Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 06/05/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Prima Sezione - Volontaria
riunita in camera di consiglio e così composta
Dott. Rosella Silvestri -Presidente
Dott. Stefano Tarantola -Consigliere
Dott. Riccardo Baudinelli -Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento n. 253/2024 R.G.V.G. promosso da
(COD. FISC: ) Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso il difensore in VIA MARINA VECCHIA 4/36 54100
MASSA -rappresentata e difesa dagli Avv.ti CAGETTI DAVIDE e PUCCI ENRICO;
reclamante nei confronti di
(COD. Controparte_1
FISC. P.IVA_1
resistente - contumace
(COD. FISC. ) nato in MAROCCO il 01/01/1959 CP_2 C.F._1
resistente - contumace
CONCLUSIONI
Per l'appellante «Voglia l'Ecc.ma corte d'Appello di Genova, Parte_1
respinta ogni contraria istanza,
eccezione e domanda, accertare la sussistenza dei relativi presupposti, includere per l'effetto nel novero delle “imprese minori” ai sensi dell'art. 2, comma Parte_1
1, lett. d) c.c.i.i. e, in riforma della qui reclamata sentenza del Tribunale di Massa n.
41/2024 del 30.9.2024, revocare l'apertura a suo carico della liquidazione giudiziale».”
Per il Procuratore Generale: «Chiede il rigetto del reclamo»
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30/10/2024, proponeva Parte_1
reclamo avverso la sentenza n. 41/2024 emessa in data 30/9/2024 dal Tribunale di Massa in composizione collegiale, con la quale il veniva dichiarata l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale di Controparte_3
(P. Iva ), con sede in Massa via Foce n. 64, in persona del
[...] P.IVA_1
suo legale rappresentante pro-tempore . Controparte_4
Non si costituivano Controparte_1
né il Creditore istante, nonostante la regolarità della notifica, e
[...]
ne deve essere pertanto dichiarata la contumacia.
Con nota del 18/2/2025, il Procuratore Generale chiedeva il rigetto del reclamo.
All'udienza del 18/04/2025, svoltasi con la modalità sostitutiva prevista dall'art. 127 ter c.p.c., i difensori della parte reclamante insisteva come in atti.
AD AVVISO DELLA CORTE IL RECLAMO È INFONDATO E DEVE ESSERE
RIGETTATO.
MOTIVO UNICO - L'appellante sostiene: «… non è … controvertibile, per l'effetto devolutivo pieno che dalla riforma del 2007 caratterizza il giudizio d'impugnazione avverso la sentenza di fallimento (oggi di apertura della liquidazione giudiziale), la possibilità per il debitore, benché non costituito dinanzi al Tribunale, di assolvere tale onere davanti alla
Corte d'Appello, in sede di reclamo (Cass. Civ. 11697/2017, Cass. Civ. 8226/2015, Cass.
Civ. 6835/2014, Cass. Civ. 9174/2012 Cass. Civ. 22546/2010). Nell'ambito di tale specifica possibilità istruttoria, assumono rilevanza dirimente le seguenti, documentate circostanze. è stata costituita nell'anno 2016 (doc. 6). Al 31.12.2016, il Parte_1 bilancio d'esercizio depositato da restituiva le seguenti evidenze (doc. 7): Parte_1
a) attivo patrimoniale € 80.934;
b) ricavi lordi € 199.807;
c) indebitamento complessivo € 64.376.
Al 31.12.2017, il bilancio d'esercizio depositato da restituiva le Parte_1
seguenti evidenze (doc. 8): 3
a) attivo patrimoniale € 92.910;
b) ricavi lordi € 167.553;
c) indebitamento complessivo € 52.326.
