Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/04/2025, n. 1424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1424 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
RG 2950/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del G.M., Dott. Maurizio
Spezzaferri, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2950/2024 del R.G.A.C. avente ad oggetto: risoluzione contratto di locazione uso abitativo, pendente
TRA
), rappresentato e difeso dall'avv.to Raffaela Parte_1 C.F._1
Fontanella, presso il cui studio in Giugliano in Campania alla via V. Veneto n. 21, risulta elettivamente domiciliata giusta procura in calce all'atto di citazione per convalida di sfratto;
Attore
E
, , residente in [...]; Controparte_1 C.F._2
Convenuto contumace
CONCLUSIONI
Nelle note dell'1-4-2025 ex art. 127 ter c.p.c. (1-4-2025), che espressamente si richiamano, sostitutive dell'udienza dell'11.04.2025, la difesa si riportava ai propri atti e il giudice decideva la causa come da motivazione che segue.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nonché in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n.
69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione regolarmente notificato il ricorrente esponeva di essere proprietario di un immobile sito in Qualiano (NA) alla via Mazzini n. 10 Fg 11 particella 1219 - sub6 categoria
A/2 classe 6 vani 4,5, e di aver concesso detto immobile in locazione a con Controparte_1
contratto stipulato in data 01.09.2019, registrato all' Agenzia delle Entrate in data 10.09.2019 al n. 004429-serie 3T, per un canone mensile pari ad euro 400,00.
Parte locatrice deduceva che il conduttore si era reso moroso nel pagamento dei canoni dal mese di maggio a luglio dell'anno 2020 per l'importo complessivo di euro 1.200,00.
1
All'udienza di comparizione del 12.01.2024, compariva personalmente Controparte_1
richiedendo la concessione di un termine per sanare la morosità ai sensi dell'art. 55 della legge n.
392 del 1978.
In particolare, il Tribunale concedeva “all'intimato termine fino alle ore 24,00 del giorno
11.03.2024 per sanare la morosità per la somma di euro 1.200,00 ( mensilità da maggio 2020 a luglio 2020) oltre interessi al tasso legale dalle singole scadenze nonché, per il pagamento delle spese di procedura che complessivamente si liquidano in € 70,00 per spese, € 700,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% sul totale, IVA e CPA,” rinviando all'udienza del 12.03.2024 per la verifica della persistenza della morosità.
Alla successiva udienza del 12.03.2024, il procuratore di parte ricorrente dichiarava la persistenza della morosità, mentre l'intimata , comparsa personalmente, esibiva Controparte_1
la ricevuta “della ricarica effettuata in data 11.03.2024 alle ore 19.09 sulla Postepay Evolution intestata a per l'importo di euro 2.200,00”, opponendosi alla convalida. Parte_1
A quel punto, preso atto del pagamento disposto, il procuratore di parte ricorrente insisteva per il rilascio, tenuto conto della disdetta intervenuta nel corso del giudizio e il Giudice si riservava.
Con ordinanza resa il successivo 5.04.2024, il Tribunale non concedeva il rilascio del bene disponendo il mutamento del rito fissando l'udienza di discussione per il 13.12.2024, onerando altresì l'attore di attivare il procedimento di mediazione ex. D.Lgs. n. 28/2010.
Nel giudizio ordinario l'attore depositava le memorie integrative, mentre Controparte_1
non si costituiva e ne va pertanto dichiarata la contumacia.
Mutato il G.I., l'udienza del 13.12.2024 veniva fissata in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e con ordinanza del 16.12.2024, la causa veniva rinviata per la discussione all'11.04.2025, da tenersi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. mediante il deposito di note scritte.
2. Ciò posto, le domande sono inammissibili per quanto di seguito indicato.
In via preliminare, la domanda è procedibile essendo stata esperito, seppur infruttuosamente, il tentativo di mediazione, come da verbale in atti.
2.1. Nel merito, non può essere dichiarata la risoluzione del contratto per grave inadempimento del conduttore.
Il locatore ha dedotto l'inadempimento del conduttore agli obblighi assunti in virtù del contratto di locazione, non avendo provveduto alla corresponsione dei canoni dal mese di maggio al luglio dell'anno 2020.
A fronte di tali allegazioni, il conduttore, all'udienza di convalida, ha fornito prova di aver sanato la morosità, nel termine a lui concesso ai sensi dell'art. 55 della L. n. 392/1978, avendo esibito prova del pagamento e peraltro nelle successive memorie il ricorrente non ha contestato di aver ricevuto la somma di euro 2.200,00 comprensiva dei canoni indicati nell'atto di citazione e delle spese legali liquidate.
Ai sensi dell'art. 55 della L. n. 392/1978 “Il pagamento, nei termini di cui ai commi precedenti, esclude la risoluzione del contratto.”
È ben evidente, quindi, che essendo stata sanata la morosità non sussistono i presupposti per la risoluzione del contratto.
Ed infatti, “Il mancato pagamento del canone di locazione, decorsi venti giorni dalla prevista scadenza, costituisce, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 392 del 1978, motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1455 c.c., senza che il giudice possa compiere una valutazione discrezionale dell'importanza dell'inadempimento, che è operata ex lege;
tuttavia a norma dell'art. 55 della citata legge è consentito al conduttore, in deroga al disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 1453 c.c., di evitare la risoluzione versando alla prima udienza, o nel termine assegnatogli dal giudice, l'importo dei canoni scaduti, maggiorato degli interessi legali e delle spese processuali liquidate”.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 3791 del 17 aprile 1987)
Nelle memorie integrative depositate in data 04.11.2024, il ricorrente, pur non eccependo la sussistenza di alcuna morosità, insisteva per la risoluzione del contratto in quanto:
- il contratto doveva ritenersi risolto per l'intervenuta disdetta;
- il conduttore stava provvedendo alla corresponsione del canone in ritardo.
2.2. Ebbene, tanto doverosamente chiarito, la domanda volta alla risoluzione del contratto per l'intervenuta scadenza dello stesso deve ritenersi inammissibile in questa sede, non essendo mai stata prospettata in precedenza.
Difatti, è ben noto che l'intimante non potrà proporre in sede di memoria integrativa domande nuove (cfr. sent. Trib. Roma sez. 6 n. 5706/2018; n. 10858/2018 e n. 23577/2017 e Cass.
Sent. n. 8411/2003 salvo quelle scaturite dalle difese proposte dall'intimato o la c.d. reconventio reconventionis;
Cass. Sent. n. 12247/13).
Va precisato che la domanda nuova ricorre, secondo la interpretazione pacifica della
Suprema Corte (Cass. 11960/2010), quando gli elementi dedotti nel corso del giudizio comportano il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato e, quindi, della causa petendi modificando, attraverso l'introduzione di una pretesa, diversa, per la sua intrinseca essenza , da quella fatta valere con l'atto introduttivo (intimazione di sfratto per morosità) l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia, oppure introducendo una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e, particolarmente, su di un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema d'indagine e si spostino i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo.
Nel caso di specie, è ben evidente che il procedimento instaurato con la convalida di sfratto aveva ad oggetto la risoluzione del contratto per la morosità del conduttore rispetto a tre mensilità
(da maggio a luglio 2020) e non l'accertamento della cessazione dello stesso per l'intervenuta scadenza sicché la relativa domanda, mai prospettata in fase sommaria, ed introdotta, per la prima volta, solo nelle memorie integrative avrebbe dovuto essere notifica al contumace.
Difatti, in forza dell'art. 292 c.p.c. le comparse contenenti domande nuove o riconvenzionali da chiunque proposte devono essere notificate personalmente al contumace;
nel caso in trattazione parte ricorrente non ha richiesto l'esecuzione di tale adempimento nel termine di legge anche con eventuale spostamento dell'udienza ex art. 418 c.p.c. (principio ex cfr. Cass n.
9538/2018).
2.3. Anche la domanda proposta volta all'accertamento della risoluzione del contratto per ritardo nel pagamento deve ritenersi inammissibile poiché domanda nuova.
Ed infatti, come detto, lo sfratto per morosità aveva ad oggetto il mancato pagamento di n.
3 canoni (maggio a luglio 2020), ciò mentre, nonostante il pagamento intervenuto, il ricorrente ha eccepito, per la prima volta, un ritardo del conduttore nel pagamento di ulteriori canoni.
Si ritiene, pertanto, che la domanda sia fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima sicché risulta inammissibile, sulla scorta di quanto in precedente indicato.
A ciò va poi aggiunto che il ritardo del pagamento è stato allegato in maniera generica non essendo stato indicato specificamente, nelle memorie integrative, la consistenza del ritardo nella corresponsione dei canoni tale da integrare l'ipotesi di grave inadempimento.
3. Nulla sulle spese stante la contumacia del resistente.
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Maurizio Spezzaferri, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
a) Dichiara inammissibile le domande proposte dalla ricorrente;
b) Nulla sulle spese.
Così deciso in Aversa, all'udienza del 12-4-2025
Il Giudice
(dott. Maurizio Spezzaferri)