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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 19/02/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile
così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott. Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3746 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2021 avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, e vertente
TRA
nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
(RM), rappresentato e difeso dall'avv. Luca Ranalli, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
, nata a [...] il [...] e residente in [...], CP_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Manuela Caiffa e Roberta Calvi, giusta procura speciale in atti;
- resistente 2
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 07.06.2024 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni come da note depositate telematicamente, ed il Giudice istruttore rimetteva la causa in decisione al Collegio con assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 18.11.2021, ritualmente e tempestivamente notificato con pedissequo decreto di fissazione udienza, deduceva che in data 30.07.2020 l'intestato Tribunale Parte_1 aveva emesso sentenza parziale di separazione dei coniugi, che nel frattempo non era ripresa la convivenza, né si era ricostituita la comunione materiale e spirituale tra le parti, di talché ricorrevano i presupposti ed i termini di legge per proporre la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con ogni conseguente statuizione.
In particolare, il ricorrente dichiarava:
- di essersi unito in matrimonio concordatario con in data CP_1
20.07.1997 in Roma;
- che dall'unione matrimoniale era nato il figlio il 16.06.1998; Per_1
- che la casa familiare sita in Fiumicino, di proprietà della , e su cui CP_1 gravava un mutuo pagato dal ricorrente, era già stata lasciata dal che Parte_1 se ne era allontanato.
- che le divergenze tra le parti erano ormai insanabili.
Tutto ciò premesso e dedotto, il ricorrente richiedeva la conferma dei provvedimenti provvisori emessi dal Presidente f.f. nel giudizio di separazione ai sensi dell'art. 708 c.p.c., così come modificati con provvedimento del Giudice istruttore in data 26.02.2021, ed in particolare un assegno di mantenimento per il 3 figlio di euro 200,00 mensili e per la di euro 400,00 mensili. Per_1 Parte_1
Con memoria difensiva del 22.04.2022 si costituiva in giudizio la resistente che contestava gli avversi assunti e deduceva:
- che tra le parti pendeva il giudizio di separazione in cui era stata chiesta la pronuncia di addebito nei confronti del marito;
- che nel suddetto giudizio il ricorrente aveva più volte chiesto la modifica dell'ordinanza presidenziale contenente i provvedimenti provvisori;
- che il rapporto matrimoniale era entrato in crisi a causa della relazione extraconiugale del il quale si era allontanato dalla casa coniugale nel Parte_1 mese di novembre del 2017;
- che nel febbraio 2020 era stata licenziata dalla da cui Controparte_2 percepiva una retribuzione mensile di € 1.350,00 circa;
- che all'esito dell'udienza del 17.02.2021 il Giudice della separazione aveva disposto a carico del marito l'obbligo al suo mantenimento per la somma mensile di € 400,00;
- che si sostentava con il solo mantenimento versato dal ricorrente e non era economicamente autonoma;
- che aveva ricevuto un sostegno economico dal figlio , che Per_1 lavorava ed era con lei convivente;
- che aveva sacrificato le proprie aspettative professionali a beneficio dell'attività lavorativa del Parte_1
- che lo squilibrio economico-patrimoniale tra le parti giustificava la sua richiesta di un assegno divorzile a carico del ricorrente.
Tanto dedotto, la aderiva alla domanda di cessazione degli effetti CP_1 civili del matrimonio e chiedeva disporsi l'assegnazione della casa coniugale in suo favore, un contributo a carico del ricorrente al mantenimento del figlio
, maggiorenne non ancora pienamente autosufficiente, di euro 400,00 Per_1 mensili, oltre alle spese straordinarie nella misura dell'80%, un assegno divorzile a carico del di euro 800,00 al mese, l'obbligo dell'ex coniuge al Parte_1 pagamento in via esclusiva della rata mensile del mutuo dell'abitazione familiare e, in via subordinata e alternativa, l'obbligo al versamento della somma di €
2.500,00 al mese per il mantenimento a suo favore e del figlio. 4
All'udienza presidenziale tenutasi il 03.05.2022 comparivano le parti personalmente ed il Presidente, rilevato che il giudizio di separazione era ancora pendente e che le parti non avevano dato dimostrazione di sostanziali modifiche rispetto al procedimento tuttora in corso, confermava i provvedimenti separativi come vigenti e rimetteva la causa al Giudice istruttore per il prosieguo.
