme Controparte_2
portate dal decreto ingiuntivo, ovvero delle diverse somme, maggiori o minori, che risulteranno dovute in corso di causa e ad istruttoria espletata;
d) condannare gli opponenti in solido, in ogni caso, alla refusione di competenze, spese anche generali ed oneri del giudizio”.
Con ordinanza del 9/2/2022, il Giudice dott. Vassallo rigettava l'istanza di esecutorietà ex art. 648 c.p.c. avanzata da parte opposta ed assegnava alle parti i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c.. Successivamente, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
In data 5/06/2023, la presente causa veniva assegnata alla scrivente e, in data 29/1/2025, riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Ciò posto, va anzitutto rigettata l'eccezione di incompetenza funzionale in favore del
Tribunale delle Imprese come formulata dalla parte opposta sin dal primo atto difensivo, in considerazione del fatto che “Il giudizio che decide circa la nullità delle clausole di un contratto di fideiussione "omnibus" contrarie al diritto antitrust, in specie perché riproduttive dello schema contrattuale Abi contrastanti con l'articolo 2, comma 2, lettera
a), della legge 287/1990, è di competenza del tribunale specializzato delle imprese, in quanto l'accertamento della nullità di tali clausole comporta quello della contrarietà alla normativa antitrust dell'intesa. Diversamente, nel caso di giudizio di opposizione a
SENTENZA 3 decreto ingiuntivo, in cui venga proposta eccezione riconvenzionale con cui si chiede
l'accertamento della nullità delle clausole per i medesimi presupposti descritti, in quanto in questo caso il giudice ordinario conosce delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale (Nel caso di specie, il giudice adito ha ritenuto infondata l'eccezione di incompetenza sollevata dalla banca opposta con riferimento all'eccezione "de qua", in quanto, avendo l'opponente sollevato tale ultima eccezione in via riconvenzionale, ben poteva, pertanto, essere valutata incidentalmente la validità delle fideiussioni in esame onde verificare se potessero essere poste a fondamento della domanda monitoria in virtù della quale era stato emesso il decreto ingiuntivo opposto)” (cfr. ex multis Tribunale
Benevento sez. II, 01/06/2022, n.1310).
Tanto premesso, alla luce dei principi in tema di riparto dell'onere della prova, nella fattispecie in esame risulta provato il rapporto su cui si fonda la pretesa creditoria nonché il mancato pagamento del credito. Le garanzie prestate dagli opponenti risultano inoltre provate come da documentazione agli atti (vd. fideiussioni allegate all'atto di citazione), da cui discende la loro legittimazione attiva.
Ciò posto, alla luce della documentazione prodotta in giudizio, deve altresì ritenersi sussistente la legittimazione attiva dell'opposta quale procuratrice speciale della
[...]
cessionaria del ramo di azienda bancaria di , CP_2 Controparte_6 quest'ultima quale società incorporante per fusione CA Popolare di Ancona Spa con cui gli opponenti stipulavano i contratti in esame (vd. doc.ti all.ti fascicolo monitorio e comparsa di costituzione).
Venendo alla contestata natura dei contratti di garanzia sottoscritti dagli opponenti, osserva il Tribunale come la distinzione tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia sia dibattito aperto sia in dottrina che in giurisprudenza.
Sul punto la Cassazione ha affermato che la qualificazione del negozio deve essere effettuata in base alle caratteristiche concrete del contratto (cfr. Cass. 14.6.2016 n.
12152).
E' stato altresì evidenziato che “il contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 cod. civ., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile (qual è
SENTENZA 4 l'obbligazione dell'appaltatore), contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante); inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che, mentre il fideiussore
è un "vicario" del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore.” (Cass. SU n. 3745/ 2010).
Alla luce dei suddetti principi, il garante in caso di contratto autonomo di garanzia, dunque, non può formulare le eccezioni che attengono al rapporto principale, se non quelle che riguardano l'inesistenza dello stesso o la sua nullità per contrarietà a norme imperative o illiceità della causa, non potendo consentire l'ordinamento che si realizzi attraverso il contratto di garanzia un risultato che lo stesso ordinamento vieta. Inoltre, sulla base di un contratto autonomo di garanzia il garante può opporre al beneficiario l'exceptio doli, quando sia evidente che l'escussione è fraudolenta, frutto di un abuso del beneficiario (v. Cass sent. n. 4519/1991).
Ciò posto, sebbene la giurisprudenza predominante ritenga che l'inserimento nel contratto della clausola di pagamento “a prima richiesta” sia un chiaro indice sintomatico della volontà delle parti di rendere del tutto autonomo il contratto di garanzia dal rapporto principale, la giurisprudenza di legittimità, cui il Tribunale ritiene di aderire, ha precisato che l'inserimento nel contratto della sola clausola di “pagamento a prima richiesta” (priva dell'esplicita rinuncia alla proposizione delle eccezioni) non ha rilievo decisivo per la qualificazione del negozio, potendo tale espressione riferirsi sia a garanzie svincolate dal rapporto garantito che a fideiussioni (Cass. n. 16825/2016 ; Cass. n.
30181/2018).).
SENTENZA 5 Nel caso di specie, contrariamente a quanto prospettato dalla banca, le garanzie prestate dagli opponenti non possono essere qualificate come contratti autonomi di garanzia , bensì come fideiussioni.
In tal senso depone in primo luogo l'interpretazione del testo letterale dei negozi, nei quali espressamente si parla di “fideiussione”. Considerato che il modulo negoziale è stato predisposto dalla banca, è lecito presumere che, se quest'ultima avesse voluto far sottoscrivere all'opponente un contratto autonomo di garanzia, lo avrebbe espressamente indicato, trattandosi di operatore professionale qualificato al quale deve essere ben nota la differenza tra le due tipologie di garanzia.
