CASS
Sentenza 7 marzo 2022
Sentenza 7 marzo 2022
Massime • 1
In tema di espropriazione forzata di crediti presso terzi, poiché è legittima una liquidazione delle spese e dei compensi del creditore esplicitamente operata in modo da comprendere pure le competenze e gli esborsi successivi, il giudice dell'esecuzione può, ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 4 del d.m. n. 55 del 2014, ridurre fino al settanta per cento il compenso per la "fase di trattazione o conclusiva" di cui al punto 17 della tabella allegata al medesimo decreto senza necessità di una specifica motivazione, mentre è onere del creditore fare tempestivamente constare al giudice stesso l'esatto importo delle spese vive già sostenute e di quelle successive assolutamente indispensabili in relazione alle peculiarità del caso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/03/2022, n. 7349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7349 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 00236/2019 R.G. proposto da D'NT MA SQ, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 94, presso MORBINATI & LONGO SOCIETÀ TRA AVVOCATI, che, con l'avvocato MA LONGO, lo rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro POSTE ITALIANE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE EUROPA 190, presso l'AREA LEGALE TERRITORIALE CENTRO di POSTE ITALIANE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANNA MARIA ROSARIA URSINO;
- controricorrente -
Civile Sent. Sez. 3 Num. 7349 Anno 2022 Presidente: VIVALDI ROBERTA Relatore: DE STEFANO FRANCO Data pubblicazione: 07/03/2022 avverso la sentenza n. 12585/2018 del TRIBUNALE di ROMA, pubblicata il 19/06/2018' udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 16/12/2021 dal Presidente di sezione Dott. Franco DE STEFANO;
lette le conclusioni motivate scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Anna Maria SOLDI, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
letta la memoria presentata dall'avvocato UR Longo. Fatti di causa 1. UR QU D'TO chiede, con ricorso articolato su di un motivo e notificato il 17/12/2018, la cassazione della sentenza n. 12585 del 19/06/2018 del Tribunale di Roma, con cui è stata rigettata la sua opposizione ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ. avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione di quell'ufficio, nella sola parte relativa alla liquidazione delle spese di una procedura esecutiva da lui intentata per un credito di C 930,64 nei confronti di Poste Italiane spa, siccome quantificate in C 250,00 comprensivi di accessori e spese successive: rigetto motivato sull'affermata esclusione che l'importo liquidato fosse «inferiore ai minimi disposti dalla tariffa forense». 2. L'intimata Poste Italiane spa resiste con controricorso ed il ricorso è chiamato per l'udienza pubblica di discussione del 16/12/2021, tenuta in camera di consiglio ai sensi dell'art. 23, co. 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con nnodif. dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, successivamente prorogato dapprima al 31 luglio 2021 [dall'art. 6, co. 1, lett. a), n. 1), del d.l. 1 aprile 2021, n. 44, conv. con modif. dalla I. 28 maggio 2021, n. 76] e poi fino al 31 dicembre 2021 [dall'art. 7, co. 1 e 2, d.l. 23 luglio 2021, n. 105, conv. con modif. dalla I. 16 settembre 2021, n. 126]: per la quale, mentre il Procuratore Generale deposita conclusioni motivate scritte per il rigetto, il solo ricorrente deposita memoria. Ragioni della decisione Ric. 2019 n. 00236 sez. 53 - ud. 16-12-2021 1. Il ricorrente articola un unitario motivo, rubricato «erronea liquidazione delle spese di procedura esecutiva», specificandolo in «violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.). Violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.). Violazione e falsa applicazione del D.M. 2 aprile 2014 n. 55 (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.). Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.)». 2. Sostiene il ricorrente che la liquidazione, comprendendo anche gli accessori e le spese, già sostenute e successive, si riduce ad C 109,17 per compenso, con violazione dei criteri medi previsti dal d.m. n. 55/14: in base ai quali reclama invece una liquidazione di C (115+235=) 350 per compenso per la fase introduttiva e di trattazione, che, maggiorata di rimborso spese generali, CPA, IVA, spese vive e richiesta di due copie, giunge ad C 601,39. 3. Il ricorso, se non inammissibile per violazione del n. 3 dell'art. 366 cod. proc. civ. per l'estrema laconicità dell'esposizione dei fatti di causa o per non farsi carico di indicare almeno gli importi minimi dei compensi che si asserirebbero violati, è comunque infondato, non potendo nella specie riscontrarsi l'infondatezza dell'asserita esclusione della violazione dei valori minimi, che la gravata sentenza pone evidentemente a base del rigetto della dispiegata opposizione formale: senza che il reiterato richiamo - in memoria - alla giurisprudenza di questa Corte in punto di estensione del controllo sulla motivazione (di cui a Cass. 05/07/2017, n. 16502, per vero riferita eminentemente al giudizio di fatto) possa giovare al ricorrente, risolvendosi la disamina delle sue censure alla stregua di altre considerazioni e per di più esclusivamente in diritto. 4. In materia, è consolidato l'approdo giurisprudenziale di questa Corte nel senso che «in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al decreto ministeriale n. 55 del 2014, non Ric. 2019 n. 00236 sez. 53 - ud. 16-12-2021 -3- trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione», per cui «l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili sia le ragioni dello scostamento dalla "forcella" di tariffa, sia le ragioni che ne giustifichino la misura» (Cass. ord. 07/01/2021, n. 89; Cass. ord. 10/05/2019, n. 12537; nello stesso senso: Cass. ord. 13/07/2021, n. 19989; Cass. ord. 09/11/2017, n. 26608; Cass. ord. 31/01/2017, n. 2386). 5. Premessa la legittimità della liquidazione - delle spese e dei compensi del creditore, ai sensi dell'art. 95 cod. proc. civ. - esplicitamente operata dal giudice dell'esecuzione in modo da comprendere pure le competenze e gli esborsi successivi, agevolmente riconducibili - per la natura stessa della coattiva esecuzione dei diritti - al concetto di attività conclusiva del processo esecutivo, onde offrire la massima chiarezza possibile ai soggetti del processo esecutivo sulla precisa entità del pagamento a farsi, con evidente tutela dell'affidamento non solo delle parti originarie del rapporto di credito coattivamente eseguito, ma pure di coloro che in origine erano estranei a quello ed al processo esecutivo, quali i terzi pignorati, i minimi previsti dalla vigente normativa secondaria vanno identificati e verificati attentamente. 6. In particolare, ricordato che, secondo il tenore testuale originario del decreto ministeriale in esame applicabile ratione temporis, per i crediti dell'importo di quello azionato sono previsti valori medi di C 105 ed C 225, deve ritenersi che, nelle procedure Ric. 2019 n. 00236 sez. 53 - ud. 16-12-2021 esecutive, alla «fase istruttoria», per la quale l'ultimo periodo dell'art. 4 del d.m. prevede la possibilità di una immotivata riduzione fino al settanta per cento, corrisponda la «fase di trattazione e conclusiva» descritta al punto 17 della tabella allegata al decreto: con la conseguenza che il giudice può allora discostarsi, senza alcuna particolare motivazione, da quei valori medi in ragione del cinquanta per cento per il compenso per la fase introduttiva e del settanta per cento per quella successiva. 7. Ne consegue che il valore minimo di detti compensi si adegua ad C 52,50 ed C 67,50 per le due fasi previste dalla tabella e, pertanto, a totali C 120,00: aggiungendo la maggiorazione per spese generali, l'importo per CPA e per IVA nelle percentuali di legge (15% sul complessivo compenso, 4% sulla somma dei due valori precedenti ed infine 22% sul totale così ottenuto), si perviene ad un subtotale di C 175,09 per compensi e relativi accessori. 