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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/07/2025, n. 5997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5997 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 13061/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
- Sezione specializzata in materia di impresa A -
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Giani Presidente Rel dott. Edmondo Tota Giudice dott.ssa Mariachiara Vanini Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13061/2025 promossa da: con Direttore il Sig. Parte_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Taine Alcides De Almeida, titolare della Carta Professionale
n. regolarmente registrata presso l'Ordine degli Avvocati del Portogallo, giusta Num_1 procura in calce all'allegato 1 dell'atto introduttivo
ATTRICE
Contro
Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: diritto d'autore. Regolamento UE Europeo n. 861/2007
pagina 1 di 5 R.G. n. 13061/2025
MOTIVAZIONE
1. L'attrice ha promosso il presente procedimento europeo per le controversie di modesta entità, di cui al Regolamento Europeo n. 861/2007, con atto depositato in cancelleria in data
3 aprile 2025, chiedendo la condanna della convenuta al Controparte_1 risarcimento dei danni subiti a seguito dell'indebito sfruttamento economico dell'opera fotografica realizzata dal Sig. i cui diritti economici esclusivi sulle Parte_2 immagini fotografiche sono detenuti dall'attrice (con atto del 30 giugno 2020, All. C1), allegando che:
- la convenuta amministra il sito web https://paneeweb.it/ per la Controparte_1 propria attività, nel quale pubblicava, senza autorizzazione, la foto intitolata “Piazza del
Duomo| Milano, Italia” di creazione di (All. C3). Persona_1
- L'immagine era utilizzata almeno a partire dal 14 novembre 2019 sul sito della convenuta, https://paneeweb.it/.
- In data 24.04.2020 l'attrice contestata la violazione del copyright, ingiungeva alla convenuta l'immediata cessazione della violazione.
Secondo la parte attrice, una semplice “ricerca con immagini” tramite Google sarebbe stata idonea ad indirizzare gli utenti al sito web dell'attore dove è possibile acquistare una licenza e viene indicato che la fotografia è protetta da copyright.
2. Depositata la domanda introduttiva del procedimento per le controversie di modesto valore, il Giudice ordinava alla cancelleria la comunicazione della domanda e del relativo modulo di risposta, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, del Regolamento n. 861/2007. La notifica si è perfezionata in data 11 aprile 2025 presso la sede della Controparte_1
Il convenuto non si è costituito nonostante il decorso di trenta giorni dalla notifica del modulo di domanda, rimanendo contumace al processo.
Ritenuta la causa matura per la decisione, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 3 del medesimo
Regolamento Europeo va, pertanto, emessa sentenza.
pagina 2 di 5 R.G. n. 13061/2025
3. Il procedimento europeo è disciplinato dalle disposizioni processuali dello Stato membro in cui esso si svolge. Pertanto, dichiarata la contumacia della convenuta, non trova applicazione, nel nostro ordinamento, al pari di quello francese (ex art. 472, 2° co., c.p.c.) e di quello spagnolo ex art. 496, 2° co., L.E.C., il meccanismo automatico di ficta confessio, poiché non è espressamente contemplato nel diritto processuale italiano (art. 291 ss. c.p.c.) e ciò a differenza del default judgment inglese e del Versäumnisurteil tedesco e austriaco.
4. Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità, di cui al Regolamento
Europeo n. 861/2007, modificato dal Regolamento (UE) n. 2421/2015, può trovare ivi applicazione in quanto il petitum attoreo è inferiore al valore massimo indicato dall'art. 2, paragrafo 1 del regolamento de quo e la causa ha natura transfrontaliera, ai sensi dell'art. 3 del medesimo regolamento.
L'attrice ha, invero, la propria sede legale in Portogallo, mentre il convenuto ha la sede legale in Italia, nel distretto della Corte d'Appello di Milano e ciò radica la competenza per territorio e per materia del presente Tribunale adito, Specializzato in materia d'Impresa, considerata l'allegata violazione del diritto d'autore delle disposizioni in materia di diritto d'autore sulla fotografia.
5. Nel merito, la domanda proposta è fondata.
La fotografia in esame rientra nell'ambito di tutela delle fotografie semplici di cui agli artt.
90 e ss. l. a. L'attore, sul quale grava l'onere della prova nonostante la contumacia del convenuto, giusta quanto sopra rilevato, ha documentato che la fotografia in questione è stata pubblicata dallo stesso il 9.9.2018 sul sito https://sumfinity.com/photos/italy/milan/piazza-del-duomo/, munita dei requisiti di cui all'art. 90 della legge 633/1941 e, in particolar modo, con l'indicazione dell'autore. Nel caso di specie, infatti, era consentito ai terzi di acquistare una licenza per l'uso aziendale dell'immagine, esplicitamente protetta da copyright (All. C2).
Il copyright era registrato presso l'Ufficio Copyright degli Stati Uniti.
