Articolo 1689 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
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27 marzo 2012
Art. 1689. Requisiti speciali per l'avanzamento 1. Per l'avanzamento a scelta al grado di colonnello medico, oltre alle condizioni di cui all'articolo 1688, e' necessario il possesso di almeno uno dei titoli seguenti:
a) essere in possesso di dottorato di ricerca; b) essere o essere stato aiuto o assistente ordinario di cliniche o istituti scientifici universitari; c) essere dirigente responsabile di struttura sanitaria complessa o essere stato primario o aiuto di ospedale, regolarmente assunto mediante pubblico concorso; d) impiego di ruolo tecnico o sanitario presso le Amministrazioni pubbliche, a seguito di assunzione mediante pubblico concorso. 2. Per l'avanzamento a scelta degli ufficiali commissari ai gradi superiori a capitano, fino a quello di colonnello, oltre alle condizioni di cui all'articolo 1688, e' necessario il possesso di almeno uno dei seguenti titoli o requisiti:
a) laurea in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze politiche o in ingegneria ((o equipollenti)) ; b) incarico dirigenziale presso le Amministrazioni pubbliche; c) pubblicazioni amministrative, scientifiche, o altro, la cui importanza dimostra la preparazione dell'ufficiale a ricoprire il grado superiore; d) direttori di istituti bancari o dirigenti di aziende industriali o commerciali.
Entrata in vigore il 27 marzo 2012
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