Già in quei primi anni di esercizio della sua attività commerciale, non ha mai Parte_1 superato alcuno fra i tre noti requisiti dimensionali, previsti all'art. 2, comma 1, lett. d)
c.c.i.i. Nessun altro bilancio risulta, in effetti, essere stato depositato presso il Registro
Imprese da dopo quello relativo all'esercizio chiuso il 31.12.2017. … È Parte_1
fondamentale fra le argomentazioni poste a sostegno del presente reclamo il fatto che
[...] abbia dismesso nei primi mesi dell'anno 2021, senza più ripristinare, la propria Parte_1
attività commerciale, devolvendola in favore di costituita nel luglio Controparte_5
2021 dallo stesso (doc. 9). Da quel tempo, è vero che Controparte_4 Parte_1
non ha più depositato alcun bilancio, ma non ha più neppure svolto alcuna attività
d'impresa: nel triennio antecedente il deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, non ha quindi (i) generato ricavi;
non ha (ii) incrementato il Parte_1
proprio attivo patrimoniale;
né tanto meno (iii) il proprio indebitamento complessivo oltre la soglia di € 500.000. A ben vedere, dunque, è in possesso dei requisiti Parte_1 dimensionali tali per poter esser qualificata “impresa minore” ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d) c.c.i.i. e andar esente da liquidazione giudiziale. Non ha torto il Tribunale di Massa laddove osserva, mostrando di aderire a consolidata giurisprudenza, che “i bilanci degli ultimi tre esercizi costituiscono la base documentale imprescindibile, ma non anche una prova legale, sicché, ove ritenuti motivatamente inattendibili dal giudice, l'imprenditore rimane onerato della prova circa la ricorrenza dei requisiti di esclusione dall'ambito di operatività della procedura di liquidazione giudiziale”. Se è però vero che il bilancio d'esercizio rimane il “canale privilegiato” per la valutazione dell'art. 2, comma 1, lett. d)
c.c.i.i., ciò è solo nel senso che la sua funzione specifica è proprio quella di rappresentare la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa a cui fa riferimento, secondo quanto puntualizzato nella norma dell'art. 2423, comma 2 c.c., e la verifica dei requisiti di non suscettibilità a liquidazione giudiziale si manifesta, in altri termini, un campo d'indagine aperto e disponibile. A contare in proposito non è tanto la sussistenza di un documento specifico, quanto la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa medesima, comunque essa sia raggiungibile. Con la conseguente possibilità avvalersi dell'intero arco documentale costituito dalle scritture contabili provenienti dalla medesima impresa, come pure di qualunque altra documentazione formata da terzi o dalla parte stessa che possa, nel concreto, risultare utile (di recente, si sono occupate della 4
questione nei medesimi termini: C. App. Brescia, sent. n. 1306/2023 del 18.8.2023 e, sia pur nella vigenza della vecchia legge fallimentare ma pacificamente applicabili alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della medesima disciplina nel nuovo codice della crisi, Cass. Civ. 9045/2021, Cass. Civ. 20025/2020 e molte altre, fra le quali in specie
Cass. Civ. 30516/2018 e Cass. Civ. 6991/2019). Ebbene, il possesso del triplice requisito dimensionale per esser definita “impresa minore”, lo ha posseduto e Parte_1 mantenuto, dal suo primo esercizio alla data di deposito dell'istanza di liquidazione giudiziale, senza soluzione di continuità. E la prova sta nei fatti, qui documentati o non controversi:
a) nei suoi primi due esercizi (2016 e 2017) non ha mai superato Parte_1 alcuno fra i tre noti requisiti dimensionali, previsti all'art. 2, comma 1, lett. d)
c.c.i.i. (cfr. doc. 7 e doc. 8)
b) negli anni 2018, 2019 e 2020 non ha effettuato acquisizioni di attivo tali Parte_1 da superare la soglia di € 300.000 di attivo patrimoniale, né l'attività di impresa esercitata ha espresso valori in grado di incidere in maniera significativa su ricavi lordi e indebitamento complessivo mostrati nel biennio precedente, manifestando anzi una sensibile contrazione del volume d'affari che l'ha ancor più allontanata dalla soglia di €
200.000 di ricavi lordi (doc. 10, doc. 11, doc. 12, doc. 13, doc. 14 e doc. 15);
c) alla fine di febbraio 2021 ha subito l'interruzione dei rapporti con il Parte_1
proprio, residuo lavoratore dipendente, (doc. 16), il quale, osservato il CP_2
mancato pagamento di due mensilità - gennaio e febbraio, come egli stesso afferma nel proprio atto introduttivo, ha interrotto il rapporto di lavoro subordinato con e Parte_1 chiesto in suo danno l'emissione del decreto ingiuntivo poi sotteso all'istanza di apertura della procedura concorsuale (doc. 17). Da allora, nessuno ha prestato attività lavorativa in favore di (cfr. doc. 4 e doc. 17). Tale dato è più che significativo: attesta Parte_1 infatti l'ultratriennale dismissione dell'attività d'impresa da parte di e Parte_1
restituisce evidenza (i) del progressivo azzeramento dei ricavi annui e (ii) della loro conseguente cristallizzazione, insieme all'attivo patrimoniale e all'indebitamento complessivo, in misura ampiamente inferiore alle soglie legali, senza soluzione di continuità dal 2021 al deposito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale;
