Art. 3. 1. L'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 8-bis. - 1. I miscugli di sementi e di materiali di moltiplicazione previsti all' articolo 10 della legge n. 1096 del 1971 sono cosi definiti:
a) miscugli destinati alla produzione di foraggi: i miscugli contenenti sementi di specie vegetali di cui all'allegato I o II della legge n. 1096 del 1971 , o all'allegato III della legge 20 aprile 1976, n. 195 , e successive modificazioni, con esclusione delle varieta' di cui all'articolo 15, terzo comma, del presente regolamento;
b) miscugli non destinati alla produzione di foraggi: i miscugli contenenti sementi appartenenti a specie vegetali di cui all'allegato I, punto 2, e all'allegato II, punto 1, della legge n. 1096 del 1971 , e sementi appartenenti a specie vegetali non incluse tra quelle richiamate nel presente comma;
c) miscugli destinati alla salvaguardia dell'ambiente naturale, nel quadro della conservazione delle risorse genetiche di cui all' articolo 44-bis della legge n. 1096 del 1971 : i miscugli contenenti sementi appartenenti a specie e varieta' di cui all'allegato I, punto 2, e allegato II, punto 1, della legge n. 1096 del 1971 , e sementi appartenenti a specie vegetali non incluse tra quelle richiamate nel presente comma;
d) miscugli di diverse specie di cereali: i miscugli di sementi di specie di cereali di cui all'allegato I della legge n. 1096 del 1971 ;
e) miscugli di diverse varieta' di specie di cereali: i miscugli di varieta' diverse di una specie di cereali purche' tali miscugli, sulla base delle conoscenze scientifiche e tecniche, risultino particolarmente efficaci contro la propagazione di taluni organismi nocivi;
f) miscugli destinati alla produzione di fiori: i miscugli di sementi, di tuberi, di bulbi, di rizomi e simili, costituiti da due o piu' varieta' o colore, se i prodotti sono commercializzati secondo la varieta' o il colore, della stessa specie;
g) miscugli destinati alla produzione di ortaggi: i miscugli di sementi standard di piu' varieta' della stessa specie in piccoli imballaggi.
2. I miscugli di cui alla lettera c) del comma 1 devono escludere totalmente (100 per cento) materiale sementiero derivante da varieta' geneticamente modificate nonche' qualsiasi forma di contaminazione da detto materiale.
3. Al fine di evitare forme di contaminazione genetica non previste e che possano arrecare danno ai sistemi agrari, alle produzioni biologiche o ad habitat naturali protetti di piante e animali del Paese, i miscugli in cui siano mescolati prodotti sementieri di varieta' geneticamente modificate con prodotti sementieri di varieta' non geneticamente modificate, devono rispettare per quanto attiene alla loro coltivazione e commercializzazione le medesime disposizioni previste per i prodotti sementieri di varieta' geneticamente modificate.
4. Le diverse componenti dei suddetti miscugli devono essere conformi, prima di essere mescolate, alle norme di commercializzazione ad esse applicabili.
5. I piccoli imballaggi contenenti miscugli di sementi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 nonche' gli imballaggi contenenti miscugli di sementi o di materiali di moltiplicazione definiti alle lettere f) e g) del medesimo comma 1 non devono essere superiori al peso od al numero di pezzi indicati nell'allegato 4.
6. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, in conformita' alle disposizioni comunitarie, determina:
a) altre condizioni relative ai miscugli di cui al primo comma, lettere a) e b), compresa l'etichettatura, il rilascio alle imprese dell'autorizzazione tecnica di produzione, il controllo della produzione e il campionamento dei lotti di partenza e dei miscugli prodotti;
b) le condizioni relative alla commercializzazione dei miscugli di cui al primo comma, lettere c), d) ed e);
c) le specie cui si applicano le disposizioni di cui al primo comma, lettera g), le dimensioni massime per gli imballaggi e i requisiti per l'etichettatura.".
Note all'art. 3:
- Per quanto concerne il decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 vedasi note alle premesse.
- L' art. 10 della legge n. 1096 del 1971 , cosi' recita:
"Art. 10. - E' considerato miscuglio la partita di sementi, di tuberi, di bulbi, di rizomi e simili costituita da due o piu' specie o varieta', quando l'insieme di esse, meno quella presente in maggiore quantita' superi la percentuale ponderale del cinque per cento.
Salvo quanto disposto con il successivo comma, la vendita dei miscugli e' consentita solo per le sementi destinate alla produzione di foraggi ed alla costituzione di tappeti erbosi; e' inoltre ammessa la commercializzazione di miscugli di sementi di cereali. La commercializzazione dei predetti miscugli e' ammessa alle condizioni di cui all'art. 11, comma 3.
Per le sementi appartenenti al secondo e terzo gruppo di cui al precedente art. 6 e per i materiali di moltiplicazione di cui al quarto gruppo dello stesso articolo, la vendita di miscugli e' consentita solo in confezioni non superiori, per le sementi, al peso e, per gli organi riproduttivi, al numero dei pezzi, da terminarsi entrambi con il regolamento di esecuzione della presente legge.".
- Per quanto concerne la legge 20 aprile 1976, n. 195 , vedasi note alle premesse.
- L' art. 44-bis della legge n. 1096 del 1971 , cosi' recita:
"Art. 44-bis. - 1. Nel caso che con disposizioni comunitarie vengono stabilite condizioni specifiche per la commercializzazione di prodotti sementieri appartenenti a varieta' da conservazione di cui all'art. 19-bis, comma 1, tali prodotti sementieri devono essere di provenienza nota approvata dall'autorita' competente ai fini della commercializzazione nei settori specifici e soggetti a limitazioni quantitative.".
"Art. 8-bis. - 1. I miscugli di sementi e di materiali di moltiplicazione previsti all' articolo 10 della legge n. 1096 del 1971 sono cosi definiti:
a) miscugli destinati alla produzione di foraggi: i miscugli contenenti sementi di specie vegetali di cui all'allegato I o II della legge n. 1096 del 1971 , o all'allegato III della legge 20 aprile 1976, n. 195 , e successive modificazioni, con esclusione delle varieta' di cui all'articolo 15, terzo comma, del presente regolamento;
b) miscugli non destinati alla produzione di foraggi: i miscugli contenenti sementi appartenenti a specie vegetali di cui all'allegato I, punto 2, e all'allegato II, punto 1, della legge n. 1096 del 1971 , e sementi appartenenti a specie vegetali non incluse tra quelle richiamate nel presente comma;
c) miscugli destinati alla salvaguardia dell'ambiente naturale, nel quadro della conservazione delle risorse genetiche di cui all' articolo 44-bis della legge n. 1096 del 1971 : i miscugli contenenti sementi appartenenti a specie e varieta' di cui all'allegato I, punto 2, e allegato II, punto 1, della legge n. 1096 del 1971 , e sementi appartenenti a specie vegetali non incluse tra quelle richiamate nel presente comma;
d) miscugli di diverse specie di cereali: i miscugli di sementi di specie di cereali di cui all'allegato I della legge n. 1096 del 1971 ;
e) miscugli di diverse varieta' di specie di cereali: i miscugli di varieta' diverse di una specie di cereali purche' tali miscugli, sulla base delle conoscenze scientifiche e tecniche, risultino particolarmente efficaci contro la propagazione di taluni organismi nocivi;
f) miscugli destinati alla produzione di fiori: i miscugli di sementi, di tuberi, di bulbi, di rizomi e simili, costituiti da due o piu' varieta' o colore, se i prodotti sono commercializzati secondo la varieta' o il colore, della stessa specie;
g) miscugli destinati alla produzione di ortaggi: i miscugli di sementi standard di piu' varieta' della stessa specie in piccoli imballaggi.
2. I miscugli di cui alla lettera c) del comma 1 devono escludere totalmente (100 per cento) materiale sementiero derivante da varieta' geneticamente modificate nonche' qualsiasi forma di contaminazione da detto materiale.
3. Al fine di evitare forme di contaminazione genetica non previste e che possano arrecare danno ai sistemi agrari, alle produzioni biologiche o ad habitat naturali protetti di piante e animali del Paese, i miscugli in cui siano mescolati prodotti sementieri di varieta' geneticamente modificate con prodotti sementieri di varieta' non geneticamente modificate, devono rispettare per quanto attiene alla loro coltivazione e commercializzazione le medesime disposizioni previste per i prodotti sementieri di varieta' geneticamente modificate.
4. Le diverse componenti dei suddetti miscugli devono essere conformi, prima di essere mescolate, alle norme di commercializzazione ad esse applicabili.
5. I piccoli imballaggi contenenti miscugli di sementi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 nonche' gli imballaggi contenenti miscugli di sementi o di materiali di moltiplicazione definiti alle lettere f) e g) del medesimo comma 1 non devono essere superiori al peso od al numero di pezzi indicati nell'allegato 4.
6. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, in conformita' alle disposizioni comunitarie, determina:
a) altre condizioni relative ai miscugli di cui al primo comma, lettere a) e b), compresa l'etichettatura, il rilascio alle imprese dell'autorizzazione tecnica di produzione, il controllo della produzione e il campionamento dei lotti di partenza e dei miscugli prodotti;
b) le condizioni relative alla commercializzazione dei miscugli di cui al primo comma, lettere c), d) ed e);
c) le specie cui si applicano le disposizioni di cui al primo comma, lettera g), le dimensioni massime per gli imballaggi e i requisiti per l'etichettatura.".
Note all'art. 3:
- Per quanto concerne il decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 vedasi note alle premesse.
- L' art. 10 della legge n. 1096 del 1971 , cosi' recita:
"Art. 10. - E' considerato miscuglio la partita di sementi, di tuberi, di bulbi, di rizomi e simili costituita da due o piu' specie o varieta', quando l'insieme di esse, meno quella presente in maggiore quantita' superi la percentuale ponderale del cinque per cento.
Salvo quanto disposto con il successivo comma, la vendita dei miscugli e' consentita solo per le sementi destinate alla produzione di foraggi ed alla costituzione di tappeti erbosi; e' inoltre ammessa la commercializzazione di miscugli di sementi di cereali. La commercializzazione dei predetti miscugli e' ammessa alle condizioni di cui all'art. 11, comma 3.
Per le sementi appartenenti al secondo e terzo gruppo di cui al precedente art. 6 e per i materiali di moltiplicazione di cui al quarto gruppo dello stesso articolo, la vendita di miscugli e' consentita solo in confezioni non superiori, per le sementi, al peso e, per gli organi riproduttivi, al numero dei pezzi, da terminarsi entrambi con il regolamento di esecuzione della presente legge.".
- Per quanto concerne la legge 20 aprile 1976, n. 195 , vedasi note alle premesse.
- L' art. 44-bis della legge n. 1096 del 1971 , cosi' recita:
"Art. 44-bis. - 1. Nel caso che con disposizioni comunitarie vengono stabilite condizioni specifiche per la commercializzazione di prodotti sementieri appartenenti a varieta' da conservazione di cui all'art. 19-bis, comma 1, tali prodotti sementieri devono essere di provenienza nota approvata dall'autorita' competente ai fini della commercializzazione nei settori specifici e soggetti a limitazioni quantitative.".