Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/05/2025, n. 2551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2551 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 1805/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione IX civile, composta dai magistrati: dott. Eugenio Forgillo Presidente dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 1805/2021 R.G.
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Del Parte_1 C.F._1
Prete, c.f. presso il cui studio elettivamente domicilia in Frattamaggiore C.F._2
(NA), alla via P.M. Vergara n. 52, in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado
APPELLANTE
E
(già , c.f. , Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio G. Cafagna, c.f. , presso il cui studio C.F._3
elettivamente domicilia in Barletta, al vicoletto S. Lucia n. 32, in virtù di procura speciale del
24.07.2017, autenticata per notaio in Bologna, rep. n. 79163, fascicolo n. 35127, Persona_1
allegata alla di comparsa e costituzione in appello
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord, n. 2057/2020, pubblicata il
12.10.2020.
Conclusioni per l'appellante in parziale riforma della sentenza impugnata, con Parte_1
riferimento al solo parag. 2 relativo al regolamento delle spese di lite, condannare
[...]
(già al pagamento delle spese processuali del giudizio Controparte_1 Controparte_2 di primo grado, in base al D.M 55/2014 “ed ovvero, in applicazione del parametro medio: alla somma di € 875,00 per la fase di studio;
alla somma di € 740,00 per la fase introduttiva;
alla somma di €
1.600,00 per la fase istruttoria/trattazione; alla somma di € 1.620,00 per la fase decisionale, alla somma di € 145,00 per spese di iscrizione a ruolo della causa, e dunque per un totale di € 4.980,00
1
Prete quale difensore dichiaratosi antistatario”.
Conclusioni per l'appellata (già Controparte_1 Controparte_2
: rigettare l'appello per inammissibilità e infondatezza.
[...]
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. propose opposizione avverso il decreto del Tribunale di Napoli Nord n. Parte_1
1278/2018, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento, a favore di della Controparte_2
somma di euro 6.952,17 - oltre interessi come richiesti nel ricorso monitorio e spese legali del procedimento - a titolo di corrispettivo per la somministrazione di gas in virtù di contratto indicante il codice cliente n. 925005071574 e il punto di fornitura n. 250577983901.
Il eccepì la tardività della notifica del decreto ingiuntivo e la propria carenza di Pt_1 legittimazione passiva, evidenziando che la fornitura riguardava l'immobile situato in Giugliano in
Campania, alla via Spazzilli, P.co Venus n. 37, e non l'immobile di sua proprietà, ubicato, invece, alla via Spazzilli n. 63, concesso, peraltro, in locazione a , la quale lo aveva detenuto, Persona_2
senza soluzione di continuità, dal 21.11.2009 fino al mese di settembre 2015. Precisò, quindi, di non essere parte del contratto di fornitura contraddistinto dal codice cliente n. 925005071574 indicato nel ricorso monitorio e di aver trasferito la propria residenza in Frattamaggiore (Na), disdettando tutte le utenze domestiche. Concluse chiedendo, in via preliminare, di dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo per tardività della notifica, e, in ogni caso, di dichiarare la propria carenza di legittimazione passiva.
Si costituì la deducendo che l'inesatta indicazione dell'indirizzo dell'immobile Controparte_2
di proprietà del era riconducibile ad un mero errore materiale e che occorresse tener conto Pt_1 della correttezza dell'indicazione del punto di fornitura, identificato con il numero 250577983901, al quale si riferivano le fatture allegate al ricorso monitorio.
Il primo giudice accolse l'opposizione, revocò il decreto ingiuntivo del Tribunale di Napoli Nord n.
1278/2018, e, ravvisando la sussistenza di “giusti ed eccezionali motivi”, compensò le spese di lite.
La decisione del primo giudice si fonda sul rilievo preliminare di inefficacia del decreto ingiuntivo, in quanto notificato oltre il termine di legge, nonchè sulla seguente ragione: “non si evince nel caso di specie con certezza l'esistenza di un rapporto di fornitura tra e in quanto Pt_1 CP_2
1)l'indirizzo di fornitura è diverso e nulla è stato provato o documentato, essendo stato solo dedotto
l'esistenza di un errore materiale;
2) non è stato prodotto il contratto di fornitura”.
§ 2. Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello, cui ha resistito, Parte_1
costituendosi, (già . Controparte_1 Controparte_2
2 All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione orale del 20 maggio 2025, la
Corte ha deciso la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
§ 2.1 Con l'unico motivo di gravame l'appellante censura la sentenza di prime cure limitatamente al regolamento delle spese.
