Decreto decisorio 20 settembre 2011
Decreto decisorio 8 febbraio 2012
Ordinanza presidenziale 5 giugno 2018
Sentenza 4 maggio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 04/05/2021, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/05/2021
N. 00589/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01480/2004 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1480 del 2004, proposto da
Erg Petroli Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Lorenzo Acquarone, Francesco Maria Curato, Alberto Marconi, con domicilio eletto presso lo studio Francesco M. Curato in Venezia, Piazzale Roma, 468/B;
contro
Comune di Venezia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giulio Gidoni, Maddalena Morino, Nicoletta Ongaro, con domicilio eletto presso lo studio Giulio Gidoni in Venezia, Avv.Ra Civica - San Marco 4091;
nei confronti
TI AB, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dei provvedimenti comunali n. 133685 del 30/3/2004, recante diffida alla ERG al ripristino dell'area occupata da un impianto di distribuzione stradale di carburanti di cui in precedenza era stata disposta la chiusura e n. 153490 del 13/4/2004, recante diffida ad ERG a mettere in sicurezza l'impianto; della nota del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia n. 8203 del 31/3/2004 di ingiunzione alla ERG di svuotare e bonificare i serbatoi di carburanti e della nota comunale 30/4/2004 n. 100704.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Venezia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2021, svoltasi da remoto con modalità di videocollegamento, la Dr.ssa Daria Valletta;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso introduttivo del giudizio la società Erg Petrol spa ha dedotto di essere titolare di un impianto di distribuzione di carburanti su suolo comunale in gestione alla ditta TI AB in forza di contratto di comodato d’uso del piazzale e delle attrezzature ivi esistenti; ha altresì dedotto che il gestore realizzava abusivamente un impianto di autolavaggio poggiante su basamento in cemento presso il medesimo piazzale, inducendo la ricorrente a intentare un giudizio civile per ottenere il rilascio dell’area occupata dall’autolavaggio, nonché un secondo giudizio per sentir dichiarare la risoluzione del contratto di comodato.
Sulla scorta di tali premesse la società Erg Petrol ha impugnato i provvedimenti in epigrafe con cui il Comune resistente revocava la concessione rilasciata, intimava il rilascio dell’area e la rimessione in pristino stato dei luoghi, nonché la relativa messa in sicurezza, articolando un unico motivo di gravame.
Con esso si lamenta che i provvedimenti comunali sarebbero viziati per travisamento dei fatti e per contraddittorietà: ciò in quanto l’ottemperanza ai provvedimenti del Comune sarebbe impedita dal fatto che le aree in oggetto si troverebbero nella disponibilità del gestore dell’impianto, circostanza della quale l’Amministrazione sarebbe stata resa edotta; i provvedimenti gravati sarebbero, comunque, viziati per difetto di motivazione.
Si è costituito in giudizio il Comune di Venezia, eccependo la parziale inammissibilità del ricorso e la relativa infondatezza nel resto.
All’udienza in data 15.04.2021, svoltasi da remoto con modalità di videocollegamento, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Con il ricorso in disamina la società Erg Petroli lamenta l’illegittimità dei provvedimenti in epigrafe osservando che lo smantellamento dell’impianto di distribuzione di carburante del quale è titolare, nonché la rimessione in pristino e la messa in sicurezza dei luoghi disposte dal Comune, sarebbero impediti dal fatto che le aree interessate da detti interventi risulterebbero nella materiale disponibilità del gestore dell’impianto, il quale si rifiuterebbe di procedere alla relativa riconsegna. Tale situazione di fatto, si afferma, sarebbe ben nota all’Amministrazione comunale, che, pur avendo in precedenza preso atto di essa, avrebbe poi contraddittoriamente e immotivatamente ordinato alla ricorrente di svolgere le attività in commento.
Il gravame è in parte inammissibile e in parte da respingere, sulla scorta delle ragioni che si passa ad esporre.
