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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 04/04/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 3769/2023
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalla parte ricorrente ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 26.3.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
), elettivamente domiciliata in Siderno, Parte_1 C.F._1
alla Via dei Colli n. 103, presso lo studio dell'Avv. SANCI BARBARA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente contro
), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti RAFFANTI ILARIA e ADORNATO
COSIMO DARIO giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso la sede legale dell'ente in Reggio Calabria, Via Possidonea n. 22; resistente
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato e depositato l'8.11.2023, la ricorrente in epigrafe indicata ha contestato le risultanze delle conclusioni rese dal CTU all'esito del procedimento per ATP (proc. n. 305/2022 R.G.), deducendo che, contrariamente a quanto statuito dal consulente nella fase di ATPO le patologie denunciate le darebbero diritto alla corresponsione dell'assegno mensile ex legge 118/1971.
Si costituiva in giudizio il resistente eccependo preliminarmente la correttezza della valutazione effettuata dal CTU in sede di ATP e chiedendo nel merito il rigetto dello stesso in quanto infondato in fatto e diritto.
Richiesti i chiarimenti al CTU nominato per la fase di ATPO, a seguito dell'udienza del 3.4.25, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, veniva adottata la sentenza che segue
*****
Ai sensi dell'art 445-bis, comma 4, c.p.c.: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”.
Nel caso di specie, il decreto di fissazione del termine veniva comunicato alle parti il
15.9.2023 e la dichiarazione di dissenso è stata depositata il 16.10.2023, per cui detto termine essenziale è stato rispettato, in quanto il 15.10.2023 cadeva nella giornata di domenica.
Il comma 6 della medesima disposizione prevede che: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Il presente ricorso è stato depositato l'8.11.2023 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato. Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel ricorso introduttivo parte opponente contesta le conclusioni rassegnate dal ctu, evidenziando che il consulente nella formulazione della perizia non ha riconosciuto la giusta percentuale invalidante alle patologie esaminate e non ne ha considerate alcune presenti in atti e ampiamente documentate.
Essendo la contestazione specifica il ricorso è ammissibile.
Con ordinanza del 25.6.2024, veniva disposta l'acquisizione di documentazione medica sopravvenuta depositata in data 28.2.2024 e in data 4.6.2024, astrattamente attestante un aggravamento delle patologie riscontrate in sede di ATPO e, alla luce di siffatta documentazione, veniva chiamato a chiarimenti il consulente già nominato, al fine di valutare l'effettiva sussistenza del dedotto aggravamento.
Ebbene, il consulente con l'elaborato integrativo, che in tale sede si richiama perché esaustivo e congruamente motivato, ha evidenziato con analitica motivazione come la ricorrente non possegga i requisiti sanitari necessari al riconoscimento dei benefici richiesti. In particolare, ha evidenziato che “dalla disamina della documentazione, emerge che non ci sono patologie di particolare importanza. L'ipertensione è borderline, in presenza di un buon compenso emodinamico, che porta all'attribuzione di una classe NHYA I-II, con codici di riferimento 6441-42”, aggiungendo inoltre che dalla documentazione in atti non emerge nulla di significativo ai fini di una valutazione diagnostica, compresa la “la patologia allergica che era stata valutata precedentemente nella ctu, attribuendo sin d'allora il carattere di cronicità e la giusta valutazione”. Concludeva l'elaborato integrativo valutando la patologia cardiaca emergente come non grave, la quale, in aggiunta alle altre patologie già valutate determinano una invalidità pari al 60%, non realizzandosi la condizione riduzionistica numerica né clinica per poter valutare la ricorrente quale invalida civile ex l. 118/1971.
In ogni caso si evidenzia che già in sede di ATPO, la consulente aveva esaustivamente risposto alle osservazioni sollevate dalla parte ricorrente rispetto alla perizia e sostanzialmente riprodotte nella presente sede.
In particolare, evidenziando che “a giudizio della sottoscritta, il quadro clinico descritto in atp, scaturito da un'accurata visita medica e da un accurato esame anamnestico e documentale, fa pensare che le patologie riscontrate, siano quelle in essere. Nella valutazione medico-legale, alcune patologie sono state conglobate in un'unica che va a valutare il danno anatomo-funzionale complessivo, e che prese singolarmente non avrebbero dato il quantum invalidante riconosciuto, ad esempio la gonartrosi di per sé non avrebbe dato il 30% d'invalidità, nello stadio in cui è stata riconosciuta dagli accertamenti specialistico strumentali, sommata agli esiti lievi disfunzionali da pregressa frattura tibio-perone, raggiunge il valore attribuito. dalla visita clinica e dalla documentazione allegata in atti, laboratoristica ed ecotomografica, non c'è evidenza di epatopatia alcolica, un'altra cosa è la steatosi che ha soltanto il significato di fegato grasso. Lo stato ansioso-depressivo è di entità lieve, come si evince dall'unico certificato- prescrizione farmacologica allegata in atti che stabilisce un regime terapeutico a dosaggi molto bassi e che, quindi, prevedendo una valutazione del 10%, tabellata col codice 2204, non modifica il giudizio. La gastropatia erosiva non ha valenza invalidante finalizzata a quanto richiesto. La patologia osteomuscolare alle spalle non è avanzata a tal punto da dare compromissioni funzionali significative. La massa addominale è stata trattata chirugicamente e si è rivelata formazione benigna “cisti sierosa ovarica” che, pertanto, non invalida. L'ipertensione, di cui la ricorrente soffre, è borderline, non ha causato danni strutturali al cuore, né tantomeno ha causato situazioni di scompenso cardiocircolatorio che hanno tutt'altra evidenza clinica. L'inquadramento, a parere della sottoscritta, è attualmente in una classe nyha I, indicativo di una modesta compromissione funzionale, compatibile anche con l'età, per la quale, considerando la valutazione tabellare con il rispettivo codice 6441 non c'è spostamento significativo ai fini di una valutazione finale conclusiva”.
La citata consulenza, unitamente ai chiarimenti resi, appare esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute della ricorrente, logica nelle argomentazioni e, pertanto, condivisibile nelle conclusioni.
Alla luce di quanto sopra, si ritengono insussistenti i presupposti per la nomina di altro consulente e la domanda non può che essere rigettata.
Nulla sulle spese di lite stante la rituale dichiarazione ex art. 152 disp. Att. c.p.c.
Le spese di consulenza tecnica sono a carico dell' e si liquidano come da CP_2
separato decreto emesso in pari data, considerate entrambe le fasi del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) rigetta il ricorso in opposizione;
b) nulla sulle spese di lite;
c) pone a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate come da separato CP_2
decreto emesso in pari data.
Locri, 04/04/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 3769/2023
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalla parte ricorrente ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 26.3.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
), elettivamente domiciliata in Siderno, Parte_1 C.F._1
alla Via dei Colli n. 103, presso lo studio dell'Avv. SANCI BARBARA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente contro
), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti RAFFANTI ILARIA e ADORNATO
COSIMO DARIO giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso la sede legale dell'ente in Reggio Calabria, Via Possidonea n. 22; resistente
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato e depositato l'8.11.2023, la ricorrente in epigrafe indicata ha contestato le risultanze delle conclusioni rese dal CTU all'esito del procedimento per ATP (proc. n. 305/2022 R.G.), deducendo che, contrariamente a quanto statuito dal consulente nella fase di ATPO le patologie denunciate le darebbero diritto alla corresponsione dell'assegno mensile ex legge 118/1971.
Si costituiva in giudizio il resistente eccependo preliminarmente la correttezza della valutazione effettuata dal CTU in sede di ATP e chiedendo nel merito il rigetto dello stesso in quanto infondato in fatto e diritto.
Richiesti i chiarimenti al CTU nominato per la fase di ATPO, a seguito dell'udienza del 3.4.25, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, veniva adottata la sentenza che segue
*****
Ai sensi dell'art 445-bis, comma 4, c.p.c.: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”.
Nel caso di specie, il decreto di fissazione del termine veniva comunicato alle parti il
15.9.2023 e la dichiarazione di dissenso è stata depositata il 16.10.2023, per cui detto termine essenziale è stato rispettato, in quanto il 15.10.2023 cadeva nella giornata di domenica.
Il comma 6 della medesima disposizione prevede che: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Il presente ricorso è stato depositato l'8.11.2023 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato. Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel ricorso introduttivo parte opponente contesta le conclusioni rassegnate dal ctu, evidenziando che il consulente nella formulazione della perizia non ha riconosciuto la giusta percentuale invalidante alle patologie esaminate e non ne ha considerate alcune presenti in atti e ampiamente documentate.
Essendo la contestazione specifica il ricorso è ammissibile.