I procuratori delle parti depositavano le memorie integrative ed insistevano nell'accoglimento delle loro difese.
All'udienza cartolare del 04.10.22, il Giudice, lette le note delle parti e la richiesta del ricorrente di emissione di una sentenza parziale di divorzio, rimetteva dunque la causa al Collegio per la decisione sullo status.
In data 07.12.2022 veniva pubblicata sentenza parziale n. 1252/2022 e dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti;
con separata ordinanza la causa veniva quindi rimessa sul ruolo del G.I. ed assegnati i termini richiesti di cui all'art 183 c.p.c.
I procuratori delle parti provvedevano al deposito delle suddette memorie con cui precisavano le domande ed articolavano istanze istruttorie.
All'udienza cartolate del 23.06.2023, il Giudice delegato, lette le note depositate dalle parti, ritenuti i capitoli di prova articolati generici ed irrilevanti ai fini della decisione, rigettava le richieste istruttorie e quindi, ritenuta la causa sufficientemente istruita e matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni, onerando le parti al deposito di aggiornata documentazione reddituale.
I difensori precisavano le conclusioni a mezzo di note depositate telematicamente e, all'udienza cartolare del 07.06.2024, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione ed assegnava i termini di cui all'art 190 c.p.c.
I procuratori delle parti depositavano le comparse conclusionali ed insistevano nell'accoglimento delle loro richieste.
Motivi della decisione
In questa sede deve statuirsi solo in ordine alle ulteriori domande delle parti essendo già stata emessa sentenza parziale con la quale veniva pronunciata 5 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Occorre in via preliminare osservare che, con sentenza definitiva n.
48/2024 pubblicata in data 08.01.2024 resa tra le parti nel giudizio di separazione di R.G.A.C. 61/2019, il Tribunale di Civitavecchia ha accolto la richiesta di addebito formulata dalla nei confronti del marito, disponendo CP_1
l'assegnazione della casa familiare alla moglie, un assegno di mantenimento a suo beneficio di € 600,00 mensile, la revoca dell'obbligo paterno al mantenimento a favore del figlio e la condanna del al pagamento delle spese Per_1 Parte_1 processuali.
Con comparsa conclusionale depositata in data 06.09.2024 la difesa del ha dedotto di aver proposto impugnazione avanti la Corte d'Appello Parte_1 di Roma avverso la suddetta sentenza e che tuttora risulta pendente innanzi alla
Corte di appello di Roma il procedimento iscritto al n. 952/24, con udienza di trattazione fissata al 09.10.2025.
Ritiene il Collegio che la pendenza del giudizio di impugnazione nei confronti della sentenza di separazione non precluda una pronuncia definitiva in sede di divorzio, premesso che le sentenze emesse in materia di famiglia, come noto, possono sempre essere impugnate e comunque ne può essere richiesta la modifica in presenza di circostanze nuove e sopravvenute.
Con riferimento all'assegnazione della casa familiare, osserva il Collegio che nulla debba essere disposto in quanto il figlio è divenuto Per_1 autosufficiente e dunque non può essere disposta l'assegnazione a favore di una delle parti. Tuttavia, deve prendersi atto che la casa coniugale è di proprietà esclusiva della , la quale continua ad abitarvi con il figlio, essendosene CP_1 allontanato il e che sulla medesima grava un mutuo – cointestato tra il Parte_1 ricorrente ed il padre (proprietario di abitazione limitrofa) con rata di euro
1.300,00 mensili con esclusivo riferimento alla quota a suo carico - che è sempre stato corrisposto dal ricorrente in quanto intestatario del medesimo. Duque, con riferimento alla corresponsione della rata del mutuo nulla deve essere disposto in uanto devono essere osservate le regole civilistiche essendovi obbligato il ma di tale circostanza deve tenersi conto ai fini della determinazione Parte_1 dell'assegno divorzile a favore della . CP_1
Ritiene il Tribunale che nulla deve essere disposto a titolo di mantenimento per il figlio , in quanto deve essere confermata la revoca Per_1 6 del contributo già disposta con la pubblicazione della sentenza di separazione, poiché risulta provato che il figlio lavora stabilmente, che vive con la madre e che è economicamente indipendente.
