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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 09/09/2025, n. 661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 661 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI LECCE prima sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello, sezione prima civile, riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dr. Maurizio Petrelli Presidente dr. Patrizia Evangelista Consigliere avv. Clemi Tinto Giudice Ausiliario est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 166 del ruolo generale delle cause dell'anno
2019
TRA
(C.F. e P. IVA , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Lamarina, elettivamente domiciliata in Lecce alla via Mazzarella Bonaventura 8, presso lo studio dell'avv. F. Vitale, in virtù di mandato in atti
APPELLANTE
E
(c.f. , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Umberto Marseglia presso il cui studio, in
Mesagne alla via T. Normanno n. 19, è elettivamente domiciliata in virtù di mandato in atti
APPELLATO All'udienza del 20.3.2024, le parti hanno precisato le conclusioni, con note scritte, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto e la causa è stata riservata per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il fatto è stato così sintetizzato dal Tribunale di Brindisi con la sentenza n. 55/2019 del
10/01/2019: “Con citazione notificato in data 11/09/2013, Parte_1
conveniva il dinnanzi a questo Tribunale, al fine di sentirla condannare al Controparte_2
pagamento della somma di €.39.218,35.
Premessa la costituzione del rapporto di conto corrente n. 27/1332, intrattenuto con la convenuta dal
13.10.98 al 2.3.06, assumeva la società attrice che alla chiusura il saldo sarebbe stato falsato a causa dell'applicazione di: “interessi passivi superiori a quelli pattuiti, addirittura superiori al tasso soglia di cui alla L. n. 108/1996, oltre alla capitalizzazione trimestrale degli stessi, nonché commissioni di massimo scoperto in misura mai espressamente pattuita”.
Tempestivamente costituitasi, la banca convenuta preliminarmente eccepiva la nullità della citazione e nel merito l'infondatezza della domanda, eccependo in ogni caso la prescrizione delle rimesse solutorie effettuate dalla controparte nel decennio antecedente la notifica dell'atto di citazione ovvero della raccomandata del
6/10/2012, per come individuate dalla relazione tecnica di parte convenuta nell'allegato D), complessivamente quantificate in euro 9.684,12 ( di cui euro 8.961,12 sino a quelle relative alla liquidazione del secondo trimestre 2000, e del 59,75% di quelle relative al terzo trimestre 2000, pari ad euro 723,00 ).
La causa veniva istruita tramite CTU contabile, quindi all'udienza del 26 ottobre 2017 le parti precisavano le rispettive conclusioni e questo giudicante riservava la causa a sentenza previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..”
Con la suddetta sentenza n. 55/2019, il Tribunale di Brindisi così statuiva “in parziale accoglimento della domanda attorea, condanna il al pagamento in favore di Controparte_2 [...]
della somma di €.656,00, oltre agli interessi legali dalla domanda.” Parte_1
Il primo giudice così motivava: “Il giudicante ritiene pertanto di condividere e fare propria l'ipotesi di calcolo operata dal CTU nella relazione supplementare, ove ha determinato il saldo finale alla data di chiusura del conto corrente (02.03.2006) in misura pari ad €.656,00 a credito del correntista e a debito della banca, tenuto conto, fra l'altro della capitalizzazione semplice degli interessi sino al 30/6/2000 e di quella trimestrale nel periodo successivo delle rimesse solutorie non più ripetibili siccome operate nel periodo oggetto di eccezione di prescrizione, individuate utilizzando gli estratti conto banca e non invece il conto rielaborato ( ed invero la astratta ripetibilità della rimessa, trova giustificazione proprio nella indebita percezione da parte della banca, siccome utilizzate a copertura di poste ritenute erroneamente a debito del correntista ).
In particolare, quanto alle questione relativa all'applicazione della capitalizzazione degli interessi, appare corretto aver epurato il calcolo dalla capitalizzazione trimestrale nel periodo precedente ( cioè sino al 30 giugno 2000 ) l'applicazione delle disposizioni dettate dalla delibera CICR del 9 febbraio 2000, ed aver invece considerato l'applicazione della capitalizzazione trimestrale per il periodo successivo.”
Avverso la decisione del primo giudice, la ha proposto appello, cui ha Parte_1
resistito il sig. . CP_3
Precisate le conclusioni all'udienza collegiale del 20.3.2024, svoltasi a trattazione scritta, la causa veniva riservata per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito di difese scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A. Con il primo motivo di appello, l'appellante si duole della “Violazione e falsa applicazione dell'art. 1194 cod. civ.”; assume l' appellante che “in forza della costante giurisprudenza Parte_1
della S.C., il ricalcolo al fine di individuare le rimesse solutorie non va fatto “ sui saldi banca”, ma sui saldi ricostruiti.”
Il motivo è fondato.
La Cassazione ha stabilito che per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia avuto natura solutoria o solo ripristinatoria, occorre, all'esito della declaratoria di nullità da parte dei giudici di merito delle clausole, previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente determinare il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento. L'eventuale prescrizione del diritto alla ripetizione di quanto indebitamente pagato non influisce sulla individuazione delle rimesse solutorie, ma solo sulla possibilità di ottenere la restituzione di quei pagamenti coperti da prescrizione (Cass.
n. 9141/202; Cass. n. 3858/2021; Cass. n. 17634/2021; Cass. n. 18815/2022; Cass. n.