Il ricorso deve ritenersi inammissibile con riferimento all’impugnazione del provvedimento con cui il Comune, in data 30.03.2004, nel disporre la revoca della concessione dell’uso dello spazio pubblico ove insiste l’impianto di distribuzione del carburante, ordinava alla società Erg la rimessione in pristino dei luoghi (cfr. doc. 6 della produzione di parte resistente): ciò in quanto, come eccepito dal Comune resistente, l’obbligo di rimessione delle aree in oggetto in pristino stato discende già da un precedente provvedimento comunale con cui, in data 14/4/2003, la società ricorrente veniva dichiarata decaduta dall’autorizzazione all’esercizio dell’impianto (cfr. doc. 2 della produzione di parte resistente). Tal provvedimento non risulta esser mai stato impugnato dall’interessata, con conseguente carenza di un concreto interesse alla disamina dell’impugnazione proposta, nella parte in cui con essa l’interessata pretende di sottrarsi all’obbligo già discendente da tale atto.
Il ricorso è invece infondato, come già rilevato, nella restante parte: l’Amministrazione comunale, nel costituirsi in giudizio, ha rappresentato che a seguito di sopralluogo della Polizia Municipale (cfr. doc. 7 della produzione di parte resistente) era emersa la presenza presso le aree nella titolarità della Erg di materiali altamente infiammabili e potenzialmente inquinanti, non adeguatamente custoditi; una analoga situazione di abbandono e trascuratezza dei luoghi è stata in seguito constatata anche da personale del locale Comando dei Vigili del Fuoco (cfr. doc. 8 della produzione di parte resistente).
In questo contesto, la diffida alla messa in sicurezza dell’area risulta legittimamente rivolta dall’Amministrazione nei confronti del titolare dell’impianto, al quale competono gli obblighi di vigilanza e custodia a fondamento dell’ordine impartito: per mera completezza si evidenzia che, nelle more, il rapporto di comodato sottoscritto con il gestore è venuto a cessare.
Il provvedimento impugnato risulta adeguatamente motivato in coerenza con i presupposti di fatto che lo fondano, evidenziando che gli accertamenti effettuati avevano posto in risalto: la presenza di carburante all’interno di cisterne a tappo non adeguatamente sigillato, nonché di un’ulteriore cisterna contenente olio lubrificante, a sua volta senza apposizione di alcun fermo; l’esistenza di strutture fatiscenti e l’abbandono di taniche contenenti olio esausto.
La circostanza che l’esistenza di dissidi tra le parti del contratto di comodato ostacolino, in parte, l’attività imposta alla ricorrente (in quanto le cisterne insisterebbero al di sotto di un basamento in cemento apposto dal gestore) rileva in via di mero fatto e potrà, ove ne ricorrano i presupposti, essere opposta all’Amministrazione nel caso in cui il Comune ritenga di attivare eventuali procedimenti repressivo-sanzionatori nei confronti dell’interessato, o recuperare gli esborsi effettuati in caso di eventuale esecuzione in danno: non incidono, tuttavia, sulla legittimità del provvedimento adottato dall’ente resistente che non poteva, per sua natura, che indirizzarsi nei riguardi del titolare dell’impianto in considerazione.
E’ appena il caso di evidenziare che resta impregiudicato il potere del Comune di adottare le necessarie iniziative, tramite l’esercizio dei poteri autoritativi che spettano all’ente, nei riguardi di tutti i soggetti interessati, al fine di assicurare la tempestiva messa in sicurezza dei luoghi.
2. Conclusivamente, il ricorso deve essere in parte dichiarato inammissibile e in parte respinto.
Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara in parte inammissibile e lo respinge nel resto.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore di parte resistente, che si liquidano in euro 3.000,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2021, svoltasi da remoto con modalità di videocollegamento, con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Daria Valletta, Referendario, Estensore
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daria Valletta | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO