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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 17/06/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. 800/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 800/2025 V.G., promossa da: nata a [...] il [...], Parte_1
assistita e difesa dall'avv. DI LUZIO MARA
e nato ad [...] il [...], Controparte_1 assistito e difeso dall'avv. CAPANNA ROBERTA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/04/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 19/09/2004 avevano contratto matrimonio con
[...]
rito concordatario, in MONTESILVANO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA con Sentenza n.
152/2024 pubbl. il 25/01/2024, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
provvede come segue:
[...] Controparte_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in
MONTESILVANO il 19/09/2004, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello
Stato Civile del Comune di MONTESILVANO, nell'anno 2004 atto numero 69 parte pagina 2 di 4 II, serie A, alle seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 15/05/2025:
1) i coniugi vivono già separatamente, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
2) Il figlio minore continuerà ad essere affidato ad entrambi i genitori che ne Per_1 cureranno il mantenimento, l'istruzione e l'educazione;
3) Il collocamento prevalente del figlio minore sarà presso la madre nella casa coniugale a lei già assegnata in sede di separazione giudiziale, sita in Montesilvano alla Via Dandolo, 4, scala U, con facoltà per il padre di vistarlo e tenerlo con se, senza forzatura alcuna, almeno un giorno a settimana dalle ore 16.00 alle ore 20.00, compatibilmente con le esigenze e gli impegni della madre e del minore, oltre che tenerlo con sé per il fine settimana ogni 15 gg dalle ore 10.00 del sabato alle ore
20.00 della domenica - durante le vacanze di Natale per sette giorni consecutivi alternando con la madre il periodo dal 23 al 31 dicembre ed il periodo dal 1° al 6 gennaio, con cadenza annuale - per le vacanze di Pasqua per tre giorni consecutivi, alternando con la madre il periodo dal Giovedì SAto a Pasqua con quello del Lunedì dell'Angelo al mercoledì, con cadenza annuale;
Inoltre, ciascun genitore, previo accordo sulle date e, compatibilmente con gli impegni del minore, terrà con sé il figlio nel periodo estivo per 15 giorni consecutivi;
4) Il sig. corrisponderà mensilmente alla sig.ra la somma di € CP_1 Pt_1
600,00 (seicento/00) rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento dei figli (maggiorenne) e (minorenne) Per_2 Per_1
non essendo, entrambi, ancora economicamente indipendenti, disponendo altresì che il padre partecipi nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenersi per i figli così come individuate e disciplinate secondo Protocollo del Tribunale di pagina 3 di 4 Pescara. Le suddette somme verranno corrisposte mediante bonifico bancario o ricarica di carta prepagata i cui estremi verranno comunicati dalla Sig.ra Pt_1
5) Gli importi relativi agli assegni familiari, o ad altra prestazione similare INPS, verranno corrisposti alla sig.ra genitore collocatario dei figli Parte_1
; Per_2 Per_1
6) Il sig. estinguerà totalmente il debito contratto da entrambi i Controparte_1
coniugi con la ES SA OL (oggi in qualità di nuovi titolari del Parte_2
credito) (All.13 al ricorso);
7) Entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento, essendo economicamente autosufficienti;
8) I sig.ri e dichiarano, oltre alle condizioni Parte_1 Controparte_1
sopra previste, di non avere reciprocamente nient'altro da pretendere l'uno verso l'altro, sia dal punto di vista patrimoniale che non, ritenendosi così pienamente soddisfatti e rinunciando, parimenti, a qualunque reciproca pretesa e diritto relativo sia al loro rapporto di coniugio, che a quello intercorso durante la separazione.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
MONTESILVANO per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio
1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 16/06/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 800/2025 V.G., promossa da: nata a [...] il [...], Parte_1
assistita e difesa dall'avv. DI LUZIO MARA
e nato ad [...] il [...], Controparte_1 assistito e difeso dall'avv. CAPANNA ROBERTA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/04/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 19/09/2004 avevano contratto matrimonio con
[...]
rito concordatario, in MONTESILVANO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA con Sentenza n.
152/2024 pubbl. il 25/01/2024, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
provvede come segue:
[...] Controparte_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in
MONTESILVANO il 19/09/2004, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello
Stato Civile del Comune di MONTESILVANO, nell'anno 2004 atto numero 69 parte pagina 2 di 4 II, serie A, alle seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 15/05/2025:
1) i coniugi vivono già separatamente, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
2) Il figlio minore continuerà ad essere affidato ad entrambi i genitori che ne Per_1 cureranno il mantenimento, l'istruzione e l'educazione;
3) Il collocamento prevalente del figlio minore sarà presso la madre nella casa coniugale a lei già assegnata in sede di separazione giudiziale, sita in Montesilvano alla Via Dandolo, 4, scala U, con facoltà per il padre di vistarlo e tenerlo con se, senza forzatura alcuna, almeno un giorno a settimana dalle ore 16.00 alle ore 20.00, compatibilmente con le esigenze e gli impegni della madre e del minore, oltre che tenerlo con sé per il fine settimana ogni 15 gg dalle ore 10.00 del sabato alle ore
20.00 della domenica - durante le vacanze di Natale per sette giorni consecutivi alternando con la madre il periodo dal 23 al 31 dicembre ed il periodo dal 1° al 6 gennaio, con cadenza annuale - per le vacanze di Pasqua per tre giorni consecutivi, alternando con la madre il periodo dal Giovedì SAto a Pasqua con quello del Lunedì dell'Angelo al mercoledì, con cadenza annuale;
Inoltre, ciascun genitore, previo accordo sulle date e, compatibilmente con gli impegni del minore, terrà con sé il figlio nel periodo estivo per 15 giorni consecutivi;
4) Il sig. corrisponderà mensilmente alla sig.ra la somma di € CP_1 Pt_1
600,00 (seicento/00) rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento dei figli (maggiorenne) e (minorenne) Per_2 Per_1
non essendo, entrambi, ancora economicamente indipendenti, disponendo altresì che il padre partecipi nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenersi per i figli così come individuate e disciplinate secondo Protocollo del Tribunale di pagina 3 di 4 Pescara. Le suddette somme verranno corrisposte mediante bonifico bancario o ricarica di carta prepagata i cui estremi verranno comunicati dalla Sig.ra Pt_1
5) Gli importi relativi agli assegni familiari, o ad altra prestazione similare INPS, verranno corrisposti alla sig.ra genitore collocatario dei figli Parte_1
; Per_2 Per_1
6) Il sig. estinguerà totalmente il debito contratto da entrambi i Controparte_1
coniugi con la ES SA OL (oggi in qualità di nuovi titolari del Parte_2
credito) (All.13 al ricorso);
7) Entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento, essendo economicamente autosufficienti;
8) I sig.ri e dichiarano, oltre alle condizioni Parte_1 Controparte_1
sopra previste, di non avere reciprocamente nient'altro da pretendere l'uno verso l'altro, sia dal punto di vista patrimoniale che non, ritenendosi così pienamente soddisfatti e rinunciando, parimenti, a qualunque reciproca pretesa e diritto relativo sia al loro rapporto di coniugio, che a quello intercorso durante la separazione.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
MONTESILVANO per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio
1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 16/06/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 4 di 4