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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 03/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Michele Ruvolo Presidente dr. Arianna Lo Vasco Giudice dr. Federica Emanuela Lipari Giudice rel.
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2170 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...], il [...] Parte_1 C.F._1
E
, (C.F. , nata a [...], il Parte_2 C.F._2
26/04/1969
-ricorrenti –
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Angelo Di Girolamo ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, sito in Marsala (Tp), nella via del Fante
n. 43/B, giusta procura in atti
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti: come da ricorso e note autorizzate ex art. 127-ter cpc
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno spiegato ricorso cumulativo di Parte_1 Parte_2
separazione e divorzio ex artt. 473bis 49) e 51) c.p.c.
I coniugi hanno, a tal fine, rappresentato: - che hanno contratto matrimonio in data
1/08/1992, in Erice (Tp), con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di Erice al n. 1, parte I, Uff. 2, dell'anno 1992; - che, dall'unione coniugale, non sono nati figli;
- che è venuta meno l'affectio coniugalis.
Pertanto, specificando di non volersi riconciliare, i ricorrenti hanno chiesto, in primo luogo, di dichiarare la separazione personale alle seguenti condizioni: “
1. I coniugi vivranno separati di mensa e di letto nel reciproco rispetto, fermi restando gli obblighi di legge.
2. Le parti dichiarano di avere già provveduto, immediatamente dopo la separazione di fatto, alla ripartizione dei beni mobili e degli arredi presenti nella casa coniugale e di null'altro avere a pretendere in tal senso.
3. I coniugi rinunciano reciprocamente a percepire l'assegno di mantenimento.
4. I coniugi dichiarano, altresì, che tutti gli altri rapporti economici sono stati già definiti e che, pertanto, niente hanno l'un l'altro da pretendere reciprocamente per nessun titolo e/o ragione”.
Con sentenza del 12.02.2024, questo Tribunale ha pronunciato la separazione personale delle parti, alle condizioni dalle stesse indicate in ricorso e sopra riportate (cfr. sentenza del 12.12.2024).
Nell'atto introduttivo del presente giudizio, i ricorrenti hanno altresì chiesto che, decorsi i termini di legge dalla data di pronuncia della sentenza di separazione, venga pronunciata sentenza di scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni: “
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Erice.
2. Le parti rinunciano reciprocamente alla percezione dell'assegno divorzile.
3. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
Dato atto di quanto sopra, la domanda tendente ad ottenere lo scioglimento del matrimonio va accolta, atteso che risultano essere trascorsi i termini di legge dalla data di pronuncia della sentenza di separazione e che la stessa ha acquisito autorità di cosa giudicata.
Inoltre, le condizioni concordate dalle parti non sono contrarie a norme imperative di legge o all'ordine pubblico, sicché possono essere adottate ai fini della determinazione delle statuizioni conseguenti alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Da ultimo, non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
2 Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da , nato a Parte_1
Trapani, il 9/10/1956 e nata a [...], il [...], Parte_2 matrimonio celebrato in Erice (Tp) l'1/08/1992, iscritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di Erice al n. 1, parte 1, uff. 2, dell'anno 1992, alle condizioni di cui in parte motiva ed indicate nel ricorso depositato il 15/12/2023;
Nulla per le spese.
Dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di Trapani, in data 2.1.25
Il Giudice rel. Il Presidente
Federica Emanuela Lipari Michele Ruvolo
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