Con ordinanza del 25.6.2024, veniva disposta l'acquisizione di documentazione medica sopravvenuta depositata in data 28.2.2024 e in data 4.6.2024, astrattamente attestante un aggravamento delle patologie riscontrate in sede di ATPO e, alla luce di siffatta documentazione, veniva chiamato a chiarimenti il consulente già nominato, al fine di valutare l'effettiva sussistenza del dedotto aggravamento.
Ebbene, il consulente con l'elaborato integrativo, che in tale sede si richiama perché esaustivo e congruamente motivato, ha evidenziato con analitica motivazione come la ricorrente non possegga i requisiti sanitari necessari al riconoscimento dei benefici richiesti. In particolare, ha evidenziato che “dalla disamina della documentazione, emerge che non ci sono patologie di particolare importanza. L'ipertensione è borderline, in presenza di un buon compenso emodinamico, che porta all'attribuzione di una classe NHYA I-II, con codici di riferimento 6441-42”, aggiungendo inoltre che dalla documentazione in atti non emerge nulla di significativo ai fini di una valutazione diagnostica, compresa la “la patologia allergica che era stata valutata precedentemente nella ctu, attribuendo sin d'allora il carattere di cronicità e la giusta valutazione”. Concludeva l'elaborato integrativo valutando la patologia cardiaca emergente come non grave, la quale, in aggiunta alle altre patologie già valutate determinano una invalidità pari al 60%, non realizzandosi la condizione riduzionistica numerica né clinica per poter valutare la ricorrente quale invalida civile ex l. 118/1971.
In ogni caso si evidenzia che già in sede di ATPO, la consulente aveva esaustivamente risposto alle osservazioni sollevate dalla parte ricorrente rispetto alla perizia e sostanzialmente riprodotte nella presente sede.
In particolare, evidenziando che “a giudizio della sottoscritta, il quadro clinico descritto in atp, scaturito da un'accurata visita medica e da un accurato esame anamnestico e documentale, fa pensare che le patologie riscontrate, siano quelle in essere. Nella valutazione medico-legale, alcune patologie sono state conglobate in un'unica che va a valutare il danno anatomo-funzionale complessivo, e che prese singolarmente non avrebbero dato il quantum invalidante riconosciuto, ad esempio la gonartrosi di per sé non avrebbe dato il 30% d'invalidità, nello stadio in cui è stata riconosciuta dagli accertamenti specialistico strumentali, sommata agli esiti lievi disfunzionali da pregressa frattura tibio-perone, raggiunge il valore attribuito. dalla visita clinica e dalla documentazione allegata in atti, laboratoristica ed ecotomografica, non c'è evidenza di epatopatia alcolica, un'altra cosa è la steatosi che ha soltanto il significato di fegato grasso. Lo stato ansioso-depressivo è di entità lieve, come si evince dall'unico certificato- prescrizione farmacologica allegata in atti che stabilisce un regime terapeutico a dosaggi molto bassi e che, quindi, prevedendo una valutazione del 10%, tabellata col codice 2204, non modifica il giudizio. La gastropatia erosiva non ha valenza invalidante finalizzata a quanto richiesto. La patologia osteomuscolare alle spalle non è avanzata a tal punto da dare compromissioni funzionali significative. La massa addominale è stata trattata chirugicamente e si è rivelata formazione benigna “cisti sierosa ovarica” che, pertanto, non invalida. L'ipertensione, di cui la ricorrente soffre, è borderline, non ha causato danni strutturali al cuore, né tantomeno ha causato situazioni di scompenso cardiocircolatorio che hanno tutt'altra evidenza clinica. L'inquadramento, a parere della sottoscritta, è attualmente in una classe nyha I, indicativo di una modesta compromissione funzionale, compatibile anche con l'età, per la quale, considerando la valutazione tabellare con il rispettivo codice 6441 non c'è spostamento significativo ai fini di una valutazione finale conclusiva”.
La citata consulenza, unitamente ai chiarimenti resi, appare esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute della ricorrente, logica nelle argomentazioni e, pertanto, condivisibile nelle conclusioni.
Alla luce di quanto sopra, si ritengono insussistenti i presupposti per la nomina di altro consulente e la domanda non può che essere rigettata.
Nulla sulle spese di lite stante la rituale dichiarazione ex art. 152 disp. Att. c.p.c.
Le spese di consulenza tecnica sono a carico dell' e si liquidano come da CP_2
separato decreto emesso in pari data, considerate entrambe le fasi del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) rigetta il ricorso in opposizione;
b) nulla sulle spese di lite;
c) pone a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate come da separato CP_2
decreto emesso in pari data.
Locri, 04/04/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi