Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 24/04/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
Appello sentenza Tribunale di Lecce n.1502 del 2.05.2023 Oggetto: ricalcolo pensione (rivalutazione della RMS per i periodi di mobilità superiore ai 12 mesi)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere relatore ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia previdenziale, in grado di appello, tra
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Iuri Chironi e Luana Calò Parte_1
Appellante
e
rappresentato e difeso dagli avv.ti Marcello Raho, Renato Vestini, Anna Paola Ciarelli CP_1
Appellato
FATTO
Con ricorso depositato in data 8.05.2018, -premesso di essere titolare di pensione Parte_1
VO con decorrenza dall'1.12.2017- chiedeva il riconoscimento del diritto alla riliquidazione della pensione attraverso il computo della esatta retribuzione pensionabile comprensiva degli elementi fissi e continuativi (pari a € 1.733,69) per i periodi di mobilità (dal 21.12.2014 al 30.11.2017) e la rivalutazione della stessa secondo gli indici di variazione delle retribuzioni del settore di appartenenza del datore di lavoro (settore calzature), ai sensi dell'art. 3, comma 6, d.lgs. n. 503/92, con condanna
CP_ dell' ai conseguenti pagamenti. CP_ Si costituiva in giudizio, l' eccependo, in via preliminare, la nullità del ricorso per mancata allegazione dei fatti costituitivi del diritto e la decadenza ai sensi dell'art. 47, d.p.r. n. 639/70; nel merito, contestava la fondatezza delle deduzioni avversarie, concludendo per il rigetto del ricorso.
1
liquidando quanto spettante al ricorrente (come da TE08 del 19.03.2019) e che, invece, il ricorrente aveva contestato l'adeguatezza degli importi liquidati- il Tribunale riteneva che non ricorressero le condizioni per dichiarare cessata la materia del contendere. Nel merito, reputava, tuttavia,
l'infondatezza della domanda attorea sulla scorta dei principi di diritto espressi dalla Suprema Corte con sentenza n. 33202/2021, secondo cui, ai sensi dell'art. 40 l.n. 183/2010, per i periodi successivi al 31.12.2004 dovevano essere esclusi dall'importo della normale retribuzione pensionabile gli emolumenti extramensili (quali i ratei di mensilità aggiuntive e le indennità sostitutive delle ferie), in quanto, pur maturando mese per mese, diventavano esigibili e venivano corrisposti solo in determinati momenti dell'anno. In considerazione di tanto, riteneva l'infondatezza della prospettazione attorea, che postulava il riferimento a una retribuzione annua pensionabile determinata computando voci ed emolumenti “extramensili”, che non potevano ritenersi “ricorrenti e continuativi”, ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 l.n. 183/2010, per come sopra interpretato.
Avverso tale decisione ha proposto appello , censurandola per i seguenti motivi: Parte_1
1) il Tribunale aveva erroneamente ritenuto corretta la retribuzione di riferimento utilizzata dall' , senza considerare che -anche escludendo i ratei di 13° mensilità dalla retribuzione di CP_1
riferimento, il CCNL di categoria riconosceva per i lavoratori inquadrati, come il ricorrente, nel 2° livello, una retribuzione pari € 1.420,50 alla data del 01.12.2014, cui bisognava aggiungere gli ulteriori elementi “ricorrenti e continuativi”, ovvero gli scatti d'anzianità e il superminimo, per un importo totale di € 59,31, così risultando una retribuzione, nel mese di dicembre 2014, pari ad almeno
€ 1.479,81, corrispondente a € 341,75 settimanali (escluso il rateo di 13°), maggiore rispetto a quella utilizzata dall' , pari a € 326,82 settimanali;
2) il Tribunale aveva omesso di pronunciarsi sulla CP_1
richiesta rivalutazione delle retribuzioni di riferimento, ai sensi dell'art. 3, comma 6, d.lgs. n. 503/92.
Ha chiesto, pertanto, in riforma della sentenza impugnata di accertare che la retribuzione mensile di riferimento utile ai fini del calcolo delle retribuzioni figurative relative ai periodi di mobilità fruiti dal ricorrente dal 21.12.2014 al 30.11.2017, ricadenti nel periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile, era pari ad € 1.479,81, con conseguente condanna dell' alla CP_1
riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento per effetto della inclusione di tali retribuzioni, rivalutate sulla base della variazione percentuale degli indici delle retribuzioni contrattuali del settore di appartenenza, ai sensi dell'art. 3, comma 6, d.lgs. n. 503/1992.