8. Non è però idoneamente documentato a questa Corte (coi dovuti riferimenti anche in ricorso ed in violazione del n. 6 dell'art. 366 cod. proc. civ.), né risulta dal ricorso che sia stato reso noto al giudice dell'esecuzione al momento della liquidazione poi oggetto dell'opposizione formale infine respinta, l'importo delle spese vive già sostenute e di quelle da sostenere, queste ultime dovendo contenersi al massimo a tutela della posizione della controparte e potendo escludersi così, almeno a priori ed impregiudicata la valutazione di specifiche ragioni a giustificazione di tali costi in relazione alle peculiarità del caso, la spettanza di rimborsi per la richiesta di copie e per di più in numero di due. 9. È, del resto, evidente come la prospettazione da parte del creditore degli esatti importi di spese vive già sostenute e di quelle successive strettamente indispensabili in relazione alle peculiarità della fattispecie costituisca un autentico onere di chi intenda vedersele riconosciute, vid >più ove la modalità di liquidazione è nota Ric. 2019 n. 00236 sez. 53 - ud. 16-12-2021 -5- quale prassi applicativa dell'ufficio e ben può articolarsi, per la nota serialità delle operazioni e la necessaria correntezza del disbrigo dei processi stessi, in valutazioni sostanzialmente forfetizzate. 10. Poiché l'importo dei compensi e dei relativi accessori è sicuramente superiore ai valori minimi e non vi è adeguata contezza dell'entità delle spese vive già sostenute e di quelle successive assolutamente indispensabili, la gravata sentenza, se del caso in tal senso ritenuta integrata la motivazione, è da qualificarsi conforme a diritto. 11. In particolare, essa non viola il principio di diritto applicabile alla fattispecie, che può così enunciarsi: «poiché è legittima la liquidazione delle spese e dei compensi del creditore esplicitamente operata dal giudice dell'esecuzione in modo da comprendere pure le competenze e gli esborsi successivi, è possibile per il giudice dell'esecuzione senza particolare motivazione ridurre fino al settanta per cento il compenso per la "fase di trattazione o conclusiva" dei pignoramenti presso terzi (di cui al punto 17 della tabella del d.m. 55/14), mentre è onere del creditore fare tempestivamente constare al giudice stesso l'esatto importo delle spese vive già sostenute e di quelle successive assolutamente indispensabili in relazione alle peculiarità del caso». 12. Il ricorso è rigettato e il soccombente ricorrente condannato alle spese del giudizio di legittimità. 13. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della Ric. 2019 n. 00236 sez. 53 - ud. 16-12-2021 -6- sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidate in C 800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in C 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma il 16/12/2021
- ricorrente -
contro POSTE ITALIANE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE EUROPA 190, presso l'AREA LEGALE TERRITORIALE CENTRO di POSTE ITALIANE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANNA MARIA ROSARIA URSINO;
- controricorrente -
Civile Sent. Sez. 3 Num. 7349 Anno 2022 Presidente: VIVALDI ROBERTA Relatore: DE STEFANO FRANCO Data pubblicazione: 07/03/2022 avverso la sentenza n. 12585/2018 del TRIBUNALE di ROMA, pubblicata il 19/06/2018' udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 16/12/2021 dal Presidente di sezione Dott. Franco DE STEFANO;
lette le conclusioni motivate scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Anna Maria SOLDI, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
letta la memoria presentata dall'avvocato UR Longo. Fatti di causa 1. UR QU D'TO chiede, con ricorso articolato su di un motivo e notificato il 17/12/2018, la cassazione della sentenza n. 12585 del 19/06/2018 del Tribunale di Roma, con cui è stata rigettata la sua opposizione ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ. avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione di quell'ufficio, nella sola parte relativa alla liquidazione delle spese di una procedura esecutiva da lui intentata per un credito di C 930,64 nei confronti di Poste Italiane spa, siccome quantificate in C 250,00 comprensivi di accessori e spese successive: rigetto motivato sull'affermata esclusione che l'importo liquidato fosse «inferiore ai minimi disposti dalla tariffa forense». 