Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/03/2025, n. 1182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1182 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del giorno 18.3.2025 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni formulate come in atti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 8171/2024 R.G., avente ad oggetto: opposizione ex art. 445 bis c.p.c.
PROMOSSA DA
, n. il 15/1/1973 in Catania, c.f. rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 per procura in atti, dall'avv. Lupo Illuminato;
Ricorrente
CONTRO
, c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Catania piazza della
Repubblica n. 26 - Avvocatura Sede Provinciale I.N.P.S. – rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. ODORIZZI MARTA;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesse le domande ed eccezioni formulate nel corso del precedente procedimento di ATP, parte ricorrente, nei termini di legge, ha tempestivamente manifestato il proprio dissenso e proposto opposizione ex art. 445 bis c.p.c. avverso la relazione di
CTU disposta nel procedimento sommario, in cui il Consulente aveva così concluso: “la
IG.ra sia affetta da Spondiloartrosi in Soggetto Obeso di Grado Grave ed Parte_1 affetto da Fibromialgia e Limitazione funzionale di spalla dx” Cod. 7105 percentuale
40%; Cod. 7215 percentuale 25%; Cod. 7010 percentuale 35%), e sia da considerare definitivamente Invalido con riduzione Permanente della capacità lavorativa dal 34% al
73%: 70 %”, ai sensi dell'art. 2 e 13 del D.Lgs 118/7 1 e dall'art.9 del D.Lgs 509/88, nonché “Portatore di Handicap” ai sensi dell'art.3 comma 1 del D.Lgs 10 4/92. Ciò dall'attuale ATP e senza obbligo di revisione”.
Parte opponente ha formulato le seguenti conclusioni: “accertare che la suddetta
IG.ra , è affetta da patologie che determinano la riduzione Parte_2 della sua capacità lavorativa generica in misura non inferiore al 74%; con sentenza, dichiarare conseguentemente che la ricorrente possiede i requisiti sanitari necessari per
l'assegno di invalido civile parziale fin dalla data della domanda amministrativa;
dichiarare, pertanto, che essa ha il diritto, in presenza degli altri requisiti extrasanitari,
a percepire la relativa prestazione assistenziale da detta data oltre interessi e
condannare l' al pagamento delle spese e compensi processuali del procedimento proc. ATP rg n. 2045/2024 e dell'odierno procedimento di opposizione - disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dello scrivente
Avvocato Lupo Illuminato come richiesto in detta fase”. CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha rilevato l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.
Tenuto conto del tenore semplificato del presente provvedimento, tutti gli atti di causa si intendono qui integralmente richiamati.
Il Consulente nominato nella presente fase di opposizione, nella relazione depositata in atti, ha così concluso: “La IG.ra , nata a [...] il [...], di anni 52, è Parte_1 affetta da: “Artrite psoriasica in soggetto obeso (BMI 40,16) affetto da sindrome dismetabolica, spondiloartrosi, ipertensione arteriosa ed esiti di ricostruzione della cuffia dei rotatori alla spalla di destra e di sinistra”. Dall'analisi della documentazione sanitaria prodotta e dall'obiettività emersa nel corso delle oo.pp. si ritiene che le patologie sofferte dalla ricorrente determinano un quadro invalidante in misura pari all'80%, riformando pertanto le precedenti valutazioni medico legali ed ammettendo il presupposto medico-legale per il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza. Il summenzionato requisito deve essere riconosciuto dalla data della domanda amministrativa del 02.05.2023, epoca in cui il quadro patologico da cui è affetta la ricorrente era certamente instaurato e conclamato ed è soggetto allo strumento della revisione trascorsi anni 3 dal presente accertamento medico-legale”.
Le conclusioni di cui alla relazione in atti (che si richiama per relationem, costituendo parte integrante della presente motivazione) sono condivisibili, risultando, peraltro, immuni da vizi logico giuridici e supportati da congrua ed esaustiva motivazione.
Pertanto, alla luce dell'istruttoria espletata, il Tribunale ritiene che sussistano i presupposti per il riconoscimento del requisito sanitario richiesto ai fini della provvidenza invocata dalla parte ricorrente, per cui l'opposizione va accolta.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. CP_ Le spese di C.T.U. vanno poste, nei rapporti tra le parti, a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, dichiara che la parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'assegno di invalidità civile ex lege 118/1971, con decorrenza dal 2.5.2023; CP_ condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di entrambe le fasi del giudizio, che liquida nella misura complessiva di € 3.862,50, per compensi, oltre
IVA, CPA e spese generali al 15%, con distrazione ex art. 93 c.p.c.; pone le spese di C.T.U., come liquidate con separati decreti, nei rapporti tra le parti, a CP_ carico dell'
Catania, 18/03/2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi
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