d) non è, né è mai stata, titolare di beni immobili (doc. 18); Parte_1 5
e) l'inattività di e la conseguente cristallizzazione ultratriennale di attivo Parte_1
patrimoniale, ricavi lordi e indebitamento complessivo al disotto delle soglie di soggezione alla liquidazione giudiziale trova ulteriore conferma: (i) nella ricezione dell'ultima fattura passiva in data 27.2.2021 (doc. 19) e nell'emissione dell'ultima fattura attiva della sua minima parabola imprenditoriale in data 23.7.2021 (doc. 20); (ii) nella costituzione di
(cfr. doc. 9), verso la quale sono stati veicolati, a far data dal mese di Controparte_5 luglio 2021, l'attività commerciale facente prima capo a e i connessi ricavi Parte_1
(doc. 21, doc. 22 e doc. 23); (iii) nell'inattività dell'unico rapporto di conto corrente bancario, intrattenuto con l'allora (iv) nella cancellazione d'ufficio per Controparte_6
revoca del domicilio digitale (v) nella successiva Email_1 attribuzione d'ufficio del domicilio digitale 01343890453@impresa.italia.it, dove sono stati notificati il ricorso introduttivo e il decreto di comparizione delle parti dinanzi al G.D. del
Tribunale di Massa, che nessuno ha però letto prima della qui avversata apertura della liquidazione giudiziale di (vi) nell'assenza, in epoca successiva a luglio Parte_1
2021 di azioni esecutive promosse dal creditore istante e (v) nella stabile esposizione debitoria complessiva, accertata in sede di istruttoria pre-liquidazione, nella misura di €
73.284,81 e tuttora non incrementata (doc. 25)».
LA CORTE OSSERVA
I) L'infondatezza del reclamo risulta evidente dalla stessa affermazione della reclamante secondo la quale: «Nessun altro bilancio risulta, in effetti, essere stato depositato presso il
Registro Imprese da dopo quello relativo all'esercizio chiuso il 31.12.2017», Parte_1
anche avendo riguardo alla stessa Giurisprudenza citata dalla reclamante medesima.
II) Detta Giurisprudenza, infatti, formatasi con riferimento alle corrispondenti previsioni della legge fallimentare abrogata: a) pone pur sempre a carico del “fallendo” l'onere di provare la insussistenza dei requisiti di fallibilità (ovvero della sussistenza dei requisiti di non fallibilità) mediante la produzione dei bilanci degli ultime tre esercizi;
b) stabilisce che, se i dati contabili forniti in alternativa ai bilanci appaiano “motivatamente inattendibili”, la prova in questione – di cui è onerato l'imprenditore – deve considerarsi non acquisita (“In tema di fallimento, ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, l.fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi che l'imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell'art. 15, comma 4, l.fall., costituiscono strumento di prova privilegiato dell'allegazione della non fallibilità, in quanto idonei a chiarire la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, senza assurgere però a prova legale, essendo soggetti alla valutazione, da parte del giudice, dell'attendibilità dei dati contabili in essi 6
contenuti secondo il suo prudente apprezzamento ex art. 116 c.p.c., sicché, se reputati motivatamente inattendibili, l'imprenditore rimane onerato della prova della sussistenza dei requisiti della non fallibilità” Cass. Sez. 1, 23/11/2018, n. 30516, Rv. 651585 - 01)
III) Se anche si ammette la possibilità che la prova sia fornita mediante strumenti alternativi rispetto ai bilanci (Cass. Sez. 1, 26/11/2018, n. 30541, Rv. 651880 – 01), viene escluso che, in presenza di lacune probatorie, come quelle riscontrabili nel presente caso, il Giudice debba attiva i propri poteri di indagine officiosa: “In tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, i poteri di indagine officiosa previsti dall'art. 15 l. fall. sono finalizzati a colmare mere lacune probatorie dell'interessato e sono limitati ai fatti oggetto di allegazioni difensive delle parti. (Fattispecie in cui è stata ritenuta immune da censure la decisione dei giudici di merito di non attivare i poteri in parola – neppure attraverso l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio – a fronte della produzione di documenti inidonei a fornire la minima certezza in ordine alla corrispondenza alla realtà dei dati ivi rappresentati e di una consulenza di parte priva di indicazioni sufficientemente analitiche)”
(Cass. Sez. 1, 11/03/2019, n. 6991, Rv. 653109 - 01).
IV) Le lacune probatorie in questione, nel caso specifico, non possono ritersi colmate mediante la produzione in questa sede di documentazione frammentaria e incompleta (le dichiarazioni IVA relative solo a due anni;
le dichiarazioni dei redditi idem). A fronte del mancato deposito dei bilanci e delle frammentarietà della documentazione depositata, è del tutto lecito dubitare anche dell'attendibilità delle registrazioni contabili, mentre i ragionamenti presuntivi svolti non appaiono affatto concludenti, sia in ordine alla risalente inattività in via di fatto della società; sia in ordine ai rapporti di lavoro subordinato;
sia in ordine alla non titolarità di beni immobili.
V) In particolare, risulta del tutto irrilevante la prospettata cessazione di fatto dell'attività, come bene posto in evidenza del Tribunale: «I limiti temporali per la dichiarazione di liquidazione giudiziale posto dall'art. 33 D. Lgs. 14/2019 sono stati rispettati, in quanto l'impresa non ha cessato la propria attività. Invero, risulta “attiva”, e non si riscontra alcuna procedura di liquidazione volontaria in corso (cfr. visura storica resistente aggiornata –
Registro imprese)» (pag. 4) (come affermato, in ultimo, da Cass. Sez. 6, 20/08/2020, n.
17377, Rv. 658715 – 01 e come si desume, a contrario, da Cass. Sez. 1, 18/07/2023, n.
20907, Rv. 668677 – 01).
VI) La pretesa di ricavare argomenti dagli unici due bilanci depositati è in chiaro contrasto con il dettato normativo di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) CCII, che impone la produzione dei bilanci degli ultimi tre esercizi. 7
VII) Quanto ai requisiti di assoggettabilità alla procedura, viene sottolineato nella sentenza impugnata (pag. 5): «La società rientra pacificamente nel novero degli imprenditori soggetti alla procedura di liquidazione giudiziale sulla scorta della documentazione acquisita agli atti: in particolare, per quanto si ricava dal certificato camerale e dalla natura dell'attività svolta. Invero, la società resistente ha come oggetto sociale “lavori di edilizia e ristrutturazione, acquisto, costruzione, gestione di beni immobili per l'edilizia residenziale
[…];” (cfr. visura storica resistente aggiornata – Registro imprese), dimostrando, così, di esercitare un'attività commerciale. Si ricorda che le società costituite nelle forme previste dal codice civile ed aventi ad oggetto un'attività commerciale sono assoggettabili alla richiamata procedura liquidatoria indipendentemente dall'effettivo esercizio di una siffatta attività, in quanto esse acquistano la qualità di imprenditore commerciale dal momento della loro costituzione, non dall'inizio del concreto esercizio dell'attività d'impresa, al contrario di quanto avviene per l'imprenditore commerciale individuale. Sicché, mentre quest'ultimo è identificato dall'esercizio effettivo dell'attività, relativamente alle società commerciali è lo statuto a compiere tale identificazione, realizzandosi l'assunzione della qualità in un momento anteriore a quello in cui è possibile per l'impresa non collettiva stabilire che la persona fisica abbia scelto, tra i molteplici fini potenzialmente raggiungibili, quello connesso alla dimensione imprenditoriale (Sez. 1 - , Sentenza n. 25730 del
14/12/2016). La società rientra nei parametri dimensionali prescritti, a contrario, dall'art. 2 comma 1 lett. d) D.Lgs. 14/2019, non avendo dimostrato il possesso congiunto dei suddetti requisiti, secondo il disposto dell'art. 121 D.Lgs. 14/2019. La società resistente, chiamata ritualmente in giudizio a seguito di un'istanza di liquidazione giudiziale, ha omesso di depositare, nel presente procedimento, la documentazione aggiornata attestante la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, come richiesto con il decreto di fissazione dell'udienza per la discussione in contraddittorio del ricorso. …
Inoltre, la resistente ha omesso di dimostrare la sua non esclusione dall'ambito di operatività della procedura di liquidazione giudiziale con strumenti probatori alternativi
(Sez. VI - 1 Ord., 22/12/2021, n. 41285 - principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della medesima disciplina in punto di requisiti soggettivi nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza».
TANTO PREMESSO, RITENUTANE L'INFONDATEZZA, IL RECLAMO DEVE ESSERE
RIGETTATO.
Nulla in punto spese. 8
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando,
1) rigetta il reclamo proposto da avverso la sentenza Parte_1
impugnata, pronunciata dal Tribunale di Massa, composizione collegiale, confermandola integralmente.
2) Nulla in punto spese.
3) Dà atto, ai sensi dell'art. 13 c. 1 bis e 1 quater del DPR 115/2012 nel testo modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24/12/2012 n. 228, dell'integrale rigetto del reclamo.
Genova, 18/04/2025
Il Consigliere estensore
Dott. Riccardo Baudinelli
Il Presidente
Dott. Rosella Silvestri