In particolare lamenta la violazione degli artt. 91 e 92, co. 2, c.p.c. per “insufficiente e/o omessa indicazione dei giusti ed eccezionali motivi alla base della statuita compensazione delle spese di lite”.
Chiede, quindi, la condanna dell'opposta al pagamento delle spese processuali relative al giudizio di primo grado.
La società appellata, a sostegno della pronuncia del primo giudice, espone che nella parte motiva della sentenza gravata si evince la ragione della compensazione delle spese, rappresentata dall'incertezza relativa alla sussistenza del contratto di fornitura, il quale, pacificamente, può essere stipulato anche per facta concludentia.
Il motivo di gravame è fondato.
Secondo la formulazione dell'art. 92 co. 2, c.p.c. - come modificato dall'art. 13, co. 1, del d.l.
132/2014, convertito con modificazioni nella legge 162/2014 - applicabile ratione temporis al giudizio in esame, intrapreso nel 2018, la compensazione delle spese di lite è consentita solo in ipotesi di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Va precisato che la Corte costituzionale, con sentenza n. 77/2018, ha dichiarato illegittima la citata disposizione nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, diverse dall'assoluta novità della questione o dal mutamento di giurisprudenza.
Nel caso di specie non si verte né in un caso di soccombenza reciproca né di assoluta novità della questione trattata né di mutamento degli orientamenti giurisprudenziali.
Ciò posto il primo giudice non ha indicato quali siano le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione tra le parti delle spese di lite - stante, peraltro, la totale soccombenza della parte opposta - né questa Corte ne ravvisa la sussistenza alla luce della circostanza, invocata dall'appellata,
della possibilità di concludere il contratto di fornitura anche per facta Controparte_1
concludentia, non avendo il primo giudice fondato la decisione sulla necessità della forma scritta del contratto in questione.
Per quanto esposto l'appello va accolto e, in parziale riforma della sentenza appellata, le spese di lite del primo grado seguono la soccombenza e vanno poste a carico di I compensi Controparte_1
vanno quantificati in base ai parametri del DM 55/2014 (scaglione compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00), in vigore al momento della pronuncia della sentenza impugnata, nella misura
3 prossima ai minimi di tariffa, attesa la limitata e contenuta complessità delle questioni esaminate poste a fondamento della decisione e la vicinanza del valore della controversia (euro 6.952,17) all'importo minimo dello scaglione di riferimento. Al riguardo si osserva, quindi, che appare congruo liquidare i compensi in misura inferiore ai medi di tariffa, richiesti dal , anche in Pt_1 considerazione del ridotto aggravio difensivo di quest'ultimo, a fronte di un giudizio risoltosi senza l'espletamento di prove orali e in un arco temporale di poco più di due anni. Pertanto va liquidato l'importo di euro 145,00 per esborsi, di euro 500,00 per la fase di studio, di euro 400,00 per la fase introduttiva, di euro 1.120,00 per la fase istruttoria/trattazione e di euro 900,00 per la fase decisionale, per un complessivo importo di euro 3.065,00, con attribuzione al difensore che si è dichiarato anticipatario.
Le spese del gravame si pongono a carico dell'appellata e si liquidano, come in dispositivo, in base ai parametri del DM 147/2022 (scaglione compreso tra euro 1.100,01 ed euro 5.200,00) nella misura prossima ai minimi di tariffa - trattandosi di gravame di contenuta complessità, che investe il solo regolamento delle spese processuali - con distrazione a favore del difensore anticipatario.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Nona sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, così provvede:
1) accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza appellata, condanna Controparte_1
(già al pagamento a favore di delle spese
[...] Controparte_2 Parte_1
processuali del giudizio di primo grado, spese che si liquidano in euro 145,00 per esborsi ed euro
2.920,00 per compensi, oltre al rimborso per spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a., con attribuzione al difensore anticipatario;
2) condanna (già al pagamento a favore Controparte_1 Controparte_2
di delle spese processuali del presente grado di giudizio, spese che si liquidano in Parte_1
euro 147,00 per esborsi ed euro 1.600,00 per compensi, oltre al rimborso per spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a., con attribuzione al difensore anticipatario.
Così deciso in Napoli, il 20 maggio 2025
Il Consigliere est. dott.ssa Maria Di Lorenzo
Il Presidente
dott. Eugenio Forgillo
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