Ciò è sufficiente, dunque, a ritenere integrata la violazione del diritto connesso d'autore da parte della convenuta, che ha illecitamente utilizzato l'immagine per fini pubblicitari e per finalità promozionali, per un periodo di tempo individuabile dal 14 novembre 2019 al 15 aprile 2020 sul proprio sito (allegato C3).
pagina 3 di 5 R.G. n. 13061/2025
6. Venendo alla quantificazione del danno, ritiene il Tribunale congruo assumere a parametro la tabella 5, relativa all'utilizzazione pubblicitaria di un'opera su internet, del
Compendio delle norme e dei compensi per la produzione di opere dell'arte figurativa, plastica e fotografica edito dalla Società italiana degli Autori ed editori.
Tenuto conto dei valori in esso indicati, in caso di violazioni e della durata delle violazioni, nonché dell'aumento determinato dalla mancanza del consenso, il danno è liquidato, in moneta attuale, in euro 2.500,00 oltre interessi legali dal 15 aprile 2020, data di cessazione dell'illecito.
7. Spese. Le spese del presente giudizio sono integralmente a carico della parte convenuta.
Pur non essendovi obbligo di patrocinio, nel caso di specie la parte si è costituita a mezzo di difensore, come era suo diritto.
Vanno dunque rimborsati all'attore le spese processuali sostenute e i compensi determinati dalla presenza del rappresentante tecnico. Esse sono liquidate, tenendo conto dei valori assolutamente modesti della causa, degli obiettivi che si propone il procedimento europeo, di semplicità e di contenimento delle spese processuali, oltre che di proporzione con il valore della causa e di necessità delle spese sostenute (Regolamento cit), e dell'assenza della fase istruttoria e decisionale.
In applicazione di tali criteri, tenuto conto dei parametri di cui al DM n 55/2014, applicati solo con riguardo alla fase introduttiva e di studio si liquida in favore dell'attore, a titolo di spese processuali, l'importo di euro 800,00 per compensi, oltre ad euro 223,00 per spese non imponibili, nonché spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia d'impresa – A –, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Parte_3 nei confronti di così provvede: Controparte_1
- condanna la convenuta l versamento, in favore dell'attore, della Controparte_1 somma complessiva di euro 2.500,00 oltre interessi legali dal 15 aprile 2020 al saldo.
- Condanna la convenuta alla rifusione integrale delle spese processuali liquidate, in favore dell'attore, in euro 800,00 per compensi, oltre ad euro 223,00 per spese non imponibili,
pagina 4 di 5 R.G. n. 13061/2025
nonché spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deliberato in Milano, nella camera di consiglio del 19 giugno 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Silvia Giani
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
- Sezione specializzata in materia di impresa A -
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Giani Presidente Rel dott. Edmondo Tota Giudice dott.ssa Mariachiara Vanini Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13061/2025 promossa da: con Direttore il Sig. Parte_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Taine Alcides De Almeida, titolare della Carta Professionale
n. regolarmente registrata presso l'Ordine degli Avvocati del Portogallo, giusta Num_1 procura in calce all'allegato 1 dell'atto introduttivo
ATTRICE
Contro
Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: diritto d'autore. Regolamento UE Europeo n. 861/2007
pagina 1 di 5 R.G. n. 13061/2025
MOTIVAZIONE
1. L'attrice ha promosso il presente procedimento europeo per le controversie di modesta entità, di cui al Regolamento Europeo n. 861/2007, con atto depositato in cancelleria in data
3 aprile 2025, chiedendo la condanna della convenuta al Controparte_1 risarcimento dei danni subiti a seguito dell'indebito sfruttamento economico dell'opera fotografica realizzata dal Sig. i cui diritti economici esclusivi sulle Parte_2 immagini fotografiche sono detenuti dall'attrice (con atto del 30 giugno 2020, All. C1), allegando che:
- la convenuta amministra il sito web https://paneeweb.it/ per la Controparte_1 propria attività, nel quale pubblicava, senza autorizzazione, la foto intitolata “Piazza del
Duomo| Milano, Italia” di creazione di (All. C3). Persona_1
- L'immagine era utilizzata almeno a partire dal 14 novembre 2019 sul sito della convenuta, https://paneeweb.it/.
- In data 24.04.2020 l'attrice contestata la violazione del copyright, ingiungeva alla convenuta l'immediata cessazione della violazione.
Secondo la parte attrice, una semplice “ricerca con immagini” tramite Google sarebbe stata idonea ad indirizzare gli utenti al sito web dell'attore dove è possibile acquistare una licenza e viene indicato che la fotografia è protetta da copyright.
2. Depositata la domanda introduttiva del procedimento per le controversie di modesto valore, il Giudice ordinava alla cancelleria la comunicazione della domanda e del relativo modulo di risposta, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, del Regolamento n. 861/2007. La notifica si è perfezionata in data 11 aprile 2025 presso la sede della Controparte_1
Il convenuto non si è costituito nonostante il decorso di trenta giorni dalla notifica del modulo di domanda, rimanendo contumace al processo.