2 Si è costituito in giudizio l' , richiamando gli argomenti svolti dal giudice di primo grado e CP_1 concludendo per il rigetto dell'appello.
All'udienza del 21.03.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I motivi di appello -che, stante la loro stretta connessione, vanno trattati congiuntamente- sono fondati e devono essere accolti per i motivi che di seguito si espongono.
Parte appellante lamenta che, per i periodi di mobilità (dal 21.12.2014 al 30.11.2017), l' abbia CP_1
utilizzato una retribuzione pensionabile non corretta, in quanto non comprensiva degli elementi
“ricorrenti e continuativi”, e non abbia applicato correttamente la rivalutazione di cui all'art. 3, comma
6, del d.lgs. n. 503/92, recante “Retribuzione pensionabile”, il quale espressamente dispone: “Per i periodi relativi ai trattamenti di mobilità di durata continuativa superiore all'anno, di cui alla legge n. 223 del 23 luglio 1991, ricadenti nel periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile, le retribuzioni accreditate figurativamente sono rivalutate anche in base agli indici di variazione delle retribuzioni contrattuali del settore di appartenenza, rilevati dall'Istat”.
Più in particolare, l'appellante -pur prendendo atto dell'orientamento giurisprudenziale richiamato dal Tribunale (Cass. n. 33202/2021) e, dunque, escludendo dalla retribuzione di riferimento per i periodi di mobilità il rateo di 13° mensilità- individua la retribuzione mensile di riferimento in misura pari a € 1.479,81, ottenuta sommando alla retribuzione base prevista dal CCNL per i lavoratori inquadrati nel 2° livello (€ 1.420,50) l'ulteriore importo spettante a titolo di scatto di anzianità e di superminimo (complessivamente € 59,31). Per effetto di tale calcolo, la retribuzione media settimanale sarebbe corrispondente a € 341,75 (escluso il rateo di 13°), maggiore rispetto a quella utilizzata dall' , pari a € 326,82 settimanali. CP_1
Le argomentazioni di parte appellante appaiono condivisibili.
Sul punto è noto, invero, che i contributi figurativi relativi ai periodi di godimento dell'indennità di mobilità, ai sensi dell'art. 7, comma 9, della l.n. 223/91, si calcolano sulla base della retribuzione cui
è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale, che coincide con quella dovuta nel periodo immediatamente precedente alla risoluzione del rapporto di lavoro per l'orario contrattuale ordinario, maggiorata degli eventuali elementi di carattere continuativo. Più in dettaglio, per stabilire il valore della contribuzione figurativa per mobilità occorre utilizzare la retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale (al quale si fa riferimento per determinare l'importo dell'indennità di mobilità) che i lavoratori hanno percepito ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente;
il trattamento di integrazione salariale ordinario a sua volta si
3 computa sulla retribuzione comprensiva di tutti gli elementi di carattere continuativo, come la
Suprema Corte ha chiarito in più occasioni, affermando (con la sentenza n. 1578/2007) che nella base di calcolo dell'indennità di mobilità, di cui alla l. n. 223/91, art. 7 sono inclusi gli emolumenti previsti dalla normativa sul trattamento straordinario di integrazione salariale e corrispondenti ai concetti di
"retribuzione globale" (l. n. 1115/68), "retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate" (L. n. 164/75) e "retribuzione di fatto corrispondente all'orario contrattuale ordinario percepito nell'ultimo mese o nelle ultime quattro settimane" (L. n. 1115 cit., art. 8) e ribadendo (con la sentenza n.
2890/2007), che l'indennità di mobilità prevista dalla l.n. 223/91, art. 7 vada determinata sulla base della retribuzione dovuta per l'orario contrattuale ordinario, calcolando nel relativo importo complessivo non solo paga base, indennità di contingenza e ratei di mensilità aggiuntive, ma tutti gli elementi, come eventuali maggiorazioni che devono essere considerati come componenti della normale retribuzione oraria stabilita come parametro di riferimento, in relazione a quanto spettante a tale titolo per il periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro (cfr. da ultimo sul punto Cass. n. 6161/2018).
Nella specie la retribuzione mensile di € 1.479,81 -individuata dall'appellante quale esatta retribuzione al netto del rateo di 13° mensilità- appare conforme a quella prevista dalle suesposte previsioni normative, in quanto essa è contenuta nei limiti di quella spettante -secondo le previsioni del CCNL allegato in atti (v. allegato n. 4 degli atti di parte appellante)- ad un operaio inquadrato, come l'appellante, nel livello 2 del CCNL di categoria -pari, nel 2014, a € 1.420,50-, aumentata degli altri elementi fissi e continuativi già riconosciuti al lavoratore ricorrente alla data del dicembre 2010
a titolo di scatti di anzianità e superminimo, pari complessivamente a € 59,31 (cfr. busta paga del dicembre 2010, allegata al n. 3 degli atti di parte appellante, da cui si evince che il ricorrente percepiva mensilmente € 0,13155 per scatti + € 0,21940 per superminimo = € 0,35095 x 169 ore mensili = €
59,31).
Accertata la correttezza dei criteri di computo utilizzati dall'appellante ai fini della individuazione della retribuzione di riferimento per i periodi di mobilità, la Corte ha ritenuto necessario disporre consulenza tecnica d'ufficio, ai fini di accertare -anche in considerazione del provvedimento di CP_ riliquidazione del 19.03.2019, prodotto nel giudizio di primo grado- se l' avesse correttamente liquidato la pensione VO in godimento all'appellante, tenendo conto, per i periodi di mobilità di durata continuativa superiore all'anno (dal 21.12.2014 al 30.11.2017), della retribuzione mensile di riferimento di € 1.479.81, per come sopra individuata, da rivalutarsi, ai sensi dell'art. 3, comma 6,
l.n. 503/92, in base agli indici ISTAT del settore di appartenenza (settore calzature). È stato altresì richiesto di calcolare le eventuali differenze pensionistiche maturate dall'appellante.
4 Il consulente incaricato, nel rispondere alla prima parte del quesito, ha accertato che, anche alla luce
CP_ del provvedimento di riliquidazione del 19.03.2019, prodotto nel giudizio di primo grado, l' non ha correttamente liquidato la pensione VO in godimento;
ha pertanto provveduto a ricalcolare l'importo della pensione accertando una differenza pensionistica mensile pari a € 22,01. Egli ha poi sviluppato i conteggi, accertando che, per il periodo compreso dal dicembre 2017 al dicembre 2024 maturano, attraverso la perequazione delle differenze rilevate, € 2.145,29 per trattamenti pensionistici arretrati.
Ritiene la Corte di aderire ai conteggi sviluppati dal consulente tecnico, in applicazione delle norme di legge sopra individuate, stante anche la mancanza di contestazioni provenienti dalle parti in causa.
In considerazione di tanto, in riforma della sentenza appellata, deve essere riconosciuto il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento -a far data dalla decorrenza originaria- utilizzando quale retribuzione mensile di riferimento, utile ai fini del calcolo delle retribuzioni figurative relative ai periodi di mobilità fruiti dal 21.12.2014 al 30.11.2017, la somma di € 1.479,81, rivalutata sulla base delle variazioni percentuali degli indici delle retribuzioni contrattuali del settore di appartenenza. L' deve essere pertanto condannato al pagamento della somma dovuta a tale CP_1 titolo a far data dall'1.12.2017, quantificata, sino al dicembre 2024, in € 2.145,29, oltre accessori come per legge.
Le spese doppio grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
Le spese di ctu, liquidate in sperato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
Si evidenzia che, per mero errore materiale, nella parte dispositiva della decisione si è omesso di disporre la distrazione delle spese di lite in favore degli avvocati Iuri Chironi e Luana Calò, dichiaratisi distrattari.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce- Sezione lavoro visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 20/10/2023 da nei confronti di , avverso la sentenza del 02/05/2023 n° 1502 del Parte_1 CP_1
Tribunale di Lecce così provvede:
ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, dichiara che la retribuzione mensile di riferimento utile ai fini del calcolo delle retribuzioni figurative relative ai periodi di mobilità fruiti dal ricorrente dal
21.12.2014 al 30.11.2017 è pari a € 1.479,81 e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento tenendo conto della predetta retribuzione, rivalutata sulla base delle variazioni percentuali degli indici delle retribuzioni contrattuali del settore di appartenenza, e condanna l' al pagamento di quanto dovuto a tale titolo a far data CP_1
5 dall'1.12.2017, quantificato, sino al dicembre 2024, in € 2.145,29, oltre accessori come per legge.
Condanna parte appellata al pagamento in favore di parte appellante delle spese del doppio grado, liquidate in € 886,00 per il primo grado ed in € 1.500,00 per il secondo grado, oltre accessori e rimborso spese forfetarie (15%) come per legge.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di ctu liquidate in separato decreto. CP_1
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 21/03/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Luisa Santo Dott. Gennaro Lombardi
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