2. L'intimata Poste Italiane spa resiste con controricorso ed il ricorso è chiamato per l'udienza pubblica di discussione del 16/12/2021, tenuta in camera di consiglio ai sensi dell'art. 23, co. 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con nnodif. dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, successivamente prorogato dapprima al 31 luglio 2021 [dall'art. 6, co. 1, lett. a), n. 1), del d.l. 1 aprile 2021, n. 44, conv. con modif. dalla I. 28 maggio 2021, n. 76] e poi fino al 31 dicembre 2021 [dall'art. 7, co. 1 e 2, d.l. 23 luglio 2021, n. 105, conv. con modif. dalla I. 16 settembre 2021, n. 126]: per la quale, mentre il Procuratore Generale deposita conclusioni motivate scritte per il rigetto, il solo ricorrente deposita memoria. Ragioni della decisione Ric. 2019 n. 00236 sez. 53 - ud. 16-12-2021 1. Il ricorrente articola un unitario motivo, rubricato «erronea liquidazione delle spese di procedura esecutiva», specificandolo in «violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.). Violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.). Violazione e falsa applicazione del D.M. 2 aprile 2014 n. 55 (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.). Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.)». 2. Sostiene il ricorrente che la liquidazione, comprendendo anche gli accessori e le spese, già sostenute e successive, si riduce ad C 109,17 per compenso, con violazione dei criteri medi previsti dal d.m. n. 55/14: in base ai quali reclama invece una liquidazione di C (115+235=) 350 per compenso per la fase introduttiva e di trattazione, che, maggiorata di rimborso spese generali, CPA, IVA, spese vive e richiesta di due copie, giunge ad C 601,39. 3. Il ricorso, se non inammissibile per violazione del n. 3 dell'art. 366 cod. proc. civ. per l'estrema laconicità dell'esposizione dei fatti di causa o per non farsi carico di indicare almeno gli importi minimi dei compensi che si asserirebbero violati, è comunque infondato, non potendo nella specie riscontrarsi l'infondatezza dell'asserita esclusione della violazione dei valori minimi, che la gravata sentenza pone evidentemente a base del rigetto della dispiegata opposizione formale: senza che il reiterato richiamo - in memoria - alla giurisprudenza di questa Corte in punto di estensione del controllo sulla motivazione (di cui a Cass. 05/07/2017, n. 16502, per vero riferita eminentemente al giudizio di fatto) possa giovare al ricorrente, risolvendosi la disamina delle sue censure alla stregua di altre considerazioni e per di più esclusivamente in diritto. 4. In materia, è consolidato l'approdo giurisprudenziale di questa Corte nel senso che «in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al decreto ministeriale n. 55 del 2014, non Ric. 2019 n. 00236 sez. 53 - ud. 16-12-2021 -3- trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione», per cui «l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili sia le ragioni dello scostamento dalla "forcella" di tariffa, sia le ragioni che ne giustifichino la misura» (Cass. ord. 07/01/2021, n. 89; Cass. ord. 10/05/2019, n. 12537; nello stesso senso: Cass. ord. 13/07/2021, n. 19989; Cass. ord. 09/11/2017, n. 26608; Cass. ord. 31/01/2017, n. 2386). 5. Premessa la legittimità della liquidazione - delle spese e dei compensi del creditore, ai sensi dell'art. 95 cod. proc. civ. - esplicitamente operata dal giudice dell'esecuzione in modo da comprendere pure le competenze e gli esborsi successivi, agevolmente riconducibili - per la natura stessa della coattiva esecuzione dei diritti - al concetto di attività conclusiva del processo esecutivo, onde offrire la massima chiarezza possibile ai soggetti del processo esecutivo sulla precisa entità del pagamento a farsi, con evidente tutela dell'affidamento non solo delle parti originarie del rapporto di credito coattivamente eseguito, ma pure di coloro che in origine erano estranei a quello ed al processo esecutivo, quali i terzi pignorati, i minimi previsti dalla vigente normativa secondaria vanno identificati e verificati attentamente. 6. In particolare, ricordato che, secondo il tenore testuale originario del decreto ministeriale in esame applicabile ratione temporis, per i crediti dell'importo di quello azionato sono previsti valori medi di C 105 ed C 225, deve ritenersi che, nelle procedure Ric. 2019 n. 00236 sez. 53 - ud. 16-12-2021 esecutive, alla «fase istruttoria», per la quale l'ultimo periodo dell'art. 4 del d.m. prevede la possibilità di una immotivata riduzione fino al settanta per cento, corrisponda la «fase di trattazione e conclusiva» descritta al punto 17 della tabella allegata al decreto: con la conseguenza che il giudice può allora discostarsi, senza alcuna particolare motivazione, da quei valori medi in ragione del cinquanta per cento per il compenso per la fase introduttiva e del settanta per cento per quella successiva. 7. Ne consegue che il valore minimo di detti compensi si adegua ad C 52,50 ed C 67,50 per le due fasi previste dalla tabella e, pertanto, a totali C 120,00: aggiungendo la maggiorazione per spese generali, l'importo per CPA e per IVA nelle percentuali di legge (15% sul complessivo compenso, 4% sulla somma dei due valori precedenti ed infine 22% sul totale così ottenuto), si perviene ad un subtotale di C 175,09 per compensi e relativi accessori. 8. Non è però idoneamente documentato a questa Corte (coi dovuti riferimenti anche in ricorso ed in violazione del n. 6 dell'art. 366 cod. proc. civ.), né risulta dal ricorso che sia stato reso noto al giudice dell'esecuzione al momento della liquidazione poi oggetto dell'opposizione formale infine respinta, l'importo delle spese vive già sostenute e di quelle da sostenere, queste ultime dovendo contenersi al massimo a tutela della posizione della controparte e potendo escludersi così, almeno a priori ed impregiudicata la valutazione di specifiche ragioni a giustificazione di tali costi in relazione alle peculiarità del caso, la spettanza di rimborsi per la richiesta di copie e per di più in numero di due. 9. È, del resto, evidente come la prospettazione da parte del creditore degli esatti importi di spese vive già sostenute e di quelle successive strettamente indispensabili in relazione alle peculiarità della fattispecie costituisca un autentico onere di chi intenda vedersele riconosciute, vid >più ove la modalità di liquidazione è nota Ric. 2019 n. 00236 sez. 53 - ud. 16-12-2021 -5- quale prassi applicativa dell'ufficio e ben può articolarsi, per la nota serialità delle operazioni e la necessaria correntezza del disbrigo dei processi stessi, in valutazioni sostanzialmente forfetizzate. 10. Poiché l'importo dei compensi e dei relativi accessori è sicuramente superiore ai valori minimi e non vi è adeguata contezza dell'entità delle spese vive già sostenute e di quelle successive assolutamente indispensabili, la gravata sentenza, se del caso in tal senso ritenuta integrata la motivazione, è da qualificarsi conforme a diritto. 11. In particolare, essa non viola il principio di diritto applicabile alla fattispecie, che può così enunciarsi: «poiché è legittima la liquidazione delle spese e dei compensi del creditore esplicitamente operata dal giudice dell'esecuzione in modo da comprendere pure le competenze e gli esborsi successivi, è possibile per il giudice dell'esecuzione senza particolare motivazione ridurre fino al settanta per cento il compenso per la "fase di trattazione o conclusiva" dei pignoramenti presso terzi (di cui al punto 17 della tabella del d.m. 55/14), mentre è onere del creditore fare tempestivamente constare al giudice stesso l'esatto importo delle spese vive già sostenute e di quelle successive assolutamente indispensabili in relazione alle peculiarità del caso». 12. Il ricorso è rigettato e il soccombente ricorrente condannato alle spese del giudizio di legittimità. 13. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della Ric. 2019 n. 00236 sez. 53 - ud. 16-12-2021 -6- sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidate in C 800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in C 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma il 16/12/2021