Ritenuta la causa matura per la decisione, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 3 del medesimo
Regolamento Europeo va, pertanto, emessa sentenza.
pagina 2 di 5 R.G. n. 13061/2025
3. Il procedimento europeo è disciplinato dalle disposizioni processuali dello Stato membro in cui esso si svolge. Pertanto, dichiarata la contumacia della convenuta, non trova applicazione, nel nostro ordinamento, al pari di quello francese (ex art. 472, 2° co., c.p.c.) e di quello spagnolo ex art. 496, 2° co., L.E.C., il meccanismo automatico di ficta confessio, poiché non è espressamente contemplato nel diritto processuale italiano (art. 291 ss. c.p.c.) e ciò a differenza del default judgment inglese e del Versäumnisurteil tedesco e austriaco.
4. Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità, di cui al Regolamento
Europeo n. 861/2007, modificato dal Regolamento (UE) n. 2421/2015, può trovare ivi applicazione in quanto il petitum attoreo è inferiore al valore massimo indicato dall'art. 2, paragrafo 1 del regolamento de quo e la causa ha natura transfrontaliera, ai sensi dell'art. 3 del medesimo regolamento.
L'attrice ha, invero, la propria sede legale in Portogallo, mentre il convenuto ha la sede legale in Italia, nel distretto della Corte d'Appello di Milano e ciò radica la competenza per territorio e per materia del presente Tribunale adito, Specializzato in materia d'Impresa, considerata l'allegata violazione del diritto d'autore delle disposizioni in materia di diritto d'autore sulla fotografia.
5. Nel merito, la domanda proposta è fondata.
La fotografia in esame rientra nell'ambito di tutela delle fotografie semplici di cui agli artt.
90 e ss. l. a. L'attore, sul quale grava l'onere della prova nonostante la contumacia del convenuto, giusta quanto sopra rilevato, ha documentato che la fotografia in questione è stata pubblicata dallo stesso il 9.9.2018 sul sito https://sumfinity.com/photos/italy/milan/piazza-del-duomo/, munita dei requisiti di cui all'art. 90 della legge 633/1941 e, in particolar modo, con l'indicazione dell'autore. Nel caso di specie, infatti, era consentito ai terzi di acquistare una licenza per l'uso aziendale dell'immagine, esplicitamente protetta da copyright (All. C2).
Il copyright era registrato presso l'Ufficio Copyright degli Stati Uniti.
Ciò è sufficiente, dunque, a ritenere integrata la violazione del diritto connesso d'autore da parte della convenuta, che ha illecitamente utilizzato l'immagine per fini pubblicitari e per finalità promozionali, per un periodo di tempo individuabile dal 14 novembre 2019 al 15 aprile 2020 sul proprio sito (allegato C3).
pagina 3 di 5 R.G. n. 13061/2025
6. Venendo alla quantificazione del danno, ritiene il Tribunale congruo assumere a parametro la tabella 5, relativa all'utilizzazione pubblicitaria di un'opera su internet, del
Compendio delle norme e dei compensi per la produzione di opere dell'arte figurativa, plastica e fotografica edito dalla Società italiana degli Autori ed editori.
Tenuto conto dei valori in esso indicati, in caso di violazioni e della durata delle violazioni, nonché dell'aumento determinato dalla mancanza del consenso, il danno è liquidato, in moneta attuale, in euro 2.500,00 oltre interessi legali dal 15 aprile 2020, data di cessazione dell'illecito.
7. Spese. Le spese del presente giudizio sono integralmente a carico della parte convenuta.
Pur non essendovi obbligo di patrocinio, nel caso di specie la parte si è costituita a mezzo di difensore, come era suo diritto.
Vanno dunque rimborsati all'attore le spese processuali sostenute e i compensi determinati dalla presenza del rappresentante tecnico. Esse sono liquidate, tenendo conto dei valori assolutamente modesti della causa, degli obiettivi che si propone il procedimento europeo, di semplicità e di contenimento delle spese processuali, oltre che di proporzione con il valore della causa e di necessità delle spese sostenute (Regolamento cit), e dell'assenza della fase istruttoria e decisionale.
In applicazione di tali criteri, tenuto conto dei parametri di cui al DM n 55/2014, applicati solo con riguardo alla fase introduttiva e di studio si liquida in favore dell'attore, a titolo di spese processuali, l'importo di euro 800,00 per compensi, oltre ad euro 223,00 per spese non imponibili, nonché spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia d'impresa – A –, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Parte_3 nei confronti di così provvede: Controparte_1
- condanna la convenuta l versamento, in favore dell'attore, della Controparte_1 somma complessiva di euro 2.500,00 oltre interessi legali dal 15 aprile 2020 al saldo.
- Condanna la convenuta alla rifusione integrale delle spese processuali liquidate, in favore dell'attore, in euro 800,00 per compensi, oltre ad euro 223,00 per spese non imponibili,
pagina 4 di 5 R.G. n. 13061/2025
nonché spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deliberato in Milano, nella camera di consiglio del 19 giugno 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Silvia Giani
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