Cass. civ., sez. III, sentenza 07/03/2022, n. 7349
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Sentenza 7 marzo 2022

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In tema di espropriazione forzata di crediti presso terzi, poiché è legittima una liquidazione delle spese e dei compensi del creditore esplicitamente operata in modo da comprendere pure le competenze e gli esborsi successivi, il giudice dell'esecuzione può, ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 4 del d.m. n. 55 del 2014, ridurre fino al settanta per cento il compenso per la "fase di trattazione o conclusiva" di cui al punto 17 della tabella allegata al medesimo decreto senza necessità di una specifica motivazione, mentre è onere del creditore fare tempestivamente constare al giudice stesso l'esatto importo delle spese vive già sostenute e di quelle successive assolutamente indispensabili in relazione alle peculiarità del caso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 07/03/2022, n. 7349
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7349
    Data del deposito : 7 marzo 2022

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