Con riferimento alle richieste di statuizioni economiche deve rilevarsi che, mentre il ricorrente ha richiesto con il ricorso e la memoria integrativa depositata la conferma dei provvedimenti provvisori emessi in sede di giudizio di separazione, ossia di un assegno di mantenimento per la resistente di euro 4000 mensili mentre con il deposito delle comparse conclusionali ne ha richiesto la revoca, sostenendo che la non ne avrebbe diritto non sussistendone i CP_1 presupposti.
La modifica della domanda in sede di comparsa conclusionale non è ammissibile, essendo possibile modificare la domanda non oltre il deposito delle memorie ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c. In merito la Corte di Cassazione ha così statuito: “è ammissibile la modifica della domanda giudiziale, purché sia svolta nella prima memoria concessa dal giudice, risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e sia legata alla originaria domanda da un rapporto di alternatività/incompatibilità”. (cfr. Cass.
SS. UU., sentenza n. 22404, depositata il 13 settembre 2018).
La resistente ha richiesto disporsi un assegno divorzile a suo favore di euro 2.100,00 o di euro 800,00 mensili nel caso in cui il continui ad Parte_1 impegnarsi a versare la rata di mutuo per la casa coniugale.
In merito alla richiesta di corresponsione di un assegno divorzile a favore della , deve osservarsi quanto segue. CP_1
Ad avviso del Collegio l'accertamento circa la ricorrenza dei presupposti dell'assegno non può svolgersi che in virtù dei criteri offerti dalle Sezioni Unite nel noto arresto n. 18827 del 2018.
La Corte di Cassazione disegna il seguente percorso partendo dalla consapevolezza che la dissoluzione della comunità familiare determina un complessivo peggioramento delle condizioni economiche di entrambi i coniugi: si tratta in primo luogo “di accertare, preliminarmente, l'esistenza e l'entità dello squilibrio determinato dal divorzio (..) all'esito di tale preliminare doveroso accertamento può venire già in evidenza il profilo strettamente assistenziale dell'assegno qualora una sola delle parti non sia titolare di redditi propri e sia priva di redditi da lavoro”.
Le Sezioni Unite hanno, poi, superato l'interpretazione della locuzione 7
“mezzi adeguati” proposta dalla sentenza n. 11564/2017 e che si risolveva nel ritenere l'autosufficienza economica dell'ex coniuge richiedente come sufficiente a precludere il riconoscimento dell'assegno e ciò in ragione di una netta distinzione tra l'accertamento dell'an debeatur rispetto ai criteri ulteriori, ritenuti rilevanti solo nella determinazione del quantum debeatur.
Secondo le Sezioni unite “possono riscontrarsi più situazioni comparative caratterizzate da una sperequazione nella condizione economico patrimoniale delle parti, di entità variabile (..) il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, in quanto rivelatori delle declinazione del principio di solidarietà, posto alla base del giudizio relativistico e comparativistico di adeguatezza. Pertanto (..) l'adeguatezza assume un contenuto prevalentemente compensativo – compensativo che non può limitarsi a quello strettamente assistenziale né a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico patrimoniale delle parti (..) dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future”.
Orbene, in ragione di tale orientamento – e dello stesso tenore dell'art. 5 della legge sul divorzio n. 898/1970 - il presupposto per il riconoscimento dell'assegno è la sussistenza di una sproporzione patrimoniale e/o reddituale tra l'ex-coniuge più debole economicamente e quello dotato delle maggiori potenzialità e occorre che tale sproporzione trovi ragione e motivo nelle differenti scelte personali e professionali condotte nella vita matrimoniale.
Nella fattispecie risultano sussistenti i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile.
Dalla documentazione reddituale e patrimoniale depositata in giudizio dalle parti è emerso che non vi sono rilevanti modifiche nella condizione reddituale tra le parti così come ricostruita nella sentenza di separazione emessa in data 29 dicembre 2023.
Infatti, il ricorrente svolge un incarico di consulenza con la Far. CP_3 ed ha una partecipazione societaria nella “Progetto Consulenza di Chieruzzi
Massimiliano”, nonchè introiti derivanti dalla partecipazione ad uno studio associato di consulenti del lavoro. 8
Dall'esame degli estratti conto depositati risultano competenze mensili di euro 7.300,00 circa da parte della oltre ad ulteriori introiti rilevanti CP_4 derivanti da ulteriori competenze professionali (45.000,00 euro circa nell'anno
2023 ed euro 1.100,00 nel primo trimestre 2024) con entrate mensili suprariori a
10.000,00 euro in media ed uscite di euro 800,00 di affitto oltre al rateo di mutuo per la casa familiare di euro 1.350,00 mensili e per finanziamenti di euro 1.500,00 circa complessivamente.
La resistente ha dichiarato di essere stata socia al 49% della “Progetto
Consulenza di Chieruzzi Massimiliano Società in Nome Collettivo” e che successivamente aveva ceduto la propria quota al a fronte Parte_1 dell'assunzione da parte della Far. di proprietà del padre del CP_3 ricorrente e rispetto alla quale il ricorrente era consulente esterno, da cui era stata licenziata per giusta causa come risulta dalla sentenza depositata in giudizio dal ricorrente. In seguito, la ha dichiarato di avere percepito la NASPI e CP_1 successivamente di avere tentato di reperire un'occupazione con difficoltà durante la pandemia.
Dalla documentazione reddituale depositata risultano redditi lordi dichiarati per l'anno 2020 di euro 13.789,00, che la ha lavorato con CP_1 contratti a tempo determinato, risultando stipendi dalla di circa Controparte_2
650,00 euro mensili per taluni mesi del 2023 e dalla Carcan Roma s.r.l.s. di circa
750 euro mensili.
Deve rilevarsi che la documentazione reddituale dal ricorrente risulta incompleta e parziale non avendo depositato gli estratti dei conti correnti per gli anni 2021 (salvo un trimestre) e 2022 del conto Intesa San Paolo e le ultime dichiarazioni dei redditi (anni 2022 e 2023) per cui devono valere le presunzioni di cui all'art. 116 c.p.c. e 118 c.p.c. dovendo ritenere che abbia voluto occultare parzialmente la propria condizione reddituale.
Dunque, deve essere riconosciuto un assegno divorzile a favore della resistente di euro 700,00 mensili con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza di divorzio ed aggiornamento annuale secondo gli indici Istat.
Tale importo deve esser riconosciuto tenendo conto della durata del matrimonio (24 fino alla sentenza parziale di separazione), della circostanza per cui la resistente in costanza di matrimonio si è dedicata alla cura e crescita del figlio ed alle incombenze domestiche anche per consentire al marito la propria 9 realizzazione economica e professionale e per la difficoltà a collocarsi in maniera stabile nel mondo del lavoro in ragione dell'età (54 anni) e della mancanza di specifiche competenze lavorative, come derivante dai lavori saltuari ed a tempo determinati svolti negli ultimi anni. Dunque sussiste una rilevante sperequazione economica che giustifica la corresponsione di un assegno divorzile, seppure tenendo conto della corresponsione della rata di mutuo per la casa familiare – abitata dalla resistente e dal figlio – di euro 1.350,00 da parte del Parte_1
Le ragioni della decisione e la natura della controversia giustificano la integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, vista la sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio emessa in data 30 novembre
2022, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) dichiara non luogo a provvedere in merito alla casa familiare per i motivi sopra esposti;
2) pone a carico del l'obbligo della corresponsione in favore Parte_1 della di un assegno divorzile mensile pari ad € 700,00 a titolo di CP_1 contributo per il proprio mantenimento, importo rivalutabile ogni fine anno sulla base degli indici Istat e da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ciascun mese con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza;
3) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso, in Civitavecchia, nella camera di consiglio del 14 febbraio
2025.
Il Presidente relatore
Dott. Gianluca Gelso