12808/2023.). Questa impostazione (saldo rettificato) è ormai ius receptum, avendo in più occasione la Cassazione ribadito la correttezza di tale modo di procedere, che individua la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse effettuate dal correntista non con una valutazione ex ante, ma solamente dopo aver eliminato dal saldo tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito. Esclusivamente in tal modo, e quindi ricostruendo ex post l'intero rapporto di dare/avere, è possibile effettuare una valutazione in concreto della natura dei versamenti effettuati dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente.
Ciò premesso, quindi, nella fattispecie, sulla base di quanto determinato dal ctu nella sua relazione integrativa, effettuando il conteggio sul saldo ricostruito, la banca va condannata a restituire all'odierna appellante la complessiva somma di € 13.866,10.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante lamenta la “Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 delibera CICR del 9.2.2000- difetto di motivazione”, assume che “la ICS ha sempre chiesto la conferma del Decreto Ingiuntivo opposto oltre interessi sulla sorte capitale nella misura del tasso convenzionalmente pattuito maturati dalla data della domanda giudiziale del 21.12.2012 e sino al soddisfo.”
Il motivo è infondato.
La corte concorda con la decisione del primo giudice: “quanto alle questione relativa all'applicazione della capitalizzazione degli interessi, appare corretto aver epurato il calcolo dalla capitalizzazione trimestrale nel periodo precedente ( cioè sino al 30 giugno 2000 ) l'applicazione delle disposizioni dettate dalla delibera CICR del 9 febbraio 2000, ed aver invece considerato l'applicazione della capitalizzazione trimestrale per il periodo successivo.
Risulta infatti dalla documentazione in atti (allegato al fascicolo di parte convenuta) che sul foglio inserzioni della G.U. n. 150 del 29/06/2000, la banca diede avviso che per i rapporti in essere anche gli interessi a favore della clientela sarebbero stati capitalizzati con pari periodicità trimestrale rispetto agli interessi passivi. Stabilisce l'art. 7 della citata delibera: “1. Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1° luglio.
2. Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno
2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000. 3. Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela.”.
Dalla norma sopra riportata deve rilevarsi come fosse condizione necessaria e sufficiente per rendere legittima l'applicazione ( generalizzata ) della ( medesima ) periodicità di contabilizzazione degli interessi, la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale entro il 30/6/2000.
Né potrebbe ritenersi che trattandosi di condizione contrattuale peggiorativa, il correntista avrebbe dovuto approvarla ai sensi dell'art. 7, comma 3 Delibera Cicr, posto che la condizione andava parametrata a quella contrattuale precedente e non vi è chi non veda come prevedere la medesima periodicità di contabilizzazione degli interessi tanto a debito che a credito, sia condizione più favorevole per il cliente rispetto a quella precedente ove la periodicità era trimestrale per i conti a debito ed era annuale per i conti a credito del correntista.”
Invero, il primo giudice ha, dunque, evidenziato che, nel caso di specie, la capitalizzazione trimestrale risulta comunicata alla società correntista con la pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale e che, comunque, non comportando l'applicazione di condizioni peggiorative
(“non vi è chi non veda come prevedere la medesima periodicità di contabilizzazione degli interessi tanto a debito che a credito, sia condizione più favorevole per il cliente rispetto a quella precedente ove la periodicità era trimestrale per i conti a debito ed era annuale per i conti a credito del correntista”) non richiedeva l'espressa approvazione scritta da parte della odierna appellante.
Sul punto, la Suprema Corte, con le ordinanze del 2024 nn 5054, 5064 e 8639, ha ritenuto infondata la tesi secondo la quale l'applicazione del regime di capitalizzazione infrannuale reciproca degli interessi richiedesse, necessariamente, un nuovo patto scritto tra banca e correntista per il periodo successivo al 22.04.2000, come previsto dall'art.7, comma 2, della ridetta delibera CICR del febbraio 2000, e ha precisato che “la condizione prevista dalla delibera
Cicr quale limite della possibilità della banca di operare un valido adeguamento delle condizioni contrattuali alle disposizioni della delibera attuativa del T.u.b. è incentrata sul fatto che «le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate»”.
Per tutto quanto sopra argomentato, l'appello deve essere accolto per quanto di ragione.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. n. 55/2019 del 10/01/2019, resa dal Tribunale di
Brindisi, accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto ridetermina la somma per cui vi è condanna del oggi in favore della Controparte_2 Controparte_4 [...]
in € 13.866,10 (anziché € 656,00) oltre interessi legali dalla domanda come Parte_1
indicato dal primo giudice, conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Condanna l'appellata al pagamento in favore della appellante delle spese Parte_1
processuali del presente grado di giudizio liquidate in complessivi € 3.600,00, oltre contributo unificato, i.v.a., c.a.p. e spese generali nella misura del 15% del compenso a termini di legge.
Lecce, 22.7.2025
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
(avv. Clemi Tinto) (dott. Maurizio Petrelli)