Inoltre, manca nei negozi uno degli elementi essenziali che caratterizza il contratto autonomo, ossia la rinuncia espressa alla proposizione delle eccezioni relative al rapporto garantito. Ed infatti, il testo delle fideiussioni in esame si limita a prevedere l'obbligo del fideiussore di pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, ma non prevede una generale rinuncia alla proponibilità delle eccezioni. In mancanza di tale esplicita rinuncia il garante è certamente legittimato a far valere i vizi del rapporto garantito, sussistendo un rapporto di accessorietà tra l'obbligazione del debitore principale e quella del garante.
Invero, i contratti in esame prevedono solo l'esclusione di specifiche eccezioni (agli artt.
H-I fideiussione del 2002 e artt. 8 e 9 delle fideiussioni del 2005 e 2006) prevedendo l'esclusione della possibilità di proporre eccezioni “riguardo al momento in cui la CA esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti col debitore” e che, qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende estesa alla restituzione delle somme comunque erogate. Ciò vuol dire, al contrario, che in tutte le altre ipotesi il fideiussore avrebbe avuto la possibilità di proporre le eccezioni spettanti relative al rapporto principale e spettanti al debitore principale.
Per le suddette ragioni le garanzie prestate dagli opponenti vanno qualificate come fideiussioni,
Passando all'esame dell'eccezione di nullità dei contratti di fideiussione formulate dagli opponenti, discendente dalla violazione della disciplina antitrust va precisato quanto segue .
SENTENZA 6 In primis, giova precisare che laddove sia accertata la dedotta violazione questa sarà causa di nullità delle clausole riproducenti quelle contenute nel modello ABI oggetto di intesa anticoncorrenziale e non del contratto, salvo che le parti provino che senza quelle clausole affette da nullità non avrebbero concluso il contratto ex art 1419 c.c. (v. sul punto V. Cass SU sent. n. 41994/2021; Cass. sent n.13846/2019).
Tanto premesso . con riferimento alle fideiussioni azionate e stipulate rispettivamente in data 4.02.2002 ( fino a concorrenza di euro 32.500,00) e in data 17.05.2006 ( fino a concorrenza di euro 65.000), essendo fuori dal periodo oggetto di istruttoria della
CA d'AL (ottobre 2002-maggio 2005), che ha portato all'adozione del provvedimento n. 55 / 2005 con cui è stato accertato l'illecito antitrust , a questo non puo' essere riconosciuto valore di prova privilegiata nel presente giudizio.
Da ciò ne consegue, dunque, che gravava sull'istanti, rectius fideiussori, l'onere di allegare e provare non solo che le clausole inserite nella fideiussione de qua fossero parte dello schema redatto dall' ABI sanzionato, ma altresì l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale da parte delle banche da cui discenderebbe la denunciata nullità delle clausole del contratto stipulato “ a valle”( v. sul punto V. Cass SU sent. n.
41994/2021; Cass. sent n.13846/2019).
Piu' specificamente gli opponenti avrebbero, in ossequio ai principi che governano il riparto dell'onere della prova, dovuto dimostrare ai fini dell'accertamento della dedotta nullità che un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato e nel periodo in cui risultano stipulati il contratti de quibus, avesse coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione omnibus in modo da privare quella stessa clientela del diritto a una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza.
Tale prova tuttavia non è stata offerta.
Le clausole inserite nei contratti di fideiussioni stipulati dagli opponenti in data
4.02.2002 ( con garanzia fino a concorrenza di euro 32.500,00) e in data 17.05.2006 ( con garanzia fino a concorrenza di euro 65.000), ed in particolare quelle contenenti la deroga all'art 1957 c..c sono da ritenersi valide e dunque, infondate le relative eccezioni formulate sul punto compresa quella relativa all'intervenuta decadenza .
SENTENZA 7 Orbene, atteso che l'importo garantito sulla base di tali contratti è pari ad 97.500,00 e il credito di cui è stato ingiunto il pagamento risulta pari ad euro 95.079,90, essendo infondata l'eccezione di decadenza per i motivi innanzi precisati, deve ritersi che il creditore, rectius opposto , in ossequio ai criteri che governano il riparto dell' onere della prova avuto riguardo alla posizione sostanziale assunta delle parti nel giudizio di opposizione (v. Cass. ord. 5128/2022; Cass., Sez. un., n. 13533 del 2001) abbia provato il credito azionato , avendo provato la stipula dei contratti di fideiussione de quibus e il dedotto inadempimento da parte dei fideiussori, che non è stato specificamente contestato ex art 115 cp.c.
Quanto sopra accertato, assorbe ogni altra decisione in merito alla accertamento della nullità del contratto e/ o delle clausole per violazione della disciplina antitrust con riferimento alla fideiussione stipulata in data 12.01.2025 e posto a base della pretesa creditoria .
In definitiva, il Tribunale rigetta l'opposizione spiegata da e Parte_2
e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto. Parte_1
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore della causa dell'attività espletata secondo tariffa vigente.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, sezione seconda, pronunciando sulla opposizione proposta da e avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_2 Parte_1
6096/2021 emesso in data 26/7/2021 dal Tribunale di Napoli, così decide ogni altra istanza e/o eccezione rigettata e disattesa:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 6096/2021 emesso dal Tribunale di Napoli il 26/7/2021 che dichiara esecutivo;
- condanna e in solido, al pagamento delle Parte_2 Parte_1 spese di lite in favore dell'opposta che liquida in € 7.052,00 per compensi professionali oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario al 15% come per legge.
Napoli, 15/5/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Tuccillo
SENTENZA 8