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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 15/12/2025, n. 1363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1363 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 368/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rossana Villani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 368/2024, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza in trattazione scritta del 18 ottobre 2025 ( facendo seguito a scioglimento di riserva con ordinanza del 19 novembre 2025 ), promossa da:
AV IS -cf rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele CodiceFiscale_1
UT (cod. fisc. ) presso il cui studio in Apricena (FG) al CodiceFiscale_2
Piazzale Andrea Costa n. 5 è elettivamente domiciliato (pec: Email_1 [...]
Email_2
Attore contro
(C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Danilo Monaco ( Controparte_1 P.IVA_1 cod.fisc. ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi, C.F._3 sito in Pescara, alla Via Tirino n. 8 ( Email_3
Oggetto: risarcimento danni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5
Questi i fatti esposti in citazione dall'attore AV IS.
Con ricorso del 19.11.2019, la adiva il Tribunale di Pescara – Sez. CP_1
Fallimentare - per ottenere la dichiarazione di fallimento di Controparte_2
con sede legale in Caramanico Terme al Viale Roma n. 46,
[...]
C.F. nonché dei suoi soci illimitatamente responsabili IS AV e P.IVA_2
; con sentenza n. 53/2021, il Tribunale di Pescara dichiarava quindi il Parte_1 fallimento di con sede legale in Controparte_2
Caramanico Terme al Viale Roma n. 46, C.F. nonché dei soci P.IVA_2 illimitatamente responsabili IS AV e . Parte_1
La spiegava, in particolare, la domanda fallimentare anche nei confronti CP_1 dell'attuale attore, nonostante fosse perfettamente a conoscenza che, alla data di proposizione del ricorso, quest'ultimo non ricoprisse più la qualità di socio illimitatamente responsabile ed amministratore di Controparte_2 essendo stato estromesso dalla società con deliberazione societaria del 29.03.2007. Invero, nell'anno 2017, il impugnava innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di CP_2
Pescara ben quattordici ingiunzioni di pagamento notificategli proprio dalla CP_1 per conto del Comune e relative a tributi gravanti su CP_3 Controparte_2 in riferimento ad anni in cui lo stesso, come innanzi evidenziato, non faceva più parte
[...] EL società. Con sentenza n. 468 del 02.07.2018 la Commissione Tributaria Provinciale di
Pescara, accoglieva il ricorso riconoscendo il difetto di legittimazione passiva di AV
IS e condannando la anche al pagamento delle spese di lite. La CP_1 predetta sentenza veniva confermata anche in appello dalla Commissione Tributaria
Regionale con successiva decisione n. 58 dell'11.12.2019.
Pertanto, la parte processuale nei due citati giudizi, era perfettamente a CP_1 conoscenza che, alla data di proposizione del ricorso per la dichiarazione di fallimento,
l'odierno attore non facesse più parte EL società dal lontano 2007; infatti, vi erano state due pronunce giudiziali che erano state comunicate alla stessa nelle quali si CP_1 dichiarava l'estraneità di IS AV dalla compagine sociale EL società di persone;
ciononostante, la con condotta dolosa ovvero gravemente colposa, CP_1
pagina 2 di 5 promuoveva azione per la declaratoria di fallimento anche nei confronti dell'odierno attore assolutamente estraneo alla compagine societaria.
Veniva peraltro evidenziato come la richiesta di estensione del fallimento al CP_2 quale socio era in contrasto con le risultanze EL visura camerale depositata dalla stessa
CP_1
Concludeva l'attore, dopo aver ampiamente argomentato sotto il profilo dell'elemento soggettivo, nei seguenti termini:
accertare e dichiarare che l'azione giudiziaria per la declaratoria di fallimento in danno di
IS AV EL nel procedimento prefallimatare n. 287/2019 R.I.F CP_1
Tribunale di Pescara era priva di fondamento e, quindi, promossa con colpa grave e/o dopo per le ragioni di cui in premessa;
che conseguentemente sussiste il diritto dell'attore al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. e/o in alternativa e/o in subordine ex art. 2043
c.c. per il danno ingiusto patito e descritto in premessa;
per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento dei danni in favore dell'attore e, dunque, al pagamento in suo favore EL somma di € 50.000,00 (cinquantamila/00) o di quella minore e/o maggiore ritenuta di giustizia da determinarsi eventualmente anche in via equitativa ex art 1226 c.c.
e a seguito di istruttoria processuale, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
condannare la parte convenuta alle spese e competenze di giudizio….
Si costituiva la che si opponeva all'accoglimento EL domanda alla stregua dei CP_1 profili di seguito esposto.
1.Sulla mancanza di responsabilità EL CP_1
a) La domanda del si appaleserebbe semplicemente incomprensibile, atteso che, CP_2 in ordine alla dichiarazione di fallimento del medesimo non può sussistere CP_2 alcuna responsabilità da parte EL Al riguardo, si richiamavano le stesse CP_1 conclusioni di parte attrice: “accertare e dichiarare che l'azione giudiziaria per la declaratoria di fallimento in danno di IS AV dalla nel procedimento CP_1 prefallimentare n. 287/2019 R.I.F. Tribunale di Pescara era priva di fondamento e, quindi,
pagina 3 di 5 promossa con colpa grave e/o dolo per le ragioni di cui in premessa”. Pertanto, e non poteva essere diversamente, è lo stesso attore ad asserire che il fallimento è stato pronunciato da un Giudice. Invero, la ha proposto ricorso per fallimento dinanzi CP_1 al Tribunale di Pescara, il quale, lo ha dichiarato, anche nei confronti dei soci, in seguito all'esame EL correttezza del contraddittorio e EL documentazione in atti, ivi compresa la visura camerale richiamata da parte attrice.
Del resto, si faceva notare che AV IS nella procedura n. 287/2019 R.I.F. è rimasto contumace, tant'è che la predetta sentenza dichiarativa di fallimento viene anche ad evidenziare la mancanza di elementi forniti da parte resistente e che l'attuale attore neppure ha proposto reclamo in Corte di Appello, ex art. 18 legge fallimentare;
al riguardo, si sottolineava che, a differenza di quanto sostenuto dall'attore, la sentenza in parola ha affermato: “accertato che la notifica alla debitrice è intervenuta nelle forme e nei termini di cui all'articolo 15, comma 3, L.F., con deposito a mani nei confronti dei soci” (all. a, pagina 1). Pertanto, in conclusione, da un lato la ha proposto un ricorso per CP_1 fallimento con relativa documentazione ed il Tribunale di Pescara, in seguito all'esame EL correttezza del contraddittorio e dei documenti di causa, ha dichiarato il fallimento anche dei soci, dall'altro, tutti i debitori, ivi compreso AV IS, sono rimasti contumaci, del tutto inerti, non hanno spiegato alcuna difesa. Ne deriva che non può ascriversi alcuna responsabilità a carico del concessionario, proprio in ragione del provvedimento giudiziale;
in altri termini, non trattasi, ad esempio, di un'ipoteca, ossia un atto unilaterale del concessionario medesimo, bensì, per l'appunto, di un provvedimento giudiziario.
b) Pur ritenendo del tutto dirimente quanto suesposto, veniva rilevato che, in ogni caso, la condotta EL è del tutto regolare, e comunque senz'altro non connotata da dolo CP_1
o colpa grave, come giudizialmente dimostrato con sentenza passata in giudicato.
Infine, si argomentava sulla mancanza di prova dei dedotti ed indimostrati danni.
La causa, pervenuta in decisione senza alcuna istruttoria, va definita in punto di diritto alla pagina 4 di 5 stregua delle risultanze documentali.
Esistono due ragioni impeditive dell'accoglimento EL domanda, sotto il profilo EL sua ammissibilità.
Anzitutto, si osserva che i danni asseritamente subiti per l'ingiustificato fallimento, non appaiono in nesso causale diretto con la dedotta colpevole condotta di per aver CP_1 richiesto la estensione del fallimento al pur essendo a conoscenza- anche a CP_2 seguito di pregresso contezioso- che il suddetto aveva dismesso la qualifica di socio. Ciò in presenza di un accertamento giudiziale di accoglimento EL richiesta idoneo ad elidere il nesso causale stesso.
Sotto altro profilo- e proprio ricollegandosi agli atti EL procedura fallimentare- occorre osservare come la domanda appare inequivocabilmente rivolta a tenere indenne l'attore delle conseguenze EL asseritamente ingiusta pronuncia di fallimento, facendo inammissibilmente oggi valere eccezioni ed argomentazioni che avrebbero dovuto essere sollevate in quella sede, in cui invece, il è rimasto addirittura contumace. CP_2
La domanda va dunque respinta, ma la particolarità EL vicenda induce a ritenere congrua la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta la domanda e compensa le spese.
Pescara, 15 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Rossana Villani
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rossana Villani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 368/2024, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza in trattazione scritta del 18 ottobre 2025 ( facendo seguito a scioglimento di riserva con ordinanza del 19 novembre 2025 ), promossa da:
AV IS -cf rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele CodiceFiscale_1
UT (cod. fisc. ) presso il cui studio in Apricena (FG) al CodiceFiscale_2
Piazzale Andrea Costa n. 5 è elettivamente domiciliato (pec: Email_1 [...]
Email_2
Attore contro
(C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Danilo Monaco ( Controparte_1 P.IVA_1 cod.fisc. ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi, C.F._3 sito in Pescara, alla Via Tirino n. 8 ( Email_3
Oggetto: risarcimento danni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5
Questi i fatti esposti in citazione dall'attore AV IS.
Con ricorso del 19.11.2019, la adiva il Tribunale di Pescara – Sez. CP_1
Fallimentare - per ottenere la dichiarazione di fallimento di Controparte_2
con sede legale in Caramanico Terme al Viale Roma n. 46,
[...]
C.F. nonché dei suoi soci illimitatamente responsabili IS AV e P.IVA_2
; con sentenza n. 53/2021, il Tribunale di Pescara dichiarava quindi il Parte_1 fallimento di con sede legale in Controparte_2
Caramanico Terme al Viale Roma n. 46, C.F. nonché dei soci P.IVA_2 illimitatamente responsabili IS AV e . Parte_1
La spiegava, in particolare, la domanda fallimentare anche nei confronti CP_1 dell'attuale attore, nonostante fosse perfettamente a conoscenza che, alla data di proposizione del ricorso, quest'ultimo non ricoprisse più la qualità di socio illimitatamente responsabile ed amministratore di Controparte_2 essendo stato estromesso dalla società con deliberazione societaria del 29.03.2007. Invero, nell'anno 2017, il impugnava innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di CP_2
Pescara ben quattordici ingiunzioni di pagamento notificategli proprio dalla CP_1 per conto del Comune e relative a tributi gravanti su CP_3 Controparte_2 in riferimento ad anni in cui lo stesso, come innanzi evidenziato, non faceva più parte
[...] EL società. Con sentenza n. 468 del 02.07.2018 la Commissione Tributaria Provinciale di
Pescara, accoglieva il ricorso riconoscendo il difetto di legittimazione passiva di AV
IS e condannando la anche al pagamento delle spese di lite. La CP_1 predetta sentenza veniva confermata anche in appello dalla Commissione Tributaria
Regionale con successiva decisione n. 58 dell'11.12.2019.
Pertanto, la parte processuale nei due citati giudizi, era perfettamente a CP_1 conoscenza che, alla data di proposizione del ricorso per la dichiarazione di fallimento,
l'odierno attore non facesse più parte EL società dal lontano 2007; infatti, vi erano state due pronunce giudiziali che erano state comunicate alla stessa nelle quali si CP_1 dichiarava l'estraneità di IS AV dalla compagine sociale EL società di persone;
ciononostante, la con condotta dolosa ovvero gravemente colposa, CP_1
pagina 2 di 5 promuoveva azione per la declaratoria di fallimento anche nei confronti dell'odierno attore assolutamente estraneo alla compagine societaria.
Veniva peraltro evidenziato come la richiesta di estensione del fallimento al CP_2 quale socio era in contrasto con le risultanze EL visura camerale depositata dalla stessa
CP_1
Concludeva l'attore, dopo aver ampiamente argomentato sotto il profilo dell'elemento soggettivo, nei seguenti termini:
accertare e dichiarare che l'azione giudiziaria per la declaratoria di fallimento in danno di
IS AV EL nel procedimento prefallimatare n. 287/2019 R.I.F CP_1
Tribunale di Pescara era priva di fondamento e, quindi, promossa con colpa grave e/o dopo per le ragioni di cui in premessa;
che conseguentemente sussiste il diritto dell'attore al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. e/o in alternativa e/o in subordine ex art. 2043
c.c. per il danno ingiusto patito e descritto in premessa;
per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento dei danni in favore dell'attore e, dunque, al pagamento in suo favore EL somma di € 50.000,00 (cinquantamila/00) o di quella minore e/o maggiore ritenuta di giustizia da determinarsi eventualmente anche in via equitativa ex art 1226 c.c.
e a seguito di istruttoria processuale, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
condannare la parte convenuta alle spese e competenze di giudizio….
Si costituiva la che si opponeva all'accoglimento EL domanda alla stregua dei CP_1 profili di seguito esposto.
1.Sulla mancanza di responsabilità EL CP_1
a) La domanda del si appaleserebbe semplicemente incomprensibile, atteso che, CP_2 in ordine alla dichiarazione di fallimento del medesimo non può sussistere CP_2 alcuna responsabilità da parte EL Al riguardo, si richiamavano le stesse CP_1 conclusioni di parte attrice: “accertare e dichiarare che l'azione giudiziaria per la declaratoria di fallimento in danno di IS AV dalla nel procedimento CP_1 prefallimentare n. 287/2019 R.I.F. Tribunale di Pescara era priva di fondamento e, quindi,
pagina 3 di 5 promossa con colpa grave e/o dolo per le ragioni di cui in premessa”. Pertanto, e non poteva essere diversamente, è lo stesso attore ad asserire che il fallimento è stato pronunciato da un Giudice. Invero, la ha proposto ricorso per fallimento dinanzi CP_1 al Tribunale di Pescara, il quale, lo ha dichiarato, anche nei confronti dei soci, in seguito all'esame EL correttezza del contraddittorio e EL documentazione in atti, ivi compresa la visura camerale richiamata da parte attrice.
Del resto, si faceva notare che AV IS nella procedura n. 287/2019 R.I.F. è rimasto contumace, tant'è che la predetta sentenza dichiarativa di fallimento viene anche ad evidenziare la mancanza di elementi forniti da parte resistente e che l'attuale attore neppure ha proposto reclamo in Corte di Appello, ex art. 18 legge fallimentare;
al riguardo, si sottolineava che, a differenza di quanto sostenuto dall'attore, la sentenza in parola ha affermato: “accertato che la notifica alla debitrice è intervenuta nelle forme e nei termini di cui all'articolo 15, comma 3, L.F., con deposito a mani nei confronti dei soci” (all. a, pagina 1). Pertanto, in conclusione, da un lato la ha proposto un ricorso per CP_1 fallimento con relativa documentazione ed il Tribunale di Pescara, in seguito all'esame EL correttezza del contraddittorio e dei documenti di causa, ha dichiarato il fallimento anche dei soci, dall'altro, tutti i debitori, ivi compreso AV IS, sono rimasti contumaci, del tutto inerti, non hanno spiegato alcuna difesa. Ne deriva che non può ascriversi alcuna responsabilità a carico del concessionario, proprio in ragione del provvedimento giudiziale;
in altri termini, non trattasi, ad esempio, di un'ipoteca, ossia un atto unilaterale del concessionario medesimo, bensì, per l'appunto, di un provvedimento giudiziario.
b) Pur ritenendo del tutto dirimente quanto suesposto, veniva rilevato che, in ogni caso, la condotta EL è del tutto regolare, e comunque senz'altro non connotata da dolo CP_1
o colpa grave, come giudizialmente dimostrato con sentenza passata in giudicato.
Infine, si argomentava sulla mancanza di prova dei dedotti ed indimostrati danni.
La causa, pervenuta in decisione senza alcuna istruttoria, va definita in punto di diritto alla pagina 4 di 5 stregua delle risultanze documentali.
Esistono due ragioni impeditive dell'accoglimento EL domanda, sotto il profilo EL sua ammissibilità.
Anzitutto, si osserva che i danni asseritamente subiti per l'ingiustificato fallimento, non appaiono in nesso causale diretto con la dedotta colpevole condotta di per aver CP_1 richiesto la estensione del fallimento al pur essendo a conoscenza- anche a CP_2 seguito di pregresso contezioso- che il suddetto aveva dismesso la qualifica di socio. Ciò in presenza di un accertamento giudiziale di accoglimento EL richiesta idoneo ad elidere il nesso causale stesso.
Sotto altro profilo- e proprio ricollegandosi agli atti EL procedura fallimentare- occorre osservare come la domanda appare inequivocabilmente rivolta a tenere indenne l'attore delle conseguenze EL asseritamente ingiusta pronuncia di fallimento, facendo inammissibilmente oggi valere eccezioni ed argomentazioni che avrebbero dovuto essere sollevate in quella sede, in cui invece, il è rimasto addirittura contumace. CP_2
La domanda va dunque respinta, ma la particolarità EL vicenda induce a ritenere congrua la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta la domanda e compensa le spese.
Pescara, 15 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Rossana Villani
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