Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 08/04/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. R.V.G. n. 507/2025
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice estensore
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 507/ 2025 R.V.G. avente ad oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio
vertente
TRA
(C.F. ), rapp.to e difeso come in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Bevilacqua Stefania, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di procura atti E
(C.F. , rapp.ta e difesa come in atti CP_1 C.F._2 dall'Avv. Nigro Nino, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di procura in atti
RICORRENTI
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come da note di udienza del 8.04.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.02.2025 i coniugi [nato a [...] Parte_1 il 18.01.1953 (C.F. )] e [nata a [...] C.F._1 CP_1
(SA) il 04.01.1952 (C.F. ], premesso di aver contratto C.F._2 matrimonio in data 26.07.1978 in Salerno, regolarmente trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del Comune di Salerno dell'anno 1978, al n. 306 Parte II serie A, da cui erano nati tre figli, , e , tutti maggiorenni Per_1 Per_2 Per_3 ed autosufficienti, ed evidenziato che il Tribunale di Salerno ha dichiarato la separazione personale con sentenza n. 1692/1994 del 11.11.1993, chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 8.04.2025 le parti, tramite i loro difensori, depositavano in data
28.03.2025 note scritte contenenti la loro rinuncia all'udienza fisica e all'esperimento del tentativo di conciliazione, la dichiarazione di essere perfettamente a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di essere state rese edotte della possibilità di procedere all'alternativa della rinuncia alla presenza fisica e di avervi aderito liberamente e coscientemente, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e di non volersi conciliare.
Il Tribunale, preso atto, riservava la decisione.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che è decorso il termine di legge dal giorno in cui i ricorrenti comparvero innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto, lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dall'art. 10 della legge citata.
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Quanto ai provvedimenti accessori, le parti chiedevano di divorziare alle seguenti condizioni:
“a) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
b) I coniugi, atteso che il sig. da almeno dieci anni non corrisponde Parte_1 alcunché a titolo di mantenimento in favore della sig.ra per quanto a suo CP_1 carico in virtù della sentenza di separazione n.1692 del 11.11.93 del Tribunale di
Salerno a causa delle sue disagiate condizioni economiche, circostanza confermata dalla sig.ra , espressamente convengono che nulla venga disposto in CP_1 favore di quest'ultima e dei figli, oggi maggiorenni ed economicamente indipendenti, e che venga definitivamente revocato il contributo al mantenimento per come disposto con sentenza definitiva n. 1692 del 11.11.93 del Tribunale di
Salerno;
c) I patti e le condizioni di cui sopra non sono contrari a nome imperative e per quanto non espressamente previsto nei presenti patti e condizioni saranno applicate le vigenti leggi in materia
d) Le spese del presente procedimento restano totalmente compensate tra le parti ei procuratori delle parti rinunciano alla solidarietà di cui all'art. 13 comma 8 Legge
Professionale”.
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative e rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c., il Tribunale ritiene di poterli recepire interamente e porre a base della presente decisione.
Quanto alle spese, trattandosi di procedura su ricorso congiunto in cui esse sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando, così provvede:
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data
26.07.1978 in Salerno tra [nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
)] e [nata a [...] il [...] C.F._1 CP_1
(C.F. ], trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del C.F._2
Comune di Salerno dell'anno 1978, al n. 306 Parte II;
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-RECEPISCE integralmente le condizioni concordate tra le parti in ricorso e riportate integralmente in motivazione;
- nulla per le spese;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Salerno, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato
Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile).
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 08/04/2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente
dott.ssa Ilaria Bianchi
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